statuti e regolamento del pontificio collegio maronita a roma

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statuti e regolamento del pontificio collegio maronita a roma
STATUTI E REGOLAMENTO
DEL
PONTIFICIO COLLEGIO MARONITA
A ROMA
Roma 2013
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INDICE
Decreto................................................................................................................................ 2
INDICE .................................................................................................................................. 4
STATUTI .............................................................................................................................5 Preambolo .......................................................................................................................5 Capitolo I : NATURA E FINE........................................................................................6 Capitolo II: DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL COLLEGIO ......................6 Capitolo III: L’AMMISSIONE AL COLLEGIO ........................................................10 REGOLAMENTO .............................................................................................................11 Preambolo. ....................................................................................................................11 Capitolo I: LA COMUNITA SACERDOTALE ...........................................................11 Capitolo II: Gli Studi .....................................................................................................12 Capitolo III: LA VITA COMUNITARIA .....................................................................13 4
STATUTI
Preambolo Il Pontificio Collegio Maronita, d’ora innanzi “ Collegio ” , fu costituito a Roma dal Papa
Gregorio XIII il 27 giugno 1584 con la bolla “Humana sic Ferunt”, per accogliere i chierici
maroniti mandati a Roma dal Patriarca Maronita per studiare filosofia e teologia negli atenei
romani, in preparazione al sacerdozio.
Molti furono gli intellettuali e i pastori maroniti e non maroniti che vi furono formati, ed
essendosi distinti, sia in Europa sia in Oriente,essi furono chiamati nelle corti dei Sovrani Europei
come traduttori e ambasciatori, come furono anche alla base della rinascita culturale nel Libano e in
Medio Oriente; grazie ad essi si stamparono i primi libri liturgici in siriaco e arabo,a partire dal
1585,tanto che si diffuse l' adagio" dotto come un maronita".
Il Collegio ha subìto una prima chiusura nel 1° marzo 1798, quando le truppe francesi
occuparono Roma,costringendo gli studenti a rifugiarsi presso la Congregazione di Propaganda
Fide, requisirono il Collegio e lo vendettero coi suoi beni all'asta.
Nel 1891, il Patriarca Youhanna Al-Hajj (1890-1898) mandò il suo Vicario a Roma, il
vescovo Elias Howayek (successivamente eletto patriarca) per comprare un'altro edificio per
riaprire nuovamente il Collegio. Nel 1893, il Collegio fu costruito in via di Porta Pinciana, nel
quartiere del Pincio, con l'aiuto del Papa Leone XIII che decise la sua riapertura con la Bolla
"Sapienter Olim" del 30 novembre 1893.
Purtroppo, per mancanza di studenti nel 1906, il Collegio richiuse le porte una seconda volta,
per riaprirle poi nel 1920.
Con l' inizio della seconda guerra mondiale nel 1939, il Collegio venne chiuso una terza volta.
In questo periodo, la Procura del Patriarcato Antiocheno Maronita rimase attiva in via di Porta
Pinciana, sede del Collegio.
Dopo sessanta anni di chiusura, il Collegio fu riaperto di nuovo su espressa volontà del
Patriarca Cardinale Mar Nasrallah Boutros Sfeir. Avvalendosi dell’opera del Procuratore del
Patriarcato presso la S. Sede a Roma il vescovo Emilio Eid (1958-2004), il Collegio fu restaurato
completamente con l’aggiunta di altri locali destinati a sostenere l’istituzione; fu inaugurato
ufficialmente dal Patriarca il 9 febbraio 2000 nella ricorrenza della festa Patronale di S. Marun e
dell’apertura dell’Anno Giubilare del 2000; ma, solo il 15 settembre 2001, aprì le sue porte ai primi
Alunni esclusivamente Sacerdoti.
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Capitolo I : NATURA E FINE
Art. 1
- Il Collegio è un ente ecclesiale a scopo educativo e formativo collegato
e dipendente dalla Procura del Patriarcato Antiocheno Maronita ed è sotto la giuridizione
diretta del Patriarca Maronita e la tutela della Sede Apostolica. La sede del Collegio è sita
in via di Porta Pinciana,18 – 00187 - Roma.
Art 2 - Il Collegio non ammette seminaristi per gli studi istituzionali, ma solo quelli che
intendono compiere ulteriori specializzazioni e conseguire titoli di studio superiori nelle
scienze sacre e umanistiche. Esso accoglie in via prioritaria e preferenziale i sacerdoti
Alunni ascritti alla Chiesa Patriarcale Maronita. Questo non impedisce che, in via
eccezionale e secondo la disponibilità dei posti e previo consenso del Patriarca, il Collegio
possa accogliere anche sacerdoti, religiosi e laici non maroniti, che tuttavia rispettino lo
stesso scopo educativo e formativo.
Art 3 - Il Collegio, per disposizioni del Patriarca Maronita e il suo Santo Sinodo, sarà un
luogo d'incontro privilegiato dove i sacerdoti maroniti venuti da tutti i paesi d'espansione,
possono riscoprire le loro radici ecclesiali e nazionali, la liturgia e la spiritualità della
Chiesa di appartenenza.
Art 4 - Il Collegio è regolamentato dalle presenti norme statutarie interne nonché dal
diritto commune e dal diritto particolare della Chiesa Maronita.
Capitolo II: DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL
COLLEGIO
Il Patriarca
Art. 5
- Il Patriarca è il primo responsabile del Collegio .
Compete al Patriarca:
1. nominare i membri della Direzione del Collegio: un Procuratore-Rettore, un Vice
Procuratore-vice Rettore, e un Economo, per un quinquennio rinnovabile. Per la
nomina del Procuratore-Rettore occorrono il consenso del Sinodo Permanente e
l’assenso della Congregazione per le Chiese Orientali (CCO) e quanto previsto dal
CCEO ;
2. esaminare la Relazione annuale presentata dal Procuratore-Rettore e firmata dall'
Economo circa la vita, spirituale, culturale ed educativa del Collegio nonché circa la
contabilità e la sua situazione economica;
3. approvare, interpretare, emendare gli statuti e il regolamento del Collegio dopo il
consenso del Sinodo Permanente e dispensare da questi;
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4. decidere sull’estinzione dell’attività del Collegio Maronita o, con il consenso del
Sinodo dei Vescovi della Chiesa Maronita, trasformare il suo fine per motivi giusti e
gravi a norma del Diritto;
5. aver cura che si provveda alle spese del Collegio anche per mezzo di tributi o di
offerte, di cui ai cann. 1012 e 1014 del CCEO (cf. can. 341, §1) ;
6. nominare la Commissione Episcopale specifica per studiare l'idoneità dei candidati
presentati dai propri Ordinari per l'ammissione agli studi nel Collegio (cf.art.21 ).
I Vescovi
Art.6
- I Vescovi della Chiesa Maronita, sono responsabili della formazione dei
presbiteri che inviano al Collegio per gli studi ed ad essi riserveranno le più paterne e
attente sollecitudini. Gli stessi Vescovi devono controllare l’andamento degli studi dei loro
rispettivi sacerdoti Alunni attraverso i rapporti che ricevono dal Procuratore-Rettore del
Collegio alla fine di ogni anno accademico.
Il Procuratore-Rettore
Art.7 &.1
- Ricopre la carica del Rettore del Pontificio Collegio Maronita il Vescovo
Procuratore del Patriarcato Antiocheno Maronita presso la Santa Sede.
&.2 - E’ compito del Procuratore-Rettore, in quanto diretto responsabile del Collegio
curare, a norma degli statuti, il suo governo generale con prudenza, carità, pietà e scienza.
Art. 8
1.
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7.
- Compete particolarmente al Procuratore-Rettore:
guidare il Collegio, attuando le direttive del Patriarca e dei Vescovi, accogliendo le
attese della Chiesa, interpretando il progetto formativo che ogni eparchia ripone sui
sacerdoti inviati a Roma;
favorire l’unità e la corresponsabilità degli Alunni del Collegio valorizzando i doni e
le competenze di ciascuno;
esercitare la paternità nella comunità attraverso una presenza assidua, interventi
puntuali, il coordinamento della vita del Collegio, la presidenza delle liturgie nei
momenti più significativi dell’Anno accademico e della vita del Collegio;
accompagnare il cammino degli Alunni del Collegio con incontri periodici, che
permettano loro di approfondire le loro conoscenze e la loro cultura accogliendo le
sollecitazioni che la società e le attività romane offrono;
coordinare il servizio pastorale dei vari sacerdoti nelle comunità parrocchiali;
svolgere l’attività di Rettore della chiesa annessa al Collegio, a norma del can. 305, §3
del CCEO e coordinare e assegnare i compiti dell’attività pastorale che si tengono
nella stessa chiesa;
mantenere e curare un proficuo rapporto con gli Ordinari e le eparchie di provenienza
degli Alunni del Collegio per realizzare il progetto formativo dei medesimi sui
sacerdoti mandati per gli studi;
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8.
seguire gli studi degli Alunni, esigere l’estratto dei loro voti degli esami sostenuti negli
Atenei, controllare il loro piano di studi e vigilare sulla sua esecuzione, ciò allo scopo
di poter inviare ogni anno una relazione al Patriarca e ai loro rispettivi Ordinari sul
progresso della formazione e degli studi degli Alunni e alla CCO qualora siano
borsisti dalla medesima Congregazione, riferendo anche sullo stato generale della loro
vita nel Collegio;
9. concedere le attestazioni necessarie agli Alunni, sia per le pratiche del soggiorno in
Italia sia per gli atenei ed università, in qualità di loro superiore e responsabile in Italia
;
10. organizzare i ritiri spirituali nelle modalità e nei tempi che egli riterrà opportune.
Art.9 & 1 - Il Procuratore-Rettore è tenuto a redigere un rapporto annuale, sullo stato
generale del Collegio e la vita degli Alunni e sui loro studi. Tale rapporto sarà inviato al
Patriarca e ai loro respettivi Ordinari e alla CCO;
& 2- E’ tenuto, inoltre, a redigere un rapporto annuale sullo stato finanziario del Collegio,
firmato anche dall' Economo, da presentare al Patriarca e al Sinodo Permanente.
Il Vice Procuratore-Rettore
Art.10
-Il Vice Procuratore-Rettore nominato dal Patriarca, deve avere le stesse
qualità richieste per il Procuratore-Rettore. Per necessità e mancanza di persone egli
potrebbe cumulare l’ufficio dell'Economo.
Art.11
- Al Vice Procuratore-Rettore compete quella potestà vicaria che gli è propria
con l’aggiunta delle deleghe e delle mansioni a lui specificamente conferite dal
Procuratore-Rettore del Collegio.
L’Economo
Art.12 - Il Patriarca, sentito il Procuratore-Rettore del Collegio e con il consenso del
Sinodo Permanente, nomina l’Economo che sia un presbitero veramente esperto in
economia e distinto per onestà. La nomina quinquennale è rinnovabile. Durante la sua
funzione l’Economo non può essere rimosso se non per una grave causa a giudizio del
Patriarca, dopo aver consultato il Procuratore-Rettore e il Sinodo Permanente.
Art.13
- Compete all’Economo l’amministrazione dei beni temporali del Collegio in
collaborazione col Procuratore-Rettore, provvedere alla loro conservazione e alla loro
tutela e incremento. Egli, deve :
1. gestire le spese e le manutenzioni ordinarie del Collegio e vigilare sui dipendenti ;
2. fare eseguire le opere di restauro o dei lavori di costruzione decisi congiuntamente al
Procuratore-Rettore ;
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3. provvedere al pagamento delle tasse universitarie degli Alunni borsisti e delle spese
della loro istruzione per i corsi complementari non universitari ed eventuali spese a
fini culturali, nonché le spese di integrazione della loro formazione;
4. richiedere preventivi per le spese di straordinaria amministrazione e presentarla al
Procuratore-Rettore per l’approvazione e la firma;
5. preparare il bilancio annuo a norma del diritto.
Art.14 - L’Economo deve rendere conto dell’amministrazione al Procuratore-Rettore e al
Patriarca ogni anno e ogni volta che ne è richiesto dagli stessi. Il Procuratore-Rettore
esamini il resoconto e il bilancio presentati dall’Economo per inserirlo nel suo rapporto
finanziario annuo inoltrato al Patriarca. Il rapporto del Procuratore-Rettore deve essere
controfirmato dall’Economo.
Art.15
- L’Economo deve mensilmente rendere conto del suo operato, in maniera
dettagliata, al Procuratore-Rettore .
Art.16 - Occorre la firma congiunta del Procuratore-Rettore e dell' Economo per tutte le
operazioni contrattuali e bancarie dei conti del Collegio.
Il Padre Spirituale
Art. 17
- Il Procuratore-Rettore sceglie un padre spirituale che lo aiuti
nell'organizzazione dei ritiri mensili e dell'attività spirituale nel Collegio. Gli Alunni del
Collegio possono sceglierlo per la direzione spirituale o liberamente individuare qualsiasi
altro presbitero per essere seguiti spiritualmente ( cf. can.339 ).
Adetti al Servizio nel Collegio
Art.18
- Spetta al Procuratore-Rettore e all'Economo del Collegio indicare i servizi,i
compiti e il numero del personale necessario per il buon andamento della vita comunitaria.
Art.19 - Ogni adetto al servizio nel Collegio deve compiere fedelmente il lavoro
assegnatogli, secondo le sue mansioni e competenze.
Art.20 - La comunità del Collegio riservi al personale di servizio pieno rispetto e
gratitudine. Il Procuratore-Rettore provveda ad assicurare loro una cura spirituale adatta e
una retribuzione giusta, nel rispetto dell'insegnamento sociale della Chiesa e delle leggi
italiane.
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Capitolo III: L’AMMISSIONE AL COLLEGIO
Art.21
- Il Patriarca, con il consenso del Sinodo permanente forma e presiede la
Commissione Episcopale, ad quinquennium rinnovabile, composta di tre membri a cui si
aggiunge - ex ufficio- il Rettore del Seminario Patriarcale di Ghazir, il Procuratore-Rettore.
Tale commissione esamina le domande degli Ordinari circa i loro sacerdoti candidati allo
studio nel Collegio. Esaminati i curricula vitae dei candidati, le loro abilità ed idoneità allo
studio secondo i criteri prestabiliti, considerate le esigenze delle Eparchie e della Chiesa
Maronita e tenuto conto delle possibilità economiche del Collegio e delle disponibilità dei
posti, la Commissione approva un numero di candidati. Ogni domanda di ammissione al
Collegio deve essere presentata alla predetta Commissione, studiata e approvata entro, e
non oltre, l'ultimo giorno di febbraio dell'anno precedente.
Art.22 &.1 - La borsa di studio concessa dal Patriarcato copre le spese di vitto e alloggio,
le spese sanitarie e le tasse scolastiche.
&.2 - Tutte le spese che non sono coperte dalla medesima borsa, sono a carico
dell' Alunno o del suo Ordinario.
&.3 - I candidati che non usufruiscono di una borsa di studio erogata dal
Patriarcato devono, entro dieci giorni della communicazione dell' ammissione al Collegio,
versare, presso l'economato del Collegio, cinque mensilità di retta.
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REGOLAMENTO
Preambolo.
Nell' Atto di fondazione del Pontificio Collegio Maronita nel 1584, il Papa Gregorio XIII
indicava che lo scopo e il fine di questa fondazione "era di consolidare la fede dei maroniti
insegnando loro le buone scienze, educandoli con un retto e giusto insegnamento sulle perfette virtù
cristiane affinchè siano apostoli che divulghino l'odore della pietà e dell'insegnamento della Santa
Chiesa sul cedro del Libano e sulle loro comunità e i loro paesi".
Più tardi, lo stesso concetto sarà ribadito dal Patriarca Stefano Douayhi.
Dopo 380 anni, il Concilio Vaticano II raccomanda ai vescovi "la cura di inviare sacerdoti in
speciali istituti, facoltà o università affinché, muniti di una formazione scientifica più profonda,
siano, a motivo delle circostanze della società moderna, in grado di soddisfare alle varie esigenze
dell' apostolato, però, senza trascurare la loro formazione spirituale e pastorale (Optatam Totius, V,
n.18 & VII, n.22 ).
In ragione di quanto sopra, la Direzione del Pontificio Collegio Maronita raccomanda agli
Alunni di prepararsi nel cuore e nella mente per il servizio alla loro chiesa locale, di consolidare la
fede nel loro sacerdozio e inserirsi nel servizio della Missione della Chiesa Universale. Essi non si
trovano nel Collegio per la loro cultura personale, ma per investire la propria cultura nell'annuncio
della Parola di Dio. E' vero che l'impegno allo studio delle scienze sacre assorbe la maggior parte
del tempo degli Alunni, ma è molto importante anche che ciascuno di essi viva questa sua doverosa
e preziosa fatica quotidiana nello spirito di ricerca di maggior verità e carità per unirsi al lavoro di
tutti gli uomini e le donne nel mondo, attuando così la vocazione all' edificazione del Regno.
Capitolo I: La comunità sacerdotale
Art. 1 - Gli Alunni del Collegio formano una comunità sacerdotale fondata sulla
relazione educativa ed ecclesiale esigente e costruttiva. L’impegno quotidiano, consapevole
e gioioso, nelle diverse dimensioni della formazione e della vita in comunità, aiuterà
ciascuno a vivere felicemente le relazioni fraterne, promuovendo il dono di sé e lo spirito di
servizio.
Art. 2 - Ogni membro della comunità farà uso saggio ed equilibrato del proprio tempo. A
tal fine, la vita del Collegio è ordinata secondo un orario che possa aiutare ciascuno a
superare improvvisazioni e particolarismi, per vivere una concreta appartenenza alla
comunità e una reale adesione alla sua proposta formativa. Gli orari dei momenti comunitari
giornalieri e settimanali saranno stabiliti annualmente dal Procuratore-Rettore.
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Art. 3 - Nell’essenza di ogni studio superiore, la vita spirituale si manifesta come sorgente
che ravviva la vita degli Alunni, in modo che essi maturino, giorno dopo giorno, attraverso
un cammino continuo, la loro spiritualità e si radichino nella grazia della missione e nella
partecipazione al servizio del nostro Signore Gesù Cristo. La vita spirituale si alimenta con
la preghiera, la meditazione della Parola di Dio, si fonda sull’unione profonda con il Signore
e sullo Spirito vivo della Chiesa, si rinforza e cresce attraverso la partecipazione efficace al
mistero Pasquale.
Art. 4 - Spetta ad ogni Alunno di curare la propria vita spirituale e di procurarsi un
direttore spirituale ed un confessore e di approfondire la spiritualità cristiana in modo
generale e la spiritualità orientale maronita in modo particolare. L'Alunno deve osservare gli
incontri spirituali e culturali che il Collegio organizza mensilmente senza potersi assentare a
meno che non ci siano motivi gravi e leciti dei quali si avrà cura di informare il ProcuratoreRettore del Collegio.
Art. 5 - Si favorisca la celebrazione della Divina Liturgia per tutta la comunità e la
preghiera dell’ufficio; tale Sacra Pratica sarà regolata annualmente dal Procuratore-Rettore
in accordo con la comunità, all’inizio dell’anno accademico . Si può consentire ai sacerdoti,
nei giorni di domenica e di festa, di svolgere un servizio pastorale nelle parrocchie, previo
consenso del Procuratore-Rettore del Collegio.
Art. 6 - Il Collegio festeggia ogni anno la ricorrenza liturgica del suo Patrono San Marun.
Ogni Alunno offrirà la Santa Messa di quel giorno per le anime dei defunti del Collegio e
per i benefattori e parteciperà ai diversi festeggiamenti organizzati in onore del Santo.
Art. 7 - Ogni singolo Alunno è tenuto a partecipare ad ogni manifestazione che sia
specificamente connessa alla vita del Collegio secondo le indicazioni del ProcuratoreRettore.
Capitolo II: Gli Studi
Art. 8 - Ogni Alunno dovrà seguire gli studi di specializzazione stabiliti per lui dalla
Commissione Patriarcale e dal proprio Ordinario e non ha la facoltà di cambiarla, senza il
loro consenso, sotto la pena della revoca della borsa di studio.
Art. 9 - Tutti gli Alunni sono tenuti al rispetto degli orari e del regolamento dell’università
unitamente al relativo proprio piano di studi assicurando una partecipazione costante e
puntuale. Ogni ingiustificato ritardo sul rendimento accademico sarà oggetto d’indagine del
Procuratore-Rettore e conseguente segnalazione alle autorità.
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Art. 10 - Tutti gli Alunni sono tenuti a sostenere gli esami universitari nei tempi stabiliti e
conseguire il grado accademico concludendo la propria specializzazione nelle scadenze
previste dal proprio piano di studi.
Art. 11 - E’ necessario che l'Alunno apprenda, secondo le possibilità che gli vengono
offerte, più di una lingua straniera moderna, oltre alla conoscenza delle lingue antiche, come
il latino, il greco, il siriaco e l’ebraico, secondo le necessità della sua specializzazione.
Capitolo III: La vita comunitaria
Art. 12 - Il Collegio si offre come mezzo per la formazione di una comunità sacerdotale,
in cui gli Alunni arrichiscono se stessi attraverso le loro relazioni umane, spirituali ed
ecclesiastiche in un contesto di vera fraternità presbiterale. Non si tratta di un semplice
luogo di accoglienza per i sacerdoti studenti, ma è una casa che li accoglie per vivere
l’amicizia sacerdotale e la comunione nella vita e nella missione in modo che riescano a
condividere le loro tradizioni culturali, ecclesiastiche e spirituali maturando con le loro
energie e le loro doti il servizio della Chiesa.
Art. 13
- La vita quotidiana della comunità avrà come centro l’Eucaristia, alla quale
ognuno avrà cura di partecipare quotidianamente, con le migliori disposizioni di spirito. Una
volta la settimana si terrà una celebrazione della Divina Liturgia Comunitaria alla quale tutti
gli Alunni del Collegio sono tenuti a partecipare, con fedeltà e puntualità, indossando l’abito
liturgico secondo il proprio rito.
Art. 14 - L’attenzione al silenzio va comunque conservata nei luoghi comuni. Le attività
ricreative si svolgano in modo da rispettare i confratelli. Una costante attenzione al silenzio
va riservata agli spazi adiacenti alla cappella.
Art. 15 - Perché tutti possano godere di un clima idoneo all’impegno e alla
concentrazione, le camere siano luogo personale e non comunitario in cui coltivare una vita
di studio e di preghiera, che non può crescere nel rumore e nella dissipazione. Per il dialogo
fraterno e per lo studio fatto insieme non si utilizzino le camere, ma la sala della biblioteca,
segnalando eventuali ulteriori esigenze al Procuratore-Rettore.
Art. 16 - Gli anni trascorsi al Collegio consentono di condividere una singolare esperienza
di familiarità tra laici e pastori di anime. Come in famiglia, il momento della mensa è nel
Collegio una occasione di incontro, dialogo e condivisione.
Art. 17 - Tutti giungano a mensa con puntualità, per condividere la preghiera prima del
pasto e non si lasci il refettorio prima della preghiera comune di ringraziamento e di
eventuali avvisi alla comunità.
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Art. 18 - Tutti gli Alunni sono pregati di far presente, in tempo utile, la loro assenza dai
pasti e il numero di loro eventuali ospiti, segnalandolo sulla tabella affissa in refettorio.
Art. 19 - Per favorire le relazioni con tutti, è opportuno cambiare di posto a tavola,
evitando di preferire sempre la compagnia delle stesse persone. È assolutamente vietato
presentarsi in refettorio con abiti sconvenienti, calzature aperte o un abbigliamento in uso
per l’attività sportiva e poco consono alla sala refettorio.
Art.20 - Il cibo è dono di Dio e frutto della carità ecclesiale: si eviti lo spreco o il consumo
non necessario, si abbia attenzione alle esigenze degli altri, si eviti ogni forma di avidità o di
ingordigia. Si consumano i cibi predisposti dalla comunità, con spirito di adattamento e
gratitudine per il lavoro di chi li ha preparati. Occorre soprattutto fare uso delle norme di
galateo, per educarsi al rispetto di sé e del prossimo.
Art.21 - Chi, per motivi personali o di salute, avesse bisogno di qualche cibo diverso, lo
faccia presente al Procuratore-Rettore o all’Economo. È severamente vietato entrare nei
locali della cucina o del magazzino delle provviste.
Art. 22 - Il Procuratore-Rettore del Collegio assegna agli Alunni un servizio comunitario,
il quale è distribuito in base ai seguenti ambiti: liturgia, infermeria, sport e ricreazione, feste,
bacheche, eventi culturali e biblioteca.
Art. 23 - La responsabilità dell’ordine degli ambienti è condivisa da tutti coloro che vi
abitano: non ci si deve appropriare delle cose comuni, né trasferire mobili o modificare gli
arredamenti senza consenso della direzione del Collegio.
Art. 24 - Chi provoca un danno, lo comunichi al Procuratore-Rettore o all’Economo, con
cui concorda le modalità dell’eventuale risarcimento.
Art. 25 - La presenza di personale addetto non dispensa nessuno dalla corresponsabilità
nella pulizia e nel mantenimento dei locali: è doveroso intervenire di persona o segnalare a
chi di dovere eventuali guasti, carenze ed esigenze.
Art. 26 - La camera assegnata dispone di un arredamento sufficiente che non va
manomesso. Anche tenendo conto che essa sarà abitata in seguito da altre persone e che la
camera verrà controllata ad ogni cambio di Alunno, questa venga mantenuta in stato
decoroso, evitando di danneggiare mobili e pareti. È assolutamente vietato fumare dentro le
stanze.
Art. 27 - Si curi giornalmente la pulizia e l’ordine della propria camera, particolarmente del
bagno. Presentarsi al prossimo con ordine e decoro è elementare dovere di carità e rispetto.
Si abbia pertanto cura dell’igiene personale.
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Art. 28 - Per la pulizia della casa e delle camere, sono disponibili le necessarie attrezzature
e materiali di consumo, che ciascuno deve sempre rimettere a posto dopo l’uso. Il servizio
per il lavaggio della biancheria è assicurato dal Collegio.
Art. 29 - La Direzione del Collegio richiama all’importanza di educarsi concretamente a
uno stile di vita sobrio e responsabile teso al giusto apprezzamento delle cose di questo
mondo; perciò, si eviti lo spreco di energia elettrica [ad esempio l’uso di stufette, ecc.], di
acqua e di ogni altro bene di cui si può disporre. Si abbia la previa autorizzazione del
Rettore se si presenta la necessità di usare apparecchi supplementari, anche se utili, il cui uso
comporti un aggravio al bilancio del Collegio.
Art. 30 - Nell’uso del denaro si abbia sempre chiara coscienza del suo valore strumentale,
esprimendo, nell’amministrazione personale, sobrietà e corresponsabilità verso i bisogni del
prossimo, anche per prepararsi adeguatamente alla gestione dei beni della Chiesa.
Art. 31 - Ogni sacerdote Alunno s’impegni a indossare l’abito clericale come viene descritto
dal Diritto Particolare della Chiesa Maronita, specialmente nelle cerimonie liturgiche. Nei
periodi di permanenza in Collegio del Patriarca, ogni presbitero è obbligato ad indossare
l’abito clergyman.
Art. 32 - Il Collegio si occupa di organizzare gite a scopi culturali e turistici in modo che i
sacerdoti possano conoscere il patrimonio storico-culturale di Roma e dell’Italia. Il Collegio
si occupa anche di procurare incontri con seminari e altri collegi per creare legami di
conoscenza e di organizzare incontri perché gli Alunni possano approfittare della loro
permanenza a Roma per aprirsi alle realtà delle altre Chiese e stabilire rapporti di comunione
e di conoscenza.
Art.33 - Ogni Alunno s’impegna a non prendere appuntamenti pastorali o sociali che si
prolunghino nelle ore notturne. Ogni pernottamento fuori dal Collegio va previamente
comunicato al Procuratore-Rettore.
Art. 34 - Ogni assenza, dentro il territorio italiano che superi i cinque giorni va comunicata
per iscritto al Procuratore-Rettore, indicando luogo di permanenza, motivazioni dell’assenza
e recapiti telefonici. Per quanto riguarda i viaggi fuori l’Italia, l'Alunno richieda il permesso
scritto del proprio ordinario da presentare al Procuratore-Rettore.
Art. 35 - Ogni Alunno si impegna a ricevere i visitatori esterni nei locali preposti del
Collegio. Spetta al Procuratore-Rettore dare il permesso di ricevere ospiti esterni nelle
camere degli Alunni in caso di seria e grave necessità.
Art. 36 - Ogni Alunno si impegna a non depositare soldi e oggetti di grande valore nelle
proprie stanze. La Direzione del Collegio non ne è responsabile in caso di smarrimento o
ammanco.
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Art.37
- La chiusura del Collegio è fissata nei giorni 30 giugno - 15 settembre. In tal
periodo non si provvederà all’ospitalità. I sacerdoti Alunni pertanto organizzino le vacanze
estive con i loro rispettivi Vescovi o Gerarchi, e se è necessario, con la collaborazione del
Procuratore-Rettore, Essi non hanno diritto ad assumere alcun impegno lavorativo, senza il
consenso dei propri ordinari e del Procuratore-Rettore del Collegio.
Art. 38 - Il periodo trascorso nel Collegio rimane un’ esperienza fondamentale . La vita
sacerdotale in comune, la preghiera, lo studio e l’amicizia, vissuti con gioia ed entusiasmo,
incidono fortemente nella formazione del carattere e nello stile della persona.
Valgono le espressioni di Paolo: “Gareggiate nello stimarvi a vicenda, ciascuno consideri il
fratello superiore a se stesso” (Rm 12,10) e quelle di Gesù: “chi vuol essere il primo si
faccia servo di tutti” (Mc 9,35).
Roma, il 24 settembre 2013
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