il rischio chimico, cancerogeno, mutageno

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il rischio chimico, cancerogeno, mutageno
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Brescia
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche e integrazioni
IL RISCHIO CHIMICO,
CANCEROGENO, MUTAGENO
CHE COS’E’ IL RISCHIO CHIMICO ?
Il rischio chimico è la possibilità che una
sostanza o un preparato contenente agenti
chimici possa, con il suo uso e la sua
trasformazione, determinare:
1) dei danni per la salute al suo utilizzatore,
2) provocare incendi o esplosioni,
3) provocare danni per l’ambiente.
La successiva mappa concettuale fornisce
in merito un aiuto alla comprensione
1
2
Rischio Chimico
E’ inserito nel D. Lgs. 81/08 al titolo IX
“sostanze pericolose” .
Capo I: protezione da agenti chimici.
Capo II: protezione da agenti cancerogeni
e mutageni.
Capo III: protezione dai rischi connessi
all’esposizione di amianto.
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C
A
N
C
E
R
O
G
E
N
I
Xn
T o T+
R45 o R49
Può provocare il cancro
Può provocare il cancro
per inalazione
I Categoria
T o T+
R45 o R49
Cancerogeno
II Categoria
R40
Possibilità di effetti
cancerogeni-prove
insufficienti
III Categoria
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Tumori professionali
• Le stime attualmente indicano che il 3-5%
di tutti i tumori è di origine occupazionale
In Italia si valutano 10.000 morti/anno per
tumori professionali
Intensità dell’esposizione
Durata dell’esposizione
RISCHIO
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MUTAGENI
Le sostanze ed i preparati che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono
produrre
difetti
genetici
ereditari
o
aumentarne la frequenza.
TOSSICI PER
RIPRODUTTIVO
IL
CICLO
Le sostanze ed i preparati che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono
provocare o rendere più frequenti effetti
nocivi non ereditari nella prole o danni a carico
della funzione o delle capacità riproduttive
maschili o femminili.
MUTAGENI
T o T+
Xn
R46
Può provocare
alterazioni genetiche
ereditarie
I Categoria
T o T+
R46
II Categoria
R68
Possibilità di effetti
irreversibili
III Categoria
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MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI
RISCHI
I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o
ridotti
Progettando/organizzando sistemi di lavorazione
Fornendo attrezzature e procedure idonee per il lavoro,
misure igieniche, metodi di lavoro appropriati per
garantire la sicurezza e la salute nella manipolazione,
nell’immagazzinamento, nel trasporto di agenti chimici sul
luogo di lavoro nonché di rifiuti che li contengono
Riducendo al minimo il numero di lavoratori esposti, la
durata e l’intensità dell’esposizione, la quantità di agenti
chimici
RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE
Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che vi è solo un rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute e che le
misure generali di prevenzione sono sufficienti a
ridurre il rischio
non si applicano
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
•Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
•Appropriate misure organizzative e di protezione
collettive
•Misure di protezione individuali (DPI)
•Sorveglianza Sanitaria
•Cartelle sanitarie e di rischio
•Misurazioni periodiche
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Flow Chart percorso valutazione per la classificazione del rischio
da agenti chimici pericolosi
Identificazione dei pericoli
?
Idonea applicazione misure
di Prevenzione e Protezione prevista da norme?
SI
N
O
Revisione misure
Riprendere
processo VR
Valutazione preliminare dei rischi
?
E’ necessario approfondire la VR?
SI
Giustificazione
Art 223 c. 5
N
O
Valutazione approfondita dei rischi
Misurazioni e/o modelli/algoritmi
?
Il risultato della VR è tale da poter classificare
il rischio come basso e irrilevante?
N
O Misure Specifiche
Applicazione
SI
Emergenza – Sorveglianza Sanitaria – Cartelle Sanitarie
CRITERI
ESPOSIZIONE INALATORIA
(misurazioni <<1/10 TLV su un
turno o <<1/4 del TLV su tre
turni o modello utilizzato)
CUTANEA (misurazioni <10 volte
il limite di rilevabilità o modello
utilizzato)
INCENDIO - DM 10/3/98 “Rischio
incendio basso”
Linee Guida PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province
autonome
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DANNO DA AGENTI CHIMICI
causato
• DALL’INALAZIONE
• DAL CONTATTO (pelle e mucose )
• DALL’INGESTIONE
effetti riscontrati
IRRITAZIONI APPARATO RESPIRATORIO
ALLERGIE RESPIRATORIE E CUTANEE
IRRITAZIONI PELLE E OCCHI
ALTERAZIONI SUL SISTEMA NERVOSO
ALTERAZIONI AL FEGATO E
ALL’APPARATO DIGESTIVO
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Inquinanti aerodispersi
1. Aerosol:
•
POLVERI E FIBRE (particelle
solide sospese in aria per un tempo
lungo ma finito, originate da
operazioni di frammentazione,
aventi diametro fra 0,1 micron e 1
mm);
Definizioni
Una polvere o una fibra si
definisce inalabile quando è in
grado di penetrare nel tratto
superiore
dello
apparato
respiratorio (dal naso alla
trachea).
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Definizioni
Una fibra respirabile ha un
diametro >3µm e una lunghezza >
5µm e un rapporto tra lunghezza e
diametro ≥ 3:1.
La
polvere
respirabile
ha
granulometria di 2,5µm mentre la
polvere inalabile ha granulometria
fino a 10 µm.
Definizioni
Una polvere o una fibra si
definisce respirabile quando è
in grado di penetrare nel
tratto inferiore dell’apparato
respiratorio (dalla trachea
sino agli alveoli polmonari).
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Inquinanti aerodispersi
1. (segue) Aerosol:
•
•
FUMI (particelle solide disperse
in aria con diametro <0,1 micron
originate
da
combustione
o
condensazione);
NEBBIE (particelle liquide disperse in
aria in equilibrio col proprio vapore).
Inquinanti aerodispersi
2. Aeriformi:
• GAS (temperatura critica inferiore alla
temperatura ambiente);
• VAPORI (temperatura critica superiore
alla temperatura ambiente).
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SISTEMA DI CAMPIONAMENTO POLVERI
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SISTEMA DI CAMPIONAMENTO POLVERI
Personale
Statico
Statico
SISTEMA DI CAMPIONAMENTO POLVERI
Attivo
Passivo
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VERIFICA SUL CAMPO
Principali agenti chimici che si ricercano nel cantiere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polveri (inalabili e respirabili)
Silice libera cristallina (frazione respirabile)
Fibre (amianto, fibre minerali artificiali)
Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA (catrame)
Composti organici volatili (vernici, colle, etc.)
Polveri di legno
Oli disarmanti
Calce
Fumi di saldatura (metalli)
VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
Principali riferimenti
• UNI EN 482
• ACGIH
CALCOLO TLV PER MISCELE
CALCOLO TLV PER MANSIONI
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Etichettatura
Indicazioni da riportare su apposita
etichetta o sull’imballaggio e o sulla
confezione:
• simboli di pericolo;
• frasi di rischio (R oppure H);
• consigli di prudenza;
ETICHETTATURA
DELLE SOSTANZE
• Le
etichette
chimiche
sono
un’importante fonte di informazione
sulla loro pericolosità.
• I prodotti chimici sono etichettati allo
scopo di informarci sui rischi a cui
siamo esposti e sui danni a cui
possiamo andare incontro per la nostra
salute, per l’ambiente e per i nostri
beni.
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ETICHETTATURA
DELLE SOSTANZE
• Oltre che i pericoli, le
etichette ci indicano
anche le precauzioni da
prendere per il loro
utilizzo, conservazione
e smaltimento e su
cosa fare in caso di
incidente o infortunio
causati dal loro uso.
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• Precise norme emanate a livello europeo
dal 1967, e in vigore in Italia dal 1974,
stabiliscono quali informazioni vanno
poste sull’etichetta e quale formato
questa deve avere.
• Queste regole si sono via via evolute ed
adeguate nel tempo in base alle nuove
conoscenze della scienza e della tecnica.
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COM’É CAMBIATA LA LEGGE
• La normativa che disciplina il contenuto
delle etichette è cambiata.
• Già a partire dal dicembre 2010 le
“vecchie” etichette hanno cominciato ad
essere modificate.
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COM’É CAMBIATA LA LEGGE
• La Comunità Europea ha emanato il Regolamento (CE)
N. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele) chiamato CLP
(Classification Labelling Packaging) in cui le
informazioni che devono apparire sull’etichetta
vengono modificate per uniformarsi al sistema di
comunicazione dei pericoli globali GHS (Global
Harmonized System) valido in tutti i paesi del mondo.
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• Nel corso dei prossimi mesi e anni compariranno sulle
confezioni e sui contenitori dei prodotti chimici delle
nuove etichette.
• Questo cambiamento sarà progressivo nel tempo per
permettere alle aziende di applicare il nuovo
Regolamento e di smaltire i prodotti già etichettati
secondo il vecchio ordinamento per cui si potranno
vedere ancora vecchie e nuove etichette fino al 2017.
• Il vantaggio è che i nuovi pittogrammi sono
riconosciuti a livello mondiale e non più solo europeo,
ciò facilita la comunicazione.
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INFORMAZIONI RIPORTATE
SULL’ETICHETTA:
1) Nome completo del prodotto in varie
lingue;
2) Nominativo e recapito della ditta
produttrice;
3) Formula molecolare, massa molecolare
e densità;
4) Concentrazione
delle
impurezze
presenti;
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INFORMAZIONI RIPORTATE
SULL’ETICHETTA:
5) Pittogrammi per il riconoscimento
immediato del rischio;
6) Frasi di rischio R e frasi di sicurezza
S (sostituite da
indicazioni di rischio H
e consigli di prudenza P);
7) Indicazioni della concentrazione (se si
tratta di una soluzione);
8) Quantitativo del contenuto.
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VECCHI
NUOVI
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VECCHIE ETICHETTE
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NUOVE ETICHETTE
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NUOVI PITTOGRAMMI
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NUOVI PITTOGRAMMI
90
45
NUOVI PITTOGRAMMI
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VECCHIA NORMATIVA:
• FRASI R
FRASI DI RISCHIO
• FRASI S
FRASI DI SICUREZZA
NUOVA NORMATIVA:
• H (= hazard)
INDICAZIONI DI PERICOLO
• P (= precautionary)
CONSIGLI DI PRUDENZA
• EUH:
ulteriori informazioni di pericolo.
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SCHEDA DI SICUREZZA
accompagna
obbligatoriamente il prodotto
pericoloso in commercio ed è
composta da
16 voci standardizzate
redatte in lingua italiana
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SCHEDA DI SICUREZZA
1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA
O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI
INGREDIENTI
3. INDICAZIONE DEI PERICOLI
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
SCHEDA DI SICUREZZA
5. MISURE ANTINCENDIO
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA
ACCIDENTALE
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE
INDIVIDUALE
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SCHEDA DI SICUREZZA
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE
10. STABILITA’ E REATTIVITA’
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
SCHEDA DI SICUREZZA
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
16. ALTRE INFORMAZIONI
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Misure di prevenzione
Eliminazione o riduzione del rischio tramite:
• Progettazione e organizzazione del lavoro.
• Idonee attrezzature e manutenzione.
• Riduzione del numero degli esposti.
• Riduzione del tempo e dell’intensità della
esposizione.
• Misure igieniche adeguate.
Misure di prevenzione
• Riduzione al minimo degli agenti presenti.
• Metodi di lavoro appropriati.
• Misure di protezione adeguate compresi i
D.P.I.
• Sorveglianza sanitaria.
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Sorveglianza sanitaria
Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti
i lavoratori esposti ad agenti chimici definiti:
molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo
riproduttivo,
cancerogeni
e
mutageni
categoria 3.
Sorveglianza sanitaria
• Il monitoraggio biologico è obbligatorio per
i lavoratori esposti agli agenti per i quali è
stato fissato un limite. (all. XXXVIII e
XXXIX).
• I risultati vanno comunicati ai lavoratori
interessati e allegati, in forma anonima, al
documento di valutazione e comunicati al
R.L.S.
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Sorveglianza sanitaria
Se la sorveglianza sanitaria evidenzia esposizioni anomale, il medico:
• informa individualmente il/i lavoratore/i e
il datore di lavoro.
• Il D.d.L. revisiona il D.V.R.I., le misure di
prevenzione, prende le misure per una
visita medica straordinaria.
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