Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Abruzzo
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo - Chieti
UFFICIO SERVIZI AGGIUNTIVI
Regolamento per la riproduzione di immagini di Beni Culturali della Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Abruzzo – CHIETI - (D.L.vo del 22 Gennaio 2004 n. 42 agli artt. n.
106, 107, 108, 109 e 110).
1 – Le riprese fotografiche in digitale a colori, di materiali archeologici di Musei e Raccolte della
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, vengono realizzate direttamente da questo
Ufficio, sotto il diretto controllo del personale tecnico della Soprintendenza. Il copyright appartiene
pertanto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, in accordo con le norme legislative vigenti.
2 – Nessuna immagine fotografica può essere pubblicata o comunque riprodotta con qualsiasi mezzo senza preliminare documento di concessione rilasciato dalla Soprintendenza.
3 – Il rilascio della concessione è subordinato all’accettazione da parte del richiedente delle presenti
norme. A tale scopo, l’Utente invierà al Soprintendente una copia firmata del presente regolamento,
nonché lo specifico modulo allegato e debitamente compilato.
4 – Il permesso di riproduzione è limitato ai soli oggetti o opere specificamente citati nella concessione per il fine di pubblicazione indicato; è valido per una sola volta e non conferisce alcun diritto
esclusivo o a tempo indeterminato; non può essere venduto, assegnato o comunque trasferito a terzi
(inclusi eredi, ditte subentranti o subappaltatori) senza uno specifico consenso scritto della Soprintendenza; non può essere impiegato in nessuna forma di propaganda commerciale, pubblicità, promozione.
5 – Nella riproduzione, l’oggetto o l’opera illustrata non può essere in alcun modo manipolata o alterata senza il permesso scritto della Soprintendenza; nel caso di riproduzione di uno o più particolari, questa circostanza dovrà essere chiaramente indicata.
6 – Nelle referenze fotografiche dovrà essere chiaramente indicato il copyright della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, il nome del Museo o della Raccolta ed eventualmente il nome del fotografo. La specifica referenza sarà indicata nel documento di concessione rilasciato dalla Soprintendenza. L’inosservanza, anche parziale, di questa norma sarà perseguita nei
termini di legge.
8 – Due copie della pubblicazione contenente l’immagine/i concessa/e andranno consegnate alla
Soprintendenza come da regolamento del Codice dei Beni Culturali. Nel caso di riproduzione di più
oggetti di differenti Musei e Raccolte statali è facoltà della Soprintendenza richiedere un numero di
copie adeguato.
8bis – Nel caso di riprese video di beni appartenenti alla Soprintendenza, andranno analogamente
consegnate n.2 copie del filmato.
Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – tel. n. 0871.32951 – fax n. 0871.3295464 – email: [email protected]
PEC: [email protected]
9 – E’ possibile richiedere la riproduzione in digitale di file; di foto a colori o in bianco e nero; di
negativi e di diapositive. E’ facoltà della Soprintendenza, qualora le immagini richieste non soddisfino propri standard qualitativi, considerare la scelta di nuovi servizi fotografici il cui costo sarà a
totale carico dell’Utente. In nessun caso verranno consegnati gli originali positivi o negativi
d’archivio, di proprietà della Soprintendenza.
10 – Il richiedente è tenuto a corrispondere alla Soprintendenza il canone di concessione e, in caso
di nuovi servizi fotografici, l’onere degli stessi. Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso
dell’immagine regolarmente acquisita presso la Soprintendenza, sarà richiesto il solo pagamento dei
nuovi diritti di riproduzione. Nessuna riproduzione fotografica sarà consegnata prima dell’avvenuto
e comprovato pagamento dei costi e/o dei diritti di riproduzione.
11– In caso di inadempienza/e da parte del richiedente o in presenza di dichiarazioni fallaci, la concessione alla riproduzione potrà, in qualsiasi momento, essere revocata dalla Soprintendenza.
12 – Riproduzioni - Casi di esenzione
Sono esenti dal pagamento dei diritti di riproduzione:
a – coloro che ne avanzano richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio;
b – iniziative di Enti e Associazioni il cui fine costitutivo sia la ricerca scientifica;
c – iniziative ritenute, a discrezione del Responsabile dell’Ufficio, di particolare rilevanza
promozionale per i musei.
d – iniziative editoriali della Soprintendenza. (In questo caso comunque l’uso dell’immagine
viene autorizzato direttamente dal Soprintendente o di chi ne svolge le funzioni).
In ogni caso è d’obbligo il pagamento delle spese per riprese e duplicazione delle immagini.
Qualora si tratti di riproduzioni ad uso strettamente personale il richiedente dovrà sottoscrivere un
impegno relativo alla non divulgazione, diffusione e commercializzazione al pubblico delle copie
ottenute.
L’eventuale successiva pubblicazione dello studio comporta un’ulteriore concessione all’uso delle
riproduzioni. La violazione di tale impegno comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge.
13 – Foto e riprese amatoriali
E’ possibile effettuare foto e riprese a livello amatoriale delle opere presenti nei Musei della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, richiedendo e compilando l’apposito modulo “Dichiarazione di impegno ad un uso strettamente personale, senza fini di lucro, della documentazione
fotografica realizzata” presente presso la biglietteria dei Musei. Sono inoltre libere la riproduzione
di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici e la divulgazione con qualsiasi mezzo
delle immagini legittimamente acquisite, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca,
libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, a condizione che:
- la riproduzione sia attuata con modalità che non comportino contatto fisico con il bene,
ne’ l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne’ all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;
- la divulgazione avvenga in modo che le immagini non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.
Il presente regolamento potrà essere integrato in seguito a modifiche delle disposizioni del Capo di
Istituto o di nuove norme legislative.
Per accettazione
Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – tel. n. 0871.32951 – fax n. 0871.3295464 – email: [email protected]
PEC: [email protected]