Regolamento Fondo immobili per

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Regolamento Fondo immobili per
CONSIGLIO GENERALE 2015
ALLEGATO F
Regolamento del
fondo imprevisti
Art.1 – Definizione
Il Regolamento del fondo imprevisti disciplina la costituzione e
l’utilizzo del fondo imprevisti, come risorsa a disposizione
dell’Associazione per la corretta gestione di eventi imprevisti ed
imprevedibili che – in quanto tali – richiedono risorse non preventivamente definibili nei bilanci associativi annuali.
Art.2 – Finalità del fondo
Il fondo imprevisti può essere utilizzato unicamente per la
copertura di spese impreviste e comunque non riconducibili a
voci relative a manifestazioni od altre attività diversamente previste e prevedibili, salvo diversa esplicita indicazione del Consiglio
generale.
ALLEGATO G
Regolamento gestione
fondo immobili
L’AGESCI riconosce, promuove e disciplina le iniziative atte a consolidare, incrementare e gestire il patrimonio immobiliare associativo. Tale patrimonio dovrà essere luogo ideale in cui sperimentare
la relazione educativa scout o comunque sarà finalizzato al raggiungimento degli scopi propri del nostro metodo. A tal fine è istituito
il Fondo Immobili, presente nel proprio stato patrimoniale.
Art. 1. I futuri progetti di intervento potranno riguardare l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione e gli interventi sugli immobili
e relativi impianti atti a renderli funzionali agli scopi associativi.
Art. 2. La richiesta di contributo finalizzata alla realizzazione del
progetto di intervento dovrà essere presentata, secondo le modalità previste dall’allegata scheda (all. G1) all’Incaricato nazionale al
Demanio, dai livelli associativi di Regione o di Zona accompagnato
dal parere obbligatorio della Regione, a pena di nullità. 1
Art. 3. Il livello richiedente nomina un fiduciario e la pattuglia
operativa. Il fiduciario sarà garante dell’iter di attuazione del progetto e della corretta conduzione a buon fine dello stesso. Il fiduciario non potrà essere titolare di più di un progetto. 2
Art. 4. I contributi erogati dal livello centrale, provenienti dal
“Fondo Immobili”, non potranno superare i seguenti limiti riferiti alla spesa preventivata nel “Progetto di Intervento”:
• 50% della somma necessaria per i progetti di intervento relativi ad immobili intestati o da intestare alle strutture associative zone o regioni ed all’Ente M.C..
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Art.3 – Misura del fondo imprevisti
Il fondo imprevisti viene costituito in misura compresa tra il 15%
e il 20% del totale delle entrate imputabili al censimento dei
soci.
Il Consiglio generale ogni anno fissa la misura del fondo con l’approvazione del bilancio preventivo.
Art.4 – Registrazione del fondo
Il fondo imprevisti viene registrato nello stato patrimoniale ed è
un fondo a utilizzo vincolato secondo le indicazioni contenute
nel presente Regolamento.
Art.5 – Ripristino del fondo
Qualora il fondo imprevisti risulti di importo inferiore a quello
minimo previsto dall’art.3, esso deve essere ripristinato entro i
quattro anni successivi.
Art.6 – Modifiche del Regolamento
Modifiche al presente Regolamento possono venir apportate dal
Consiglio generale con procedura analoga a quella prevista per
le modifiche del Regolamento.
• 20% della somma necessaria per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili intestati o da intestare ad Associazioni e
Fondazioni, dal cui Statuto si evinca la finalità del sostegno
all’AGESCI quale attività istituzionale e la destinazione del
bene ad una delle strutture AGESCI o all’ENMC in caso di
scioglimento, purché sia garantito all’Associazione l’utilizzo
dell’immobile. Tale quota è elevabile al 30% se l’immobile fa
parte della rete Comunità Basi AGESCI.
• 20% della somma necessaria per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili intestati o da intestare ad altre entità, purché
sia garantito all’Associazione l’utilizzo dell’immobile, per
almeno nove anni dalla data della richiesta, attraverso un
contratto giuridicamente valido di cui sia intestataria una
delle entità quali Regioni, Zone e Gruppi. Al limite di nove
anni si può derogare nell’ipotesi in cui si tratti di beni confiscati alla criminalità organizzata ed attribuiti a Gruppi, Zone
e Regioni in virtù di un atto di assegnazione giuridicamente
valido. Tale quota è elevabile al 30% se l’immobile fa parte
della rete Comunità Basi AGESCI. La richiesta di accesso al
fondo va effettuata dalla Regione.
Art. 5. Il contributo per singolo progetto sarà erogato secondo
le disponibilità del “Fondo Immobili” e comunque non oltre il
limite massimo del 40% dell’accantonamento annuo.
Non possono essere ammessi al contributo per più di due volte
consecutive i progetti proposti su uno stesso immobile.
Art. 6. L’Incaricato nazionale al Demanio, di concerto con gli
Incaricati nazionali all’Organizzazione, istruirà secondo i criteri
più oltre specificati le richieste pervenute annualmente entro il
30 giugno e le presenterà al Comitato nazionale. Il Comitato
nazionale, con apposita delibera da emanarsi entro il 31 dicembre, provvederà alla comunicazione (anche alla Regione di riferimento del Progetto) e successiva assegnazione del contributo
che verrà erogato 50% al momento della dichiarazione di inizio
REGOLAMENTO AGESCI
lavori o del compromesso di acquisto e per il restante 50% dietro presentazione della rendicontazione economica del progetto.
All’inizio dei lavori dovrà essere presentata al Comitato nazionale la dichiarazione di inizio lavori e la documentazione (qualora
prevista) presentata agli Enti competenti secondo la normativa
vigente.
Il Progetto dovrà essere portato a termine entro 3 anni dall’inizio
delle opere. Tale termine sarà prorogabile, in casi eccezionali,
con l’autorizzazione del Comitato nazionale su proposte
dell’Incaricato al Demanio.
I progetti non finanziati potranno essere presi in considerazione
per il contributo nell’anno successivo previa semplice domanda
nei termini di cui sopra.3
Art. 7. Per la scelta verranno valutate le seguenti priorità:
• Fruibilità da parte di tutta l’Associazione
• Rispetto delle finalità educative e di quanto espresso nel
preambolo al presente Regolamento in tema di luogo privilegiato in cui vivere lo Scouting (strutture per campi ed attività
all’aperto)
• Equa distribuzione territoriale
• Particolare significatività Associativa
• Congruità del valore economico
• Adeguamento delle strutture alla normativa igienico-sanitaria
vigente e eliminazione barriere architettoniche
• Capacità di autofinanziamento della struttura
• Interventi volti al risparmio energetico
• Tempi di realizzazione.
Art. 8. Nel caso di mancata realizzazione del progetto i contributi
ricevuti dovranno essere restituiti a cura e sotto la responsabilità
del livello associativo richiedente. I progetti finanziati e per i quali
non si sia proceduto alla prima erogazione entro il 30 settembre
successivo alla data di assegnazione decadono dal beneficio. Le
somme non erogate andranno a cumularsi con l’accantonamento
annuo e saranno disponibili per una nuova assegnazione.
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Art. 2 - abbiamo tolto dai possibili richiedenti il livello centrale per sottolineare l’importanza del contributo di questo fondo allo scautismo diffuso.
Il livello centrale per eventuali progetti nazionali può utilizzare altre
forme di finanziamento inserite nel progetto di bilancio nazionale. Le
modalità di consenso attorno ad un progetto nazionale per valore ed
entità sono più ampie. I livelli associativi che presentano la richiesta di
finanziamento sono politicamente responsabili della validità del progetto
assumendosi la responsabilità in caso di fallimento eventuale del progetto
della restituzione delle cifre erogate.
In questo modo i progetti presentati avranno passato il vaglio del livello
regionale o zonale che avrà messo in atto tutti i mezzi a tutela del finanziamento dato.
2 Art. 3 - il fiduciario è il personaggio che dovrà mettere in pratica tutte le
azioni per rendere attivo il progetto. La sua responsabilità si gioca su due
fronti quello associativo e quello esterno.
3 Art. 6 - all’interno del Fondo Immobili dovrà essere aperto un sotto-conto
“Fondo Immobili quote destinate” in cui far confluire la quota parte che
per ciascun progetto sarà erogata a inizio attività e al termine dell’intervento. L’assegnazione autorizzata il 31/12 farà riferimento alla quota
disponibile nel fondo al 30/09 dell’anno stesso.
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