apertura di credito in conto corrente privato

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apertura di credito in conto corrente privato
FOGLIO INFORMATIVO
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PRIVATO
CONSUMATORE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna
Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected]
Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100
Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1
Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna
Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore
Banca di Bologna – Nome e Cognome ……………………………………………………
Cod. Dipendente
…………..
Promotore con mandato – Nome e Cognome ………………………………………………
Nr. Iscrizione Albo …………..
CHE COS'E' L'APERTURA DO CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di
denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte,
questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito
(cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del
servizio) ove contrattualmente previsto;
variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari
USA).
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3
T.A.E.G: 17,6%
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi
sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in
relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni
economiche”.
Fidi
Importo totale del credito
Massimo 75.000 €
Durata del contratto di apertura di credito
Temporanea o a Revoca
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
entro fido:
13,5%
T.A.E.: 14,19894%
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CONSUMATORE
Commissione onnicomprensiva
2%
Altre spese
SPESE E COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA APPLICATA
SOLO IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE
DELL’AFFIDAMENTO
MINIMO
€ 150,00
MAGGIORAZIONE DI TASSO IN CASO DI PROROGHE
FINANZIAMENTI IN PREAMMORTAMENTO
FINANZIAMENTI TEMPORANEI
2,00 %
2,00 %
3,00% importo richiesto
Sconfinamenti extra-fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
19,875%
T.A.E.: 21,40598%
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)
€
20,00
-SCONFINAMENTO FINO A EURO 100,00 (franchigia)
€ 0,00
-SCONFINAMENTO FINO A EURO 500,00 PER UN SOLO€ 0,00
PERIODO PER CIASCUN TRIMENTRE NON SUPERIORE
ALLA DURATA DI 7 GIORNI CONSECUTIVI
RICERCHE D’ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO)
€ 51,70
SPESE PER FOTOCOPIE DI ESTRATTI CONTO (PER
€ 15,50
OGNI SINGOLO ESTRATTO CONTO)
SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI
PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO
€ 20,70
RECUPERO SPESE TELEFONICHE
€ 50,00
SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI SUCCESSIONE 0,75%
MINIMO
€ 150,00 + RECUPERO SPESE VIVE
MASSIMO
€ 500,00
Base di calcolo: La percentuale è calcolata sulla sommatoria non algebrica dei debiti e sui crediti dovuti o vantati dal “de cuius” nei
confronti della Banca compresi i titoli in deposito, con l’esclusione delle quote e dei finanziamenti sociali, risultanti dal saldo contabile
dei rapporti intrattenuti dal defunto alle ore 00:00 del giorno del decesso.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
spese estratto conto inviato per posta
€
1,00
spese estratto conto in casella bancaria
€
1,00
spesa estratto conto non inviato
€
1,00
spesa estratto conto inviato tramite inbank
€
0,00
Trasparenza documentazione periodica inviata per posta
Trasparenza documentazione periodica in casella
bancaria
Trasparenza documentazione periodica non inviata
Trasparenza documentazione periodica inviata tramite inbank
Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per
legge
€
1,00
€
1,00
€
1,00
€
0,00
€
5,00
ALTRO
CAPITALIZZAZIONE DARE
TRIMESTRALE
RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI
ANNO CIVILE
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura
di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale.
COSTI CONNESSI
Per i costi connessi al conto corrente sul quale sul quale la Banca mette a disposizione le somme, si rimanda ai rispettivi Fogli
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CONSUMATORE
Informativi
ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI
Condizioni in presenza delle quali i costi
relativi al contratto di credito possono
essere modificati
La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente dalle
aperture di credito a tempo indeterminato le condizioni
applicate ai singoli rapporti (tassi, prezzi e altre condizioni)
qualora sussista un giustificato motivo e con un preavviso di
due mesi.. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si
considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni,
generalizzate o meno, connesse a:(i) modifiche dei prezzi, dei tassi,
dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti
(es: aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali), suscettibili di rendere
maggiormente onerosa la prestazione per la banca, (ii) a modifiche
legislative o regolamentari;
(iii) a disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, a ragioni di
sicurezza o di maggiore efficienza del Servizio; (iv) a mutamenti delle
condizioni soggettive del cliente o della banca.Nelle aperture di
credito a a tempo determinato la Banca ha il diritto di modificare
unilateralmente le condizioni applicate ai singoli rapporti, esclusi
i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo - come
indicato esemplificativamente sopra - e con un preavviso di due
mesi.
RECESSO E RECLAMI
Recesso del cliente
Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal rapporto di apertura di credito mediante il pagamento di quanto dovuto alla banca per
il capitale utilizzato oltre interessi maturati anche di mora, spese e accessori ed oneri come previsti dalle condizioni economiche
allegate al contratto e nei limiti delle norme vigenti.
Recesso della banca in caso di apertura di credito a tempo determinato intestata a consumatore
La banca può recedere in qualsiasi momento con effetto immediato dall’apertura di credito a tempo determinato, ovvero ridurla o
sospenderla, ove ricorra una giusta causa ovvero un giustificato motivo, dando comunicazione al cliente a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno e concedendo al cliente stesso un termine per il pagamento non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario.
Recesso della banca in caso di apertura di credito a tempo indeterminato intestata a consumatore
La banca può recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito a tempo indeterminato, ovvero ridurla o sospenderla, al ricorrere
di una giusta causa o di un giustificato motivo, previo preavviso di almeno 1 (uno) giorno, da comunicarsi su supporto cartaceo o altro
supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, anche solo con comunicazione verbale immediatamente dopo la
sospensione, oltre successiva conferma scritta. Decorso il termine del preavviso il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto nel
termine di 5 (cinque) giorni.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il rapporto contrattuale si chiude con il pagamento da parte del cliente di quanto dovuto alla Banca.
Recesso e chiusura del rapporto contrattuale, compensazione e pagamento degli assegni
In caso di recesso dall’apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il
pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di
presentazione.
Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall’art. 11, delle condizioni
generali relative al rapporto banca-cliente, si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da
parte del cliente.
Le disposizioni di cui all’art. 13 della Sez. II (conto corrente bancario) si applicano anche nel caso di recesso dall’apertura di credito.
Reclami
1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il cliente,
prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie:
(i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571100 ) e-mail
([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del
reclamo;
(ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra),
prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinari a,
previo esperimento del procedimento di mediazione previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 con le modalità ed i termini di cui alla L.
98/2013 che ha convertito con modifiche il D.L. 69/2013, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003
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come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al
n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che
dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
(www.conciliatorebancario.it ).
3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato
istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento).
LEGENDA
Saldo contabile
Saldo disponibile
Tasso debitore:
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere
in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione trimestrale.
Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Nei limiti della disponibilità dell’affidamento concesso dalla Banca
Oltre i limiti di disponibilità dell’affidamento concesso dalla Banca
Utilizzi oltre il saldo disponibile, in assenza di affidamento
-per utilizzi entro i limiti del
fido
-per utilizzi oltre i limiti del
fido
-per utilizzi senza fido
Commissione per messa a E’ la commissione prevista dall'art 117 bis del Testo Unico Bancario,
disposizione fondi
pattuita per gli affidamenti concessi per mezzo di un’apertura di credito
o a valere su un conto di pagamento; è onnicomprensiva, calcolata in
maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del
cliente e alla durata dell’affidamento; l’ammontare della commissione
non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a
disposizione del cliente
Commissione di Istruttoria Commissione di istruttoria veloce (CIV) è la commissione prevista
Veloce
dall'art 117 bis del Testo Unico Bancario, che si applica agli
sconfinamenti intesi come utilizzo da parte del cliente di somme di
denaro concesse dall’intermediario in
eccedenza rispetto
all’affidamento (“utilizzo extrafido”) o in mancanza di un affidamento, in
eccedenza rispetto al proprio saldo (“sconfinamento in assenza di
fido”); è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è
espressa in valore assoluto
Spese di liquidazione interessi Comprende le spese collegate al conteggio trimestrale degli interessi
debitori
debitori
n.b. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi
creditori
Spese per comunicazione
Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per
relativa alla trasparenza
variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali
bancaria
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