Elezione del Presidente della Repubblica

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Elezione del Presidente della Repubblica
Diritto costituzionale
-Corpo elettorale
- parlamento
-Presidente della repubblica
-Governo della repubblica
-Regioni ed enti locali
-Corte costituzionale
-Potere giudiziario
IL CORPO ELETTORALE
Art 1c.2Cost. (c. = comma) “la sovranità appartiene
al popolo ce la esercita nelle forme e nei limiti
della costituzione”.
Il corpo elettorale rappresenta “la parte attiva del
popolo” cioè l’insieme dei soggetti in possesso
dei requisiti richiesti dalla Costituzione per
l’esercizio delle funzioni che valgono a mettere in
moto l’azione degli organi statali, attraverso i
quali si esprime la sovranità popolare.
Incompatibilità a livello parlamentare
Le cause possono essere rimosse mediante l’esercizio
dell’opzione da parte dell’interessato tra le due cariche
ritenute incompatibili, che ricopre. Per i parlamentari
l’opzione è obbligatoria quando rivesta contemporaneamente
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La carica di deputato e di senatore
La carica di parlamentare e di Presidente della Repubblica
La carica di parlamentare e di membro del Consiglio superiore della
magistratura (CSM)
La carica di parlamentare e quella di membro della Corte Costituzionale
La carica di parlamentare e quella del consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro
La carica di deputato o di senatore e la carica di membro del parlamento
europeo
La carica di parlamentare e la posizione del soggetto che ricopre determinate
cariche o svolge determinate funzioni ( es. cariche di enti pubblici)
Sistema elettorale
È costituito dall’insieme delle regole attraverso
le quali i voti espressi dal corpo elettorale,
vengono utilizzati per l’assegnazione dei seggi
posti in palio nella consultazione elettorale. Si
distinguono due sistemi elettorali:
• Sistema maggioritario
• Sistema proporzionale
Sistema maggioritario
Sistema proporzionale
• Principio base: tutti i seggi
in palio in una determinata
circoscrizione vengono
assegnati al partito che
ottiene all’interno della
circoscrizione la
maggioranza semplice dei
voti espressi (50%+1)
• Questo sistema penalizza i
partiti deboli che pur
ottenendo voti nei singoli
collegi possono non riuscire
a conquistare neanche un
seggio
• Principio base: i seggi
vengono assegnati tra tutti i
partiti che hanno
partecipato alla
competizione elettorale, in
proporzione al numero dei
voti che ciascuno ha
ottenuto
• Consente sempre una
rappresentanza anche dei
partiti minori
Varianti all’interno del sistema elettorale
Ballottaggio: si ha quando non arriva al numero
necessario nessun candidato. Vanno al ballottaggio i
candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno
elettorale
• Sistema maggioritario: vince chi nel 2° turno ottiene
la maggioranza dei voti
• Sistema proporzionale: si assegnano i seggi tramite
un metodo matematico
Il nostro dal 2005 è un sistema proporzionale con premio
di maggioranza, a scrutinio di lista (l’elettore non
esprime la preferenza)
Strumenti di esercizio diretto della
sovranità
petizione
Strumenti di
esercizio diretto
della sovranità
Iniziativa
legislativa
popolare
referendum
Petizione: definita dall’ art 50 Cost. come il diritto di ciascun cittadino di
rivolgersi alle camere “per chiedere provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità”.
Iniziativa legislativa popolare: l’oggetto è la sollecitazione volta
all’approvazione di uno specifico provvedimento legislativo. Le camere
possono non considerarlo e quindi non è un vincolo alla loro libertà
decisionale. Non sono iniziative popolari quelle del governo
Referedum: si ha quello regionale, locale o nazionale. Può essere abrogativo
(totale o parziale) o propositivo.
È abrogativo quando si pone al voto popolare uno o più quesiti relativi
all’abrogazione totale o parziale di una legge in vigore. [abrogare =
eliminare]. Alcune materie non possono essere sottoposte a questo tipo di
referendum: leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali
È propositivo quando si pone al voto popolare la proposta di una nuova legge
(vincola il legislatore a emanare una legge coerente con l'espressione
popolare).
IL PARLAMENTO
Si compone della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica: è quindi un modello
bicamerale. È un bicameralismo uguale,
paritario ed indifferenziato: per cui entrambe
le camere esercitano gli stessi poteri e gli atti
parlamentari sono il frutto del necessario
accordo delle due camere. Unica differenza: il
numero dei membri (630 deputati, 315
senatori + senatori a vita)
Regolamenti parlamentari: art 64 cost “ciascuna
camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta”. Questa disposizione ha 2 obbiettivi:
• esclude la possibilità che di questa materia se ne
possa occupare un’altra fonte normativa
• garantisce il ruolo delle minoranze presenti in
parlamento
Riserva di regolamento: atto normativo che esprime
l’autonomia del Parlamento a disciplinare
l’organizzazione interna
Organizzazione interna delle Camere
Tra i primi adempimenti cui le 2 Camere sono chiamate,
c’è quello di eleggere tra i propri membri il
Presidente ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza
L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed
è richiesta la maggioranza qualificata (2/3
componenti).
Il Presidente annuncia l’ordine del giorno ed ha il
potere di sottoporre una propria proposta di
programma e di calendario all’assemblea
I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione dei partiti o dei movimenti
politici in seno alla camere. L’adesione ad un gruppo è obbligatoria.
All’interno vengono definite le linee di condotta da tenere nel corso delle
discussioni che si tengono in Parlamento; è il gruppo che nomina i propri
rappresentanti nelle commissioni.
Le giunte insieme alla Commissioni sono le articolazioni interne delle Camere.
La giunta per il regolamento propone all’assemblea le modifiche
regolamentari ; la giunta delle elezioni accerta la regolarità delle
operazioni elettorali e l’inesistenza di causa di incompatibilità o di
ineleggibilità a carico dei membri del Parlamento; per le autorizzazioni a
procedere esamina le richieste di sottoposizione a misura limitativa delle
libertà personali dei membri del Parlamento
Le commissioni parlamentari sono le articolazioni interne delle Camere. Ci
sono quelle permanenti; quelle temporanee (sono costituite per lo
svolgimento di compiti specifici e durano in carica per il tempo necessario
a tale adempimento). Le commissioni sono monocamerali (appartenenti
ad una camera) o bicamerali (appartenenti ad entrambe)
Funzione legislativa
Il Parlamento ha perso il monopolio del potere legislativo,
soprattutto con la riforma del 2001 del titolo V della Costituzione
che punta a valorizzare la potestà legislativa regionale.
Procedimento legislativo
Promulgazione
e
pubblicazione
Esame, discussione
e votazione
Iniziativa
Iniziativa
sottoporre progetti di legge al Parlamento da:
 Governo: delibera i disegni di legge dopo aver ottenuto
l’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica
Membri del parlamento: uno o più membri,
sottoscrivendo una proposta di legge
 50.000 elettori: con una proposta di legge
 CNEL: dotato di poteri consultivi + elaborazione della
legislazione economica e sociale
Comuni: si consultano con la regione interessata per poi
concludersi con una legge del parlamento
Esame Discussione e Votazione
PROCEDURA NORMALE
Esame della commissione
permanente competente sulla
materia della proposta di legge.
La proposta passa all’Assemblea
che studia la proposta di legge,
compresa la relazione presentata
dalla commissione -> si votano i
singoli articoli e poi l’intero testo
PROCEDURA ABBREVIATA
Viene richiesta l’urgenza della
proposta di legge in esame. I
tempi si dimezzano
PROCEDURA SPECIALE
Si divide in 2 svolgimenti di
procedure
• in commissione legislativa: la
proposta di legge inizia a conclude
l’iter in commissione
• in commissione redigente: la
proposta viene esaminata e discussa
dall’assemblea -> trasmessa in
commissione competente per
redigere gli articoli -> trasmessa in
Assemblea che la vota
Promulgazione e Pubblicazione
La promulgazione deve avvenire entro 30giorni dall’approvazione
parlamentare o in tempo minore, se entrambe le camere a
maggioranza assoluta (50%+1), ne dichiarano l’urgenza.
La promulgazione spetta al Presidente della Repubblica che
esercita il potere di controllo in ordine alla conformità alla
Costituzione della legge votata dal parlamento:
•Esito positivo -> sottoscritta dal Presidente della Repubblica
•Esito negativo -> torna per un riesame alle camere: se
riapprovano lo stesso testo il Presidente della Repubblica è
obbligato a promulgare
Il ministero della Giustizia apposto il sigillo alla legge, provvede
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U.)
Vocatio Legis: periodo che va dalla pubblicazione all’entrata in vigore
Revisione Costituzionale
Art 138 Cost -> attribuisce questa funzione al Parlamento
Leggi di revisione costituzionale: destinate a modificare la
Costituzione.
Leggi costituzionali: dirette ad attuare alcuni particolari istituti della
Costituzionale
Comprende due fasi: una necessaria ed una eventuale
Fase necessaria: Impone un doppia deliberazione da parte di
ciascuna camera ad una distanza minima di 3 mesi tra una
deliberazione e l’altra.
Nella seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta: se
si ottiene una maggioranza ancora superiore e raggiunge i 2/3 dei
componenti di ciascuna camera, il procedimento si arresta in questa
prima fase e la legge costituzionale o di revisione costituzionale
viene trasmessa al Presidente della repubblica perché provveda alla
sua promulgazione.
Se non viene raggiunta la maggioranza dei 2/3 il testo può essere
sottoposto a referendum
Funzione di indirizzo e controllo sul governo e sulla
Pubblica Amministrazione (P.A.)
-Mozione di fiducia: ogni camera deve/può darla al governo dopo
essere stato nominato dal Presidente della repubblica. Viene concessa con
votazione per appello nominale e con mozione motivata. La votazione
avviene sulla base dell’esposizione da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri del programma di governo
-Mozione di sfiducia: è il momento finale risolutivo. Può essere lo
strumento sanzionatorio verso il Governo
-Interrogazioni: chiamano in causa il governo per avere informazioni su
un determinato fatto
* a risposta immediata: sono interrogazioni poste per scritto con risposta
orale o scritta
- Interpellanze:
per avere notizie sulle ragioni che hanno spinto il
Governo ad assumere determinate posizioni
-Inchieste:
politica
la loro finalità è accertare alcune responsabilità di natura
- Mozioni, risoluzioni, ordini del giorno:
strumenti espressivi
della funzione di indirizzo del parlamento nei confronti del governo
* mozione: provoca la discussione e il voto su un determinato problema.
Vincola l’operato del governo. Si può porre sulla questione di fiducia
* risoluzione: contiene un oggetto di discussione + una direttiva di
comportamento rivolta al governo. Può essere usata dal singolo membro
del parlamento, può essere presentata sia in Commissione che in
Assemblea
* ordine del giorno: collegato all’approvazione di una legge o di una
mozione, può vincolare il governo ed assumere determinati
comportamenti (vincola politicamente il Governo)
Parlamento in seduta comune
Per esercitare determinate funzioni la Costituzione prevede che le
camere si riuniscano in seduta congiunta, dando vita al Parlamento
in seduta comune: presieduto dal Presidente della camera dei
deputati, si riunisce presso la sede della Camera.
Esercita le seguenti funzioni:
- Elezione del Presidente della Repubblica: la composizione è
integrata da 3 delegati per ogni regione eletti dai rispettivi consigli
regionali (la Valle d’Aosta ne ha uno solo)
- Elezione dei 5 giudici della Corte Costituzione
- Elezione degli 8 membri del Consiglio Superiore della Magistratura
- Nomina dei giudici aggregati alla Corte Costituzionale in sede
penale
- Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica: è
necessaria la maggioranza assoluta
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
È eletto dal Parlamento in seduta comune,
la sua carica dura 7 anni e viene eletto a
scrutinio segreto e da maggioranze
qualificate. Entra in carica dopo il
“giuramento di fedeltà alla Repubblica e
osservanza della Costituzione”
Proroga della durata in carica: 70 giorni prima della
scadenza si riunisce il Parlamento; se le camere sono
sciolte o mancano 3 mesi dalla loro cessazione si
riuniscono entro 15 giorni dalla riunione delle nuove
camere.
Semestre bianco: è l’ultimo semestre durante il quale
non può sciogliere le camere anticipatamente, almeno
che nello stesso periodo le camere esauriscono il loro
mandato (ingorgo costituzionale)
Interruzione del mandato prima della scadenza: può
essere interrotto per dimissioni volontarie, per
decadenza (vengono meno i requisiti si eleggibilità e di
compatibilità) , per destituzione (sanzione penale)
Interruzione del mandato prima della scadenza: può
essere interrotto per dimissioni volontarie, per decadenza
(vengono meno i requisiti si eleggibilità e di
compatibilità) , per destituzione (sanzione penale)
Le funzioni presidenziali vengono esercitate dal
Presidente del Senato; invece il Presidente della Camera
indice le nuove elezioni.
L’espressione “impedimento permanente” si riferisce ad
un prolungato stato di grave malattia del presidente:
impedimento fisico, permanente o temporaneo
Impedimento temporaneo: il Presidente della Repubblica
viene sostituito dal Presidente del Senato
Impedimento fisso: i Presidenti delle 2 camere + il
Governo devono prenderne atto e convocare una nuova
elezione del Presidente della repubblica
Responsabilità del Presidente della Repubblica
Ha piena autonomia nella sue funzioni.
Ha responsabilità penali nei casi di alto tradimento e di
attentato alla Costituzione
Art 90: fuori dalle sue funzioni risponde delle sue azioni
come un normale cittadino. Per i reati indicati dall’art
90 (alto tradimento ed attentato alla Cost.) può essere
sospeso dalla Corte Costituzionale, se messo in stato di
accusa dal Parlamento
Può testimoniare, ma solo come Presidente della
Repubblica
Poteri del Presidente della Repubblica
Rispetto al corpo elettorale
- Indice la data delle elezioni e dei referendum
-Indice le elezioni delle Camere e fissa la data della loro prima riunione
Rispetto al Parlamento
- Nomina 5 senatori a vita
- Manda messaggi formali al Parlamento: potere di stimolo, solenne e
libero
- Messaggio di rinvio di una legge al Parlamento e promulgazione: deve
avvenire entro 1 mese dall’approvazione e al termine fissato dalle
camere
- Promulgazione: è obbligatoria se passa lo stesso identico disegno di
legge. Il rifiuto di promulgazione è un illecito costituzionale
- Convocazione straordinaria delle camere: può essere decisa anche
dal presidente di ciascuna camera o dai 1/3 dei suoi membri
- Scioglimento anticipato delle camere: per disfunzionalità politica o
istituzionale
Rispetto al governo
-Risolve la crisi di governo: nominando il presidente del Consiglio
dei Ministri e su sua proposta, i Ministri
- Le consultazioni: mirano a permettere realisticamente al governo
di conseguire la fiducia parlamentare
- Incarico di formare il governo: all’esponente che ritiene idoneo,
responsabile a dar vita ad un nuovo governo
- Mandato esplorativo: istituto con cui indaga tra i gruppi
parlamentari
- Autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del
Governo ed Emanazione degli atti normativi del governo: si
chiamano poteri presidenziali
- Emanazione del D.P.R.: decreto del Presidente della
Repubblica; emanazioni di alcuni atti amministrativi del governo
- Politica estera: e conoscenza al governo che può instaurare
relazioni pacifiche con altri stati e creare organizzazioni
sovranazionali
- Politica militare: insieme al C.S.M. ed a 5 ministri si occupa dei
problemi attinenti la difesa militare
- Concessione della Garanzia: è diventata un evento straordinario
Rispetto alla magistratura
-Atti di nomina dei magistrati: ordinari, amministrativi e militari.
Sono D.P.R.
- Atti in quanto Presidente del C.S.M.: non devono essere
controfirmato, perché qui svolge la funzione di Presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura
- Nomina dei 5 giudici della Corte Costituzionale: atto
controfirmato dal presidente del Consiglio
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
È comitato esecutivo e comitato direttivo.
Svolge funzioni di amministrazione, legislazione, relazione
con gli altri stati e con organizzazioni sovranazionali, tutela
il funzionamento delle istituzioni pubbliche, garantisce lo
sviluppo delle relazioni tra i diversi gruppi sociali.
Il suo ruolo si è rinforzato col passaggio dallo stato
interventista a quello sociale: ha corrisposto:
- Impegno finanziario
- I maggiori settori di spesa adesso sono l’igiene, la sanità,
l’istruzione, la cultura, il lavoro, il trasporto e le
comunicazioni
Formazione ed entrata in funzione
Il Presidente del Consiglio nomina i ministri: eseguono
“il giuramento dei componenti del Governo” nelle mani
del Presidente della Repubblica
Per non avere vuoti governativi, il giuramento è
immediato dopo la firma dei decreti di nomina dei
Ministri e del Presidente del Consiglio
Poteri del Governo prima della fiducia parlamentare:
adotta atti governativi, atti di rilevanza politica ed
istituzionale (approvazione del programma, di
attribuzione, incarichi ai ministri senza portafoglio,
nomina dei sottosegretari e del vicepresidente del
Consiglio)
Permanenza in carica del Governo e dei singoli ministri
La fiducia parlamentare viene ottenuta tramite l’approvazione di
entrambe le camere (mozione di fiducia)
mozione di sfiducia: limita la permanenza del governo; è
sottoscritta da almeno 1/10 dei componenti e non discussa prima
di 3 giorni dalla sua presentazione
Crisi del governo: si può avere per reiezione di una questione di
fiducia, per dimissioni spontanee (crisi politiche interne), per
dimissioni o morte del presidente del Consiglio
Le dimissioni di un Ministro non provocano la crisi del Governo, ma
obbligano a colmare il vuoto prodottosi, attraverso la nomina di un
nuovo Ministro o l’attribuzione dell’interim ad uno dei Ministri già
in carica (si generano rimpasti)
Disciplina del conflitto di interessi: i membri del governo devono
dedicarsi agli interessi pubblici ed astenersi in situazioni di conflitto
di interessi. Questo termine comprende un elenco di
incompatibilità temporanee rispetto a determinate cariche
Presidente del consiglio
- esercita il primato politico sui Ministri
-dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile
- mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo
promulgando e coordinando l’attività dei ministri
Poteri di esternazione:
- Manifesta autonomamente verso l’esterno gli indirizzi
politici generali del Governo
-concorda con i Ministri le pubbliche dichiarazioni di politica
generale
Poteri di rappresentanza:
- approva ed autorizza la diffusione del comunicato sui
lavori del Consiglio
- controfirma le leggi e gli atti con forza di legge
- mantiene i contatti col Presidente della Repubblica
Poteri di direzione degli organi:
- su proposta di Ministri fissa la data delle riunioni del
consiglio e determina l’ordine del giorno
Poteri di promozione e coordinamento dell’attività dei
Ministri
- rivolge ai ministri le direttive politiche ed amministrative
in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
e quelle connesse alla propria responsabilità di direzione
della politica generale del Governo
Il Consiglio dei Ministri
Organo collegiale composto da tutti i Ministri e presieduto dal
Presidente del Consiglio.
Gli spettano:
-la funzione legislativa: compresa la predisposizione dei bilanci,
l’adozione dei decreti legislativi, dei decreti legge, dei
regolamenti governativi. L’esercizio di controllo sulle leggi
regionali
- determina la politica generale del Governo e l’indirizzo generale
dell’azione amministrativa, per attuare la sua politica generale
- delibera su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato
dal rapporto fiduciario con le Camere
- dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri
Atti di indirizzo politico: il Consiglio delibera sulle dichiarazioni di indirizzo
politico e di impegno programmatico
Atti normativi: delibera i disegni di legge, adotta i decreti legislativi, i decreti
legge, ed i regolamenti governativi
Atti nel settore delle relazioni estere: determina le linee di indirizzo e delibera
sui progetti dei trattati e degli accordi internazionali
Atti di nomina: dei presidenti di enti pubblici creditizi, conferisce i massimi
incarichi dirigenziali
Atti in materia regionale: può impugnare le leggi regionali, esercitare i poteri
sostitutivi, deliberare lo scioglimenti dei consigli regionali o la rimozione del
Presidente delle Giunte
Atti in tema di rapporti con le confessioni religiose: delibera lgi atti concernenti i
rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose
Atti relativi agli organi ausiliari: il Governo può deliberare che il Ministro possa
disattendere il parere del Consiglio di Stato e può chiedere la registrazione di un
decreto a cui la Corte dei Conti abbia negata
Atti di tutela della costituzionalità e della legalità: delibera di sollevare o
resistere a conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato o tra Stato e Regioni;
annulla (annullamento straordinario) degli atti amministrativi illegittimi, per
tutelare l’unità dell’ordinamento
I Ministri
Sono contemporaneamente componenti del Consiglio dei
ministri e organi di vertice degli apparati amministrativi.
Il numero dei ministri è limitato (14): nella realtà possono
essere meno rispetto al n° previsto
Anche il Presidente del Consiglio può avere la responsabilità
di alcuni ministeri
Ministri senza portafoglio: senza ministero: non hanno
entrate né uscite finanziarie. Svolgono funzioni delegate dal
presidente del Consiglio.
I viceministri sono i sottosegretari
Vicepresidente del Consiglio è nominato dal Presidente del
Consiglio; il quale può affidare incarichi speciali ad alcuni
ministri solo per un tempo determinato
Il consiglio di Gabinetto ed i Comitati tra i Ministri
I Ministri hanno tutti uguali funzioni
Il consiglio di Gabinetto: collabora col Presidente del Consiglio su
funzioni di direzione della politica generale del Governo e di
mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo.
Collabora anche nella fase istruttoria delle questioni da
sottoporre a decisione del Consiglio .
I comitati di Ministri: esaminano in via preliminare questioni di
comune competenza da sottoporre al consiglio dei Ministri
Comitati interministeriali: presieduti dal Presidente del Consiglio
o dal Ministro con funzioni di vicepresidente. Sono composti dai
ministri competenti nel settore a cui si aggiungono funzionari ed
esperti, e svolgono attività di indirizzo, di tipo normativo o
provvedimentale.
Norme speciali per reati ministeriali
Sui reati commetti dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, anche
non più in carica, nell’esercizio delle loro funzioni, giudica la
magistratura ordinaria previa autorizzazione della Camera a cui
l’inquisito appartiene o del Senato se sono coinvolte entrambe le
camere.
Le stesse camere devono autorizzare le necessarie misure limitative
della libertà personale, intercettazioni telefoniche, sequestri,ecc.
nei confronti dei soggetti inquisiti, salvo che siano colti nell’atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o
l’ordine di cattura.
L’organo parlamentare può negare l’autorizzazione alla
continuazione del procedimento penale, ma solo a maggioranza
assoluta, per tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente
rilevante, o per perseguire un interesse pubblico nell’esercizio della
funzione di governo
I sottosegretari
Non fanno parte del Governo, ma svolgono comunque
rilevanti funzioni di governo e di amministrazione, essendo i
più stretti collaboratori politici rispettivamente del Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri nell’ambito delle loro
responsabilità governative.
Sono competenti ad esercitare i compiti delegati dal
Presidente del Consiglio o dai Ministri e possono partecipare
ai lavori parlamentari, ma solo per sostituire o aiutare il
rispettivo Ministro.
La nomina e la revoca spetta al Presidente del Consiglio ed
assumono le loro funzioni dopo aver prestato giuramento.
A massimo 10 sottosegretari può esser attribuito il titolo di
Viceministri
Funzioni di indirizzo politico del Governo
La politica generale del Governo si concretizza in un serie di atti normativi ed
amministrativi:
- relativi alla determinazione della piattaforma politica e programmatica, sulla
quale il Governo chiede la fiducia
- con i quali il Governo esercita la sua azione nell’ambito delle relazioni
internazionali (es trattati e accordi internazionali)
- in tema di politica militare
- in materia di sicurezza pubblica
- legati alle relazioni intrattenute dal Governo con le confessioni religiose
- di iniziativa legislativa
-in materia di finanza pubblica e di bilancio
- di indirizzi negli atti di pianificazione e programmazione
- Ha poi il potere di direttiva agli enti di gestione delle partecipazioni statali
- uso dei poteri normativi del governo delegato o esercitato in via d’urgenza
- potere di ricorso del Governo agli organi della Giustizia ordinaria,
amministrativa o costituzionale
Funzioni Amministrative
Mirano a dirigere e coordinare in modo unitario le funzioni ministeriali, a
dirimere i conflitti di attribuzione tra i Ministri, a dare direttive ai Comitati
dei Ministri ed a quelli interministeriali, ad annullare in via straordinaria gli
atti amministrativi illegittimi
Spetta al Consiglio dei Ministri deliberare sulla nomina: dei segretari
generali dei Ministri e dei dirigenti; di incarichi di vertice degli uffici di
direzione. Sono a tempo determinato (massimo 3 anni).
Nomina la quota dei componenti della Corte dei Conti e del Consiglio di
Stato di spettanza del Governo.
Il Consiglio dei Ministri nomina i componenti degli organi dei maggiori enti
pubblici, agenzie, aziende o organismi collegiali operanti presso
l’amministrazione statale.
In materia di gestione del bilancio statale è il Governo il soggetto titolare di
poteri significativi
I singoli Ministri hanno strumenti giuridici per dirigere l’attività degli uffici
da lui dipendenti
Funzioni Normative
Può avvenire per motivi di inderogabile urgenza a provvedere o per un atto
espresso di volontà del Parlamento
Decreti legislativi: il Parlamento delega il Governo; nella delega devono
essere indicati l’oggetto della delega, il termine entro cui il Governo potrà
esercitare la funzione legislativa delegata, i principi normativi ed i criteri
direttivi che il Governo dovrà rispettare
La delega è sempre revocabile da parte del Parlamento in modo esplicito,
ma anche implicito attraverso l’esercizio diretto del Parlamento del potere
legislativo in precedenza delegato
Materie non delegabili: modifica o integrazione della Costituzione,
adozione di determinazioni legislative che incorporano una funzione di
controllo o di indirizzo del Parlamento sul Governo
Decreti legge: è un decreto d’urgenza, in caso di urgenza e di necessità. Il
Governo nello stesso giorno in cui il decreto legge è emanato e ne dispone
la pubblicazione sulla G.U., ha l’obbligo di trasmetterlo alle Camere,
chiedendone la conversione di legge. Il su contenuto dev’essere specifico,
omogeneo e corrispondente al titolo
Regolamenti: sono deliberati previo parere del Consiglio di Stato
Regolamenti di attuazione e integrazione: operano in relazione a leggi che
contengono solo norme di principio
Regolamenti indipendenti: intervengono dove manca la disciplina da parte
di leggi e di atti aventi forza di legge
Regolamenti delegati: finalizzati a permettere l’avvio di un processo di
delegificazione, cioè di attribuzione del potere regolamentare del Governo
del compito di regolare certe materie anche in deroga alla disciplina
precedentemente posta da una legge
Regolamenti di organizzazione e di recepimento degli accordi sindacali: i
primi sono regolamenti di integrazione ed a volte hanno efficacia
delegificante
Regolamenti ministeriali ed interministeriali: adottati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dai Ministri
Organi ausiliari
Il consiglio di Stato
Organi Ausiliari
La Corte dei Conti
Il Consiglio Nazionale
dell’economia e del
lavoro
Il Consiglio di Stato
Organo di consulenza giuridico, amministrativo e di tutela della
giustizia nell’amministrazione
È composto da magistrati, si articola in 7 sezioni:
- 4 con competenze consultive
-3 con competenze giurisdizionali
È un organo di appello rispetto alle sentenze adottate dai TAR
(tribunale amministrativo regionale)
Funzioni consulenti: può essere incaricato dal Governo ad esprimere
il suo parere su proposte di legge ed a redigere progetti di legge e di
regolamento
È chiamata ad esprimere pareri obbligatori, facoltativi o vincolanti
La Corte dei Conti
Ha due funzioni:
-esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e
sulla gestione del bilancio dello stato.
- partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria
- riferisce direttamente alle Camere sul risultato del controverso
avvenuto
- ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre
specificate dalla legge
Oltre che funzioni di giurisdizioni, esercita funzioni amministrative
riconducibili a diverse forme di controllo esterno sulla P.A. statale e
in parte anche su quella regionale e locale.
È composta da 3 sezioni di controllo e 4 sezioni giurisdizionali
Il Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro
È un organo consultivo di Camere e Governo, composto da esperti e
rappresentanti di categorie produttive.
Può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e
sociale
È composto da 12 componenti.
È organo ausiliario nei settori della politica economica e sociale, del
Parlamento, del Governo e delle Regioni, tutti organi che possono
rivolgersi ad esso per chiedere studi ed indagini, ma possono anche
essere i destinatari di sue autonome osservazioni e proposte.
Gli viene riconosciuto un autonomo potere di iniziativa legislativa a
livello nazionale.
REGIONI ED ENTI LOCALI
Art 5 Cost:afferma il principio dell’unità ed indivisibilità
della Repubblica, e si individuano come valori
costituzionali, l’autonomia locale ed il decentramento
amministrativo.
La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali
Art 114 Cost: la Repubblica si riparte in regioni, provincie
e comuni
Riforma art 117 del 2001: lo stato mantiene un
competenza esclusiva in 17 materie o gruppi di materie,
mentre in altre 19 materie o gruppi di materie si ha una
legislazione corrente tra stato e regioni; cioè lo stato
mantiene solo il potere di determinazione dei principi
fondamentali, nelle restante materie spetta alla Regioni la
potestà legislativa
TrentinoAlto
Adige
Valle
d’Aosta
Sicilia
Regioni ad
autonomia
speciale
FriuliVenezia
Giulia
Sardegna
Organizzazione politica ed amministrativa degli enti
locali
1.
2.
3.
4.
Consiglio comunale o provinciale: resta in carica per 5 anni, è organo di
indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ed è titolare esclusivo
di un’ampia ma sempre limitata, serie di atti fondamentali indicati dalla
legge.
Sindaco e Presidente: eletti direttamente dal corpo elettorale e
precedono alla nomina e revoca delle rispettive Giunte. La sfiducia del
Consiglio della Giunta porta automaticamente anche allo scioglimento
del Consiglio ed alla nomina di un Commissario che amministra l’ente
locale fino alle elezioni
Sindaco e Presidente della Provincia: rappresentano l’ente, convocano
e presiedono la Giunta; sovraintendono al funzionamento dei servizi e
all’esecuzione degli atti
Giunta: è formata da un numero determinato dallo Statuto. Il Sindaco
ed il Presidente della provincia possono nominare gli assessori
scegliendoli anche tra cittadini estranei ai Consigli ma eleggibili
CORTE COSTITUZIONALE
Composta da 15 membri:
- 5 nominati dal Parlamento (a camere riunite)
- 5 dal Presidente della Repubblica
- 5 dalle supreme magistrature ordinarie ed
amministrative
I membri durano in carica 9 anni, non sono rieleggibili e
sono richiesti requisiti di professionalità (magistrati
delle supreme magistrature, professori univeristari,
avvocati, giuristi).
Poteri
- Verifica dei poteri dei propri membri, cioè della verifica del possesso
dei requisiti richiesti per rivestire la carica di giudice costituzionale
- Potere di decidere ogni questione relativa ad eventuali cause di
incompatibilità
- Potere di decidere la rimozione dalla carica, quando si determinano
situazioni di incapacità fisica o civile
- Di autonomia finanziaria
- Di autonomia amministrativa che consente alla Corte di
determinare il proprio fabbisogno di personale supporto e di
decidere ogni questione connessa a questi rapporti di impiego
- Di autonomia regolamentare attraverso la quale la Corte può
dettare una disciplina integrativa della propria organizzazione
- Potere di polizia interna assegnato al Presidente della Corte
Garanzie assicurate ai giudici costituzionali
-nell’inamovibilità
- nell’insindacabilità e non perseguibilità per le opinioni e i voti
espressi nell’esercizio delle loro funzioni
- nella non sottoponibilità a limitazioni delle libertà personali, salva
l’autorizzazione della stessa Corte
- nell’assegnazione di una retribuzione non inferiore a quella del più
alto magistrato della giurisdizione ordinaria
Le sedute della corte sono pubbliche salvo i casi in cui, per motivi
attinenti alla sicurezza dello Stato o per turbative provenienti dal
pubblico ammesso all’udienza, il Presidente non decida che
quest’ultima debba avvenire a porte chiuse.
IL POTERE GIUDIZIARIO
Articolato in:
-giudici ordinari civili e penali;
-giudici amministrativi (regionali e Consiglio di Stato)
- giudici in materia contabile (Corte dei Conti)
-Giudici militari
La Costituzione prevede due principi di grande rilievo:
- Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge (art 25)
- Possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali (art 102 c.2)