istituzioni europee - Il Liceo “G. Cesare
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ISTITUZIONI EUROPEE Le principali istituzioni dell'Unione europea sono: • • • • • • • • la Commissione europea, che rappresenta gli interessi generali dell'UE, formata da un Commissario per Stato membro, con sede a Bruxelles. Dura in carica cinque anni, compreso il Presidente: i componenti sono nominati dal Consiglio europeo ma devono avere l'approvazione del Parlamento europeo; il Parlamento europeo, composto dai rappresentanti dei popoli degli stati membri eletti a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dell'Unione ogni cinque anni, compreso il Presidente che per prassi rimane in carica due anni e mezzo; ai sensi del Trattato ha sede a Strasburgo, città della Francia, ma svolge i suoi lavori anche a Bruxelles (dove si trova un altro emiciclo) e a Lussemburgo (sede del segretariato). Ogni singolo stato stabilisce in autonomia le modalità di svolgimento delle elezioni e il metodo di ripartizione dei seggi; il Consiglio dell'Unione europea (o Consiglio dei Ministri), formato da un rappresentante di ciascuno stato membro a livello ministeriale che si occupa della stessa materia a livello statale (ad esempio al Consiglio dei ministri convocato per urgenza economica parteciperanno tutti i ministri dell'economia, ambientale quelli dell'ambiente ecc.), con sede a Bruxelles. La presidenza è assegnata a uno stato membro e ruota ogni 6 mesi; il Consiglio europeo comprende un rappresentante per ogni stato: il Capo di Stato (se si tratta di repubbliche semipresidenziali o presidenziali) o quello di Governo (se si tratta di monarchie o repubbliche parlamentari). I capi di stato e di governo sono assistiti dai ministri degli esteri e da un membro della Commissione, con sede a Bruxelles. Il Presidente, nominato dal Consiglio europeo, dura in carica due anni e mezzo; la Corte di giustizia dell'Unione europea, che vigila sull'applicazione del diritto comunitario, con sede a Lussemburgo; la Corte dei conti europea, che verifica il finanziamento delle attività dell'UE, con sede a Lussemburgo; Il Mediatore europeo, che difende i cittadini e le organizzazioni dell'UE dalla cattiva amministrazione, con sede a Strasburgo - Francia; Il Garante europeo della protezione dei dati, che assicura che le istituzioni e gli organi dell'UE, nel trattamento dei dati personali, rispettino il diritto alla privacy dei cittadini dell'Unione, con sede a Bruxelles - Belgio. Organismi finanziari • • • • La Banca centrale europea, che è responsabile per la politica monetaria europea, con sede a Francoforte sul Meno. Obiettivo della BCE è la stabilità dei prezzi nei paesi che hanno adottato l’Euro (eurolandia) controllando la quantità di moneta in circolazione e i tassi di interesse. E’ indipendente dai governi nazionali. La Banca europea degli investimenti, che finanzia i progetti di investimento dell'UE per favorire uno sviluppo equilibrato in tutti i paesi UE. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che finanzia o co-finanzia gli investimenti che favoriscono la transizione verso un'economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale, orientale e exURSS. Il Fondo europeo per gli investimenti, che fornisce garanzie e capitale di rischio per aiutare le piccole e medie imprese, con sede in Lussemburgo. E.M.: Europa: istituzioni e leggi europee 1/6 E.M.: Europa: istituzioni e leggi europee 2/6 PARLAMENTO EUROPEO Il Parlamento europeo è eletto dai cittadini dell’Unione europea e ne rappresenta gli interessi. Le sue origini risalgono agli anni’50 e ai trattati istitutivi; a partire dal1979 i suoi membri sono eletti direttamente dalla popolazione che il Parlamento stesso rappresenta. Le elezioni si svolgono ogni cinque anni e tutti i cittadini dell'UE hanno diritto di votare e di candidarsi, dovunque vivano all'interno dell'UE. Le ultime elezioni si sono svolte nel giugno 2009. Il Parlamento esprime pertanto la volontà democratica dei cittadini dell’Unione (oltre 490 milioni di persone) e ne rappresenta gli interessi interagendo con le altre istituzioni dell’UE. L’attuale Parlamento è costituito da 736 membri provenienti dai 27 paesi dell’UE. Il Parlamento europeo esercita tre poteri fondamentali: il potere legislativo, il potere di bilancio e il potere di controllo democratico. Parlamento europeo e Consiglio dei ministri approvano congiuntamente le leggi proposte dalla Commissione europea. Benché ufficialmente il potere di iniziativa legislativa spetti alla Commissione, il Parlamento europeo può comunque chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte legislative mediante Parlamentari di ciascun Stato al Parlamento Europeo raccomandazioni. In questo modo, il Parlamento da quando viene eletto a suffragio universale può esercitare il suo potere politico di impulso legislativo. Il potere legislativo del Parlamento europeo è limitato rispetto a quello dei Parlamenti degli Stati membri, e non rispetta la separazione fra poteri. L'iniziativa legislativa spetta alla Commissione, il Parlamento Europeo deve comunque essere consultato sui provvedimenti legislativi più importanti. Nell’esercizio del suo potere di bilancio, il Parlamento europeo ogni anno, a dicembre, stabilisce il bilancio dell'anno successivo. Il progetto di bilancio, presentato dalla Commissione, viene esaminato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio ma il Parlamento ha anche la facoltà di respingere, per importanti motivi, il progetto. Il PE ha inoltre il diritto di proporre modifiche alla spesa obbligatoria e il diritto di proporre emendamenti alla spesa non obbligatoria del Bilancio. Il Parlamento ha inoltre il compito di votare la fiducia alla Commissione nel suo insieme, dopo aver ascoltato le audizioni dei singoli commissari designati, e può quindi esercitare un'eventuale "mozione di censura" verso la Commissione, che viene ridisegnata e sottoposta a nuova votazione. Qualunque nuova adesione di uno stato all'Unione europea, nonché la maggior parte degli accordi internazionali, deve ricevere l’approvazione del Parlamento. La principali funzioni del Parlamento Europeo sono: • esercitare il controllo politico della commissione può votare mozioni di censura e proporre interrogazioni scritte e orali; • esaminare le proposte della commissione e partecipare al consiglio dell'unione europea; • insieme al consiglio dell'unione europea può approvare il bilancio annuale politico sulla comunità; • nominare un mediatore che ha il compito di ricevere i reclami dei cittadini dell'unione; • istituire commissioni temporanee d'inchiesta. E.M.: Europa: istituzioni e leggi europee 3/6 COMMISSIONE EUROPEA E’ l'organo esecutivo dell'Unione europea e svolge compiti simili a quelli dei governi nazionali: fa proposte di legge, dirige l’amministrazione, ha il potere esecutivo. La commissione resta in carica 5 anni dopo che è stata approvata dal Parlamento Europeo, che può anche sfiduciarla e costringerla alle dimissioni È composta da un individuo per stato membro, ma è indipendente dai governi nazionali. I singoli commissari agiscono collegialmente per realizzare gli interessi dell’UE. Ogni commissario si occupa di un settore di attività. Il presidente ha funzioni simili a quelle del capo di governo • ha il potere di iniziativa legislativa • vigila sul rispetto del trattato da parte di tutti gli stati membri (può ricorrere alla corte di giustizia nei confronti di chi non rispetta i trattati) • è il portavoce dell’UE e negozia accordi internazionali con gli altri stati del mondo • cura l’attuazione delle politiche europee Ha un enorme apparato burocratico (circa 20.000 dipendenti) suddivisi in direzioni generali (+ o – come i nostri ministeri);: ha sede a Bruxelles CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, noto anche come Consiglio dei Ministri Europei, è insieme al Parlamento europeo - il ramo legislativo dell'Unione europea. Ha sede a Bruxelles. La presidenza del consiglio è tenuta a rotazione (per 6 mesi) da ciascun paese dell’UE (2010: 1° sem Spagna; 2° sem Belgio) Il Consiglio è composto dai ministri, o comunque persone facenti parte della compagine governativa, degli Stati membri. Esso si riunisce in varie formazioni: a seconda della questione all'ordine del giorno, infatti, ciascuno Stato membro sarà rappresentato dal ministro responsabile di quell'argomento (affari esteri, affari sociali, trasporti, agricoltura, ecc.), più il commissario europeo responsabile del tema in esame. La presidenza del Consiglio è assunta a rotazione da uno Stato membro ogni sei mesi. Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona le formazioni sono 10: • Affari generali • Affari esteri (presieduto dall'Alto rappresentante) • Affari economici e finanziari (Ecofin) • Agricoltura e pesca • Giustizia e degli affari interni • Occupazione, politica sociale, salute e consumatori • Competitività • Trasporti, telecomunicazioni ed energia • Ambiente • Istruzione, gioventù e cultura Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento E.M.: Europa: istituzioni e leggi europee 4/6 Europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio; coordina le politiche economiche generali degli stati membri; definisce e implementa la politica estera e di sicurezza comune della UE; conclude, a nome dell'Unione, accordi internazionali tra la UE e uno o più Stati o organizzazioni internazionali; coordina le azioni degli Stati membri e adotta misure nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice, qualificata o all'unanimità. Nonostante l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per un periodo transitorio che arriverà fino al 2014 le decisioni saranno prese mediante l'attribuzione dei voti stabilita dal Trattato di Nizza, dopo questo termine entrerà in vigore il sistema della "doppia maggioranza", per cui una decisione a maggioranza qualificata dovrà avere il supporto del 55% degli Stati membri (minimo di 15) che rappresentino il 65% della popolazione europea. CONSIGLIO EUROPEO è un organo che si riunisce periodicamente per esaminare le principali problematiche del processo di integrazione europea. Esso è composto dai capi di stato o di governo degli stati membri dell'Unione europea, assistiti dai ministri degli esteri, nonché il presidente della Commissione europea ed un altro membro della Commissione. I vertici europei (Summit) si svolgono almeno 2 volte l’anno in coincidenza con l’avvio della Presidenza semestrale tenuta a rotazione da ciascuno Stato. Durante questi vertici vengono definiti gli orientamenti politici generali, si affrontano i problemi (crisi economica, disoccupazione, finanza, conflitti tra stati membri, ecc). Il consiglio non ha poteri formali ma ORIENTA l’attività di tutti gli altri organi CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA è un'istituzione dell'Unione europea, ha sede a Lussemburgo. La CGUE ha il compito di garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati fondativi dell'Unione europea e nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati fondativi. Assicura il rispetto dei trattati e degli atti comunitari e assicura che questi non siano contrari ai diritti fondamentali. Dal 1989 la Corte è affiancata da un Tribunale di 1° grado anch’esso composto da un giudice per ogni stato membro che si pronuncia su ricorsi contro le decisioni delle istituzioni comunitarie. Riguardo le decisioni prese dal tribunale di 1° grado si può ricorrere presso la Corte di Giustizia (che funziona come la nostra Corte di cassazione) CORTE DEI CONTI EUROPEA è l'organo esterno all'Unione europea preposto all'esame dei conti di tutte le entrate e le uscite dell'Unione e dei suoi vari organi, accertandone la sana gestione finanziaria. E.M.: Europa: istituzioni e leggi europee 5/6 LEGGI EUROPEE L’Unione europea non può legiferare in tutti i settori della vita civile, ma solo in quelli, appunto, per i quali il Trattato prevede una competenza specifica (principio di attribuzione). Questo è il primo criterio che le istituzioni europee devono rispettare. In secondo luogo, le leggi approvate non possono essere contrarie alle disposizioni dei Trattati od ai principi generali dell’ordinamento (per esempio, i diritti fondamentali, la promozione dell’eguaglianza fra uomini e donne, alcune disposizioni in materia sociale ed ambientale o in materia di concorrenza). Il fatto che il legislatore possa agire solo nei limiti delle regole del Trattato è un principio proprio dello “stato di diritto”: la volontà politica del legislatore si può esercitare solo nei limiti delle regole. In caso contrario, la Corte di Giustizia può annullare le leggi in questione. Come sappiamo anche in Italia, per esempio, il legislatore non può fare leggi contrarie alla Costituzione, altrimenti la Corte Costituzionale potrà annullarle. la Commissione europea fa le proposte legislative ed il Parlamento ed il Consiglio le approvano; una volta approvate le leggi (in particolare le direttive) gli Stati debbono “trasporle” nell’ordinamento, secondo la procedura che ciascuno di essi sceglie. REGOLAMENTI Sono atti normativi direttamente applicabili in ciascuno stato membro ed entrano in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Hanno validità per tutti (Stati, imprese, persone fisiche) e in caso di contrasto con le leggi ordinarie nazionali prevale il regolamento DIRETTIVE Sono atti normativi vincolanti che devono essere recepite dagli Stati membri cui sono dirette. Mentre i regolamenti mirano a riformare le leggi nazionali le direttive prevedono risultati da raggiungere da parte dello Stato e degli Stati cui sono destinate e vengono utilizzate per ottenere un armonizzazione delle legislazioni nazionali. Gli Stati a cui la direttiva è rivolta sono obbligati a emanare propri atti normativi che si adeguino alla normativa stessa ma con ampia discrezionalità circa le norme da adottare. Di solito viene indicato un termine entro il quale gli Stati devono adottarle Le direttive sono strumenti flessibili perché indicano le finalità che si vogliono perseguire e si lascia libero ciascuno stato di trovare le forme e i mezzi per raggiungere quei determinati risultati DECISIONI Sono atti giuridici vincolanti rivolti a organismi o soggetti ben determinati: sono obbligatorie e direttamente applicabili. Si distinguono da Regolamenti per il carattere specifico (una decisione può riconoscere diritti a un singolo cittadino o a uno stato membro e non a tutti) RACCOMANDAZIONI E PARERI Le raccomandazioni sono atti non vincolanti (per cui non comportano alcun obbligo giuridico), che contengono l’invito a conformarsi ad un certo comportamento. Consigli che servono a realizzare un ravvicinamento tra le legislazioni tra i Paesi dell’UE I pareri sono atti non vincolanti che servono a fare conoscere al destinatario gli orientamenti e le opinioni dell’UE in merito a determinate questioni: hanno un valore politico e morale in quanto si limitano ad esprimere giudizi che i richiedenti sono liberi di seguire o meno E.M.: Europa: istituzioni e leggi europee 6/6