Estratto VIII Comm – SPEC A 08 03 2017

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Estratto VIII Comm – SPEC A 08 03 2017
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OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A
INDICE
GIUDICI DI PACE .................................................................................................................... 1
COMPONENTI PRIVATI ....................................................................................................... 18
ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA............................................................. 23
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE .................................................................................. 25
GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO .................................................................. 56
VICE PROCURATORI ONORARI ........................................................................................ 58
FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE............................................. 60
VARIE ...................................................................................................................................... 64
FORMAZIONE MAGISTRATURA ONORARIA ................................................................. 65
I
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Odg. n. 2177 – speciale A 8 marzo 2017
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere:
GIUDICI DI PACE
1) - 685/GP/2016 - Dott. Giuseppe DIBILIO, giudice di pace nella sede di
MASCALUCIA (circondario di Catania).
Richiesta in data 26 ottobre 2016 di trasferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di
Paternò.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- letta la nota in data 26 ottobre 2016 con la quale il dott. Giuseppe DIBILIO, giudice di pace
nella sede di MASCALUCIA (circondario di Catania), chiede di essere trasferito presso
l'Ufficio del Giudice di Pace di Paternò;
- visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;
- visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1°
agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti;
- considerato che l'ufficio del Giudice di Pace di Albenga risulta cessato ai sensi dell'art. 1 del
Decreto 22 ottobre 2015;
- considerato che l'istanza in esame, non essendo stata formulata nei termini e secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, Capo VII, della predetta circolare che prevedono che le domande di trasferimento devono essere formulate in relazione ai posti
vacanti che formano oggetto di pubblicazione da parte del Consiglio Superiore della
Magistratura - va esaminata sotto il profilo della sussistenza di una delle ipotesi previste dal
punto 15, Capo VII, della medesima circolare (rimozione di una causa sopravvenuta di
incompatibilità, comprovati e gravi motivi di salute o di famiglia);
- ritenuto che le circostanze addotte nell'istanza in oggetto non integrano alcuna delle ipotesi
previste dal punto 15 della circolare sopracitata, tali non potendosi considerare una mera
istanza di riavvicinamento al luogo di residenza;
- ritenuto, pertanto, che la richiesta in esame non può trovare accoglimento;
delibera
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il rigetto dell'istanza di trasferimento in oggetto.
2) - 719/GP/2016 - Nota n. 1261/16 inf. in data 20 settembre 2016 del Presidente del
Tribunale di Gela, avente ad oggetto: «Tribunale e Giudice di Pace di Gela - Personale
amministrativo - Situazione e prospettive - Richiesta di copertura posizioni vacanti».
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la nota n. 1261/16 inf. in data 20 settembre 2016 del Presidente del Tribunale di Gela,
diretta anche al Ministero della Giustizia, con la quale si segnala la grave situazione in cui
versa, tra l'altro, l'Ufficio del Giudice di Pace di Gela a cause delle scoperture che si
registrano nell'organico del personale amministrativo previsto per l'ufficio;
- considerato che la materia relativa alla gestione del personale amministrativo addetto agli
uffici giudiziari è esclusa dalle specifiche attribuzioni del Consiglio Superiore della
Magistratura;
delibera
il non luogo a provvedere, trattandosi di materia di competenza del Ministero della Giustizia,
già destinatario della nota in oggetto.
3) - 19/GP/2017 - Nota prot. 8130 in data 23 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale
di Catania relativa alla situazione dell'organico presso l'Ufficio del giudice di pace di
PATERNO' (circondario di Catania).
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la nota prot. 8130 in data 23 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale di Catania con
cui rappresenta la situazione dell'organico presso l'Ufficio del giudice di pace di Paternò che,
a fronte di tre giudici di pace previsti in pianta organica, solo uno risulta coperto;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria ed altre disposizioni su giudici di pace”;
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- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”;
- rilevato che il mutato quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge n.
57/2016 e del d.lgs. n. 92/2016 citati, non consente allo stato la copertura dei posti vacanti
mediante nuove nomine di giudice di pace, che potrà avvenire solo a seguito della
pubblicazione delle procedure concorsuali in attuazione dei decreti legislativi che verranno
emanati ai sensi della legge n. 57/2016;
- ritenuto che, nelle more, appare possibile ovviare alla situazione di vacanza degli Uffici del
giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale
competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991, ovvero provvedimenti di
applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di Appello ai sensi dell'art. 6
della citata legge n. 57/2016;
delibera
di rispondere che, in attesa della emanazione dei decreti legislativi che disciplineranno le
procedure di nomina dei giudici onorari di pace in attuazione della legge n. 57 del 28 aprile
2016, può ovviarsi alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante
provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art.
3, comma 2, della legge n. 374/1991, ovvero provvedimenti di applicazione endodistrettuale
adottati dal Presidente della Corte di Appello ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 57/2016.
4) - 71/GP/2017 - Dott. Pietro SORCE, già giudice di pace nella sede di LERCARA
FRIDDI (circondario di Termini Imerese).
Nota in data 24 gennaio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Caltanissetta relativa al procedimento penale n. 1764/2016 R.G.N.R.
riguardante il predetto giudice di pace.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
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- vista la nota in data 24 gennaio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Caltanissetta con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione
emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta relativo al procedimento penale n. 1764/2016
R.G.N.R. riguardante il dott. Pietro SORCE, già giudice di pace nella sede di LERCARA
FRIDDI (circondario di Termini Imerese);
- rilevato, peraltro, che il dott. Pietro SORCE è cessato dall'incarico di giudice di pace per
raggiunto limite massimo di età, a decorrere dal 2 ottobre 2012;
delibera
il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Pietro SORCE dell'Ordine
Giudiziario.
5) - 37/GP/2017 - Dott. Raffaele FORESTIERO, giudice di pace di ROMA.
Nota in data 2 gennaio 2017 avente ad oggetto: “richiesta di trasferimento nuova sede
Ferentino”.
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- vista la nota inviata in data 2 gennaio 2017 con cui il dott. Raffaele FORESTIERO, giudice
di pace nella sede di ROMA, dichiara “di voler accettare l'incarico per la imminente riapertura
della sede del Giudice di Pace di Ferentino.”;
- vista la delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 del 13 ottobre 2016),
relativa alla procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare agli Uffici
del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016, con la quale è stata disposta la
pubblicazione, fra gli altri, di n. 2 posti vacanti presso la sede di FERENTINO (circondario di
Roma);
- visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1°
agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti;
- considerato che il dott. Raffaele FORESTIERO non risulta legittimato a proporre istanza di
trasferimento, ai sensi del punto 4, della citata delibera consiliare del 12 ottobre 2016 in
quanto lo stesso è stato trasferito nella sede di Roma ove ha preso possesso in data 15 aprile
2015 e non sono trascorsi due anni dal giorno in cui ha preso possesso dell'ufficio;
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- ritenuto pertanto che la richiesta in esame non può trovare accoglimento;
delibera
il rigetto della richiesta di trasferimento in oggetto.
6) - 588/GP/2016 - Dott.ssa Raffaella GENTILI, giudice di pace nella sede di ASCOLI
PICENO.
Esposto pervenuto con posta certificata in data 26 settembre 2016 dal sig. Nicodemo
Guerrieri.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- visto l'esposto pervenuto con posta certificata in data 26 settembre 2016 con cui il sig.
Nicodemo Guerrieri formula doglianze in ordine all’operato della dott.ssa Raffaella
GENTILI, giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
7) - 595/GP/2016 - Dott.ssa Eliana PARLATO, giudice di pace nella sede nella sede di
ANCONA.
Nota in data 23 settembre 2016 del Procuratore Generale f.f. della Repubblica presso
la Corte di Appello di L'Aquila relativa al procedimento penale n. 1073/16 R.G.N.R.
riguardante il predetto giudice di pace.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 23 settembre 2016 del Procuratore Generale f.f. della Repubblica presso
la Corte di Appello di L'Aquila con cui si trasmette copia degli atti e del decreto di
archiviazione del procedimento penale n. 1073/16 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Eliana
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PARLATO, giudice di pace nella sede di ANCONA, emesso dal GIP del locale Tribunale in
data 1° agosto 2016;
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.
8) - 712/GP/2016 - Dott.ssa Gloria MARTINI, già giudice di pace nella sede di TERNI.
Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del
Ministero della Giustizia 22 luglio 2016, comunicato in data 23 agosto 2016, recante
irrogazione della sanzione della revoca dall'incarico di giudice di pace nella sede di Terni,
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 15 giugno
2016, recante irrogazione della sanzione della censura e contestuale revoca della procedente
delibera del 17 ottobre 2012, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6
luglio 2016, avente ad oggetto l'irrogazione della revoca dall'incarico suindicato, di ogni altro
atto connesso e coordinato, anteriore e conseguente, nonché per il risarcimento del danno.
Ordinanza n. 8219/2016 del 21 dicembre 2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di
reiezione della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- rilevato che nella seduta del 21 dicembre 2016 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura
Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio dalla
dott.ssa Gloria MARTINI con il ricorso per l'annullamento, previa sospensione, del decreto
del Ministero della Giustizia 22 luglio 2016, comunicato in data 23 agosto 2016, recante
irrogazione della sanzione della revoca dall'incarico di giudice di pace nella sede di Terni,
della delibera consiliare adottata nella seduta del 15 giugno 2016, recante irrogazione della
sanzione della censura e contestuale revoca della procedente delibera del 17 ottobre 2012,
della delibera consiliare del 6 luglio 2016, avente ad oggetto l'irrogazione della revoca
dall'incarico suindicato, di ogni altro atto connesso e coordinato, anteriore e conseguente,
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nonché per il risarcimento del danno, opponendosi alle domande principali, ivi compresa la
domanda risarcitoria, ed a quella incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;
- vista l'ordinanza n. 8219/2016 del 21 dicembre 2016 con la quale il T.A.R. del Lazio,
Sezione Prima, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti impugnati;
delibera
di prendere atto dell'ordinanza n. 8219/2016 con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima,
ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati, avanzata dalla dott.ssa Gloria MARTINI nell'ambito del ricorso di cui all'oggetto.
9) - 54/GP/2017 - Dott.ssa Rosa SOLLO, giudice pace nella sede di TORINO.
Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere
dall'8 marzo 2017.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i
giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio
2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”;
- rilevato che la dott.ssa Rosa SOLLO, giudice di pace nella sede di TORINO, in data 8 marzo
2017 compie sessantotto anni di età;
- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016
deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice
di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età;
delibera
di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la
cessazione della dott.ssa Rosa SOLLO dall'incarico di giudice di pace nella sede di TORINO,
a decorrere dall'8 marzo 2017.
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10) - 735/GP/2016 - Nota in data 10 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di
Milano, con cui trasmette la relazione illustrativa della situazione dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Como aggiornata al 30 luglio 2016.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
Vista la nota data 10 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano, con
cui trasmette la relazione illustrativa della situazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Como
aggiornata al 30 luglio 2016;
Rilevato che la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Milano, nella seduta del 4 ottobre 2016 ha deliberato di
prenderne atto;
delibera
di prendere atto.
11) - 46/GP/2017 - Dott. Lanfranco D'ALANNO, giudice di pace nella sede di
TARANTO.
Esposto pervenuto in data 23 dicembre 2016 a firma dell'avv. Carmine Lattarulo.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- visto l'esposto pervenuto in data 23 dicembre 2016 dell'avv. Carmine Lattarulo con cui
formula doglianze in ordine alla sentenza n. 2199/15 emessa nell'ambito della causa civile n.
5889/14 R.G. dal dott. Lanfranco D'ALANNO, giudice di pace nella sede di TARANTO;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
12) - 47/GP/2017 - Dott. Giuseppe SALERNO, giudice di pace nella sede di BARI.
Esposto in data 22 dicembre 2016 a firma dell'avv. Vincenzo Zagami.
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(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- visto l'esposto in data 22 dicembre 2016 a firma dell'avv. Vincenzo Zagami con cui formula
doglianze in ordine al comportamento tenuto dal dott. Giuseppe SALERNO, giudice di pace
nella sede di BARI, nell'ambito di un procedimento penale iscritto al n. 2187/14 R.G.N.R.
mod. 21 bis;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare.
13) - 55/GP/2017 - Dott. Gianni MARTINETTI, giudice pace nella sede di BRESCIA.
Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere
dal 20 marzo 2017.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i
giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio
2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”;
- rilevato che il dott. Gianni MARTINETTI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, in data
20 marzo 2017 compie sessantotto anni di età;
- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016
deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice
di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età;
delibera
di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la
cessazione del dott. Gianni MARTINETTI dall'incarico di giudice di pace nella sede di
BRESCIA, a decorrere dal 20 marzo 2017.
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14) - 57/GP/2017 - Dott.ssa Gianpaola DRAGONI, giudice di pace nella sede di CREMA
(circondario di Cremona).
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Gianpaola DRAGONI, giudice di pace nella
sede di CREMA (circondario di Cremona), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31
maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 15 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
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possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
- considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 2016
citato, l'incarico di magistrato onorario cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo
anno di età;
delibera
di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la
dott.ssa Gianpaola DRAGONI nell'incarico di giudice di pace nella sede di CREMA
(circondario di Cremona), a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del
sessantottesimo anno di età (11 febbraio 2017).
15) - 58/GP/2017 - Dott. Stefano FURIOSI, giudice di pace nella sede di CREMA
(circondario di Cremona).
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Stefano FURIOSI, giudice di pace nella sede di
CREMA (circondario di Cremona), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
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quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 15 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di
pace, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del
Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai
requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che
possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento
delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Stefano FURIOSI nell'incarico di giudice di
pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
16) - 62/GP/2017 - Dott.ssa Tiziana GIGANTESCO, giudice di pace nella sede di NOCI
(circondario di Bari).
Esposto in data 22 dicembre 2016 del sig. Francesco Lippolis.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- visto l'esposto in data 22 dicembre 2016 del sig. Francesco Lippolis con cui si formulano
doglianze in ordine al all’operato del giudice di pace di Putignano dott.ssa Tiziana
GIGANTESCO, giudice di pace nella sede di NOCI (circondario di Bari);
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
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17) - 627/GP/2016 - Dott. Deodato PAOLIZZI, giudice di pace nella sede di
MARIGLIANO (circondario di Nola).
Esposto pervenuto con posta certificata in data 24 ottobre 2016 dei signori Angela
Capasso e Giuseppe Terracciano.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- letto l'esposto pervenuto con posta certificata in data 24 ottobre 2016 dei signori Angela
Capasso e Giuseppe Terracciano con cui formulano doglianze in ordine agli asseriti
immotivati rinvii d'ufficio di una causa civile iscritta al n. 2142/2011 R.G. ed assegnata al
dott. Deodato PAOLIZZI, giudice di pace nella sede di MARIGLIANO (circondario di Nola);
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare.
18) - 26/GP/2017 – Dott.ssa Rossella COSTANZA, giudice di pace nella sede di
AVELLINO.
Esposto pervenuto in data 1° dicembre dall'avv. Nicola Micera.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- visto l'esposto pervenuto in data 1° dicembre 2016 dell'avv. Nicola Micera, quale legale
della sig.ra Alexa Norelli, nei confronti della dott.ssa Rossella COSTANZA, giudice di pace
nella sede di Avellino;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare.
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19) - 39/GP/2017 - Nota in data 12 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale di Nola
con cui si segnala la scadenza del contratto di locazione dell'immobile quale sede del Giudice
di Pace di Nola.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 12 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale di Nola con cui si
segnala la scadenza del contratto di locazione dell'immobile quale sede del Giudice di Pace di
Nola, tra il Ministero della Giustizia, subentrato in data 1° settembre 2015 in ottemperanza
all'art. 1 comma 526 e 527 della legge 190/2014, e la società Unione Immobiliare S.p.a.;
- considerato che l'argomento esula dalle attribuzioni specifiche del Consiglio Superiore della
Magistratura;
delibera
il non luogo a provvedere, trattandosi di argomento di competenza del Ministero della
Giustizia, già destinatario della nota in oggetto.
20) - 635/GP/2016 - Dott.ssa Ermerinda BORZILLO, giudice di pace nella sede di
PESCARA.
Nota in data 25 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso relativa al procedimento penale n. 2879/2016 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il
predetto giudice di pace.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 25 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso con cui si trasmette copia dell'informativa relativa al procedimento penale n.
2879/2016 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante, tra gli altri, la dott.ssa Ermerinda BORZILLO,
giudice di pace nella sede di PESCARA, unitamente a copia degli atti introduttivi;
- vista la successiva nota del 31 gennaio 2017 con cui il medesimo Procuratore della
Repubblica trasmette copia del decreto di archiviazione emesso in data 21 gennaio 2017 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso;
14
278
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.
21) - 636/GP/2016 - Dott.ssa Sonia LUSTRI, giudice di pace nella sede nella sede di
L'AQUILA.
Nota in data 10 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso relativa al procedimento penale n. 2201/16 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il
predetto giudice di pace.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 10 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Campobasso con cui si trasmette copia degli atti e della richiesta di archiviazione del
procedimento penale n. 2201/16 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante la dott.ssa Sonia LUSTRI,
giudice di pace nella sede di L'AQUILA;
- vista la successiva nota in data 12 gennaio 2017 del medesimo Procuratore della Repubblica
con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal
GIP del Tribunale di Campobasso in data 12 dicembre 2016;
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.
22) - 741/GP/2016 - Dott.ssa Maria Grazia PARENTI, giudice di pace nella sede di
IMOLA (circondario di Bologna).
Nota in data 10 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Ancona relativa al procedimento penale n. 3421/16 R.G.N.R. riguardante il predetto
giudice di pace.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
15
279
Il Consiglio,
- vista la nota in data 10 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Ancona con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione del procedimento penale n.
3421/16 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Maria Grazia PARENTI, giudice di pace nella sede
di IMOLA (circondario di Bologna);
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.
23) - 53/GP/2017 - Dott. Alberto FOLADORE, giudice di pace nella sede di UDINE.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Alberto FOLADORE, giudice di pace nella sede di
UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale
ordinario di Udine;
16
280
- visto il parere in data 21 dicembre 2016 con cui la Sezione autonoma per i magistrati onorari
del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste ha deliberato il non luogo a
provvedere sulla istanza di conferma del dott. FOLADORE, essendo l’interessato cessato
dalle funzioni in data 10 ottobre 2016;
- vista la delibera consiliare del 28 luglio 2016 con la quale è stata dichiarata la cessazione del
dott. Alberto FOLADORE dall’incarico di giudice di pace ricoperto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, a decorrere dal 10 ottobre 2016;
delibera
di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott.
Alberto FOLADORE nell'incarico di giudice di pace nella sede di UDINE, a decorrere dal 1°
giugno 2016 e fino al 10 ottobre 2016, data di compimento del sessantottesimo anno di età.
17
281
COMPONENTI PRIVATI
24) - 18/CP/2017 - Dott.ssa Ileana DI FEDE, già giudice onorario del Tribunale per i
minorenni di ROMA.
Nota in data 7 dicembre 2016 del suddetto magistrato onorario avente ad oggetto: “replica alle
osservazioni redatte dal Consiglio Giudiziario […] relative alla procedure di revoca…”.
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- letta la nota in data 7 dicembre 2016 della dott.ssa Chiara DI FEDE, già giudice onorario del
Tribunale per i minorenni di Roma, avente ad oggetto: “replica alle osservazioni redatte dal
Consiglio Giudiziario […] relative alla procedure di revoca…”;
- vista la delibera consiliare in data 14 dicembre 2016 con la quale è stata disposta la
decadenza della dott.ssa Chiara DI FEDE dall'incarico di giudice onorario del Tribunale per i
minorenni di Roma a seguito del procedimento promosso, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della
circolare consiliare 19415/2015 del 26 ottobre 2015;
- ritenuto che dalle odierne deduzioni della dott.ssa DI FEDE non sono stati prospettati
elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale
provvedimento da emettere in sede di autotutela;
delibera
il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta della dott.ssa Chiara DI FEDE, non essendo
emerso alcun elemento di novità tale da far pervenire ad una decisione diversa rispetto a
quella già adottata.
25) - 19/CP/2017 - Dott. Roberto CAVAGNA, nominato giudice onorario del Tribunale
per i minorenni di TORINO, per il triennio 2017/2019.
Rinuncia all'incarico.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
18
282
- vista la nota in data 11 gennaio 2017 con la quale il dott. Roberto CAVAGNA, nominato
giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Torino, con delibera consiliare del 6
dicembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli;
delibera
di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
TORINO, per il triennio 2017/2019, del dott. Roberto CAVAGNA e, conseguentemente, di
revocare la delibera consiliare in data 6 dicembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima
disponeva la conferma dello stesso.
26) - 20/CP/2017 - Dott.ssa Margarita Soledad ASSETTATI, confermata consigliere
onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA, per il triennio
2017/2019.
Rinuncia all'incarico.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- vista la nota, in data 8 gennaio 2017, con la quale la dott.ssa Margarita Soledad
ASSETTATI, confermata consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di
Appello di Perugia per il triennio 2017/2019, con delibera consiliare del 12 ottobre 2016,
dichiara di rinunciare all'incarico conferitole,
delibera
di prendere atto della rinunzia all'incarico di consigliere onorario della Sezione per i
minorenni della Corte di Appello di PERUGIA, per il triennio 2017/2019, della dott.ssa
Margarita Soledad ASSETTATI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in
data 12 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma della stessa.
27) - 22/CP/2017 - Dott. Paolo MACARIO, consigliere onorario della Sezione per i
minorenni della Corte di Appello di TORINO.
Dimissioni dall'incarico.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
19
283
Il Consiglio,
- letta la nota, in data 24 gennaio 2017, con la quale il dott. Paolo MACARIO, consigliere
onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Torino, rassegna le dimissioni
dall'incarico;
- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14
febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;
delibera
di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott.
Paolo MACARIO dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della
Corte di Appello di TORINO.
28) - 33/CP/2017 - Dott.ssa Sara SACCHI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni
di ANCONA.
Dimissioni dall'incarico.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- letta la nota, in data 19 gennaio 2017, con la quale la dott.ssa Sara SACCHI, giudice
onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14
febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013;
delibera
di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa
Sara SACCHI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA.
29) - 31/CP/2017 - Dott. Michele SIMEONE, nominato giudice onorario del Tribunale per
i minorenni di BARI, per il triennio 2017/2019.
Rinuncia all'incarico.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
20
284
Il Consiglio,
- vista la nota in data 13 gennaio 2017 con la quale il dott. Michele SIMEONE, nominato
giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bari, con delibera consiliare del 21
dicembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli;
delibera
di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di
BARI, per il triennio 2017/2019, del dott. Michele SIMEONE e, conseguentemente, di
revocare la delibera consiliare in data 21 dicembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima
disponeva la conferma dello stesso.
30) - 23/CP/2017 - Nota in data 25 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di
Trento Sezione distaccata di Bolzano, avente ad oggetto “Applicazione esperto minorile per
udienza del 15.12.2016 (Dec. 149/2016).
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- letta la nota in data 25 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Trento Sezione
distaccata di Bolzano, avente ad oggetto “Applicazione esperto minorile per udienza del
15.12.2016 (Dec. 149/2016);
- visto il decreto n. 149/2016 del Presidente della Corte di Appello di Trento con il quale si
dispone che: “il dott. Alessandro Ghirardo, esperto minorile de1 Tribunale per i Minorenni di
Bolzano, è destinato in applicazione alla Sezione distaccata della Corte di Appello dì Bolzano
- Sezione Minorenni, per la trattazione del procedimento di cui in parte motiva, all'udienza del
giorno 15 dicembre 2016, ore 13”;
- visto il parere favorevole formulato in data 19 gennaio 2017 dal Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Trento;
delibera
di approvare il decreto n. 149 del 14 dicembre 2016 con cui il Presidente della Corte di
Appello di Trento ha disposto applicazione del dott. Alessandro GHIRARDO, giudice
onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano, alla Sezione distaccata della Corte di
21
285
Appello di Bolzano - Sezione per i minorenni, per la trattazione del procedimento di cui in
parte motiva, per l'udienza del giorno 15 dicembre 2016, ore 13.
22
286
ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
31) - 9/ES/2017 - Dott.ssa Tiziana SCORTECHINI, nominata esperto del Tribunale di
sorveglianza di ANCONA.
Rinuncia all'incarico.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 9 gennaio 2017 con la quale la dott.ssa Tiziana SCORTECHINI,
nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di Ancona, con delibera consiliare del 5
ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole;
delibera
di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di
ANCONA della dott.ssa Tiziana SCORTECHINI e, conseguentemente, di revocare la
delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la
nomina della stessa.
32) - 10/ES/2017 - Dott. Salvatore TARANTINO, nominato esperto del Tribunale di
sorveglianza di LECCE.
Rinuncia all'incarico.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 30 dicembre 2016 con la quale il dott. Salvatore TARANTINO,
nominato esperto del Tribunale di sorveglianza di Lecce, con delibera consiliare del 5 ottobre
2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli;
delibera
di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di LECCE
del dott. Salvatore TARANTINO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in
data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso.
23
287
33) - 11/ES/2017 - Dott. Antonio ALTAMURA, esperto del Tribunale di Sorveglianza di
SALERNO.
Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 26 gennaio 2017 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno
con cui si comunica che il dott. Antonio ALTAMURA, esperto del Tribunale di Sorveglianza
di Salerno, è cessato dall'incarico svolto per raggiunto limite massimo di età;
- vista la delibera consiliare in data 21 dicembre 2016 con la quale sono state prorogate le
funzioni degli esperti dei Tribunali di sorveglianza in carica al 31 dicembre 2016 fino al 30
aprile 2017;
- visti gli artt. 4, comma 2, 8, comma 1, e 9, comma 2. della circolare CSM P-19453 del 26
ottobre 2015;
- rilevato che il dott. Antonio ALTAMURA ha superato il limite di età previsto dall'art. 4,
comma 2, della circolare CSM P-19453 del 26 ottobre 2015;
delibera
la cessazione del dott. Antonio ALTAMURA dall'incarico di esperto del Tribunale di
Sorveglianza di Salerno, per intervenuto compimento del limite massimo di età.
24
288
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE
34) - 494/GT/2016 - Dott.ssa Daniela Marina VILLA, giudice onorario del Tribunale
ordinario di MILANO.
Esposto pervenuto in data 30 giugno 2016 a firma della sig.ra Marina Pecchioli
Il Consiglio,
- letto l'esposto pervenuto in data 30 giugno 2016 a firma della sig.ra Marina Pecchioli, nei
confronti della dott.ssa Daniela Marina VILLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di
Milano;
- rilevato che in data 26 luglio 2016 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del
Tribunale ordinario di Milano al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar
inizio alla procedura di cui di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento
Giudiziario così come disciplinata dall'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del
19 gennaio 2016;
- letta la nota in data 3 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Milano il quale,
all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla
procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.
35) - 672/GT/2016 - Dott.ssa Francesca APRILE, giudice onorario del Tribunale
ordinario di RAGUSA.
Esposto in data 1° luglio 2016 dell'avv. Salvatore Messina.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- letto l'esposto in data 1° luglio 2016 a firma dell'avv. Salvatore Messina - e le successive
note integrative pervenute il 21 luglio 2016 e 21 novembre 2016 - con cui si chiede la
“riapertura del vero e proprio procedimento disciplinare sino alla sua completa definizione”
25
289
nei confronti della dott.ssa Francesca APRILE, giudice onorario del Tribunale ordinario di
Ragusa;
- considerato che in data 14 dicembre 2015, per gli stessi fatti, era già pervenuto un altro
esposto a firma dell'avv. Salvatore Messina nei confronti della dott.ssa Francesca APRILE,
giudice onorario del Tribunale ordinario di Ragusa, esposto archiviato con delibera consiliare
dell'8 giugno 2016, all'esito delle informazioni assunte;
- rilevato peraltro che l'esposto e le successive note integrative risultano indirizzate anche al
Tribunale ordinario di Ragusa;
Tutto ciò premesso,
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare e risultando informato il Presidente del Tribunale in ordine ad eventuali profili
disciplinari riguardanti il magistrato onorario in questione.
36) - 8/GT/2017 - Dott.ssa Anna Sandra BANDINI, giudice onorario del Tribunale
ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Sandra BANDINI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
26
290
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Anna Sandra BANDINI nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
37) - 9/GT/2017 - Dott. Filippo BARBA, giudice onorario del Tribunale ordinario di
SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
27
291
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Filippo BARBA, giudice onorario del Tribunale
ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Filippo BARBA nell’incarico di giudice
onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza
il 31 maggio 2020.
28
292
38) - 10/GT/2017 - Dott. Paolo Gabriele BONO, giudice onorario del Tribunale ordinario
di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Paolo Gabriele BONO, giudice onorario del
Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
29
293
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Paolo Gabriele BONO nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
39) - 11/GT/2017 - Dott.ssa Maria Crocifissa Terenzia LICATA, giudice onorario del
Tribunale ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Crocifissa Terenzia LICATA, giudice
onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo
31 maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
30
294
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Crocifissa Terenzia LICATA
nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1°
giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
40) - 12/GT/2017 - Dott. Fabio PASSALACQUA, giudice onorario del Tribunale
ordinario di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Fabio PASSALACQUA, giudice onorario del
Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
31
295
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Fabio PASSALACQUA nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
41) - 13/GT/2017 - Dott.ssa Grazia SCATURRO, giudice onorario del Tribunale ordinario
di SCIACCA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere CLIVIO)
32
296
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Grazia SCATURRO, giudice onorario del
Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del
Tribunale ordinario di Sciacca;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Grazia SCATURRO nell’incarico di
33
297
giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
42) - 28/GT/2017 - Dott. Giuseppe SCIME', giudice onorario del Tribunale ordinario di
AGRIGENTO.
Esposto in data 28 ottobre 2016 dell'avv. Cristian Baldo.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- letto l'esposto in data 28 ottobre 2016 dell'avv. Cristian Baldo nei confronti del dott.
Giuseppe SCIME', giudice onorario del Tribunale ordinario di Agrigento;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
43) - 38/GT/2017 - Dott.ssa Tiziana BARONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di
MARSALA.
Esposto in data 15 dicembre 2016 del sig. Giuseppe Favuzza.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- letto l'esposto in data 15 dicembre 2016 del sig. Giuseppe Favuzza nei confronti della
dott.ssa Tiziana BARONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Marsala;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
44) - 374/GT/2016 - Dott.ssa Alessandra CAGNOTTO, giudice onorario del Tribunale
ordinario di PADOVA.
34
298
Nota pervenuta in data 1° marzo 2016 del Procuratore Generale della Repubblica di
Trento relativa al procedimento penale n. 3368/15-21 R.G.N.R. riguardante il predetto
magistrato onorario.
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2016 del Procuratore Generale della Repubblica di
Trento con cui si trasmette copia degli atti introduttivi e della richiesta di archiviazione,
formulata in data 25 febbraio 2016 dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale
del procedimento penale n. 3368/15-21 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Alessandra
CAGNOTTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Padova;
- vista la successiva nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del medesimo Procuratore Generale
con cui si trasmette copia del provvedimento emesso in data 27 settembre 2016 dal GIP del
Tribunale di Trento di archiviazione del procedimento penale;
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l’esito del procedimento penale definito dal giudice competente.
45) - 85/GT/2017 - Dott.ssa Lucia DI LORENZI, giudice onorario del Tribunale ordinario
di ROMA.
Dimissioni dall'incarico.
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- letta la nota, in data 17 gennaio 2017, con la quale la dott.ssa Lucia DI LORENZI, giudice
onorario del Tribunale ordinario di Roma, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;
delibera
35
299
di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa
Lucia DI LORENZI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di ROMA.
46) - 112/GT/2017 - Dott. Giuseppe MICELI, già giudice onorario del Tribunale ordinario
di POTENZA.
Nota pervenuta in data 12 ottobre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Catanzaro relativa al procedimento penale n. 1313/16-21 riguardante il
predetto magistrato onorario
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- vista la nota pervenuta in data 12 ottobre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Catanzaro con la quale si trasmette copia della nota informativa,
e documentazione allegata, relativa al procedimento penale n. 1313/16-21 riguardante il dott.
Giuseppe MICELI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA;
- rilevato che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la cessazione del
dott. Giuseppe MICELI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale
di Potenza, per
raggiungimento del limite massimo di età, a decorrere dal 31 maggio 2016;
delibera
il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Giuseppe MICELI dell'Ordine
giudiziario.
47) - 396/GT/2016 - Dott.ssa Simona BRUSAMOLINO, giudice onorario del Tribunale
ordinario di MILANO.
Nota pervenuta in data 19 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Brescia relativa al procedimento penale n. 4634/16 mod. 21
riguardante il predetto magistrato onorario.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
36
300
- vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Brescia con la quale si trasmette copia degli atti introduttivi e
copia della richiesta di archiviazione, formulata in data 31 marzo 2016 dal Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, del procedimento penale n.
4634/16 mod. 21 riguardante la dott.ssa Simona BRUSAMOLINO, giudice onorario del
Tribunale ordinario di MILANO;
- vista la successiva nota pervenuta in data 7 novembre 2016 con la quale il medesimo
Procuratore Generale trasmette copia del decreto di archiviazione, emesso in data 1° agosto
2016, dal g.i.p. del Tribunale di Brescia;
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente
48) - 476/GT/2016 - Dott.ssa Antonietta DI CIÒ, giudice onorario del Tribunale ordinario
di BARI.
Esposto pervenuto in data 13 giugno 2016 a firma dell'avv. Michele Mitrotti.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- letto l'esposto pervenuto in data 13 giugno 2016 a firma dell'avv. Michele Mitrotti, nei
confronti della dott.ssa Antonietta DI CIÒ, giudice onorario del Tribunale ordinario di Bari;
- rilevato che in data 19 luglio 2016 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del
Tribunale ordinario di Bari al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar
inizio alla procedura di cui di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento
Giudiziario così come disciplinata dall'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del
19 gennaio 2016;
- letta la nota in data 6 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Bari il quale,
all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla
procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario, nei confronti
del suddetto magistrato onorario;
delibera
37
301
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.
49) - 737/GT/2016 - Dott. Piero PIERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di
PAVIA.
Esposto pervenuto in data 9 settembre 2016 a firma del sig. Gervaso Zucca.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- letto l'esposto pervenuto in data 9 settembre 2016 a firma del sig. Gervaso Zucca nei
confronti del dott. Piero PIERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Pavia;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di doglianze relative a questione di merito.
50) - 740/GT/2016 - Dott.ssa Eliana TAZZOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario
di TARANTO.
Esposto pervenuto in data 3 ottobre 2016 a firma della dott.ssa Vita Zigrino.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- letto l'esposto pervenuto in data 3 ottobre 2016 a firma della dott.ssa Vita Zigrino nei
confronti della dott.ssa Eliana TAZZOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Taranto;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
51) - 118/GT/2017 - Dott. Filippo SENATORE, giudice onorario del Tribunale ordinario
di MILANO.
38
302
Dimissioni dall'incarico.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
- letta la nota, in data 25 gennaio 2017, con la quale il dott. Filippo SENATORE, giudice
onorario del Tribunale ordinario di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;
delibera
di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott.
Filippo SENATORE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO.
52) - 24/GT/2017 - Dott. Carmine BISOGNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di
SALERNO.
Esposto in data 3 giugno 2016 dell'avv. Martino Melchionda.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- letto l'esposto in data 3 giugno 2016 dell'avv. Martino Melchionda nei confronti del dott.
Carmine BISOGNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Salerno;
- letta la nota in data 19 luglio 2016 del Presidente del Tribunale di Salerno con la quale
trasmette la relazione del 15 luglio 2016 della dott.ssa Rosa Sergio, nonché il verbale delle
dichiarazioni rese dal dott. Carmine BISOGNI il 14 luglio 2016;
- visto il parere formulato in data 19 ottobre 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Salerno;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.
39
303
53) - 57/GT/2017 - Dott. Carlo TOZZI, giudice onorario del Tribunale ordinario di
SANTA MARIA CAPUA VETERE.
Nota in data 4 luglio 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Santa Maria
Capua Vetere con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato
istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- letta la nota in data 5 luglio 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Santa Maria
Capua Vetere con la quale si comunica che il dott. Carlo TOZZI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, non ha presentato istanza di conferma
nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i
giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di
durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al
comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari
rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”;
- ritenuto pertanto che il dott. Carlo TOZZI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2
del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del
Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, non avendo presentato nei termini previsti,
a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;
delibera
di dichiarare la cessazione del dott. Carlo TOZZI dall'incarico di giudice onorario del
Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE.
40
304
54) - 72/GT/2017 - Dott. Giuseppe DE STEFANO DONZELLI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di NAPOLI NORD IN AVERSA.
Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere
dal 3 marzo 2017.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici
onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31
maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”;
- rilevato che il dott. Giuseppe DE STEFANO DONZELLI, giudice onorario del Tribunale
ordinario di Napoli Nord in Aversa, in data 3 marzo 2017 ha compiuto sessantotto anni di età;
- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016
deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice
onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 3 marzo 2017;
delibera
di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la
cessazione del dott. Giuseppe DE STEFANO DONZELLI, dall'incarico di giudice onorario
del Tribunale ordinario di NAPOLI NORD IN AVERSA, per raggiungimento del
sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 3 marzo 2017.
55) - 76/GT/2017 - Dott. Domenico SICA, giudice onorario del Tribunale ordinario di
NAPOLI.
Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere
dal 6 marzo 2017.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
41
305
- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici
onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31
maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”;
- rilevato che il dott. Domenico SICA, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI,
in data 6 marzo 2017 ha compiuto sessantotto anni di età;
- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016
deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice
onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 6 marzo 2017;
delibera
di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la
cessazione del dott. Domenico SICA dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario
di NAPOLI, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 6 marzo
2017.
56) - 83/GT/2017 - Avv. Cristina ZEPPA, giudice onorario del Tribunale ordinario di
IMPERIA.
Nota in data 11 gennaio 2017 con la quale il suddetto magistrato onorario chiede di
sapere se sia ostativo alla prosecuzione dell'incarico il trasferimento all'estero della residenza.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- letta la nota in data 11 gennaio 2017 con la quale l'avv. Cristina ZEPPA, giudice onorario
del Tribunale ordinario di Imperia, chiede di sapere se sia ostativo alla prosecuzione
dell'incarico il trasferimento all'estero della residenza;
- visto l'art. 42 ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)
concernente “Nomina dei giudici onorari di tribunale” ed in particolare il comma secondo,
lettera e), che tra i requisiti necessari per la nomina prevede: “la residenza in un comune
compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda,
fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;
42
306
- rilevato che la l'avv. Cristina ZEPPA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Imperia,
rientra nella categoria di cui all'art. 42 ter, comma secondo, lettera e), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- considerato che la normativa primaria non impone al magistrato onorario che svolge anche
la professione forense l'obbligo di risiedere in un comune compreso nel distretto in cui ha
sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda di nomina;
- rilevato, altresì, che il mancato obbligo di residenza non deve incidere negativamente con gli
impegni assunti dall'avv. Cristina ZEPPA, nello svolgimento dell'incarico di giudice onorario
del Tribunale ordinario di Imperia, di cui all'art. 6, comma 11, lettera d), della circolare
consiliare prot. P-793/2016, il quale prevede quale requisito per la nomina a giudice onorario
e quindi necessario per la prosecuzione dell'incarico la: “idoneità degli aspiranti ad assolvere
degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da
provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;” e
dell'art. 14, secondo comma, lettera c), il quale collega il venir meno del predetto requisito
alla decadenza dall'ufficio;
delibera
di rispondere che il trasferimento all'estero della residenza per un magistrato onorario che
eserciti anche la professione forense non è causa ostativa alla prosecuzione dell'incarico
svolto purché sia compatibile con le prioritarie esigenze di servizio svolte dal magistrato
onorario.
57) - 86/GT/2017 - Dott. Maurizio MARINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di
NAPOLI.
Nota in data 23 gennaio 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si
propone la decadenza del suddetto magistrato onorario dall'incarico svolto per mancato
esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- letta la nota in data 23 gennaio 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la
quale si chiede che venga dichiarata la decadenza, ai sensi dell'art. 14, punto 2, lett. b) e c),
43
307
della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016, del dott. Maurizio MARINO
dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, atteso che “…per ragioni
di carattere familiare non ha svolto le funzioni negli ultimi sette anni, ragion per cui questa
Presidenza ritiene che ne suoi confronti possa applicarsi l'ipotesi di decadenza di cui alla
riferita lettera b) ”;
- visto l'art. 42 sexies, punto 2, lett. b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), il quale stabilisce che “il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio se non
esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio”;
- visto l'art. 14, punto 2, lettera b) della circolare consiliare prot. P-793/2016, relativo alla
procedura per la decadenza dall'incarico dei giudici onorari;
delibera
la decadenza del dott. Maurizio MARINO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale
ordinario di NAPOLI, per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio.
58) - 90/GT/2017 - Dott.ssa Antonella NARDO, giudice onorario del Tribunale ordinario
di CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 7 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella NARDO, giudice onorario del
Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
44
308
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 26 agosto
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Antonella NARDO nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
59) - 91/GT/2017 - Dott.ssa Nunzia CORINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di
CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
45
309
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Nunzia CORINI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Nunzia CORINI nell’incarico di giudice
onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
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310
60) - 92/GT/2017 - Dott.ssa Mara Anna Maria RAVASI, giudice onorario del Tribunale
ordinario di CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 6 giugno 2016 dalla dott.ssa Mara Anna Maria RAVASI, giudice onorario
del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31
maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
47
311
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Mara Anna Maria RAVASI
nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1°
giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020.
61) - 93/GT/2017 - Dott.ssa Tiziana LUCINI PAIONI, giudice onorario del Tribunale
ordinario di CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Tiziana LUCINI PAIONI, giudice onorario
del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31
maggio 2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
48
312
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 26 agosto
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Tiziana LUCINI PAIONI nell’incarico
di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e
con scadenza il 31 maggio 2020.
62) - 94/GT/2017 - Dott.ssa Cristina PAVARANI, giudice onorario del Tribunale
ordinario di CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Cristina PAVARANI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
49
313
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Cristina PAVARANI nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
63) - 95/GT/2017 - Dott. Giorgio TROTTA, giudice onorario del Tribunale ordinario di
CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
50
314
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Giorgio TROTTA, giudice onorario del Tribunale
ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n.
92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giorgio TROTTA nell’incarico di giudice
51
315
onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
64) - 97/GT/2017 - Dott.ssa Alda PALLINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di
CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Alda PALLINI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
52
316
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Alda PALLINI nell’incarico di giudice
onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
65) - 98/GT/2017 - Dott.ssa Claudia CALUBINI, giudice onorario del Tribunale ordinario
di CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 3 giugno 2016 dalla dott.ssa Claudia CALUBINI, giudice onorario del
Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
53
317
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Claudia CALUBINI nell’incarico di
giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
66) - 99/GT/2017 - Dott.ssa Lucia VALLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di
CREMONA.
Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai
sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92.
(relatore Consigliere MORGIGNI)
Il Consiglio,
- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale,
presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Lucia VALLA, giudice onorario del
54
318
Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio
2016, n. 92;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione
autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma
nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari
in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in
servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016
del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato
quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari,
ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”;
- visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre
2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona;
- visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice
onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia;
- ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal
giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed
ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici
che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo
svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;
delibera
di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Lucia VALLA nell’incarico di giudice
onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con
scadenza il 31 maggio 2020.
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GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO
67) - 49/AC/2016 - Dott. Paolo CALIMAN, giudice ausiliario della Corte di Appello di
ROMA.
Esposto pervenuto in data 16 giugno 2016 a firma dell'avv. Giuseppe M.P. Iacopino.
(relatore Consigliere ZANETTIN)
Il Consiglio,
- letto l'esposto pervenuto in data 16 giugno 2016 a firma dell'avv. Giuseppe M.P. Iacopino,
nei confronti del dott. Paolo CALIMAN, giudice ausiliario della Corte di Appello di Roma;
- rilevato che in data 19 luglio 2016 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente della
Corte di Appello di Roma al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar
inizio alla procedura di cui all'art. 71 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 così come disciplinata dagli artt. 14 e 15 della
circolare consiliare prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014;
- letta la nota in data 20 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma il
quale, all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla
procedura di cui all'art. 71 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 così come disciplinata dall'art. 14 e 15 della
circolare consiliare prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014;
delibera
l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito delle informazioni assunte.
68) - 40/AC/2017 - Avv. Matteo PASSERI, giudice ausiliario della Corte di Appello di
MILANO.
Dimissioni dall'incarico. Revoca dimissioni.
(relatore Consigliere PONTECORVO)
Il Consiglio,
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- letta la nota in data 5 gennaio 2017 con cui l'avv. Matteo PASSERI, giudice ausiliario della
Corte di Appello di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- letta, altresì, la successiva nota datata 11 gennaio 2017 con cui il predetto avv. Matteo
PASSERI revoca le dimissioni in precedenza rassegnate;
delibera
il non luogo a provvedere in ordine alla dichiarazione di dimissioni presentata dall'avv.
Matteo PASSERI.
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VICE PROCURATORI ONORARI
69) - 104/VP/2016 - Dott.ssa Paola CUCCHIARA, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO.
Nota pervenuta in data 12 maggio 2015 della Procura Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Caltanissetta relativa al procedimento penale n. 882/2016 R.G.N.R.
riguardante il predetto magistrato onorario.
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la nota pervenuta in data 12 maggio 2015 della Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Caltanissetta con la quale si trasmette copia dell'informativa del
Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, nonchè copia della richiesta di archiviazione
del procedimento penale n. 882/2016 R.G.N.R riguardante la dott.ssa Paola CUCCHIARA,
vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo;
- viste le successive note pervenute in data 27 dicembre 2016 e 23 gennaio 2017 con le quali
il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta trasmette copia del decreto di archiviazione,
emesso in data 18 novembre 2016, dal g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta;
delibera
l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da
adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.
70) - 35/VP/2017 – Dott.ssa Stefania FALASCA, vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO.
Nota in data 22 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Salerno
relativa all’esposto a firma dell’avv. Licia Cicchiello nei confronti del suddetto magistrato
onorario.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
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322
- letta la nota in data 22 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Salerno,
relativa all'esposto a firma dell'avv. Licia Cicchiello presentato nei confronti della dott.ssa
Stefania FALASCA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Salerno;
- letta la relazione in data 21 ottobre 2016 con la quale il Sostituto Procuratore delegato di
Salerno ritiene, all’esito della valutazioni degli atti, di non ravvisare gli estremi per un
eventuale addebito disciplinare nei confronti del vice procuratore onorario;
- rilevato che nella seduta del 9 novembre 2016 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari
del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno ha disposto l’archiviazione
dell’esposto, trattandosi di censure relative allo svolgimento di attività giurisdizionale;
delibera
di prendere atto dell'archiviazione dell'esposto.
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FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
71) - 4/TP/2017 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017,
dell'Ufficio del Giudice di Pace di MASCALUCIA (circondario di Catania) - (provvedimento
del Presidente f.f. del Tribunale in data 28 novembre 2016).
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26
maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di
Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del
Giudice di Pace di MASCALUCIA (circondario di Catania) formulata dal Presidente f.f. del
Tribunale con provvedimento in data 28 novembre 2016, trasmessa con nota prot. n.
13205/E/17.3 del Presidente della Corte di Appello di Catania;
- visto il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione Autonoma per i
Magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania;
delibera
di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017,
dell'Ufficio del Giudice di Pace di MASCALUCIA (circondario di Catania), come da
proposta sopraindicata.
72) - 5/TP/2017 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017,
dell'Ufficio del Giudice di Pace di TRAPANI (decreto n. 190 in data 2 dicembre 2016 del
Presidente del Tribunale di Trapani).
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
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- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26
maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di
Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di modifica delle tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di
Pace di TRAPANI, per il triennio 2015-2017, formulata dal Presidente reggente della Corte di
Appello di Palermo in data 5 dicembre 2016 nei termini di cui al decreto n. 190 del Presidente
del Tribunale di Trapani del 2 dicembre 2016, trasmessa dalla medesima Corte di Appello con
nota prot. n. 17290 del 23 dicembre 2016;
- visto il parere favorevole espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione Autonoma per i
magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo;
delibera
di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017,
dell'Ufficio del Giudice di Pace di TRAPANI, come da proposta sopraindicata.
73) - 2/TP/2017 - Provvedimento n. 208 in data 27 dicembre 2016 del Presidente della
Corte di Appello di Torino di applicazione della dott.ssa Enrica BORGNA, giudice di pace di
Torino, e del dott. Giampiero CALIENDO, giudice di pace di Ivrea, all'Ufficio del Giudice di
Pace di Aosta.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- visto il provvedimento n. 208 in data 27 dicembre 2016 del Presidente della Corte di
Appello di Torino di applicazione della dott.ssa Enrica BORGNA, giudice di pace di Torino,
e del dott. Giampiero CALIENDO, giudice di pace di Ivrea, all'Ufficio del Giudice di Pace di
Aosta, in considerazione della scopertura dell'organico esistente in detto ufficio;
- visto il parere favorevole espresso nella seduta del 20 dicembre 2016 dal Consiglio
Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino, Sezione Autonoma per i magistrati onorari;
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- visto l'art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato “Applicazione dei giudici di pace”,
che prevede al comma 1 che “Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad
altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo
organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o
più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto” e al comma 2 che “La
scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati
indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura…”;
- vista la circolare consiliare (prot. P-1863/2016 del 10 ottobre 2016), relativa ai criteri e
presupposti per l’applicazione dei giudici di pace ai sensi dell’art. 6 della legge n. 57/2016;
delibera
di approvare il provvedimento n. 208 in data 27 dicembre 2016 del Presidente della Corte di
Appello di Torino di applicazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Aosta, per due giorni alla
settimana, della dott.ssa Enrica BORGNA, giudice di pace nella sede di Torino, per un
periodo di un anno e del dott. Giampiero CALIENDO, giudice di pace nella sede di Ivrea, per
un periodo di mesi sei, entrambi a decorrere dal 2 gennaio 2017.
74) - 3/TP/2017 - Provvedimenti n. 135 in data 16 agosto 2016 e n. 185 del 18 novembre
2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino di applicazione della dott.ssa Lucia
DUELLA, giudice di pace nella sede di Novara, all'Ufficio del Giudice di Pace di Biella.
(relatore Consigliere BALDUZZI)
Il Consiglio,
- visto il provvedimento n. 135 in data 16 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di
Torino di applicazione della dott.ssa Lucia DUELLA, giudice di pace nella sede di Novara,
all'Ufficio del Giudice di Pace di Biella, in considerazione della scopertura dell'organico
esistente in detto ufficio;
- visto, altresì, il successivo provvedimento prot. n. 185 con cui il medesimo Presidente della
Corte trasmette la richiesta di proroga dell'applicazione “avendo la dr.ssa DUELLA iniziato
procedimenti non ancora esauriti”;
- visto il parere favorevole espresso nella seduta del 13 dicembre 2016 dal Consiglio
Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino, Sezione Autonoma Giudici di Pace;
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- visto l'art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato “Applicazione dei giudici di pace”,
che prevede al comma 1 che “Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad
altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo
organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o
più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto” e al comma 2 che “La
scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati
indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura…”;
- vista la circolare consiliare (prot. P-1863/2016 del 10 ottobre 2016), relativa ai criteri e
presupposti per l’applicazione dei giudici di pace ai sensi dell’art. 6 della legge n. 57/2016;
delibera
di approvare i provvedimenti n. 135 in data 16 agosto 2016 e n. 185 del 18 novembre 2016
del Presidente della Corte di Appello di Torino, di applicazione della dott.ssa Lucia
DUELLA, giudice di pace nella sede di Novara, all'Ufficio del Giudice di Pace di Biella, per
complessivi mesi sei.
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VARIE
75) - 7/VA/2017 - Nota in data 16 gennaio 2017 dell'Unione Nazionale Giudici di Pace
avente ad oggetto: «Proclamazione dell'astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace
dal 26 gennaio al 1° febbraio 2017».
(relatore Consigliere CLIVIO)
Il Consiglio,
- vista la nota in data 16 gennaio 2017 dell'Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), con
la quale si comunica che la predetta organizzazione ha deciso la proclamazione dello sciopero
nazionale dei giudici di pace dal 26 gennaio al 1° febbraio 2017e la prosecuzione delle azioni
di protesta nel caso in cui il Governo ed il Ministro della Giustizia non modifichino l'attuale
posizione lesiva dei diritti fondamentali dei giudici di pace e delle garanzie approntate dalla
Costituzione a tutela dei cittadini che accedono al servizio giustizia;
- considerato che nessuna determinazione può essere assunta in merito da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura;
delibera
di prendere atto.
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FORMAZIONE MAGISTRATURA ONORARIA
76) - 7/FO/2016 - Dott.ssa Silvana DE FALCO e dott. Giovanni BARBATELLI, vice
procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di NAPOLI.
Nota pervenuta in data 6 settembre 2016 con la quale gli istanti chiedono il riesame della
delibera consiliare del 20 luglio 2016 con la quale la dott.ssa Nunzia Paudice è stata nominata
nell'incarico di formatore decentrato.
(relatore Consigliere FORCINITI)
Il Consiglio,
- letta la nota pervenuta in data 6 settembre 2016 con la quale la dott.ssa Silvana DE FALCO
e il dott. Giovanni BARBATELLI, vice procuratori onorari della Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Napoli, chiedono il riesame della delibera consiliare del 20
luglio 2016 con la quale la dott.ssa Nunzia Paudice è stata nominata nell'incarico di formatore
decentrato per la magistratura onoraria, quale componente della struttura distrettuale di
formazione presso la Corte di Appello di Napoli.
- vista la delibera consiliare in data 25 gennaio 2017 con la quale la dott.ssa Nunzia Paudice è
stata dichiarata cessata dall'incarico di formatore decentrato per la magistratura onoraria;
delibera
il non luogo a provvedere.
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