Titoli di stato esteri
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Titoli di stato esteri
dialoghi su patrimoni TII Titoli di stato esteri e i-poste di successione ttahane i titoli di Stato di altri paesi stranieri sono soggetti Desidererei sapere se all'imposta di successione italiana, oppure se sono considerati esenti come quelli italiani. Lettera firmata - Como Risuonde l'awocato Robcrtli Lcnzi - studio leg'alc L<lnzi e.A,ssociati di Milano Risposta. In assenza di precise e speci- fiche disposizioni in materia, a p^rere di chi scrive, i titoli di Stato stranieri non possono essere considerati, attualmente, esenti dalf irnposta di successione italiana, anche alla luce delle considerazioni che seguono. Il D.Lgs 31 ottobre, n.346all'art 12 (successioni di potere docurnentare un domani con rnaggiore facilità la provenienza del patrimonio eleditato, suggerirebbero di indicarli comurÌque, insieme agli altri beni, nella dichiarazione di successione). Si ritiene, pertanto, che il tenore letterale clella norma riguardi solamente i titoli emessi dallo Stato italiano. Vi sono, tuttavia, alcune ragioni che suggerirebbero di estendere in maniera esplicita ancl.re ai titoli di Stato stranieri, almeno con riferimento all'ambito Ue .oppure a quello che comprende gli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, I'esenzione già prevista per i titoli di Stato italiani (garantiti dallo Stato ed equiparati). Sotto un primo profilo, per il principio della parificazione fiscale) nell'ambito della normativa che regola la tassazione dei redditi di capitale e redditi diversi (fonti principali: Legge 2J novernbre 2001, n. 409; Circolare 23/E dell'Agenzia delle Entrate del 1o marzo 20'1,2; Circolare It/E dell'Agenzia delle Entrare del 28 rnarzo 2O72). È previsto, infatti, un trattamento analogo a quello dei titoli di Stato italiani ed equiparati (aliquota di tassazione sui redditi finanziari ridotta al I2,5Oo/o in luogo del 2O''/o) anche per i titoli entessi da Stati esteri in grado di garantire un adeguato scambio di inforrnazioni e a condizione che prevedano alla scadenza rrrra somma pari almeno a quella mutuata. Ci si riferisce. a tal fine. a della libera circolazione dei capitali quelli inclusi nella lista di cui al decreto e donazioni) individua quali beni che nell'ambito della Unione europea (artt. non concorfono a formare I'attivo Da 63 a 66 del trattato sul funzionarnento dell'Unione europea TFUE - integrati dagli artt. 75 e 2I5 dello stesso trattato ministeriale previsto dall'art. 168-bis, comma 1 del TUIR (cosiddetta white ereditario anche "i titoli del debito pubblico, fia i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, (comma h) e ,.gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta a norma di legge, (comma i). In materia di equiparazione sor.viene l'att. 12 del D.Lgs 461/L997, art. 12, comn"ra 13-bis) con la previsione di considelare equiparati, a tutti gli effetti fiscali (anche successori), ai titoli di Stato italiani anche i titoli emessi da enti e organisrni internazionali (non Stati esteri) costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (il cui elenco, che non comprende titoli di Stato stranieri, è allegato alla Nota del ministero delle Finanze del 1" giugno 1994, n. 14/942925, nei confronti della quale l'Agenzia delle Entrate ha auspicato Lln aggiornamento con la Circolare n. 11 del 28 ntarzo 2012). Questi titoli non devono essere assoggettati a imposta e non devono neanche formare oggetto della dichiarazione di successione (anche se differenti ragioni di opportunità fiscale connesse alfatto per quanto riguarda le sanzioni). In materia. tra I'altro. è intervenuta la Commissione europea con I'awio di una procedura di infrazione (n. 2012/2156 - ex art. 258 det TFUE) in tema di imposta di successione e donazione; allo stato attuale, però, solo con riferimento all'esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (fondazioni e associazioni costituite all'estero). Secondo la Comrnissione, il beneficio fiscale non può discriminare tra enti non lucrativi residenti in Italia rispetto a quelli analoghi aventi sede all'gstero (altri stati Ue e See), a condizione che list). In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al d.rn. 4 setternbre 2006 (e successive modifiche e integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 ntarzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1990, del 5 onobre 2000, del 14 dicembre 2000 e del 27 luglio 2010). L'elenco comprende: Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi uniti, Estonia, Federazione Russa, Filippine, favore degli enti non lucrativi analòghi Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Yugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritins, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan. Polonia, Poftogallo, Regno Unito, residenti in ltalia). Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Sotto un altro profilo, la strada per un'eventuale esenzione in materia di irnposta di successione applicabile ai titoti di Stato stranieri potrebbe trovare un precedente (fàvorevole sul piaho Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti Sud Afi'ica, Svezia, Tanzania. Thailandia. Trinidad e Toba'go, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zarnbia. rimanga femro il principio di reciprocità (un'esenzione non autonÌatica, dunque, fiìa concessa ove lo Stato stranieio dove risiede I'ente, prevedesse la stessa esenzione sulle successioni in 4_Pqtrimoni_,\p ri le 2014