G.U.C.E. 2002/C 25E/02 del 29/01/2002

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G.U.C.E. 2002/C 25E/02 del 29/01/2002
C 25 E/468
IT
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
29.1.2002
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro
normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (1)
(2002/C 25 E/02)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
COM(2001) 524 def. — 2000/0187(COD)
(Presentata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 18 settembre 2001)
1. Antefatti
Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [COM(2000) 407
— 2000/0187(COD)] conformemente all’articolo 175, paragrafo 1 del trattato
Parere del Comitato economico e sociale
29 agosto 2000
24 gennaio 2001
Parere del Parlamento europeo — prima lettura
5 luglio 2001
2. Scopo della proposta della Commissione
La proposta mira ad istituire nella Comunità europea un quadro di riferimento strategico e giuridico che
consenta di coordinare le iniziative politiche e, laddove opportuno, di armonizzare le condizioni per
garantire la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio necessario per l’istituzione e il funzionamento
del mercato interno in settori quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e sviluppo.
3. Parere della Commissione in merito agli emendamenti adottati dal Parlamento europeo
3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione (1, 2, 4, 5, 6, 8, 17, 22, 23, 24, 25)
Emendamento 1 — posizione del Parlamento europeo in merito alle prossime tappe della politica in
materia di spettro radio, successivamente alla consultazione avvenuta dopo la pubblicazione del Libro
verde del 1998.
Emendamento 2 (parte) — formulazione piø stringente per quanto riguarda la definizione e la realizzazione degli obiettivi della Comunità in materia di spettro radio.
Emendamento 4 — nuovo considerando che esorta gli Stati membri a provvedere affinchØ la ripartizione e
l’assegnazione dello spettro radio si basino su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tenendo conto degli interessi democratici, sociali e culturali.
Emendamento 5 — necessità di coordinare sul piano comunitario le posizioni concordate a livello nazionale in materia di spettro radio.
Emendamento 6 — trasparenza delle attività di consultazione.
Emendamento 8 — coordinamento comunitario delle questioni politiche relative allo spettro radio.
Emendamento 17 — aggiunta della sicurezza e della (non) disponibilità di altri mezzi di comunicazione,
oltre all’uso della radio, tra i criteri da prendere in considerazione nel processo decisionale della Comunità.
Emendamento 22 — ritirato in occasione della sessione plenaria del Parlamento europeo.
Emendamento 23 — inizialmente riferito ai mandati da conferire alla Conferenza delle amministrazioni
delle poste e telecomunicazioni (CEPT) in settori che rientrano nella sua sfera di competenze. La parte
finale di questa frase Ł stata tuttavia soppressa nell’emendamento di compromesso adottato fondendo gli
emendamenti 19, 23 e 20 che, nella sua versione attuale, non può essere accolto dalla Commissione.
Emendamento 24 — nuovo paragrafo che esorta a prendere in considerazione gli aspetti regionali all’atto
di definire le iniziative politiche in materia di spettro radio.
(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 256.
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Per quanto riguarda la messa a disposizione del pubblico di informazioni relative allo spettro radio,
l’emendamento 25 precisa il testo dell’articolo 7 e consente così di sopprimere l’allegato della proposta
originale.
3.2. Emendamenti accolti solo in parte o in linea di principio dalla Commissione (3, 7, 9, 11, 12, 13, 20)
La Commissione può accogliere in linea di principio l’emendamento 3 a condizione che la fine del
considerando 2 venga così riformulata: «La politica in materia di spettro radio della Comunità deve
contribuire alla libertà di espressione, ferme restando le pertinenti disposizioni nazionali ed internazionali.»
Per quanto riguarda l’obbligo di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione
della decisione, la Commissione può accogliere in linea di principio l’emendamento 7, fermo restando che
entrambe le istituzioni adotteranno posizioni ufficiali circa le attività condotte nell’ambito della decisione
stessa.
La Commissione accoglie in linea di principio l’emendamento 9 relativo alla necessità di fissare priorità tra
le applicazioni militari e civili dello spettro radio ma ritiene che la disposizione vada riformulata nei
seguenti termini: «¨ necessario definire un adeguato equilibrio tra, da un lato, l’uso dello spettro radio per
fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e, dall’altro, l’uso per fini civili. Stante tale obiettivo, le
iniziative di armonizzazione fondate sulla decisione devono tener conto delle possibili conseguenze su tutte
le comunità di utenti. Le delegazioni degli Stati membri in seno al comitato per lo spettro radio presentano
pertanto le rispettive posizioni nazionali sulle questioni relative allo spettro radio, concordate in esito alla
consultazione di tutte le parti interessate, comprese quelle competenti in materia di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e difesa.»
La Commissione può accogliere l’emendamento 11 a condizione che venga riformulato nei seguenti
termini: «Alla luce dell’obiettivo generale di armonizzare ed utilizzare in maniera piø efficiente lo spettro
radio nella Comunità e in Europa, Ł necessario armonizzare a livello europeo le modalità per la messa a
disposizione di tali informazioni in una forma che consenta una facile consultazione.»
L’emendamento 12, relativo ai negoziati in sede di Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, può
essere accolto previa la seguente riformulazione: «La Commissione partecipa ai lavori della Conferenza
europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), incaricata di preparare le proposte
europee per la suddetta conferenza, al fine di garantire che gli interessi della Comunità siano adeguatamente presi in considerazione nella fase di preparazione e nei successivi negoziati. Tale impostazione Ł
stata seguita in occasione delle conferenze del 1995, del 1997 e del 2000 e lo stesso meccanismo di
cooperazione verrà applicato anche per la prossima conferenza del 2003».
La Commissione può accogliere anche la parte finale dello stesso emendamento, a condizione che venga
così riformulata: «La Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo ogniqualvolta tali negoziati
internazionali affrontano tematiche attinenti alle politiche comunitarie al fine di ottenere l’approvazione
del Consiglio in merito agli obiettivi comunitari da realizzare e alle posizioni che gli Stati membri devono
assumere a livello internazionale.»
La Commissione accoglie in linea di principio la lettera a) dell’emendamento 13 a condizione che venga
riformulata nei seguenti termini: «Per conseguire tali obiettivi la presente decisione istituisce procedure tese
a: a) agevolare il processo decisionale relativo alla programmazione strategica e all’armonizzazione dell’uso
dello spettro radio nella Comunità tenendo conto, tra gli altri fattori, degli aspetti economici, delle questioni attinenti alla sicurezza, alla salute, interesse pubblico, alla libertà di espressione, agli aspetti culturali,
scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonchØ delle esigenze delle varie comunità di utenti
al fine di ottimizzare l’uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli.»
La Commissione avrebbe potuto accettare la versione iniziale dell’emendamento 20 in quanto questa
comportava un riferimento al ruolo di un comitato consultivo nell’iter di approvazione dei mandati da
assegnare alla CEPT. L’emendamento di compromesso raggiunto dal Parlamento europeo (fusione degli
emendamenti 19, 20 e 23) menziona tuttavia una procedura di regolamentazione che la Commissione non
può accogliere (cfr. punto 3.3 qui sotto).
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3.3. Emendamenti non accolti dalla Commissione (10, 14, 15, 16, 18, 19, 21)
Gli emendamenti 10 e 21 propongono che le decisioni relative alle misure di armonizzazione siano
adottate secondo la procedura legislativa comunitaria, vale a dire il meccanismo di codecisione, mentre
la proposta della Commissione stabilisce che per dare attuazione alle politiche comunitarie si ricorra alle
procedure di comitato. Gli stessi emendamenti prevedono inoltre un diritto di veto del Parlamento europeo
in merito ai risultati dei mandati conferiti alla CEPT e alle misure adottate secondo la procedura di
comitato. Tali emendamenti violano l’accordo interistituzionale sulle procedure di comitato e non possono
pertanto essere accolti dalla Commissione.
Gli emendamenti 14 e 15 propongono di modificare definizioni concordate ed applicate a livello internazionale e non possono pertanto essere accettati.
La Commissione condivide il principio secondo cui il Parlamento europeo sia informato e, ove opportuno,
partecipi alle consultazioni relative alla politica comunitaria in materia di spettro radio. L’emendamento 16,
tuttavia, prevede una partecipazione del Parlamento alle riunioni del gruppo di alti funzionari per la
politica in materia di spettro radio. La Commissione respinge l’emendamento ritenendo eccessiva la portata
della disposizione.
L’emendamento 18 non può essere accolto in quanto il comitato in oggetto non Ł chiamato ad attuare,
bensì a sviluppare ed adottare misure di armonizzazione, la cui esecuzione Ł di competenza degli Stati
membri.
BenchØ taluni elementi degli emendamenti 20 e 23 fossero accettabili in linea di principio, l’emendamento
di compromesso adottato dal Parlamento europeo, scaturito dalla fusione degli emendamenti 19, 20 e 23,
non può essere accolto dalla Commissione. Questo propone infatti che sia istituito un Comitato di alti
funzionari per la politica in materia di spettro radio mentre la proposta della Commissione non fa
riferimento a tale organo. Inoltre, l’emendamento stabilisce che la Commissione sottoponga sempre le
proprie proposte di misure al Parlamento europeo e al Consiglio mentre la presentazione alle due istituzioni riguarda le sole proposte diverse dalle misure tecniche di esecuzione che non possono essere
approvate secondo le procedure di comitato. L’emendamento prevede infine che alla CEPT sia sistematicamente affidato il mandato di sviluppare le misure tecniche di esecuzione mentre tale mandato dovrà
limitarsi ai settori di competenza di tale organismo, vale a dire l’attribuzione delle frequenze e la disponibilità delle informazioni. In ultimo, la Commissione non può accogliere l’emendamento perchØ questo
prevede che l’approvazione dei mandati avvenga secondo una procedura di comitato di regolamentazione.
Si tratterebbe di un approccio che, oltre a discostarsi dalla prassi seguita nella legislazione comunitaria,
sarebbe anche illogico in quanto la procedura di regolamentazione Ł di norma applicata per approvare le
misure che devono essere attuate dagli Stati membri.
3.4. Proposta modificata
A norma dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta come
indicato nelle precedenti osservazioni.
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