Dokumentvorlage AS für Word XP

Transcript

Dokumentvorlage AS für Word XP
Ordinanza
che adegua ordinanze all’ulteriore sviluppo
degli accordi programmatici nel settore ambientale
del …
Il Consiglio federale
ordina:
I
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 16 gennaio 19911
sulla protezione della natura e del paesaggio
Art. 12a
Ricerca, formazione relazioni pubbliche
1
Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN
devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA.
2
Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi
programmatici. Si applicano gli articoli 4-11.
3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano
gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3.
Art. 18 cpv. 1
1
L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:
a.
all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
b.
all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;
c.
all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la
conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
d.
al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
e.
all’importanza delle misure per l’interconnessione di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;
f.
alla qualità della fornitura di prestazioni;
g.
agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.
RS ..........
1
RS 451.1
2007–1951
1
2. Ordinanza del 2 novembre 19942 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Art. 2
Indennità per opere d’ingegneria idraulica
1
Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica e per l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare
delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio
federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:
2
a.
al potenziale di pericolo e di danno;
b.
all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:
a.
costano più di cinque milioni di franchi;
b.
presentano una dimensione intercantonale o riguardano le acque sui confini
nazionali;
c.
riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
d.
le possibili alternative o altri motivi esigono in modo particolare una valutazione tecnica complessa o speciale; oppure
e.
non erano prevedibili.
3
I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il
45 per cento e sono stabiliti in base:
a.
al potenziale di pericolo e di danno;
b.
al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
c.
all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
4 Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può essere incrementato eccezionalmente a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.5 Non è accordata
alcuna indennità per:
a.
misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi in zone con un
elevato grado di pericolo;
b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.
Art. 8a
Limite dei finanziamenti
Le indennità assegnate nel singolo caso e superiori a 3 milioni di franchi sono decise
dall’Ufficio federale d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
2
2
RS 721.100.1
3. Ordinanza del 30 novembre 19923 sulle foreste
Art. 39
Protezione da catastrofi naturali
(art. 36)
1 Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per
l’allestimento dei documenti di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il
Cantone interessato e stabilito in base:
2
a.
al potenziale di pericolo e di danno;
b.
all’entità e alla qualità dei provvedimenti e della pianificazione.
Le indennità sono accordate nel singolo caso se i provvedimenti:
a.
presentano una dimensione intercantonale;
b.
interessano zone di protezione od oggetti registrati in inventari nazionali;
c.
le possibili alternative o altri motivi esigono in modo particolare una valutazione tecnica complessa o speciale; oppure
d.
non erano prevedibili.
3
I contributi ai costi dei provvedimenti secondo il capoverso 2 sono compresi tra il
35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:
a.
al potenziale di pericolo e di danno;
b.
al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
c.
all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
4 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e
particolarmente onerosi, segnatamente in seguito a danni dovuti al maltempo, il
sussidio federale di cui al capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino
a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti:
5
Non è accordata alcuna indennità per:
a.
provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;
b.
provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.
Art. 43 cpv. 1 lett. a
1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita:
a.
per le basi di pianificazione sovraziendali: in base all’estensione
della superficie forestale cantonale e per la superficie forestale interessata dalla pianificazione;
3
RS 921.01
3
II
La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2011.
...
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova
4