Apertura di credito in conto corrente Credito ai consumatori 20161001
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Apertura di credito in conto corrente Credito ai consumatori 20161001
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CC CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto - Società Cooperativa Via Vittorio Emanuele s.n. – 74020 San Marzano di San Giuseppe (Taranto) Tel.: 099.9577411 – Fax: 099.9575501 Indirizzo internet: http://www.bccsanmarzano.it e-mail: [email protected] Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00130830730 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4554 - Codice ABI 08817 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A157396 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire, per il futuro, lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Nel caso di concessione dell'affidamento tramite DIA (disponibilità immediata assegni) le somme oggetto dell’apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi abbia negoziato al salvo buon fine assegni bancari e circolari; le somme sono utilizzabili nei limiti dell’importo indicato dall’assegno. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale. L'apertura di credito descritta nel presente foglio informativo è riservata a clienti che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.A) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che richiedono la stipula del contratto "per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale" nell'ambito di applicazione degli artt.121 e seguenti del D.Lgs.385/93 (Testo Unico Bancario). Trattasi di clienti che hanno acceso il rapporto di conto corrente prima del 03.12.2010; successivamente a tale data le condizioni applicate agli affidamenti in conto corrente sono contenute nei fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 3.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 15,31% Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 20.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 15,31% Esempio formulato utilizzando come parametro di riferimento l'importo mediamente concesso ai consumatori Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente foglio informativo. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (ZF/000001840) Pagina 1 di 5 Importo totale del credito Minimo € 200,00 Massimo € 75.000,00 Durata del contratto di apertura di credito Determinata / Indeterminata Rimborso Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento di rimborsare l’importo totale del credito senza preavviso in caso di recesso per giusta causa della banca, altrimenti con un preavviso di 15 giorni. In ogni caso per il pagamento gli viene concesso un termine di 15 giorni TASSI Tasso debitore annuo massimo per utilizzi entro i limiti 12,5% del fido Tasso debitore annuo massimo per utilizzi oltre i limiti del 12,5% fido Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura Tasso di mora Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati Diritto di recesso dal contratto di credito Consultazione di una banca dati La banca può modificare le condizioni di contratto con le modalità di cui all’art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economicofinanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. CAPITALIZZAZIONE Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri AD OGNI LIQUIDAZIONE diversi dagli interessi Conteggio e accredito interessi avere ANNUALE Conteggio interessi dare ANNUALE Modalità di calcolo degli interessi ANNO CIVILE IMPORTI MASSIMI DI SPESE Spese per la stipula del contratto Spese collegate all'erogazione ipocatastali, accesso a base dati) Imposte e tasse presenti e future del credito FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (visure € 0,00 Come per legge a carico del cliente (ZF/000001840) Pagina 2 di 5 Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni € economiche 0,00 Spese per la gestione del rapporto Spese per comunicazioni periodiche trasparenza - invio € 1,00 cartaceo Spese per comunicazioni periodiche trasparenza - invio € 0,00 on line Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Spese per comunicazioni variazione condizioni - invio € 0,00 cartaceo Spese per comunicazioni variazione condizioni - invio on € 0,00 line Commissioni Commissione onnicomprensiva Commissione di istruttoria veloce Commissione di istruttoria veloce - massimo trimestrale 2% € € 10,00 80,00 La Commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La Commissione di istruttoria veloce è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce ed è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per tale attività (es: costo medio del contatto telefonico con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento e costo medio del personale coinvolto nell'analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente). Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore. Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce pagamento titoli e effetti; esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento; pagamento deleghe fiscali; acquisto di strumenti finanziari; ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca. Esenzioni La Commissione di istruttoria veloce non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca. Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la Commissione di istruttoria veloce non è inoltre dovuta nel caso in cui lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente: l’importo complessivo di 500 Euro e la durata di 7 giorni consecutivi. Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre. SPESA RICHIESTA DOCUMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI Copia di estratti conto rilasciati in forma cartacea € Ristampa contabili da procedura informatica Gratuita 3,50 Copia di documenti rilasciati in forma cartacea (assegni, contabili, effetti, etc): - Archiviati presso la BCC in formato elettronico € - Archiviati presso la BCC in formato fisico € 8,00 - Archiviati presso soggetto esterno € 12,50 Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori € 10,00 Lettera di referenza bancaria € 50,00 Attestazione di capacità finanziaria 0,050% dell'importo della capacità finanziaria attestata min € 200,00 - max € 2.000,00 Asseverazione bancaria 0,050% dell'importo del progetto min € 500,00 - max € 6.000,00 Certificazione interessi passivi € FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 2,00 2,00 (ZF/000001840) Pagina 3 di 5 Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. SERVIZI ACCESSORI La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa a carattere opzionale e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet della banca alla sezione "Trasparenza" e presso le filiali della banca stessa. In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità disciplinate nel contratto di assicurazione. RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato. Qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 0 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente nelle modalità previste dalla precedente lettera a). Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato. In ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Se il contratto è a tempo determinato, in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni: "Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.” Se il contratto è a tempo indeterminato, la suddetta facoltà di modifica unilaterale è convenuta anche per le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. Resta inteso che la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale del tasso ai sensi dell’art. 118 T.U.B. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 20 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’Ufficio Reclami della banca (Via Vittorio Emanuele sn - 74020 San Marzano di San Giuseppe – FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (ZF/000001840) Pagina 4 di 5 [email protected] ). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF, secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Tasso di interesse debitore Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di mora Commissione onnicomprensiva Indicatore sintetico di costo (ISC) Tasso effettivo globale medio (TEGM) Valuta Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa. E’il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (ad. es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato TAE. Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito. Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento. La commissione ha durata pari a quella dell’affidamento ed è calcolata in percentuale sul fido medio calcolato nel periodo di liquidazione. Il valore della commissione è espresso su base annuale e l’addebito sul conto segue la periodicità di liquidazione del conto stesso. Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del finanziamento, aumentarlo del 25% e aggiungere una maggiorazione di 4 punti. La differenza tra tale limite e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali. Data di inizio di decorrenza degli interessi. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016 (ZF/000001840) Pagina 5 di 5