l`avvocato della salute - Psicologia e Giustizia

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l`avvocato della salute - Psicologia e Giustizia
Psicologia & Giustizia
Anno XVII, numero 1
Gennaio – giugno 2016
L’AVVOCATO DELLA SALUTE
G. Contri1
Un avvocato difensore del pensiero
Intendo qui di seguito riassumere sinteticamente, e quasi alla lettera, i concetti base dei
documenti prodotti nella Società Amici del pensiero2 sull’esperienza fatta in questi vent’anni di
professione di Avvocato della salute come “l’altra faccia dello psicoanalista”.
Per comprenderne la portata di novità è necessario ripercorrerli alla luce dei concetti del
documento principe del 2013 su Il Difensore della salute redatto da Giacomo B. Contri: ne riporto
quelli iniziali subito ad apertura della mia ricostruzione storica della nuova professione.
Ad esso nella sua integrità rimando in quanto ultimamente informa di quella che, sostiene Contri,
“prima che una professione designa una categoria di atti comunemente praticati nella popolazione
in difesa della comune facoltà di difesa” ... “atti giuridicamente disponibili all’intera umanità (atti
linguistici nelle modalità della confidenza, del consiglio, dell’ascolto, del giudizio), come tali non
richiedenti una regolamentazione, che come tale limiterebbe la libertà individuale
costituzionalmente asserita”:
“Salute è il concetto di benessere in opposizione a malessere, comunemente detto
disagio…avvocato difensore della salute, del benessere, è il pensiero stesso individuale e nessun
altro (…) è del pensiero la titolarità, e competenza ad un tempo, di concepire di provvedere da sè
alla propria salute, come anche di rivolgersi ad altri, sia esso un medico, un avvocato, o anche un
consigliere (nel senso più ampio) ritenuto affidabile (…) in casi in cui la competenza…sia
momentaneamente sospesa o anche non ancora orientata: può trattarsi del disorientamento o scacco
psicopatologico o del non orientamento in una situazione sociale (professionale, scolastica,
familiare, giudiziaria, medica), o di orientamento non ancora costituito (infanzia)”.
“In tutti questi casi di sospensione della competenza può subentrare, vicariamente, un “Avvocato
della salute”, con una vicarietà temporanea, avente come unico scopo non la sostituzione della
titolarità bensì l’aiuto per la momentanea incompetenza”3.
L’altra faccia dello psicoanalista
Consigliere può essere l’Avvocato della salute.
Egli può operare, a favore dell’individuo, o come psicoanalista, o anche per vie cosiddette
esterne rispetto al divano (è qui che parliamo de “l’altra faccia dello psicoanalista”) sugli scenari
1
Psicoanalista e Avvocato della salute della Società Amici del pensiero Sigmund Freud di Milano
Si veda la sezione Difesa in www.studiumcartello.it.
Molti dei concetti elaborati sull’avvocato della salute nel giudiziario civile minorile qui accennati sono presenti nel testo a mia cura
per Franco Angeli del 2009, Minori in giudizio. La Convenzione di Strasburgo, e in quello, sempre a mia cura, per le Edizioni SIC
del 2015, Il diritto alla prova del discernimento individuale. Il minore e l’Istituzione nel giudiziario civile minorile.
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Il difensore della salute. Una categoria e le sue varietà professionali, Redattore Giacomo B. Contri,
www.societaamicidelpensiero.com
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più diversi, familiare, giudiziario, scolastico, sanitario, lavorativo: lavora cioè, in collaborazione
con familiari, avvocati difensori legali, giudici, insegnanti, medici, datori di lavoro, ecc. ad istituire
condizioni di vivibilità nei rapporti di quell’individuo, al di là di ogni precedente possibile
condizionamento che lo abbia incominciato ad orientare ad un’idea di inibizione e di fallimento
della propria capacità.
Nell’uno o nell’altro ruolo egli non compie alcuna psicoterapia, ossia azione diretta - come fa il
medico - sul malessere e sulla patologia: riorienta solo il pensiero di un individuo in difficoltà nei
suoi rapporti a riattivare la propria capacità di provvedere a quei rapporti perché gli siano di
beneficio4.
Nell’uno e nell’altro caso, ad ogni buon conto, presupposto del suo operare è la definizione
adeguata del “discernimento”, del pensiero, nel minore come nell’adulto, come di un vero e proprio
ordinamento, un primo diritto, che permette all’individuo di trattare gli assetti sociali incontrati in
base al principio di profitto, e quindi anche il diritto dello Stato, da definirsi secondo diritto.
Domanda di difesa su fiducia
Può essere l’individuo stesso che sa di questa nuova professione privata per vie esterne al divano
come apportatrice di beneficio a ricorrere in prima persona a qualcuno che la esercita per farsi
aiutare in occasione di smarrimento della bussola nel proprio agire.
Si può trattare di persona in difficoltà per problemi di lavoro o di salute, per affrontare i quali ha
bisogno di qualcuno che sappia rapportarsi adeguatamente agli operatori di quei settori perché gli
rendano possibile orientarvisi. Si può trattare altresì di genitori di figli alle prese con insuccessi
scolastici o lavorativi, o con problemi in contenziosi familiari, ma incompetenti a relazionarsi
efficacemente con gli operatori scolastici, giudiziari o del mondo del lavoro in merito a quegli
insuccessi e a quei problemi.
Può essere poi un difensore legale che ne consiglia l’intervento, a coniugi in giudizio per affidi e
adozioni, affinchè produca su di loro, o sui figli da avere in affido o in adozione, dei pareri, che poi
egli possa giocare in giudizio a loro favore.
Può essere anche un giudice che intenda avvalersi delle sue consulenze per apprezzamento del
suo modo di operare, senza dover ricorrere agli albi professionali.
C’è attribuzione di fiducia a fondamento della sua scelta come consigliere in quei diversi ambiti,
come avviene per l’avvocato difensore legale, per il medico, per lo psicoanalista.
E non c’è automatismo da parte sua nell’assunzione di una persona come suo cliente, come nella
medicina o nel sociale: per cliente egli assume qualcuno solo dopo alcune sedute preliminari, che di
quella fiducia siano una conferma.
Non esiste un albo dell’Avvocato della salute come professionista che riorienta gli individui
all’idea di beneficio nei rapporti: non per questo egli è fuorilegge. Egli opera infatti su mandato e
delega della persona stessa che gli si affida, della famiglia o di chi esercita la responsabilità
genitoriale o la tutela in caso di minorenni o di interdetti, o del difensore legale o del giudice, come
già detto.
Mandato e delega sono previsti dai nostri codici.
Egli può fare riferimento alla Società Amici del pensiero Sigmund Freud che ha dato vita a
quella nuova professione, e di cui egli si sia fatto socio.
La forma del suo rapporto con il proprio cliente è quella del contratto, di cui, dopo un primo
tempo di incontri preliminari, vanno definiti termini, tempi, contenuto, onorari.
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Come Società Amici del pensiero Sigmund Freud abbiamo messo in campo la figura di libero professionista dell’avvocato della
salute come “l’altra faccia dello psicoanalista” circa vent’anni fa quando verificammo che era possibile riabilitare il pensiero dei
rapporti secondo beneficio degli individui facilitando loro i rapporti in famiglia, a scuola, nel lavoro, nel giudiziario, nella sanità,
prima che il malessere relativo agli ostacoli ivi incontrati si fissasse in patologia.
Formazione dell’avvocato della salute
La formazione dell’Avvocato della salute sia come psicoanalista che come “l’altra faccia dello
psicoanalista” ha da esser severa.
Al primo posto va messa l’analisi personale: se la difesa della salute è di competenza
individuale, alla domanda di aiuto di qualcuno l’Avvocato della salute non può che rispondere
facendo appello egli stesso alla propria di competenza acquisita per formazione sua individuale.
E poi c’è la partecipazione a Seminari, Corsi, Simposi, Convegni attinenti al fine; come anche le
esperienze più diverse, da quella di insegnante, di operatore di comunità, di giudice onorario, ecc.
E poi ogni mezzo di autocoltivazione.
L’avvocato della salute nella scuola
L’ambito della scuola è quello in cui privilegiatamente si possono osservare le conseguenze, in
termini di spreco di risorse individuali e istituzionali, della caduta di un individuale principio di
beneficio in relazione con l’accesso ad un patrimonio di conoscenze, ad una eredità culturale a cui
altri hanno lavorato.
L’Avvocato della salute come “l’altra faccia dello psicoanalista” è, nel caso, un professionista
che lavora alla ricostruzione - non tanto alla costruzione - alla riabilitazione di una competenza nel
“prendere” dal patrimonio culturale per proprio interesse, che è una capacità che i bambini hanno
finchè stanno bene. Con l’inibizione all’apprendimento viene sospesa in essi l’idea del sapere come
prodotto del lavoro delle generazioni precedenti, nei cui confronti porsi come eredi in vista di un
beneficio. Il sapere diventa un’imposizione cui sottomettersi come incompetenti, senza più
autorizzarsi a giudicarne.
Il vero ap-prendere è sempre un prendere, capire è un capere da un patrimonio da far fruttare.
Ma questa è una capacità messa in forse nel bambino fin dai primi anni di scuola, con la
conseguenza di un effetto valanga quanto al senso della propria inadegauatezza rispetto ad un
sapere che diventa così sempre più inaccessibile.
Per attendere a qualcosa e per intendere qualcosa bisogna averne voglia: tra intelligenza e aver
voglia non c’è alcuna differenza, desiderio e intelligenza sono la stessa cosa.
E’ disastroso, al proposito, che, alle prime difficoltà scolastiche di un bambino - che sono il
segno che egli ha smesso di aver voglia di imparare - insegnanti e genitori sostengano, insieme agli
Istituti preposti nella scuola al recupero di incapacità e ritardi: “Qui ci vuole lo psicologo, ci vuole il
neuropsichiatra”, inducendo l’idea di una malattia del pensiero, da curare, quando ci vuole un
difensore di quel pensiero momentaneamente sospeso in partnership con gli insegnanti e con la
collaborazione della famiglia studi occasioni nuove di apprendimento da mettere in campo nel caso
singolo perché un singolo riacquisti l’idea della sensatezza del lavoro intellettuale, di cui aveva
cominciato a dubitare e a cui aveva iniziato a rinunciare.
Le vie di questa facilitazione possono essere molteplici:
- procurando supporti al recupero dei ritardi accumulati, che sono di incentivo alla
rinuncia all’apprendimento;
- suggerendo occasioni extrascolastiche di attività che risveglino interesse per ciò che
il pensiero umano ha prodotto;
- trattando con gli insegnanti per averne notizie sulla situazione scolastica di un
ragazzo e per tenerli al corrente del progetto di recupero intrapreso con lui;
- trattando con i genitori perché sostengano le inziative proposte a recupero della
capacità scolastica del figlio, e perché il loro modo di trattare il figlio ne favorisca la
riabilitazione;
- trattando con lo studente perché apprezzi l’Avvocato della salute come proprio
avvocato per le iniziative che prende a suo favore, e le segua.
L’avvocato della salute nel giudiziario
Dapprima avevamo pensato di dare a questa nuova professione di difensore del pensiero
individuale per vie altre rispetto al divano il nome di tutor della salute, ma poi abbiamo visto che si
correva il rischio di confonderla con altre figure professionali già esistenti nel sociale.
Abbiamo ritenuto che il modello di professionista più vicino fosse l’avvocato che difende un
individuo presso l’Amministrazione della giustizia sia penale che civile: fin dal tempo dei greci,
infatti, ci si era resi conto che il più giusto ed efficace sistema giudiziario non può funzionare se
l’individuo sottoposto a giudizio non è sostenuto e difeso nelle sue ragioni di fronte alla legge da un
competente delle ragioni individuali, incentrato sugli interessi individuali.
Nessun ambito del pubblico e del privato può funzionare in assenza della competenza a
difendere i propri interessi e affari da parte dei singoli.
Nell’ambito giudiziario è rilevabile in molti casi, come nella scuola, una rinuncia all’individuale
capacità di difesa di libertà, imprese, beni, da parte degli individui che si regolano secondo la teoria
che spetterebbe unilateralmente a professionisti della difesa e del giudizio difenderli e giudicarli
(teoria che trova il suo corrispettivo in molti difensori legali convinti che chi si fa difendere è per
principio uno che non lo sa fare, e che quindi pongono tutta la difesa dalla propria parte).
L’Avvocato della salute nel giudiziario è allora un professionista che lavora sul campo a
riabilitare, negli individui che a lui si affidano, il pensiero che non esiste difensore “supremo” dei
loro averi, iniziative, imprese: posto cioè in alto per competenza rispetto a loro posti in basso per
incapacità. E che difendere le proprie ragioni in giudizio è anzitutto in capo a loro come individui al
di là della propria incompetenza tecnica in quella sede, e al di là non potervisi direttamente
difendere.
Le vie attraverso cui egli può facilitare ad un soggetto di far pervenire le proprie ragioni in
giudizio possono essere di orientarlo:
a stabilire con l’avvocato difensore legale una collaborazione attiva, che metta a
disposizione del legale tutti gli elementi necessari ad una difesa efficace;
a commissionargli consulenze e pareri, su di lui o sui suoi figli in caso di contenziosi
familiari, che il difensore legale possa giocare in giudizio a loro favore;
a seguire i consigli del difensore legale all’uso della conciliazione delle controversie in
alternativa al giudizio istituzionale5.
L’avvocato della salute nel giudiziario minorile civile
Sabato 6 febbraio a Milano nella Sala Alessi di Palazzo Marino, per iniziativa della Società
Amici del Pensiero Sigmund Freud, col Patrocinio del Comune e l’Accreditamento dell’Ordine
degli Avvocati, ha avuto luogo un Convegno dedicato al tema Il diritto alla prova del
discernimento individuale. Il minore e l’istituzione nel giudiziario civile minorile6.
Un primo Convegno sullo stesso tema si era tenuto nell’ottobre 2009 presso il Palazzo di
Giustizia di Milano per discutere di una questione che ha uno spessore secolare, ma le innovazioni
5
Per questi aspetti relativi al ruolo e alle prestazioni dell’avvocato della salute nella scuola e nel giudiziario si veda il quaderno a cura
di Giulia Contri, L’avvocato della salute, Una professione di difesa, Documenti di un’esperienza, 1995-2011,
www.societaamicidelpensiero.com .
6
Si veda il Programma sul sito della Società Amici del pensiero Sigmund Freud.
legislative introdotte dal Consiglio d’Europa alla fine del secolo scorso hanno imposto ai sistemi
giudiziari europei l’urgenza di darvi risposta modificando le proprie pratiche.
In ambedue i Convegni è stato produttivo relatore il professor Gulotta.
Alla fine del ‘700 era stato Immanuel Kant a far irrompere nella cultura una inedita, e
rivoluzionaria, meta civile, “l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità”, ovvero dall’idea della
propria “incapacità a servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”.
La Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio dì
Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 raccoglieva il testimone del programma kantiano ponendo
che nelle aule giudiziarie, nelle cause che lo riguardano, si debba tener conto del “discernimento”
del minore.
Non solo l’adulto, neppure il minore, neppure il bambino, secondo la Convenzione, può essere
trattato come oggetto da sottomettere alla guida di supposti maggiorenni. Anche il minore, anche il
bambino, deve essere considerato capace di orientarsi nelle proprie relazioni.
Che ne è del dettato della Convenzione nel sistema giudiziario italiano? Quali difficoltà incontra
e ha incontrato la sua applicazione?
Nel Convegno del 6 febbraio giuristi psicoanalisti psicologi forensi hanno discusso intorno a
questo nodo di questioni partendo da alcuni dei casi presentati da Giulia Contri Piscopo in Il diritto
alla prova del discernimento individuale. Il minore e l’istituzione nel giudiziario civile minorile,
SIC Edizioni, Milano luglio 2015.
Nucleo centrale delle questioni discusse è stata la definizione di quella figura di rappresentante
del minore presso il Tribunale che la Convenzione prevede.
Quale formazione e soprattutto quali abilità deve avere un professionista che in primo luogo
sappia riconoscere che la titolarità del discernimento, della competenza, appartiene al minore, o
addirittura al bambino, ma che, nello stesso tempo, lo sappia aiutare a costruirsela, quando essa sia
incompiuta o per qualche ragione sospesa, senza sostituirlo, senza parlare al suo posto?
Noi riteniamo che l’avvocato della salute abbia la competenza per svolgere la funzione di
rappresentante del minore in giudizio previsto dalla Convenzione di Strasburgo.