RAPPORTO SULLE FONDAZIONI CASSE DI RISPARMIO NELLE

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RAPPORTO SULLE
FONDAZIONI
CASSE DI RISPARMIO
NELLE MARCHE
(decennio 1992-2002)
PESARO
FANO
JESI
LORETO
MACERATA
FABRIANO
FERMO
LE OTTO
FONDAZIONI
SUL TERRITORIO
REGIONALE
ASCOLI PICENO
a cura di Eduardo Barberis e Mario Luigi Severini
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PREMESSA
Il decennio che si è concluso con il 2002 ha visto la nascita
delle Fondazioni di origine bancaria, il loro sviluppo verso una radicale autonomia dal sistema creditizio e la definitiva uscita dal sistema pubblico con l’affermazione della loro identità di persone giuridiche private senza fine di lucro.
E’ stato un passaggio voluto dal Legislatore, dal Governo e dalla
Corte Costituzionale. La legge “Amato” del 1990 ha sancito la divisione definitiva tra interessi bancari e finalità sociali del settore del
Credito. La legge “Ciampi-Pinza” e il relativo decreto legislativo del
1999 hanno rafforzato e definitivamente delineato la fisionomia di
questi Enti. Gi atti di indirizzo governativi anteriori al 2001 hanno
garantito a livello amministrativo il consolidamento dell’autonomia
del “Sistema Fondazioni”, consentendo loro di assumere una precisa identità e fisionomia nel mondo del “sociale”.
La Corte Costituzionale con le sentenze 300 e 301 del 2003,
pronunciate sulla vertenza che ha visto contrapposte le Fondazioni
al Governo e in particolare al Ministero dell’Economia e Finanze
sulla Finanziaria 2002, ha sancito e ribadito che le Fondazioni sono
estranee all’ordinamento bancario e qualificate dalla legge come
persone giuridiche private senza fini di lucro, in possesso di ampia
autonomia statutaria e gestionale. Quindi sono soggetti sotto-ordinati non alle decisioni amministrative ma solo alle leggi che ne
rispettano la natura di enti privati.
Le sentenze della Corte Costituzionale hanno poi dichiarato
illegittimo il potere che il Governo si era riservato sia di emanare
atti di interesse generale vincolante, sia di modificare con semplice
atto amministrativo i settori di intervento scelti dalle Fondazioni.
Resta inalterato il rapporto con gli Enti Locali e con la Società
Civile definito dalla citata legge “Ciampi-Pinza”, così come il radicamento sul territorio di riferimento dell’attività programmatica ed
erogatrice delle Fondazioni.
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Grazie a queste affermazioni di grande rilevanza istituzionale
e politica, il ciclo di avvio e consolidamento dell’attività dei nostri
Enti si conclude con la conquista di un’autonomia effettiva nei
confronti sia del mondo economico-bancario sia dei poteri pubblici.
Occasione migliore per celebrare il decennio di attività delle
Fondazioni Marchigiane non poteva presentarsi per la Consulta
che ha voluto questo “rapporto” destinato in particolare al mondo
del no-profit, degli Enti locali, della cultura e della ricerca, all’associazionismo, al volontariato, al sistema regionale della sanità e in
genere a tutti coloro che quotidianamente operano con silenzioso
sacrificio e con impegno costante a favore del Prossimo e dei più
Deboli.
Marzo 2004
Valentino Valentini
Coordinatore della Consulta
tra le Fondazioni delle Casse
di Risparmio Marchigiane
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CAPITOLO 1
IL SISTEMA “FONDAZIONI” IN ITALIA
Le Fondazioni di origine bancaria sono 88 delle quali 47 a base
associativa (la cui costituzione è stata promossa fondamentalmente da privati) e 41 cosiddette istituzionali (la cui costituzione è
stata promossa fondamentalmente da Enti pubblici o Pie istituzioni).
Nel 2002, a valori di libro, il patrimonio complessivo delle
Fondazioni di origine bancaria ammonta a 37 miliardi di
euro. E’ suddiviso fra realtà molto diverse, non solo per le differenti origini e tradizioni, ma anche per l’ambito di operatività territoriale e le dimensioni.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E PATRIMONIALE
Aree geografiche
Nord-ovest
Nord-est
Centro (*)
Sud e isole
Totale
N° Fondazioni
17
30
31
10
88
% patrimonio
41,8%
22,9%
30,4%
4,9%
100,0%
(*) la quasi totalità delle 31 Fondazioni operanti nel Centro, fondate sotto lo Stato
Pontificio, sono a base associativa.
Il peso sul totale dell’attivo delle partecipazioni nelle banche conferitarie scende di circa otto punti percentuali, passando dal 41,3% (16.605 mln. euro) del 2001 al 33,7% (14.062,9
mln. euro; -15,3%) del 2002. Di converso, le altre attività fruttifere
investite in strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni bancarie salgono al 62% (55,6% nel 2001). A settembre 2003, 11
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Fondazioni su 88 non avevano più partecipazioni nella conferitaria; 63 nè detenevano una quota minoritaria; solo 15 avevano più
del 50% del capitale della banca partecipata e tutte nel rispetto
della nuova normativa, in quanto dotate di un patrimonio netto
inferiore ai 200 milioni di euro1. Il totale dei proventi ordinari
è stato pari a 1.817 milioni di euro, segnando un aumento del
4% rispetto ai 1.740 milioni di euro del 2001.
L’incidenza dei costi di funzionamento rispetto ai proventi totali
(2.022 milioni di euro; erano stati 1.850 nel 2001) è passata dal
6,6% del 2001 al 6,8% del 2002, con un leggero incremento dovuto ai costi del rafforzamento della struttura organizzativa peraltro
bilanciato da una contrazione di quelli per gli organi collegiali; gli
altri oneri (costi straordinari, spese di gestione del patrimonio,
imposte e tasse) hanno inciso complessivamente per il 4%.
Gli interventi deliberati sono stati 20.438 per un valore di
949,3 milioni di euro, a cui si aggiungono 94,5 milioni di
euro destinati ai fondi speciali per il volontariato (ai sensi
della legge n. 266/91). Le risorse distribuite hanno dunque raggiunto, complessivamente, un totale di 1.043,8 milioni di euro.
La distribuzione settoriale delle risorse distribuite, pur sostanzialmente in linea con gli anni precedenti, registra una contrazione del
primo settore, le Attività culturali e artistiche, prevalentemente
a vantaggio del secondo, quello dell’Istruzione. Il primo è passato
dal 34,1% del totale del 2001 al 28,9% del 2002; mentre il secondo è cresciuto dal 12,8% al 16,4%. Delle risorse finalizzate al sostegno di arte e cultura il 41,3% è stato indirizzato alla conservazione
e valorizzazione di beni architettonici e artistici; il 15% a iniziative
di “produzione” inerenti creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto etc.); l’11,5% al sostegno delle arti
visive e di attività museali.
Nel settore dell’Istruzione, che rispetto al 2001 è cresciuto del
42,4%, quella superiore (universitaria, para-universitaria e specia-
1 Cfr in appendice C art. 25 comma 3 bis del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.
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lizzazione post-universitaria) ha ricevuto la quota più consistente
di risorse, il 64%. Seguono, quasi allo stesso livello, l’istruzione primaria e secondaria, il 15%, e quella professionale e degli adulti, il
13%. Nell’ambito del comparto classificato come istruzione universitaria prevalgono gli interventi di natura infra-strutturale, come
insediamenti di nuove facoltà, creazione di poli di attività didattica
e di ricerca, strutture integrate per l’alloggiamento degli studenti:
tutti interventi che, fra l’altro, rappresentano un volano per l’economia locale.
Il terzo settore è quello dell’Assistenza sociale al quale è destinato il 12,5% degli importi. La parte prevalente dei contributi, il
76,6%, è rivolta ai servizi sociali. Quote residuali vanno al sostegno
ai redditi di famiglie disagiate, il 3,7%; a servizi di protezione civile,
il 2,7%. I principali destinatari dei servizi sociali sono gli anziani
(27%), i disabili (20%) e i minori (14%); seguono i tossicodipendenti (5%) e le famiglie a rischio di emarginazione sociale (2,6%).
Al quarto settore d’intervento, indicato come Filantropia e
volontariato, nel 2002 è stato destinato il 12% delle risorse. Esso
comprende: gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato
previsti dalla Legge 266/91, che coprono il 73% del settore; contributi a favore di organizzazioni del volontariato, operanti prevalentemente nel campo dell’assistenza sociale e della sanità, e di intermediari filantropici, quali le fondazioni comunitarie. Questi sono
soggetti “gemmati” sul territorio dalla Fondazione bancaria di riferimento, la quale provvede al finanziamento delle loro attività in
partnership con altre istituzioni presenti nell’area e con le donazioni di privati cittadini.
Seguono i settori della Sanità e della Ricerca, che hanno ricevuto
rispettivamente il 10,4% e l’ 8,9%. Per il primo il maggiore ambito
di intervento è quello dei servizi ospedalieri, pari al 78,6% delle
risorse per il settore, inteso soprattutto come donazioni di apparecchiature diagnostiche, a cui seguono i servizi sanitari e quelli di
assistenza domiciliare. Per quanto riguarda la ricerca, il campo
medico e quello tecnologico si confermano come i fronti di impegno prevalente; mentre a distanza si colloca la ricerca nel campo
delle scienze sociali.
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Le Fondazioni sono impegnate a sostenere lo sviluppo economico
del territorio ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 Agosto 2002 n. 2172: a
livello locale sono stati avviati contatti con gli Enti locali e con le
Regioni per realizzare in sinergia progetti coerenti con la fattispecie normativa. Un segnale importante in questa direzione è rappresentato dalla adesione delle Fondazioni italiane, coordinate
dall’ACRI, alla proposta di sottoscrizione di azioni della riformata
Cassa Depositi e Prestiti.
In merito alla distribuzione territoriale delle risorse, il 67% rimane
nella provincia; un ulteriore 24% in ambito interprovinciale o
regionale; il 9% va a progetti che hanno una valenza territoriale
sovrarregionale. Dato il posizionamento geografico delle
Fondazioni, situate prevalentemente nelle regioni settentrionali e
centrali del Paese, questa loro proiezione spiccatamente localistica
determinana un forte squilibrio della distribuzione di risorse fra
Nord e Sud. Nel 2002 al Nord Ovest è andato il 37% degli importi,
al Nord Est il 35%, al Centro il 26%, al Sud e Isole il 2%.Tale quota,
ancora modesta, potrà rafforzarsi nel corso di quest’anno, grazie al
Progetto Sviluppo Sud, promosso dall’Acri, che ha permesso di raccogliere presso le Fondazioni 26 milioni di euro destinati a quest’area (circa il doppio delle risorse ricevute nel 2002) per la creazione di distretti culturali.
2 Art. 6, 2° comma del decreto “Fermo il rispetto del criterio dell’adeguata redditività, le fondazioni investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati
ad attività che contribuiscono al perseguimento delle loro finalità istituzionali e in
particolare allo sviluppo del territorio”.
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CAPITOLO 2
LE FONDAZIONI MARCHIGIANE E LA CONSULTA
2.1. Le Fondazioni nel contesto regionale
Nelle Marche otto Fondazioni di origine bancaria, distribuite su
tutto il territorio regionale, hanno dato vita nel 1997 alla Consulta
tra le Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane, per favorire la realizzazione di iniziative comuni nel solco del tradizionale
legame con il territorio che caratterizza questi Enti.
Le Fondazioni ex-bancarie, infatti, sono l’ideale continuazione
delle Casse di Risparmio, fiorite nelle Marche fra gli Anni Quaranta
e gli Anni Settanta del XIX secolo come forma di auto-organizzazione della società civile e con finalità che associavano strettamente il fattore economico a quello sociale.
L’idea di un’economia incorporata in un sistema locale e radicata nel territorio, il cui valore è stato riscoperto negli Anni
Settanta a seguito della crisi del Fordismo, è il filo conduttore dello
specifico modo di sviluppo dell’economia italiana, in particolare
del nord-est e del centro che si è soliti chiamare ‘Terza Italia’.
Il ruolo delle Casse di Risparmio in questo particolare sviluppo è stato ed è senz’altro rilevante per il sistema sociale in genere
(famiglie, categorie deboli e svantaggiate, mondo del volontariato,
ecc.) ma in particolare per il sostegno accordato alle piccole e
medie imprese di tutti i settori produttivi operanti sul territorio di
riferimento delle Casse stesse.Tuttavia un’economia incorporata in
un sistema locale non significa solo continuità fra sviluppo e territorio fisico, ma anche crescita sociale, in uno stabile intreccio fra
produzione della ricchezza e crescita della società civile locale.
Per le Fondazioni marchigiane questo ancoraggio è tanto più
vero in quanto tutte le Casse di Risparmio conferitarie sono di origine associativa, cioè nate, come si è detto, per iniziativa non di un’istituzione pubblica e/o di un ente locale, ma di privati cittadini.
Oggi, l’intervento legislativo (ormai più che decennale) di
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riforma del sistema bancario ha imposto la separazione fra Banche
conferitarie e Fondazioni, con l’intento – più o meno efficacemente perseguito nei vari interventi normativi – da un lato di ristrutturare il sistema bancario nazionale, troppo frammentato e sottocapitalizzato per rispondere alle sfide della convergenza europea, e
dall’altro di creare artificiosamente quello spazio associativo finanziario privato che tanta parte ha, specie nei paesi anglosassoni,
nello sviluppo locale.
Le Fondazioni ex-bancarie, quindi, dopo la legge Amato sono
diventate dei veri e propri ‘meccanismi di sviluppo’ per le comunità locali di riferimento: in ogni caso esse rappresentano oggi la
continuazione dell’originario spirito che ha informato l’attività
secolare delle Casse.
2.2. Un inquadramento storico
Le Casse di Risparmio nascono come Opere Pie che raccolgono l’eredità dei più antichi Monti di Pietà e Monti Frumentari –
un’eredità non solo morale, perché in talune Casse, sin dal loro atto
fondativo, queste attività trovano concreta continuazione.
Nelle Marche esse sono nate in due ondate successive, la prima
negli anni Quaranta e la seconda negli anni Sessanta del secolo
XIX, grazie ad una forte dinamica espansiva di questo particolare
sistema creditizio che coinvolgeva tutta l’Italia. La prima Cassa di
Risparmio nasce a Venezia nel 1822, ma il tasso di crescita più elevato si ha proprio fra il 1840 e l’Unità d’Italia, lasso di tempo in cui
si passa da 15 a 91 Casse su tutto il territorio nazionale.
Le differenze politiche e culturali fra i diversi Stati pre-unitari
influenzarono la struttura e la crescita delle Casse: nello Stato
Pontificio e nel Granducato di Toscana si affermò, in particolare, un
modello basato su società anonime per azioni, in cui l’anima ‘morale’ era prevalente rispetto a quella commerciale ed i capitali erano
per lo più privati. Nello Stato della Chiesa, a partire dalla nascita
delle Casse di Roma e Spoleto (1836), esse ebbero un vero e proprio boom, tanto che 49 delle 91 Casse presenti in Italia al momento dell’unità si trovavano nello Stato Pontificio – soprattutto nelle
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Marche.
Il loro numero continuò a salire fino alle prime decadi del
secolo XX, quando successivi provvedimenti conseguenti alla crisi
finanziaria del primo dopoguerra, fra il 1926 e il 1938 (fra cui la
Legge Bancaria del 1936), introdussero meccanismi di fusione
facoltativa o obbligatoria.
L’assetto costruitosi sotto il Fascismo, che sostanzialmente trasformava le Casse in banche pubbliche e le slegava definitivamente dalla loro originaria vocazione filantropica, percorso già imboccato alla fine dell’Ottocento dalle riforme crispine, giunse con una
certa stabilità fino agli Anni Ottanta, quando si iniziò a ripensare al
funzionamento dell’intero sistema creditizio. La conseguenza di
questo processo recente sono le riforme degli anni Novanta, che
hanno visto la nascita delle Fondazioni bancarie, con lo scorporo e
la progressiva autonomizzazione delle aziende bancarie, le quali
hanno a loro volta subito forti processi di ridefinizione, procedendo ad alleanze e fusioni al fine di costituire gruppi più solidi e
capaci di affrontare le nuove sfide del sistema creditizio.
Di seguito viene sinteticamente schematizzata la storia delle
Casse di Risparmio marchigiane. Si ricorda, inoltre, che sul territorio regionale ha operato anche la Cassa di Risparmio di Ancona,
oggi confluita nel pool Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza,
Belluno e Ancona S.p.A., la cui Fondazione opera intensamente e
proficuamente a favore anche della Comunità locale.
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F.C.R. di
Ascoli
C.R. di Ascoli
Fondata
1842
Gruppo
Intesa
Fondata
1875
Fondata
1862
C.R. di Offida
C.R. di
Amandola
C.R. di
Fabriano
Conferimento nel
1992
Fondata
1845
F.C.R. di
Fabriano e
Cupramontana
Ente
Morale
1862
C.R. di
Fabriano
e Cupramontana
C.R. di
Cupramontana
C.R. di
Fabriano e
Cupramontana
Conferimento nel
1992
Fondata
1872
F.C.R. di
Fano
C.R. di Fano
Fondata
1843
Gruppo
Banche
Popolari
Unite
Conferimento nel
1992
F.C.R. di
Fermo
C.R. di Fermo
Fondata
1857
C.R. di
Sant'Elpidio
a Mare
Fondata
1878
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Conferimento nel
1991
C.R. di
Fermo
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F.C.R. di
Jesi
C.R. di Jesi
Fondata
1844
Ente
Morale
1861
Conferimento nel
1992
F.C.R. di
Loreto
Fondata
1861
C.R. di Loreto
Conferimento nel
1992
Banca
delle
Marche
C.R. di
Macerata
C.R. Apiro,
Appignano,
Cingoli, Loro
P., Mogliano,
Pollenza e
Treja
C.R. di
Camerino
C.R. di
Matelica
Fondata
1846
F.C.R. della
Prov. di
Macerata
Fondata
1844
C.R. della
Prov. di
Macerata
Conferimento nel
1992
Fondata
1867
C.R. di
Recanati
C.R. di
Tolentino
Fondata
1873
C.R. di
Caldarola
F.C.R. di
Pesaro
C.R. di Pesaro
Fondata
1841
Conferimento nel
1992
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CAPITOLO 3
L’ASSETTO INTERNO DELLE FONDAZIONI MARCHIGIANE
3.1. Gli organi collegiali delle Fondazioni marchigiane
Tutte le Fondazioni nate nelle Marche da Casse di Risparmio di
origine associativa hanno una struttura organizzativa simile: alla
base c’è l’Assemblea dei Soci; essa nomina i membri per i posti
vacanti per cooptazione e – trattandosi in tutti e otto i casi di
Fondazioni associative, come sopra ricordato – designa per previsione legislativa (ex d.lgs. 153/99 e successive modifiche) la metà
dei membri dell’organo di indirizzo, cosa che permette una significativa rappresentanza della società civile nelle politiche e nelle
scelte nodali dell’Ente, nel rispetto del tradizionale rapporto con il
territorio che caratterizza sin dalla nascita le Casse di Risparmio.
L’Organo di indirizzo, infatti, ha un ruolo centrale perché, oltre
a nominare, in alcune realtà, il Presidente con funzione di rappresentante legale, approva il bilancio e il documento di programmazione ed elegge il Consiglio di Amministrazione, cioè l’organo
cui spetta la gestione operativa della Fondazione.A fianco di questi
organi, opera il Collegio dei revisori dei conti o Collegio sindacale,
che sovrintende al controllo della contabilità dell’Ente.
Approfondendo l’analisi degli Organi di indirizzo, la loro composizione mostra che, in base alle disposizioni statutarie, la comunità locale e gli interessi istituzionali sono garantiti da oltre il 50%
di membri designati dall’Assemblea. Fra gli enti che designano l’altro 50% infatti, lo spazio dato agli enti locali salvaguarda gli interessi ‘istituzionali’ e della comunità politica locale (18,6% dei membri,
mediamente 4 su 21), ma trovano spazio anche il volontariato, le
università, le rappresentanze degli interessi economici e associazioni ed enti (quali sovrintendenze,diocesi e associazioni religiose,
prefetture, enti di beneficenza e con finalità artistico-culturali, ordini professionali, aziende sanitarie locali…) strettamente connessi
con la storia e con le finalità delle singole Fondazioni (cfr.Tab. 1).
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Nel confronto con il panorama nazionale, le Fondazioni
marchigiane hanno un numero di componenti l’Organo di indirizzo superiore alla media, cosa che permette però una maggior diversificazione delle rappresentanze al suo interno.A livello nazionale,
poi, gli enti locali designano molti più membri (il 30%) rispetto a
quanto accade nelle otto Fondazioni qui prese in considerazione,
ma ciò accade perché nel computo relativo a tutto il Paese sono
incluse anche le Fondazioni istituzionali, che non sono nate da atti
associativi, ma per intervento pubblico.
Fig. 1 - Suddivisione dei soggetti designanti l'organo di indirizzo.
Anno 2002
50,00%
17,44%
5,23%
4,65%
16,28%
4,07%
Assemblea dei Soci
Comuni
Provincia
Camera di Commercio
Università
Associazioni Volontariato
Altre associazioni o Enti
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2,33%
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3.2. L’organico delle Fondazioni marchigiane
Sin dalla loro costituzione, all’inizio degli anni novanta del
secolo scorso, le Fondazioni si sono trovate ad affrontare un problema delicato ed importante: la struttura organico-operativa.
Inizialmente la banca conferitaria ha offerto il supporto di personale scelto nel suo organico per sopperire alle necessità soprattutto contabili, amministrative e di gestione del patrimonio.
In un secondo tempo si è avvertita l’esigenza di realizzare una
vera e propria struttura del tutto autonoma e svincolata dalla banca
di riferimento.
Sono state attuate procedure trasparenti per l’assunzione di
personale proprio ricorrendo per lo più a selezioni pubbliche e,
per la disciplina del rapporto, a contratti collettivi nazionali di lavoro del Credito o del Commercio. E’ chiaro che in prosieguo di
tempo si perverrà ad una regolamentazione tipica del “sistema fondazioni” favorita dall’ACRI che ha avviato studi ed elaborazioni in
materia.
Va però fatta una constatazione importante: la struttura organico-operativa delle Fondazioni Marchigiane non è affatto caratterizzata da “elefantiasi”.
Il numero di addetti assunti con contratto a tempo indeterminato è relativamente basso e tale risultato è favorito dalla semplificazione degli atti e delle procedure amministrative, avviata dai
Consigli di Amministrazione in linea con gli indirizzi adottati a livello nazionale e locale: d’altronde il ridotto numero degli addetti è
proprio di un soggetto erogatore che per conseguire le finalità statutarie deve coniugare l’efficienza della struttura con la riduzione
dei relativi costi. In tal senso un grande sforzo le Fondazioni
Marchigiane hanno compiuto in questi anni per dotare gli uffici di
moderni sistemi informatici adeguati alla evoluzione tecnologica.
La presenza in tutte le Fondazioni marchigiane di un Segretario
Generale, in alcuni statuti qualificato come organo vero e proprio
dell’Ente e con competenze spiccatamente dirigenziali, fa sì che la
piramide delle competenze presenti un vertice piuttosto sostanzioso (20% circa) come si rileva dalla figura 2.
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Fig. 2 - Personale impiegato in relazione al ruolo
organizzativo (2001-2003)
100%
80%
Direzione
60%
Responsabilità e
coordinamento
Specialistico
%
40%
20%
Operativo/ Esecutivo
0%
2001
2002
Anno
20
2003
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CAPITOLO 4
IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA
4.1. Il patrimonio delle Fondazioni marchigiane
In base ai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre
2002, il patrimonio contabile delle Fondazioni ex-bancarie marchigiane ammonta a quasi 1 miliardo di euro. Nell’ultimo esercizio, il
patrimonio è aumentato di oltre il 5%. Il dato conferma il trend storico (cfr. Tab. 3): negli ultimi 10 anni il patrimonio complessivo
delle Fondazioni marchigiane è infatti cresciuto di più del 50%,
grazie alla patrimonializzazione delle plusvalenze, agli accantonamenti patrimoniali effettuati in ottemperanza a obblighi di legge
(ex art. 12 D.Lgs. 356/90) ed alle previsioni statutarie atte a garantire l’integrità del patrimonio.
Fig. 3 - Patrimonio delle Fondazioni Marchigiane
(in milioni di euro, 1992-2002)
1.000.000.000
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
Milioni
MilionididiEuro
Euro
1.100.000.000
Anno
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4.2. Gli assetti partecipativi delle Fondazioni marchigiane
nelle Banche conferitarie
Dal momento della loro nascita nei primi anni Novanta, le
Fondazioni hanno dovuto tenere conto della volontà del legislatore, riaffermata più volte e sotto diverse forme, di separare le attività a fini sociali e le attività creditizie. Ciò è avvenuto tramite la dismissione delle banche conferitarie, con il collocamento sul mercato di pacchetti azionari nel corso di tutto l’ultimo decennio.
Nel periodo 1995-1998 tale processo ha assunto un andamento estremamente dinamico, mentre nei tre anni successivi si è assistito ad un certo rallentamento. In quest’ultimo esercizio, però, la
percentuale di partecipazione delle Fondazioni marchigiane nelle
banche conferitarie è tornata a calare significativamente (-4,36%),
portandosi ad un livello medio regionale di ca. il 30% (cfr.Tab. 4).
Sono ancora due le Fondazioni marchigiane che detengono oltre il
50% del capitale delle rispettive banche conferitarie, con un andamento non dissimile da quello nazionale (cfr.Tab. 7).Alcuni amministratori hanno optato infatti per un atteggiamento estremamente
prudente, in considerazione di una pluralità di fattori: fra i più
importanti, deve essere tenuto in debito conto il ruolo significativo che le Casse di Risparmio, specie quelle che sono più radicate
in specifiche aree territoriali, hanno per le economie locali. Il processo di dismissione delle attività bancarie, favorito dal legislatore
per rafforzare il sistema creditizio nazionale, non avrebbe in alcune situazioni portato a benefici palesi, ciò che recentemente il
legislatore stesso ha riconosciuto con l’esenzione dall’obbligo di
dismissione per le piccole Fondazioni.
E’ da rilevare a tal riguardo che il D.L. n. 143 del 24 giugno
2003, poi convertito nella legge 212/03, ha introdotto per le
Fondazioni la possibilità di investire una quota (non superiore al
10%) del patrimonio in immobili non strumentali, pur conservando alle stesse la qualificazione di ente non commerciale. Il provvedimento ha inoltre esteso alle Fondazioni con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro il differimento del termine del 15 giugno
2003 al 31 dicembre 2005, per la dismissione delle partecipazioni
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di controllo nelle società bancarie conferitarie e degli immobili
non strumentali. Infine, per le Fondazioni con patrimonio non
superiore ai 200 milioni di euro, il decreto ha definitivamente eliminato l’obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, in
ragione del contenuto rilievo patrimoniale (cfr in appendice l’art.
25 comma 3 bis del D.Lgs. 153/99).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
% di partecipazione
Fig. 4 - Partecipazione delle Fondazioni nelle
conferitarie (1992-2002, valori relativi)
4.3. La redditività delle Fondazioni marchigiane
Il totale dei proventi delle Fondazioni marchigiane nell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2002 ammonta a più di 31 milioni di
euro. La forte crescita del patrimonio negli ultimi anni ha prodotto
un contestuale aumento – in termini assoluti – delle rendite. In termini relativi, negli ultimi due esercizi la redditività ha subito una
certa flessione, in rapporto con l’instabilità dei mercati finanziari,
ma il trend decennale, seppur con alti e bassi, mostra in generale
una positiva remunerazione dei dividendi e della gestione del
portafoglio titoli, con una forte spinta propulsiva sul finire degli
anni Novanta (cfr.Tab. 5).
23
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Anno
24
..
..
..
..
..
..
..
..
..
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
..
Euro
Fig. 5 - Totale rendite derivanti da dividendi della conferitaria e
dalla gestione del portafoglio titoli (1993-2002)
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CAPITOLO 5
L’ATTIVITA’ EROGATIVA DELLE
FONDAZIONI MARCHIGIANE
Premessa
Le riforme dell’ultimo decennio in materia di Fondazioni di origine bancaria hanno fortemente ridisegnato il loro ruolo nella
società italiana contemporanea, in linea con un coevo percorso di
rinnovamento istituzionale e ridefinizione del rapporto pubblico/privato: la riforma degli ordinamenti delle autonomie locali (l.
142/90) e del procedimento amministrativo (l. 241/90), la legge
quadro sul volontariato (l. 266/91), le leggi Bassanini (l. 59/97, l.
127/97, l. 191/98), la legge contenente “disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” (l.
285/97) e quella sulle associazioni di promozione sociale (l.
383/2000), fino alla “legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” (l. 328/00), solo per citare
gli esempi più significativi3.
Tale complesso normativo ha avuto come esito fondamentale
l’introduzione di una nuova disciplina dell’interesse pubblico, da
realizzarsi precipuamente attraverso una rete di soggetti interagenti a livello locale per il conseguimento di obiettivi di interesse
generale, in funzione sussidiaria, con la possibilità di influire in
modo importante sugli orientamenti e sui bisogni delle comunità
di riferimento.
In questo quadro, il no-profit è diventato progressivamente
una delle pietre angolari del cosiddetto welfare mix, in cui la funzione redistributiva delle istituzioni pubbliche viene affiancata da
3 Ma si potrebbe continuare a lungo nella lista, citando, per esempio, la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende o il T.U. 286/98 (che disciplina l’immigrazione e la condizione dello straniero), il quale predispone anche per le politiche
di integrazione degli immigrati la concorrenza degli enti locali e degli attori della
società civile.
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forme di scambio di mercato (e/o di quasi-mercato) e da interventi solidali del privato sociale.
Per quanto concerne più in particolare le Fondazioni ex-bancarie, il loro ruolo, in particolare a seguito della legge “CiampiPinza” del 1998, viene configurandosi come quello di attori dotati
di finalità di interesse collettivo, radicati (ma non vincolati) in un
contesto di riferimento per il quale le Fondazioni costituiscono
una risorsa grazie alla garanzia costituita da una qualificata e numerosa presenza della società civile nei suoi organi.
All’interno del complesso mondo del no-profit, il rilievo numerico delle Fondazioni ex-bancarie è assolutamente limitato (88 enti
su più di 200.000 a livello nazionale, fra associazioni, comitati,
cooperative, fondazioni; 8 su ca. 7.500 nella sola Regione Marche),
ma il loro peso economico, il tipo e livello di competenze possedute e la specialità del regime giuridico di riferimento ne fanno un
nodo centrale nell’organizzazione della società civile: mentre la
maggior parte degli enti no-profit ha un ruolo complementare o (al
più) concorrente, l’indipendenza delle Fondazioni di origine bancaria permette una notevole libertà d’azione, sottoposta a minori
vincoli economici, organizzativi e decisionali.
Il ruolo delle Fondazioni deve comunque essere inquadrato
nel contesto regionale, che si caratterizza come uno fra i più dinamici nel Paese per vivacità delle istituzioni no-profit: il loro numero nelle Marche è infatti uno dei più alti d’Italia4, con un valore
economico di circa 600 milioni di euro, derivanti per quasi tre
quarti da auto-finanziamento o da finanziamenti privati. Al loro
interno, circa 10.000 persone trovano lavoro e ben 100.000 (su
una popolazione di poco più di 1.400.000 abitanti) offrono la loro
opera di volontari. Tali cifre sono inserite in un trend fortemente
evolutivo: per esempio in soli due anni (1999-2001), secondo
l’ISTAT le cooperative sociali sono aumentate del 16%, le organiz4 Secondo la rilevazione censuaria Istituzioni nonprofit in Italia dell’ISTAT, le
Marche sono la quinta regione per numero di enti del Terzo Settore ogni 10.000 abitanti, con un valore di 51,2, dopo Trentino-Alto Adige (88,7), Valle d’Aosta (69,2),
Umbria (52,0) e Friuli-Venezia Giulia (51,6). Questi dati si riferiscono all’anno 1999.
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zazioni di volontariato iscritte ai registri regionali del 41%5.
Al contempo, però, la spesa sociale degli enti locali tende a ridimensionarsi nell’attuale assetto dei rapporti fra Stato ed Enti
Locali, caratterizzato da un contesto economico-finanziario che
lascia pochi margini di manovra e vede rarefarsi i contributi dal
centro verso le periferie, mentre le competenze (e i relativi costi)
di queste ultime crescono.
Stando così le cose, lo spazio derivante dall’autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni diventa un elemento basilare e
imprescindibile per lo sviluppo locale, in cui esse possono giocare
un ruolo di primo piano.
5.1. Analisi dell’attività erogativa delle Fondazioni marchigiane
La distribuzione delle erogazioni fra i settori si è mantenuta
tendenzialmente costante nel tempo, ma è enormemente cresciuta la somma totale ad essi destinata (oggi più che quadruplicata
rispetto a 10 anni fa), prova significativa dell’effettivo e fondamentale ruolo assunto dalle Fondazioni in settori primari per lo sviluppo locale (cfr. Tabb. 6 e 7): dal 1992, le Fondazioni marchigiane
hanno erogato contributi per più di 130 milioni di euro (per il 34%
in arte e cultura, per il 25% in sanità, per il 22% in istruzione e ricerca e per il 17% in assistenza alle categorie deboli) divisi in quasi
11.000 interventi.
Negli ultimi esercizi, le erogazioni deliberate si allineano ai
livelli conseguiti a partire dal 1996, quando il contributo delle
Fondazioni marchigiane allo sviluppo delle comunità locali ha
conosciuto un vero e proprio boom.
Nel corso del 2002 le Fondazioni marchigiane hanno erogato
più di 17,7 milioni di euro, cifra in flessione rispetto all’esercizio
5 Queste ultime dal 1995 sono cresciute addirittura del 258% e i volontari al loro
interno del 79%
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precedente, in relazione con la contrazione delle risorse disponibili in questo ambito dovuto al calo di redditività dei portafogli titoli nell’attuale contesto finanziario: infatti, la quota destinata alle
erogazioni per il perseguimento degli scopi statutari è direttamente proporzionale agli avanzi di esercizio, sottratti i costi di funzionamento, gli oneri fiscali e gli accantonamenti al patrimonio (sia
obbligatori sia statutari).
Rispetto ai valori nazionali, che tengono conto delle erogazioni delle 88 Fondazioni ex-bancarie italiane, tutte e otto le
Fondazioni marchigiane hanno contribuito in misura assai superiore alla media (25% contro 10%) alla sanità, rilevata come una
sfera importante nell’economia della società locale. Anche a livello di decisioni assunte in sede di Consulta Regionale (cfr 5.2) si
può rilevare l’attenzione riservata a questo settore.
La sanità regionale, nel suo complesso, si qualifica come un
sistema funzionante ma costoso, dovendo coniugare le risorse disponibili con i bisogni in continua crescita collegata per lo più al
progressivo invecchiamento della popolazione
Le Fondazioni marchigiane, quindi, hanno effettuato in sanità
più di 1.000 interventi negli ultimi 10 anni: gli altri settori vedono
al loro attivo molti più interventi a parità di erogazioni (Tab. 11),
fatto che indica che in sanità si è pensato soprattutto alla programmazione e ad investimenti consistenti6, con una forte capacità di incidere sulla qualificazione del sistema sanitario marchigiano.
Per quanto riguarda gli interventi negli altri settori, invece, è
stata privilegiata una logica distributiva di capillarizzazione dei
contributi, così da sostenere in modo ramificato la società civile, la
cultura e i bisogni delle comunità locali in modo presente e continuo, valorizzando anche piccole iniziative singole secondo il più
6In questo settore, infatti, si sono privilegiati contributi particolarmente alti (circa
31.000 euro a intervento contro i 12.000 euro della media relativa a tutti gli interventi) e dedicati a un numero non altissimo di azioni piuttosto che contributi bassi
rivolti a molti interventi.
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Fig. 6 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni marchigiane
per settore (media 1992-2002, valori relativi)
22%
1%
17%
34%
26%
alto concetto di “sussidiarietà”.
Ad assicurare la continuità, c’è una quota di iniziative pluriennali pari al 3,5% degli interventi (cfr.Tab. 11): il quadro in merito è
molto diversificato fra le otto Fondazioni marchigiane, ma certo è
che l’instabilità del quadro normativo e il continuo cambiamento
(e la minaccia di cambiamenti…) degli assetti istituzionali della
Fondazione non hanno facilitato la programmazione a medio e
lungo termine.
Fig. 7 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni marchigiane
(1993-2002, valori assoluti)
25.000.000
Altro
Istruzione e Ricerca
Scientifica
15.000.000
Sanità
10.000.000
Arte e Cultura
5.000.000
0
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
Euro
20.000.000
Assistenza categorie
deboli
Anno
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Fig. 8 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni marchigiane
(1993-2002, valori relativi)
100%
Altro
90%
80%
Istruzione e Ricerca
70%
Scientifica
60%
50%
Sanità
40%
30%
Arte e Cultura
20%
01
-1
2-
20
Assistenza alle
categorie deboli
31
2-
19
97
19
9-
-1
31
95
-0
9-
19
30
-0
19
30
9-0
30
99
10%
0%
93
% sul totale erogato
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Anno
Oltre alle erogazioni autonomamente deliberate in base agli
scopi statutari, le Fondazioni di origine bancaria sono tenute ad
accantonare risorse (pari ad un quindicesimo dei proventi netti) ex
lege 266/91 per i Centri di Servizio al Volontariato in un Fondo speciale, amministrato dal Comitato di gestione regionale. Le somme
destinate dalle Fondazioni marchigiane a tale Fondo speciale dall’entrata in vigore della legge ad oggi ammontano a quasi 12 milioni di euro (cfr.Tab. 12).
5.2. Le erogazioni della Consulta regionale
Come ricordato nel Cap. 2, le otto Fondazioni presenti nel territorio regionale marchigiano hanno costituito la Consulta tra le
Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane, la quale si è
occupata anche della realizzazione di un programma (autonomo
rispetto a quelli dei singoli Enti) di attività di interesse regionale e
di particolare congruità economica.
Le iniziative prese dalla Consulta, infatti, hanno comportato
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una spesa superiore ai 4 milioni di euro, metà dei quali, come
accennato nel paragrafo precedente, dedicati alla sanità e, in particolare, all’acquisto di costosi e importanti macchinari per gli ospedali anconetani che con le loro prestazioni specialistiche forniscono un servizio per tutta la comunità regionale: si tratta di unità di
emergenza cardiologica, di risonanza magnetica, di apparecchiature per la cardiochirurgia, per la fibrosi cistica e l’epilessia infantile
destinate a due presidi ad alta specializzazione, l’Ospedale
Cardiologico “G.M. Lancisi” e l’Ospedale Pediatrico e GinecologicoOstetrico “G. Salesi”.
Altra voce di spesa corposa – a livelli assai superiori rispetto a
quelli delle singole Fondazioni – è quella dell’assistenza, impegnata in occasione di emergenze rilevate negli ultimi anni, come il terremoto nelle Marche nel 1997 (con interventi a favore delle popolazioni colpite) e gli atti terroristici del 2001 negli U.S.A. (con la
creazione di un Fondo per la comunità italo-americana colpita da
quei tragici eventi).
Il numero più alto di interventi è però quello nel settore ‘Arte
e cultura’, in cui la Consulta ha contribuito più o meno direttamente alla realizzazione e pubblicazione di 11 iniziative editoriali
(soprattutto di carattere storico) e di 2 mostre (cfr.Tab 13).
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CONCLUSIONI
Dal Rapporto qui presentato emerge il quadro di un sistema di
Fondazioni fortemente radicato sul territorio, sia nelle sue dimensioni interne – nella vita associativa della Fondazione, nei suoi organi e nel suo processo decisionale, grazie ad una forte rappresentanza della società civile e delle espressioni più varie delle comunità locali di riferimento – sia nella sua proiezione esterna, con attività contraddistinte da un’attenta osservazione dei bisogni della
realtà locale e da una capacità di intervento a sostegno dell’impegno e dell’auto-organizzazione della società marchigiana.
Questi risultati, che sono anche obiettivi per il futuro prossimo, non possono essere scissi dalla capacità dimostrata dalle
Fondazioni ex-bancarie marchigiane di ‘fare sistema’ e di operare
con avvedutezza su due piani assolutamente inscindibili:
- da un lato quello economico-finanziario, che ha portato le
Fondazioni presenti nella nostra Regione a conseguire risultati di tutto rispetto nel programma di investimenti per lo
sviluppo di comunità (tenuto conto delle oggettive difficoltà del mercato finanziario italiano e internazionale);
- dall’altro il quadro sociale, in cui le Fondazioni si pongono
come saldi nodi nella rete della società locale, concorrendo
alla definizione degli obiettivi e dei risultati delle politiche di
sviluppo diffuso e sostenendo un modello economico e
sociale fortemente partecipativo.
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APPENDICE A (33-44)
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APPENDICE “A”
TABELLE
APPENDICE A (33-44)
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Tab. 1 - Enti designanti gli Organi di indirizzo
Numero
medio
%
A) Assemblea dei Soci
B) Società civile:
Comuni
Provincia
Camera di Commercio
Università
Associazioni Volontariato
Altre associazioni o Enti
Totale B)
10,75
50,00
3,50
0,50
0,88
1,00
1,13
3,75
10,75
16,28
2,33
4,07
4,65
5,23
17,44
50,00
Totale generale (A + B)
21,5
100,00
Tab. 2 - Personale impiegato in relazione alla natura del
rapporto di lavoro (2001-2003)
Natura dell’organico
N
2001
%
N
2002
%
N
2003
%
Organico proprio
dell’Ente
Organico distaccato
della Banca conferitaria
Organico in service
Collaborazioni Esterne
9
23,08
12
30,77
23
60,53
2
20
8
5,13
51,28
20,51
2
17
8
5,13
43,59
20,51
1
8
6
2,63
21,05
15,79
Totali
39
100,00
39
100,00 38 100,00
35
APPENDICE A (33-44)
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Tab. 3 - Personale impiegato in relazione al tipo di contratto utilizzato (2001-2003)
Tipo di contratto
CCNL Credito
CCNL Commercio
Regolamento interno /
Contratto individuale
Totali
N
12
17
2001
%
37,50
53,13
3
9,38
32 1 00,00
2002
%
25,00
62,50
N
13
15
2003
%
39,39
45,45
4
12,50
5
15,15
32
100,00
N
8
20
33 100,00
Tab. 4 - Distribuzione del personale impiegato in relazione
al ruolo organizzativo (2001-2003)
Ruolo
36
Direzione
Responsabilità e coordinamento
Specialistico
Operativo/ Esecutivo
N
7
4
2
19
2001
%
21,88
12,50
6,25
59,38
N
7
5
2
18
2002
%
21,88
15,63
6,25
56,25
N
7
5
2
19
2003
%
21,21
15,15
6,06
57,58
Totale
32
100,00
32
100,00 33
100,00
APPENDICE A (33-44)
7-06-2004
14:13
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Tab. 5 - Patrimonio delle Fondazioni marchigiane (in euro,
1993-2002) *
Esercizio
30/09/93
30/09/94
30/09/95
30/09/96
30/09/97
30/09/98
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/02
Importo (euro)
1992 = 100
719.607.187
736.902.139
741.496.981
771.374.200
808.815.641
853.276.338
909.446.545
933.676.788
942.563.057
995.630.779
110
112
113
118
123
130
139
142
144
152
* Fino al 1998, l’esercizio si chiudeva al 30 settembre, mentre quelli successivi coincidono con l’anno solare. Conseguentemente, l’esercizio chiusosi il 31 dicembre
1999 è durato 15 mesi. In questo caso, l’incremento su base annua rispetto al 1992
è 136.
37
APPENDICE A (33-44)
7-06-2004
14:13
Pagina 38
Tab. 6 - Partecipazione delle Fondazioni marchigiane nelle
conferitarie (in euro, 1992-2002)*
Partecipazione
Esercizio
%
Valori medi in euro
30/09/92
30/09/93
30/09/94
0/09/95
30/09/96
30/09/97
30/09/98
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/02
94,29
88,74
86,65
70,66
55,36
46,34
39,08
35,60
34,94
34,76
30,40
87.001.459,04
87.672.576,18
84.634.826,84
80.299.636,40
72.181.088,34
59.502.069,08
54.505.052,87
55.197.570,92
55.142.568,26
51.450.621,53
* Fino al 1998, l’esercizio si chiudeva al 30 settembre, mentre quelli successivi coincidono con l’anno solare. Conseguentemente, l’esercizio chiusosi il 31 dicembre
1999 è durato 15 mesi.
38
APPENDICE A (33-44)
7-06-2004
14:13
Pagina 39
Tab. 7 - Partecipazione delle Fondazioni marchigiane nelle conferitarie, confronto nazionale (1990-2002, valori percentuali)
1990
1995
2000
Italia Marche Italia Marche Italia Marche
%
%
%
%
%
%
Fondazioni con
partecipazione >
del 50%
100
Italia
%
2001
2002
Marche Italia Marche
%
%
%
100
70
75
26
25
25
25
22
25
Fondazioni con
partecipazione <
o = al 50%
0
0
29
25
64
75
64
75
67
63
Fondazioni con
partecipazione
pari a 0
0
0
1
0
10
0
11
0
11
12
39
APPENDICE A (33-44)
7-06-2004
14:13
Pagina 40
Tab. 8 - Rendite derivanti da dividendi della conferitaria e dalla gestione del
portafoglio titoli (1992-2002)*
Esercizio
Patrimonio iniziale
Rendita
30/09/93
30/09/94
30/09/95
30/09/96
30/09/97
30/09/98
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/02
710.163.618,38
719.607.187,24
736.902.138,96
741.502.145,85
771.374.200,08
808.815.640,74
853.276.338,37
910.737.687,42
933.676.787,92
942.563.056,66
15.663.382,45
20.192.023,74
12.713.681,75
18.545.565,11
30.430.041,37
24.500.122,93
47.375.895,90
41.555.950,72
32.151.640,14
31.313.848,37
Rendimento
percentuale
medio
2,10
2,58
2,06
2,77
4,77
3,53
5,32
6,20
3,86
3,62
* Fino al 1998, l’esercizio si chiudeva al 30 settembre, mentre quelli successivi coincidono con l’anno solare. Conseguentemente, l’esercizio chiusosi il 31 dicembre
1999 è durato 15 mesi. Il rendimento annuo ponderato in quell’anno è pari al
4,26%.
40
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14:13
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Tab. 9 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni marchigiane
(in euro, 1992-2002)
Esercizio
Assistenza
categorie
deboli
Arte e
Cultura
Sanità
Istruzione
e Ricerca
Scientifica
Altro*
Totale
30/09/93
30/09/94
30/09/95
30/09/96
30/09/97
30/09/98
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/02
1.237.502
1.227.888
827.260
1.081.979
1.603.739
3.729.518
2.986.763
3.006.649
3.256.459
2.707.172
523.823
1.509.673
1.538.227
2.587.319
3.529.375
4.831.369
6.709.137
6.784.050
10.836.461
5.886.238
1.395.958
1.242.529
866.717
2.462.393
2.138.170
5.222.942
6.313.852
4.789.105
5.038.963
4.137.738
726.254
989.770
1.087.231
1.572.293
2.010.272
2.705.256
4.673.567
5.068.327
5.997.286
3.963.223
13.789
27.269
58.149
86.574
56.113
120.644
92.084
8.108
52.123
1.030.122
3.897.325
4.997.129
4.377.585
7.790.558
9.337.669
16.609.729
20.775.404
19.656.240
25.181.291
17.724.492
Totale
21.664.929 44.735.672 33.608.367 28.793.479 1.544.975 130.347.422
* La categoria ‘Altro’ include: tutela dell’ambiente; promozione dello sviluppo della
comunità locale; sport e attività ricreative; filantropia e volontariato.
41
APPENDICE A (33-44)
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Tab. 10 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni marchigiane
(1992-2002, valori relativi e trend)
Esercizio
Assistenza
Categoria
deboli
Arte e
Cultura
Sanità
Istruzione
e Ricerca
Scientifica
Altro*
30/09/93
30/09/94
30/09/95
30/09/96
30/09/97
30/09/98
31/12/99
31/12/00
31/12/01
31/12/02
31,75
24,57
18,90
13,89
17,17
22,45
14,38
15,30
12,92
15,27
13,44
30,21
35,14
33,21
37,80
29,09
32,29
34,51
42,99
33,21
35,82
24,86
19,80
31,61
22,90
31,45
30,39
24,36
19,99
23,34
18,63
19,81
24,84
20,18
21,53
16,29
22,50
25,78
23,79
22,36
0,35
0,55
1,33
1,11
0,61
0,72
0,45
0,04
0,31
5,82
Totale
16,62
34,32
25,78
22,09
1,19
1993 Incremento
= 100
100
128
112
200
240
426
533
504
647
455
28,2
-12,4
77,9
19,8
77,9
25,1
-5,4
28,2
-29,6
%
Erogazione
media
Tab. 11 - Interventi annuali e pluriennali (1992-2002)
Settori
N
Arte e Cultura
Sanità
Istruzione e R. S.
Assistenza cat. deboli
Altro
42
%
Interventi
annuali
2.856
94,85
1.023
96,06
2.576
96,08
3.495
97,63
597
100,00
10.547
96,46
N
%
Interventi
pluriennali
155
5,15
42
3,94
105
3,92
85
2,37
0
0,00
387
3,54
N
Totali
3.011
1.065
2.681
3.580
597
10.934
100
100
100
100
00
100
euro
14.857,41
31.557,15
10.739,82
6.051,65
2.627,05
11.923,43
APPENDICE A (33-44)
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Pagina 43
Tab. 12 - Somme destinate al Fondo Speciale per il
Volontariato fino all’esercizio 2002
Fondazioni
Ascoli Piceno
Fabriano e
Cupramontana
Fano
Fermo
Jesi
Loreto
Macerata
Pesaro
Totali
Residuo
da versare
V.a.
%
Somme
segnalate
Somme
versate
1.516.439,60
508.127,72
1.008.311,88
66,49
747.427,41
1.668.330,18
875.539,36
1.502.678,09
193.014,92
2.601.816,57
2.875.322,67
140.732,09
986.097,63
393.722,97
522.605,54
153.563,29
749.684,72
1.002.357,01
606.695,32
682.232,55
481.816,39
980.072,55
39.451,63
1.852.131,85
1.872.965,66
81,17
40,89
55,03
65,22
20,44
71,19
65,14
11.980.568,80
4.456.890,97
7.523.677,83
62,80
Tab. 13 - Erogazioni deliberate dalla Consulta tra le Fondazioni marchigiane
N.
interventi
Erogazione
media (euro)
Euro
%
Assistenza categorie deboli
Arte e cultura
Sanità
Altro
1.555.099,14
518.870,36
2.004.373,86
35.164,57
37,81
12,61
48,72
0,86
3
14
7
3
518.366,38
37.062,17
286.339,12
11.721,52
Totali
4.113.507,93
100,00
27
152.352,15
43
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 45
APPENDICE “B”
REPERTORIO FOTOGRAFICO
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 47
1
1. FONDAZIONE DI ASCOLI PICENO - attrezzature radioterapiche per
l’Ospedale di Ascoli Piceno.
47
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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14:18
Pagina 48
2
FONDAZIONE DI ASCOLI
PICENO
2. Restauro e consolidamento della Cattedrale di
S.Emidio in Ascoli Piceno.
3. Restauro del Teatro
“La Fenice” di Amandola.
3
48
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 49
1
1. FONDAZIONE DI FABRIANO - Sostegno ai Corsi Universitari
(Ingegneria meccanica) realizzati dall’UNIFABRIANO: veduta aerea dell’ingresso della sede.
49
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 50
2
3
FONDAZIONE DI FABRIANO
2. Risonanza Magnetica Nucleare
(RMN) per l’Ospedale civile
“Profili” di Fabriano.
3. Progetto di restauro di organi
storici nel territorio (nella foto:
organo della Chiesa di S. Luca in
Fabriano).
50
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 51
1
1. FONDAZIONE DI FANO - Arco d’Augusto in Fano interamente restaurato in sinergia con imprese locali.
51
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 52
2
2. FONDAZIONE DI FANO - Cerimonia di consegna di una delle aule multimediali realizzate in sinergia con imprese locali, destinate alle scuole del
comprensorio di Fano (nella foto Scuola “V.Monti” di S. Costanzo).
3
3. FONDAZIONE DI FANO - Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) per
l’Ospedale “S.Croce” di Fano.
52
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 53
1
1. FONDAZIONE DI FERMO - Inaugurazione dell’Anno Accademico dei
corsi di laurea in ingegneria a Fermo, sostenuti in sinergia con la Cassa di
Risparmio di Fermo, Enti locali e associazioni di categoria.
53
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 54
2
2. FONDAZIONE DI FERMO - Attivazione del reparto per la terapia intensiva dell’ictus nella sede INRCA di Fermo realizzata in collaborazione con
la Cassa di Risparmio di Fermo.
3
3. FONDAZIONE DI FERMO - Casa del Volontariato di Porto S. Elpidio
(veduta aerea) realizzata in sinergia con le associazioni di volontariato e il
Comune di S. Elpidio.
54
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Pagina 55
1
1. FONDAZIONE DI JESI - Altorilievo in fusione di bronzo realizzato dall’artista marchigiano Valeriano Trubbiani, destinato alla Chiesa di San
Giuseppe a Jesi.
55
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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14:18
Pagina 56
2
2. FONDAZIONE DI JESI - Apparecchio per la densitometria ossea realizzato per l’Ospedale di Chiaravalle.
3
3. FONDAZIONE DI JESI - Restauro affreschi del “Ridotto” del Teatro
Pergolesi di Jesi e allestimento delle attigue sale pergolesiane.
56
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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Pagina 57
1
1. FONDAZIONE DI LORETO - Ristrutturazione dell’Auditorium S.Francesco a Castelfidardo.
57
APPENDICE B (FOTO) (45-64)
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2
2. FONDAZIONE DI LORETO - Realizzazione a Loreto (Palazzo Apostolico)
della Mostra “Le Armi della Fortezza di Klis” (Croazia).
3
3. FONDAZIONE DI LORETO - Consegna di un automezzo per disabili
all’Associazione “Loreto grande Cuore”.
58
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Pagina 59
1
1. FONDAZIONE MACERATA - Scavi archeologici (Criptoportico) ad Urbs
Salvia: progetto realizzato in sinergia con l’Università di Macerata e la
Soprintendenza ai beni archeologici delle Marche.
59
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2
2. FONDAZIONE DI MACERATA - Ristrutturazione immobile per il centro
di accoglienza per famiglie con disabili della Cooperativa “Terra e Vita” di
Recanati.
3
3. FONDAZIONE DI MACERATA - Restauro soffitto ligneo del sec. XVI
nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Tolentino.
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1
1. FONDAZIONE DI PESARO – realizzazione di un sito culturale espositivo
nella Chiesa dell’Annunziata a Pesaro.
61
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2
3
FONDAZIONE DI PESARO
2. intervento conservativo nel palazzo Passionei Paciotti di Urbino sede
del Rettorato dell’Università di
Urbino e della Fondazione “Carlo e
Marise Bo” per la Letteratura Europea Moderna e Contemporanea.
3. Palazzo Montani Antaldi di Pesaro,
sede della Fondazione.
62
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CONSULTA REGIONALE
1
1. Risonanza Magnetica Nucleare (RMN) per l’Ospedaletto Regionale dei
Bambini “G. Salesi” di Ancona
63
APPENDICE C-D) (65-112)
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Pagina 65
APPENDICE “C”
RIFERIMENTI NORMATIVI
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Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Viene qui riportato il testo integrale del D.Lgs. 153/99, aggiornato con tutte le successive modifiche legislative e con le pronunce n. 300 e 301 del 2003 della Corte Costituzionale, in quanto si
tratta della fonte normativa vigente e principale nella disciplina
giuridica delle Fondazioni.
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente7)
Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 4618.
Art. 1
Definizioni
1.
a.
b.
c.
Nel presente decreto si intendono per:
“Legge di Delega”: la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
“TUIR”: testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917;
“Fondazione”: l’ente che ha effettuato il conferimento dell’azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
7 Testo coordinato con l’art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l’art. 11 della
legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l’art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre
2002 n. 289, con l’art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato
dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l’art. 39, comma 14-nonies del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, e con l’art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
8 Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 24
settembre 2003, n. 301.
67
APPENDICE C-D) (65-112)
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c-bis.“Settori ammessi”: 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato,
filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di
qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e
mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali9. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell’Autorità
di vigilanza da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 40010;
d. “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla
Fondazione, in numero non superiore a cinque;
e. “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’artico 2, comma
1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via
transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall’articolo 10;
f. “Società Bancaria Conferitaria”: la società titolare direttamente o indirettamente dì tutta o parte dell’originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in
particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria
azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria;
3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di confe-
9 L’articolo 7 della legge n. 166/02 ha inserito tra i settori ammessi anche “la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità”.
10 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).
68
APPENDICE C-D) (65-112)
g.
h.
i.
j.
k.
l.
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Pagina 69
rimento di tutta o parte dell’azienda bancaria da parte della
Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
“Società Conferitaria”: la società destinataria dei conferimenti
effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993,
n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in
particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria
azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda
da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il
controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;
“Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o
da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi
statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;
“Partecipazione Indiretta”: la partecipazione detenuta tramite
società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;
“Conferimenti”: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30
luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e
della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche
ed integrazioni;
“Fondi Immobiliari”: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;
“Direttiva del 18 novembre 1994”: la direttiva dei Ministro del
tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 dei 22 novembre 1994 e recante “Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli
enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del
rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi”, adottata
ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474.
69
APPENDICE C-D) (65-112)
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Pagina 70
TITOLO I
REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI
Art. 2
Natura e scopi delle Fondazioni
1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di
lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
2. Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e
dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
Art. 3
Modalità di perseguimento degli scopi statutari
1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità
consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall’articolo 2,
comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della
gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.
2. Non sono consentiti alle Fondazioni l’esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con
fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui
all’articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite
dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimen-
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to dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da
finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la
motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli
interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione
delle risorse e l’efficacia degli interventi.
Art. 4
Organi
1. Gli statuti, nel definire l’assetto organizzativo delle Fondazioni, si
conformano ai seguenti principi:
a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di
amministrazione e di controllo;
b. attribuzione all’organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli
obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l’organo stesso provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti
interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell’organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi
compensi; 3) esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee
generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;
c. previsione, nell’ambito dell’organo di indirizzo, di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo
Stato, di cui all’art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne
le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118
della Costituzione11, fermo restando quanto stabilito per le
11 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
nella parte in cui in luogo della frase indicata con carattere barrato non prevede
“una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati,
espressivi delle realtà locali” (sentenza n. 301/03).
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d.
e.
f.
g.
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fondazioni di origine associativa dalla lettera d) nonché dell’apporto di personalità che per professionalità, competenza
ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività
della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l’efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell’organo. Salvo quanto previsto al
periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di
designare componenti dell’organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;
le Fondazioni di origine associativa possono, nell’esercizio
della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento
dell’assemblea dei soci, disciplinandone la composizione,
ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell’organo di
indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo.
All’assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il
potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell’organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto
dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall’assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l’organo di indirizzo;
attribuzione all’organo di amministrazione dei compiti di
gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso
dell’attività della Fondazione, nell’ambito dei programmi, delle
priorità e degli obiettivi stabiliti dall’organo di indirizzo;
previsione, nell’ambito degli organi collegiali delle Fondazioni
la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno
tre anni nei territori stessi;
determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indi-
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rizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le
Fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi
dell’articolo 10, comma 3, lettera e)12, di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di
idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore
generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la
sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo
da evitare conflitti di interesse e di assicurare l’indipendenza
nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle
decisioni;
h. previsione dell’obbligo dei componenti degli organi della
Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di
decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che
li riguardano;
i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione
sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;
j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle
cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta
giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
4. L’organo di controllo è composto da persone che hanno i requi12 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).
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siti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.
5.Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni
non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione.
Art. 5
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con
la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Le Fondazioni, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di
rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative
interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività
della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest’ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell’articolo 8, comma 1, lettera a).
L’affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all’esclusivo interesse della
Fondazione.
3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall’articolo
8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all’articolo 9, comma 4.
Art. 6
Partecipazioni di controllo
1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in
enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di
Imprese Strumentali.
2.Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti
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dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.
3. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza
dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell’articolo 2359 del
codice civile, quando:
a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati
con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli
amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi
forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e
organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i
diritti dì cui alle lettere a) o b).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse,
fatta salva l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 25.
5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non
può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi
da quelli previsti al comma 1.
5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera
controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.
Art. 7
Diversificazione del patrimonio
1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento dei patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di
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controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto
esclusivo l’esercizio di Imprese Strumentali.
2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.
3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla
Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente
comunicate all’Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto
informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall’operazione. Trascorsi trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Autorità di
Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la
Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.
3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al
10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da
quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l’adeguata redditività di cui al
comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse
storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni
immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della
sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.
Art. 8
Destinazione del reddito
1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:
a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all’attività svolta
dalla singola Fondazione;
b. oneri fiscali;
c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità di
Vigilanza;
d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l’ammontare minimo di reddito stabilito dall’Autorità di
Vigilanza ai sensi dell’articolo 10, ai Settori Rilevanti;
e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o
accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o
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dall’Autorità diVigilanza;
e-bis. acquisto, secondo parametri fissati dall’autorità di vigilanza,
su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti
editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati
nell’ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il
vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e
favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle
scuole;
f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3.
3. E’ fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di
utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti,
con esclusione dei compensi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera b).
4.Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito
l’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento
comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso
alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle
società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.
Art. 9
Bilancio e scritture contabili
1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti
dall’articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e
le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione
sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un’apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli
interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti
delle diverse categorie di destinatari.
2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal
comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
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articoli da 2421 a 2435
del codice civile.
3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo
alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell’articolo 3, comma
2. L’istituzione di tali imprese è disposta dall’organo di indirizzo
della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie
previsti dal codice civile per le imprese soggette all’obbligo di
iscrizione nel registro.
4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi
dell’articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio
netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria
Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle
predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla
valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività
istituzionali ai sensi dell’articolo 8.
5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l’Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei
bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di
organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:
a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalle Fondazioni;
b. fornire una corretta ed esaurienterappresentazione delle
forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la
verifica dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un’adeguata redditività.
Art. 10
Organi, finalità e modalità della vigilanza
1. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di
controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo
dei codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna
Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o
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indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti
di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle
Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle
Fondazioni la redditività dei patrimoni e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
3. L’Autorità di Vigilanza:
a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le
operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli
scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all’articolo 2;
b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo
di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all’investimento patrimoniale delle Fondazioni;
c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al
comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da
emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa
documentazione; decorso tale termine le modificazioni si
intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il
termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di
ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;
d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei
termini dalla stessa stabiliti. L’organo di controllo informa
senza indugio l’Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di
cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che
possano costituire un’irregolarità nella gestione ovvero una
violazione delle norme che disciplinano l’attività delle
Fondazioni;
e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
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Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale13 aventi ad
oggetto, tra l’altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla
Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento
tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente
gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e
nei limiti delle disposizioni del presente decreto.
può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle
stesse l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma
2;
emana il regolamento di cui all’articolo 9, comma 5, relativo
alle modalità di redazione dei bilanci;
può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o
categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci
siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei
bilanci;
quando non siano adottati dai competenti organi della
Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all’adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell’organo di controllo;
cura l’istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.
13 La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
nella parte indicata con carattere barrato (sentenza n. 301/2003).
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Art. 11
Provvedimenti straordinari dell’Autorità di Vigilanza
1. L’Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con
decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l’attività della Fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da
tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli
organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità
riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei
fini istituzionali ed al ripristino dell’ordinario funzionamento degli
organi. Possono motivatamente proporre all’Autorità di Vigilanza la
liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l’esercizio dell’azione di
responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi
della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza.
5. L’indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del
comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento
dell’Autorità di Vigilanza
ed è posta a carico della Fondazione.
6. Le funzioni dell’organo di indirizzo sono sospese per tutta la
durata della gestione commissariale.
7. L’Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con
decreto la
liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.
L’Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a
nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza.
L’eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assi-
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curando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio
e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si
applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.
8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni dei libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell’Autorità di
Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l’Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta
amministrativa.
9. L’Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli
organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto
delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di
indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità14, al
fine di assicurare il regolare andamento dell’attività della
Fondazione.
TITOLO II
REGIME TRIBUTARIO DELLEFONDAZIONI
Art. 12
Disposizioni varie di carattere tributario
1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del
titolo I si considerano enti non commerciali di cui all’articolo 87,
comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità
mediante esercizio, le modalità previste all’articolo 9, di Imprese
Strumentali ai loro fini statutari.
2. Alle Fondazioni previste dal comma 1, operanti nei Settori
Rilevanti, si applica il regime previsto dall’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso
regime si applica fino all’adozione delle disposizioni statutarie pre14 L’espressione “e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità” è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 24 settembre 2003, n. 301.
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viste dal comma 1, alle Fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse
pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell’articolo 12 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.
3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e
cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall’articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l’articolo
111-bis, comma 3, del TUIR.
4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione,
successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di
diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali
in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni
caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non
fruiscono del regime previsto dall’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
L’acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa
venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.
5. La disciplina prevista dai commi 1 e 2 si applica anche se la
Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di
controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell’articolo 6.
6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di
imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.
7. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: “e a fondazioni previste dal decreto legislativo
emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461”.
8. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell’ imposta sull’incremento di valore degli immobili, relati-
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vo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore degli
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono
inserite le seguenti:“e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461”.
9. L’imposta sostitutiva dì quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.
Art. 13
Plusvalenze
1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene
entro il 31 dicembre 2005. Non concorrono alla formazione della
base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell’imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle
azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della
legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la
partecipazione bancaria.
TITOLO III
REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI
Art. 14
Soggetti e oggetto degli scorpori
1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione
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o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella
Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché
delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di
Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione,
liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni
degli articoli 16, 17 e 18.
2.Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di
cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da
quelle che, ai sensi dell’articolo 59 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società del
gruppo bancario di cui all’articolo 60 del medesimo testo unico,
comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per
effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del
presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società
fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.
Art. 15
Scissione
1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni
indicate all’articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall’articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società
conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria
Conferitaria.
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Art. 16
Assegnazione
1. Le Società Conferitarie deliberano l’assegnazione prevista nell’articolo 14 con le modalità stabilite dall’articolo 2445 del codice
civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in
conformità con quella disciplinata dall’articolo 2501- quinquies del
codice civile. L’assegnazione alle Fondazioni non può riguardare
partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.
2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono
all’assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo
pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati.
Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei
beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore
contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.
3. Per la Società Conferitaria, l’assegnazione prevista al comma 1
non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti
positive o negative della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l’imposta sul valore
aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma
2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai
sensi del
comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di
reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche né
a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai
beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le impose di registro,
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.Ai fini dell’impo-
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sta comunale sull’incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di
alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo
comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni,
possono realizzare l’assegnazione prevista al comma 1 anche
mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel
rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell’articolo, 44 del TUIR non si applicano all’attribuzione
alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella
quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26
novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria,
corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla
medesima società per realizzare le condizioni previste all’articolo
12, comma 3, ovvero quelle di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
b), della Direttiva del 18 novembre 1994.
Art. 17
Cessione diretta
1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista
all’articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli
effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall’articolo 16 per le
operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai
commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.
Art. 18
Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari
1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all’articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili
a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative
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quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società
nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.
2. L’apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all’articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate,
facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati
esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. L’apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi
contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all’autorizzazione
dell’Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in
conformità al disposto dell’articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l’apporto.
Art. 19
Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni
1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari
mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel
termine previsto dall’articolo 12, comma 3.
2. All’apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si
applica il regime indicato all’articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell’articolo 16,
comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote
ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili
apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
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Art. 20
Permuta di beni immobili
1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o
titoli della
Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società
beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al
regime indicato all’articolo 16, commi 3 e 5.Ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società
Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
Art. 21
Valutazione dei beni e delle partecipazioni
1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le
minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell’articolo 14, comma 2, fino a
concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.
2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del
comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a
detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai
medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati
dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d’imposta in cui se ne verificano i presupposti,
anche se non imputate al conto economico.
3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al
comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
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TITOLO IV
DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI
Art. 22
Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale
1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da
operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni
di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali
operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è
assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con
l’aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l’operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale
riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell’1,2
per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno
partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle
operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo
bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non
possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d’imposta.
2. Se la speciale riserva di cui al comma l è distribuita ai soci entro
il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa,
le somme attribuite ai soci, aumentate dell’imposta di cui al
comma 1 corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a
formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile
dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l’imputazione a
capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di
capitale formata con l’imputazione di tale riserva.
3. L’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi
del comma 1 concorre a formare l’ammontare delle imposte di cui
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ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma
1, rileva anche agli effetti della determinazione dell’ammontare
delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105 del predetto testo
unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1
di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.
4. Per i periodi d’imposta per i quali le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti
delle banche, ai sensi
dell’articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal
comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto,
dichiarato assoggettabile
22 all’imposta sul reddito delle persone giuridiche con l’aliquota
prevista
dall’articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di
reddito delle persone giuridiche con l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La
disposizione dell’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo
netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche
alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio
dello Stato.
Art. 23
Operazioni di concentrazione non strutturale
1. Le disposizioni dell’articolo 22 si applicano anche alle banche
che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca,
ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all’ag-
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gregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel
gruppo bancario, di cui all’articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti.
La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha
acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel
secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria,
può optare, in tutto o in parte, per l’applicazione della tassazione
ridotta nei suoi confronti; l’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale si è
perfezionata l’operazione che ha dato luogo all’aggregazione di
una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le
eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro
il limite massimo complessivo dell’1,2 per cento della differenza
tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l’analogo aggregato risultante dall’ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali
operazioni.
2. L’applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le
banche interessate alle operazioni ivi previste, l’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di
fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.
Art. 24
Regime speciale ai fini delle imposte indirette
1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende
poste in essere nell’ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento
di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non
si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni
degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, set-
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timo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Detenzione delle partecipazioni di controllo
nel periodo transitorio
1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie
Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,
sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione.
1-bis.Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad
una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità
per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365 del
codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il
terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del
comma 1.
1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia
esercitano i
poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui
al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in
Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito
dall’Autorità di Vigilanza tenuto conto dell’esigenza di salvaguarda-
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re il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui
allo stesso comma l.
3. Qualora la Fondazione, scaduti i periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a detenere le partecipazioni di
controllo ivi previste, alla dismissione provvede, sentita la
Fondazione ed anche mediante un apposito commissario,
l’Autorità di Vigilanza, nella misura idonea a determinare la perdita
del controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all’esigenza di salvaguardare il valore del
patrimonio.
3-bis.Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro,
nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell’articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell’articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all’articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del
settimo anno dalla data di vigore del presente decreto.
Art. 26
Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro
del 18 novembre 1994.
1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in
attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall’articolo 2, comma 3, della Direttiva
medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l’esecuzione del
programma purché entro il termine di cui all’articolo 13.
2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall’articolo, 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre
1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione
dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazio-
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ne dell’attivo previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della
Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all’articolo 13
del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine
previsto dai decreti di
approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del
18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica nel termine di trenta giorni
dalle scadenze previste
dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende
accertata.
Art. 27
Partecipazione al capitale della Banca d’Italia
1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell’articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d’Italia, a condizione che:
a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;
b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di
Trento e Bolzano;
c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 10.
2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d’Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l’applicazione
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta
regionale sulle
attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre
imposte sui
trasferimenti.
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3. Ulteriori condizioni e requisiti per l’ammissione delle
Fondazioni al capitale della Banca d’Italia e per il trasferimento
delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca,
approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive
modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un
equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi
diritti.
4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d’Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle
quote di partecipazione al capitale della Banca.
Art. 28
Disposizioni transitorie
1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente
decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e
quella nella quale l’Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima
applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per
l’adeguamento degli statuti, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali
atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all’adozione degli statuti.
2. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.
3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle
disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle
norme statutarie:
a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società
Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili
e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all’ap-
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provazione dell’assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la
Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale
ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell’assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non
possono superate la metà del capitale sociale;
b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine
del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria
Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all’acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR), su proposta della Banca d’Italia, sentita la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),
stabilisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, limiti e criteri per l’emissione dei titoli di cui alla presente lettera.
4. L’incompatibilità prevista dall’articolo 4, comma 3, con riguardo
ai componenti l’organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la
carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie
Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica
ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.
5. L’Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell’articolo 10, comma 3,
lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad
assicurare l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal
presente decreto.
6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle
operazioni
perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di
imposta successivo.
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Art. 29
Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente
decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice
civile.
Art. 30
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a. L’articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356;
c. L’articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito.
Art. 31
Copertura finanziaria
1.Agli oneri recati dall’attuazione dei presente decreto si provvede
ai sensi dell’articolo 8 della Legge di Delega.
2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente
decreto.
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Altri riferimenti normativi15
Direttiva del Ministro del Tesoro (c.d.“Dini”) 18/11/1994 recante
“Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli Enti conferenti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 20/11/1990 n.
356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti
effettuati dagli stessi enti”.
Decreto Legge 31/5/1994 convertito nella Legge 30/7/94 n. 474
recante “Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione
di partecipazioni dello Stato e degli Enti Pubblici in società per
azioni”;
Legge 11/8/1991 n. 266 recante “Legge quadro sul Volontariato”;
Decreto Legislativo 20/11/1990 n. 356 recante “Disposizioni per la
ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio (Decreto
attuativo della Legge “Amato”)”.
Legge 30/7/1990 n. 218 (c.d. Legge “Amato”) recante “Disposizioni
in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli
Istituti di Credito di diritto pubblico”;
15 Il testo integrale dei riferimenti normativi ivi indicati è reperibile sul sito internet dell’ACRI alla pagina http://ww.acri.it/3_fond/3_fond0040.html
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APPENDICE “D”
DATI DI RIFERIMENTO
DELLE FONDAZIONI MARCHIGIANE
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Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Sede legale: Corso Mazzini, 190
Sede amm.va:Via del Trivio, 56
63100 Ascoli Piceno
Tel.: 0736-263170
Fax : 0736-247239
indirizzo e-mail: [email protected]
sito internet: www.fondazionecarisap.it
Presidente:
Dott.VINCENZO MARINI MARINI
Vicepresidente:
Prof.VITTORIO VIRGILI
Segretario Generale: Dott. FABRIZIO ZAPPASODI
Fondazione
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
Via Don Giuseppe Riganelli, 36
60044 Fabriano
Tel.: 0732-708245
Fax : 0732-708246
indirizzo e-mail: [email protected]
sito internet: www.fondazionecarifac.it
Presidente:
Prof.ABRAMO GALASSI
Vice Presidente:
Cav. MARIO GIAMPAOLETTI
Segretario Generale: Dott. ROBERTO MALPIEDI
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Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano
Via Montevecchio, 114
61032 Fano
Tel.: 0721-802885
Fax : 0721-827726
indirizzo e-mail: [email protected]
sito internet: www.fondazionecarifano.it
Presidente:
Dott.VALENTINO VALENTINI
Vice Presidente:
Ing. PAOLO LUZI
Segretario Generale: Dott. MARIO LUIGI SEVERINI
Fondazione
Cassa di Risparmio di Fermo
Via Don Ernesto Ricci, 1
63023 Fermo
Tel.: 0734-286289
Fax : 0734-286212
indirizzo e-mail: [email protected]
sito internet: in corso di realizzazione
Presidente:
Ing.AMEDEO GRILLI
Vice Presidente:
Sig. GIANCARLO ROMANELLI
Segretario Generale: Avv.ALFIO RIPA
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Fondazione
Cassa di Risparmio di Jesi
Piazza A. Colocci, 4
60035 Jesi
Tel.: 0731-207523
Fax : 0731-207683
indirizzo e-mail: [email protected]
Presidente:
Dott. FEDERICO TARDIOLI
Vice Presidente:
Avv. MARIO ROSSETTI
Segretario Generale: Rag. RODOLFO BERNARDINI
Fondazione
Cassa di Risparmio di Loreto
Via G. Solari, 21
60025 Loreto
Tel.: 071-7500424
Fax : 071-7504689
indirizzo e-mail: [email protected]
sito internet: www.fondazionecariloreto.it
Presidente:
Rag. CLAUDIO CIPOLLETTI
Vice Presidente:
Ing. MARCO TOMBOLINI
Segretario Generale: Dott. FERNANDO SORRENTINO
105
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Fondazione
Cassa di risparmio della provincia di Macerata
Piazza V.Veneto, 5
62100 Macerata
Tel.: 0733-261487/84
Fax : 0733-247492
indirizzo e-mail: [email protected]
sito internet: www.fondazionemacerata.it
Presidente:
Dott. Franco Gazzani
Vice Presidente:
Dott. Roberto Massi Gentiloni Silverj
Segretario Generale: Dott. Renzo Borroni
Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro
Via G. Passeri, 72
61100 Pesaro
Tel.: 0721-31304
Fax : 0721-34703
indirizzo e-mail: [email protected]
sito internet: www.fondazionecrpesaro.it
Presidente:
Avv. GIANFRANCO SABBATINI
Vice Presidente:
Prof. LEONARDO LUCHETTI
Segretario Generale: Dott.ALBERTO FICARI
106
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INDICE GENERALE
PREMESSA
pag.
5
CAP. 1 – Il sistema “Fondazioni” in Italia
pag.
7
CAP. 2 – Le Fondazioni marchigiane e la Consulta
2.1. Le Fondazioni nel contesto regionale
2.2. Un inquadramento storico
pag. 11
pag. 11
pag. 12
CAP. 3 – L’assetto interno delle Fondazioni marchigiane pag. 17
3.1. Gli organi collegiali delle Fondazioni
pag. 17
marchigiane
pag. 19
3.2. L’organico delle Fondazioni marchigiane
CAP. 4 – Il patrimonio e la gestione economica
4.1. Il patrimonio delle Fondazioni marchigiane
4.2. Gli assetti partecipativi delle Fondazioni
marchigiane nelle Banche conferitarie
4.3. La redditività delle Fondazioni marchigiane
CAP. 5 – L’attività erogativi delle Fondazioni
marchigiane
Premessa
5.1.Analisi dell’attività erogativa delle Fondazioni
marchigiane
5.2. Le erogazioni della Consulta regionale
pag. 21
pag. 21
pag. 22
pag. 23
pag. 25
pag. 25
pag. 27
pag. 30
CONCLUSIONI
pag. 32
APPENDICE A – TABELLE
pag. 33
APPENDICE B –REPERTORIO FOTOGRAFICO
pag. 45
APPENDICE C – RIFERIMENTI NORMATIVI
pag. 65
Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153
pag. 67
Altri riferimenti normativi
pag. 99
APPENDICE D - Dati di riferimento delle Fondazioni
Marchigiane
pag. 101
107
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INDICE DELLE TABELLE
TAB. 1 - Enti designanti gli Organi di indirizzo
TAB. 2 - Personale impiegato in relazione alla natura
del rapporto di lavoro (2001-2003)
TAB. 3 - Personale impiegato in relazione al tipo
di contratto utilizzato (2001-2003)
TAB 4 - Distribuzione del personale impiegato in
relazione al ruolo organizzativo (2001-2003)
TAB. 5 - Patrimonio delle Fondazioni marchigiane
(in euro, 1993-2002)
TAB. 6 - Partecipazione delle Fondazioni marchigiane
nelle conferitarie (in euro, 1992-2002)
TAB. 7 - Partecipazione delle Fondazioni marchigiane
nelle conferitarie, confronto nazionale
(1990-2002, valori percentuali)
TAB. 8 - Rendite derivanti da dividendi della
conferitaria e dalla gestione del portafoglio
titoli (1992-2002)
TAB. 9 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni
marchigiane (in euro, 1992-2002)
TAB.10 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni
marchigiane (1992-2002, valori relativi e trend)
TAB.11 - Interventi annuali e pluriennali (1992-2002)
TAB.12 - Somme destinate al Fondo Speciale per il
Volontariato fino all’esercizio 2002
TAB.13– Erogazioni deliberate dalla Consulta tra le
Fondazioni marchigiane
108
pag. 35
pag. 35
pag. 36
pag. 36
pag. 37
pag. 38
pag. 39
pag. 40
pag. 41
pag. 42
pag. 42
pag. 43
pag. 43
APPENDICE C-D) (65-112)
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INDICE DELLE FIGURE
FIG. 1 - Suddivisione dei soggetti designanti l’organo
di indirizzo.Anno 2002
FIG. 2 - Personale impiegato in relazione al ruolo
organizzativo (2001-2003)
FIG. 3 - Patrimonio delle Fondazioni marchigiane
(in milioni di euro, 1992-2002)
FIG. 4 - Partecipazione delle Fondazioni nelle
conferitarie (1992-2002, valori relativi)
FIG. 5 - Totale rendite derivanti da dividendi della
conferitaria e dalla gestione del portafoglio
titoli (1993-2002)
FIG. 6 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni
marchigiane per settore (media 1992-2002,
valori relativi)
FIG. 7 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni
marchigiane (1993-2002, valori assoluti)
FIG. 8 - Erogazioni deliberate dalle Fondazioni
marchigiane (1993-2002, valori relativi)
pag. 18
pag. 20
pag. 21
pag. 23
pag. 24
pag. 29
pag. 29
pag. 30
109