a) Indennità di disoccupazione ordinaria con i

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a) Indennità di disoccupazione ordinaria con i
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Circolare n. 62 del 3.4.2009
OGGETTO: Nuovi Ammortizzatori sociali. Prime istruzioni INPS. Seminario 3 aprile 2009.
Facciamo seguito a quanto anticipato nella nostra circolare n.59 dello scorso 31 marzo, per
comunicarVi i contenuti della circolare Inps n.39, emanata dall’Istituto lo scorso 6 marzo, in
materia di “prime indicazioni operative sulle modalità di attuazione della sospensione del rapporto
con diritto alla indennità di disoccupazione, per i lavoratori di Aziende non cassa integrabili”.
Si tratta di una disposizione che ad oggi è congelata dai più recenti sviluppi, illustrati con la
citata nostra circolare - e che, ricordiamo, saranno oggetto di un seminario informativo in Ascom
Torino, nella giornata odierna – ma che riteniamo comunque utile comunicare per una completezza
di informazione.
Com’è noto, nell’ambito dei recenti provvedimenti “anti crisi” per fare fronte alla pesante
situazione economica e finanziaria del mercato, sono stati messi a punto una serie di interventi
che hanno ampliato gli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione (art.19 legge n. 2/2009), per lavoratori di imprese che sono
normalmente privi di ammortizzatori sociali1.
Sul piano più strettamente operativo va sottolineato che l’Istituto si riserva di fornire
istruzioni più dettagliate non appena con apposito decreto verranno definite le modalità di
applicazione della nuova normativa da parte del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia.
La riserva dell’INPS riguarda, tra l’altro, i seguenti aspetti:
- aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga;
- definizione di forme di sostegno al reddito per collaboratori coordinati e continuativi;
- potenziamento del rapporto tra politiche attive del lavoro e ammortizzatori sociali;
- effetti dell’Accordo Stato-Regioni.
Viene, in ogni caso, evidenziato che le principali innovazioni riguardano:
- in caso di sospensione, aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione
ordinaria con requisiti normali e/o ridotti, che viene fissato, in entrambi i casi, in 90
giornate ;
- per gli apprendisti, estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.
In proposito, viene confermato che l’autorizzazione a usufruire dei trattamenti previsti è
subordinata all’erogazione di un intervento integrativo pari almeno al 20% dell’importo totale da
parte degli Enti bilaterali previsti dal CCNL di riferimento. Tuttavia, fino all’entrata in vigore del
citato decreto attuativo, tranne per il caso degli apprendisti, tali indennità possono essere concesse
anche senza l’intervento integrativo degli Enti bilaterali.
Nel merito, l’Istituto precisa che l’eventuale ricorso nel 2009 alla CIGS od alla mobilità, in
deroga alla normativa ordinaria, è subordinato all’esaurimento delle forme di tutela di cui ai punti
seguenti:
a) Indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali.
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Nei nostri settori ci riferiamo alle imprese commerciali con meno di 50 dipendenti e a tutte le imprese di servizi.
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La prestazione è concessa nel limite massimo di 90 giornate nell’anno solare, ai lavoratori
sospesi per crisi aziendali od occupazionali e viene accompagnata dall’accredito della
contribuzione figurativa nonché, in presenza dei requisiti di legge, anche dall’assegno per il
nucleo familiare.
L’indennità in questione non si applica, tuttavia, ai dipendenti
trattamenti di integrazione salariale, ai casi di contratti a
previsione di sospensioni programmate, di contratto part -time
perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate
di incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
da aziende destinatarie di
tempo indeterminato con
verticale nonché ai casi di
dalla normativa in materia
b) Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Si tratta di interventi che interessano tutti i lavoratori dipendenti sospesi per crisi aziendali
od occupazionali.
La prestazione è concessa nel limite massimo di 90 giornate nell’anno solare. Tale
parametro sarà applicato all’indennità da liquidare nel 2009 in funzione del lavoro svolto nel
2008. Anche la misura mensile sarà quella del 2008.
Anche in questo caso, l’indennità in questione non si applica ai dipendenti da aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, ai casi di contratti a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni programmate, di contratto part time verticale
nonché ai casi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
c) Trattamento di disoccupazione per gli apprendisti
Il nuovo trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione è erogato agli apprendisti
già assunti alla data del 29.11.2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e con
almeno tre mesi di anzianità di servizio aziendale.
L’intervento è previsto nei casi di sospensione dovuta a crisi aziendale o occupazionale o di
licenziamento.
L’indennità è concessa per un massimo di 90 giornate nell’intero periodo del contratto di
apprendistato ovvero per un periodo minore, qualora il contratto scada prima della durata
massima.
In caso di licenziamento l’indennità sarà erogata per un massimo di 90 giornate, a
condizione che l’apprendista sia disoccupato nel periodo di fruizione dell’indennità stessa. Il
lavoratore deve presentare la relativa domanda entro 68 giorni dal licenziamento.
Tale indennità è prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011 ed è subordinata
all’erogazione di un trattamento almeno pari al 20% da parte degli Enti bilaterali previsti dal
CCNL.
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Va, in ogni caso, evidenziato che, a differenza di quanto previsto alle lettere a) e b), fino
all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale attuativo, l’indennità non può essere concessa
senza l’intervento degli Enti bilaterali.
La concessione dell’indennità avverrà anche senza il possesso dei prescritti requisiti di
anzianità assicurativa e contribuzione per la disoccupazione.
•
Comunicazioni all’INPS
Fino a nuova disciplina, con l’emanazione del citato D.M. attuativo, il datore di lavoro deve
comunicare, a mezzo dichiarazione da inoltrare ai Centri per l’impiego ed alla locale sede dell’INPS,
la sospensione dell’attività lavorativa, le relative motivazioni ed i i nominativi dei lavoratori
interessati.
Da parte loro, i lavoratori interessati, dopo aver reso al competente Centro per l’Impiego la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale,
devono presentare domanda alla locale sede dell’Istituto (mod. DS21).
Cordiali saluti
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