QUESITI 6 - Ospedale San Carlo

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QUESITI 6 - Ospedale San Carlo
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Ospedale “S.Carlo” di Potenza
Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano
Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764
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U.O. Provveditorato / Economato
RISPOSTA A QUESITI SOTTOPOSTI DA ALCUNE DITTE
OGGETTO: Gara, mediante Procedura Aperta, per l'affidamento della fornitura triennale di
Dispositivi Medici per Elettrostimolazione ed Emodinamica occorrenti alle UU.OO.
dell'A.O.R San Carlo di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Matera.
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Domanda: In riferimento al prodotto n.29 lotto 2 q-r, prodotto 30 lotto 2 voci s-t, si richiedono
n.1 ciotola da 500 ml e n.1 ciotola da 2000 ml.
Sarebbe possibile offrire per ambo le voci di entrambi i prodotti n.3 ciotole da 1000 ml cad.?
Risposta:
Le ciotole debbono essere della capienza richiesta e non possono essere sostituite da altre di
capienza diversa.
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Domanda:
Il Vs. Disciplinare di gara all’art.1) indizione della gara cita: “Resta, invece, inteso che i
concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs.
163/2006”.
Considerando che né il Vs. bando di gara al punto II.2.1. “quantitativo totale presunto” né il Vs.
Allegato 1) riportano tali importi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e che trattandosi di
fornitura relativa a Dispositivi Medici per i quali non sono previsti lavori o altri servizi connessi
alla fornitura stessa che generano oneri per la sicurezza. Si chiede di voler cortesemente chiarire
le eventuali modalità di risposta a quanto sopra detto.
Risposta:
La stima dei costi relativi alla sicurezza, in riferimento alla sola fornitura di gara, potrà
essere indicata complessivamente nella dichiarazione di cui al punto C.2) dell’art.18 del
Disciplinare di gara. L’obbligatorietà della quantificazione di detti costi è imposta
esclusivamente nell’ambito delle giustificazioni per offerte potenzialmente anomale (art.27).
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Domanda: In merito alla dichiarazione di impegno a fornire eventuali ulteriori articoli presenti
nel listino inserito nella busta dell’offerta economica, ma non oggetto di gara, secondo modalità
identiche a quelle previste nel capitolato speciale, applicando ai prezzi di listino la percentuale di
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sconto media praticata in sede di gara. Si chiede se è sufficiente produrre una semplice
dichiarazione di impegno che attesti quanto sopra oppure se è necessario indicare anche la
percentuale di sconto media calcolata secondo la formula matematica da Voi pubblicata sul Vs
sito a seguito di un quesito sottoposto da un’altra ditta.
Risposta:
In merito alla dichiarazione di impegno a fornire eventuali ulteriori articoli presenti nel
listino, ma non oggetto di gara ecc…, è necessario produrre una semplice dichiarazione di
impegno senza indicazione della percentuale di sconto.
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Domanda: Rif. art.16 contenuto della Busta A) – pag.13 del Disciplinare di gara.
La domanda di partecipazione, i documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tranne le referenze
bancarie e l’elenco delle principali forniture, si intendono inclusi nel modello Allegato 2?
Risposta:
L’Allegato 2 rappresenta un fac-simile messo a disposizione dalla S.A. per agevolare la
formulazione dell’istanza, in linea con quanto richiesto nel Disciplinare nell’ambito del
contenuto della busta A). E’ comunque onere del concorrente la verifica di detto fac-simile
per l’ottemperanza alle disposizioni degli atti di gara.
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Domanda: Rif. art.16 contenuto della Busta A) – pag.13 del Disciplinare di gara.
Utilizzando il Vs. modello Allegato 2 (ossia compilando gli spazi di competenza direttamente sul
Vs. fac-simile senza riprodurlo) è necessario depennare le parti che non riguardano la ns. Società?
Risposta:
E’ opportuno depennare le aree non riguardanti il concorrente.
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Domanda: Rif. art.17 contenuto della Busta B).
Alla pagina 16 del Disciplinare di gara, al punto 2) sotto il titolo “valgono le seguenti
precisazioni” viene indicato che tutta la documentazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a
norma di legge.
Tale obbligo vale anche per la certificazione di conformità e per i certificati marchio CE?
a ns. parere, riteniamo che tali documenti non andrebbero tradotti in lingua italiana in quanto
trattasi di certificati che identificano il prodotto in base a standard qualitativi delineati dalla
Comunità Europea e quindi riconosciuti ufficialmente a prescindere dalla lingua in cui sono
redatti.
Risposta:
Le certificazioni CE possono non essere tradotte a condizione che si evinca chiaramente
dalle stesse l’attinenza ai prodotti offerti, anche da parte di una Commissione non a
conoscenza della lingua utilizzata nelle certificazioni medesime.
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Domanda:
All’art.1 – Indizione di gara – pagina 4 del Disciplinare di gara si specifica che i concorrenti
dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
Nel Vs. Allegato 3) “scheda offerta” non è previsto un campo dedicato a tale dato.
Occorre allegare alla “scheda offerta” una dichiarazione relativa ai costi della sicurezza? In tal
caso preferite che venga indicata la somma totale dei costi sostenuti nel 2010 oppure l’incidenza
percentuale degli stessi rispetto al valore della produzione riferito al precedente esercizio
finanziario?
Risposta:
La stima dei costi relativi alla sicurezza, in riferimento alla sola fornitura di gara, potrà
essere indicata complessivamente nella dichiarazione di cui al punto C.2) dell’art.18 del
Disciplinare di gara. L’obbligatorietà della quantificazione di detti costi è imposta
esclusivamente nell’ambito delle giustificazioni per offerte potenzialmente anomale (art.27).
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Domanda: Rif. art.18 contenuto della Busta C).
Alla pagina 17 del Disciplinare di gara, al punto 11) sotto il titolo “valgono le seguenti
precisazioni” viene indicato che possono essere inserite le giustificazioni anticipate dei prezzi (ai
sensi degli artt. 86 e 87 del D.Lgs 163/2006). In considerazione che l’art.86, comma 5, del D.Lgs.
163/2006 è stato abrogato dall’art.4-quater, comma 1, lettera b) Legge 102/2009, tali
giustificazioni si intendono obbligatorie oppure il concorrente ha il libero arbitrio di inserirle o
meno?
Risposta:
Il Disciplinare prevede la possibilità e non l’obbligo di inserimento delle giustificazioni
preventive tra la documentazione di gara
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Domanda: All’art.18, punto C.1, relativo alla busta C (Economica), si richiede che l’offerta sia
redatta sul modello Allegato 3) “sottoforma di dichiarazione ai sensi dell’art.30 del presente
Disciplinare di gara”; poiché tale modulo non è predisposto sotto forma di dichiarazione, si
chiede se dobbiamo integrarlo con diciture del tipo “il sottoscritto Mario Rossi, nato il…..a….. in
base alla propria qualifica…. dichiara ecc…” e allegarvi fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore.
Risposta:
La compilazione del modello “scheda offerta” si intende resa quale dichiarazione conforme
all’art.30 del Disciplinare di gara.
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Domanda: Vorremmo avere una conferma circa il modo di compilazione delle due griglie
contenute nell’allegato 9) (relazione tecnica). Nella prima griglia occorre riportare la descrizione
“unitaria” generica per ogni prodotto di cui all’allegato 1), dichiarando se quanto offerto è
rispondente a tale descrizione.
La seconda griglia, invece, va compilata nella colonna sinistra con i singoli distinti elementi di
valutazione fissati per ogni prodotto nell’allegato 8) (riportati anche nella tabella dello stesso
allegato 1 come “parametri qualitativi” sulla cui base viene attribuito il punteggio di qualità), e
nella colonna destra con una nostra illustrazione-giustificazione di tali distinti criteri valutativi.
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Risposta:
Nella prima griglia va riportato il possesso dei requisiti minimi dei prodotti oggetto di
offerta; nella seconda griglia la descrizione del prodotto in riferimento ai diversi elementi di
valutazione.
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Domanda: All’art.17, punto B.11) del Disciplinare si chiede di inserire nella busta tecnica il
catalogo relativo alla tipologia di prodotti offerti: poiché il nostro catalogo è piuttosto voluminoso
(oltre 200 pagine) e dato che, come da Vostro precedente chiarimento, deve essere presentata una
busta per ogni prodotto di partecipazione, chiediamo se è possibile presentare una sola copia di
suddetto catalogo all’esterno delle singole buste tecniche. O, in alternativa, presentare in ogni
singola busta le sole pagine di esso contenenti gli specifici prodotti oggetto della busta stessa.
Risposta:
Come già precisato per altro quesito sottoposto da una ditta.
In relazione al contenuto della busta B) (art.17 del Disciplinare di gara) la documentazione
richiesta ai B.1), B,2), B.3), B.4), B.5), B.6), B.7), B.8) e B.9) va inserita necessariamente in
tutte le buste distinte per i prodotti di partecipazione.
La documentazione prevista ai punti B.10), B.11), B.12) e B.13) può essere inserita in una
ulteriore busta B) cumulativa per tutti i prodotti o, in alternativa, inserita in tutte le buste
dei singoli prodotti.
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Domanda: In quale busta deve essere inserita la seguente documentazione?
- Mod. di dichiarazione;
- Allegati 1;
- Capitolato controfirmato.
Risposta:
La documentazione summenzionata va inserita nella busta A), ad eccezione dell’Allegato 1)
che non va necessariamente incluso nella busta medesima.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL’U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO
- Ing. Giuseppe SPERA -
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