Provenienza dei prodotti tessili: che cosa

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Provenienza dei prodotti tessili: che cosa
Provenienza dei prodotti tessili: che cosa indicare in etichetta
In caso di importazione in Italia di prodotti tessili da un Paese extra - comunitario, vi sono due aspetti
fondamentali da considerare:
‡ sul prodotto e/o sulla confezione dello stesso occorre indicare chiaramente che il prodotto non è stato
fabbricato in Italia, ma che si tratta di un prodotto importato; oppure, in alternativa, occorre specificare che il
marchio apposto dall'importatore, con l'aggiunta della parola "Italy", si riferisce esclusivamente al distributoreimportatore.
Sotto un primo profilo, infatti, l'importatore-distributore ha certamente il diritto di utilizzare il proprio marchio
(anche accanto ad un eventuale marchio del fabbricante).
La legge non consente però il c.d. "uso decettivo" del marchio, che ricorre quando il segno distintivo viene
utilizzato dal titolare in modo da poter ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza del
prodotto
(art.
41,
comma
1,
lett.
b),
nuova
Legge
marchi).
Nel caso specifico è possibile che si ingenerino equivoci presso il pubblico sull'identità del fabbricante, specie
se il marchio corrisponde al nome commerciale dell'importatore-distributore, potendo far pensare al
consumatore finale - in assenza di altre indicazioni - che la ditta il cui marchio si accompagna alla parola "Italy"
sia la ditta produttrice.
Per completezza, si può richiamare anche l'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991 n. 126 (recante "Norme
per l'informazione del consumatore") il quale vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le informazioni relative al nome
o ragione sociale o marchio e sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica
europea.
Pertanto, la dicitura apposta sul prodotto, ad esempio, nella sequenza: marchio - recapito telefonico -Italy
potrebbe essere considerata poco chiara ai sensi della norma appena citata e causare l'irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie (da 516 a 25.822 euro) (art. 2, comma 2, legge 126 cit.).
Si suggerisce quindi, a scopo cautelativo, di specificare che il marchio e l'indicazione "Italy" si riferiscono
rispettivamente all'importatore e al Paese dove questi ha sede.
‡non sono state invece rinvenute norme specifiche che impongano di apporre su prodotti tessili importati da
Paesi terzi la dicitura "made in.........".
L'art. 3 dell'Accordo di Madrid dispone testualmente: "Le presenti disposizioni non sono di ostacolo a che il
venditore indichi il suo nome ed indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese differente da quello della
vendita; ma in questo caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e in
caratteri visibili, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o di un'altra indicazione sufficiente per
evitare ogni errore sulla vera origine della mercanzia".
Ciò che rileva è dunque che il pubblico non riceva informazioni false o idonee a confonderlo sull'origine dei
prodotti, ma per soddisfare questa finalità a ben vedere non è necessario obbligare il distributore ad apporre la
dicitura "made in ...", essendo sufficienti degli accorgimenti per evitare una falsa informazione.
In altri termini: l'accordo di Madrid non prevede un obbligo dell'importatore di informare sul Paese di origine,
ma più semplicemente vieta di fornire informazioni false o ambigue in proposito; se un'informazione viene data
al pubblico (dall'importatore), essa deve essere perciò veritiera, priva di elementi di ambiguità.
In definitiva dunque, ribadendo quanto sopra esposto, le soluzioni prospettabili sono le seguenti:
1) l'apposizione pura e semplice del marchio, senza ulteriori diciture e sempre che il marchio non
corrisponda al nome commerciale dell'importatore, perché in quest'ultima ipotesi occorrerà orientarsi
secondo la soluzione seguente:
2) l'apposizione del marchio, del nome dell'importatore del suo recapito telefonico e della parola
"Italy",(a) tuttavia in questo caso sarà preferibile apporre la dicitura "Made ...." (soluzione migliore) (b)
oppure, in alternativa, un'indicazione chiara che il prodotto è importato dalla ditta con sede in Italia, per
mezzo della dicitura "importato in Italia da ....", "distribuito in Italia da .....", o altra formula
equivalente, allo scopo di evitare ogni possibilità di errore sull'origine del prodotto, informando i
consumatori finali che il fabbricante ha sede in un Paese diverso dall'Italia.