Al Presidente del Consiglio Dei Ministri Al Ministro della Salute Al

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Al Presidente del Consiglio Dei Ministri Al Ministro della Salute Al
Al Presidente del Consiglio Dei Ministri
Al Ministro della Salute
Al Ministro del Lavoro
Il Collegio IPASVI di Roma, in persona del Presidente dott. Gennaro ROCCO intende esprimere, a
nome dei circa 26.000 infermieri iscritti agli albi della provincia di Roma, formale dissenso per
l’approvazione dell’art. 3, comma 85 della Legge Finanziaria relativa all’anno 2008, che introduce
il comma 6-bis all’art. 17 del d.lgs. n. 66 del 2003 che propone, per il solo personale del ruolo
sanitario una deroga alla norma sul “riposo giornaliero”.
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs n. 66 del 2003, “Ferma restando la durata normale dell'orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il
riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati durante la giornata”.
E’ sin troppo noto che la normativa il tema dell’orario ha una valenza non solo rispetto alla politica
di controllo dei livelli occupazionali ed al generale obiettivo di regolazione della concorrenza
attraverso disposizioni direttamente condizionanti dell’organizzazione del lavoro, ma anche e
specialmente relativamente alle esigenze di salvaguardia della condizione fisio-psichica dei
lavoratori [Corte di giustizia 12 novembre 1996, cit., in causa C-84/94, Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord contro Consiglio, in Mass. Giur. Lav., 1997, 50, ha respinto il ricorso del Governo
anglosassone contro l’adozione della direttiva, in quanto, correlatone il contenuto con la prospettiva di
realizzare migliori condizioni di vita e di lavoro, era stata adottata a maggioranza nel contesto dell’art.
118A, sottraendola – secondo la tesi del Governo ricorrente – alla regola dell’unanimità ex artt. 100 e
100A, par. 2.] Questo dato non costituisce certamente una novità, se è vero che i primi passi della
legislazione sociale di protezione dei lavoratori si sono accentrati in modo prevalente, ancorché non
esclusivo, sulle limitazioni di orario (Sandulli, Enc. Giur. Treccani, Orario di lavoro, agg.).
Insomma la regola del “riposo giornaliero continuativo” contempera le esigenze della produzione e
le esigenze di protezione della vita del lavoratore (sviluppo della persona e tutela della salute).
La nuova legge finanziaria deregola la materia.
All’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è stato aggiunto, infatti, il seguente
comma 6-bis: “Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni
contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori”.
La sintesi è questa: i lavoratori dipendenti nel ruolo del SSN non hanno più diritto ad 11 ore di
riposo continuativo, così che il riposo giornaliero potrà essere frazionato nell’arco delle 24 ore.
La norma è aberrante sotto distinti profili.
In primo luogo crea una discriminazione inspiegabile tra il personale sanitario appartenente al SSN
e il personale sanitario dipendente dalle case di cura private. Quest’ultimo, infatti, continuerà ad
avere garantito da una legge dello stato il diritto ad un periodo di riposo di 11 ore consecutive.
In secondo luogo, poiché abbatte di fatto ogni limite all’orario di lavoro, di fatto parifica il
personale infermieristico impiegatizio ai dirigente della sanità che (come tutti i dirigente) per regola
legale generale non sono soggetti ai vincoli legali di orario.
In terzo luogo, la scelta del Legislatore si rivela molto poco felice perché incide sulla salute (e
quindi sulla capacità di lavorare) di chi della salute si occupa. Ci spieghiamo meglio. Se questa
disposizione vuole in qualche modo porre rimedio alla questione occupazionale del personale
infermieristico (in costante carenza), allora il rimedio rischia di essere peggiore del male. Infatti,
eliminando una norma fondamentale in tema di protezione della salute degli infermieri (appunto il
riposo) si mette a rischio proprio quella categaria che istituzionalmente (sic il D.M. 739/97, il
Profilo Professionale) si occupa dei bisogni della salute dei pazienti.
Infine, corollario di quanto sopra detto, questa norma si pone in chiaro, evidente contrasto con l’art.
32 Cost. che garantisce e tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo.
La verità, quindi, è che questo provvedimento (che, come abbiamo visto, presenta profili di
illegittimità costituzionale) ha l’unico irriverente scopo di far ricadere sul personale sanitario del
SSN, peraltro quello con minore remunerazione, le carenze di una politica di disincentivazione
dell’intero sistema sanitario.