Documento di ricerca n. 98 PRIMA APPLICAZIONE DEI
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Documento di ricerca n. 98 PRIMA APPLICAZIONE DEI
Documento di ricerca n. 98 PRIMA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI IFRS NEI BILANCI INDIVIDUALI/SEPARATI E IMPATTI SULLA RELAZIONE SEMESTRALE DELLE SOCIETA’ QUOTATE SCOPO DEL DOCUMENTO Questo documento di ricerca ha l’obiettivo di chiarire gli aspetti di revisione contabile derivanti dalla presentazione di informazioni e prospetti contabili “non consolidati” nella relazione semestrale IAS 34 degli emittenti obbligati, in base al D.Lgs. n. 38/2005, alla presentazione del primo bilancio d’esercizio IFRS (individuale o separato) per l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. Per le finalità del presente documento le definizioni “bilancio d’esercizio”, “bilancio individuale”, “bilancio separato” e “conti individuali” sono equivalenti. at o Questo documento può fornire una guida, per quanto applicabile, anche per la revisione contabile limitata di relazioni semestrali redatte secondo principi contabili IFRS in conformità all’art. 81 del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 dagli emittenti non tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato e che, pertanto, devono predisporre il primo bilancio d’esercizio IFRS per l’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. Il regime transitorio introdotto dall’art. 81-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999 non è applicabile alla relazione semestrale dei suddetti emittenti. Su p er Inoltre, il presente documento è applicabile anche per la revisione contabile limitata di relazioni semestrali redatte in via volontaria secondo il principio contabile IAS 34 dalle società identificate negli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 38/2005. La relazione semestrale dei suddetti soggetti dovrà, pertanto, conformarsi esclusivamente al principio contabile IAS 34. Il presente documento non è applicabile alle società assicurative escluse dall’obbligo dell’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2005 ed agli emittenti che hanno già applicato i principi contabili IFRS nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005. Peraltro, si rammenta che le capogruppo assicurative quotate sono obbligate a redigere anche la relazione semestrale prevista dal Provvedimento Isvap 1207/G (relazione semestrale di vigilanza) in corso di modifica alla data del presente documento. L’INFORMATIVA SUGLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI IFRS AI FINI DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E DEL PRIMO BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO Lo scenario utilizzato nel presente paragrafo presuppone che la società capogruppo abbia già presentato il primo bilancio consolidato IFRS al 31 dicembre 2005 con data di transizione al 1 gennaio 2004. L’adozione del 1 gennaio 2005 quale data di transizione per i principi contabili IAS 32, IAS 39 e IFRS 4 non è rilevante. In base a IFRS1. 25. “Tuttavia, se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio individuale1 della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento. Su p er at o L’individuazione della data di passaggio agli IFRS appare rilevante ai fini dell’individuazione degli obblighi informativi sulla transizione agli IFRS relativi al bilancio separato. In base a IFRS 1.39. “Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 38, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere: a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date: i) la data di passaggio agli IFRS; e ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili; b) una riconciliazione del risultato economico riportato nell'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità in base ai precedenti Principi contabili con il risultato economico derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio; e c) nel caso in cui l'entità ha rilevato eventuali perdite durevoli di valore di un'attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige lo stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Perdita durevole di valore delle attività se l'entità avesse rilevato tali perdite durevoli di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS”. Il principio IFRS 1 si limita ad enunciare gli effetti attesi nel caso di adozione dei principi IFRS nel bilancio separato a data posteriore rispetto al bilancio consolidato ma non affronta in modo dettagliato le modalità necessarie per conseguire i suddetti effetti. Da un lato si potrebbe ritenere che si debba mantenere la medesima data di transizione anche nel bilancio separato; tuttavia, il principio non lo afferma in modo esplicito. Occorre quindi determinare le modalità con cui è possibile rispettare IFRS 1.25 (“ ….deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento”) e gli obblighi informativi di IFRS 1.39. a. ii. ( “ le riconciliazioni del patrimonio netto ………per entrambe le seguenti date ……. e la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili; e b) una riconciliazione del risultato economico riportato nell'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità in base ai precedenti Principi contabili con il risultato economico derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio.” Sul piano letterale occorre considerare che la definizione di “data di transizione” contenuta nel glossario di IFRS 1 è “l’inizio del più remoto periodo per il quale un’entità 1 La versione del Principio IFRS 1 in lingua inglese utilizza il termine “financial statements”, la traduzione italiana contiene anche l’aggettivo “individuale”. 2 presenta l’informativa completa secondo IFRS nel suo primo bilancio completo IFRS”. Inoltre, IFRS 1.36 richiede la presentazione di dati comparativi (nel primo bilancio completo IFRS) per almeno un anno. Si ritiene che la soluzione più rispondente sul piano letterale consista nella presentazione dei prospetti di riconciliazione IFRS 12 a partire dal 1 gennaio 2005 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, mantenendo quindi gli stessi valori delle attività e delle passività presentati nel reporting package IFRS della Capogruppo a tali date preparati ai fini del bilancio consolidato di Gruppo, ad eccezione delle partecipazioni e altre voci oggetto di scritture di eliminazione nel bilancio consolidato di Gruppo (si veda il paragrafo successivo). Ciò implica che le scelte effettuate in applicazione dell’IFRS 1 (IFRS 1.13 e IFRS 1.26) nel bilancio consolidato del Gruppo al 1 gennaio 2004 (data di transizione precedentemente utilizzata per il bilancio consolidato) siano mantenute inalterate ai fini della transizione del bilancio separato e che gli altri principi contabili IFRS siano applicati nel bilancio separato con le medesime modalità utilizzate nella redazione del bilancio consolidato redatto dopo la suddetta data di transizione. 1 gennaio 2005 SI N/A 31 dicembre 2005 SI SI er Patrimonio netto Risultato dell’esercizio at o Su queste basi l’emittente dovrà presentare per il bilancio separato le seguenti riconciliazioni: 31 dicembre 2006 NO NO Su p L’art. 81 del Regolamento Emittenti richiede la presentazione dei prospetti contabili della società capogruppo nell’ambito della relazione semestrale degli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d’esercizio (ovvero principi contabili IFRS per il 2006). La Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006 stabilisce che gli emittenti debbano pubblicare i prospetti di riconciliazione IFRS 1 della Capogruppo (non consolidati) per illustrare gli effetti della transizione ai principi contabili IFRS anche per i conti individuali secondo modalità analoghe a quelle utilizzate nell’esercizio precedente per il bilancio consolidato (le riconciliazioni previste dai paragrafi n. 39 e n. 40 del principio contabile internazionale IFRS 1). Ulteriori precisazioni al riguardo sono fornite nelle sezioni successive del presente documento. Circa l’attività di revisione, la Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006, conferma quanto suggerito nella Comunicazione CONSOB n. DEM/5025723 del 15 2 Sul significato dei prospetti di riconciliazione IFRS 1 si veda il documento di ricerca Assirevi n. 91. 3 aprile 20053; pertanto, i prospetti di riconciliazione IFRS 1 dovranno essere assoggettati a revisione contabile completa. L’Allegato A presenta il modello di relazione per la revisione contabile completa dei prospetti di riconciliazione IFRS 1 “non consolidati”. Il modello presentato prevede il giudizio di conformità ai criteri previsti nella Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006 che individua modalità di presentazione dei prospetti di riconciliazione IFRS 1 (non consolidati)4, nell’ambito della relazione semestrale 2006, coerenti con quelli utilizzati dalla generalità degli emittenti per finalità analoghe durante il “regime transitorio” di passaggio ai principi contabili IFRS. Pertanto, la revisione contabile completa sarà svolta secondo le modalità individuate nel documento di ricerca Assirevi n. 91. er at o Il modello presentato nell’Allegato A riporta esempi di paragrafi per il richiamo dell’informativa che sarà fornita dagli amministratori coerenti con l’impostazione già adottata nel documento di ricerca Assirevi n. 91. Si ritiene opportuno che la relazione di revisione richiami l’informativa fornita dagli amministratori dell’emittente in merito alle finalità specifiche ed ai limiti dei prospetti di riconciliazione “non consolidati”. Il paragrafo di richiamo suggerito sulle eventuali modifiche ai dati presentati nei prospetti di riconciliazione IFRS non è applicabile alla relazione di revisione relativa ai prospetti contabili “non consolidati” degli emittenti obbligati alla redazione del bilancio consolidato IFRS i quali, pertanto, hanno già selezionato per il bilancio consolidato i principi contabili necessari per la prima applicazione dei principi contabili IFRS (IFRS 1.13 e IFRS 1.26) e per la rappresentazione secondo i principi contabili IFRS dei fatti di gestione occorsi dopo la data di transizione del bilancio consolidato. Su p PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO NEL PRIMO BILANCIO SEPARATO IFRS IFRS 1, Implementing Guidance prevede che: IG39 An entity applies IAS 36 in: (a) determining whether any impairment loss exists at the date of transition to IFRSs; and (b) measuring any impairment loss that exists at that date, and reversing any impairment loss that no longer exists at that date. An entity’s first IFRS financial statements include the disclosures that IAS 36 would have required if the entity had 3 Comunicazione n. DEM/5025723: “ ….a).nell’ipotesi in cui un emittente quotato decida, già in sede di stesura della prima relazione trimestrale consolidata per il 2005, di seguire le disposizioni previste dai principi contabili internazionali, tale soggetto potrà richiedere al revisore di effettuare apposite verifiche sulla riconciliazione prevista dall’IFRS 1 (Prima adozione degli International Financial Reporting Standard)……. (omissis)………In tal caso, gli emittenti attribuiranno alla società incaricata della revisione del bilancio al 31 dicembre 2004 un mandato di revisione completa (full audit) dei saldi presenti nella riconciliazione prevista dall’IFRS 1; l’esito di tale attività dovrà essere reso noto al mercato, unitamente ai dati sottoposti a revisione”. 4 Si veda l’art. 81-bis, comma 1, lettera b) R.E. Consob che richiede la presentazione in un’appendice separata della relazione semestrale delle riconciliazioni previste dai paragrafi n.39 e n.40 del principio contabile internazionale IFRS 1 corredate da note esplicative dei criteri di redazione e delle voci che figurano nei prospetti di riconciliazione. 4 recognised those impairment losses or reversals in the period beginning with the date of transition to IFRSs (paragraph 39(c) of the IFRS). In assenza di specifica menzione nel principio, si ritiene che la regola sia applicabile allo stato patrimoniale di apertura del primo bilancio separato ed al bilancio consolidato del First Time Adopter e che per il bilancio separato tale regola debba applicarsi alle partecipazioni. Inoltre, si noti che nell’attuale stato di fatto dei principi contabili IFRS, non esiste alcuna esenzione ai sensi dell’IFRS 1 per la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e in joint venture nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio separato e ciò potrebbe comportare per le imprese che scelgono di applicare il metodo del costo (IAS 27.37) lunghi e laboriosi lavori di ricostruzione del costo valido ai fini IFRS, che potrebbe differire in modo sensibile rispetto al costo Italian GAAP. at o Al riguardo, recentemente lo IASB ha pubblicato un documento di lavoro che contiene raccomandazioni in merito alla modifica di IFRS 1 al fine di rendere meno oneroso il processo di passaggio agli IFRS nel bilancio separato5. Tali proposte sono preliminari e non è possibile ipotizzare l’esito dell’iter di approvazione. er Qualora il principio IFRS 1 non fosse modificato in misura da consentire l’adozione del deemed cost, la valutazione delle partecipazioni di controllo nel bilancio separato completo IFRS al 31 dicembre 2006 dovrebbe conformarsi alle regole di IAS 27.37 (criterio del costo o IAS 39), rilevando altresì le eventuali rettifiche previste da IFRS 1.IG.39. 5 Su p In considerazione della necessità di predisporre i prospetti di riconciliazione IFRS 1 della capogruppo “non consolidati” per presentare gli effetti della transizione agli IFRS sul primo bilancio separato IFRS, gli amministratori devono illustrare dettagliatamente nelle note esplicative il principio contabile selezionato per la voce Partecipazioni in conformità a IAS 27.37, l’attività di ricostruzione del costo delle partecipazioni e le risultanze dei relativi impairment test, nonchè le eventuali difficoltà incontrate. Le proposte dello IASB sono di seguito riassunte: Staff Recommendation 4. The staff recommends that IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standards be amended to allow a parent to use the pretransition carrying amount of an investment in a subsidiary as deemed cost on transition to IFRSs. 5. Relief should also be provided from re-stating pre-acquisition reserves in accordance with IFRSs. The staff recommends that the pre-acquisition accumulated profits under national GAAP are carried over on transition to IFRSs. 6. Further, the staff recommends that any relief should be available only to a parent entity to which IAS 27.10 applies, and when it would be impractical for that entity to restate cost in accordance with IAS 27. Si evidenzia, tuttavia, che le proposte potrebbero non risolvere i problemi dei First Time Adopter società capogruppo quotate italiane, poiché l’agevolazione del deemed cost sulle partecipazioni di controllo sembrerebbe legata ai casi delle società controllanti che hanno usufruito della possibilità di esonero dal bilancio consolidato come previsto da IAS 27.10. Il suddetto esonero non può essere invocato dalle società quotate italiane. 5 Il revisore valuterà la conformità dei prospetti di riconciliazione ai criteri di riferimento richiamati nelle note esplicative ai fini dell’espressione delle proprie conclusioni secondo le modalità illustrate nel documento di ricerca Assirevi n. 91. CONTENUTO DELLA RELAZIONE SEMESTRALE EX ART. RIFERIMENTO AL PRINCIPIO CONTABILE IAS 81 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB (IL 34) L’art. 81 del Regolamento Emittenti Consob recita al comma 3, “ per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d’esercizio” (ovvero IFRS per il 2006). at o In base a IAS 34. 14. “ Il bilancio intermedio deve essere redatto su base consolidata se il più recente bilancio dell’impresa è stato un bilancio consolidato. Il bilancio separato della controllante non è coerente o comparabile con il bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l’informativa annuale dell’impresa comprende il bilancio separato della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l’inclusione del bilancio separato della società controllante nel bilancio intermedio dell’impresa”. Su p er IAS 34 non richiede né proibisce la presentazione di dati non consolidati come invece previsto dall’art. 81 del Regolamento Emittenti. Detto articolo, peraltro, non richiede la presentazione di note esplicative sui dati non consolidati. L’assenza delle note esplicative sui dati non consolidati non è, pertanto, rilevante ai fini della conformità della relazione semestrale consolidata rispetto a IAS 346. Inoltre, fermo restando l’obbligo di pubblicazione dei prospetti di riconciliazione IFRS 1 della Capogruppo (non consolidati) per i conti individuali come previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006, non si ravvisa la necessità di presentare i prospetti di riconciliazione della capogruppo che sarebbero richiesti da IFRS 1.45 in concomitanza con la presentazione di dati non consolidati nell’ambito della relazione semestrale consolidata qualora i dati non consolidati della società capogruppo siano privi di note esplicative. Viceversa, la presenza di note a corredo dei prospetti contabili semestrali della capogruppo7 nell’ambito della relazione semestrale, la cui presentazione sarebbe effettuata “qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico”, dovrebbe comportare l’obbligo di integrare le note sino al livello che sarebbe richiesto da IAS 1 e di presentare, in aggiunta ai prospetti di riconciliazione IFRS 1 (assoggettati a revisione contabile), le ulteriori informazioni richieste da IFRS 1.45. Ciò appare necessario in virtù dell’assenza di un bilancio separato IFRS completo al 31 dicembre 20058. 6 In questo caso la presentazione dei prospetti contabili potrebbe riguardare i soli prospetti di stato patrimoniale e conto economico. 7 In questo caso è richiesta la presentazione di tutti i prospetti contabili e pertanto l’emittente presenterà anche il rendiconto finanziario ed il prospetto dei movimenti di patrimonio netto della capogruppo. 6 La tabella sotto riportata riassume schematicamente, nell’ipotesi di un emittente che decide di presentare le note a corredo dei dati semestrali non consolidati9, i prospetti contabili e le riconciliazioni da includere a livello “non consolidato” a corredo dei prospetti contabili presentati nelle relazioni semestrali consolidate IAS 34 (ad esempio: al 30 giugno 2006) di un emittente che non ha predisposto un bilancio d’esercizio completo alla chiusura dell’esercizio precedente ( ad esempio: al 31 dicembre 2005): 30 giugno 2005 31 dicembre 2005 30 giugno 2006 SI SI SI SI SI NO NO N/A SI SI SI **) **) **) SI SI SI N/A SI SI N/A N/A N/A SI N/A er Stato patrimoniale Riconciliazione del patrimonio netto Per il periodo chiuso al Conto economico Rendiconto finanziario Prospetto delle variazioni di patrimonio netto Riconciliazione del risultato netto Illustrazione delle rettifiche sostanziali al rendiconto finanziario 1 gennaio 2005 (a) at o Alla data del Su p (a) data di transizione individuata sulla base delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo “L’INFORMATIVA SUGLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI IFRS AI FINI DEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO”. **) Informativa obbligatoria per il primo bilancio separato annuale completo IFRS. IL PERIODO INTERMEDIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE EX ART. 81 REGOLAMENTO EMITTENTI La comunicazione Consob n. DEM/5073567 del 4-11-2005 afferma che “Con riferimento alla circostanza che alcune imprese vorrebbero ottenere un maggior termine per poter predisporre relazioni trimestrali in linea con le precedenti informative periodiche redatte secondo le disposizioni previste dagli IAS/IFRS, si sottolinea che, come già affermato in sede di modifica regolamentare, alle relazioni trimestrali non si applica l'obbligo di utilizzare il principio contabile internazionale IAS 34 "Bilanci intermedi". Le relazioni trimestrali sono configurate come una rendicontazione extra-contabile estremamente 8 A titolo di esempio, si potrebbe ipotizzare il caso della presentazione di dati della capogruppo “non consolidati” dell’esercizio in corso (esempio: 30 giugno 2006) corredati di note esplicative e presentazione nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente (esempio: 30 giugno 2005) di dati della capogruppo, secondo principi IFRS o norme di legge italiane, privi di note esplicative. 9 Le note di corredo devono essere presentate se indispensabili per una corretta informazione del pubblico (Art. 81, comma 3, del R.E.), 7 snella, rivolta a fornire indicazioni di trend fondate su dati economico-finanziari di facile determinazione e segnaletiche dell'andamento generale dell'impresa. Naturalmente non si voleva impedire alle imprese di fornire anche in sede infrannuale maggiori dettagli, ad esempio, allineandosi allo stesso principio internazionale. Ciò, comunque, costituisce una scelta del tutto volontaria da parte dell'emittente che, tenuto conto delle proprie capacità di produzione dei dati, decide di attestarsi su un livello informativo più sofisticato, compatibilmente tuttavia con la tempistica dettata dall'art. 82 del Regolamento Emittenti”. Qualora la società avesse deciso di applicare su base volontaria il principio contabile IAS 34 ai fini della redazione della relazione trimestrale, la semestrale dovrà conformarsi al periodo intermedio di 3 mesi secondo le modalità previste da IAS 34. 2010. Per i riflessi relativi alle modalità di presentazione dei dati semestrali non consolidati si veda il paragrafo precedente “CONTENUTO DELLA SEMESTRALE EX ART. 81 R.E. CONSOB SECONDO IAS 34”. ED INFORMATIVA MINIMALE RICHIESTI NELLA er SCHEMI at o L’attività di revisione contabile limitata sarà svolta secondo il principio di revisione Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997 con gli opportuni adattamenti necessari per accertare la conformità al principio IAS 34 dei criteri di presentazione utilizzati per la redazione della relazione semestrale (periodo intermedio trimestrale). . RELAZIONE SEMESTRALE IAS 34 DELL’EMITTENTE CHE HA PREDISPOSTO IL BILANCIO COMPLETO IFRS DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE Su p Secondo lo IAS 34, “l’obiettivo prevalente di un bilancio intermedio è di assicurare che comprenda tutti i dati necessari alla comprensione della posizione patrimonialefinanziaria dell’impresa e del suo risultato nel periodo intermedio”. Pertanto, le rilevazioni e l’informativa sui dati relativi al periodo intermedio considerato a sé stante hanno l’obiettivo di consentirne la comprensibilità”, evitando interferenze fuorvianti potenzialmente risultanti dall’assenza di informativa ad esempio su componenti non usuali, modifiche alle politiche contabili, alle stime, ad errori. Il principio IAS 34 dichiara specificatamente che nel valutare la rilevanza, va riconosciuto che le valutazioni intermedie potranno basarsi maggiormente su stime, rispetto alle valutazioni dei dati annuali. 10 IAS 34.20. Il bilancio intermedio deve comprendere prospetti di bilancio (completi o sintetici) con riferimento ai seguenti periodi: (a) stato patrimoniale alla fine del periodo intermedio di riferimento e comparato con lo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio annuale; (b) conto economico del periodo intermedio di riferimento e progressivo dell’esercizio in corso, comparato con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell’esercizio precedente; (c) prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente; e (d) rendiconto finanziario alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 8 L’applicazione del principio IAS 34 presuppone l’individuazione del “periodo intermedio”. Questo argomento è stato trattato nel paragrafo precedente. Secondo lo IAS 34, ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità ai principi contabili internazionali IFRS. La tabella sotto riportata riassume schematicamente i prospetti contabili da presentare nelle relazioni semestrali IAS 34 ( ad esempio: al 30 giugno 2006) di un emittente che ha già predisposto un bilancio IFRS completo alla chiusura dell’esercizio precedente ( ad esempio: al 31 dicembre 2005): 30 giugno 2005 Stato patrimoniale Per il periodo chiuso al Conto economico Rendiconto finanziario Prospetto delle variazioni di patrimonio netto NO 31 dicembre 2005 SI at o Alla data del SI (°) SI SI NO NO NO 30 giugno 2006 SI SI(°) SI SI Su p er (°) in base al periodo intermedio adottato (si veda il paragrafo specifico di questo documento), l’emittente dovrà presentare il conto economico del periodo intermedio di riferimento e progressivo dell’esercizio in corso, comparato con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell’esercizio precedente. I bilanci intermedi redatti in conformità con lo IAS 34 contengono, di norma, dettagli significativamente inferiori a quelli dell’informativa annuale, perché si basano sull’assunto che gli utilizzatori dei bilanci intermedi abbiano accesso anche all’ultimo bilancio annuale redatto in conformità agli IFRS. La relazione semestrale potrà contenere sia l’insieme completo dei prospetti contabili che compongono il bilancio consolidato (come descritti nello IAS 1, Presentazione del bilancio di esercizio) sia l’insieme dei prospetti di un bilancio sintetico come descritti nello IAS 34 stesso, riferiti a un periodo intermedio. Il Principio non proibisce né scoraggia: • la pubblicazione di una informativa completa di bilancio come bilancio intermedio, piuttosto che un bilancio sintetico e note informative specifiche; • l’inclusione nel bilancio intermedio sintetico di ulteriori informazioni al di là dei contenuti minimi o note esplicative specifiche indicate nello IAS 34. Le indicazioni sui principi contabili di rilevazione e valutazione dello IAS 34, insieme alle note informative specifiche riferite ai periodi intermedi, si applicano sia ai bilanci completi sia a quelli sintetici. 9 Con riferimento ad un emittente che abbia già pubblicato un bilancio completo IFRS dell’esercizio precedente (esempio: 31/12/2005), la relazione semestrale potrà quindi presentare l’informativa sintetica corredata di note esplicative specifiche. L’emittente dovrà includere nelle note ai prospetti contabili del periodo intermedio, come minimo, l’informazione seguente: Su p er at o “(a) l’indicazione che ai fini della redazione dei prospetti contabili del periodo intermedio sono stati seguiti gli stessi principi e criteri contabili applicati nella redazione del bilancio IFRS o, se questi principi e criteri sono stati modificati, una descrizione dei motivi, della natura e dell’effetto del cambiamento; (b) commenti che illustrino la stagionalità o la ciclicità dell’attività del periodo intermedio; (c) la natura e l’importo delle voci che hanno effetto su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flusso finanziario del periodo e che sono inusuali per natura, dimensioni o incidenza; (d) la natura e l’importo delle variazioni rispetto alle stime effettuate in periodi intermedi precedenti del corrente esercizio o di esercizi precedenti, e se tali variazioni hanno un effetto significativo nel periodo intermedio di riferimento; (e) emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e azionari; (f) dividendi pagati (in totale o per azione) rispettivamente alle azioni ordinarie ed alle altre azioni; (g) i ricavi e risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio base per l’informativa di settore ; (h) eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non siano stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio; (i) gli effetti delle variazioni nella struttura dell’impresa o del gruppo intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni di imprese, acquisizioni o cessioni di società controllate e investimenti finanziari di lungo termine, ristrutturazioni e attività destinate a cessare. Nel caso delle aggregazioni di imprese, la società dovrà produrre l’informativa prevista ai sensi dei paragrafi 66-73 dell’IFRS 3, Aggregazioni di imprese, “prodotte in forma aggregata per le aggregazioni nel periodo di riferimento che siano individualmente non rilevanti”. La rilevanza va valutata in rapporto al periodo intermedio; (j) variazioni delle passività o attività potenziali dalla data dell’ultimo bilancio annuale”. Lo IAS 34 fornisce i seguenti esempi in merito all’informativa da includere nei bilanci intermedi: • • • • la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e l’effetto di riversamenti di svalutazioni precedenti; la rilevazione di una perdita di valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni, o di altre attività e il ripristino di tali valori ; lo storno di fondi per costi di ristrutturazione; le acquisizioni o dismissioni di immobili, impianti e macchinari; 10 • • • • • gli impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari; le conclusioni di vertenze legali; le correzioni di errori nei dati di bilancio di periodi precedenti ; qualsiasi inadempimento di obbligazioni o violazione di clausole di debito che non sia stata sanata alla data di riferimento del bilancio; operazioni con parti correlate. Le disposizioni seguenti si applicano a prescindere dal fatto che la società abbia deciso di pubblicare un bilancio completo o un bilancio sintetico: • l’utile base e diluito per azione deve essere esposto nel prospetto di conto economico sintetico per il periodo intermedio. Lo IAS 34 non prevede specificatamente l’informativa sull’utile per azione relativamente alle attività cessate; • il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto deve rispettare lo stesso formato adottato nel bilancio annuale. er at o Una revisione contabile limitata può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti la relazione semestrale, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero emerse da una revisione completa. Tenuto conto dei limiti insiti nel processo di revisione contabile limitata, il revisore dovrà valutare l'adeguatezza della classificazione e presentazione dell’informativa semestrale e la loro conformità al principio contabile IAS 34 ed all’art. 81 del Regolamento Emittenti CONSOB, come previsto nella Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997. Su p LA RELAZIONE DI REVISIONE LIMITATA IN PRESENZA DEI PROSPETTI CONTABILI IFRS DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO E DEI PROSPETTI DI RICONCILIAZIONE IFRS 1 NELLA RELAZIONE SEMESTRALE L’art. 81 Regolamento Emittenti Consob recita al comma 3, “ per gli emittenti tenuti alla redazione del bilancio consolidato la relazione semestrale è altresì costituita dai prospetti contabili della società capogruppo e, qualora siano indispensabili per una corretta informazione del pubblico, dalle relative note, predisposti secondo i criteri di redazione utilizzati per il bilancio d’esercizio” (ovvero IFRS per il 2006). Sul punto specifico è opportuno ribadire la posizione espressa in passato da Consob a seguito dell’incontro del 14 luglio 2000 "IL REGOLAMENTO CONSOB SULLA RELAZIONE SEMESTRALE" Risposte a quesiti “Quesito n.8: Controllo dei conti semestrali”, D. Nel caso in cui sia predisposta, anche in via volontaria, una semestrale completa (della capogruppo oltre che consolidata) vi è una priorità nella presentazione della stessa? Entrambe devono essere sottoposte a limited review ? R. E' auspicabile che il documento della Relazione Semestrale sia unico e venga approvato in unica seduta del CdA. 11 Nel caso in cui l'emittente presenti sia i dati della capogruppo che quelli consolidati, entrambi con le relative note, si ritiene opportuno che ambedue le situazioni contabili siano oggetto di attività di verifica da parte degli auditors. Nel caso in cui la semestrale sia redatta nella sola forma consolidata (anche se della capogruppo saranno presentati i prospetti contabili senza note di commento cfr. art. 81 c. 2 l. b) RE) l’opinion emessa dalla società di revisione avrà riguardo i soli conti consolidati. Su queste basi si ritiene che la presentazione dei dati semestrali non consolidati della società capogruppo privi di note non comporti l’accertamento della conformità degli stessi ai principi IFRS e, pertanto, essi non saranno menzionati nella relazione di revisione limitata. at o Per quanto riguarda i prospetti di riconciliazione IFRS 1 presentati contestualmente ai dati non consolidati come previsto dalla Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006, l’attività di revisione completa è disciplinata dal documento di ricerca Assirevi n. 91. 11 Su p er Le procedure di revisione aggiuntive previste dal documento di ricerca Assirevi n. 93 dovranno essere svolte sui dati comparativi IFRS del corrispondente periodo dell’anno precedente qualora essi siano rielaborati rispetto ai dati precedentemente presentati nella forma consentita dall’art. 81-bis del R.E., già assoggettati a revisione contabile limitata, oppure presentati per la prima volta in sede di prima applicazione dei principi contabili IFRS nella semestrale 2006 non consolidata11. Si richiama la parte del documento di ricerca Assirevi n. 93 che illustra la natura e la portata delle procedure aggiuntive: “..Ai fini dello svolgimento della revisione contabile limitata della revisione semestrale del periodo (esempio: 30 giugno 2005) che è parte dell’esercizio in cui l’emittente redige il primo bilancio IFRS, il revisore incaricato dovrà acquisire le informazioni necessarie per comprendere se i dati comparativi IFRS e i prospetti di riconciliazione IFRS del corrispondente periodo dell’anno precedente ed alla chiusura del medesimo (esempio: 30 giugno 2004) sono stati redatti con criteri contabili omogenei con quelli adottati per la predisposizione dei dati IFRS del periodo intermedio di riferimento (esempio: 30 giugno 2005) e mediante l’applicazione di procedure contabili ed extra-contabili coerenti con quelle utilizzate per la predisposizione dei dati IFRS del periodo intermedio di riferimento (esempio: 30 giugno 2005). Le relative procedure aggiuntive di revisione saranno, di norma, svolte coerentemente con le linee guida previste per la revisione contabile limitata e, pertanto, consisteranno principalmente nella raccolta di informazioni tramite colloqui con la direzione dell’emittente e l’ottenimento di adeguate evidenze in merito a: i) completezza delle rettifiche IFRS predisposte ai fini della rielaborazione dei dati del corrispondente periodo dell’anno precedente ed alla chiusura del medesimo, ii) omogeneità dei criteri di valutazione adottati, iii) procedure contabili ed extra-contabili utilizzate. In assenza di adeguate evidenze il revisore dovrà illustrare nella propria relazione di revisione limitata le significative limitazioni incontrate nello svolgimento delle procedure aggiuntive di revisione sui predetti dati IFRS rielaborati (esempio: 30 giugno 2004). 12 Come noto, la relazione di revisione limitata sulle relazioni semestrali è redatta secondo le linee guida contenute nella Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997. Lo schema di relazione di revisione limitata contenuto nel predetto principio richiede l’espressione delle conclusioni sulla conformità sul documento contabile (la relazione semestrale) vista nel suo complesso. A livello internazionale l’attività di “review” dei bilanci intermedi è disciplinata dal principio di revisione internazionale ISRE 2410. Il principio non è stato ancora recepito nel corpo dei principi di revisione raccomandati da Consob. Stante la situazione è necessario mantenere l’attuale impostazione di reporting prevista dalla Delibera CONSOB n. 10867 del 31 luglio 1997 con gli opportuni adattamenti necessari per l’identificazione dei prospetti contabili presentati nel corpo della relazione semestrale in conformità al principio IAS 34 ed all’art. 81 del Regolamento Emittenti. er at o Ulteriori adattamenti potranno risultare necessari per richiamare la presentazione dei dati semestrali del corrispondente periodo dell’esercizio precedente qualora gli stessi siano rielaborati secondo criteri IFRS (è il caso dell’emittente che non è tenuto alla predisposizione del bilancio consolidato IFRS ed ha pertanto predisposto la relazione semestrale dell’esercizio precedente secondo i previgenti principi contabili). Inoltre, la relazione di revisione dovrà essere adattata anche nel caso di presentazione di dati della capogruppo “non consolidati” dell’esercizio in corso (esempio: 30 giugno 2006) corredati di note esplicative e presentazione nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente (esempio: 30 giugno 2005) di dati della capogruppo, secondo principi IFRS o norme di legge italiane, privi di note esplicative. Su p Alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla Legge 262/2005 in tema di responsabilità della società di revisione incaricata della revisione contabile, la relazione di revisione limitata non menzionerà l’eventuale partecipazione di revisori secondari nello svolgimento della revisione limitata della relazione semestrale12. In tutti i casi i risultati espressi dal revisore nella relazione di revisione limitata dovranno essere formulati con riferimento alla conformità al principio contabile IAS 34 ed all’art. 81 del Regolamento Emittenti. L’allegato B presenta il modello di relazione ed esempi per la formulazione degli adattamenti che potrebbero risultare necessari nei casi rilevanti. Ottobre 2006 12 Cfr. art. 165, comma 1-bis della Legge 262/2005. 13 ALLEGATO A Relazione della società di revisione sui prospetti di riconciliazione IFRS (conti individuali “non consolidati”) con illustrazione degli effetti di transizione agli International Financial Reporting Standards (IFRS) Al Consiglio di Amministrazione della XYZ S.p.A. Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti di riconciliazione (da adattare alle circostanze: - costituiti dalle situazioni patrimoniali al 1 gennaio 200X ed al 31 dicembre 200X e dal conto economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 200X oppure del patrimonio netto al 1 gennaio 200X ed al 31 dicembre 200X e del risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 200X (nel seguito i “prospetti di riconciliazione IFRS”) della Società XYZ S.p.A. e delle relative note esplicative presentati secondo i criteri e le modalità previsti nella Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006 nella sezione denominata “…………” della relazione semestrale al xx/xx/200X+1. I suddetti prospetti di riconciliazione IFRS derivano dal bilancio d’esercizio di XYZ S.p.A chiuso al 31 dicembre 200X predisposto in conformità alle norme di legge che disciplinano i criteri di redazione del bilancio da noi assoggettato a revisione contabile e sul quale abbiamo emesso la nostra relazione in data ………..200X+1.13 I prospetti di riconciliazione IFRS sono stati predisposti nell’ambito del processo di transizione agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. La responsabilità della redazione dei prospetti di riconciliazione IFRS compete agli amministratori della XYZ S.p.A.. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso su tali prospetti e basato sulla revisione contabile. 2. Su p er at o 1. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi ritenuti necessari per accertare se i prospetti di riconciliazione IFRS siano viziati da errori significativi. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nei prospetti di riconciliazione IFRS, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. La responsabilità dei lavori di revisione contabile dei dati relativi ad alcune società controllate e collegate, per quanto riguarda l’importo di tali 13 Illustrare eventuali rilievi espressi nella relazione di revisione sui dati storici. 14 partecipazioni che rappresentano rispettivamente (da adattare alle circostanze: … (valore o %) dell’attivo al 31 dicembre 200X e … (valore o %) delle partecipazioni, è di altri revisori. (Illustrare eventuali rilievi ed eccezioni) 3. A nostro giudizio, i prospetti di riconciliazione IFRS, identificati nel precedente paragrafo 1.,14 sono stati redatti nel loro complesso in conformità ai criteri e modalità previsti nella Comunicazione CONSOB n. 6064313 del 28 luglio 2006. 4. (Eventuale richiamo dell’informativa fornita dagli amministratori sulle finalità dei dati presentati nei prospetti di riconciliazione) at o (Esempio: Come descritto alla Nota X, i prospetti di riconciliazione IFRS, essendo predisposti solo ai fini della transizione al primo bilancio d’esercizio completo secondo gli IFRS adottati dall’Unione Europea, sono privi dei dati comparativi e delle necessarie note esplicative che sarebbero richiesti per rappresentare attendibilmente (ovvero: in modo completo o frase similare) la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico della Capogruppo XYZ in conformità ai principi IFRS adottati dall’Unione Europea. Su p er (Esempio nel caso di emittenti non obbligati alla redazione del bilancio consolidato e di prima applicazione degli IFRS nella semestrale 2006 non consolidata: Inoltre, come descritto nella Nota Y, i prospetti di riconciliazione IFRS riportano i valori che saranno pubblicati a fini comparativi nel primo bilancio d’esercizio completo IFRS; tali valori potrebbero essere soggetti ad alcune variazioni necessarie qualora qualche principio contabile internazionale fosse rivisto o modificato prima della pubblicazione del suddetto bilancio.) Luogo e data di emissione Società di revisione Firma del revisore contabile 14 Richiamare con la formula “ad eccezione di……..” gli eventuali rilievi formulati sui dati storici e/o i rilievi emersi dal procedimento revisionale sulle rettifiche IFRS. 15 ALLEGATO B Relazione della società di revisione sulla revisione limitata della relazione semestrale redatta ai sensi dell’art. 81 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni15 Agli Azionisti della ABC S.p.A. Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto dei movimenti del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario ( di seguito i “prospetti contabili”) e dalle relative note esplicative ed integrative ( in presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili “non consolidati” della capogruppo: del bilancio separato intermedio e del bilancio consolidato intermedio costituiti dagli stati patrimoniali, dai conti economici, dai prospetti dei movimenti del patrimonio netto, dai rendiconti finanziari (di seguito i “ prospetti contabili”) e dalle relative note esplicative ed integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e del Gruppo ABC) incluso/i nella relazione semestrale al … della ABC S.p.A.. La responsabilità della redazione della relazione semestrale compete agli Amministratori della ABC S.p.A.. E’ nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile limitata svolta. Abbiamo inoltre verificato la parte delle note contenente le informazioni sulla gestione ai soli fini della verifica della concordanza con la restante parte della relazione semestrale. 2. Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste dei prospetti contabili e sull’omogeneità dei criteri di valutazione, tramite colloqui con la direzione della società, e nello svolgimento di analisi di bilancio sui dati contenuti nei prospetti contabili. La revisione contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato un’estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio16, non esprimiamo un giudizio professionale di revisione sulla relazione semestrale. 3. Su p er at o 1. 17 (Paragrafo da utilizzare in presenza di dati “non consolidati” semestrali 2006 della capogruppo privi di note): 15 Il riferimento all’art. 81 del R.E. Consob non è applicabile alla relazione di revisione contabile limitata di relazioni semestrali redatte in via volontaria secondo il principio contabile IAS 34 dalle società rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 38/2005. In questi casi la relazione farà riferimento esclusivamente al principio contabile IAS 34. 16 In presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili “non consolidati” della capogruppo, riportare anche il riferimento al “bilancio separato” in aggiunta a quello sul “bilancio consolidato”. 16 Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell‘esercizio precedente ed alla relazione semestrale dell’anno precedente presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data …. (data di emissione della relazione sul bilancio consolidato IFRS) e in data………. (data di emissione della relazione sulla semestrale). (I dati comparativi relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente ed alla relazione semestrale dell’anno precedente presentati nei prospetti contabili sono stati rispettivamente esaminati e assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori e, pertanto, rimandiamo alle loro relazioni emesse in data …. (data di emissione della relazione sul bilancio consolidato IFRS) e in data…… …(data di emissione della relazione sulla semestrale). 3. (Paragrafo da utilizzare in presenza di dati “non consolidati” semestrali 2006 della capogruppo corredati di note): at o Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato dell‘esercizio precedente, ed alla relazione semestrale consolidata dell’anno precedente presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alle nostre relazioni emesse rispettivamente in data ….(data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS non consolidati), in data……..(data di emissione della relazione bilancio consolidato IFRS) e in data…… (data di emissione della relazione sulla semestrale). Su p er I dati comparativi semestrali della Capogruppo relativi alla relazione semestrale dell’anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti da noi precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata, per i quali si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data……… . (I dati comparativi relativi al bilancio d’esercizio ed al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, ed alla relazione semestrale consolidata dell’anno precedente presentati nei prospetti contabili sono stati rispettivamente esaminati e assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori e, pertanto, rimandiamo alle loro relazioni emesse in data …. (data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS), in data……… (data di emissione della relazione sul consolidato) e in data…………(data di emissione della relazione sulla semestrale). (I dati comparativi semestrali della Capogruppo relativi alla relazione semestrale dell’anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori, per i quali si fa riferimento alla loro relazione emessa in data ……… …). 3. (Paragrafo da utilizzare per gli emittenti non obbligati alla redazione del bilancio consolidato e di prima applicazione degli IFRS nella semestrale 2006 non consolidata ): 17 La formulazione del paragrafo 3 dovrà utilizzare una delle alternative proposte in funzione delle scelte adottate dall’emittente in merito alla predisposizione dei dati non consolidati della capogruppo. 17 Per quanto riguarda i dati comparativi relativi al bilancio dell‘esercizio precedente presentati nei prospetti contabili, si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data ….(data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS non consolidati). (I dati comparativi relativi al bilancio dell’esercizio precedente presentati nei prospetti contabili sono stati esaminati da altri revisori e, pertanto, rimandiamo alla loro relazione emessa in data …. (data di emissione della relazione sui prospetti di riconciliazione IFRS non consolidati). I dati comparativi della relazione semestrale dell’anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti da noi precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata, per i quali si fa riferimento alla nostra relazione emessa in data……… . Sulla base di quanto svolto, non siamo venuti a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili consolidati ed alle relative note esplicative ed integrative (in presenza delle note esplicative ed integrative a corredo dei prospetti contabili “non consolidati” della capogruppo: ai prospetti contabili ed alle relative note esplicative ed integrative della ABC S.p.A. (società capogruppo) e consolidati) , identificati nel paragrafo 1 della presente relazione, per renderli conformi al principio contabile internazionale IAS 34 ed ai criteri di redazione della relazione semestrale previsti dall’art. 81 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni18. Su p er 4. at o (I dati comparativi della relazione semestrale dell’anno precedente rielaborati secondo i principi contabili internazionali IFRS ed i relativi prospetti di riconciliazione IFRS derivano dai dati semestrali redatti secondo le norme di legge ed i principi contabili previgenti precedentemente assoggettati a revisione contabile limitata da altri revisori, per i quali si fa riferimento alla loro relazione emessa in data …………). Luogo, .…. data .…. (Società di revisione)……………………. (Socio - Nome e Cognome) 18 Si veda la nota 14. 18