Approvazione Convenzione con Acem per conferimento degli
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Approvazione Convenzione con Acem per conferimento degli
N. 18 REGISTRO DELIBERAZIONI CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 01 LUGLIO 2014 Oggetto: Approvazione Convenzione con Acem per conferimento degli ingombranti presso impianto consortile. L'anno duemilaquattordici addì primo del mese di luglio alle ore diciassette presso la Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis. A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE composto dai Signori: 1 – QUIRITI Pier Giacomo 2 – ORO Felice 3 – GALFRE’ Domenico - Presidente - Vice-Presidente - Consigliere Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio. Risultano presenti tutti i Consiglieri. Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, iscritto all'ordine del giorno. OGGETTO: Approvazione Convenzione con Acem per conferimento degli ingombranti presso impianto consortile IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso: che il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della Legge Regione Piemonte n. 24/02 conferma, in capo al Consorzio, la competenza in ordine al servizio in oggetto; che il sistema integrato di gestione dei rifiuti previsto dalla Legge della Regione Piemonte n. 24/02, si basa sui conferimenti separati derivanti da raccolta differenziata; che è stato costituito ai sensi della L.R. 24 ottobre 2002 il consorzio Associazione Ambito Cuneese Ambiente A.A.C., il quale, così come previsto all’art.2, comma 2 dello Statuto, ha quale oggetto: “svolge tutte le funzioni di governo di Ambito relativo al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti”; Richiamata la delibera dell’A.A.C. n° 13 in data 08.05.2009, con la quale, fra l’altro, si approvava la valutazione del trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata prioritariamente presso gli impianti di Magliano Alpi per quanto riguarda i rifiuti ingombranti CER 200307; che negli anni 2010, 2011 e 2012 si sono susseguite specifiche deliberazioni con le quali l’A.A.C. individuava gli impianti di conferimento degli ingombranti all’impianto di Magliano Alpi; preso atto che l’A.A.C. con deliberazione n°13 del 30 dicembre 2013 congiuntamente ai Consorzi ha individuato l’impianto di recupero di Magliano Alpi quale destinatario dei rifiuti ingombranti prodotti in Provincia di Cuneo, incaricando i Consorzi alla definizione degli aspetti tecnicoeconomici necessari alla stipulazione dei contratti con Acem; che l’impianto di ACSR spa a partire dal 2009 ha provveduto a stoccare temporaneamente i rifiuti ingombranti provenienti dal bacino del CEC (in quanto il contratto d’appalto tra il CEC e le ditte appaltatrici del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani per i 19 comuni, tra cui Cuneo e Borgo S. D., prevedeva oneri di trasporto aggiuntivi per il trasporto al di fuori dei confini consortili) con conferimento mediante proprie ditte di trasporto direttamente all’impianto di Magliano Alpi; che l’Acsr spa ha stipulato negli anni apposita convenzione con il Consorzio Acem definendo gli aspetti tecnici-economici di tale conferimento; che per il 2013 l’Acsr spa ha stipulato la convenzione con il Consorzio Acem con una tariffa di conferimento per l’anno 2014 pari a 113,27 euro/t oltre ecotasse di 12,67 euro/t per il materiale che viene conferito in discarica ed oneri di legge; che con l’avvio del nuovo appalto di raccolta e trasporto rifiuti per il lotto 18 Comuni + 1, il contratto con la ditta affidataria prevede che il trasporto, per qualsivoglia rifiuto, è ricompreso nel canone d’appalto se l’impianto è collocato ad una distanza di 40 km dal Comune di Cuneo; che il CEC con nota prot. 1856 del 26 giugno ha comunicato agli impianti di ACSR spa e ACEM, l’intenzione, a far data dal 14 luglio, di provvedere al conferimento diretto mediante le ditte affidatarie del servizio di raccolta all’impianto di Magliano Alpi; che attualmente la tariffa che l’Acsr spa applica ai Comuni soci è pari a 161,00 euro/t e include il conferimento ed il trasporto; che il CEC, a seguito delle modifiche descritte, applicherebbe, fatturando direttamente ai Comuni, la tariffa dell’impianto Acem senza oneri di trasporto quando inclusi nei propri contratti di affidamento; che l’ACSR spa ha dato la propria disponibilità con nota 1761 del 1° luglio precisando che, a seguito delle modifiche richieste, dovrà essere il CEC a stipulare l’apposita convenzione con l’Acem; che l’Acem si è resa disponibile al conferimento trasmettendo la bozza della convenzione che il CEC dovrà stipulare con il predetto consorzio che prevede € 113,27 (Euro centotredici/27) IVA esclusa, per ogni tonnellata di rifiuto, conforme agli allegati A e B, accettato all’impianto di cui trattasi + ecotassa pari a € 12,67 (Euro dodici/67), sulla quota parte destinata a smaltimento, oltre IVA; che il CEC, per i lotti per cui non dispone contrattualmente la clausola relativa al trasporto con l’indicazione dei chilometri al limite dei quali poter conferire senza oneri aggiuntivi, ha disposto le comunicazioni alle ditte Docks Lanterna spa per il lotto Valle Maira e Grana e alla Demonte Servizi srl per il lotto Valle Stura per la richiesta di un preventivo (entro il 30 giugno) relativo alle spese di trasporto dall’impianto ACSR spa di Borgo S. Dalmazzo previsto come conferimento nei rispettivi capitolati d’appalto, all’impianto di Magliano Alpi; che i contratti dei suddetti lotti delle Valli sono in scadenza il 31 dicembre 2014, congiuntamente al lotto delle Valli Gesso Pesio e Vermenagna le cui clausole capitolari già includono il trasporto nel limite provinciale di Cuneo e che pertanto tali costi si presume che potranno essere applicati solamente per il secondo semestre dell’anno in corso; che la ditta Demonte Servizi srl ha comunicato, ns. prot 1860 del 27 giugno 2014, il costo del trasporto pari a 130,00 euro a viaggio e che sulla scorta dei dati 2013 dei trasporti provenienti dalla Valle Stura con una spesa presunta pari a 3.120,00 euro; che la ditta Docks Lanterna srl ha comunicato, ns. prot. 1929 del 01/07/2014, il costo del trasporto pari a 130,00 euro a viaggio con assunzione di spesa pari a 845,00 euro; che il CEC, sulla scorta dei quantitativi 2013 provenienti dai lotti 18+1 e Valli Gesso Pesio e Vermenagna, si assume una minor spesa pari a € 29.118,14; che il CEC ha inviato in data 26 giugno le comunicazioni prot. 1859 e 1845, rispettivamente all’ATI Docks Lanterna – Idealservice e Aimeri Ambiente srl, inerenti l’avvio della procedura di conferimento con la variazione dell’impianto di destinazione, ai sensi dei rispettivi articoli capitolari; considerato i valori suddetti, illustrati in maniera presuntiva per il periodo intercorrente dal 14 luglio al 31 dicembre 2014 nella tabella allegata, il CEC stipulerà la convenzione con il Consorzio Acem, la cui bozza è stata trasmessa il 1° luglio assunta a ns. prot. 1935; ritenuto, ovviamente, di doversi attenere alle disposizioni dell’A.A.C, anche perché organo competente in materia come da Statuto, tenuto conto che non si è a conoscenza di altri impianti economicamente pari a quello individuato; Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 2000); Visto il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); Visto lo Statuto del Consorzio Ecologico Cuneese; Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267/2000; Con voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1. Di approvare la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. Di approvare la tabella allegata; 3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza di convenzione trasmessa dal Consorzio Acem, che definisce le modalità tecniche di conferimento dei rifiuti ingombranti e relativa tariffa pari a € 113,27 (Euro centotredici/27) IVA esclusa, per ogni tonnellata di rifiuto, conforme agli allegati A e B, accettato all’impianto di cui trattasi + ecotassa pari a € 12,67 (Euro dodici/67), sulla quota parte destinata a smaltimento, oltre IVA; 4. di dare mandato al Presidente di firmare la convenzione la cui bozza si approva; 5. di procedere a far data dal 14 luglio 2014 al conferimento diretto degli ingombranti all’impianto di Magliano Alpi; 6. di dare mandato agli uffici contabili del CEC al pagamento delle fatture dell’ACEM e della conseguente ripartizione dei costi sulla base dei viaggi (2 lotti) e dei quantitativi dei rifiuti ingombranti conferiti come da convenzione e relativo addebito ai Comuni; 7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, ultimo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. CONFERIMENTO INGOMBRANTI PERIODO: SECONDO SEMESTRE VALLE MAIRA MAGGIORI € 845,00 COSTI € 3.120,00 18+1 MINORI COSTI € TOTALE MAGGIORI COSTI VALLE STURA 29.118,14 VALLE GESSO PESIO E VERMENAGNA € 8.307,82 € 3.965,00 VALLE MAIRA E GRANA € 1.380,19 VALLE STURA € 1.483,74 TOTALE MINORI COSTI € 40.289,88 RISPARMIO € 36.324,88 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DAL CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE PRESSO L’IMPIANTO A.C.E.M. DI MAGLIANO ALPI La presente convenzione è sottoscritta e stipulata in data _______________ da e tra: AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE, con sede legale in Via Case Rosse 1 - Ceva (CN), Partita IVA 01958350041, nella persona di Gian Pietro Gasco in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, nato a Vicoforte (CN) il 15.12.1955 (di seguito “ACEM”); da una parte CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE con sede legale in Cuneo, via Roma n. 28 c/o Municipio di Cuneo, Codice Fiscale n. 01574090047 e Partita I.V.A. n. 80012270049 nella persona del ________________ in qualità di _________________ debitamente autorizzato, nato a Cuneo il ___________ ( di seguito “C.E.C.”); dall’altra parte Premesso che: - con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 13 del 08/05/2008 è stata prevista, tra l’altro, la ”Valutazione del trattamento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata prioritariamente presso gli impianti di Magliano Alpi e Borgo San Dalmazzo”; - con Deliberazione dell’Assemblea dell’A.C.E.M. del 20 maggio 2009, sono stati definiti i nuovi criteri di formulazione delle tariffe relative ai conferimenti, tra l’altro, dei rifiuti ingombranti provenienti da bacini della provincia di Cuneo extra A.C.E.M.; - con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’A.C.E.M. del 04 novembre 2009, sono state definite le nuove tariffe relative ai conferimenti dei rifiuti ingombranti, per l’anno 2010, provenienti da bacini della provincia di Cuneo extra A.C.E.M.; - con nota prot. n. 3780/ST del 30/12/2009 il Consorzio Ecologico Cuneese ha comunicato che, a far data dal 1°gennaio 2010, la gestione tecnica e contabile del conferimento dei rifiuti ingombranti veniva delegata all’A.C.S.R. - il Consorzio Ecologico Cuneese produce circa 3.500 tonn/anno di rifiuti ingombranti; - con Determina Dirigenziale della Provincia di Cuneo n° 286 del 31/03/2008 è autorizzato il ritiro di 2.500 tonn/anno di rifiuti ingombranti CER 20.03.07 presso l’impianto di Magliano Alpi; - con Determina Dirigenziale della Provincia di Cuneo n° 924 del 25/11/2010 è stato autorizzato l’aumento dei quantitativi complessivi di rifiuti ingombranti conferibili all’impianto A.C.E.M. per un limite massimo di 13.500 tonn/anno; - con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 22 del 21/12/2011 è stato individuato l’impianto di Magliano Alpi quale destinatario dei rifiuti ingombranti provenienti da tutti i consorzi della Provincia di Cuneo; - con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 13 del 21/12/2012 è stato individuato l’impianto di Magliano Alpi quale destinatario dei rifiuti ingombranti provenienti da tutti i consorzi della Provincia di Cuneo; 1 - con Deliberazione del Consorzio A.A.C. n° 13 del 30/12/2013 è stato individuato l’impianto di Magliano Alpi quale destinatario dei rifiuti ingombranti provenienti da tutti i consorzi della Provincia di Cuneo; - con nota prot. n. 1856/ST del 26/06/2014 il Consorzio Ecologico Cuneese ha comunicato che, a far data dal 14 luglio 2014, i rifiuti ingombranti provenienti dalle aree ecologiche verranno conferiti direttamente all’impianto di Magliano Alpi; visto il D. Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., vista la Legge Regionale 24 ottobre 2002 – N° 24 e s.m.i. e visto il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005; verificata la compatibilità di detti rifiuti ingombranti ad essere avviati a recupero/smaltimento all’impianto in questione, nel rispetto delle norme di settore vigenti e delle autorizzazioni rilasciate per tale impianto dall’Amministrazione provinciale di Cuneo, ai sensi del Decreto Legislativo 59/2005, D. Lgs. 152/2006, Legge Regionale 14 dicembre 1998 – N° 40 e s.m.i., della Legge Regionale 24 ottobre 2002 – N° 24 e s.m.i.; dato atto che è consentito il conferimento dei sopra indicati rifiuti ingombranti, dietro versamento di contributo derivante dall’applicazione delle tariffe stabilite in: € 113,27 (Euro centotredici/27) (IVA esclusa) per ogni tonnellata di rifiuto, conforme agli allegati A e B, facenti parte integrante della presente Convenzione, accettato all’impianto di cui trattasi + ecotassa pari a € 12,67 (Euro dodici/67), sulla quota parte destinata a smaltimento, oltre IVA oppure € 133,87 (Euro centotrentatre/87) (IVA esclusa) per ogni tonnellata di rifiuto non conforme agli allegati A e B di cui sopra e mandato a smaltimento presso altri impianti; considerato quanto sancito dall’Art. 193 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 – N° 152 (Art. 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 – N° 22) e s.m.i., in ordine ai documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1) Il C.E.C., con sede legale in CUNEO – Via Roma 28 è autorizzato al conferimento dei rifiuti ingombranti (C.E.R. 20.03.07), come definiti nell’Allegato A alla presente Convenzione che, debitamente sottoscritto per accettazione, ne forma parte integrante, presso l’impianto di trattamento A.C.E.M. di Magliano Alpi, Località Beinale, per un quantitativo annuo massimo stimato di 2.500 tonn., 2) La durata della presente Convenzione è stabilita con decorrenza dal 14/07/2014 e scadenza al 31/12/2014. 3) Eventuali rinnovi o proroghe potranno essere rilasciate previo apposito provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione dell’A.C.E.M., 2 4) Il conferimento dei rifiuti potrà essere effettuato entro gli orari di apertura degli impianti ed in accordo con la società concessionaria incaricata della gestione, AMA S.p.A., fatte salve eventuali modifiche di orario derivanti dalla presenza di festività infrasettimanali o da motivi tecnici riguardanti la gestione dell’impianto stesso. E’ vietata la miscelazione di diverse tipologie di rifiuti. E’ vietato qualsiasi tipo di conferimento di rifiuti non oggetto della presente autorizzazione e di rifiuti in forma liquida. 5) Il trasporto dei rifiuti deve avvenire secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 aprile 2006 – N° 152 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda la documentazione di accompagnamento. 6) In caso di trasporto effettuato in c/terzi, la Ditta incaricata dovrà essere regolarmente iscritta all’Albo Gestori Rifiuti, per la relativa categoria di interesse e dovrà trasmettere in tempo utile all’A.C.E.M. copia delle relative autorizzazioni. 7) Il quantitativo giornaliero massimo di rifiuti conferibili verrà definito dalla Direzione dell’impianto AMA S.p.a. di Magliano Alpi – Località Beinale – Strada del Donio, in modo da evitare problematiche alla gestione dei rifiuti solidi urbani dei Comuni consorziati A.C.E.M. 8) Qualora nei carichi conferiti si rilevasse la presenza di sostanze pericolose e/o di rifiuti non oggetto della presente Convenzione, come definiti nell’Allegato A che, debitamente sottoscritto per accettazione, forma parte integrante della Convenzione medesima, ovvero in caso di rinvenimento di componenti non accettabili secondo il giudizio delle competenti Autorità preposte al controllo delle fasi gestionali dei rifiuti, detti carichi, secondo le procedure previste all’Allegato B, verranno avviati presso idonei impianti autorizzati a spese del Consorzio Ecologico Cuneese, fatte salve le conseguenti azioni di Legge. 9) Il Consorzio A.C.E.M. si riserva la possibilità di intervenire, con i propri addetti o con soggetti incaricati, al fine di eseguire verifiche analitiche sui rifiuti conferiti. Eventuali verifiche analitiche richieste dagli Enti di controllo o da prescrizioni autorizzative o da vigenti norme sono a carico del soggetto conferente C.E.C. 10) Il Consorzio A.C.E.M. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, le modalità di conferimento all’impianto di cui trattasi, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto qualora dette modifiche incidano sulla fattibilità ed onerosità dei servizi. 11) La presente Convenzione potrà essere revocata, per cause di forza maggiore o revoca della prescritta autorizzazione, anche prima della sua scadenza, senza nessun obbligo da parte del Consorzio medesimo per la concessione del rinnovo e senza diritto per la ditta di rivalsa nei confronti di A.C.E.M. 12) Sulla base del peso effettivo dei rifiuti conferiti, verificato in ingresso all’impianto di Magliano Alpi – Località Beinale – Strada del Donio, l’A.C.E.M. emetterà mensilmente regolari fatture, applicando le seguenti tariffe unitarie: € 113,27 (Euro centotredici/27) (IVA esclusa) per ogni tonnellata di rifiuto, conforme agli allegati A e B, accettato all’impianto di cui trattasi + ecotassa pari a € 12,67 (Euro dodici/67), sulla quota parte destinata a smaltimento, oltre IVA 3 oppure € 133,87 (Euro centotrentatre/87) (IVA esclusa) per ogni tonnellata di rifiuto non conforme agli allegati A e B e mandato a smaltimento presso altri impianti 13) Il mancato o ritardato pagamento delle fatture, nei termini di trenta giorni dalla data di ricevimento, costituirà motivo per la sospensione dei conferimenti, fatte salve le conseguenti azioni di Legge per la riscossione dei crediti. 14) I rifiuti oggetto della presente autorizzazione saranno sottoposti esclusivamente alle fasi di recupero e di smaltimento previste dal provvedimento di autorizzazione dell’impianto A.C.E.M. di Magliano Alpi. Allegato A: elenco rifiuti ammessi e rifiuti esclusi Allegato B: procedura per l’accettazione dei rifiuti Ceva, __________________ ACEM IL PRESIDENTE CDA CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE _______________________ ____________________________ 4