Professioni Sanitarie
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Professioni Sanitarie
ARLL ASSOCIAZIONE REGIONALE LOGOPEDISTI LAZIO Roma, 15 e 16 Gennaio 2010 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE La valutazione logopedica: aspetti clinici ed implicazioni legali “Autonomia professionale nella valutazione logopedica Rosa Maria Gaudio Università degli Studi di Ferrara, Medicina Legale …. l'esercizio professionale sia legato "solo" a quello che c'è scritto sul Profilo, ignorando i grandi cambiamenti con la Legge 42/99, 251/00 gli stessi ordinamenti didattici e codice deontologico. …. le problematiche di "confine", tipo "posso vedere un paziente prima del Medico?", "posso richiedere degli esami o ulteriori indagini sul paziente che tratto anche se il medico non è d'accordo?". …. la "cartella logopedica", oppure "cartella integrata", può esistere una cartella diversa da quella clinica, quella cioè dove il medico apre con l'anamnesi e scrive la diagnosi? …. il rapporto con le altre Professioni, molti conflitti con Psicologi che protestano perchè, secondo il loro punto di vista, non potremmo usare Test per la Valutazione Cognitiva …. il problema della nostra Professione che non è "Ordinata" ma è assolutamente "regolamentata" da una serie di Leggi. SENTENZE SENTENZE DELLA DELLA CORTE CORTE DI DI CASSAZIONE CASSAZIONE “Gli operatori sanitari (medici e paramedici) sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, […] dovere giuridico di provvedere alla tutela contro qualsiasi pericolo atto a minacciarne l’integrità”(447/2000). “Non c’è rapporto di subordinazione incondizionata tra un responsabile e i suoi collaboratori, avendo diritto ciascun professionista dell’équipe a esprimere opzioni diverse. In caso di condivisione delle scelte, tutti sono responsabili con le relative conseguenze” (226/2003). “Davanti a un comportamento negligente del capo équipe, il professionista deve manifestare le proprie osservazioni e il proprio motivato dissenso per non essere coinvolto nelle responsabilità penali e disciplinari. Il professionista non deve ciecamente eseguire le direttive del superiore, ma a fronte di scelte improprie, deve esternare le diverse valutazioni con la perizia e diligenza richieste in relazione alla posizione che ricopre” (4013/2004). SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare anche se svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega…. (dicembre 2009) le linee guida internazionali non possono rappresentare un universale percorso obbligatorio in indagine diagnostica, ma al limite una mera raccomandazione, apprezzabile caso per caso … (ottobre 2009) La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna del medico (cardiologo ospedaliero) che contravvenendo agli ordini del direttore del reparto si rifiutava di provvedere all’espletamento del servizio di accompagnamento di pazienti presso il presidio sanitario dove avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame specialistico. La suprema corte ha ritenuto legittima la ricostruzione dei giudici di merito … punisce il comportamento del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio dovuto, tra l’altro per ragioni di sanità allorchè questo debba essere compiuto senza ritardo … la pretesa di ricevere dal dirigente una ulteriore specificazione scritta dei suoi obblighi costituiva espressione di un intenzionale e deliberato comportamento ostruzionistico …. (ottobre 2009) • competenza • • autonomia responsabilità. COMPETENZA “ciò che compete, ciò che è di pertinenza” oppure “ciò di cui si ha conoscenza e capacità di fare”. In sintesi, alternativamente, competenza potrebbe essere sinonimo di “pertinenza” oppure di “capacità”. “competenza” come sinonimo di pertinenza i limiti fra i campi di attività delle professioni sarebbero fissati a priori seguendo questa interpretazione, non avrebbe molto senso la locuzione “competenze previste per le professioni mediche”. Infatti, non esistono norme di legge che prevedano organicamente le funzioni di pertinenza del medico, ma esistono disposti che disciplinano alcuni aspetti dell’esercizio della professione (p. es. norme di materia di accertamento di morte, di trapianti d’organo, di trasfusione di sangue e di trattamenti sanitari obbligatori). “competenza” come sinonimo di “conoscenza-capacità” le capacità di fatto acquisite in ambito professionale da chi è concretamente in grado di gestire atti, tecnologie e procedure in quest’ultima ipotesi, assumerebbe un senso ben preciso il richiamo conclusivo al “rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”; la frase rappresenterebbe quindi il riconoscimento delle capacità di fatto acquisite in ambito professionale da chi è concretamente in grado di padroneggiare o gestire atti, tecnologie o procedure. Il che significa – in quest’ultima prospettiva interpretativa – che il campo di esercizio professionale è da intendere in continuo divenire e in continua ridefinizione, in rapporto al progressivo abbandono dei modelli tradizionali di medicina e di assistenza sanitaria in genere. competenza attitudine Contesto motivazione COMPETENZA capacità TIROCINIO + esperienza + Comportamento efficace (performance) conoscenza Corsi teorici (?) G.Marmo, 2006. (modificata) Evoluzione normativa DPR n. 761, 1979 Esercizio DPR 10/03/1982, n.162. Riordinamento delle Scuole dirette ai fini speciali D.M. Sanità 30/1/1982 L. 833/1978, art 26 1969: Padova Scuola Diretta a 1950: insegnamento ai bambini Fini speciali normoacusici con difficoltà di linguaggio triennale tecnico di logopedia 1923: istruzione obbligatoria per i bambini sordi Scuole di metodo di Stato: diploma di abilitazione al Magistero dei Sordomuti (Normativa concorsuale: SSN corso di abilitazione biannuale) Formazione Evoluzione normativa L. 1/2/2006 n.43 DM 15/4/2005 Esercizio L. 251/’00 Codice Deontologico L. 42/’99 D.M. 742/’94 D.Lgs. 7/12/1993 n. 517 D.M. 2/04/01 D.M. 509/’99 (autonomia ( ordinamento didattico- classi di lauree delle professioni sanitarie) didattica degli atenei – classi di laurea) Formazione L. 30/3/1971 n.118 L.19/11/1990 n. 341 -DU D. Lgs 502/’92 – DU DA PROFESSIONE “AUSILIARIA” A “PROFESSIONE SANITARIA”, LEGGE N. 42 DEL 1999 Superamento della suddivisione proveniente dal T.U. delle leggi sanitarie 1934: da “professione sanitaria ausiliaria” a “professione sanitaria” Superamento ed abrogazione dei mansionari: i profili professionali diventano fonte unica della disciplina delle attività professionali Le professioni sanitarie principali sono definite professioni di tipo intellettuale Professioni sanitarie principali: quelle per il cui esercizio è richiesto il conseguimento di laurea: medico chirurgo; odontoiatra veterinario farmacista biologo Psicologo ausiliarie: quelle per il cui esercizio è richiesto il conseguimento di diploma: ostetrica (levatrice); assistente sanitario infermiere professionale (diplomato) arti ausiliarie delle professioni sanitarie : quelle per il cui esercizio è richiesta licenza rilasciata dalle scuole autorizzate all’insegnamento delle arti stesse: odontecnico ottico meccanico ortopedico, ernista infermiere abilitato, puericultrice; Il focus: la competenza specifica necessaria La professione intellettuale, così come sostantivata dal codice civile (art. da 2220 a 2238) e dalla “Legge di riordino delle professioni intellettuali” (L.287/90) legittima la competenza specifica professionale in quanto ne definisce le caratteristiche precipue: Titolo di studio universitario -non inferiore ai 3 anniEsame di stato Iscrizione all’albo Associazioni professionali • in obbligo di accertare i requisiti di accesso • con potere disciplinare Rapporto fiduciario col cliente Professioni intellettuali: “espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e specifici settori operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale: il loro esercizio richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte”. CC Capo II: Delle professioni intellettuali Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. Corte di Cassazione sezione VI Sentenza 2834/12 dicembre 2008 ….inoltre “titolarità e autonomia professionale” e “procedure di valutazione funzionale” legge 10 agosto 2000, n° 251 (art. 2 comma 1) LEGGE 10 agosto 2000, n.251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione 1. ostetrica. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività ,attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. Art. 2. Professioni sanitarie riabilitative 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi “autonomia” definizioni in termini prevalentemente negativi, sottolineando che il termine sta a indicare l’esistenza di un ambito proprio di esercizio professionale, da realizzare senza vincoli di subordinazione, operativa e decisionale, rispetto ad altre professioni sanitarie; definizione di carattere positivo, che si limiti a enfatizzare i contenuti, le metodologie e gli obiettivi propri della professione, una definizione, cioè che sia formulata in modo da non dover necessariamente stipulare che l’attività è svolta senza vincoli rispetto ad altre professioni. In riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze: a) b) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile; pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali; e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. In GENERALE nell’attività clinica il logopedista si occupa di 1 - raccolta della storia del paziente soprattutto per quanto non riguarda questioni nettamente mediche o i relativi collegamenti, in particolare per gli aspetti ambientali ed educativi . 2 - esame delle abilità e disabilità comunicative con particolare riguardo alla natura, all'articolazione ed alla gravità dei disturbi redigendo un bilancio logopedico mediante modalità, strumenti e tecnologie che fanno parte essenziale e consistente della professione logopedica (valutabile, secondo le opinioni dell'A-SHA, a circa un terzo dell'attività professionale); la diagnostica logopedica da non confondersi con la diagnosi medica (obbligatoriamente vincolante a norma della vigente legislazione) e con quest'ultima coagente; qualora vengano attivati programmi di prevenzione (specie per la prevenzione secondaria o individuazione precoce dei disturbi) questa componente diventa essenziale. 3 - trattamento del paziente con modalità preventive ( prevenzione terziaria o trattamento precoce delle disabilita), igieniche, educativo/abilitative, rieducativo/riabilitative in concomitanza quasi sempre con una terapia medica (per esempio farmacologica, chirurgica o protesica). 4 - counselling per il paziente, per i parenti e per quant'altri lo richiedano o lo si ritenga utile nonché il coordinamento con le agenzie sociali della famiglia, della scuola, delle pubbliche e private istituzioni, del lavoro “autonomia” La scelta di basare la definizione del concetto di autonomia sulla distinzione fra le funzioni proprie da quelle di altre professioni sanitarie, e di quella medica in particolare, può portare a teorizzazioni che, forse utili dal punto di vista pratico, rischiano di essere limitative dello stesso concetto di autonomia. Tuttavia l’idea dell’autonomia delle professioni “ex ausiliarie” tende a restare ancorata a una sorta di affrancamento dalla professione medica, il che indice a considerare l’autonomia di una data professione per contrapposizione a quella medica. autonomia criterio limite dell’atto medico è di difficile interpretazione: si tratta infatti di distinguere tra questo e atto sanitario. Il limite dell’atto medico è di carattere professionale, concretizzandosi nelle azioni e nelle funzioni per cui sono necessarie le capacità, le conoscenze e le esperienze che solo un medico può avere. Corte di Cassazione, sez. VI, 21 febbraio 1997. Il limite dell'atto medico si connota per la sua difficile individuazione per motivi che potremmo definire storici, in quanto nel nostro ordinamento da sempre vi È una sorta di equivalenza tra l'atto sanitario e l'atto medico. Equivalenza che ha trovato anche l'avallo della giurisprudenza della Suprema corte di cassazione che ha avuto modo di precisare che solo una fonte normativa può consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti la professione di medico interventi invasivi sulla sfera corporale, sulla base di un ragionevole riconoscimento di competenze tecniche e professionali L’assoluta originalità dell’atto, che può qualificarsi come medico, discende dalla necessità ad esso propria di far procedere una formulazione diagnostica alla scelta della cura, che non può che essere successiva. Solo dalla indicazione diagnostica, infatti, è più precisamente dal percorso che è proprio alla diagnosi differenziale, scaturisce l’indicazione terapeutica, che nella sua qualità di trattamento non necessariamente farmacologico ben può essere affidata, in termini di organizzazione prescrittiva, oltre che di modalità di somministrazione, ad altra figura tecnica o professionale diversa dal medico. Area Infermieristico Ost. Area della Riabilitazione (classe 1) (Classe 2) 1) Infermiere 2) Infermiere Pediatrico 3) Ostetrica/o 1) Fisioterapista 2) Logopedista 3) Ortottista 4) Podologo 5) Educatore 6) Terap. Occupaz. 7) Tec. Riabilit. Psic. 8) Tec.della Neuropsic. Area Tecnica (Classe 3) Area Tecnico 1) Tec. Prevenzione 1) Tecnico Audiometrista 2) Assistente Sanitario 2) Tecnico di Laboratorio 3) Tecnico di Radiologia 4) T.Neurofisiopatologia Area Tecnico Assist. 5) Tecnico Ortopedico 6) Tec. Fis. Card. e Perf. 7) Dietista 8) Tecnico Audioprotes. 9) Igienista Dentale Corsi di Laurea di I Livello (abilitazione all'esercizio Professionale) Autonomia Responsabilità Tutti i Profili Area della Prevenzione (Classe 4) Master di I Livello Corsi di Laurea di II Livello o Laurea Spec. o Magistrale (Dirigere - Coordinare Insegnare - Ricerca) Professioni Sanitarie (n. 22 – dal 1994 in poi) Master di II livello Progettualità +/Infermieri Fisioterapisti Ostetriche Logopedisti “…. in in riferimento riferimento alla alla Tecnici della “…. diagnosi diagnosi ee alle alle prescrizioni prescrizioni Prevenzione del del medico medico …” …” Personale della riabilitazione: Tecnico audioprotesista: DM 668/1994; Fisioterapista: DM 741/1994; Logopedista: DM 742/1994; Ortottista: DM 743/1994; Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva: DM 56/1997; Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM 57/1997 AUTONOMIA E COMPETENZA Considerare l’autonomia come negazione della interdipendenza professionale che caratterizza oggi l’organizzazione sanitaria nella cura della persona sarebbe indubbiamente dannoso per quest’ultima. Anzi, autonomia dovrebbe corrispondere a competenza nella realizzazione dello specifico professionale nell’integrazione con altri professionisti. Al concetto di autonomia non può quindi essere estraneo il concetto di vincoli di partecipazione. Le normative che disciplinano l’attività dei professionisti e le responsabilità di riferimento " 1994 - Tutti i Profili Professionali " 1999 - i Codici Deontologici (alcune professioni) " 1999 - Legge 42/99 - Disposizioni in materia di Professioni Sanitarie " 2001 – Conferenza Stato – Regioni – Op. Socio San. " 2003 - PSN e PSR " CCNL - Declaratorie " Leggi Regionali " 2000 - Legge 10 agosto 2000 n. 251 L. 43/2006 “Disposizioni Disciplina delle professioni sanita- " in materia di professioni rie infermieristiche, tecniche, della sanitarie inf., ost., riab., riabilitazione, della prevenzione, tec.-san. e della prev. e nonché della professione ostetrica delega al Governo per l'istituzione dei relativi " 2001 - Determinazione delle Classi Ordini Professionali” dei CCLL LA MEDICINA DEL MALATO FISIOTERAPISTA INFERMIERE LOGOPEDISTA DIETISTA PSICOLOGO MALATO TECNICO RADIOLOGO MEDICO PROGETTO RIABILITATIVO •definisce quali sono gli esiti desiderati del trattamento, stabilendo i tempi delle verifiche tenendo conto in maniera globale dei bisogni del paziente, delle sue menomazioni, disabilità ed abilità residue e recuperabili, nonché dei limiti dati dalle situazioni ambientali, contestuali e personali • elaborato dal medico fisiatra e dall’équipe riabilitativa Programma riabilitativo Per poter programmare ed attuare qualsiasi riabilitativo, il logopedista ha bisogno di conoscere: intervento il tipo, l'entità e le caratteristiche specifiche dei disturbi di un soggetto e quanto e come questi disturbi incidono sulle sue abilità; le motivazioni che spingono il soggetto alla richiesta di intervento, le sue aspettative, le sue richieste esplicite ed implicite. Per conoscere tali dati, il logopedista, sulla base della diagnosi medica, esegue una valutazione logopedica. Infine redige un bilancio delle competenze, su cui programmare ulteriore intervento. Il programma deve contenere: − le aree di competenza su cui la riabilitazione deve intervenire ed i relativi obiettivi a breve o medio termine che ci si propone di raggiungere; − i termini per il monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità e dell'efficacia del trattamento; − la metodologia riabilitativa (in funzione dell'età del soggetto); − il tipo di presa in carico (diretta, indiretta, mista); − il tipo di trattamento (ambulatoriale, day hospital, domiciliare, ecc.); − la modalità di svolgimento del trattamento (individuale, di gruppo, misto); − la frequenza e la durata di ogni prestazione; − i dati identificativi del logopedista che effettua il trattamento logopedico; − i dati identificativi di eventuali altre strutture e di alti professionisti che collaborano nell'attuazione del programma logopedico con la descrizione di ciò che essi fanno; − il ruolo della famiglia con descrizione degli impegni che si assume per il buon esito del trattamento logopedico; Valutazione La Valutazione è un processo dinamico di "definizione del problema" attraverso strumenti oggettivi (Test, prove standardizzate) e strumenti soggettivi (osservazioni dirette). Sulla base dei dati dell'anamnesi, dei risultati di altre visite mediche; degli esami specialistici, delle informazioni rese dal soggetto in esame, dalla famiglia e dalla scuola, in riferimento ai disturbi ed alle disabilità emergenti il logopedista fa delle ipotesi sul disturbo, sceglie le strategie e gli strumenti più adeguati per indagare le aree disturbate e valutare le disabilità e somministra le prove. Infine analizza e quantifica i risultati di tali prove. BILANCIO LOGOPEDICO Esso contiene la descrizione dei problemi emersi nelle varie funzioni coinvolte nel linguaggio a livello delle diverse sottocomponenti linguistiche e la programmazione sintetica dell'intervento con i relativi obiettivi, in linea generale, da conseguire a breve medio e lungo termine, tenendo conto delle reali possibilità di recupero o di superamento del problema. In presenza di altre disabilità che non siano di competenza logopedica, devono essere riportati i dati identificativi dei professionisti e delle strutture che attuano i programmi riabilitativi per tali disabilità. Il bilancio logopedico è comunicato al soggetto e/o alla famiglia e deve essere registrato in cartella, in quanto rappresenta il quadro con cui il soggetto giunge alla consultazione logopedica ed è un elemento di riferimento e di confronto per valutare l'evoluzione del disturbo e l'efficacia del trattamento. Diario- MONITORAGGIO LOGOPEDICO Il monitoraggio logopedico è una valutazione logopedica sintetica cadenzata nel tempo centrata su indici specifici. E' finalizzata a verificare l'evoluzione e le modificazioni dei disturbi in seguito al trattamento logopedico, allo scopo di rilevarne l'efficacia rispetto agli obbiettivi a breve termine prefissati dal programma logopedico e ricavare i dati necessari per decidere se proseguire con le attività e la metodologia precedentemente programmata o riformulare il programma riabilitativo o gli obbiettivi riabilitativi successivi. “responsabilità” ha un duplice significato: non solo come quello di attitudine a essere chiamati a rispondere a qualche autorità di una condotta professionale riprovevole, ma anche quello di impegno per mantenere un comportamento congruo corretto. L’AMBIVALENZA DEL TERMINE RESPONSABILITA’ OTTICA NEGATIVA ESSERE CHIAMATI A RENDERE CONTO DEL PROPRIO OPERATO: COLPEVOLEZZA VALUTAZIONE DA PARTE DI UN GIUDICANTE EX POST OTTICA POSITIVA COSCIENZA DEGLI OBBLIGHI CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO IMPEGNO DELL’OPERATORE SANITARIO EX ANTE OTTICHE DELLA RESPONSABILITA’ E RISPETTIVI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CONDOTTA PROFESSIONALE OTTICA NEGATIVA Obiettivo prevenzione di sanzioni Centralità del professionista Sentenza della magistratura come guida e appiattimento della cultura scientifica Professione espletata in modo difensivo e possibili danni all’assistito da omesso intervento qualificato Esasperazione dei formalismi OTTICA POSITIVA Obiettivo tutela della salute Centralità dell’assistito Conoscenze scientifiche aggiornate come guida Professione ispirata alla solidarietà con l’assistito Valorizzazione degli aspetti sostanziali responsabilità ricondotto ai doveri che l’esercizio della professione comporta, di impegno alla tenuta di un comportamento irreprensibile e allo svolgimento di un ruolo costruttivo, assumendo compiti che consentono una efficace lotta contro le malattie e una efficace promozione della salute responsabilità i principi ai quali bisogna rifarsi per poter parlare di condotta responsabile: • i presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione • i valori etici condivisi e le indicazioni che derivano dalla coscienza personale • le norme di riferimento contenute nel codice deontologico. Comprensione dei ruoli e delle responsabilità Ognuno è parte integrale nella costruzione del profilo di cura MULTIPROFESSIONALITA’ Non si tratta di cambiare ciò che le persone già fanno, ma di dare ordine alle stesse cose (organizzazione) e fare in modo che l’attività di ogni singolo sia collegata alle attività degli altri, in funzione di un risultato qualitativo TRAMITE UNA CORRETTA INFORMAZIONE SCRITTA …RELAZIONE …RELAZIONE CON CON II PAZIENTI… PAZIENTI… RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE “[…] anche l'obbligazione del medico […] nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale", ha natura contrattuale”. (Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; 28 maggio 2004, n. 10297) Infatti, è sufficiente l'esistenza di un “CONTATTO SOCIALE”, in quanto chi esercita la professione sanitaria ha precisi doveri di comportamento verso chi si è affidato alle sue cure “entrando in contatto con lui”, indipendentemente dall'esistenza di un impegno formale. (Cass. 19564/2004) La documentazione in riabilitazione logopedica: Per aumentare la professionalità (profiteri = dichiarare). Per aumentare l’autonomia culturale, abituandosi a codificare il proprio lavoro (professione intellettuale). Per migliorare la qualità dell’agire riabilitativo. Per favorire la comunicazione all’interno del team riabilitativo e tra operatori di aree diverse di competenza. Per verificare l’efficacia delle cure erogate. DOCUMENTAZIONE RIASSUNTIVA dovrebbe contenere una scheda riassuntiva che presenti in modo sintetico il quadro logopedico soggetto all'inizio ed alla fine del trattamento ed eventuali interruzioni delle prestazioni. dovrebbero essere riportate in particolare: - sintesi del quadro obiettivo all'arrivo del paziente, desunto dalla prima valutazione e relativa data; - eventuale interruzione della valutazione, relativa motivazione e data; - sintesi del trattamento eseguito (preferibilmente per aree di problemi); - eventuali interruzioni del trattamento, relative motivazioni e date; - sintesi del quadro obiettivo alla dimissione del paziente e data della dimissione; - consigli e suggerimenti forniti al paziente e/o alla famiglia; - data di compilazione della scheda e firma del logopedista Scheda anamnestica - cognome e nome del paziente; - il motivo per cui è giunto alla consultazione logopedica; - l'indicazione della struttura, o del medico o altri da cui è stato inviato; - i riferimenti del medico curante e della usl di appartenenza; - l'anamnesi familiare, comprendente anche l'ambiente verbale e gli aspetti comunicativi e relazionali; - l'anamnesi personale fisiologica e patologica centrata sui dati connessi al disturbo del soggetto. Nel caso di soggetti in età evolutiva indagherà anche sul periodo prenatale, perinatale e neonatale oltre che sulle varie tappe dello sviluppo: motorio delle funzioni orofacciali del linguaggio comunicativo relazionale delle autonomie personali, sull'iter scolastico e relative difficoltà. Sarà infine descritta la storia del disturbo . Scheda anamnestica - epoca e modalità di comparsa del disturbo; - eventuali trattamenti riabilitativi eseguiti in passato o in corso; - dati identificativi delle strutture presso le quali vengono eseguiti e degli operatori che hanno in carico il soggetto, al fine di favorire la circolazione delle informazioni riguardanti il progetto riabilitativo tra gli operatori; - l'evoluzione del disturbo, se ha interrotto il trattamento riabilitativo e le relative motivazioni, per comprendere qual'è la disponibilità e le possibilità del soggetto e della famiglia a collaborare nel progetto riabilitativo, elementi questi che incidono in modo determinante sulla buona riuscita del trattamento logopedico; - il giudizio del soggetto e/o della famiglia sull'entità del disturbo, le motivazioni i desideri le aspettative del soggetto e/o della famiglia riguardante il trattamento riabilitativo, per verificare il grado di coerenza tra le aspettative e le reali possibilità di recupero, e nel caso di discrepanza fornire loro un quadro il più possibile oggettivo del disturbo e concordare con loro i possibili obbiettivi a breve termine del trattamento logopedico. Se consideriamo la documentazione adottata dal logopedista in funzione di un protocollo previsto dalla Struttura o Ente pubblico o privato convenzionato, sia che tale documentazione contribuisca alla diagnosi o che si riferisca al trattamento riabilitativo del soggetto in carico alla struttura, diventa parte integrante della cartella clinica, sotto forma di “allegato”. Se la cartella logopedica viene compilata presso un ambulatorio privato assumerebbe la funzione di semplice promemoria personale Se la documentazione riabilitativa è rappresentata da una cartella adottata spontaneamente dal logopedista avrebbe solo valore di indizi, che per essere confermati necessiterebbero della prova testimoniale di chi l'ha redatta, a conferma della veridicità di quanto ha scritto. Sentenza n.75 del 14/03/2005 emessa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige (riguardante l'accesso ai documenti sanitari assistenziali) contro una Casa per Anziani, che aveva respinto una domanda di accesso ai dati infermieristici (una donna chiedeva il rilascio della copia dei diari infermieristici relativi all'assistenza prestata al marito durante la permanenza presso la struttura in questione dove poi era deceduto). La sentenza ha riconosciuto alla cartella infermieristica la qualifica di “atto pubblico in senso lato” (al pari del diario infermieristico) sia pure come atto interno, posto in essere da un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio per “documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta e al pubblico servizio per uno scopo inerente alle sue funzioni”. La sentenza citata non differenzia la cartella adottata spontaneamente dall'infermiere da quella facente parte integrante della cartella clinica Poiché anche il logopedista è un pubblico impiegato “incaricato di pubblico servizio” e le stesse finalità della documentazione infermieristica possono essere riconosciute, tra le altre, anche alla documentazione logopedica, si potrebbe prendere in considerazione la stessa definizione di “atto pubblico in senso lato”. Sono tutte da chiarire le implicazioni giuridiche di questa definizione. Dal punto di vista amministrativo la documentazione può essere definita un bene pubblico poiché appartenente ad una Struttura o ad un Ente pubblico. CARTELLA CLINICA Cito-Istologia Ricoveri Gestione Flussi Lavorativi Strumentali Ricerca Consulti Referenze, Linee Guida Visite Terapie Comunicazione Prenotazioni Laboratorio Archiviazione Codifiche CARTELLA: Contenuto o contenitore? Ciò che rileva è il contenuto (non il contenitore) ma concepire la cartella anche come involucro aiuta a fare chiarezza, rappresentandola in maniera unificante, come l’ insieme dei vari atti e documenti di carattere sanitario, coerentemente raccolti, ancorchè redatti da parte di professionisti sanitari diversi dai medici (cartella infermieristica, cartella ostetrica, cartella riabilitativa, cartella logopedica, ecc.), che riguardano una determinata persona. La documentazione… Obbligo deontologico del professionista Obbligo normativo del professionista Garanzia dei diritti della persona assistita: • • • Informazione Partecipazione Trasparenza CONSENSO VALIDO Rilevanza pubblica (procedure aziendali; controllo di Qualità) Rilevanza giuridica Æ Æ Æ La documentazione… Da richiedere! “…in mancanza di apposita documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.” (Cassazione penale, sez IV, 10 aprile 1998, n.7678; ma anche profilo profess., legislazione specifica e codice deontologico) La documentazione… Da produrre… (cartella riabilitativa… e non solo…) REQUISITI FORMALI (aspetti pratici di requisiti sostanziali): indicazione data e ora precisazione nome e cognome firma intelligibilità della grafia La documentazione… Da produrre… (cartella riabilitativa…e non solo…) REQUISITI SOSTANZIALI: • • • • • Veridicità Chiarezza Completezza Tempestività Rintracciabilità La documentazione… Veridicità “Atto pubblico di fede privilegiata” (art.2700c.c.): atto il cui contenuto è da ritenere veritiero fino a prova di falso. (Cass. Pen., Sez. VI 30 giugno 1975); Redatta da pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art.2699c.c.). (Cass. Pen., Sez. V 17 dicembre 1992) “Falsità ideologica in atto pubblico” (art. 479 c.p.) “Falsità materiale in atto pubblico” (art. 476 c.p.) “Rifiuto/omissione “Falsità di atti d’ufficio” (art. 328 c.p.) commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”. (art. 493 c.p.) Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. – {I}. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni. La documentazione… Tempestività Cassazione Penale, 21 aprile 1983 Poiché la cartella clinica adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici, i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi; l’ annotazione postuma integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all’ art. 476 c.p.. Cassazione Penale , 26 novembre 1997, n. 1098 La cartella clinica redatta da un medico di un ospedale pubblico è atto pubblico che esplica la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, sicchè i fatti devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi. Ne deriva che tutte le modifiche, le aggiunte, le alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto pubblico … La documentazione… PROCEDURE PROTOCOLLI LINEE GUIDA Ma anche: CERTIFICATI CONSIGLI SCRITTI ESERCIZI PER IL DOMICILIO … Codice deontologico del Logopedista: Art. 9 (Cartella Logopedica)- 1. La Cartella Logopedica è lo strumento fondamentale per la registrazione delle tipologie e metodiche di intervento, con attestazione della successione cronologica di ogni loro fase; ha la funzione di traccia di confronto e di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, anche al fine documentazione formale del trattamento espletato. 2- Tale documento, che –ove elaborato presso Strutture ed Enti pubblici o privati- assume connotazione giuridica di cartella clinica, viene redatto e conservato in conformità alle disposizioni vigenti in tema di segreto professionale e di tutela della riservatezza dei dati personali. Direttiva del Direttore dell’ dell’ Ospedale di Trento (2003): La cartella clinica foniatrica e logopedica viene aperta in sede di prima visita foniatrica quando si programma la rieducazione logopedica per il paziente, aggiornata durante il periodo di terapia, chiusa quando il paziente viene dimesso in sede di visita foniatrica di controllo ed archiviata per cinque anni presso l’Ambulatorio stesso. 6.7.2. Esame elettroacustico della voce Viene registrato ed archiviato su disco fisso. Per quanto riguarda il materiale cartaceo si compone di quattro stampe (relative agli esami acustici) che vengono inserite nella cartella foniatrica e logopedica se il paziente deve eseguire una rieducazione logopedica o una rieducazione logopedica pre e post-operatoria e/o nella cartella clinica del reparto se il paziente deve eseguire un intervento di fonochirurgia. 6.7.1. Cartella clinica foniatrica e logopedica E’ costituita dalla cartella clinica contenente i dati del paziente, l’anamnesi familiare,fisiologica, patologica remota e patologica prossima, il tipo di indagine endoscopica impiegata, la diagnosi e le indicazioni terapeutiche. All’interno della cartella clinica sono inseriti cinque allegati con i dati ottenuti dalle indagini clinico-strumentali eseguite Allegato 1: vengono riportati i dati dell’esame laringostroboscopico, è compilato dal medico. Allegato 2: vengono riportati i dati relativi all’analisi acustica, è compilato in parte dal medico ed in parte dal Tecnico logopedista. Allegato 3: contiene una serie di parametri di valutazione percettiva della voce che vengono rilevati dal Tecnico logopedista. In tale allegato sono contenute anche due tabelle relative all’autovalutazione da parte del paziente. Allegato 4: contiene la valutazione logopedica del paziente, è compilato dal Tecnico logopedista. Allegato 5: è riservato alla diagnosi formulata nei vari controlli ed al diario logopedico, è compilato in parte dal medico ed in parte dal Tecnico di Logopedia. ¾ ¾ ¾ E' sempre entrata a far parte della cartella clinica tradizionale tutta la documentazione scritta, che, a qualsiasi titolo, era redatta in ospedale in relazione ad un dato soggetto. E’ sorta la concezione della cartella clinica e della “cartella” infermieristica, logopedica, riabilitativa etc. come realtà separate. E’ prospettata l’adozione dell’aggettivo “integrata” per completare il concetto di cartella clinica. E’ un pleonasmo? Accertamento Pianificazione Attuazione Diario Prevenzione del rischio Compromissione della deglutizione, correlata a deficit cognitivo, ridotta salivazione e alterazione dei movimenti della lingua. (Piano di assistenza di infermieristica clinica) Significato clinico Criteri per La terapia l’accertamento interferisce con la mirato capacità di Capacità di deglutire masticare e cibi e liquidi deglutire Capacità di tossire I riflessi alterati aumentano il rischio di aspirazione. Interventi Stabilire un metodo visivo al letto del paziente per comunicare al personale che si tratta di una persona con disfagia Assicurarsi che lo strumentario per l’aspirazione sia funzionante e a portata di mano durante i pasti Posizionare la testata del letto in posizione alta, in modo che il collo sia leggermente flesso in avanti e il mento piegato in basso. Usare una tazza dal bordo ritagliato. Preparare pasti frullati, liquidi densi. Nell’assunzione dei pasti dare comandi verbali per ogni fase. Stabilire un obiettivo per quanto riguarda l’assunzione di liquidi. Consultare il medico per variare la terapia e/o se necessario inserire un sondino naso-gastrico Spiegazione scientifica Il rischio di aspirazione può essere ridotto se tutto il personale ne è stato avvisato. Questa posizione usa la forza di gravità per aiutare il movimento del cibo verso il basso e diminuisce il rischio di aspirazione. Questa misura contribuisce a prevenire l’estensione del collo, che potrebbe aprire le vie aeree e determinare il rischio di aspirazione. La persona confusa ha bisogno di istruzioni semplici e ripetute. Queste persone sono a rischio di disidratazione Garantire una prestazione sicura, competente e personalizzata per una risposta diagnostica, terapeutica, assistenziale globale e appropriata. Garantire continuità alla cura e all’assistenza sia in ospedale, sia al domicilio. Permettere una valutazione delle cure erogata. SCHEDA INTEGRATA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE U.O.. ______________________________ Operatore sanitario referente per la dimissione __________ Tel. ______ Al COAD Centro Socio Sanitario di ____________________________ Al Medico di Medicina Generale __________________________________ Al reparto_____________________________________________________ data invio___________________ Utente Sig./Sig.ra Cognome ______________ Nome ______________ Nato Il ________Residente a ______________________Via ___________ Tel. n° _____ Familiare di riferimento ___________ ______Tel.n° _______ |_|_| Vive solo |_|_| Vive con coniuge anz. |_|_| Vive con i figli o altre persone Invalidità civile |_| no |_| si: Inv.al 100% con acc. |_| Inv al 100% |_| Inv.ric. < 99% |_| Inv . rich non ancora ric. |_|si |_|no B) DI CARATTERE RIABILITATIVO Tecnico della Riabilitazione E’ stata effettuata riabilitazione durante la degenza ospedaliera no |_| si |_| Tipo di trattamento effettuato __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ______ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ _____________________ Data ________________________ Firma ____________________________________________ CONSENSO: REQUISITI PER LA VALIDITÀ DEL CONSENSO DERIVATO DALLA PERSONA CHE HA LA DISPONIBILITÀ DEL BENE TUTELATO DERIVATO DA PERSONA CAPACE ESPLICITO / IMPLICITO CHIARA RAPPRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA ESPRESSIONE DI VOLONTÀ EFFETTIVA DI AFFIDAMENTO AL PROFESSIONISTA DELLA TUTELA DEL BENE LIBERO ANTE-FACTUM REVOCABILE MODULISTICA carattere non liberatorio non esonera dalla reiterazione di informazione differenziata per fase di informazione / fase di recepimento della manifestazione di volontà (consenso vs dissenso) non esaurisce la necessità di verificare il livello di comprensione, consapevolezza, corresponsabilizzazione del paziente non personalizza la comunicazione professionista-paziente offre al paziente la registrazione degli elementi tecnici giudicati significativi consente al paziente richieste di informazione mirate Sono il Responsabile dei Poliambulatori della struttura e le Logopediste del mio settore mi hanno posto il problema della legittimità dei loro interventi sul recupero della disfagia. Ora, dopo qualche ricerca, mi pare di individuare due nette posizioni sul territorio nazionale relativamente all'argomento: da un lato chi considera la disfagia come campo proprio di intervento della figura del logopedista e chi, dall'altro, lo ritiene addirittura completamente esterno all'ambito della professione di logopedista. È possibile conoscere qualche cosa di specifico dal punto di vista legale, sentenze o quant'altro pensa possa essermi utile per dipanare i dubbi ed organizzare il servizio nel rispetto delle professioni e degli utenti? Fino al … lavoravo in Clinica Orl … e trattavo in equipe i pazienti con problemi di deglutizione a causa di interventi nel distretto testa-collo per problemi oncologici. … facevamo riferimento al Foniatra della nostra Clinica con il quale valutavamo il paziente e insieme decidevamo se alimentarlo per os, la dieta più idonea alla situazione e lo svezzamento dal SNG. Dal … afferisco alla Clinica Neurologica … sulla base del mio pregresso ed il mio percorso professionale e formativo (ho frequentato il primo master in Deglutologia a Torino) mi è stata affidata tutta la fascia di pazienti con problemi di eloquio e deglutizione, quindi pazienti post-stroke, con malattie degenerative (M. di parkinson, Sla, SM, ecc…), pazienti ricoverati in geriatria e nelle varie medicine. A parte il reparto di … in cui gli infermieri sono stati addestrati da una logopedista americana negli anni precedenti il mio trasferimento, nel nuovo ospedale manca completamente una cultura in tale ambito. … mi trovo quindi ad affrontare da sola tale problematica e mi accorgo di essere posta di fronte a scelte che non sono di mia competenza quali decidere se alimentare per os un paziente, il tipo di dieta, la possibilità di svezzamento da una nutrizione enterale, la possibilità di alimentazione entrale. … ho iniziato ad essere sempre più cauta e soprattutto a rifiutarmi di prendere tali decisioni, demandando al medico tale compito. … però non esiste né un servizio di Foniatria né la possibilità di richiedere una valutazione radiologica per la disfagia. Al bisogno posso attivare la consulenza presso il servizio di Foniatria … che viene erogata anche dopo tre mesi (sulla base della loro lista di attesa e dei pochi appuntamenti dedicati a tale valutazione che vengono riservati ai problemi di deglutizione). I referti prodotti non riportano mai indicazioni sulla dieta, la postura da mantenere, le tecniche da utilizzare, ecc.. Sul nostro profilo professionale non compare la voce ”valutazione e trattamento della disfagia”, però la FLI ha depositato nel 2005 un documento in cui inseriva la deglutizione tra le attività del logopedista. (D.M. 14 Aprile 2005). Inoltre sia al Master che durante l’ultimo congresso Sifel si è parlato sia del Consenso Informato da far firmare al paziente come tutela sia della possibilità di fare un’Assicurazione Privata per potersi tutelare da eventuali problemi di tipo medico legale. Il Responsabile medico mi ha “rassicurato” dicendo che i problemi di tipo medico legale insorgono generalmente quando i pazienti ed i loro familiari si sentono poco seguiti o maltrattati ed insorgono problemi. … ogni atto professionale può dare spazio a problemi medicolegali e questo non può paralizzare gli operatori, … il consenso informato è un’arma a doppio taglio ed in certe situazione forse è meglio evitare, che si presta a firmare tutti i miei referti, che ogni professione pone l’operatore di fronte al fatto di doversi prendere delle responsabilità, ecc…. Da un lato posso essere in accordo, dall’altro invece credo che ogni figura abbia il proprio livello di responsabilità, credo che il logopedista per il proprio Profilo Professionale non possa fare diagnosi e prendere decisioni se non in collaborazione con altre figure di tipo medico, che la responsabilità in questo caso possa essere eccessiva (in relazione al mio ruolo) e che non basti una buon rapporto con il paziente per evitare rischi di questo tipo. Che genere di responsabilità può comportare la disfagia per una logopedista?Civile e/o penale? Quando in tal caso si può parlare di imperizia, negligenza, dolo? Cosa è possibile fare per tutelarsi da possibili cause? Come è possibile affrontare serenamente tali problematiche? STRUMENTI La fisiopatologia della deglutizione è parte integrante dell’ordinamento didattico del corso di laurea? È prevista una attività valutativa clinica di tale disturbo nell’ambito della specifica di tale classe di laurea e nel codice deontologico? Sono previsti adeguati percorsi formativi all’uopo preposti? IL CORE PROFESSIONALE 1. Contenuto dei profili Professionali 2. Ordinamento degli Studi 3. Contenuto dei codici deontologici Le indicazioni previste dalla normativa si muovono su un piano generale e introducono, per le professioni sanitarie “non mediche”, il concetto di responsabilità decisionale. La professione non è più costituita, come nel passato, da un insieme di “mansioni”, ma da un insieme di “responsabilità”, che devono essere svolte nel rispetto delle altrui competenze. “ I logopedisti sono gli unici riabilitatori ad aver pieno titolo professionale per la valutazione (bilancio logopedico), counseling, rimediazione della disfagia, delle sue premesse e delle sue conseguenze in collaborazione con altri specialisti”. O. Schindler, 2005 COMPETENZE E FUNZIONI DEL LOGOPEDISTA Decreto 14 settembre 1994, n. 742. Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista. • È individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: Il Logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. • L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. vi Profil professionnel européen de l’orthophonistelogopède) CPLOL Lisbonne 1997 “ L’orthophoniste-logopède est le thérapeute qui assume la responsabilité de la prévention, de l’évaluation , du traitement et de l’étude scientifique des troubles de la communication humaine et des troubles associés. Dans ce contexte, la communication englobe toutes les fonctions associées à la compréhension et à l’expression du langage oral et écrit, ainsi qu’à toutes les formes appropriées de la communication non/no verbale “ FORMAZIONE PROFESSIONALE REALTA’ NAZIONALE D.M. n.509 del 1999 FORMAZIONE PROFESSIONALE REALTA’ EUROPEA E’ stato inviato a tutti i Paesi aderenti al CPLOL (Comitè Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopedes de l’Union Europeenn) un questionario di indagine sulla presa in carico valutativa e riabilitativa del paziente disfagico nelle varie età della vita, in diversi contesti professionali e lavorativi Università degli Studi di Ferrara FORMAZIONE PROFESSIONALE REALTA’ EUROPEA • Nella maggior parte dei Paesi dell’U.E. i logopedisti si occupano di disfagia, pur con realtà diverse da Paese a Paese • Solo la Danimarca dichiara di non prevedere nella formazione di base dei logopedisti il trattamento della disfagia • Spagna, Grecia e Portogallo hanno iniziato da poco a prendersi cura di questo quadro patologico Università degli Studi di Ferrara STRUMENTI LINEE GUIDA Raccomandazioni di comportamento clinico prodotte attraverso un processo sistematico allo scopo di assistere sanitari e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche. Rappresentano il risultato delle migliori evidenze scientifiche disponibili, opportunamente integrate con l’opinione dei professionisti. LINEE GUIDA “…la valutazione clinica è solitamente eseguita dal logopedista….” “…la riabilitazione della deglutizione è un servizio altamente specializzato e i professionisti che se ne occupano devono possedere competenze ed esperienza…” Linee guida ASHA “…gli interventi riabilitativi volti al trattamento della disfagia, generalmente effettuati da un logopedista…” Linee guida SPREAD Università degli Studi di Ferrara I logopedisti, i terapisti occupazionali e i fisioterapisti possono essere coinvolti nei trattamenti della disfagia nelle modalità ammesse dalla loro formazione professionale e pratica clinica. Il logopedista può impostare specifici esercizi per promuovere il controllo orale, stabilendo quali consistenze e forme di cibo sono appropriate, assistendo il paziente e consigliando i movimenti muscolari necessari per la chiusura della cavità buccale o per l’elaborazione del cibo nella bocca, durante la fase di preparazione orale. Il terapista occupazionale può assistere nel posizionamento, nelle strategie di adattamento autonomo, nelle tecniche di alimentazione autonoma, o nell’inibire riflessi posturali o orali patologici. Il fisioterapista deve essere indirizzato a un ruolo differente, come la promozione della forza muscolare, dell’equilibrio da seduto o del controllo del capo. Speech-Language Hearing Association” Ottobre 2004, “revisione medica delle linee guida per interventi sulla disfagia LINEE GUIDA “….una valutazione clinica standardizzata al letto del paziente (bedside assessment) dovrebbe essere effettuata da un professionista competente nella gestione della disfagia,di norma il logopedista Linee guida FLI AGREE (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation in Europe) ¾ Strumento generico, principalmente finalizzato ad assistere chi elabora linee guida e chi le utilizza, nella valutazione della loro qualità metodologica ¾ Fornisce un quadro di riferimento per la valutazione della qualità di linee guida cliniche Università degli Studi di Ferrara LINEE GUIDA FLI : ? OTORINOLARINGOIATRA GERIATRA RADIOLOGO FISIOTERAPISTA INFERMIERE PNEUMOLOGO LOGOPEDISTA FONIATRA NEUROLOGO DIETISTA MULTIDISCIPLINARIETA’ Medico di MG Otorinolaringo-iatra Fisioterapista Foniatra Logopedista PAZIENTE Dietista Radiologo Altri Professionisti Specialisti Familiari Infermiere Neurologo Università degli Studi di Ferrara STRUMENTI PROTOCOLLI Strumenti che formalizzano la successione di un insieme di azioni fisiche e/o mentali e/o verbali con le quali il professionista raggiunge un determinato obiettivo definito nell’ambito della professione. Rappresentano lo strumento di pianificazione dell’assistenza che esplicita i principi scientifici che guidano l’agire professionale nel raggiungimento degli obiettivi assistenziali. CONCLUSIONI Quali soluzioni??? Domanda al ministero della Sanità com’è stato fatto dagli infermieri per EGA Inserimento nell’ ambito dell’Ordinamento didattico di tutte le facoltà di un organigramma didattico che vede un riferimento non solo le prime due ma tutte e quattro le fasi della disfagia Protocollo d’intesa con l’università come avvenuto nella Regione Emilia Romagna con DGR 297/2005 e istituzione OPSER Rivisitazione delle Linee Guida Fli con coinvolgimento di tutte le figure professionali che intervengono nella disfagia per una serenità tecnico-giuridico Nota n. 17425 del 09/05/06 PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ riguardo il prelievo da arteria radiale per EGA da parte di infermieri Nota n. del PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ riguardo l’intervento logopedico nel trattamento della disfagia • PROBLEMA • PROBLEMA • • • • • • DIFFORMITA’ DI PRATICA SUL TERRITORIO NAZIONALE RIGUARDO IL PRELIEVO DA ARTERIA RADIALE PER EGA Attività di competenza infermieristica in molte U.O. (Rianimazione, Terapia Intensiva, Pneumologia… Attività di competenza medica per prassi Atto medico esclusivo Attività di competenza infermieristica se prelievo da arteria radiale, medica se prelievo da arteria femorale • DISOMOGENEITÀ NELL’INTERVENTO RIABILITATIVO LOGOPEDICO SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE RIGUARDO IL TRATTAMENTO DELLA DISFAGIA Attività non prevista dal profilo professionale Attività con alto rischio professionale • Attività non presente in molti • ordinamenti didattici Linee guida incomplete • CONCLUSIONI Le Aziende Sanitarie dovrebbero dotarsi di un GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE chiamato a ricercare, valutare, integrare, adattare ed aggiornare linee guida Tutelare l’interesse del cittadino Fornire validi strumenti per la gestione del rischio in ambito sanitario Garantire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate N. B. I cambiamenti si fanno con e per mezzo delle persone Formazione (conoscenze e competenze) Coinvolgimento (gruppi di lavoro) RESPONSABILITA’? COMPETENZA? PUNTO DI PARTENZA Nota n. 17425 del 09/05/06 con cui il Ministero della Salute invia il PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ riguardo il prelievo da arteria radiale per EGA da parte di infermieri. Nota n. 17425 del 09/05/06 PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ riguardo il prelievo da arteria radiale per EGA da parte di infermieri PROBLEMA DIFFORMITA’ DI PRATICA SUL TERRITORIO NAZIONALE RIGUARDO IL PRELIEVO DA ARTERIA RADIALE PER EGA - attività di competenza infermieristica in molte U.O. (Rianimazione, Terapia Intensiva, Pneumologia…) - attività di competenza medica per prassi - atto medico esclusivo - attività di competenza infermieristica se prelievo da arteria radiale, medica se prelievo da arteria femorale Considerato che tale tecnica: - “è illustrata allo studente infermiere per la sola osservazione, in quanto ritenuta TECNICA AVANZATA DA APPRENDERSI POST LAUREA nelle specifiche U.O. o in percorsi formativi successivi come il Master in Area Critica; - è appresa dall’infermiere nell’esercizio della propria attività (…) e sul campo, negli specifici reparti dove è praticata in forma routinaria (…) a seguito di un adeguato addestramento, basato sul superamento di step graduali e sequenziali (osservazione diretta dell’esecuzione della tecnica fatta dall’esperto; esecuzione guidata con supervisione dell’esperto); Il Consiglio Superiore di Sanità esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che: “ 1. l’infermiere ne abbia acquisito la COMPLETA COMPETENZA secondo le modalità definite dalle vigenti normative in materia di profilo ed attività professionali, ordinamenti didattici e deontologia; 2. sia prevista sempre l’esistenza di un PROTOCOLLO OPERATIVO correttamente redatto, condiviso ed approvato.” Quindi Nuova sfida Figure sanitarie professionalmente riconosciute a livello normativo Necessario un forte coinvolgimento di tutte le professioni coinvolte, di elaborazione, di rflessione senza scivolare in posizioni precostituite o rigidamente corporative in modo tale da ridisegnare con scienza e coscienza le competenze sulla base della formazione rivevuta e deontologica indicati dalla legge. Dal Dire al Fare, esercitare una professionalità IL TOTALE ABBANDONO DELLA ROUTINARIETA’ A FAVORE DELL’ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ DI OSSERVARE i “PROBLEMI” RIDETERMINANDO QUOTIDIANAMENTE I PROPRI INTERVENTI RIVOLTI ALLA PERSONA. GRAZIE Buon lavoro a tutti !