regolamento riscatti lavoro all`estero

Transcript

regolamento riscatti lavoro all`estero
REGOLAMENTO RISCATTI LAVORO ALL’ESTERO
Art. 1
1.1 - I periodi di lavoro all'estero, di cui all'art. 7.3 dello Statuto, che non danno origine a pensione possono essere
riscattati dai liberi professionisti che all'atto della presentazione della domanda risultano inclusi nei ruoli
previdenziali di Inarcassa con una anzianità di iscrizione minima pari ad anni 5 (cinque), o dai loro aventi causa.
1.2 - Il riscatto può essere esercitato parzialmente o per intero.
1.3 - Il riscatto può essere esercitato e può essere integrato per non più di tre volte per periodi diversi da quelli
precedentemente riscattati.
1.4 - Non sono ammessi a riscatto periodi di lavoro all'estero comunque utili e riconoscibili in Italia ai fini
previdenziali.
1.5 - Il riscatto determina, a tutti gli effetti, un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al periodo
riscattato.
Art. 2
2.1 - La domanda di riscatto deve essere presentata:
• almeno centottanta giorni prima della data di presentazione della domanda di pensione di anzianità o di
vecchiaia;
• Contestualmente alla domanda di pensione di invalidità o di inabilità, ove non precedentemente presentata.
2.2 - L'onere, ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 30/04/97, derivante dalla riserva matematica necessaria per la
copertura assicurativa del periodo da riscattare, calcolato alla data della presentazione della domanda di riscatto,
deve essere corrisposto, a scelta dell'avente diritto:
a) in soluzione unica, entro centoventi giorni dalla data di notifica;
b) a rate semestrali, con l'applicazione dell'interesse pari a quello vigente al momento della notifica per la
ricongiunzione di cui alla Legge n. 45/90, a far tempo dalla data di notifica stessa e comunque entro la
data di erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia.
2.3 - Il numero massimo delle rate semestrali di cui alla lettera b) del precedente comma è pari al numero dei
semestri ricompresi nel periodo da riscattare. Per una eventuale frazione di semestre, è concessa, a richiesta
dell'interessato, un'ulteriore rata. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione degli interessi di mora nella
misura prevista per le imposte dirette.
2.4 - Il mancato pagamento di più di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza della domanda di
riscatto e la conseguente restituzione delle somme versate.
2.5 - In caso di decesso dell'iscritto prima di avere completato il pagamento dell'onere di riscatto, i superstiti
possono:
a) rinunciare al riscatto, ottenendo la restituzione delle somme versate;
b) rinunciare alla prosecuzione del pagamento residuo ed ottenere il riconoscimento del maggiore beneficio
di pensione derivante dai versamenti eseguiti;
c) ottenere che il residuo debito sia recuperato sulle mensilità di pensione nella misura di 1/5 del trattamento
pensionistico mensile.
2.6 - In caso di sopraggiunta inabilità o invalidità dell'iscritto che abbia in corso il pagamento del riscatto, egli può:
a) rinunciare al riscatto, ottenendo la restituzione delle somme versate;
b) rinunciare alla prosecuzione del pagamento residuo ed ottenere il riconoscimento del maggiore beneficio
di pensione derivante dai versamenti eseguiti;
c) ottenere che il residuo debito sia recuperato sulle mensilità di pensione nella misura di 1/5 del trattamento
pensionistico.
Art. 3
3.1. - La facoltà di riscattare i periodi di lavoro all'estero è subordinata alla possibilità di documentare validamente
l'esistenza e la durata del rapporto del lavoro all'estero.
Art. 4
4.1 - L’onere di riscatto è calcolato applicando i coefficienti per il calcolo della Riserva matematica del
Regolamento Riscatto e Ricongiunzione.
4.2 - La media reddituale da prendersi a base per il calcolo della sola maggior quota di pensione, ove inferiore al
valore di reddito corrispondente al contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di presentazione della
domanda di riscatto, è elevata al valore medesimo.
4.3 - E' in ogni caso esclusa, agli effetti di tale calcolo, l'incidenza della pensione minima.