Dokumentvorlage AS für Word XP
Transcript
Dokumentvorlage AS für Word XP
Ordinanza che adegua ordinanze all’ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del … Il Consiglio federale ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 12a Ricerca, formazione relazioni pubbliche 1 Le domande per gli aiuti finanziari previsti dall’articolo 14a capoverso 1 LPN devono essere inoltrate all’UFAM, all’UFC o all’USTRA. 2 Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono concessi globalmente sulla base di accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4-11. 3 Gli aiuti finanziari ad altri destinatari sono concessi nel singolo caso. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3. Art. 18 cpv. 1 1 L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base: a. all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere; b. all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione; c. all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica; d. al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere; e. all’importanza delle misure per l’interconnessione di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione; f. alla qualità della fornitura di prestazioni; g. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi. RS .......... 1 RS 451.1 2007–1951 1 2. Ordinanza del 2 novembre 19942 sulla sistemazione dei corsi d’acqua Art. 2 Indennità per opere d’ingegneria idraulica 1 Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica e per l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base: 2 a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione. Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure: a. costano più di cinque milioni di franchi; b. presentano una dimensione intercantonale o riguardano le acque sui confini nazionali; c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; d. le possibili alternative o altri motivi esigono in modo particolare una valutazione tecnica complessa o speciale; oppure e. non erano prevedibili. 3 I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione. 4 Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può essere incrementato eccezionalmente a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.5 Non è accordata alcuna indennità per: a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi in zone con un elevato grado di pericolo; b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti. Art. 8a Limite dei finanziamenti Le indennità assegnate nel singolo caso e superiori a 3 milioni di franchi sono decise dall’Ufficio federale d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. 2 2 RS 721.100.1 3. Ordinanza del 30 novembre 19923 sulle foreste Art. 39 Protezione da catastrofi naturali (art. 36) 1 Le indennità per i provvedimenti che non richiedono spese particolari e per l’allestimento dei documenti di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale e il Cantone interessato e stabilito in base: 2 a. al potenziale di pericolo e di danno; b. all’entità e alla qualità dei provvedimenti e della pianificazione. Le indennità sono accordate nel singolo caso se i provvedimenti: a. presentano una dimensione intercantonale; b. interessano zone di protezione od oggetti registrati in inventari nazionali; c. le possibili alternative o altri motivi esigono in modo particolare una valutazione tecnica complessa o speciale; oppure d. non erano prevedibili. 3 I contributi ai costi dei provvedimenti secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base: a. al potenziale di pericolo e di danno; b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione. 4 Qualora un Cantone debba adottare provvedimenti di protezione straordinari e particolarmente onerosi, segnatamente in seguito a danni dovuti al maltempo, il sussidio federale di cui al capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti: 5 Non è accordata alcuna indennità per: a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo; b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti. Art. 43 cpv. 1 lett. a 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita: a. per le basi di pianificazione sovraziendali: in base all’estensione della superficie forestale cantonale e per la superficie forestale interessata dalla pianificazione; 3 RS 921.01 3 II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2011. ... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4