LAVORO – Tempi di guida e di riposo e tachigrafo – Calcolo

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LAVORO – Tempi di guida e di riposo e tachigrafo – Calcolo
Roma, 2 novembre 2015
CIRCOLARE N. 7.212
Prot. n. 92.503/LAV
ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi
LAVORO – Tempi di guida e di riposo e tachigrafo – Calcolo del periodo di
24 ore ai fini della fruizione del riposo giornaliero, situazioni eccezionali in
cui è consentita la guida senza carta del conducente – Chiarimenti – Note di
orientamento nn. 7 e 8 Commissione UE
Informiamo che sono state di recente pubblicate sul sito della Commissione Europea
due nuove note di orientamento relative alle norme europee in materia di tempi di guida e di
riposo dei conducenti professionali e segnatamente al Regolamento (CE) n. 561/2006 e al
Regolamento (UE) n. 165/2014.
Le note di orientamento, il cui numero è ora salito a 8, contengono commenti e
considerazioni della Commissione in merito ad alcune disposizioni dei suddetti regolamenti,
allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dell’applicazione di tali norme
nei singoli Stati membri dell’Unione.
•
Nota orientativa n. 7 – Significato di “arco di 24 ore”
La nota di orientamento concerne il calcolo del periodo di 24 ore, durante il quale il
conducente è tenuto a completare il riposo giornaliero (regolare o ridotto).
Il chiarimento si concentra sull’art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi
del quale “I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero
nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o
settimanale”.
La nota chiarisce che il periodo di 24 ore decorre dall’ultimo periodo di riposo,
giornaliero o settimanale, “qualificabile come tale”, in quanto avente la durata
minima legale e quindi una durata non inferiore a:
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per il riposo giornaliero: 11 ore, con possibilità di riduzione a 9 ore per non più di
tre volte tra due periodi di riposo settimanale; in caso di riposo frazionato, il primo
periodo deve essere di almeno 3 ore, mentre il secondo almeno di 9 ore;
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per il riposo settimanale: 45 ore, con possibilità di riduzione a 24 ore, con obbligo
di recupero della differenza entro la fine della terza settimana successiva.
La nota analizza l’ipotesi in cui il riposo giornaliero sia preso a cavallo di due periodi
di 24 ore quando, benché nel complesso venga raggiunta la durata minima prescritta (9
o 11 ore), l’ammontare preso nel primo periodo dovesse risultare inferiore a tale
durata.
Lo stesso ragionamento vale anche nella multipresenza ma, in questo caso, l’arco
temporale di riferimento non è di 24 bensì di 30 ore, come stabilito dall’art. 8, par. 5
del Reg. (CE) n. 561/2006.
La nota di orientamento si completa con una serie di esempi nei quali sono riportate
alcune casistiche concrete che chiariscono l’applicazione pratica del chiarimento
interpretativo.
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Nota orientativa n. 8 – Situazioni eccezionali in cui è consentita la guida senza
carta del conducente
La nota di orientamento concerne l’art. 29 del Regolamento (UE) n. 165/2014 in
materia di tachigrafo (corrispondente all’abrogato art. 16 del Regolamento (CE) n.
3821/1985 ed in vigore a partire dal 2 marzo 2016), ed in particolare di carte
tachigrafiche rubate, smarrite o difettose.
In particolare, la Commissione fornisce chiarimenti sul paragrafo 5 della disposizione,
in cui è stabilito che nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento
o furto della carte del conducente disciplinati al paragrafo 4, questi “può continuare a
guidare senza la carta personale per un massimo di quindici giorni di calendario, o
per un periodo più lungo, ove ciò sia indispensabile per riportare il veicolo alla sua
sede, a condizione che il conducente possa provare l’impossibilità di esibire o di
utilizzare la carta personale durante tale periodo”.
La nota evidenzia che l’autista può sfruttare questa opportunità a condizione che, nel
rispetto della prescrizione contenuta al paragrafo 4 della disposizione, entro 7 giorni di
calendario abbia richiesto l’emissione di una nuova carta del conducente all’autorità
competente.
Ovviamente, conclude la nota, “è necessario che vengano rispettate tutte le altre
garanzie (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida
senza carta del conducente”.
Segnaliamo, infine, che tutte le note di orientamento sono disponibili, anche in lingua
italiana, sul sito della Commissione Europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/guidance_notes_en.htm
Rinviando alla lettura delle note di orientamento in commento, che alleghiamo alla
presente, inviamo i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
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Nota orientativa n. 7
Nota orientativa n. 8