N. RF148 Anno 2013 OGGETTO In presenza di

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Anno 2013
N. RF148
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
ASSICURAZIONI VITA - PRESTAZIONI COME CAPITALE O RENDITA IN UNICO
RIFERIMENTI
D.LGS. 47/2000; D.LGS. 252/2005; ART. 68 DL 83/2011 – CM 11/2012 E 41/2011
CIRCOLARE DEL 04/07/2013
In presenza di contratti assicurativi stipulati dalle persone fisiche, occorre individuare il
trattamento fiscale riferito:
 alla eventuale detraibilità dei premi pagati
 alla tassazione al termine del contratto, differenziando tra:
 l’erogazione dovuta in presenza di sinistro (“caso morte”)
 l’erogazione ottenuta in assenza di sinistro (“caso vita”), distinguendo tra erogazione:
- in forma di capitale (a seguito della scadenza del contratto o del riscatto anticipato)
- o di rendita vitalizia (a seguito della scadenza del contratto).
A seguito della riforma del settore ad opera del D.lgs. 47/2000 e D.lgs. 252/2005, il trattamento
fiscale applicabile alle polizze vita è diverso a seconda della data di sottoscrizione del
contratto; le polizze vita:
 stipulate fino al 31/12/2000: sono ancora sottoposte al “vecchio” regime fiscale
 stipulate a partire dal 01/01/2001: sono sottoposte al nuovo regime fiscale a seguito
dell’emanazione del D. Lgs. Del 18 febbraio 2000, n. 47 “Riforma della disciplina fiscale
della previdenza complementare”.
INCREMENTO ALIQUOTA DAL 2012: l’aliquota dell’imposta sostitutiva:
 è stata innalzata al 20% a partire dal 2012 (art. 2 c. 6 DL n. 138/2011)
 rimanendo applicabile nella misura previgente del 12,50% per la parte di reddito maturato
nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione ed il 31/12/2011.
Per motivi di semplicità, nel proseguo si farà riferimento alla sola nuova aliquota del 20%.
REGIME FISCALE “VECCHIO” (CONTRATTI “STIPULATI” FINO AL 31/12/2000)
A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI
Il premio pagato attribuisce la detrazione fiscale del 19% nel limite di € 1.291,14.
Condizioni: la detraibilità fiscale del premio è riconosciuta alle seguenti condizioni:
 il contratto di assicurazione non può avere una durata inferiore ai 5 anni
 entro i primi 5 anni dalla stipulazione del contratto non devono essere richiesti prestiti sulla polizza
e questa non deve essere riscattata.
Soggetti beneficiari della detrazione: la detrazione spetta nei confronti del soggetto:
 che è al tempo stesso contraente e assicurato della polizza
 oppure si stipula una polizza con assicurato un soggetto fiscalmente a suo carico.
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Sintesi: si riepiloga il trattamento fiscale riferito ai contratti di assicurazione in relazione:
- alla detraibilità o deducibilità del premio pagato
- alla tassazione del capitale o della rendita alla chiusura del contratto
distinguendo i casi di contratti di natura assicurativa, finanziaria e previdenziale, ed evidenziando i casi
in cui si rende obbligatoria l’indicazione nella dichiarazione dei redditi.
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B) TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI
Si distinguono i seguenti casi:
B.1) CASO VITA
B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA O IN CASO DI RISCATTO:
Ritenuta d’imposta (art. 6 L. 482/85): la Compagnia
 applica la ritenuta secca del 20% (non si compila l’Unico/730)
 sulla differenza tra:
capitale corrisposto – premi riscossi (si ritiene anche se detratti)
RISCATTO ANTICIPATO: se effettuato:
 oltre 5 anni dalla stipula: è soggetto alla medesima tassazione prevista nel caso di capitale
in caso “vita” (in particolare, nel caso in cui la differenza tra il valore di riscatto e l’ammontare dei
premi pagati risulti negativa o nulla non si applica alcuna ritenuta)
 entro i primi 5 anni dalla stipula: la compagnia opera la ritenuta d’acconto del 23% (1°
scaglione Irpef) sull’ammontare complessivo dei premi riscossi (che il contraente deve
dichiarare a tassazione separata nella propria denuncia dei redditi).
B.1.2) TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA VITALIZIA
Le rendite vitalizie sono soggette al seguente trattamento:
 imponibile Irpef: per il 60% dell’ammontare totale (non assumono rilevanza i premi pagati)
 ritenuta d’acconto: la Compagnia applica la ritenuta d’acconto del 23% (1° scaglione
Irpef) sulla rata di rendita erogata (per la quale emette un CUD).
A quadro RC in Unico (quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) va indicato il 60%
delle rate incassate, scomputando la ritenuta applicata.
B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE CORRISPOSTO
Il capitale erogato in caso di morte dell’assicurato:
 non costituisce reddito imponibile (né per gli eredi né per il decuius) e pertanto non si
applica la ritenuta del 12,50% sulla differenza tra capitale maturato e premi lordi versati
 non si applica l’imposta di successione (il beneficiario percepisce la somma
assicurata come “diritto proprio”, e non per diritto di successione) e la prestazione non va
dichiarata in dichiarazione di successione.
Nota: tali concetti trovano applicazione anche per i contratti stipulati a decorrere dal 2001 (v. oltre).
FONDI PENSIONE: fino al 2000 non esistevano contratti assicurativi “a contenuto previdenziale”, ma
la sola adesione (peraltro estremamente rara, all’epoca) a Fondi pensione (i quali applicano la
tassazione con le stesse regole del TFR, prevista per i contratti stipulati fino al 2006 – v. oltre).
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Abbattimento aliquota: si applica la riduzione del 2% per ogni anno eccedente i 10 anni.
(es: contratto che dura da 20 anni scaduto nel 2012; imposta applicata: quota maturata nel 2012 *
20%*(1 - 2%*1 anno) [pari a 19,60%] + montante al 2011 * 12,5% * (1 - 2%*9 anni) [pari a 10,25%]
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NUOVO REGIME FISCALE (CONTRATTI STIPULATI DAL 1/01/2001)
E’ necessario operare una distinzione tra:
a) polizze a contenuto assicurativo
b) polizze a contenuto finanziario
c) piani individuali previdenziali (cd. “PIP”).
POLIZZE A CONTENUTO ASSICURATIVO
Rientrano in questa categoria quei contratti che hanno per oggetto il rischio di morte, di
l’invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante oppure di non
autosufficienza nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.
Rimangono sostanzialmente soggette alla “vecchia” disciplina fiscale.
B) TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI
B.1) CASO VITA - TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA O AL RISCATTO:
Trattenuta d’imposta (art. 26-ter Dpr 600/73 e art. 44 lett. g-quater) Tuir): la Compagnia
 applica una imposta sostitutiva del 20% (non si compila l’Unico/730)
 sulla differenza tra:
capitale corrisposto – premi riscossi (si ritiene anche se detratti)
Nota: la tassazione è analoga a quella del “vecchio” regime, dove ad una “ritenuta d’imposta” si
sostituisce una “imposta sostitutiva” del tutto analoga (in ogni caso nulla si indica a 730/Unico).
B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE CORRISPOSTO
Il capitale erogato a causa di morte è esente da ogni imposizione. Vale quanto chiarito al
punto B.2) precedente.
POLIZZE A CONTENUTO FINANZIARIO
Sono contratti assicurativi che prevedono un accumulo di capitale (si tratta di uno
strumento principalmente di risparmio, cui è associata una copertura assicurativa in caso di
morte). Ne fanno parte le polizze collegate a fondi o ad azioni (es: polizze vita cd. “index
linked” e “unit linked”).
A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI:
I premi pagati non sono detraibili/deducibili fiscalmente.
B) TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI
B.1) CASO VITA
B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA O IN CASO DI RISCATTO: si
applica il medesimo trattamento delle polizze a contenuto meramente assicurativo:
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A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI
I premi pagati sono detraibili fiscalmente al 19% nel limite di € 1.291,14.
La detraibilità spetta indipendentemente dalla durata del contratto, dal reddito dichiarato e da
eventuali prestiti richiesti dal contraente).
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Ritenuta d’imposta (art. 26-ter Dpr 600/73 e art. 44 lett. g-quater) Tuir): la Compagnia
 applica la ritenuta secca del 20% (non si compila l’Unico/730)
 sulla differenza tra:
capitale corrisposto – premi riscossi (si ritiene anche se detratti)
B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE CORRISPOSTO
Il capitale erogato a causa di morte è esente da ogni imposizione. Vale quanto chiarito al
punto B.2) precedente.
POLIZZE “MISTE”
Rientrano in questa categoria quei contratti che hanno per oggetto l’assicurazione di più rischi,
ossia è garantita sia una prestazione caso morte, che una prestazione caso vita.
A) DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI:
Per ciascun rischio assicurato viene determinata, dandone evidenza in polizza, la parte di
premio corrispondente che può essere portata in detrazione dal contraente a seconda della
categoria contrattuale di appartenenza.
B) TRATTAMENTO FISCALE DEL CAPITALE:
Il regime applicabile dipende dal tipo di evento che ne determina l’erogazione, di cui ai
paragrafi precedenti.
POLIZZE A CONTENUTO PREVIDENZIALE
Si tratta di contratti assicurativi che prevedono una prestazione previdenziale (cd. “forme
pensionistiche individuali” o “PIP”).
La corresponsione del capitale o della rendita può avvenire al solo raggiungimento dell’età
pensionabile (art. 9-ter D.lgs. 124/93, inserito dall’art. 2 D.lgs. 47/2000), con almeno 5 anni di
iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
N.B.: rientrano in questa categoria anche le adesioni ai fondi pensione (aperti o chiusi).
A) DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI PREMI:
I premi versati sono deducibili dal reddito:
 con un limite di €. 5.164,56 all’anno
 esistono regole particolari per i lavoratori dipendenti iscritti a forme pensionistiche entro il
28/04/1993 e per i dipendenti pubblici (artt. 1 e 4 D. Lgs. n. 47/2000 – v. Info Fisco 084/2011).
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B.1.2) TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA VITALIZIA:
in tal caso:
 si considera “corrisposto” anche il capitale convertito in rendita a seguito all’opzione; in
seguito a tale equiparazione viene applicata la medesima tassazione di cui al punto
b.2) precedente
 in tal modo le rate risultano già tassate “a monte” in soluzione unica (e non saranno
più assoggettate a ritenute o imposte in Unico in sede di erogazione)
 in tale sede, inoltre, l’imposta sostitutiva del 20% viene applicata anche ai rendimenti
finanziari maturati di volta in volta.
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Nota: alla determinazione dell’importo deducibile concorrono tutti i versamenti che affluiscono alle
forme pensionistiche complementari ed individuali, anche riferiti a persone fiscalmente a carico del
contraente, con l’esclusione dell’eventuale quota versata di trattamento di fine rapporto (TFR).
B) TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI
PREMESSA:
 natura del reddito: le prestazioni erogate sia in forma di capitale che di rendita sono
considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 lett. h-bis e art. 52 Tuir)
 tassazione: differisce per i capitali maturati:
 fino al 31/12/2006: si applica una tassazione differenziata tra l’erogazione del capitale
rispetto all’erogazione della rendita (le anticipazioni sono tassate come queste ultime)
 a decorrere dal 2007: si applica l’imposta sostitutiva del 15%, con particolari
abbattimenti
CAPITALI MATURATI FINO AL 2006
B.1) CASO VITA
B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA:
(il capitale non può essere > 50% del valore maturato a scadenza sul contratto):
 imponibile: dipende dal caso in cui il capitale da liquidare sia:
 ≤ 1/3 del valore maturato a scadenza: è pari:
- al capitale da liquidare
- al netto dei premi pagati non dedotti dal contraente (es: in quanto eccedenti €.
5.164 nell’anno, ecc.; la compagnia richiede una apposita attestazione)
 > 1/3 del valore maturato a scadenza:
-
all’intero capitale da liquidare
 modalità di tassazione: si applica la tassazione separata del TFR (art. 20 Tuir; non va
dichiarato a 730/Unico, posto che l’Ufficio procede al conguaglio direttamente sulla base
dei dati indicati nel 770 della Compagnia assicurativa/Fondo pensione).
B.1.2) TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA VITALIZIA:
la rata periodica viene suddivisa in 3 quote percentuali ricavate come segue (art. 48-bis c. 1
lett. d) Tuir, come sostituita dall’art. 10 D.lgs. n. 47/2000):
a) quota % corrispondente ai premi dedotti: tassato in modo ordinario (viene
rilasciato un CUD, che va indicato in Unico/730 come reddito assimilati al lavoro
dipendente)
b) quota % corrispondente ai premi non dedotti: non tassata
c) rendimento maturato nella fase di erogazione (dalla scadenza al pagamento della
rata): soggetto alla ritenuta d’imposta del 20% (non va indicato in dichiarazione).
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 è sempre al netto dei rendimenti maturati fino a scadenza, in quanto già soggetti ad
imposta sostitutiva dell’11% (imposta sostitutiva sul rendimento del TFR).
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CONTRIBUTI NON DEDOTTI - ATTESTAZIONE: per consentire alla Compagnia assicurativa/Fondo
Pensione di escludere da tassazione in sede di erogazione delle prestazioni (come capitale o come
rendita) gli importi corrispondenti ai contributi non dedotti, i contribuenti sono tenuti entro il 31/12
dell’anno successivo a quello del pagamento dei premi a comunicare la quota di essi che non è stata
dedotta dal reddito complessivo), e ciò anche se le somme sono state versate dal datore di lavoro.
La compagnia assicurativa/Fondo pensione è poi tenuto a rilasciare un prospetto contenente le
diverse quote di cui in precedenza, assoggettate a regimi fiscali diversi.
B.2) CASO MORTE
B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE RISCATTATO ANTICIPATAMENTE:
Al decesso dell’assicurato prima dell’età pensionabile il riscattato è effettuato dagli eredi:
 il capitale liquidato è tassato separatamente per l’87,5% dell’importo (gli eredi devono
indicare tale importo a Sez. V del quadro RM)
 non è soggetto a imposta di successione (non è incluso nella dichiarazione – CM 70/07).
B.1.2) TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA VITALIZIA:
La rendita per la quale ha optato il decuius viene tassata in capo agli eredi con gli stessi
criteri con cui veniva tassata in capo quest’ultimo (reddito assimilato al lavoro dipendente).
CAPITALI MATURATI FINO DAL 2007
Per i capitali erogati dal 2007 (in applicazione della legge di riforma Dlgs 252/05):
 le modalità di tassazione sono uguali tra erogazioni in forma di capitale o in forma di
rendita
 cambiando solo l’imponibile assoggettato ad imposta
 si applica in ogni caso una ritenuta d’imposta (i proventi non vanno indicati in
dichiarazione dei redditi).
B.1) CASO VITA
B.1.1) TRATTAMENTO DEL CAPITALE A SCADENZA:
 imponibile: è pari
-
al capitale da liquidare
-
al netto dei rendimenti finanziari (già tassati dalla Compagnia)
 modalità di tassazione: ritenuta d’imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno
eccedente il 15° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (es: se il contratto ha avuto una durata
di 20 anni, l’aliquota da applicare è del 10%, così ottenuta: 15% - (5 * 0,30%) = 13,5%)
RISCATTO PARZIALE (cd. “ANTICIPAZIONI”): il riscatto parziale, consentito nei casi indicati dalla
legge (art. 11 c. 7 D.lgs. 252/05) è soggetto:
a) alle seguenti ritenute a titolo d’imposta (il provento non va indicato in dichiarazione dei redditi):
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RISCATTO PARZIALE (cd. “ANTICIPAZIONI”): il riscatto parziale, consentito nei casi indicati dalla
legge (art. 11 c. 7 D.lgs. 252/05)
- per spese sanitarie gravi riferite dell’iscritto, del coniuge o ai figli
- per l’acquisto della abitazione principale per l’iscritto/per i figli o per ulteriori esigenze dell’aderente
Si applica la tassazione ordinaria prevista per la tassazione delle rendite di cui al punto precedente.
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per spese sanitarie gravi riferite dell’iscritto, del coniuge o ai figli: come per le erogazioni di
capitale (ritenuta secca del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo
pensione eccedente il 15° con riduzione massima del 6%)
- per l’acquisto della abitazione principale per l’iscritto/per i figli o per ulteriori esigenze
dell’aderente: ritenuta secca del 23%
b) salvo conguaglio fiscale a scadenza (art. 20 Tuir).
B.1.2) TRATTAMENTO FISCALE DELLA RENDITA VITALIZIA:
 imponibile: è pari:
al capitale da liquidare
- al netto dei contributi non dedotti (a differenza del capitale) come da attestazione
rilasciata dal contribuente entro il 31/12 dell’anno successivo al versamento (v. sopra)
- al netto dei rendimenti finanziari (già tassati dalla Compagnia)
 modalità di tassazione: coincide con quella precedente riferita al capitale.
B.2) CASO MORTE - TRATTAMENTO FISCALE
Al decesso dell’assicurato, agli eredi può spettare:
 il riscatto anticipato (se il decesso avvenuto prima dell’età pensionabile del decuius)
 la reversibilità della rendita (richiesta dal decuius)
In ogni caso, la tassazione avviene nei modi ordinari (ritenuta d’imposta del 15%, ridotta dello
0,30% per ogni anno d’iscrizione del decuius alla previdenza complementare eccedente il 15º anno
con un massimo di 6 punti percentuali) e dunque nulla va indicato in dichiarazione dei redditi.
COMPAGNIE ESTERE
In presenza di polizze assicurative stipulate con compagnie estere:
 di natura assicurativa o finanziaria
 di natura previdenziale
l’applicazione ed il versamento delle ritenute/imposte sostitutive viste nei paragrafi precedenti può
essere effettuata, alternativamente (v. CM 41/2011):
a) direttamente dalla compagnia estera, se, alternativamente:
 possiede una stabile organizzazione in Italia (equiparata dunque ad una Compagnia italiana)
 abbia nominato un “rappresentante fiscale”, ammesso ove operino in Italia in regime di “libera
prestazioni di servizi” (con l’opzione da comunicare al contraente ed all’Agenzia entrate)
b) dall’intermediario incaricato all’incasso (Banca, società fiduciaria, ecc.) - novità introdotta
dall’art. 68 DL 83/2011, con modifica dell’art. 26-ter c.3 Dpr 600/73).
In generale, dunque, in tutte le ipotesi in cui:
 ove il contratto fosse stipulato con una Compagnia italiana
 quest’ultima applicherebbe una imposta sostitutiva o una ritenuta a titolo d’imposta
non vi è più l’obbligo per il contribuente di indicare il relativo reddito in dichiarazione (che
permane nei casi in cui alla prestazione non si applichi alcuna imposta sostitutiva/ritenuta secca).
Ove, tuttavia, non si verta in una delle ipotesi precedenti (la Compagnia estera non possiede un
rappresentante fiscale in Italia e l’incasso della prestazione non è canalizzato presso un intermediario
italiano), permane l’obbligo di indicare il reddito a quadro RM Sez. V di Unico (art. 18 Tuir), dove il
contribuente dovrà auto liquidare le imposte sostitutive/ritenute secche di cui sopra.
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