Apertura di credito in conto corrente Credito ai consumatori 20161001

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Apertura di credito in conto corrente Credito ai consumatori 20161001
FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO IN CC
CREDITO AI CONSUMATORI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto - Società Cooperativa
Via Vittorio Emanuele s.n. – 74020 San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
Tel.: 099.9577411 – Fax: 099.9575501
Indirizzo internet: http://www.bccsanmarzano.it
e-mail: [email protected]
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00130830730
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4554 - Codice ABI 08817
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A157396
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di
denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma
accordata.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il
credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.
Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.
Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad
eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare
ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire, per il futuro, lo stesso comportamento in situazioni
analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.
Nel caso di concessione dell'affidamento tramite DIA (disponibilità immediata assegni) le somme oggetto
dell’apertura di credito sono messe a disposizione del cliente a condizione che questi abbia negoziato al salvo buon
fine assegni bancari e circolari; le somme sono utilizzabili nei limiti dell’importo indicato dall’assegno.
Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di
interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei
tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.
L'apertura di credito descritta nel presente foglio informativo è riservata a clienti che rivestono la qualifica di
consumatore ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.A) del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), che richiedono la stipula
del contratto "per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale" nell'ambito di applicazione degli
artt.121 e seguenti del D.Lgs.385/93 (Testo Unico Bancario).
Trattasi di clienti che hanno acceso il rapporto di conto corrente prima del 03.12.2010; successivamente a tale data le
condizioni applicate agli affidamenti in conto corrente sono contenute nei fogli informativi relativi al contratto di conto
corrente.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 3.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 15,31%
Il contratto prevede l'applicazione
della commissione onnicomprensiva
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 20.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 15,31%
Esempio formulato utilizzando come
parametro di riferimento l'importo
mediamente concesso ai consumatori
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente foglio informativo.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016
(ZF/000001840)
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Importo totale del credito
Minimo € 200,00
Massimo € 75.000,00
Durata del contratto di apertura di credito
Determinata / Indeterminata
Rimborso
Al consumatore può essere richiesto in qualsiasi
momento di rimborsare l’importo totale del credito senza
preavviso in caso di recesso per giusta causa della
banca, altrimenti con un preavviso di 15 giorni. In ogni
caso per il pagamento gli viene concesso un termine di 15
giorni
TASSI
Tasso debitore annuo massimo per utilizzi entro i limiti 12,5%
del fido
Tasso debitore annuo massimo per utilizzi oltre i limiti del 12,5%
fido
Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o
scopertura
Tasso di mora
Condizioni in presenza delle quali i costi possono
essere modificati
Diritto di recesso dal contratto di credito
Consultazione di una banca dati
La banca può modificare le condizioni di contratto con le
modalità di cui all’art. 118 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) in
presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo
esemplificativo, la modifica di disposizioni di legge, la
variazione generalizzata delle condizioni economicofinanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, la
soppressione o la mancata rilevazione del parametro di
indicizzazione, il mutamento del grado di affidabilità del
cliente espresso in termini di rischio di credito e
determinato sulla base di oggettive procedure di
valutazione)
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi
momento con effetto di chiusura dell'operazione mediante
pagamento di quanto dovuto.
La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento
dall’apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con
effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo,
ovvero con un preavviso di 15 giorni.
Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver
consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di
essere informato immediatamente e gratuitamente del
risultato della consultazione.
Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale
informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è
contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri AD OGNI LIQUIDAZIONE
diversi dagli interessi
Conteggio e accredito interessi avere
ANNUALE
Conteggio interessi dare
ANNUALE
Modalità di calcolo degli interessi
ANNO CIVILE
IMPORTI MASSIMI DI SPESE
Spese per la stipula del contratto
Spese collegate all'erogazione
ipocatastali, accesso a base dati)
Imposte e tasse presenti e future
del
credito
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/10/2016
(visure €
0,00
Come per legge a carico del cliente
(ZF/000001840)
Pagina 2 di 5
Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni €
economiche
0,00
Spese per la gestione del rapporto
Spese per comunicazioni periodiche trasparenza - invio €
1,00
cartaceo
Spese per comunicazioni periodiche trasparenza - invio €
0,00
on line
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
Spese per comunicazioni variazione condizioni - invio €
0,00
cartaceo
Spese per comunicazioni variazione condizioni - invio on €
0,00
line
Commissioni
Commissione onnicomprensiva
Commissione di istruttoria veloce
Commissione di istruttoria veloce - massimo trimestrale
2%
€
€
10,00
80,00
La Commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica a condizione che, nell’arco del
trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti rispetto al saldo del conto corrente non affidato o
rispetto al limite dell’affidamento concesso o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo
disponibile di fine giornata.
La Commissione di istruttoria veloce è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca prima di autorizzare lo
sconfinamento svolge un’istruttoria veloce ed è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per tale attività (es: costo
medio del contatto telefonico con il cliente per verificare le ragioni dello sconfinamento e costo medio del personale
coinvolto nell'analisi dell'operazione e della complessiva posizione debitoria del cliente).
Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il
tasso debitore.
Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce
pagamento titoli e effetti;
esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;
pagamento deleghe fiscali;
acquisto di strumenti finanziari;
ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca.
Esenzioni
La Commissione di istruttoria veloce non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento
nei confronti della banca.
Se il cliente riveste la qualifica di consumatore, la Commissione di istruttoria veloce non è inoltre dovuta nel caso in cui
lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:
l’importo complessivo di 500 Euro e
la durata di 7 giorni consecutivi.
Questa esenzione è applicata una sola volta per trimestre.
SPESA RICHIESTA DOCUMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI
Copia di estratti conto rilasciati in forma cartacea
€
Ristampa contabili da procedura informatica
Gratuita
3,50
Copia di documenti rilasciati in forma cartacea (assegni, contabili, effetti, etc):
- Archiviati presso la BCC in formato elettronico
€
- Archiviati presso la BCC in formato fisico
€
8,00
- Archiviati presso soggetto esterno
€
12,50
Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori
€
10,00
Lettera di referenza bancaria
€
50,00
Attestazione di capacità finanziaria
0,050% dell'importo della capacità finanziaria attestata
min € 200,00 - max € 2.000,00
Asseverazione bancaria
0,050% dell'importo del progetto
min € 500,00 - max € 6.000,00
Certificazione interessi passivi
€
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2,00
2,00
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Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti,
nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai
fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.
SERVIZI ACCESSORI
La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile
per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.
Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa a carattere opzionale e in particolare sul dettaglio delle coperture,
dei relativi limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al
rispettivo Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet della banca alla sezione "Trasparenza" e presso le filiali
della banca stessa.
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le
modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La Banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante
comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi
di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale
da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi
e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni. Analoga facoltà
di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato.
Qualora l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in
qualsiasi momento dall’apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di 0 giorni, nonché di ridurla
o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di
quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato
motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente nelle modalità previste
dalla precedente lettera a). Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire
contestualmente quanto utilizzato.
In ogni caso, il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la
disponibilità.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Se il contratto è a tempo determinato, in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la
modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli
indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato
sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare
unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il
tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni: "Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di due
mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.”
Se il contratto è a tempo indeterminato, la suddetta facoltà di modifica unilaterale è convenuta anche per le
clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e rispettando le prescrizioni
dell’art. 118 T.U.B. Resta inteso che la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione
costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale del tasso ai sensi dell’art. 118 T.U.B.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista
per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 20 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del
presente contratto, il cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di
risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica
all’Ufficio Reclami della banca (Via Vittorio Emanuele sn - 74020 San Marzano di San Giuseppe –
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[email protected] ). La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la
risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di
conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
(www.conciliatorebancario.it).
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla
Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’ABF, secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Tasso di interesse debitore
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)
Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG)
Tasso di mora
Commissione onnicomprensiva
Indicatore sintetico di costo
(ISC)
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
Valuta
Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari
concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
E’il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione
degli interessi; in caso di liquidazione infrannuale degli interessi (ad. es.
trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo
vengono conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è
appunto denominato TAE.
Indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base
annua, dell’importo totale del credito.
Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento.
La commissione ha durata pari a quella dell’affidamento ed è calcolata in
percentuale sul fido medio calcolato nel periodo di liquidazione. Il valore della
commissione è espresso su base annuale e l’addebito sul conto segue la
periodicità di liquidazione del conto stesso.
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua
sull’ammontare del prestito concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il
TEGM del finanziamento, aumentarlo del 25% e aggiungere una maggiorazione
di 4 punti. La differenza tra tale limite e il TEGM non può essere superiore a otto
punti percentuali.
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
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(ZF/000001840)
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