Documento di ricerca n. 98 PRIMA APPLICAZIONE DEI

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Documento di ricerca n. 98 PRIMA APPLICAZIONE DEI
Documento di ricerca n. 98
PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IFRS NEI BILANCI
INDIVIDUALI/SEPARATI E IMPATTI SULLA RELAZIONE SEMESTRALE
DELLE SOCIETA’ QUOTATE
SCOPO DEL DOCUMENTO
Questo documento di ricerca ha l’obiettivo di chiarire gli aspetti di revisione contabile
derivanti dalla presentazione di informazioni e prospetti contabili “non consolidati” nella
relazione semestrale IAS 34 degli emittenti obbligati, in base al D.Lgs. n. 38/2005, alla
presentazione del primo bilancio d’esercizio IFRS (individuale o separato) per l’esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. Per le finalità del presente documento le
definizioni “bilancio d’esercizio”, “bilancio individuale”, “bilancio separato” e “conti
individuali” sono equivalenti.
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o
Questo documento può fornire una guida, per quanto applicabile, anche per la revisione
contabile limitata di relazioni semestrali redatte secondo principi contabili IFRS in
conformità all’art. 81 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 dagli emittenti non tenuti
alla predisposizione del bilancio consolidato e che, pertanto, devono predisporre il primo
bilancio d’esercizio IFRS per l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. Il
regime transitorio introdotto dall’art. 81-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999
non è applicabile alla relazione semestrale dei suddetti emittenti.
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Inoltre, il presente documento è applicabile anche per la revisione contabile limitata di
relazioni semestrali redatte in via volontaria secondo il principio contabile IAS 34 dalle
società identificate negli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 38/2005. La relazione semestrale dei
suddetti soggetti dovrà, pertanto, conformarsi esclusivamente al principio contabile IAS
34.
Il presente documento non è applicabile alle società assicurative escluse dall’obbligo
dell’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2005 ed agli emittenti che hanno già applicato i principi
contabili IFRS nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Peraltro, si rammenta
che le capogruppo assicurative quotate sono obbligate a redigere anche la relazione
semestrale prevista dal Provvedimento Isvap 1207/G (relazione semestrale di vigilanza)
in corso di modifica alla data del presente documento.
L’INFORMATIVA
SUGLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI IFRS AI FINI DELLA
RELAZIONE SEMESTRALE E DEL PRIMO BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO
Lo scenario utilizzato nel presente paragrafo presuppone che la società capogruppo abbia
già presentato il primo bilancio consolidato IFRS al 31 dicembre 2005 con data di
transizione al 1 gennaio 2004. L’adozione del 1 gennaio 2005 quale data di transizione
per i principi contabili IAS 32, IAS 39 e IFRS 4 non è rilevante.
In base a IFRS1. 25. “Tuttavia, se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua
controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale
controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori
contabili riportati nel bilancio individuale1 della controllata (o collegata o joint venture),
dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del
patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale
la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la
prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio
bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in
entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.
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L’individuazione della data di passaggio agli IFRS appare rilevante ai fini
dell’individuazione degli obblighi informativi sulla transizione agli IFRS relativi al
bilancio separato. In base a IFRS 1.39. “Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo
38, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:
a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il
patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:
i) la data di passaggio agli IFRS; e
ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in
conformità ai precedenti Principi contabili;
b) una riconciliazione del risultato economico riportato nell'ultimo bilancio d'esercizio
redatto dall'entità in base ai precedenti Principi contabili con il risultato economico
derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio; e
c) nel caso in cui l'entità ha rilevato eventuali perdite durevoli di valore di un'attività, o ne
ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige lo stato patrimoniale
d'apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36
Perdita durevole di valore delle attività se l'entità avesse rilevato tali perdite durevoli di
valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio
alla data di passaggio agli IFRS”.
Il principio IFRS 1 si limita ad enunciare gli effetti attesi nel caso di adozione dei principi
IFRS nel bilancio separato a data posteriore rispetto al bilancio consolidato ma non
affronta in modo dettagliato le modalità necessarie per conseguire i suddetti effetti. Da un
lato si potrebbe ritenere che si debba mantenere la medesima data di transizione anche nel
bilancio separato; tuttavia, il principio non lo afferma in modo esplicito. Occorre quindi
determinare le modalità con cui è possibile rispettare IFRS 1.25 (“ ….deve iscrivere le
attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche
dovute al consolidamento”) e gli obblighi informativi di IFRS 1.39. a. ii. ( “ le
riconciliazioni del patrimonio netto ………per entrambe le seguenti date ……. e la data
di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai
precedenti Principi contabili; e b) una riconciliazione del risultato economico riportato
nell'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità in base ai precedenti Principi contabili
con il risultato economico derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo
esercizio.”
Sul piano letterale occorre considerare che la definizione di “data di transizione”
contenuta nel glossario di IFRS 1 è “l’inizio del più remoto periodo per il quale un’entità
1
La versione del Principio IFRS 1 in lingua inglese utilizza il termine “financial statements”, la traduzione
italiana contiene anche l’aggettivo “individuale”.
2
presenta l’informativa completa secondo IFRS nel suo primo bilancio completo IFRS”.
Inoltre, IFRS 1.36 richiede la presentazione di dati comparativi (nel primo bilancio
completo IFRS) per almeno un anno.
Si ritiene che la soluzione più rispondente sul piano letterale consista nella presentazione
dei prospetti di riconciliazione IFRS 12 a partire dal 1 gennaio 2005 e per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2005, mantenendo quindi gli stessi valori delle attività e delle
passività presentati nel reporting package IFRS della Capogruppo a tali date preparati ai
fini del bilancio consolidato di Gruppo, ad eccezione delle partecipazioni e altre voci
oggetto di scritture di eliminazione nel bilancio consolidato di Gruppo (si veda il
paragrafo successivo). Ciò implica che le scelte effettuate in applicazione dell’IFRS 1
(IFRS 1.13 e IFRS 1.26) nel bilancio consolidato del Gruppo al 1 gennaio 2004 (data di
transizione precedentemente utilizzata per il bilancio consolidato) siano mantenute
inalterate ai fini della transizione del bilancio separato e che gli altri principi contabili
IFRS siano applicati nel bilancio separato con le medesime modalità utilizzate nella
redazione del bilancio consolidato redatto dopo la suddetta data di transizione.
1 gennaio 2005
SI
N/A
31 dicembre 2005
SI
SI
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Patrimonio netto
Risultato
dell’esercizio
at
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Su queste basi l’emittente dovrà presentare per il bilancio separato le seguenti
riconciliazioni:
31 dicembre 2006
NO
NO
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L’art. 81 del Regolamento Emittenti richiede la presentazione dei prospetti contabili della
società capogruppo nell’ambito della relazione semestrale degli emittenti tenuti alla
redazione del bilancio consolidato predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per
il bilancio d’esercizio (ovvero principi contabili IFRS per il 2006). La Comunicazione
CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006 stabilisce che gli emittenti debbano pubblicare i
prospetti di riconciliazione IFRS 1 della Capogruppo (non consolidati) per illustrare gli
effetti della transizione ai principi contabili IFRS anche per i conti individuali secondo
modalità analoghe a quelle utilizzate nell’esercizio precedente per il bilancio consolidato
(le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile
internazionale IFRS 1). Ulteriori precisazioni al riguardo sono fornite nelle sezioni
successive del presente documento.
Circa l’attività di revisione, la Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006,
conferma quanto suggerito nella Comunicazione CONSOB n. DEM/5025723 del 15
2
Sul significato dei prospetti di riconciliazione IFRS 1 si veda il documento di ricerca Assirevi n. 91.
3
aprile 20053; pertanto, i prospetti di riconciliazione IFRS 1 dovranno essere assoggettati a
revisione contabile completa.
L’Allegato A presenta il modello di relazione per la revisione contabile completa dei
prospetti di riconciliazione IFRS 1 “non consolidati”. Il modello presentato prevede il
giudizio di conformità ai criteri previsti nella Comunicazione CONSOB n. 6064313 del
28 luglio 2006 che individua modalità di presentazione dei prospetti di riconciliazione
IFRS 1 (non consolidati)4, nell’ambito della relazione semestrale 2006, coerenti con
quelli utilizzati dalla generalità degli emittenti per finalità analoghe durante il “regime
transitorio” di passaggio ai principi contabili IFRS. Pertanto, la revisione contabile
completa sarà svolta secondo le modalità individuate nel documento di ricerca Assirevi n.
91.
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at
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Il modello presentato nell’Allegato A riporta esempi di paragrafi per il richiamo
dell’informativa che sarà fornita dagli amministratori coerenti con l’impostazione già
adottata nel documento di ricerca Assirevi n. 91. Si ritiene opportuno che la relazione di
revisione richiami l’informativa fornita dagli amministratori dell’emittente in merito alle
finalità specifiche ed ai limiti dei prospetti di riconciliazione “non consolidati”. Il
paragrafo di richiamo suggerito sulle eventuali modifiche ai dati presentati nei prospetti
di riconciliazione IFRS non è applicabile alla relazione di revisione relativa ai prospetti
contabili “non consolidati” degli emittenti obbligati alla redazione del bilancio
consolidato IFRS i quali, pertanto, hanno già selezionato per il bilancio consolidato i
principi contabili necessari per la prima applicazione dei principi contabili IFRS (IFRS
1.13 e IFRS 1.26) e per la rappresentazione secondo i principi contabili IFRS dei fatti di
gestione occorsi dopo la data di transizione del bilancio consolidato.
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PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO NEL PRIMO BILANCIO SEPARATO IFRS
IFRS 1, Implementing Guidance prevede che:
IG39 An entity applies IAS 36 in:
(a) determining whether any impairment loss exists at the date of transition to IFRSs;
and
(b)
measuring any impairment loss that exists at that date, and reversing any
impairment loss that no longer exists at that date. An entity’s first IFRS financial
statements include the disclosures that IAS 36 would have required if the entity had
3
Comunicazione n. DEM/5025723: “ ….a).nell’ipotesi in cui un emittente quotato decida, già in sede di
stesura della prima relazione trimestrale consolidata per il 2005, di seguire le disposizioni previste dai
principi contabili internazionali, tale soggetto potrà richiedere al revisore di effettuare apposite verifiche
sulla riconciliazione prevista dall’IFRS 1 (Prima adozione degli International Financial Reporting
Standard)……. (omissis)………In tal caso, gli emittenti attribuiranno alla società incaricata della
revisione del bilancio al 31 dicembre 2004 un mandato di revisione completa (full audit) dei saldi presenti
nella riconciliazione prevista dall’IFRS 1; l’esito di tale attività dovrà essere reso noto al mercato,
unitamente ai dati sottoposti a revisione”.
4
Si veda l’art. 81-bis, comma 1, lettera b) R.E. Consob che richiede la presentazione in un’appendice
separata della relazione semestrale delle riconciliazioni previste dai paragrafi n.39 e n.40 del principio
contabile internazionale IFRS 1 corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che
figurano nei prospetti di riconciliazione.
4
recognised those impairment losses or reversals in the period beginning with the date of
transition to IFRSs (paragraph 39(c) of the IFRS).
In assenza di specifica menzione nel principio, si ritiene che la regola sia applicabile allo
stato patrimoniale di apertura del primo bilancio separato ed al bilancio consolidato del
First Time Adopter e che per il bilancio separato tale regola debba applicarsi alle
partecipazioni.
Inoltre, si noti che nell’attuale stato di fatto dei principi contabili IFRS, non esiste alcuna
esenzione ai sensi dell’IFRS 1 per la valutazione delle partecipazioni in imprese
controllate, collegate e in joint venture nello stato patrimoniale di apertura del primo
bilancio separato e ciò potrebbe comportare per le imprese che scelgono di applicare il
metodo del costo (IAS 27.37) lunghi e laboriosi lavori di ricostruzione del costo valido ai
fini IFRS, che potrebbe differire in modo sensibile rispetto al costo Italian GAAP.
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o
Al riguardo, recentemente lo IASB ha pubblicato un documento di lavoro che contiene
raccomandazioni in merito alla modifica di IFRS 1 al fine di rendere meno oneroso il
processo di passaggio agli IFRS nel bilancio separato5. Tali proposte sono preliminari e
non è possibile ipotizzare l’esito dell’iter di approvazione.
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Qualora il principio IFRS 1 non fosse modificato in misura da consentire l’adozione del
deemed cost, la valutazione delle partecipazioni di controllo nel bilancio separato
completo IFRS al 31 dicembre 2006 dovrebbe conformarsi alle regole di IAS 27.37
(criterio del costo o IAS 39), rilevando altresì le eventuali rettifiche previste da IFRS
1.IG.39.
5
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In considerazione della necessità di predisporre i prospetti di riconciliazione IFRS 1 della
capogruppo “non consolidati” per presentare gli effetti della transizione agli IFRS sul
primo bilancio separato IFRS, gli amministratori devono illustrare dettagliatamente nelle
note esplicative il principio contabile selezionato per la voce Partecipazioni in conformità
a IAS 27.37, l’attività di ricostruzione del costo delle partecipazioni e le risultanze dei
relativi impairment test, nonchè le eventuali difficoltà incontrate.
Le proposte dello IASB sono di seguito riassunte:
Staff Recommendation
4. The staff recommends that IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standards
be amended to allow a parent to use the pretransition carrying amount of an investment in a subsidiary as
deemed cost on transition to IFRSs.
5. Relief should also be provided from re-stating pre-acquisition reserves in accordance with IFRSs. The
staff recommends that the pre-acquisition accumulated profits under national GAAP are carried over on
transition to IFRSs.
6. Further, the staff recommends that any relief should be available only to a parent entity to which IAS
27.10 applies, and when it would be impractical for that entity to restate cost in accordance with IAS 27.
Si evidenzia, tuttavia, che le proposte potrebbero non risolvere i problemi dei First Time Adopter società
capogruppo quotate italiane, poiché l’agevolazione del deemed cost sulle partecipazioni di controllo
sembrerebbe legata ai casi delle società controllanti che hanno usufruito della possibilità di esonero dal
bilancio consolidato come previsto da IAS 27.10. Il suddetto esonero non può essere invocato dalle società
quotate italiane.
5
Il revisore valuterà la conformità dei prospetti di riconciliazione ai criteri di riferimento
richiamati nelle note esplicative ai fini dell’espressione delle proprie conclusioni secondo
le modalità illustrate nel documento di ricerca Assirevi n. 91.
CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE EX ART.
RIFERIMENTO AL PRINCIPIO CONTABILE IAS
81 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB (IL
34)
L’art. 81 del Regolamento Emittenti Consob recita al comma 3, “ per gli emittenti tenuti
alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai
prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una
corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di
redazione utilizzati per il bilancio d’esercizio” (ovvero IFRS per il 2006).
at
o
In base a IAS 34. 14. “ Il bilancio intermedio deve essere redatto su base consolidata se il
più recente bilancio dell’impresa è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato
della controllante non è coerente o comparabile con il bilancio consolidato compreso
nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l’informativa annuale dell’impresa
comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente
Principio non richiede né proibisce l’inclusione del bilancio separato della società
controllante nel bilancio intermedio dell’impresa”.
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IAS 34 non richiede né proibisce la presentazione di dati non consolidati come invece
previsto dall’art. 81 del Regolamento Emittenti. Detto articolo, peraltro, non richiede la
presentazione di note esplicative sui dati non consolidati. L’assenza delle note esplicative
sui dati non consolidati non è, pertanto, rilevante ai fini della conformità della relazione
semestrale consolidata rispetto a IAS 346. Inoltre, fermo restando l’obbligo di
pubblicazione dei prospetti di riconciliazione IFRS 1 della Capogruppo (non consolidati)
per i conti individuali come previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28
luglio 2006, non si ravvisa la necessità di presentare i prospetti di riconciliazione della
capogruppo che sarebbero richiesti da IFRS 1.45 in concomitanza con la presentazione di
dati non consolidati nell’ambito della relazione semestrale consolidata qualora i dati non
consolidati della società capogruppo siano privi di note esplicative.
Viceversa, la presenza di note a corredo dei prospetti contabili semestrali della
capogruppo7 nell’ambito della relazione semestrale, la cui presentazione sarebbe
effettuata “qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico”,
dovrebbe comportare l’obbligo di integrare le note sino al livello che sarebbe richiesto da
IAS 1 e di presentare, in aggiunta ai prospetti di riconciliazione IFRS 1 (assoggettati a
revisione contabile), le ulteriori informazioni richieste da IFRS 1.45. Ciò appare
necessario in virtù dell’assenza di un bilancio separato IFRS completo al 31 dicembre
20058.
6
In questo caso la presentazione dei prospetti contabili potrebbe riguardare i soli prospetti di stato
patrimoniale e conto economico.
7
In questo caso è richiesta la presentazione di tutti i prospetti contabili e pertanto l’emittente presenterà
anche il rendiconto finanziario ed il prospetto dei movimenti di patrimonio netto della capogruppo.
6
La tabella sotto riportata riassume schematicamente, nell’ipotesi di un emittente che
decide di presentare le note a corredo dei dati semestrali non consolidati9, i prospetti
contabili e le riconciliazioni da includere a livello “non consolidato” a corredo dei
prospetti contabili presentati nelle relazioni semestrali consolidate IAS 34 (ad esempio: al
30 giugno 2006) di un emittente che non ha predisposto un bilancio d’esercizio completo
alla chiusura dell’esercizio precedente ( ad esempio: al 31 dicembre 2005):
30 giugno
2005
31 dicembre
2005
30 giugno
2006
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
N/A
SI
SI
SI
**)
**)
**)
SI
SI
SI
N/A
SI
SI
N/A
N/A
N/A
SI
N/A
er
Stato patrimoniale
Riconciliazione
del
patrimonio netto
Per il periodo chiuso al
Conto economico
Rendiconto finanziario
Prospetto delle variazioni di
patrimonio netto
Riconciliazione del risultato
netto
Illustrazione delle rettifiche
sostanziali al rendiconto
finanziario
1 gennaio
2005 (a)
at
o
Alla data del
Su
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(a) data di transizione individuata sulla base delle considerazioni esposte nel precedente
paragrafo “L’INFORMATIVA SUGLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI IFRS AI FINI DEL
BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO”.
**) Informativa obbligatoria per il primo bilancio separato annuale completo IFRS.
IL PERIODO INTERMEDIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE EX ART.
81
REGOLAMENTO EMITTENTI
La comunicazione Consob n. DEM/5073567 del 4-11-2005 afferma che “Con riferimento
alla circostanza che alcune imprese vorrebbero ottenere un maggior termine per poter
predisporre relazioni trimestrali in linea con le precedenti informative periodiche redatte
secondo le disposizioni previste dagli IAS/IFRS, si sottolinea che, come già affermato in
sede di modifica regolamentare, alle relazioni trimestrali non si applica l'obbligo di
utilizzare il principio contabile internazionale IAS 34 "Bilanci intermedi". Le relazioni
trimestrali sono configurate come una rendicontazione extra-contabile estremamente
8
A titolo di esempio, si potrebbe ipotizzare il caso della presentazione di dati della capogruppo “non
consolidati” dell’esercizio in corso (esempio: 30 giugno 2006) corredati di note esplicative e presentazione
nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente (esempio: 30 giugno 2005) di dati della capogruppo,
secondo principi IFRS o norme di legge italiane, privi di note esplicative.
9
Le note di corredo devono essere presentate se indispensabili per una corretta informazione del pubblico
(Art. 81, comma 3, del R.E.),
7
snella, rivolta a fornire indicazioni di trend fondate su dati economico-finanziari di facile
determinazione e segnaletiche dell'andamento generale dell'impresa.
Naturalmente non si voleva impedire alle imprese di fornire anche in sede infrannuale
maggiori dettagli, ad esempio, allineandosi allo stesso principio internazionale. Ciò,
comunque, costituisce una scelta del tutto volontaria da parte dell'emittente che, tenuto
conto delle proprie capacità di produzione dei dati, decide di attestarsi su un livello
informativo più sofisticato, compatibilmente tuttavia con la tempistica dettata dall'art. 82
del Regolamento Emittenti”.
Qualora la società avesse deciso di applicare su base volontaria il principio contabile IAS
34 ai fini della redazione della relazione trimestrale, la semestrale dovrà conformarsi al
periodo intermedio di 3 mesi secondo le modalità previste da IAS 34. 2010. Per i riflessi
relativi alle modalità di presentazione dei dati semestrali non consolidati si veda il
paragrafo precedente “CONTENUTO DELLA SEMESTRALE EX ART. 81 R.E.
CONSOB SECONDO IAS 34”.
ED
INFORMATIVA
MINIMALE
RICHIESTI
NELLA
er
SCHEMI
at
o
L’attività di revisione contabile limitata sarà svolta secondo il principio di revisione
Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997 con gli opportuni adattamenti necessari
per accertare la conformità al principio IAS 34 dei criteri di presentazione utilizzati per la
redazione della relazione semestrale (periodo intermedio trimestrale).
.
RELAZIONE
SEMESTRALE
IAS
34
DELL’EMITTENTE CHE HA PREDISPOSTO IL BILANCIO COMPLETO IFRS DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
Su
p
Secondo lo IAS 34, “l’obiettivo prevalente di un bilancio intermedio è di assicurare che
comprenda tutti i dati necessari alla comprensione della posizione patrimonialefinanziaria dell’impresa e del suo risultato nel periodo intermedio”. Pertanto, le
rilevazioni e l’informativa sui dati relativi al periodo intermedio considerato a sé stante
hanno l’obiettivo di consentirne la comprensibilità”, evitando interferenze fuorvianti
potenzialmente risultanti dall’assenza di informativa ad esempio su componenti non
usuali, modifiche alle politiche contabili, alle stime, ad errori.
Il principio IAS 34 dichiara specificatamente che nel valutare la rilevanza, va
riconosciuto che le valutazioni intermedie potranno basarsi maggiormente su stime,
rispetto alle valutazioni dei dati annuali.
10
IAS 34.20. Il bilancio intermedio deve comprendere prospetti di bilancio (completi o sintetici) con
riferimento ai seguenti periodi:
(a) stato patrimoniale alla fine del periodo intermedio di riferimento e comparato con lo stato patrimoniale
dell’ultimo bilancio annuale;
(b) conto economico del periodo intermedio di riferimento e progressivo dell’esercizio in corso, comparato
con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell’esercizio
precedente;
(c) prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del
periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente; e
(d) rendiconto finanziario alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del
corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
8
L’applicazione del principio IAS 34 presuppone l’individuazione del “periodo
intermedio”. Questo argomento è stato trattato nel paragrafo precedente.
Secondo lo IAS 34, ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé
stante ai fini della conformità ai principi contabili internazionali IFRS.
La tabella sotto riportata riassume schematicamente i prospetti contabili da presentare
nelle relazioni semestrali IAS 34 ( ad esempio: al 30 giugno 2006) di un emittente che ha
già predisposto un bilancio IFRS completo alla chiusura dell’esercizio precedente ( ad
esempio: al 31 dicembre 2005):
30 giugno 2005
Stato patrimoniale
Per il periodo chiuso al
Conto economico
Rendiconto finanziario
Prospetto delle variazioni di
patrimonio netto
NO
31 dicembre
2005
SI
at
o
Alla data del
SI (°)
SI
SI
NO
NO
NO
30 giugno 2006
SI
SI(°)
SI
SI
Su
p
er
(°) in base al periodo intermedio adottato (si veda il paragrafo specifico di questo
documento), l’emittente dovrà presentare il conto economico del periodo intermedio di
riferimento e progressivo dell’esercizio in corso, comparato con i conti economici del
corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell’esercizio precedente.
I bilanci intermedi redatti in conformità con lo IAS 34 contengono, di norma, dettagli
significativamente inferiori a quelli dell’informativa annuale, perché si basano
sull’assunto che gli utilizzatori dei bilanci intermedi abbiano accesso anche all’ultimo
bilancio annuale redatto in conformità agli IFRS.
La relazione semestrale potrà contenere sia l’insieme completo dei prospetti contabili
che compongono il bilancio consolidato (come descritti nello IAS 1, Presentazione del
bilancio di esercizio) sia l’insieme dei prospetti di un bilancio sintetico come descritti
nello IAS 34 stesso, riferiti a un periodo intermedio.
Il Principio non proibisce né scoraggia:
• la pubblicazione di una informativa completa di bilancio come bilancio
intermedio, piuttosto che un bilancio sintetico e note informative specifiche;
• l’inclusione nel bilancio intermedio sintetico di ulteriori informazioni al di là dei
contenuti minimi o note esplicative specifiche indicate nello IAS 34.
Le indicazioni sui principi contabili di rilevazione e valutazione dello IAS 34, insieme
alle note informative specifiche riferite ai periodi intermedi, si applicano sia ai bilanci
completi sia a quelli sintetici.
9
Con riferimento ad un emittente che abbia già pubblicato un bilancio completo IFRS
dell’esercizio precedente (esempio: 31/12/2005), la relazione semestrale potrà quindi
presentare l’informativa sintetica corredata di note esplicative specifiche. L’emittente
dovrà includere nelle note ai prospetti contabili del periodo intermedio, come minimo,
l’informazione seguente:
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er
at
o
“(a) l’indicazione che ai fini della redazione dei prospetti contabili del periodo
intermedio sono stati seguiti gli stessi principi e criteri contabili applicati nella
redazione del bilancio IFRS o, se questi principi e criteri sono stati modificati, una
descrizione dei motivi, della natura e dell’effetto del cambiamento;
(b) commenti che illustrino la stagionalità o la ciclicità dell’attività del periodo
intermedio;
(c) la natura e l’importo delle voci che hanno effetto su attività, passività, patrimonio
netto, utile netto o flusso finanziario del periodo e che sono inusuali per natura,
dimensioni o incidenza;
(d) la natura e l’importo delle variazioni rispetto alle stime effettuate in periodi
intermedi precedenti del corrente esercizio o di esercizi precedenti, e se tali
variazioni hanno un effetto significativo nel periodo intermedio di riferimento;
(e) emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e azionari;
(f) dividendi pagati (in totale o per azione) rispettivamente alle azioni ordinarie ed alle
altre azioni;
(g) i ricavi e risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio
base per l’informativa di settore ;
(h) eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non siano
stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio;
(i) gli effetti delle variazioni nella struttura dell’impresa o del gruppo intervenute
durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni di imprese, acquisizioni o
cessioni di società controllate e investimenti finanziari di lungo termine,
ristrutturazioni e attività destinate a cessare. Nel caso delle aggregazioni di imprese,
la società dovrà produrre l’informativa prevista ai sensi dei paragrafi 66-73
dell’IFRS 3, Aggregazioni di imprese, “prodotte in forma aggregata per le
aggregazioni nel periodo di riferimento che siano individualmente non rilevanti”. La
rilevanza va valutata in rapporto al periodo intermedio;
(j) variazioni delle passività o attività potenziali dalla data dell’ultimo bilancio
annuale”.
Lo IAS 34 fornisce i seguenti esempi in merito all’informativa da includere nei bilanci
intermedi:
•
•
•
•
la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e l’effetto di
riversamenti di svalutazioni precedenti;
la rilevazione di una perdita di valore di immobili, impianti, macchinari e
immobilizzazioni, o di altre attività e il ripristino di tali valori ;
lo storno di fondi per costi di ristrutturazione;
le acquisizioni o dismissioni di immobili, impianti e macchinari;
10
•
•
•
•
•
gli impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari;
le conclusioni di vertenze legali;
le correzioni di errori nei dati di bilancio di periodi precedenti ;
qualsiasi inadempimento di obbligazioni o violazione di clausole di debito che
non sia stata sanata alla data di riferimento del bilancio;
operazioni con parti correlate.
Le disposizioni seguenti si applicano a prescindere dal fatto che la società abbia deciso di
pubblicare un bilancio completo o un bilancio sintetico:
• l’utile base e diluito per azione deve essere esposto nel prospetto di conto
economico sintetico per il periodo intermedio. Lo IAS 34 non prevede
specificatamente l’informativa sull’utile per azione relativamente alle attività
cessate;
• il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto deve rispettare lo
stesso formato adottato nel bilancio annuale.
er
at
o
Una revisione contabile limitata può portare all'attenzione del revisore problematiche
significative riguardanti la relazione semestrale, ma non fornisce alcuna assicurazione
che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero emerse da
una revisione completa. Tenuto conto dei limiti insiti nel processo di revisione contabile
limitata, il revisore dovrà valutare l'adeguatezza della classificazione e presentazione
dell’informativa semestrale e la loro conformità al principio contabile IAS 34 ed all’art.
81 del Regolamento Emittenti CONSOB, come previsto nella Delibera CONSOB n.
10867 del 31 luglio 1997.
Su
p
LA RELAZIONE DI REVISIONE LIMITATA IN PRESENZA DEI PROSPETTI CONTABILI IFRS DELLA SOCIETÀ
CAPOGRUPPO E DEI PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE IFRS
1 NELLA RELAZIONE SEMESTRALE
L’art. 81 Regolamento Emittenti Consob recita al comma 3, “ per gli emittenti tenuti alla
redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti
contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta
informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione
utilizzati per il bilancio d’esercizio” (ovvero IFRS per il 2006).
Sul punto specifico è opportuno ribadire la posizione espressa in passato da Consob a
seguito dell’incontro del 14 luglio 2000 "IL REGOLAMENTO CONSOB SULLA
RELAZIONE SEMESTRALE" Risposte a quesiti “Quesito n.8: Controllo dei conti
semestrali”,
D. Nel caso in cui sia predisposta, anche in via volontaria, una semestrale completa
(della capogruppo oltre che consolidata) vi è una priorità nella presentazione della
stessa? Entrambe devono essere sottoposte a limited review ?
R. E' auspicabile che il documento della Relazione Semestrale sia unico e venga
approvato in unica seduta del CdA.
11
Nel caso in cui l'emittente presenti sia i dati della capogruppo che quelli consolidati,
entrambi con le relative note, si ritiene opportuno che ambedue le situazioni contabili
siano oggetto di attività di verifica da parte degli auditors.
Nel caso in cui la semestrale sia redatta nella sola forma consolidata (anche se della
capogruppo saranno presentati i prospetti contabili senza note di commento cfr. art. 81
c. 2 l. b) RE) l’opinion emessa dalla società di revisione avrà riguardo i soli conti
consolidati.
Su queste basi si ritiene che la presentazione dei dati semestrali non consolidati della
società capogruppo privi di note non comporti l’accertamento della conformità degli
stessi ai principi IFRS e, pertanto, essi non saranno menzionati nella relazione di
revisione limitata.
at
o
Per quanto riguarda i prospetti di riconciliazione IFRS 1 presentati contestualmente ai
dati non consolidati come previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28
luglio 2006, l’attività di revisione completa è disciplinata dal documento di ricerca
Assirevi n. 91.
11
Su
p
er
Le procedure di revisione aggiuntive previste dal documento di ricerca Assirevi n. 93
dovranno essere svolte sui dati comparativi IFRS del corrispondente periodo dell’anno
precedente qualora essi siano rielaborati rispetto ai dati precedentemente presentati nella
forma consentita dall’art. 81-bis del R.E., già assoggettati a revisione contabile limitata,
oppure presentati per la prima volta in sede di prima applicazione dei principi contabili
IFRS nella semestrale 2006 non consolidata11.
Si richiama la parte del documento di ricerca Assirevi n. 93 che illustra la natura e la portata delle
procedure aggiuntive: “..Ai fini dello svolgimento della revisione contabile limitata della revisione
semestrale del periodo (esempio: 30 giugno 2005) che è parte dell’esercizio in cui l’emittente redige il
primo bilancio IFRS, il revisore incaricato dovrà acquisire le informazioni necessarie per comprendere se i
dati comparativi IFRS e i prospetti di riconciliazione IFRS del corrispondente periodo dell’anno precedente
ed alla chiusura del medesimo (esempio: 30 giugno 2004) sono stati redatti con criteri contabili omogenei
con quelli adottati per la predisposizione dei dati IFRS del periodo intermedio di riferimento (esempio: 30
giugno 2005) e mediante l’applicazione di procedure contabili ed extra-contabili coerenti con quelle
utilizzate per la predisposizione dei dati IFRS del periodo intermedio di riferimento (esempio: 30 giugno
2005). Le relative procedure aggiuntive di revisione saranno, di norma, svolte coerentemente con le linee
guida previste per la revisione contabile limitata e, pertanto, consisteranno principalmente nella raccolta di
informazioni tramite colloqui con la direzione dell’emittente e l’ottenimento di adeguate evidenze in
merito a: i) completezza delle rettifiche IFRS predisposte ai fini della rielaborazione dei dati del
corrispondente periodo dell’anno precedente ed alla chiusura del medesimo, ii) omogeneità dei criteri di
valutazione adottati, iii) procedure contabili ed extra-contabili utilizzate. In assenza di adeguate evidenze il
revisore dovrà illustrare nella propria relazione di revisione limitata le significative limitazioni incontrate
nello svolgimento delle procedure aggiuntive di revisione sui predetti dati IFRS rielaborati (esempio: 30
giugno 2004).
12
Come noto, la relazione di revisione limitata sulle relazioni semestrali è redatta secondo
le linee guida contenute nella Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997. Lo schema
di relazione di revisione limitata contenuto nel predetto principio richiede l’espressione
delle conclusioni sulla conformità sul documento contabile (la relazione semestrale) vista
nel suo complesso. A livello internazionale l’attività di “review” dei bilanci intermedi è
disciplinata dal principio di revisione internazionale ISRE 2410. Il principio non è stato
ancora recepito nel corpo dei principi di revisione raccomandati da Consob. Stante la
situazione è necessario mantenere l’attuale impostazione di reporting prevista dalla
Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997 con gli opportuni adattamenti necessari
per l’identificazione dei prospetti contabili presentati nel corpo della relazione semestrale
in conformità al principio IAS 34 ed all’art. 81 del Regolamento Emittenti.
er
at
o
Ulteriori adattamenti potranno risultare necessari per richiamare la presentazione dei dati
semestrali del corrispondente periodo dell’esercizio precedente qualora gli stessi siano
rielaborati secondo criteri IFRS (è il caso dell’emittente che non è tenuto alla
predisposizione del bilancio consolidato IFRS ed ha pertanto predisposto la relazione
semestrale dell’esercizio precedente secondo i previgenti principi contabili). Inoltre, la
relazione di revisione dovrà essere adattata anche nel caso di presentazione di dati della
capogruppo “non consolidati” dell’esercizio in corso (esempio: 30 giugno 2006)
corredati di note esplicative e presentazione nel corrispondente periodo dell’esercizio
precedente (esempio: 30 giugno 2005) di dati della capogruppo, secondo principi IFRS o
norme di legge italiane, privi di note esplicative.
Su
p
Alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge 262/2005 in tema di
responsabilità della società di revisione incaricata della revisione contabile, la relazione
di revisione limitata non menzionerà l’eventuale partecipazione di revisori secondari
nello svolgimento della revisione limitata della relazione semestrale12.
In tutti i casi i risultati espressi dal revisore nella relazione di revisione limitata dovranno
essere formulati con riferimento alla conformità al principio contabile IAS 34 ed all’art.
81 del Regolamento Emittenti. L’allegato B presenta il modello di relazione ed esempi
per la formulazione degli adattamenti che potrebbero risultare necessari nei casi rilevanti.
Ottobre 2006
12
Cfr. art. 165, comma 1-bis della Legge 262/2005.
13
ALLEGATO A
Relazione della società di revisione sui prospetti di riconciliazione IFRS (conti
individuali “non consolidati”) con illustrazione degli effetti di transizione agli
International Financial Reporting Standards (IFRS)
Al Consiglio di Amministrazione
della XYZ S.p.A.
Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti di
riconciliazione (da adattare alle circostanze: - costituiti dalle situazioni
patrimoniali al 1 gennaio 200X ed al 31 dicembre 200X e dal conto
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 200X oppure del
patrimonio netto al 1 gennaio 200X ed al 31 dicembre 200X e del risultato
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 200X (nel seguito i
“prospetti di riconciliazione IFRS”) della Società XYZ S.p.A. e delle relative
note esplicative presentati secondo i criteri e le modalità previsti nella
Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006 nella sezione
denominata “…………” della relazione semestrale al xx/xx/200X+1. I
suddetti prospetti di riconciliazione IFRS derivano dal bilancio d’esercizio di
XYZ S.p.A chiuso al 31 dicembre 200X predisposto in conformità alle
norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio da noi
assoggettato a revisione contabile e sul quale abbiamo emesso la nostra
relazione in data ………..200X+1.13 I prospetti di riconciliazione IFRS sono
stati predisposti nell’ambito del processo di transizione agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. La
responsabilità della redazione dei prospetti di riconciliazione IFRS compete
agli amministratori della XYZ S.p.A.. E’ nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso su tali prospetti e basato sulla revisione contabile.
2.
Su
p
er
at
o
1.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se i prospetti di
riconciliazione IFRS siano viziati da errori significativi. Il procedimento di
revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nei
prospetti di riconciliazione IFRS, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle
stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei dati relativi ad alcune
società controllate e collegate, per quanto riguarda l’importo di tali
13
Illustrare eventuali rilievi espressi nella relazione di revisione sui dati storici.
14
partecipazioni che rappresentano rispettivamente (da adattare alle circostanze:
… (valore o %) dell’attivo al 31 dicembre 200X e … (valore o %) delle
partecipazioni, è di altri revisori.
(Illustrare eventuali rilievi ed eccezioni)
3.
A nostro giudizio, i prospetti di riconciliazione IFRS, identificati nel
precedente paragrafo 1.,14 sono stati redatti nel loro complesso in conformità
ai criteri e modalità previsti nella Comunicazione CONSOB n. 6064313 del
28 luglio 2006.
4.
(Eventuale richiamo dell’informativa fornita dagli amministratori sulle finalità
dei dati presentati nei prospetti di riconciliazione)
at
o
(Esempio: Come descritto alla Nota X, i prospetti di riconciliazione IFRS,
essendo predisposti solo ai fini della transizione al primo bilancio d’esercizio
completo secondo gli IFRS adottati dall’Unione Europea, sono privi dei dati
comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per
rappresentare attendibilmente (ovvero: in modo completo o frase similare) la
situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico della Capogruppo
XYZ in conformità ai principi IFRS adottati dall’Unione Europea.
Su
p
er
(Esempio nel caso di emittenti non obbligati alla redazione del bilancio
consolidato e di prima applicazione degli IFRS nella semestrale 2006 non
consolidata: Inoltre, come descritto nella Nota Y, i prospetti di riconciliazione
IFRS riportano i valori che saranno pubblicati a fini comparativi nel primo
bilancio d’esercizio completo IFRS; tali valori potrebbero essere soggetti ad
alcune variazioni necessarie qualora qualche principio contabile internazionale
fosse rivisto o modificato prima della pubblicazione del suddetto bilancio.)
Luogo e data di emissione
Società di revisione
Firma del revisore contabile
14
Richiamare con la formula “ad eccezione di……..” gli eventuali rilievi formulati sui dati storici e/o i
rilievi emersi dal procedimento revisionale sulle rettifiche IFRS.
15
ALLEGATO B
Relazione della società di revisione sulla revisione limitata della relazione semestrale
redatta ai sensi dell’art. 81 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni15
Agli Azionisti della
ABC S.p.A.
Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato
intermedio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal
prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario ( di
seguito i “prospetti contabili”) e dalle relative note esplicative ed integrative
( in presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti
contabili “non consolidati” della capogruppo: del bilancio separato intermedio
e del bilancio consolidato intermedio costituiti dagli stati patrimoniali, dai conti
economici, dai prospetti dei movimenti del patrimonio netto, dai rendiconti
finanziari (di seguito i “ prospetti contabili”) e dalle relative note esplicative ed
integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e del Gruppo ABC) incluso/i
nella relazione semestrale al … della ABC S.p.A.. La responsabilità della
redazione della relazione semestrale compete agli Amministratori della ABC
S.p.A.. E’ nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in
base alla revisione contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre verificato la parte
delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica
della concordanza con la restante parte della relazione semestrale.
2.
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata
raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La
revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di
informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull’omogeneità dei criteri di
valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento
di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione
contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di
conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed
ha comportato un’estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di
una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione.
Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di
fine esercizio16, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla
relazione semestrale.
3.
Su
p
er
at
o
1.
17
(Paragrafo da utilizzare in presenza di dati “non consolidati” semestrali 2006
della capogruppo privi di note):
15
Il riferimento all’art. 81 del R.E. Consob non è applicabile alla relazione di revisione contabile limitata di
relazioni semestrali redatte in via volontaria secondo il principio contabile IAS 34 dalle società rientranti
nell’ambito di applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 38/2005. In questi casi la relazione farà riferimento
esclusivamente al principio contabile IAS 34.
16
In presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili “non consolidati” della
capogruppo, riportare anche il riferimento al “bilancio separato” in aggiunta a quello sul “bilancio
consolidato”.
16
Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato
dell‘esercizio precedente ed alla relazione semestrale dell’anno precedente
presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alle nostre relazioni
rispettivamente emesse in data …. (data di emissione della relazione sul
bilancio consolidato IFRS) e in data………. (data di emissione della relazione
sulla semestrale).
(I dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente ed
alla relazione semestrale dell’anno precedente presentati nei prospetti contabili
sono stati rispettivamente esaminati e assoggettati a revisione contabile limitata
da altri revisori e, pertanto, rimandiamo alle loro relazioni emesse in data ….
(data di emissione della relazione sul bilancio consolidato IFRS) e in data……
…(data di emissione della relazione sulla semestrale).
3. (Paragrafo da utilizzare in presenza di dati “non consolidati” semestrali 2006
della capogruppo corredati di note):
at
o
Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio d’esercizio ed al
bilancio consolidato dell‘esercizio precedente, ed alla relazione semestrale
consolidata dell’anno precedente presentati nei prospetti contabili, si fa
riferimento alle nostre relazioni emesse rispettivamente in data ….(data di
emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS non
consolidati), in data……..(data di emissione della relazione bilancio
consolidato IFRS) e in data…… (data di emissione della relazione sulla
semestrale).
Su
p
er
I dati comparativi semestrali della Capogruppo relativi alla relazione semestrale
dell’anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS
ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti
secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti da noi
precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata, per i quali si fa
riferimento alla nostra relazione emessa in data……… .
(I dati comparativi relativi al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato
dell’esercizio precedente, ed alla relazione semestrale consolidata dell’anno
precedente presentati nei prospetti contabili sono stati rispettivamente esaminati
e assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori e, pertanto,
rimandiamo alle loro relazioni emesse in data …. (data di emissione della
relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS), in data……… (data di
emissione della relazione sul consolidato) e in data…………(data di emissione
della relazione sulla semestrale).
(I dati comparativi semestrali della Capogruppo relativi alla relazione
semestrale dell’anno precedente rielaborati secondo i principi contabili
internazionali IFRS ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai
dati semestrali redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili
previgenti precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata da altri
revisori, per i quali si fa riferimento alla loro relazione emessa in data ………
…).
3. (Paragrafo da utilizzare per gli emittenti non obbligati alla redazione del
bilancio consolidato e di prima applicazione degli IFRS nella semestrale 2006
non consolidata ):
17
La formulazione del paragrafo 3 dovrà utilizzare una delle alternative proposte in funzione delle scelte
adottate dall’emittente in merito alla predisposizione dei dati non consolidati della capogruppo.
17
Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio dell‘esercizio
precedente presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alla nostra
relazione emessa in data ….(data di emissione della relazione sui prospetti di
riconciliazione IFRS non consolidati).
(I dati comparativi relativi al bilancio dell’esercizio precedente presentati nei
prospetti contabili sono stati esaminati da altri revisori e, pertanto, rimandiamo
alla loro relazione emessa in data …. (data di emissione della relazione sui
prospetti di riconciliazione IFRS non consolidati).
I dati comparativi della relazione semestrale dell’anno precedente rielaborati
secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di
riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di
legge ed i principi contabili previgenti da noi precedentemente assoggettati a
revisione contabile limitata, per i quali si fa riferimento alla nostra relazione
emessa in data……… .
Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e
integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili
consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative (in presenza delle
note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili “non
consolidati” della capogruppo: ai prospetti contabili ed alle relative note
esplicative ed integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e consolidati) ,
identificati nel paragrafo 1 della presente relazione, per renderli conformi al
principio contabile internazionale IAS 34 ed ai criteri di redazione della
relazione semestrale previsti dall’art. 81 del Regolamento Consob adottato con
Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni18.
Su
p
er
4.
at
o
(I dati comparativi della relazione semestrale dell’anno precedente rielaborati
secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di
riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di
legge ed i principi contabili previgenti precedentemente assoggettati a revisione
contabile limitata da altri revisori, per i quali si fa riferimento alla loro relazione
emessa in data …………).
Luogo, .…. data .….
(Società di revisione)…………………….
(Socio - Nome e Cognome)
18
Si veda la nota 14.
18