Estratto VIII Comm – SPEC A 08 03 2017
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Estratto VIII Comm – SPEC A 08 03 2017
263 OTTAVA COMMISSIONE COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A INDICE GIUDICI DI PACE .................................................................................................................... 1 COMPONENTI PRIVATI ....................................................................................................... 18 ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA............................................................. 23 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE .................................................................................. 25 GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO .................................................................. 56 VICE PROCURATORI ONORARI ........................................................................................ 58 FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE............................................. 60 VARIE ...................................................................................................................................... 64 FORMAZIONE MAGISTRATURA ONORARIA ................................................................. 65 I 264 Odg. n. 2177 – speciale A 8 marzo 2017 La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere: GIUDICI DI PACE 1) - 685/GP/2016 - Dott. Giuseppe DIBILIO, giudice di pace nella sede di MASCALUCIA (circondario di Catania). Richiesta in data 26 ottobre 2016 di trasferimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Paternò. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letta la nota in data 26 ottobre 2016 con la quale il dott. Giuseppe DIBILIO, giudice di pace nella sede di MASCALUCIA (circondario di Catania), chiede di essere trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Paternò; - visto l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; - visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti; - considerato che l'ufficio del Giudice di Pace di Albenga risulta cessato ai sensi dell'art. 1 del Decreto 22 ottobre 2015; - considerato che l'istanza in esame, non essendo stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui ai punti 1 e 2, Capo VII, della predetta circolare che prevedono che le domande di trasferimento devono essere formulate in relazione ai posti vacanti che formano oggetto di pubblicazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - va esaminata sotto il profilo della sussistenza di una delle ipotesi previste dal punto 15, Capo VII, della medesima circolare (rimozione di una causa sopravvenuta di incompatibilità, comprovati e gravi motivi di salute o di famiglia); - ritenuto che le circostanze addotte nell'istanza in oggetto non integrano alcuna delle ipotesi previste dal punto 15 della circolare sopracitata, tali non potendosi considerare una mera istanza di riavvicinamento al luogo di residenza; - ritenuto, pertanto, che la richiesta in esame non può trovare accoglimento; delibera 1 265 il rigetto dell'istanza di trasferimento in oggetto. 2) - 719/GP/2016 - Nota n. 1261/16 inf. in data 20 settembre 2016 del Presidente del Tribunale di Gela, avente ad oggetto: «Tribunale e Giudice di Pace di Gela - Personale amministrativo - Situazione e prospettive - Richiesta di copertura posizioni vacanti». (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota n. 1261/16 inf. in data 20 settembre 2016 del Presidente del Tribunale di Gela, diretta anche al Ministero della Giustizia, con la quale si segnala la grave situazione in cui versa, tra l'altro, l'Ufficio del Giudice di Pace di Gela a cause delle scoperture che si registrano nell'organico del personale amministrativo previsto per l'ufficio; - considerato che la materia relativa alla gestione del personale amministrativo addetto agli uffici giudiziari è esclusa dalle specifiche attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura; delibera il non luogo a provvedere, trattandosi di materia di competenza del Ministero della Giustizia, già destinatario della nota in oggetto. 3) - 19/GP/2017 - Nota prot. 8130 in data 23 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale di Catania relativa alla situazione dell'organico presso l'Ufficio del giudice di pace di PATERNO' (circondario di Catania). (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota prot. 8130 in data 23 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale di Catania con cui rappresenta la situazione dell'organico presso l'Ufficio del giudice di pace di Paternò che, a fronte di tre giudici di pace previsti in pianta organica, solo uno risulta coperto; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni su giudici di pace”; 2 266 - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”; - rilevato che il mutato quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge n. 57/2016 e del d.lgs. n. 92/2016 citati, non consente allo stato la copertura dei posti vacanti mediante nuove nomine di giudice di pace, che potrà avvenire solo a seguito della pubblicazione delle procedure concorsuali in attuazione dei decreti legislativi che verranno emanati ai sensi della legge n. 57/2016; - ritenuto che, nelle more, appare possibile ovviare alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991, ovvero provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di Appello ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 57/2016; delibera di rispondere che, in attesa della emanazione dei decreti legislativi che disciplineranno le procedure di nomina dei giudici onorari di pace in attuazione della legge n. 57 del 28 aprile 2016, può ovviarsi alla situazione di vacanza degli Uffici del giudice di pace mediante provvedimenti di reggenza adottati dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 374/1991, ovvero provvedimenti di applicazione endodistrettuale adottati dal Presidente della Corte di Appello ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 57/2016. 4) - 71/GP/2017 - Dott. Pietro SORCE, già giudice di pace nella sede di LERCARA FRIDDI (circondario di Termini Imerese). Nota in data 24 gennaio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta relativa al procedimento penale n. 1764/2016 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, 3 267 - vista la nota in data 24 gennaio 2017 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta relativo al procedimento penale n. 1764/2016 R.G.N.R. riguardante il dott. Pietro SORCE, già giudice di pace nella sede di LERCARA FRIDDI (circondario di Termini Imerese); - rilevato, peraltro, che il dott. Pietro SORCE è cessato dall'incarico di giudice di pace per raggiunto limite massimo di età, a decorrere dal 2 ottobre 2012; delibera il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Pietro SORCE dell'Ordine Giudiziario. 5) - 37/GP/2017 - Dott. Raffaele FORESTIERO, giudice di pace di ROMA. Nota in data 2 gennaio 2017 avente ad oggetto: “richiesta di trasferimento nuova sede Ferentino”. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - vista la nota inviata in data 2 gennaio 2017 con cui il dott. Raffaele FORESTIERO, giudice di pace nella sede di ROMA, dichiara “di voler accettare l'incarico per la imminente riapertura della sede del Giudice di Pace di Ferentino.”; - vista la delibera consiliare del 12 ottobre 2016 (prot. n. 19406/2016 del 13 ottobre 2016), relativa alla procedura di trasferimento dei giudici di pace in servizio da destinare agli Uffici del giudice di pace ripristinati con d.m. 27 maggio 2016, con la quale è stata disposta la pubblicazione, fra gli altri, di n. 2 posti vacanti presso la sede di FERENTINO (circondario di Roma); - visto il Capo VII della circolare consiliare sui giudici di pace Prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, in tema di trasferimenti; - considerato che il dott. Raffaele FORESTIERO non risulta legittimato a proporre istanza di trasferimento, ai sensi del punto 4, della citata delibera consiliare del 12 ottobre 2016 in quanto lo stesso è stato trasferito nella sede di Roma ove ha preso possesso in data 15 aprile 2015 e non sono trascorsi due anni dal giorno in cui ha preso possesso dell'ufficio; 4 268 - ritenuto pertanto che la richiesta in esame non può trovare accoglimento; delibera il rigetto della richiesta di trasferimento in oggetto. 6) - 588/GP/2016 - Dott.ssa Raffaella GENTILI, giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO. Esposto pervenuto con posta certificata in data 26 settembre 2016 dal sig. Nicodemo Guerrieri. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - visto l'esposto pervenuto con posta certificata in data 26 settembre 2016 con cui il sig. Nicodemo Guerrieri formula doglianze in ordine all’operato della dott.ssa Raffaella GENTILI, giudice di pace nella sede di ASCOLI PICENO; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 7) - 595/GP/2016 - Dott.ssa Eliana PARLATO, giudice di pace nella sede nella sede di ANCONA. Nota in data 23 settembre 2016 del Procuratore Generale f.f. della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila relativa al procedimento penale n. 1073/16 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - vista la nota in data 23 settembre 2016 del Procuratore Generale f.f. della Repubblica presso la Corte di Appello di L'Aquila con cui si trasmette copia degli atti e del decreto di archiviazione del procedimento penale n. 1073/16 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Eliana 5 269 PARLATO, giudice di pace nella sede di ANCONA, emesso dal GIP del locale Tribunale in data 1° agosto 2016; delibera l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 8) - 712/GP/2016 - Dott.ssa Gloria MARTINI, già giudice di pace nella sede di TERNI. Ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della Giustizia 22 luglio 2016, comunicato in data 23 agosto 2016, recante irrogazione della sanzione della revoca dall'incarico di giudice di pace nella sede di Terni, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 15 giugno 2016, recante irrogazione della sanzione della censura e contestuale revoca della procedente delibera del 17 ottobre 2012, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 luglio 2016, avente ad oggetto l'irrogazione della revoca dall'incarico suindicato, di ogni altro atto connesso e coordinato, anteriore e conseguente, nonché per il risarcimento del danno. Ordinanza n. 8219/2016 del 21 dicembre 2016 del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, di reiezione della domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - rilevato che nella seduta del 21 dicembre 2016 è stato deliberato di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio dalla dott.ssa Gloria MARTINI con il ricorso per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministero della Giustizia 22 luglio 2016, comunicato in data 23 agosto 2016, recante irrogazione della sanzione della revoca dall'incarico di giudice di pace nella sede di Terni, della delibera consiliare adottata nella seduta del 15 giugno 2016, recante irrogazione della sanzione della censura e contestuale revoca della procedente delibera del 17 ottobre 2012, della delibera consiliare del 6 luglio 2016, avente ad oggetto l'irrogazione della revoca dall'incarico suindicato, di ogni altro atto connesso e coordinato, anteriore e conseguente, 6 270 nonché per il risarcimento del danno, opponendosi alle domande principali, ivi compresa la domanda risarcitoria, ed a quella incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati; - vista l'ordinanza n. 8219/2016 del 21 dicembre 2016 con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati; delibera di prendere atto dell'ordinanza n. 8219/2016 con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla dott.ssa Gloria MARTINI nell'ambito del ricorso di cui all'oggetto. 9) - 54/GP/2017 - Dott.ssa Rosa SOLLO, giudice pace nella sede di TORINO. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dall'8 marzo 2017. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che la dott.ssa Rosa SOLLO, giudice di pace nella sede di TORINO, in data 8 marzo 2017 compie sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età; delibera di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la cessazione della dott.ssa Rosa SOLLO dall'incarico di giudice di pace nella sede di TORINO, a decorrere dall'8 marzo 2017. 7 271 10) - 735/GP/2016 - Nota in data 10 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano, con cui trasmette la relazione illustrativa della situazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Como aggiornata al 30 luglio 2016. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, Vista la nota data 10 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano, con cui trasmette la relazione illustrativa della situazione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Como aggiornata al 30 luglio 2016; Rilevato che la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano, nella seduta del 4 ottobre 2016 ha deliberato di prenderne atto; delibera di prendere atto. 11) - 46/GP/2017 - Dott. Lanfranco D'ALANNO, giudice di pace nella sede di TARANTO. Esposto pervenuto in data 23 dicembre 2016 a firma dell'avv. Carmine Lattarulo. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - visto l'esposto pervenuto in data 23 dicembre 2016 dell'avv. Carmine Lattarulo con cui formula doglianze in ordine alla sentenza n. 2199/15 emessa nell'ambito della causa civile n. 5889/14 R.G. dal dott. Lanfranco D'ALANNO, giudice di pace nella sede di TARANTO; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 12) - 47/GP/2017 - Dott. Giuseppe SALERNO, giudice di pace nella sede di BARI. Esposto in data 22 dicembre 2016 a firma dell'avv. Vincenzo Zagami. 8 272 (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - visto l'esposto in data 22 dicembre 2016 a firma dell'avv. Vincenzo Zagami con cui formula doglianze in ordine al comportamento tenuto dal dott. Giuseppe SALERNO, giudice di pace nella sede di BARI, nell'ambito di un procedimento penale iscritto al n. 2187/14 R.G.N.R. mod. 21 bis; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare. 13) - 55/GP/2017 - Dott. Gianni MARTINETTI, giudice pace nella sede di BRESCIA. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dal 20 marzo 2017. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Gianni MARTINETTI, giudice di pace nella sede di BRESCIA, in data 20 marzo 2017 compie sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età; delibera di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la cessazione del dott. Gianni MARTINETTI dall'incarico di giudice di pace nella sede di BRESCIA, a decorrere dal 20 marzo 2017. 9 273 14) - 57/GP/2017 - Dott.ssa Gianpaola DRAGONI, giudice di pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona). Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Gianpaola DRAGONI, giudice di pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 15 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che 10 274 possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; - considerato peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 2016 citato, l'incarico di magistrato onorario cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età; delibera di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Gianpaola DRAGONI nell'incarico di giudice di pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona), a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al compimento del sessantottesimo anno di età (11 febbraio 2017). 15) - 58/GP/2017 - Dott. Stefano FURIOSI, giudice di pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona). Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 20 giugno 2016 dal dott. Stefano FURIOSI, giudice di pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 11 275 quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto in data 15 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Stefano FURIOSI nell'incarico di giudice di pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 16) - 62/GP/2017 - Dott.ssa Tiziana GIGANTESCO, giudice di pace nella sede di NOCI (circondario di Bari). Esposto in data 22 dicembre 2016 del sig. Francesco Lippolis. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - visto l'esposto in data 22 dicembre 2016 del sig. Francesco Lippolis con cui si formulano doglianze in ordine al all’operato del giudice di pace di Putignano dott.ssa Tiziana GIGANTESCO, giudice di pace nella sede di NOCI (circondario di Bari); delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 12 276 17) - 627/GP/2016 - Dott. Deodato PAOLIZZI, giudice di pace nella sede di MARIGLIANO (circondario di Nola). Esposto pervenuto con posta certificata in data 24 ottobre 2016 dei signori Angela Capasso e Giuseppe Terracciano. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letto l'esposto pervenuto con posta certificata in data 24 ottobre 2016 dei signori Angela Capasso e Giuseppe Terracciano con cui formulano doglianze in ordine agli asseriti immotivati rinvii d'ufficio di una causa civile iscritta al n. 2142/2011 R.G. ed assegnata al dott. Deodato PAOLIZZI, giudice di pace nella sede di MARIGLIANO (circondario di Nola); delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare. 18) - 26/GP/2017 – Dott.ssa Rossella COSTANZA, giudice di pace nella sede di AVELLINO. Esposto pervenuto in data 1° dicembre dall'avv. Nicola Micera. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - visto l'esposto pervenuto in data 1° dicembre 2016 dell'avv. Nicola Micera, quale legale della sig.ra Alexa Norelli, nei confronti della dott.ssa Rossella COSTANZA, giudice di pace nella sede di Avellino; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare. 13 277 19) - 39/GP/2017 - Nota in data 12 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale di Nola con cui si segnala la scadenza del contratto di locazione dell'immobile quale sede del Giudice di Pace di Nola. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - vista la nota in data 12 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale di Nola con cui si segnala la scadenza del contratto di locazione dell'immobile quale sede del Giudice di Pace di Nola, tra il Ministero della Giustizia, subentrato in data 1° settembre 2015 in ottemperanza all'art. 1 comma 526 e 527 della legge 190/2014, e la società Unione Immobiliare S.p.a.; - considerato che l'argomento esula dalle attribuzioni specifiche del Consiglio Superiore della Magistratura; delibera il non luogo a provvedere, trattandosi di argomento di competenza del Ministero della Giustizia, già destinatario della nota in oggetto. 20) - 635/GP/2016 - Dott.ssa Ermerinda BORZILLO, giudice di pace nella sede di PESCARA. Nota in data 25 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso relativa al procedimento penale n. 2879/2016 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota in data 25 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso con cui si trasmette copia dell'informativa relativa al procedimento penale n. 2879/2016 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante, tra gli altri, la dott.ssa Ermerinda BORZILLO, giudice di pace nella sede di PESCARA, unitamente a copia degli atti introduttivi; - vista la successiva nota del 31 gennaio 2017 con cui il medesimo Procuratore della Repubblica trasmette copia del decreto di archiviazione emesso in data 21 gennaio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Campobasso; 14 278 delibera l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 21) - 636/GP/2016 - Dott.ssa Sonia LUSTRI, giudice di pace nella sede nella sede di L'AQUILA. Nota in data 10 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso relativa al procedimento penale n. 2201/16 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota in data 10 ottobre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso con cui si trasmette copia degli atti e della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 2201/16 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante la dott.ssa Sonia LUSTRI, giudice di pace nella sede di L'AQUILA; - vista la successiva nota in data 12 gennaio 2017 del medesimo Procuratore della Repubblica con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal GIP del Tribunale di Campobasso in data 12 dicembre 2016; delibera l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 22) - 741/GP/2016 - Dott.ssa Maria Grazia PARENTI, giudice di pace nella sede di IMOLA (circondario di Bologna). Nota in data 10 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona relativa al procedimento penale n. 3421/16 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere MORGIGNI) 15 279 Il Consiglio, - vista la nota in data 10 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione del procedimento penale n. 3421/16 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Maria Grazia PARENTI, giudice di pace nella sede di IMOLA (circondario di Bologna); delibera l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 23) - 53/GP/2017 - Dott. Alberto FOLADORE, giudice di pace nella sede di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Alberto FOLADORE, giudice di pace nella sede di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Udine; 16 280 - visto il parere in data 21 dicembre 2016 con cui la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste ha deliberato il non luogo a provvedere sulla istanza di conferma del dott. FOLADORE, essendo l’interessato cessato dalle funzioni in data 10 ottobre 2016; - vista la delibera consiliare del 28 luglio 2016 con la quale è stata dichiarata la cessazione del dott. Alberto FOLADORE dall’incarico di giudice di pace ricoperto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, a decorrere dal 10 ottobre 2016; delibera di confermare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Alberto FOLADORE nell'incarico di giudice di pace nella sede di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e fino al 10 ottobre 2016, data di compimento del sessantottesimo anno di età. 17 281 COMPONENTI PRIVATI 24) - 18/CP/2017 - Dott.ssa Ileana DI FEDE, già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ROMA. Nota in data 7 dicembre 2016 del suddetto magistrato onorario avente ad oggetto: “replica alle osservazioni redatte dal Consiglio Giudiziario […] relative alla procedure di revoca…”. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - letta la nota in data 7 dicembre 2016 della dott.ssa Chiara DI FEDE, già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma, avente ad oggetto: “replica alle osservazioni redatte dal Consiglio Giudiziario […] relative alla procedure di revoca…”; - vista la delibera consiliare in data 14 dicembre 2016 con la quale è stata disposta la decadenza della dott.ssa Chiara DI FEDE dall'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma a seguito del procedimento promosso, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della circolare consiliare 19415/2015 del 26 ottobre 2015; - ritenuto che dalle odierne deduzioni della dott.ssa DI FEDE non sono stati prospettati elementi nuovi tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela; delibera il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta della dott.ssa Chiara DI FEDE, non essendo emerso alcun elemento di novità tale da far pervenire ad una decisione diversa rispetto a quella già adottata. 25) - 19/CP/2017 - Dott. Roberto CAVAGNA, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TORINO, per il triennio 2017/2019. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, 18 282 - vista la nota in data 11 gennaio 2017 con la quale il dott. Roberto CAVAGNA, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Torino, con delibera consiliare del 6 dicembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; delibera di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di TORINO, per il triennio 2017/2019, del dott. Roberto CAVAGNA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 6 dicembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma dello stesso. 26) - 20/CP/2017 - Dott.ssa Margarita Soledad ASSETTATI, confermata consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA, per il triennio 2017/2019. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - vista la nota, in data 8 gennaio 2017, con la quale la dott.ssa Margarita Soledad ASSETTATI, confermata consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Perugia per il triennio 2017/2019, con delibera consiliare del 12 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, delibera di prendere atto della rinunzia all'incarico di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di PERUGIA, per il triennio 2017/2019, della dott.ssa Margarita Soledad ASSETTATI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 12 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma della stessa. 27) - 22/CP/2017 - Dott. Paolo MACARIO, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TORINO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) 19 283 Il Consiglio, - letta la nota, in data 24 gennaio 2017, con la quale il dott. Paolo MACARIO, consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Torino, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; delibera di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Paolo MACARIO dall'ufficio di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di TORINO. 28) - 33/CP/2017 - Dott.ssa Sara SACCHI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - letta la nota, in data 19 gennaio 2017, con la quale la dott.ssa Sara SACCHI, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Ancona, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; delibera di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Sara SACCHI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ANCONA. 29) - 31/CP/2017 - Dott. Michele SIMEONE, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BARI, per il triennio 2017/2019. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) 20 284 Il Consiglio, - vista la nota in data 13 gennaio 2017 con la quale il dott. Michele SIMEONE, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bari, con delibera consiliare del 21 dicembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; delibera di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BARI, per il triennio 2017/2019, del dott. Michele SIMEONE e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 21 dicembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma dello stesso. 30) - 23/CP/2017 - Nota in data 25 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, avente ad oggetto “Applicazione esperto minorile per udienza del 15.12.2016 (Dec. 149/2016). (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - letta la nota in data 25 gennaio 2017 del Presidente della Corte di Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, avente ad oggetto “Applicazione esperto minorile per udienza del 15.12.2016 (Dec. 149/2016); - visto il decreto n. 149/2016 del Presidente della Corte di Appello di Trento con il quale si dispone che: “il dott. Alessandro Ghirardo, esperto minorile de1 Tribunale per i Minorenni di Bolzano, è destinato in applicazione alla Sezione distaccata della Corte di Appello dì Bolzano - Sezione Minorenni, per la trattazione del procedimento di cui in parte motiva, all'udienza del giorno 15 dicembre 2016, ore 13”; - visto il parere favorevole formulato in data 19 gennaio 2017 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Trento; delibera di approvare il decreto n. 149 del 14 dicembre 2016 con cui il Presidente della Corte di Appello di Trento ha disposto applicazione del dott. Alessandro GHIRARDO, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano, alla Sezione distaccata della Corte di 21 285 Appello di Bolzano - Sezione per i minorenni, per la trattazione del procedimento di cui in parte motiva, per l'udienza del giorno 15 dicembre 2016, ore 13. 22 286 ESPERTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 31) - 9/ES/2017 - Dott.ssa Tiziana SCORTECHINI, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di ANCONA. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - vista la nota in data 9 gennaio 2017 con la quale la dott.ssa Tiziana SCORTECHINI, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di Ancona, con delibera consiliare del 5 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; delibera di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di ANCONA della dott.ssa Tiziana SCORTECHINI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 32) - 10/ES/2017 - Dott. Salvatore TARANTINO, nominato esperto del Tribunale di sorveglianza di LECCE. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - vista la nota in data 30 dicembre 2016 con la quale il dott. Salvatore TARANTINO, nominato esperto del Tribunale di sorveglianza di Lecce, con delibera consiliare del 5 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; delibera di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di LECCE del dott. Salvatore TARANTINO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 23 287 33) - 11/ES/2017 - Dott. Antonio ALTAMURA, esperto del Tribunale di Sorveglianza di SALERNO. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - vista la nota in data 26 gennaio 2017 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno con cui si comunica che il dott. Antonio ALTAMURA, esperto del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, è cessato dall'incarico svolto per raggiunto limite massimo di età; - vista la delibera consiliare in data 21 dicembre 2016 con la quale sono state prorogate le funzioni degli esperti dei Tribunali di sorveglianza in carica al 31 dicembre 2016 fino al 30 aprile 2017; - visti gli artt. 4, comma 2, 8, comma 1, e 9, comma 2. della circolare CSM P-19453 del 26 ottobre 2015; - rilevato che il dott. Antonio ALTAMURA ha superato il limite di età previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare CSM P-19453 del 26 ottobre 2015; delibera la cessazione del dott. Antonio ALTAMURA dall'incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, per intervenuto compimento del limite massimo di età. 24 288 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE 34) - 494/GT/2016 - Dott.ssa Daniela Marina VILLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO. Esposto pervenuto in data 30 giugno 2016 a firma della sig.ra Marina Pecchioli Il Consiglio, - letto l'esposto pervenuto in data 30 giugno 2016 a firma della sig.ra Marina Pecchioli, nei confronti della dott.ssa Daniela Marina VILLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Milano; - rilevato che in data 26 luglio 2016 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del Tribunale ordinario di Milano al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar inizio alla procedura di cui di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario così come disciplinata dall'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - letta la nota in data 3 ottobre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Milano il quale, all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte. 35) - 672/GT/2016 - Dott.ssa Francesca APRILE, giudice onorario del Tribunale ordinario di RAGUSA. Esposto in data 1° luglio 2016 dell'avv. Salvatore Messina. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letto l'esposto in data 1° luglio 2016 a firma dell'avv. Salvatore Messina - e le successive note integrative pervenute il 21 luglio 2016 e 21 novembre 2016 - con cui si chiede la “riapertura del vero e proprio procedimento disciplinare sino alla sua completa definizione” 25 289 nei confronti della dott.ssa Francesca APRILE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Ragusa; - considerato che in data 14 dicembre 2015, per gli stessi fatti, era già pervenuto un altro esposto a firma dell'avv. Salvatore Messina nei confronti della dott.ssa Francesca APRILE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Ragusa, esposto archiviato con delibera consiliare dell'8 giugno 2016, all'esito delle informazioni assunte; - rilevato peraltro che l'esposto e le successive note integrative risultano indirizzate anche al Tribunale ordinario di Ragusa; Tutto ciò premesso, delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare e risultando informato il Presidente del Tribunale in ordine ad eventuali profili disciplinari riguardanti il magistrato onorario in questione. 36) - 8/GT/2017 - Dott.ssa Anna Sandra BANDINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Anna Sandra BANDINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 26 290 in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Sciacca; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Anna Sandra BANDINI nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 37) - 9/GT/2017 - Dott. Filippo BARBA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, 27 291 - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 9 giugno 2016 dal dott. Filippo BARBA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Sciacca; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Filippo BARBA nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 28 292 38) - 10/GT/2017 - Dott. Paolo Gabriele BONO, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Paolo Gabriele BONO, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Sciacca; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 29 293 che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Paolo Gabriele BONO nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 39) - 11/GT/2017 - Dott.ssa Maria Crocifissa Terenzia LICATA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Crocifissa Terenzia LICATA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; 30 294 - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Sciacca; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Crocifissa Terenzia LICATA nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 40) - 12/GT/2017 - Dott. Fabio PASSALACQUA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Fabio PASSALACQUA, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 31 295 - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Sciacca; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Fabio PASSALACQUA nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 41) - 13/GT/2017 - Dott.ssa Grazia SCATURRO, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) 32 296 Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Grazia SCATURRO, giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Sciacca; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Grazia SCATURRO nell’incarico di 33 297 giudice onorario del Tribunale ordinario di SCIACCA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 42) - 28/GT/2017 - Dott. Giuseppe SCIME', giudice onorario del Tribunale ordinario di AGRIGENTO. Esposto in data 28 ottobre 2016 dell'avv. Cristian Baldo. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letto l'esposto in data 28 ottobre 2016 dell'avv. Cristian Baldo nei confronti del dott. Giuseppe SCIME', giudice onorario del Tribunale ordinario di Agrigento; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 43) - 38/GT/2017 - Dott.ssa Tiziana BARONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di MARSALA. Esposto in data 15 dicembre 2016 del sig. Giuseppe Favuzza. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letto l'esposto in data 15 dicembre 2016 del sig. Giuseppe Favuzza nei confronti della dott.ssa Tiziana BARONE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Marsala; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 44) - 374/GT/2016 - Dott.ssa Alessandra CAGNOTTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di PADOVA. 34 298 Nota pervenuta in data 1° marzo 2016 del Procuratore Generale della Repubblica di Trento relativa al procedimento penale n. 3368/15-21 R.G.N.R. riguardante il predetto magistrato onorario. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2016 del Procuratore Generale della Repubblica di Trento con cui si trasmette copia degli atti introduttivi e della richiesta di archiviazione, formulata in data 25 febbraio 2016 dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale del procedimento penale n. 3368/15-21 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Alessandra CAGNOTTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Padova; - vista la successiva nota pervenuta in data 4 ottobre 2016 del medesimo Procuratore Generale con cui si trasmette copia del provvedimento emesso in data 27 settembre 2016 dal GIP del Tribunale di Trento di archiviazione del procedimento penale; delibera l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l’esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 45) - 85/GT/2017 - Dott.ssa Lucia DI LORENZI, giudice onorario del Tribunale ordinario di ROMA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - letta la nota, in data 17 gennaio 2017, con la quale la dott.ssa Lucia DI LORENZI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Roma, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; delibera 35 299 di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Lucia DI LORENZI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di ROMA. 46) - 112/GT/2017 - Dott. Giuseppe MICELI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA. Nota pervenuta in data 12 ottobre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro relativa al procedimento penale n. 1313/16-21 riguardante il predetto magistrato onorario (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - vista la nota pervenuta in data 12 ottobre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro con la quale si trasmette copia della nota informativa, e documentazione allegata, relativa al procedimento penale n. 1313/16-21 riguardante il dott. Giuseppe MICELI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di POTENZA; - rilevato che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la cessazione del dott. Giuseppe MICELI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale di Potenza, per raggiungimento del limite massimo di età, a decorrere dal 31 maggio 2016; delibera il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Giuseppe MICELI dell'Ordine giudiziario. 47) - 396/GT/2016 - Dott.ssa Simona BRUSAMOLINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO. Nota pervenuta in data 19 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia relativa al procedimento penale n. 4634/16 mod. 21 riguardante il predetto magistrato onorario. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, 36 300 - vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia con la quale si trasmette copia degli atti introduttivi e copia della richiesta di archiviazione, formulata in data 31 marzo 2016 dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, del procedimento penale n. 4634/16 mod. 21 riguardante la dott.ssa Simona BRUSAMOLINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO; - vista la successiva nota pervenuta in data 7 novembre 2016 con la quale il medesimo Procuratore Generale trasmette copia del decreto di archiviazione, emesso in data 1° agosto 2016, dal g.i.p. del Tribunale di Brescia; delibera l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente 48) - 476/GT/2016 - Dott.ssa Antonietta DI CIÒ, giudice onorario del Tribunale ordinario di BARI. Esposto pervenuto in data 13 giugno 2016 a firma dell'avv. Michele Mitrotti. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letto l'esposto pervenuto in data 13 giugno 2016 a firma dell'avv. Michele Mitrotti, nei confronti della dott.ssa Antonietta DI CIÒ, giudice onorario del Tribunale ordinario di Bari; - rilevato che in data 19 luglio 2016 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del Tribunale ordinario di Bari al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar inizio alla procedura di cui di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario così come disciplinata dall'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - letta la nota in data 6 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Bari il quale, all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario, nei confronti del suddetto magistrato onorario; delibera 37 301 l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte. 49) - 737/GT/2016 - Dott. Piero PIERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di PAVIA. Esposto pervenuto in data 9 settembre 2016 a firma del sig. Gervaso Zucca. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letto l'esposto pervenuto in data 9 settembre 2016 a firma del sig. Gervaso Zucca nei confronti del dott. Piero PIERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Pavia; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di doglianze relative a questione di merito. 50) - 740/GT/2016 - Dott.ssa Eliana TAZZOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di TARANTO. Esposto pervenuto in data 3 ottobre 2016 a firma della dott.ssa Vita Zigrino. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letto l'esposto pervenuto in data 3 ottobre 2016 a firma della dott.ssa Vita Zigrino nei confronti della dott.ssa Eliana TAZZOLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Taranto; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 51) - 118/GT/2017 - Dott. Filippo SENATORE, giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO. 38 302 Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letta la nota, in data 25 gennaio 2017, con la quale il dott. Filippo SENATORE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; delibera di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Filippo SENATORE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di MILANO. 52) - 24/GT/2017 - Dott. Carmine BISOGNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO. Esposto in data 3 giugno 2016 dell'avv. Martino Melchionda. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letto l'esposto in data 3 giugno 2016 dell'avv. Martino Melchionda nei confronti del dott. Carmine BISOGNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Salerno; - letta la nota in data 19 luglio 2016 del Presidente del Tribunale di Salerno con la quale trasmette la relazione del 15 luglio 2016 della dott.ssa Rosa Sergio, nonché il verbale delle dichiarazioni rese dal dott. Carmine BISOGNI il 14 luglio 2016; - visto il parere formulato in data 19 ottobre 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 39 303 53) - 57/GT/2017 - Dott. Carlo TOZZI, giudice onorario del Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nota in data 4 luglio 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letta la nota in data 5 luglio 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere con la quale si comunica che il dott. Carlo TOZZI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, non ha presentato istanza di conferma nell'incarico entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2”; - rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto …”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; - ritenuto pertanto che il dott. Carlo TOZZI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; delibera di dichiarare la cessazione del dott. Carlo TOZZI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE. 40 304 54) - 72/GT/2017 - Dott. Giuseppe DE STEFANO DONZELLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI NORD IN AVERSA. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dal 3 marzo 2017. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Giuseppe DE STEFANO DONZELLI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa, in data 3 marzo 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 3 marzo 2017; delibera di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Giuseppe DE STEFANO DONZELLI, dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI NORD IN AVERSA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 3 marzo 2017. 55) - 76/GT/2017 - Dott. Domenico SICA, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dal 6 marzo 2017. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, 41 305 - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Domenico SICA, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI, in data 6 marzo 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 6 marzo 2017; delibera di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Domenico SICA dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 6 marzo 2017. 56) - 83/GT/2017 - Avv. Cristina ZEPPA, giudice onorario del Tribunale ordinario di IMPERIA. Nota in data 11 gennaio 2017 con la quale il suddetto magistrato onorario chiede di sapere se sia ostativo alla prosecuzione dell'incarico il trasferimento all'estero della residenza. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letta la nota in data 11 gennaio 2017 con la quale l'avv. Cristina ZEPPA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Imperia, chiede di sapere se sia ostativo alla prosecuzione dell'incarico il trasferimento all'estero della residenza; - visto l'art. 42 ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) concernente “Nomina dei giudici onorari di tribunale” ed in particolare il comma secondo, lettera e), che tra i requisiti necessari per la nomina prevede: “la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; 42 306 - rilevato che la l'avv. Cristina ZEPPA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Imperia, rientra nella categoria di cui all'art. 42 ter, comma secondo, lettera e), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - considerato che la normativa primaria non impone al magistrato onorario che svolge anche la professione forense l'obbligo di risiedere in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata la domanda di nomina; - rilevato, altresì, che il mancato obbligo di residenza non deve incidere negativamente con gli impegni assunti dall'avv. Cristina ZEPPA, nello svolgimento dell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Imperia, di cui all'art. 6, comma 11, lettera d), della circolare consiliare prot. P-793/2016, il quale prevede quale requisito per la nomina a giudice onorario e quindi necessario per la prosecuzione dell'incarico la: “idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità ed indipendenza;” e dell'art. 14, secondo comma, lettera c), il quale collega il venir meno del predetto requisito alla decadenza dall'ufficio; delibera di rispondere che il trasferimento all'estero della residenza per un magistrato onorario che eserciti anche la professione forense non è causa ostativa alla prosecuzione dell'incarico svolto purché sia compatibile con le prioritarie esigenze di servizio svolte dal magistrato onorario. 57) - 86/GT/2017 - Dott. Maurizio MARINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Nota in data 23 gennaio 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si propone la decadenza del suddetto magistrato onorario dall'incarico svolto per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letta la nota in data 23 gennaio 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si chiede che venga dichiarata la decadenza, ai sensi dell'art. 14, punto 2, lett. b) e c), 43 307 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016, del dott. Maurizio MARINO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, atteso che “…per ragioni di carattere familiare non ha svolto le funzioni negli ultimi sette anni, ragion per cui questa Presidenza ritiene che ne suoi confronti possa applicarsi l'ipotesi di decadenza di cui alla riferita lettera b) ”; - visto l'art. 42 sexies, punto 2, lett. b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), il quale stabilisce che “il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio”; - visto l'art. 14, punto 2, lettera b) della circolare consiliare prot. P-793/2016, relativo alla procedura per la decadenza dall'incarico dei giudici onorari; delibera la decadenza del dott. Maurizio MARINO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI, per mancato esercizio volontario delle funzioni inerenti all'ufficio. 58) - 90/GT/2017 - Dott.ssa Antonella NARDO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 7 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella NARDO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 44 308 in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 26 agosto 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Antonella NARDO nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 59) - 91/GT/2017 - Dott.ssa Nunzia CORINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, 45 309 - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Nunzia CORINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Nunzia CORINI nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 46 310 60) - 92/GT/2017 - Dott.ssa Mara Anna Maria RAVASI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 6 giugno 2016 dalla dott.ssa Mara Anna Maria RAVASI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici 47 311 che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Mara Anna Maria RAVASI nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 61) - 93/GT/2017 - Dott.ssa Tiziana LUCINI PAIONI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Tiziana LUCINI PAIONI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; 48 312 - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 26 agosto 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Tiziana LUCINI PAIONI nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 62) - 94/GT/2017 - Dott.ssa Cristina PAVARANI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Cristina PAVARANI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 49 313 - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Cristina PAVARANI nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 63) - 95/GT/2017 - Dott. Giorgio TROTTA, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) 50 314 Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 13 giugno 2016 dal dott. Giorgio TROTTA, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giorgio TROTTA nell’incarico di giudice 51 315 onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 64) - 97/GT/2017 - Dott.ssa Alda PALLINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Alda PALLINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; 52 316 - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Alda PALLINI nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 65) - 98/GT/2017 - Dott.ssa Claudia CALUBINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 3 giugno 2016 dalla dott.ssa Claudia CALUBINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 53 317 - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Claudia CALUBINI nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 66) - 99/GT/2017 - Dott.ssa Lucia VALLA, giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Lucia VALLA, giudice onorario del 54 318 Tribunale ordinario di CREMONA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sen si degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario, redatto in data 5 settembre 2016 dal Presidente del Tribunale ordinario di Cremona; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 18 gennaio 2017 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Brescia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; delibera di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Lucia VALLA nell’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CREMONA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 55 319 GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO 67) - 49/AC/2016 - Dott. Paolo CALIMAN, giudice ausiliario della Corte di Appello di ROMA. Esposto pervenuto in data 16 giugno 2016 a firma dell'avv. Giuseppe M.P. Iacopino. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - letto l'esposto pervenuto in data 16 giugno 2016 a firma dell'avv. Giuseppe M.P. Iacopino, nei confronti del dott. Paolo CALIMAN, giudice ausiliario della Corte di Appello di Roma; - rilevato che in data 19 luglio 2016 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente della Corte di Appello di Roma al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar inizio alla procedura di cui all'art. 71 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 così come disciplinata dagli artt. 14 e 15 della circolare consiliare prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; - letta la nota in data 20 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma il quale, all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla procedura di cui all'art. 71 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 così come disciplinata dall'art. 14 e 15 della circolare consiliare prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; delibera l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte. 68) - 40/AC/2017 - Avv. Matteo PASSERI, giudice ausiliario della Corte di Appello di MILANO. Dimissioni dall'incarico. Revoca dimissioni. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, 56 320 - letta la nota in data 5 gennaio 2017 con cui l'avv. Matteo PASSERI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico; - letta, altresì, la successiva nota datata 11 gennaio 2017 con cui il predetto avv. Matteo PASSERI revoca le dimissioni in precedenza rassegnate; delibera il non luogo a provvedere in ordine alla dichiarazione di dimissioni presentata dall'avv. Matteo PASSERI. 57 321 VICE PROCURATORI ONORARI 69) - 104/VP/2016 - Dott.ssa Paola CUCCHIARA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di PALERMO. Nota pervenuta in data 12 maggio 2015 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta relativa al procedimento penale n. 882/2016 R.G.N.R. riguardante il predetto magistrato onorario. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota pervenuta in data 12 maggio 2015 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta con la quale si trasmette copia dell'informativa del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, nonchè copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 882/2016 R.G.N.R riguardante la dott.ssa Paola CUCCHIARA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo; - viste le successive note pervenute in data 27 dicembre 2016 e 23 gennaio 2017 con le quali il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta trasmette copia del decreto di archiviazione, emesso in data 18 novembre 2016, dal g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta; delibera l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 70) - 35/VP/2017 – Dott.ssa Stefania FALASCA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO. Nota in data 22 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Salerno relativa all’esposto a firma dell’avv. Licia Cicchiello nei confronti del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, 58 322 - letta la nota in data 22 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Salerno, relativa all'esposto a firma dell'avv. Licia Cicchiello presentato nei confronti della dott.ssa Stefania FALASCA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno; - letta la relazione in data 21 ottobre 2016 con la quale il Sostituto Procuratore delegato di Salerno ritiene, all’esito della valutazioni degli atti, di non ravvisare gli estremi per un eventuale addebito disciplinare nei confronti del vice procuratore onorario; - rilevato che nella seduta del 9 novembre 2016 la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno ha disposto l’archiviazione dell’esposto, trattandosi di censure relative allo svolgimento di attività giurisdizionale; delibera di prendere atto dell'archiviazione dell'esposto. 59 323 FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE 71) - 4/TP/2017 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MASCALUCIA (circondario di Catania) - (provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale in data 28 novembre 2016). (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace; - vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; - esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MASCALUCIA (circondario di Catania) formulata dal Presidente f.f. del Tribunale con provvedimento in data 28 novembre 2016, trasmessa con nota prot. n. 13205/E/17.3 del Presidente della Corte di Appello di Catania; - visto il parere favorevole espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione Autonoma per i Magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania; delibera di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MASCALUCIA (circondario di Catania), come da proposta sopraindicata. 72) - 5/TP/2017 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di TRAPANI (decreto n. 190 in data 2 dicembre 2016 del Presidente del Tribunale di Trapani). (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, 60 324 - visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace; - vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; - esaminata la proposta di modifica delle tabelle di composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di TRAPANI, per il triennio 2015-2017, formulata dal Presidente reggente della Corte di Appello di Palermo in data 5 dicembre 2016 nei termini di cui al decreto n. 190 del Presidente del Tribunale di Trapani del 2 dicembre 2016, trasmessa dalla medesima Corte di Appello con nota prot. n. 17290 del 23 dicembre 2016; - visto il parere favorevole espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo; delibera di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di TRAPANI, come da proposta sopraindicata. 73) - 2/TP/2017 - Provvedimento n. 208 in data 27 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino di applicazione della dott.ssa Enrica BORGNA, giudice di pace di Torino, e del dott. Giampiero CALIENDO, giudice di pace di Ivrea, all'Ufficio del Giudice di Pace di Aosta. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - visto il provvedimento n. 208 in data 27 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino di applicazione della dott.ssa Enrica BORGNA, giudice di pace di Torino, e del dott. Giampiero CALIENDO, giudice di pace di Ivrea, all'Ufficio del Giudice di Pace di Aosta, in considerazione della scopertura dell'organico esistente in detto ufficio; - visto il parere favorevole espresso nella seduta del 20 dicembre 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino, Sezione Autonoma per i magistrati onorari; 61 325 - visto l'art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato “Applicazione dei giudici di pace”, che prevede al comma 1 che “Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto” e al comma 2 che “La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura…”; - vista la circolare consiliare (prot. P-1863/2016 del 10 ottobre 2016), relativa ai criteri e presupposti per l’applicazione dei giudici di pace ai sensi dell’art. 6 della legge n. 57/2016; delibera di approvare il provvedimento n. 208 in data 27 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino di applicazione all'Ufficio del Giudice di Pace di Aosta, per due giorni alla settimana, della dott.ssa Enrica BORGNA, giudice di pace nella sede di Torino, per un periodo di un anno e del dott. Giampiero CALIENDO, giudice di pace nella sede di Ivrea, per un periodo di mesi sei, entrambi a decorrere dal 2 gennaio 2017. 74) - 3/TP/2017 - Provvedimenti n. 135 in data 16 agosto 2016 e n. 185 del 18 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino di applicazione della dott.ssa Lucia DUELLA, giudice di pace nella sede di Novara, all'Ufficio del Giudice di Pace di Biella. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - visto il provvedimento n. 135 in data 16 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino di applicazione della dott.ssa Lucia DUELLA, giudice di pace nella sede di Novara, all'Ufficio del Giudice di Pace di Biella, in considerazione della scopertura dell'organico esistente in detto ufficio; - visto, altresì, il successivo provvedimento prot. n. 185 con cui il medesimo Presidente della Corte trasmette la richiesta di proroga dell'applicazione “avendo la dr.ssa DUELLA iniziato procedimenti non ancora esauriti”; - visto il parere favorevole espresso nella seduta del 13 dicembre 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino, Sezione Autonoma Giudici di Pace; 62 326 - visto l'art. 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, rubricato “Applicazione dei giudici di pace”, che prevede al comma 1 che “Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto” e al comma 2 che “La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura…”; - vista la circolare consiliare (prot. P-1863/2016 del 10 ottobre 2016), relativa ai criteri e presupposti per l’applicazione dei giudici di pace ai sensi dell’art. 6 della legge n. 57/2016; delibera di approvare i provvedimenti n. 135 in data 16 agosto 2016 e n. 185 del 18 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino, di applicazione della dott.ssa Lucia DUELLA, giudice di pace nella sede di Novara, all'Ufficio del Giudice di Pace di Biella, per complessivi mesi sei. 63 327 VARIE 75) - 7/VA/2017 - Nota in data 16 gennaio 2017 dell'Unione Nazionale Giudici di Pace avente ad oggetto: «Proclamazione dell'astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace dal 26 gennaio al 1° febbraio 2017». (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 16 gennaio 2017 dell'Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), con la quale si comunica che la predetta organizzazione ha deciso la proclamazione dello sciopero nazionale dei giudici di pace dal 26 gennaio al 1° febbraio 2017e la prosecuzione delle azioni di protesta nel caso in cui il Governo ed il Ministro della Giustizia non modifichino l'attuale posizione lesiva dei diritti fondamentali dei giudici di pace e delle garanzie approntate dalla Costituzione a tutela dei cittadini che accedono al servizio giustizia; - considerato che nessuna determinazione può essere assunta in merito da parte del Consiglio Superiore della Magistratura; delibera di prendere atto. 64 328 FORMAZIONE MAGISTRATURA ONORARIA 76) - 7/FO/2016 - Dott.ssa Silvana DE FALCO e dott. Giovanni BARBATELLI, vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di NAPOLI. Nota pervenuta in data 6 settembre 2016 con la quale gli istanti chiedono il riesame della delibera consiliare del 20 luglio 2016 con la quale la dott.ssa Nunzia Paudice è stata nominata nell'incarico di formatore decentrato. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letta la nota pervenuta in data 6 settembre 2016 con la quale la dott.ssa Silvana DE FALCO e il dott. Giovanni BARBATELLI, vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, chiedono il riesame della delibera consiliare del 20 luglio 2016 con la quale la dott.ssa Nunzia Paudice è stata nominata nell'incarico di formatore decentrato per la magistratura onoraria, quale componente della struttura distrettuale di formazione presso la Corte di Appello di Napoli. - vista la delibera consiliare in data 25 gennaio 2017 con la quale la dott.ssa Nunzia Paudice è stata dichiarata cessata dall'incarico di formatore decentrato per la magistratura onoraria; delibera il non luogo a provvedere. 65