Reg. Comunale aiuti alle famiglie senzatetto
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Reg. Comunale aiuti alle famiglie senzatetto
Città di Lecce Regolamento Comunale per gli aiuti alle famiglie senzatetto. Criteri per l’erogazione del contibuto per il canone di affitto. Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 115 del 27.03.1997 REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AIUTI ALLE FAMIGLIE SENZATETTO CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL CANONE DI AFFITTO. ART. 1 REQUISITI RICHIESTI Sono ammessi al contributo per il pagamento del canone di affitto i cittadini leccesi ed extracomunitari, questi ultimi se residenti nel Comune di Lecce da almeno sei mesi, sfrattati o comunque temporaneamente senzatetto, per i quali l’Amministrazione Comunale, non disponendo di soluzioni abitative alternative,al fine di prevenire fenomeni di disgregazione sociale e motivi di turbativa dell’ordine pubblico, contribuisce al pagamento del canone di affitto di alloggi in locazione identificati dagli stessi. Il nucleo familiare che avanza richiesta di contributo per il pagamento del canone di affitto dovrà dimostrare di avere i seguenti requisiti socioeconomici: a) assenza di fabbricati di qualsiasi tipologia da parte di ciascun componente il nucleo familiare; a1) per le famiglie mono parentali con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a 15 milioni annui; b) un reddito annuo lordo complessivo non superiore a £.20.000.00 per un nucleo familiare composto da 3 persone: tale somma é elevata di £.2.000.000 lordi/anno per ogni ulteriore componente; c) per i cittadini pensionati o ultrasessantacinquenni che costituiscono nucleo familiare autonomo, il reddito complessivo annuo lordo non deve essere superiore all’importo di due o tre pensioni sociali, rispettivamente per nuclei composti da uno o due ultrasessantacinquenni; le condizioni di indigenza saranno soggette ad accertamento da parte dei VV.UU. e degli Assistenti Sociali, che stileranno apposita relazione nella quale dovrà essere espressamente indicato se i componenti del nucleo familiare usufruiscono di altro tipo di assistenza comunale; d) ART. 2 DOCUMENTAZIONE All’ istanza per la concessione del contributo dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) il contratto di locazione già registrato per un alloggio con caratteristiche di tipo civile e/o economico; b) copia dei modelli di dichiarazione dei redditi; in mancanza di questi: autocertificazione attestante il reddito annuo lordo del nucleo familiare per l’anno precedente a quello in cui è prodotta l’istanza; ogni altro documento utile a comprovare il reddito dei componenti il nucleo familiare; nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascun componente del nucleo familiare, con la quale si dichiara di non possedere altri redditi diversi da quelli per i quali vi sia obbligo dì indicazione nel modello di dichiarazione dei redditi, esenti o soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta, nè quote di partecipazione in società o fondi di investimento di qualunque tipo; c) per i cittadini pensionati o ultrasessantacinquenni copia del modello di riscossione della pensione; d) per i cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Lecce occorrerà produrre copia della documentazione attestante la condizione giuridica di permanenza nel nostro Paese (permesso di soggiorno o altro documento provvisorio); è altresì richiesta una dichiarazione del capofamiglia attestante il periodo di permanenza previsto per l’intero nucleo familiare nel territorio comunale; ART. 3 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo al pagamento dell’affitto, una volta accertata l’esistenza dei requisiti previsti ai precedenti commi, avviene con le seguenti modalità: a) il contributo viene fissato nella misura massima del 80 % della somma mensile, e comunque per un importo non superiore a 400.000 lire mensili; b) il contributo viene erogato per la durata massima di dodici mesi; se alla scadenza persistono le condizioni di particolare gravità previste all’atto della concessione, si potrà procedere alla proroga dell’intervento per ulteriori dodici mesi con un contributo pari al 60 % del canone mensile, e comunque per un importo non superiore alle 300.000 lire mensili. Per i cittadini ultrasessantacinquenni di cui alla lettera c) dell’art.1 del presente regolamento, nei casi di comprovata impossibilità a provvedere autonomamente al pagamnento dell’affitto ed in assenza di altre possibilità, può derogarsi al limite temporale dei due anni ed all’abbattimento della percentuale al 60%. c) l’importo del contributo verrà corrisposto direttamente al proprietario dell’abitazione ad ogni fine mese per tutta la durata del beneficio; sarà cura del conduttore e sua esclusiva responsabilità integrare la somma residua del canone di affitto. Al momento della concessione del contributo è facoltà dell’Amministrazione accogliere la eventuale domanda di corresponsione dell’anticipo delle mensilità richieste dal locatario con finalità di cauzione. L’importo derivante dall’accoglimento di tale domanda resta comunque compreso nel contributo complessivo annuo. d) ogni istanza, entro trenta giorni dalla presentazione, sarà istruita dall’ufficio Casa del Comune, d’intesa con i Servizi Sociali che svolgeranno l’istruttoria di loro competenza, e sarà accolta compatibilmente alle disponibilità di bilancio; di norma ogni tre mesi l’Ufficio Casa avrà cura di verificare la continuità del rapporto locativo e la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione del contributo stesso, in difetto si procederà, previa comunicazione alle parti, alla sospensione del contributo ed all’eventuale azione di rimborso delle somme erogate e non dovute.