Titoli di stato esteri

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Titoli di stato esteri
dialoghi su patrimoni
TII
Titoli di stato esteri
e i-poste di successione ttahane
i titoli di Stato
di altri paesi stranieri sono soggetti
Desidererei sapere se
all'imposta di successione italiana, oppure se sono considerati esenti come
quelli italiani.
Lettera firmata - Como
Risuonde l'awocato
Robcrtli Lcnzi - studio leg'alc
L<lnzi e.A,ssociati di Milano
Risposta. In assenza di precise e speci-
fiche disposizioni in materia, a p^rere
di chi scrive, i titoli di Stato stranieri
non possono essere considerati, attualmente, esenti dalf irnposta di successione italiana, anche alla luce delle
considerazioni che seguono. Il D.Lgs
31 ottobre, n.346all'art 12 (successioni
di potere docurnentare un domani con
rnaggiore facilità la provenienza del
patrimonio eleditato, suggerirebbero
di indicarli comurÌque, insieme agli altri
beni, nella dichiarazione di successione). Si ritiene, pertanto, che il tenore
letterale clella norma riguardi solamente
i titoli emessi dallo Stato italiano.
Vi sono, tuttavia, alcune ragioni
che
suggerirebbero di estendere in maniera esplicita ancl.re ai titoli di Stato stranieri, almeno con riferimento all'ambito
Ue .oppure a quello che comprende
gli Stati che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, I'esenzione
già prevista per i titoli di Stato italiani
(garantiti dallo Stato ed equiparati).
Sotto un primo profilo, per il principio
della parificazione fiscale) nell'ambito
della normativa che regola la tassazione dei redditi di capitale e redditi diversi (fonti principali: Legge 2J
novernbre 2001, n. 409; Circolare 23/E
dell'Agenzia delle Entrate del 1o marzo
20'1,2; Circolare It/E dell'Agenzia delle
Entrare del 28 rnarzo 2O72).
È previsto, infatti, un trattamento analogo a quello dei titoli di Stato italiani
ed equiparati (aliquota di tassazione sui
redditi finanziari ridotta al
I2,5Oo/o
in
luogo del 2O''/o) anche per i titoli entessi
da Stati esteri in grado di garantire un
adeguato scambio di inforrnazioni e a
condizione che prevedano alla scadenza rrrra somma pari almeno a quella
mutuata. Ci si riferisce. a tal fine.
a
della libera circolazione dei capitali
quelli inclusi nella lista di cui al decreto
e donazioni) individua quali beni che
nell'ambito della Unione europea (artt.
non concorfono a formare I'attivo
Da 63 a 66 del trattato sul funzionarnento dell'Unione europea TFUE - integrati
dagli artt. 75 e 2I5 dello stesso trattato
ministeriale previsto dall'art. 168-bis,
comma 1 del TUIR (cosiddetta white
ereditario anche "i titoli del debito pubblico, fia i quali si intendono compresi
i buoni ordinari del tesoro e i certificati
di credito del tesoro, (comma h) e ,.gli
altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato
o equiparati, nonché ogni altro bene o
diritto, dichiarati esenti dall'imposta a
norma di legge, (comma i).
In materia di equiparazione sor.viene
l'att. 12 del D.Lgs 461/L997, art. 12,
comn"ra 13-bis) con la previsione di considelare equiparati, a tutti gli effetti
fiscali (anche successori), ai titoli di
Stato italiani anche i titoli emessi da
enti e organisrni internazionali (non
Stati esteri) costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia (il
cui elenco, che non comprende titoli di
Stato stranieri, è allegato alla Nota del
ministero delle Finanze del 1" giugno
1994, n. 14/942925, nei confronti della
quale l'Agenzia delle Entrate ha auspicato Lln aggiornamento con la Circolare
n. 11 del 28 ntarzo 2012).
Questi titoli non devono essere assoggettati a imposta e non devono neanche
formare oggetto della dichiarazione di
successione (anche se differenti ragioni
di opportunità fiscale connesse alfatto
per quanto riguarda le sanzioni).
In materia. tra I'altro. è intervenuta
la Commissione europea con I'awio
di una procedura di infrazione (n.
2012/2156
-
ex art. 258 det TFUE) in
tema di imposta di successione e donazione; allo stato attuale, però, solo con
riferimento all'esenzione in favore degli
organismi senza scopo di lucro (fondazioni e associazioni costituite all'estero).
Secondo la Comrnissione, il beneficio
fiscale non può discriminare tra enti
non lucrativi residenti in Italia rispetto
a quelli analoghi aventi sede all'gstero
(altri stati Ue e See), a condizione che
list). In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento
al d.rn. 4 setternbre 2006 (e successive
modifiche e integrazioni apportate dai
decreti ministeriali del 25 ntarzo 1998,
del 16 dicembre 1998, del 17 giugno
1999, del 20 dicembre 1990, del 5 onobre 2000, del 14 dicembre 2000 e del
27 luglio 2010).
L'elenco comprende: Albania, Algeria,
Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del
Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi uniti,
Estonia, Federazione Russa, Filippine,
favore degli enti non lucrativi analòghi
Finlandia, Francia, Germania, Giappone,
Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele,
Yugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia,
Malta, Marocco, Mauritins, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan. Polonia, Poftogallo, Regno Unito,
residenti in ltalia).
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Sotto un altro profilo, la strada per
un'eventuale esenzione in materia di
irnposta di successione applicabile ai
titoti di Stato stranieri potrebbe trovare
un precedente (fàvorevole sul piaho
Romania, Singapore, Slovenia, Spagna,
Sri Lanka, Stati Uniti Sud Afi'ica, Svezia,
Tanzania. Thailandia. Trinidad e Toba'go, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria,
Venezuela, Vietnam, Zarnbia.
rimanga femro il principio di reciprocità (un'esenzione non autonÌatica,
dunque, fiìa concessa ove lo Stato stranieio dove risiede I'ente, prevedesse la
stessa esenzione sulle successioni in
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ri
le
2014