73/404/CEE - Europa.eu

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73/404/CEE --- I
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1973
concernente il ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative ai detergenti
(73/404/CEE)
(GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 51.)
Modificata da:
Gazzetta ufficiale
n.
pagina
data
Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 (82/242/CEE)
L 291
1
22. 4. 1982
Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 (86/94/CEE)
L 80
51
25. 3. 1986
73/404/CEE --- I
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1973
concernente il ravvicinamento delle legislazione (SIC! legislazioni) degli Stati membri relative ai
detergenti
(73/404/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che il sistema legislativo in vigore negli Stati
membri per garantire la biodegradabilità dei tensioattivi è
diverso da uno Stato membro all’altro, il che ha l’effetto di
ostacolare gli scambi;
considerando che l’impiego crescente dei detergenti è una
delle cause dell’inquinamento dell’ambiente naturale, in genere, e delle acque, in particolare;
considerando che uno degli effetti inquinanti dei detergenti
sulle acque, e precisamente la formazione di grandi quantità di schiuma, limita il contatto tra l’acqua e l’aria, rende
difficile l’ossigenazione, intralcia la navigazione, compromette la fotosintesi necessaria alla vita della flora acquatica, influenza sfavorevolmente le varie fasi dei sistemi di
depurazione delle acque di scarico, danneggia le stazioni di
depurazione delle acque di scarico e costituisce un pericolo
microbiologico indiretto a causa del possibile trasferimento
di batteri e di virus;
considerando che è opportuno mantenere il tasso medio di
biodegradabilità dei detergenti vicino al 90 %, che le conoscenze tecniche e le possibilità industriali lo consentono,
che è tuttavia opportuno premunirsi contro le incertezze
dei metodi di controllo che possono portare a decisioni di
rigetto con gravi conseguenze economiche,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
(1) GU n. C 10 del 5. 2. 1972, pag. 29.
(2) GU n. C 89 del 23. 8. 1972, pag. 13.
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73/404/CEE --- I
73/404/CEE
Articolo 1
Per detergente si intende, ai sensi della presente direttiva,
qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo
detergente e che contenga elementi essenziali (tensioattivi)
e in genere elementi secondari (coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi e altri elementi accessori).
Articolo 2
Gli Stati membri vietano l’immissione in commercio e l’impiego di detergenti quando la biodegradabilità media dei
tensioattivi in essi contenuti sia inferiore al 90 % per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici e anfoliti.
L’impiego di tensioattivi il cui tasso medio di biodegradabilità sia almeno uguale al 90 % non deve pregiudicare, in
condizioni normali di impiego, la salute umana o degli animali.
Articolo 2 bis
82/242/CEE
1. Gli stati membri possono derogare all’articolo 2, primo comma, fino al 31 dicembre 1989:
86/94/CEE
a)
nel caso di prodotti di addizione ad ossido di alchene
a bassa schiuma su sostanze quali alcoli, alchifenoli,
glicoli, polioli, acidi grassi, amidi o ammine, se utilizzati nei prodotti per lavastoviglie,
b)
nel caso di eteri d’alchile ed alchil-arilpoliglicol bloccati terminalmente e resistenti agli alcoli e delle sostanze dei tipi riportati alla lettera a), se utilizzati per
prodotti di lavaggio destinati alle industrie alimentari
e alle industrie di lavorazione dei metalli.
2. Il paragrafo 1 si applica ai summenzionati tensioattivi
non ionici immessi in commercio dopoil 30 settembre 1983
solo se hanno un tasso di biodegradabilità superiore a
quello dei prodotti già esistenti adibiti allo stesso uso.
3. L’ impiego dei tensioattivi non ionici oggetto di deroga
temporanea di cui ai paragrafi 1 e 2 non deve essere pericoloso, in condizioni normali di impiego, per la salute
umana o degli animali.
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Articolo 3
Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, per motivi riguardanti la biodegradabilità e la tossicità
dei tensioattivi, l’immissione in commercio e l’impiego dei
detergenti che rispondono alle disposizioni della presente
direttiva.
Articolo 4
La corrispondenza alle esigenze dell’articolo 2 è verificata
con i metodi di controllo definiti in altre direttive del Consiglio, che terranno conto delle incertezze di tali metodi,
fissando le tolleranze appropriate.
Articolo 5
1. Se, in base a un controllo eseguito conformemente
alle direttive previste all’articolo 4, uno Stato membro costata che un detergente non corrisponde alle esigenze
dell’articolo 2, ne vieta l’immissione in commercio e l’impiego sul suo territorio.
2. Qualora adotti un provvedimento di divieto, esso ne
informa immediatamente lo Stato membro da cui proviene
il prodotto e la Commissione, precisando i motivi della
propria decisione ed i particolari del controllo di cui al
paragrafo 1.
Se quest’ultimo Stato solleva obiezioni in merito a tale decisione, la Commissione procede immediatamente a una
consultazione dei due Stati interessati e, se del caso, degli
altri Stati membri.
Se non è stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione, entro tre mesi dall’informazione di cui al primo
comma, acquisisce il parere di uno dei laboratori previsti
all’articolo 6 che non sia fra quelli notificati dai due Stati
membri interessati in virtù di detto articolo.
Tale parere è fornito in base a metodi di riferimento definiti nelle direttive previste all’articolo 4.
La Commissione comunica il parere del laboratorio agli
Stati membri interessati che entro un mese possono sottoporre alla Commissione le loro osservazioni. La Commissione può ricevere al tempo stesso le eventuali osservazioni
al suddetto parere delle parti interessate.
Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, all’occorrenza, le raccomandazioni del
caso.
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73/404/CEE
Articolo 6
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla
Commissione quale o quali laboratori sono abilitati a eseguire i controlli secondo i metodi di riferimento di cui
all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 7
1. Le seguenti indicazioni devono figurare a caratteri
leggibili, visibilii e indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono presentati al consumatore:
a)
la denominazione del prodotto;
b)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o il marchio
depositato del responsabile dell’immissione in commercio.
Le stesse indicazioni debbono figurare sui documenti di
accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.
2. Gli Stati membri possono subordinare l’immissione in
commercio dei detergenti sul proprio territorio all’impiego
delle rispettive lingue nazionali per le indicazioni di cui al
paragrafo 1.
82/242/CEE
Articolo 7 bis
1. E istituito un comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’abolizione degli ostacoli
tecnici agli scambi nel settore dei detergenti, qui di seguito
denominato «comitato», composto di rappresentanti degli
Stati membri e presieduto da un rappresentante della
Commissione.
2.
Il comitato stabilisce il suo regolamento interno
Articolo 7 ter
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita
nel presente articolo, il comitato viene invitato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su
richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato formula il suo parere in merito a detto progetto nel termine
che il presidente può stabilire in funzione dell’urgenza del
problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata definita dall’articolo 148, paragrafo 2, del trattato.
Il presidente non partecipa alla votazione.
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3.
a)
La Commissione mette in atto le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.
b)
Quando le misure proposte non sono conformi al
parere del comitato, o in mancanza di parere, la
Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da attuare.
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
c)
Se entro tre mesi dalla sua consultazione il Consiglio non ha deliberato, le misure proposte sono
adottate dalla Commissione.
82/242/CEE
Articolo 7 quater
1.
Secondo la procedura dell’articolo 7 ter:
—
i riferimenti ai metodi di controllo contenuti nelle direttive di cui all’articolo 4 sono aggiornati o completati, se necessario, con altri riferimenti a metodi di controllo stabiliti in altri Stati membri;
—
i metodi di riferimento (prova di conferma) contenuti
negli allegati delle direttive di cui all’ articolo 4 vengono modificati per adeguarli al progresso tecnico.
2. Questi adeguamenti non dovrebbero avere l’effetto di
modificare in senso negativo le esigenze di biodegradabilità
dei tensioattivi già fissate in conformità dell’articolo 4.
73/404/CEE
Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il termine di diciotto mesi dalla notifica e ne informano immediatamente
la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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