Indennità giornaliera doppia per servizio esterno
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Indennità giornaliera doppia per servizio esterno
Indennità giornaliera doppia per servizio esterno: ricorso al TAR parzialmente accolto - Avvocato La Gattuta – FNS CISL LAZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4570 del 2012, proposto da Abbate Angelo, Censi Alessandro, Pietrangeli Fabrizio, Rossini Michele, Gallotti Cesidio Igino, Di Girolamo Mario, Orlandi Daniele, Pontone Massimo, Gori Massimo, Posillipo Armando, Mescia Guido, Scida Alberto, Fratticci Salvatore, Cicerchia Massimiliano, Tajarol Giordano, Iacono Giovanni, Prili Angelo, Marocchini Angelo e Bono Andrea elettivamente domiciliati in Roma, viale Anicio Gallo n. 194 presso lo studio dell’avv. Francesco La Gattuta che li rappresenta e difende nel presente giudizio contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità per servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1 novembre 1996 fino a quando hanno cominciato a riceverla duplice e per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione; FATTO Con ricorso notificato il 30/05/12 e depositato il 13/06/12 Abbate Angelo, Censi Alessandro, Pietrangeli Fabrizio, Rossini Michele, Gallotti Cesidio Igino, Di Girolamo Mario, Orlandi Daniele, Pontone Massimo, Gori Massimo, Posillipo Armando, Mescia Guido, Scida Alberto, Fratticci Salvatore, Cicerchia Massimiliano, Tajarol Giordano, Iacono Giovanni, Prili Angelo, Marocchini Angelo e Bono Andrea, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, hanno agito per la declaratoria del diritto a percepire l’indennità per servizio esterno, in misura doppia giornaliera, a decorrere dal 1 novembre 1996 fino a quando hanno cominciato a riceverla duplice, e per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 20/06/12, ha chiesto il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, merita accoglimento. I soggetti in epigrafe indicati, tutti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dagli interessati), chiedono l’accertamento, per i casi in cui l’orario settimanale di servizio è stato articolato in giorni alterni e, quindi, secondo turni pari o superiori a 12 ore, del diritto di percepire l’indennità per servizio esterno in misura doppia giornaliera a decorrere dal 1 novembre 1996 al 1 novembre 2007, data in cui hanno cominciato a riceverla doppia, oltre interessi legali e rivalutazione, e la condanna del Ministero intimato al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione. La domanda è meritevole di accoglimento limitatamente al periodo che va dal 30 maggio 2007 al 31 ottobre 2007 (dal 1 novembre 2007 i ricorrenti, secondo la stessa prospettazione dell’atto introduttivo, hanno cominciato a ricevere l’indennità per servizi esterni in misura doppia giornaliera, nelle ipotesi di turni di servizio pari a dodici ore). Per il periodo precedente, ovvero quello intercorrente tra il 1 novembre 1996 e il 29 maggio 2007, deve essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Giustizia nella memoria depositata il 03/11/12; va rilevato che nella fattispecie, trattandosi di credito che trova la sua causa petendi nel rapporto di lavoro, il termine prescrizionale è quinquennale, secondo quanto previsto dall’art. 2948 c.c. n. 4 c.c. (Cons. Stato sez. VI n. 4514/12; Cons,. Stato sez. IV n. 4045/12; Cons. Stato sez. VI n. 4494/11) e deve tenere conto del fatto che l’interruzione della prescrizione si è verificata solo con la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 30 maggio 2012 (di talchè il termine quinquennale di prescrizione deve ritenersi perfezionato per i crediti maturati fino al 29 maggio 2007). Va, invece, accolta la domanda relativa all’indennità per il periodo che va dal 30 maggio 2007 al 31 ottobre 2007. L’art. 9 del D.P.R. n. 395/95 ha previsto in modo espresso la corresponsione di una specifica indennità per il personale di polizia “impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena ”, ed, altresì, per il “personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”. L’art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l’indennità in esame “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”. L’art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l’indennità deve essere corrisposta “al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”, ponendo tale limite minimo, ma senza stabilire alcunché in relazione all’ipotesi di turni aventi una durata superiore. L’art. 8 comma 2° del D.P.R. n. 170/2007 ha espressamente riconosciuto in capo “al personale che, per esigenze eccezionali dell’Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni”, l’indennità per servizi esterni “in misura doppia”, con il limite, di natura finanziaria, della misura di 30 indennità per ciascun dipendente, nell’arco del mese; la decorrenza della disposizione in esame è stata fissata dall’art. 38 del medesimo testo normativo al 1° novembre 2007. Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento il Tribunale, superando il proprio convincimento espresso in precedenti decisioni aventi ad oggetto analoghe fattispecie (tra le altre TAR Lazio – Roma n. 36699/10), ritiene di dovere prendere atto del costante orientamento del Consiglio di Stato il quale, sia in sede di merito (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 2969/11, n. 2971/11, n. 2977/11 e n. 2979/11 emesse dalla Sezione Quarta) che nella fase cautelare (si veda l’ordinanza cautelare n. 4871/11), ha ritenuto che “il successivo affastellamento di diverse disposizioni sulla medesima fattispecie - tutte conseguenti ai numerosi problemi di carattere applicativo dell’istituto in questione - dimostra direttamente la natura interpretativa delle predette disposizioni. Una corretta lettura della disciplina dettata sul punto dalla contrattazione collettiva, complessivamente considerata, non può che far ritenere, sotto il profilo logico, la spettanza originaria dell’emolumento in questione. L’indennità giornaliera per servizi esterni di cui trattasi, va dunque rapportata non al giorno solare ma all’ordinaria durata della giornata lavorativa, onde assicurare che i lavoratori che abbiano effettuato lo stesso numero di ore di lavoro, considerate utili ai fini del percepimento dell’indennità medesima conseguano un pari trattamento” (Cons. Stato sez. IV n. 2977/11; nel medesimo senso TAR Lazio – Roma n. 3099/12). In accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti deve, pertanto, essere dichiarato il diritto dei predetti, limitatamente ai casi in cui l’orario settimanale è stato articolato in giorni alterni e con il limite di trenta indennità per ciascun mese e per ciascun dipendente (come stabilito dall’art. 8 D.P.R. n. 170/2007), di percepire l’indennità per servizio esterno in misura doppia giornaliera a decorrere dal 30 maggio 2007 fino al 31 ottobre 2007. Su tali somme il Ministero, come richiesto dai ricorrenti, dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati in base ai seguenti principi richiamati dalle citate sentenze del Consiglio di Stato: - trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, vanno riconosciuti i soli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo come previsto dall’art. 22 comma 36 della legge n. 724/94 (in questo senso Cons. Stato sez. VI, n. 8/2001; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3); - ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente debbono essere calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (così Cons. Stato sez. IV, n. 5177/04), in quanto gli interessi sono solo effetti del ritardo e non possono perciò essere inglobati "ab origine" nel contenuto del credito; - il calcolo degli interessi legali dovuti dalla p.a. per il ritardato pagamento di emolumenti al proprio dipendente va, poi, effettuato prendendo come riferimento la somma dovuta al netto delle ritenute contributive e delle ritenute fiscali in quanto ciò che danneggia il creditore, e giustifica la sua pretesa agli accessori di legge, è il ritardo con il quale egli ha potuto disporre della somma netta che il debitore avrebbe dovuto mettergli a disposizione in precedenza, e non le somme per ritenute contributive e fiscali, delle quali egli non avrebbe mai potuto avere la disponibilità (Cons. Stato sez. IV n. 9227/03; Cons. Stato, sez. VI n. 3383/04). In accoglimento della specifica domanda proposta dai ricorrenti deve, poi, essere disposta la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme in precedenza indicate. L’accoglimento solo parziale delle domande proposte dai ricorrenti giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso nei limiti di quanto specificato in motivazione; 2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Elia Orciuolo, Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/01/2013