l`avvocato della salute - Psicologia e Giustizia
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l`avvocato della salute - Psicologia e Giustizia
Psicologia & Giustizia Anno XVII, numero 1 Gennaio – giugno 2016 L’AVVOCATO DELLA SALUTE G. Contri1 Un avvocato difensore del pensiero Intendo qui di seguito riassumere sinteticamente, e quasi alla lettera, i concetti base dei documenti prodotti nella Società Amici del pensiero2 sull’esperienza fatta in questi vent’anni di professione di Avvocato della salute come “l’altra faccia dello psicoanalista”. Per comprenderne la portata di novità è necessario ripercorrerli alla luce dei concetti del documento principe del 2013 su Il Difensore della salute redatto da Giacomo B. Contri: ne riporto quelli iniziali subito ad apertura della mia ricostruzione storica della nuova professione. Ad esso nella sua integrità rimando in quanto ultimamente informa di quella che, sostiene Contri, “prima che una professione designa una categoria di atti comunemente praticati nella popolazione in difesa della comune facoltà di difesa” ... “atti giuridicamente disponibili all’intera umanità (atti linguistici nelle modalità della confidenza, del consiglio, dell’ascolto, del giudizio), come tali non richiedenti una regolamentazione, che come tale limiterebbe la libertà individuale costituzionalmente asserita”: “Salute è il concetto di benessere in opposizione a malessere, comunemente detto disagio…avvocato difensore della salute, del benessere, è il pensiero stesso individuale e nessun altro (…) è del pensiero la titolarità, e competenza ad un tempo, di concepire di provvedere da sè alla propria salute, come anche di rivolgersi ad altri, sia esso un medico, un avvocato, o anche un consigliere (nel senso più ampio) ritenuto affidabile (…) in casi in cui la competenza…sia momentaneamente sospesa o anche non ancora orientata: può trattarsi del disorientamento o scacco psicopatologico o del non orientamento in una situazione sociale (professionale, scolastica, familiare, giudiziaria, medica), o di orientamento non ancora costituito (infanzia)”. “In tutti questi casi di sospensione della competenza può subentrare, vicariamente, un “Avvocato della salute”, con una vicarietà temporanea, avente come unico scopo non la sostituzione della titolarità bensì l’aiuto per la momentanea incompetenza”3. L’altra faccia dello psicoanalista Consigliere può essere l’Avvocato della salute. Egli può operare, a favore dell’individuo, o come psicoanalista, o anche per vie cosiddette esterne rispetto al divano (è qui che parliamo de “l’altra faccia dello psicoanalista”) sugli scenari 1 Psicoanalista e Avvocato della salute della Società Amici del pensiero Sigmund Freud di Milano Si veda la sezione Difesa in www.studiumcartello.it. Molti dei concetti elaborati sull’avvocato della salute nel giudiziario civile minorile qui accennati sono presenti nel testo a mia cura per Franco Angeli del 2009, Minori in giudizio. La Convenzione di Strasburgo, e in quello, sempre a mia cura, per le Edizioni SIC del 2015, Il diritto alla prova del discernimento individuale. Il minore e l’Istituzione nel giudiziario civile minorile. 3 Il difensore della salute. Una categoria e le sue varietà professionali, Redattore Giacomo B. Contri, www.societaamicidelpensiero.com 2 più diversi, familiare, giudiziario, scolastico, sanitario, lavorativo: lavora cioè, in collaborazione con familiari, avvocati difensori legali, giudici, insegnanti, medici, datori di lavoro, ecc. ad istituire condizioni di vivibilità nei rapporti di quell’individuo, al di là di ogni precedente possibile condizionamento che lo abbia incominciato ad orientare ad un’idea di inibizione e di fallimento della propria capacità. Nell’uno o nell’altro ruolo egli non compie alcuna psicoterapia, ossia azione diretta - come fa il medico - sul malessere e sulla patologia: riorienta solo il pensiero di un individuo in difficoltà nei suoi rapporti a riattivare la propria capacità di provvedere a quei rapporti perché gli siano di beneficio4. Nell’uno e nell’altro caso, ad ogni buon conto, presupposto del suo operare è la definizione adeguata del “discernimento”, del pensiero, nel minore come nell’adulto, come di un vero e proprio ordinamento, un primo diritto, che permette all’individuo di trattare gli assetti sociali incontrati in base al principio di profitto, e quindi anche il diritto dello Stato, da definirsi secondo diritto. Domanda di difesa su fiducia Può essere l’individuo stesso che sa di questa nuova professione privata per vie esterne al divano come apportatrice di beneficio a ricorrere in prima persona a qualcuno che la esercita per farsi aiutare in occasione di smarrimento della bussola nel proprio agire. Si può trattare di persona in difficoltà per problemi di lavoro o di salute, per affrontare i quali ha bisogno di qualcuno che sappia rapportarsi adeguatamente agli operatori di quei settori perché gli rendano possibile orientarvisi. Si può trattare altresì di genitori di figli alle prese con insuccessi scolastici o lavorativi, o con problemi in contenziosi familiari, ma incompetenti a relazionarsi efficacemente con gli operatori scolastici, giudiziari o del mondo del lavoro in merito a quegli insuccessi e a quei problemi. Può essere poi un difensore legale che ne consiglia l’intervento, a coniugi in giudizio per affidi e adozioni, affinchè produca su di loro, o sui figli da avere in affido o in adozione, dei pareri, che poi egli possa giocare in giudizio a loro favore. Può essere anche un giudice che intenda avvalersi delle sue consulenze per apprezzamento del suo modo di operare, senza dover ricorrere agli albi professionali. C’è attribuzione di fiducia a fondamento della sua scelta come consigliere in quei diversi ambiti, come avviene per l’avvocato difensore legale, per il medico, per lo psicoanalista. E non c’è automatismo da parte sua nell’assunzione di una persona come suo cliente, come nella medicina o nel sociale: per cliente egli assume qualcuno solo dopo alcune sedute preliminari, che di quella fiducia siano una conferma. Non esiste un albo dell’Avvocato della salute come professionista che riorienta gli individui all’idea di beneficio nei rapporti: non per questo egli è fuorilegge. Egli opera infatti su mandato e delega della persona stessa che gli si affida, della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela in caso di minorenni o di interdetti, o del difensore legale o del giudice, come già detto. Mandato e delega sono previsti dai nostri codici. Egli può fare riferimento alla Società Amici del pensiero Sigmund Freud che ha dato vita a quella nuova professione, e di cui egli si sia fatto socio. La forma del suo rapporto con il proprio cliente è quella del contratto, di cui, dopo un primo tempo di incontri preliminari, vanno definiti termini, tempi, contenuto, onorari. 4 Come Società Amici del pensiero Sigmund Freud abbiamo messo in campo la figura di libero professionista dell’avvocato della salute come “l’altra faccia dello psicoanalista” circa vent’anni fa quando verificammo che era possibile riabilitare il pensiero dei rapporti secondo beneficio degli individui facilitando loro i rapporti in famiglia, a scuola, nel lavoro, nel giudiziario, nella sanità, prima che il malessere relativo agli ostacoli ivi incontrati si fissasse in patologia. Formazione dell’avvocato della salute La formazione dell’Avvocato della salute sia come psicoanalista che come “l’altra faccia dello psicoanalista” ha da esser severa. Al primo posto va messa l’analisi personale: se la difesa della salute è di competenza individuale, alla domanda di aiuto di qualcuno l’Avvocato della salute non può che rispondere facendo appello egli stesso alla propria di competenza acquisita per formazione sua individuale. E poi c’è la partecipazione a Seminari, Corsi, Simposi, Convegni attinenti al fine; come anche le esperienze più diverse, da quella di insegnante, di operatore di comunità, di giudice onorario, ecc. E poi ogni mezzo di autocoltivazione. L’avvocato della salute nella scuola L’ambito della scuola è quello in cui privilegiatamente si possono osservare le conseguenze, in termini di spreco di risorse individuali e istituzionali, della caduta di un individuale principio di beneficio in relazione con l’accesso ad un patrimonio di conoscenze, ad una eredità culturale a cui altri hanno lavorato. L’Avvocato della salute come “l’altra faccia dello psicoanalista” è, nel caso, un professionista che lavora alla ricostruzione - non tanto alla costruzione - alla riabilitazione di una competenza nel “prendere” dal patrimonio culturale per proprio interesse, che è una capacità che i bambini hanno finchè stanno bene. Con l’inibizione all’apprendimento viene sospesa in essi l’idea del sapere come prodotto del lavoro delle generazioni precedenti, nei cui confronti porsi come eredi in vista di un beneficio. Il sapere diventa un’imposizione cui sottomettersi come incompetenti, senza più autorizzarsi a giudicarne. Il vero ap-prendere è sempre un prendere, capire è un capere da un patrimonio da far fruttare. Ma questa è una capacità messa in forse nel bambino fin dai primi anni di scuola, con la conseguenza di un effetto valanga quanto al senso della propria inadegauatezza rispetto ad un sapere che diventa così sempre più inaccessibile. Per attendere a qualcosa e per intendere qualcosa bisogna averne voglia: tra intelligenza e aver voglia non c’è alcuna differenza, desiderio e intelligenza sono la stessa cosa. E’ disastroso, al proposito, che, alle prime difficoltà scolastiche di un bambino - che sono il segno che egli ha smesso di aver voglia di imparare - insegnanti e genitori sostengano, insieme agli Istituti preposti nella scuola al recupero di incapacità e ritardi: “Qui ci vuole lo psicologo, ci vuole il neuropsichiatra”, inducendo l’idea di una malattia del pensiero, da curare, quando ci vuole un difensore di quel pensiero momentaneamente sospeso in partnership con gli insegnanti e con la collaborazione della famiglia studi occasioni nuove di apprendimento da mettere in campo nel caso singolo perché un singolo riacquisti l’idea della sensatezza del lavoro intellettuale, di cui aveva cominciato a dubitare e a cui aveva iniziato a rinunciare. Le vie di questa facilitazione possono essere molteplici: - procurando supporti al recupero dei ritardi accumulati, che sono di incentivo alla rinuncia all’apprendimento; - suggerendo occasioni extrascolastiche di attività che risveglino interesse per ciò che il pensiero umano ha prodotto; - trattando con gli insegnanti per averne notizie sulla situazione scolastica di un ragazzo e per tenerli al corrente del progetto di recupero intrapreso con lui; - trattando con i genitori perché sostengano le inziative proposte a recupero della capacità scolastica del figlio, e perché il loro modo di trattare il figlio ne favorisca la riabilitazione; - trattando con lo studente perché apprezzi l’Avvocato della salute come proprio avvocato per le iniziative che prende a suo favore, e le segua. L’avvocato della salute nel giudiziario Dapprima avevamo pensato di dare a questa nuova professione di difensore del pensiero individuale per vie altre rispetto al divano il nome di tutor della salute, ma poi abbiamo visto che si correva il rischio di confonderla con altre figure professionali già esistenti nel sociale. Abbiamo ritenuto che il modello di professionista più vicino fosse l’avvocato che difende un individuo presso l’Amministrazione della giustizia sia penale che civile: fin dal tempo dei greci, infatti, ci si era resi conto che il più giusto ed efficace sistema giudiziario non può funzionare se l’individuo sottoposto a giudizio non è sostenuto e difeso nelle sue ragioni di fronte alla legge da un competente delle ragioni individuali, incentrato sugli interessi individuali. Nessun ambito del pubblico e del privato può funzionare in assenza della competenza a difendere i propri interessi e affari da parte dei singoli. Nell’ambito giudiziario è rilevabile in molti casi, come nella scuola, una rinuncia all’individuale capacità di difesa di libertà, imprese, beni, da parte degli individui che si regolano secondo la teoria che spetterebbe unilateralmente a professionisti della difesa e del giudizio difenderli e giudicarli (teoria che trova il suo corrispettivo in molti difensori legali convinti che chi si fa difendere è per principio uno che non lo sa fare, e che quindi pongono tutta la difesa dalla propria parte). L’Avvocato della salute nel giudiziario è allora un professionista che lavora sul campo a riabilitare, negli individui che a lui si affidano, il pensiero che non esiste difensore “supremo” dei loro averi, iniziative, imprese: posto cioè in alto per competenza rispetto a loro posti in basso per incapacità. E che difendere le proprie ragioni in giudizio è anzitutto in capo a loro come individui al di là della propria incompetenza tecnica in quella sede, e al di là non potervisi direttamente difendere. Le vie attraverso cui egli può facilitare ad un soggetto di far pervenire le proprie ragioni in giudizio possono essere di orientarlo: a stabilire con l’avvocato difensore legale una collaborazione attiva, che metta a disposizione del legale tutti gli elementi necessari ad una difesa efficace; a commissionargli consulenze e pareri, su di lui o sui suoi figli in caso di contenziosi familiari, che il difensore legale possa giocare in giudizio a loro favore; a seguire i consigli del difensore legale all’uso della conciliazione delle controversie in alternativa al giudizio istituzionale5. L’avvocato della salute nel giudiziario minorile civile Sabato 6 febbraio a Milano nella Sala Alessi di Palazzo Marino, per iniziativa della Società Amici del Pensiero Sigmund Freud, col Patrocinio del Comune e l’Accreditamento dell’Ordine degli Avvocati, ha avuto luogo un Convegno dedicato al tema Il diritto alla prova del discernimento individuale. Il minore e l’istituzione nel giudiziario civile minorile6. Un primo Convegno sullo stesso tema si era tenuto nell’ottobre 2009 presso il Palazzo di Giustizia di Milano per discutere di una questione che ha uno spessore secolare, ma le innovazioni 5 Per questi aspetti relativi al ruolo e alle prestazioni dell’avvocato della salute nella scuola e nel giudiziario si veda il quaderno a cura di Giulia Contri, L’avvocato della salute, Una professione di difesa, Documenti di un’esperienza, 1995-2011, www.societaamicidelpensiero.com . 6 Si veda il Programma sul sito della Società Amici del pensiero Sigmund Freud. legislative introdotte dal Consiglio d’Europa alla fine del secolo scorso hanno imposto ai sistemi giudiziari europei l’urgenza di darvi risposta modificando le proprie pratiche. In ambedue i Convegni è stato produttivo relatore il professor Gulotta. Alla fine del ‘700 era stato Immanuel Kant a far irrompere nella cultura una inedita, e rivoluzionaria, meta civile, “l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità”, ovvero dall’idea della propria “incapacità a servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”. La Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio dì Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 raccoglieva il testimone del programma kantiano ponendo che nelle aule giudiziarie, nelle cause che lo riguardano, si debba tener conto del “discernimento” del minore. Non solo l’adulto, neppure il minore, neppure il bambino, secondo la Convenzione, può essere trattato come oggetto da sottomettere alla guida di supposti maggiorenni. Anche il minore, anche il bambino, deve essere considerato capace di orientarsi nelle proprie relazioni. Che ne è del dettato della Convenzione nel sistema giudiziario italiano? Quali difficoltà incontra e ha incontrato la sua applicazione? Nel Convegno del 6 febbraio giuristi psicoanalisti psicologi forensi hanno discusso intorno a questo nodo di questioni partendo da alcuni dei casi presentati da Giulia Contri Piscopo in Il diritto alla prova del discernimento individuale. Il minore e l’istituzione nel giudiziario civile minorile, SIC Edizioni, Milano luglio 2015. Nucleo centrale delle questioni discusse è stata la definizione di quella figura di rappresentante del minore presso il Tribunale che la Convenzione prevede. Quale formazione e soprattutto quali abilità deve avere un professionista che in primo luogo sappia riconoscere che la titolarità del discernimento, della competenza, appartiene al minore, o addirittura al bambino, ma che, nello stesso tempo, lo sappia aiutare a costruirsela, quando essa sia incompiuta o per qualche ragione sospesa, senza sostituirlo, senza parlare al suo posto? Noi riteniamo che l’avvocato della salute abbia la competenza per svolgere la funzione di rappresentante del minore in giudizio previsto dalla Convenzione di Strasburgo.