La valutazione del rischio in un`azienda all`origine di un SIN
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La valutazione del rischio in un`azienda all`origine di un SIN
Eleonora Beccaloni Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria “Gestione integrata del rischio in un sito di interesse nazionale” Brescia-22 Settembre 2014 Contesto normativo Per le attività industriali, la normativa vigente in tema di bonifica dei siti contaminati (DLgs 152/06 e s.m.i.) consente il proseguimento delle attività produttive anche in siti oggetto di bonifica. In tali siti è infatti possibile procedere con la Messa in Sicurezza Operativa o MISO, definita appunto come “insieme di interventi applicati su siti contaminati con attività produttive in esercizio” Nell’ambito degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa (MISO), per le aree industriali, può essere prevista l’esecuzione di misure dirette allo scopo di verificare e monitorare nel tempo i rischi potenziali evidenziati dall’applicazione dei modelli di analisi di rischio per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) e la reale esposizione dei bersagli. Contesto normativo Rischio chimico da esposizione professionale La prevenzione del rischio chimico di esposizione professionale attualmente è normata dal D.Lgs. 81/2008 (“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) e s.m.i. (D.Lgs. 106/2009). La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi si articola in diverse fasi, propedeutiche e sequenziali: di queste fasi risulta rilevante la fase della valutazione doserisposta secondo il modello universale della curva dose-risposta Su questa curva possono essere stabiliti due diversi livelli di soglia (INFN, 2008) Curva dose-risposta Il valore limite di esposizione professionale (Occupational Exposure Limits - OELs),: nella procedura di valutazione approfondita del rischio chimico i limiti di esposizione professionale rappresenta il livello di esposizione di riferimento con cui confrontare i valori di concentrazione di esposizione personale misurati all’interno degli ambienti di lavoro. Tali valori limite indicano i livelli di esposizione superati i quali occorre adottare delle misure correttive, ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il valore limite di esposizione è quantitativamente determinato. Curva dose-risposta Il livello di azione: nella procedura di valutazione preliminare del rischio rappresenta il livello in corrispondenza del quale scatta l’obbligo di adottare misure specifiche di prevenzione (sorveglianza sanitaria, formazione, DPI, sistemi di prevenzione collettiva, ecc.). Il lavoratore può essere esposto a concentrazioni superiori al livello di azione a condizione che vengano adottate delle misure preventive specifiche. Ai fini della gestione del rischio chimico di esposizione il livello di azione rappresenta un riferimento fondamentale per la decisione sul giudizio di rischio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008: l’Art. 224 comma 2, infatti, definisce un livello “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori “allorché non venga superata la soglia del Livello di Azione. Il livello di azione non è quantitativamente determinato. Curva dose-risposta Generalmente, al di sopra del valore limite, la maggior parte dei lavoratori corre il rischio di ammalarsi, mentre tra il livello di azione ed il valore limite verosimilmente si possono ammalare solo i soggetti ipersuscettibili. Al di sotto del livello di azione, infine, l’esposizione è talmente bassa che nessun lavoratore (nemmeno un ipersuscettibile) può ragionevolmente ammalarsi. Risulta importante sottolineare che il livello di azione, superato il quale scatta l’obbligo dell’applicazione delle misure specifiche di tutela, può essere considerato soltanto nel caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi non cancerogeni né mutageni, di categorie 1 o 2 secondo le definizioni dello stesso D.Lgs. 81/2008 (art.234). Vige il criterio, infatti, che per gli agenti cancerogeni o mutageni le misure specifiche di tutela debbano obbligatoriamente essere applicate a prescindere dalla concentrazione di esposizione, ovvero l’obbligo delle misure specifiche, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, scatta per la sola presenza di agenti cancerogeni e mutageni (le sostanze mutagene di categoria 2 sono quasi tutte anche cancerogene di categoria 1 o 2) negli ambienti di lavoro. Contesto normativo Nel caso del rischio chimico, nell’Allegato XXXVIII (riferito genericamente agli agenti chimici) e nell’Allegato XLIII (riferito specificatamente agli agenti cancerogeni e mutageni) al D.Lgs. 81/2008 sono riportati i valori limite di esposizione professionale rispettivamente per 97 e 3 agenti chimici. Delle 97 sostanze elencate nel D.Lgs. 152/06 solo 22 sono normate dal D.Lgs. 81/2008. A livello europeo esistono numerose liste di valori limite, predisposte dai diversi Stati membri (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Svezia). In Italia, generalmente, per gli agenti non compresi negli allegati al D.Lgs. 81/2008 si fa riferimento ai TLVs dell’ACGIH (American Conference of Governamental Industrial Hygienists). Sito contaminato Numerose ad oggi sono le realtà di siti ad uso industriale/commerciale, nei quali sia stata accertata la contaminazione del suolo e delle acque, derivante dalla presenza di agenti chimici pericolosi, aventi effetti cancerogeni e/o tossici per la salute umana. La via di esposizione che risulta essere maggiormente critica è quella inalatoria. E’ evidente che, nel caso in cui il lavoratore sia potenzialmente soggetto a rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi non collegati alla propria attività lavorativa o alla attività produttiva dello stabilimento/deposito, bensì alla contaminazione del suolo e/o della falda sottostante il sito, risulta inopportuno utilizzare gli OEL quali valori limite di concentrazione da porre a confronto con i dati ottenuti dai campionamenti ambientali o personali di aria, sia in ambienti aperti che confinati. Ciò ha portato a sviluppare una procedura di valutazione del rischio da adottare nel caso di monitoraggi dell’aria indoor e outdoor per contaminanti volatili. La procedura La procedura sviluppata è finalizzata esclusivamente alla tutela sanitaria dei recettori umani coinvolti e, in ottemperanza a quanto stabilito all’art.5, comma 1, lettera f) dell’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16/04/2012, dove viene richiesta una procedura per la “valutazione del rischio sanitario, basata su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda”. Tale procedura si articola in strategie di: monitoraggio e tecniche di campionamento, studio dei livelli di fondo del sito, stima del rischio sanitario attraverso una procedura valutazione del rischio. diretta di Strategie di Monitoraggio Per definire la strategia di monitoraggio negli ambienti di vita e di lavoro, quest’ultimi se assimilabili con quelli di vita [Accordo Sato-Regioni, 2001] è possibile fare riferimento a quanto contenuto nel documento [ISS, 2013], e ai riferimenti presenti nel D.L.gs. 155/2010 e s.m.i. Per tutti gli altri ambienti di lavoro, vale invece quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tecniche di campionamento I metodi di campionamento non vengono differenziati per ambito (outdoor o indoor), ciò deriva dalla necessità di ricorrere alle tecniche di volta in volta più adeguate e disponibili. I metodi di campionamento e di determinazione analitica, in generale, si ritiene che debbano essere validati a livello nazionale e/o internazionale. In tale ambito è possibile fare riferimento ai seguenti documenti/standard: • “Strategie di monitoraggio dei COV in ambiente indoor” predisposto dal “Gruppo di Studio Nazionale sull’Inquinamento Indoor dell’ISS”; • Appendice S “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi rischio ai siti contaminati” rev.2 del marzo 2008; • • Metodi UNI EN, NIOSH, OSHA, EPA; D.L.gs. 155/2010, D.L.gs. 250/2012 e D.L.gs. 81/2008. assoluta di Livello di fondo del sito Per “Livello di fondo del sito” si intende il valore di concentrazione in aria che tiene conto dei contributi dovuti alle sorgenti emissive, con l’esclusione del contributo proveniente dal suolo, saturo e/o insaturo, potenzialmente contaminato. Per la determinazione del livello di fondo del sito è comunque innanzitutto opportuno prendere in considerazione esclusivamente i contaminanti rilevati nel sito in sede di caratterizzazione e/o ad essi correlabili. Stima del rischio cancerogeno Il rischio cancerogeno per la via di esposizione inalatoria è espresso dalla seguente equazione: Risk = IUR · EC dove: IUR: ”Inhalation Unit Risk” espressa in (µg/m3)-1, EC: “Concentrazione di esposizione” espressa in µg/m3. A sua volta la concentrazione di esposizione viene definita dalla seguente equazione: EC = (CA · ET · EF · ED)/ AT dove CA: concentrazione del contaminante in aria (µg/m3), ET: tempo di esposizione (ore/giorno), EF: frequenza d’esposizione (giorni/anno), ED: durata d’esposizione (anni), AT: tempo sul quale l’esposizione è mediata (tutta la vita in anni x 365 giorni/anno x 24 ore/giorno). Stima del rischio tossico Il rischio tossico o “Indice di rischio” per la via di esposizione inalatoria viene calcolato mediante la seguente equazione: HQ = EC/ (Toxicity Value · 1000 µg/mg) Dove EC: “Concentrazione di esposizione” espressa in µg/m3, Toxicity Value: valore di tossicità per inalazione che nel caso specifico è dato dalla Reference Concentration (RfC) espressa in mg/m3. La concentrazione di esposizione è data da EC = (CA · ET · EF · ED)/ AT Dove CA: concentrazione del contaminante in aria (µg/m3). ET: tempo di esposizione (ore/giorno). EF: frequenza d’esposizione (giorni/anno). ED: durata d’esposizione (anni). AT: tempo sul quale l’esposizione è mediata (ED in anni · 365 giorni/anno · 24 ore/giorno)