il rischio chimico, cancerogeno, mutageno
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il rischio chimico, cancerogeno, mutageno
Via Cassala 88 Brescia Tel. 030.47488 [email protected] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni IL RISCHIO CHIMICO, CANCEROGENO, MUTAGENO CHE COS’E’ IL RISCHIO CHIMICO ? Il rischio chimico è la possibilità che una sostanza o un preparato contenente agenti chimici possa, con il suo uso e la sua trasformazione, determinare: 1) dei danni per la salute al suo utilizzatore, 2) provocare incendi o esplosioni, 3) provocare danni per l’ambiente. La successiva mappa concettuale fornisce in merito un aiuto alla comprensione 1 2 Rischio Chimico E’ inserito nel D. Lgs. 81/08 al titolo IX “sostanze pericolose” . Capo I: protezione da agenti chimici. Capo II: protezione da agenti cancerogeni e mutageni. Capo III: protezione dai rischi connessi all’esposizione di amianto. 3 4 5 C A N C E R O G E N I Xn T o T+ R45 o R49 Può provocare il cancro Può provocare il cancro per inalazione I Categoria T o T+ R45 o R49 Cancerogeno II Categoria R40 Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti III Categoria 6 Tumori professionali • Le stime attualmente indicano che il 3-5% di tutti i tumori è di origine occupazionale In Italia si valutano 10.000 morti/anno per tumori professionali Intensità dell’esposizione Durata dell’esposizione RISCHIO 7 MUTAGENI Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza. TOSSICI PER RIPRODUTTIVO IL CICLO Le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili. MUTAGENI T o T+ Xn R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie I Categoria T o T+ R46 II Categoria R68 Possibilità di effetti irreversibili III Categoria 8 9 MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o ridotti Progettando/organizzando sistemi di lavorazione Fornendo attrezzature e procedure idonee per il lavoro, misure igieniche, metodi di lavoro appropriati per garantire la sicurezza e la salute nella manipolazione, nell’immagazzinamento, nel trasporto di agenti chimici sul luogo di lavoro nonché di rifiuti che li contengono Riducendo al minimo il numero di lavoratori esposti, la durata e l’intensità dell’esposizione, la quantità di agenti chimici RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e che le misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio non si applicano Misure specifiche di protezione e di prevenzione •Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze •Appropriate misure organizzative e di protezione collettive •Misure di protezione individuali (DPI) •Sorveglianza Sanitaria •Cartelle sanitarie e di rischio •Misurazioni periodiche 10 Flow Chart percorso valutazione per la classificazione del rischio da agenti chimici pericolosi Identificazione dei pericoli ? Idonea applicazione misure di Prevenzione e Protezione prevista da norme? SI N O Revisione misure Riprendere processo VR Valutazione preliminare dei rischi ? E’ necessario approfondire la VR? SI Giustificazione Art 223 c. 5 N O Valutazione approfondita dei rischi Misurazioni e/o modelli/algoritmi ? Il risultato della VR è tale da poter classificare il rischio come basso e irrilevante? N O Misure Specifiche Applicazione SI Emergenza – Sorveglianza Sanitaria – Cartelle Sanitarie CRITERI ESPOSIZIONE INALATORIA (misurazioni <<1/10 TLV su un turno o <<1/4 del TLV su tre turni o modello utilizzato) CUTANEA (misurazioni <10 volte il limite di rilevabilità o modello utilizzato) INCENDIO - DM 10/3/98 “Rischio incendio basso” Linee Guida PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome 11 12 13 14 DANNO DA AGENTI CHIMICI causato • DALL’INALAZIONE • DAL CONTATTO (pelle e mucose ) • DALL’INGESTIONE effetti riscontrati IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE IRRITAZIONI PELLE E OCCHI ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO ALTERAZIONI AL FEGATO E ALL’APPARATO DIGESTIVO 15 Inquinanti aerodispersi 1. Aerosol: • POLVERI E FIBRE (particelle solide sospese in aria per un tempo lungo ma finito, originate da operazioni di frammentazione, aventi diametro fra 0,1 micron e 1 mm); Definizioni Una polvere o una fibra si definisce inalabile quando è in grado di penetrare nel tratto superiore dello apparato respiratorio (dal naso alla trachea). 16 Definizioni Una fibra respirabile ha un diametro >3µm e una lunghezza > 5µm e un rapporto tra lunghezza e diametro ≥ 3:1. La polvere respirabile ha granulometria di 2,5µm mentre la polvere inalabile ha granulometria fino a 10 µm. Definizioni Una polvere o una fibra si definisce respirabile quando è in grado di penetrare nel tratto inferiore dell’apparato respiratorio (dalla trachea sino agli alveoli polmonari). 17 Inquinanti aerodispersi 1. (segue) Aerosol: • • FUMI (particelle solide disperse in aria con diametro <0,1 micron originate da combustione o condensazione); NEBBIE (particelle liquide disperse in aria in equilibrio col proprio vapore). Inquinanti aerodispersi 2. Aeriformi: • GAS (temperatura critica inferiore alla temperatura ambiente); • VAPORI (temperatura critica superiore alla temperatura ambiente). 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 SISTEMA DI CAMPIONAMENTO POLVERI 36 SISTEMA DI CAMPIONAMENTO POLVERI Personale Statico Statico SISTEMA DI CAMPIONAMENTO POLVERI Attivo Passivo 37 VERIFICA SUL CAMPO Principali agenti chimici che si ricercano nel cantiere • • • • • • • • • Polveri (inalabili e respirabili) Silice libera cristallina (frazione respirabile) Fibre (amianto, fibre minerali artificiali) Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA (catrame) Composti organici volatili (vernici, colle, etc.) Polveri di legno Oli disarmanti Calce Fumi di saldatura (metalli) VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE Principali riferimenti • UNI EN 482 • ACGIH CALCOLO TLV PER MISCELE CALCOLO TLV PER MANSIONI 38 Etichettatura Indicazioni da riportare su apposita etichetta o sull’imballaggio e o sulla confezione: • simboli di pericolo; • frasi di rischio (R oppure H); • consigli di prudenza; ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE • Le etichette chimiche sono un’importante fonte di informazione sulla loro pericolosità. • I prodotti chimici sono etichettati allo scopo di informarci sui rischi a cui siamo esposti e sui danni a cui possiamo andare incontro per la nostra salute, per l’ambiente e per i nostri beni. 78 39 ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE • Oltre che i pericoli, le etichette ci indicano anche le precauzioni da prendere per il loro utilizzo, conservazione e smaltimento e su cosa fare in caso di incidente o infortunio causati dal loro uso. 79 • Precise norme emanate a livello europeo dal 1967, e in vigore in Italia dal 1974, stabiliscono quali informazioni vanno poste sull’etichetta e quale formato questa deve avere. • Queste regole si sono via via evolute ed adeguate nel tempo in base alle nuove conoscenze della scienza e della tecnica. 80 40 COM’É CAMBIATA LA LEGGE • La normativa che disciplina il contenuto delle etichette è cambiata. • Già a partire dal dicembre 2010 le “vecchie” etichette hanno cominciato ad essere modificate. 81 COM’É CAMBIATA LA LEGGE • La Comunità Europea ha emanato il Regolamento (CE) N. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) chiamato CLP (Classification Labelling Packaging) in cui le informazioni che devono apparire sull’etichetta vengono modificate per uniformarsi al sistema di comunicazione dei pericoli globali GHS (Global Harmonized System) valido in tutti i paesi del mondo. 82 41 • Nel corso dei prossimi mesi e anni compariranno sulle confezioni e sui contenitori dei prodotti chimici delle nuove etichette. • Questo cambiamento sarà progressivo nel tempo per permettere alle aziende di applicare il nuovo Regolamento e di smaltire i prodotti già etichettati secondo il vecchio ordinamento per cui si potranno vedere ancora vecchie e nuove etichette fino al 2017. • Il vantaggio è che i nuovi pittogrammi sono riconosciuti a livello mondiale e non più solo europeo, ciò facilita la comunicazione. 83 INFORMAZIONI RIPORTATE SULL’ETICHETTA: 1) Nome completo del prodotto in varie lingue; 2) Nominativo e recapito della ditta produttrice; 3) Formula molecolare, massa molecolare e densità; 4) Concentrazione delle impurezze presenti; 84 42 INFORMAZIONI RIPORTATE SULL’ETICHETTA: 5) Pittogrammi per il riconoscimento immediato del rischio; 6) Frasi di rischio R e frasi di sicurezza S (sostituite da indicazioni di rischio H e consigli di prudenza P); 7) Indicazioni della concentrazione (se si tratta di una soluzione); 8) Quantitativo del contenuto. 85 VECCHI NUOVI 86 43 VECCHIE ETICHETTE 87 NUOVE ETICHETTE 88 44 NUOVI PITTOGRAMMI 89 NUOVI PITTOGRAMMI 90 45 NUOVI PITTOGRAMMI 91 92 46 93 94 47 VECCHIA NORMATIVA: • FRASI R FRASI DI RISCHIO • FRASI S FRASI DI SICUREZZA NUOVA NORMATIVA: • H (= hazard) INDICAZIONI DI PERICOLO • P (= precautionary) CONSIGLI DI PRUDENZA • EUH: ulteriori informazioni di pericolo. 95 SCHEDA DI SICUREZZA accompagna obbligatoriamente il prodotto pericoloso in commercio ed è composta da 16 voci standardizzate redatte in lingua italiana 48 SCHEDA DI SICUREZZA 1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 3. INDICAZIONE DEI PERICOLI 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO SCHEDA DI SICUREZZA 5. MISURE ANTINCENDIO 6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 49 SCHEDA DI SICUREZZA 9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE SCHEDA DI SICUREZZA 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI 50 Misure di prevenzione Eliminazione o riduzione del rischio tramite: • Progettazione e organizzazione del lavoro. • Idonee attrezzature e manutenzione. • Riduzione del numero degli esposti. • Riduzione del tempo e dell’intensità della esposizione. • Misure igieniche adeguate. Misure di prevenzione • Riduzione al minimo degli agenti presenti. • Metodi di lavoro appropriati. • Misure di protezione adeguate compresi i D.P.I. • Sorveglianza sanitaria. 51 Sorveglianza sanitaria Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti ad agenti chimici definiti: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni categoria 3. Sorveglianza sanitaria • Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un limite. (all. XXXVIII e XXXIX). • I risultati vanno comunicati ai lavoratori interessati e allegati, in forma anonima, al documento di valutazione e comunicati al R.L.S. 52 Sorveglianza sanitaria Se la sorveglianza sanitaria evidenzia esposizioni anomale, il medico: • informa individualmente il/i lavoratore/i e il datore di lavoro. • Il D.d.L. revisiona il D.V.R.I., le misure di prevenzione, prende le misure per una visita medica straordinaria. 53