Regolamento Fondo immobili per
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Regolamento Fondo immobili per
CONSIGLIO GENERALE 2015 ALLEGATO F Regolamento del fondo imprevisti Art.1 – Definizione Il Regolamento del fondo imprevisti disciplina la costituzione e l’utilizzo del fondo imprevisti, come risorsa a disposizione dell’Associazione per la corretta gestione di eventi imprevisti ed imprevedibili che – in quanto tali – richiedono risorse non preventivamente definibili nei bilanci associativi annuali. Art.2 – Finalità del fondo Il fondo imprevisti può essere utilizzato unicamente per la copertura di spese impreviste e comunque non riconducibili a voci relative a manifestazioni od altre attività diversamente previste e prevedibili, salvo diversa esplicita indicazione del Consiglio generale. ALLEGATO G Regolamento gestione fondo immobili L’AGESCI riconosce, promuove e disciplina le iniziative atte a consolidare, incrementare e gestire il patrimonio immobiliare associativo. Tale patrimonio dovrà essere luogo ideale in cui sperimentare la relazione educativa scout o comunque sarà finalizzato al raggiungimento degli scopi propri del nostro metodo. A tal fine è istituito il Fondo Immobili, presente nel proprio stato patrimoniale. Art. 1. I futuri progetti di intervento potranno riguardare l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione e gli interventi sugli immobili e relativi impianti atti a renderli funzionali agli scopi associativi. Art. 2. La richiesta di contributo finalizzata alla realizzazione del progetto di intervento dovrà essere presentata, secondo le modalità previste dall’allegata scheda (all. G1) all’Incaricato nazionale al Demanio, dai livelli associativi di Regione o di Zona accompagnato dal parere obbligatorio della Regione, a pena di nullità. 1 Art. 3. Il livello richiedente nomina un fiduciario e la pattuglia operativa. Il fiduciario sarà garante dell’iter di attuazione del progetto e della corretta conduzione a buon fine dello stesso. Il fiduciario non potrà essere titolare di più di un progetto. 2 Art. 4. I contributi erogati dal livello centrale, provenienti dal “Fondo Immobili”, non potranno superare i seguenti limiti riferiti alla spesa preventivata nel “Progetto di Intervento”: • 50% della somma necessaria per i progetti di intervento relativi ad immobili intestati o da intestare alle strutture associative zone o regioni ed all’Ente M.C.. 32 Art.3 – Misura del fondo imprevisti Il fondo imprevisti viene costituito in misura compresa tra il 15% e il 20% del totale delle entrate imputabili al censimento dei soci. Il Consiglio generale ogni anno fissa la misura del fondo con l’approvazione del bilancio preventivo. Art.4 – Registrazione del fondo Il fondo imprevisti viene registrato nello stato patrimoniale ed è un fondo a utilizzo vincolato secondo le indicazioni contenute nel presente Regolamento. Art.5 – Ripristino del fondo Qualora il fondo imprevisti risulti di importo inferiore a quello minimo previsto dall’art.3, esso deve essere ripristinato entro i quattro anni successivi. Art.6 – Modifiche del Regolamento Modifiche al presente Regolamento possono venir apportate dal Consiglio generale con procedura analoga a quella prevista per le modifiche del Regolamento. • 20% della somma necessaria per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili intestati o da intestare ad Associazioni e Fondazioni, dal cui Statuto si evinca la finalità del sostegno all’AGESCI quale attività istituzionale e la destinazione del bene ad una delle strutture AGESCI o all’ENMC in caso di scioglimento, purché sia garantito all’Associazione l’utilizzo dell’immobile. Tale quota è elevabile al 30% se l’immobile fa parte della rete Comunità Basi AGESCI. • 20% della somma necessaria per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili intestati o da intestare ad altre entità, purché sia garantito all’Associazione l’utilizzo dell’immobile, per almeno nove anni dalla data della richiesta, attraverso un contratto giuridicamente valido di cui sia intestataria una delle entità quali Regioni, Zone e Gruppi. Al limite di nove anni si può derogare nell’ipotesi in cui si tratti di beni confiscati alla criminalità organizzata ed attribuiti a Gruppi, Zone e Regioni in virtù di un atto di assegnazione giuridicamente valido. Tale quota è elevabile al 30% se l’immobile fa parte della rete Comunità Basi AGESCI. La richiesta di accesso al fondo va effettuata dalla Regione. Art. 5. Il contributo per singolo progetto sarà erogato secondo le disponibilità del “Fondo Immobili” e comunque non oltre il limite massimo del 40% dell’accantonamento annuo. Non possono essere ammessi al contributo per più di due volte consecutive i progetti proposti su uno stesso immobile. Art. 6. L’Incaricato nazionale al Demanio, di concerto con gli Incaricati nazionali all’Organizzazione, istruirà secondo i criteri più oltre specificati le richieste pervenute annualmente entro il 30 giugno e le presenterà al Comitato nazionale. Il Comitato nazionale, con apposita delibera da emanarsi entro il 31 dicembre, provvederà alla comunicazione (anche alla Regione di riferimento del Progetto) e successiva assegnazione del contributo che verrà erogato 50% al momento della dichiarazione di inizio REGOLAMENTO AGESCI lavori o del compromesso di acquisto e per il restante 50% dietro presentazione della rendicontazione economica del progetto. All’inizio dei lavori dovrà essere presentata al Comitato nazionale la dichiarazione di inizio lavori e la documentazione (qualora prevista) presentata agli Enti competenti secondo la normativa vigente. Il Progetto dovrà essere portato a termine entro 3 anni dall’inizio delle opere. Tale termine sarà prorogabile, in casi eccezionali, con l’autorizzazione del Comitato nazionale su proposte dell’Incaricato al Demanio. I progetti non finanziati potranno essere presi in considerazione per il contributo nell’anno successivo previa semplice domanda nei termini di cui sopra.3 Art. 7. Per la scelta verranno valutate le seguenti priorità: • Fruibilità da parte di tutta l’Associazione • Rispetto delle finalità educative e di quanto espresso nel preambolo al presente Regolamento in tema di luogo privilegiato in cui vivere lo Scouting (strutture per campi ed attività all’aperto) • Equa distribuzione territoriale • Particolare significatività Associativa • Congruità del valore economico • Adeguamento delle strutture alla normativa igienico-sanitaria vigente e eliminazione barriere architettoniche • Capacità di autofinanziamento della struttura • Interventi volti al risparmio energetico • Tempi di realizzazione. Art. 8. Nel caso di mancata realizzazione del progetto i contributi ricevuti dovranno essere restituiti a cura e sotto la responsabilità del livello associativo richiedente. I progetti finanziati e per i quali non si sia proceduto alla prima erogazione entro il 30 settembre successivo alla data di assegnazione decadono dal beneficio. Le somme non erogate andranno a cumularsi con l’accantonamento annuo e saranno disponibili per una nuova assegnazione. 1 Art. 2 - abbiamo tolto dai possibili richiedenti il livello centrale per sottolineare l’importanza del contributo di questo fondo allo scautismo diffuso. Il livello centrale per eventuali progetti nazionali può utilizzare altre forme di finanziamento inserite nel progetto di bilancio nazionale. Le modalità di consenso attorno ad un progetto nazionale per valore ed entità sono più ampie. I livelli associativi che presentano la richiesta di finanziamento sono politicamente responsabili della validità del progetto assumendosi la responsabilità in caso di fallimento eventuale del progetto della restituzione delle cifre erogate. In questo modo i progetti presentati avranno passato il vaglio del livello regionale o zonale che avrà messo in atto tutti i mezzi a tutela del finanziamento dato. 2 Art. 3 - il fiduciario è il personaggio che dovrà mettere in pratica tutte le azioni per rendere attivo il progetto. La sua responsabilità si gioca su due fronti quello associativo e quello esterno. 3 Art. 6 - all’interno del Fondo Immobili dovrà essere aperto un sotto-conto “Fondo Immobili quote destinate” in cui far confluire la quota parte che per ciascun progetto sarà erogata a inizio attività e al termine dell’intervento. L’assegnazione autorizzata il 31/12 farà riferimento alla quota disponibile nel fondo al 30/09 dell’anno stesso. 33