gru derrick a venti

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gru derrick a venti
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza
degli Impianti Prodotti e Insediamenti Antropici
Percorso formativo Regione Campania
«Verifiche di attrezzature, macchine e impianti ex
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.»
La prima verifica periodica degli Apparecchi di
Sollevamento di tipo Fisso
Ing. Romano Ciancio
INAIL UOT Certificazione
Verifica e Ricerca di Genova
28/01/2016,H 14:00-18:00 Napoli Centro Direzionale
Introduzione
Obiettivi del corso:
1) Definizione di attrezzatura di sollevamento di tipo fisso
2) Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
3) Stato dell’arte , soluzioni tecniche e principali dispositivi di sicurezza
4) Normativa di riferimento e adempimenti di legge
5) Scheda tecnica : compilazione
5) Prove da effettuare in fase di verifica
6) Esito della verifica: i vari scenari tra verbale positivo, verbale negativo,
verbale di interruzione e verbale sospensivo…
7) Simulazione: la prima verifica periodica di una gru a ponte.
Definizioni
•Attrezzatura di lavoro (Dlgs 81/08 Articolo 69.1) :
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso
come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere
usato durante il lavoro
•Apparecchio di sollevamento : apparecchio a funzionamento discontinuo,
destinato a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri
organi di presa.
•Tipo FISSO :
ne Mobile, ne Trasferibile
Attrezzatura
Intervento/
periodicità
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,
portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni
Verifica
annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni
Verifica
biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
antecedente 10 anni
Verifica
biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni
Verifica
triennale
Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
Gru a ponte: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa avente
almeno una trave prevalentemente orizzontale e provvista di almeno un
meccanismo di sollevamento [EN 15011].
Gru a cavalletto: gru fissa o in grado di muoversi lungo vie di corsa / binari
avente almeno una trave prevalentemente orizzontale sostenuta da almeno
una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento [EN 15011].
Gru a bandiera del tipo a colonna: gru in grado di ruotare su un pilastro
fissato alla base di una fondazione, o fissata ad un pilastro che può ruotare
nella sua fondazione [ISO 4306].
Gru a bandiera del tipo a mensola: gru fissata ad una parete [ISO 4306].
Gru a bandiera del tipo a bicicletta: gru in grado di muoversi su binari
assicurati in posizione elevata ad una parete o ad una struttura portante
[ISO 4306].
Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
Gru Derrick: gru girevole con un braccio incernierato nella parte inferiore di
un montante verticale che è supportato in alto e nella parte inferiore. (può
presentarsi in installazione anche di tipo trasferibile)
Gru a braccio rotante: gru motorizzata progettata per installazione
permanente, montata in postazione fissa o libera di traslare su rotaie
orizzontali, dotata di un braccio che può ruotare intorno all’asse verticale
[EN14985].
Argani e paranchi: nascono come attrezzature di tipo trasferibile, tuttavia
se fissati in modo permanente ad una struttura, ad esempio per costituire
una gru a bandiera o una monorotaia, laddove questa destinazione sia
prevista dal fabbricante ovvero sia redatta una dichiarazione di conformità
CE dell’insieme così realizzato, queste attrezzature vanno considerate
apparecchi di sollevamento di tipo fisso.
Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
Gru a ponte
Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
Gru a cavalletto
Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
Gru a Bandiera
Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
Gru Derrick
Sono composte generalmente da:
• un ritto di sostegno
• un braccio mobile
• un sistema di sostegno per il ritto che può essere di tipo a stralli (gru derrick a venti)
o a puntoni reticolari disposti a triedro (gru derrick a gambe fisse), ancorati al suolo su
plinti in c.a. .
• un sistema di rotazione tipo ralla che può essere al piede del ritto o a metà altezza
• un motore
• argani per il brandeggio e il sollevamento e relative funi
Tipologie di attrezzature rientranti nella categoria di tipo fisso
Gru a braccio rotante
1 : CABINA OPERATORE
2: SALA ARGANI
3: MECCANISMO DI ROTAZIONE
4: MOTORIZZAZIONE
5-6 :MECCANISMI DI TRASLAZIONE
Lo stato dell’arte: soluzioni tecniche e principali dispositivi di sicurezza
Gru a ponte e a cavalletto
DATA PUBBLICAZIONE IN
CESSAZIONE VALIDITA’
NORMA EN
G. U. EUROPEA
EN 15011:2011
20/07/2011
EN 15011:2011+A1:2014
11/07/2014
31/08/2014
Lo stato dell’arte: soluzioni tecniche e principali dispositivi di sicurezza
Dispositivi di sicurezza installati
Dispositivo di protezione dal sovraccarico elettrico (ove presente)
Limitatore di carico massimo (indicare eventualmente se di tipo elettromeccanico / a cella di carico su perno puleggia /di tipo
potenziometrico )
Allarme acustico di marcia (ove presente)
Avvertimento acustico per sovraccarico (clacson) (ove presente)
Finecorsa di salita / discesa paranco di sollevamento
Finecorsa di traslazione carrello
Finecorsa di scorrimento ponte / Anticollisione meccanici o a fotocellula
Tamponi in gomma e riscontri metallici sulle vie di corsa del carrello e del ponte
Freno motore (descrizione per quali meccanismi ed eventualmente il tipo di freno)
Dispositivo di arresto di emergenza
Eventuali interblocchi elettromeccanici per l’accesso in quota ove previsto e dispositivi di protezione(DPC)
Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti (Es finecorsa rallentamento o consenso per “zona morta”; selettore portata
su pulsantiera/radiocomando per celle di carico a più soglie di portata; interruttore a chiave estraibile per
radiocomando/pulsantiera, eventualmente presenza di inverter).
Eventualmente in aggiunta per gru a cavalletto:
Dispositivo di frenatura manuale meccanica in condizione di riposo con eventuale microswitch di segnalazione e interblocco
Dispositivo di interblocco posto sull’eventuale botola di accesso in quota
Lo stato dell’arte: soluzioni tecniche e principali dispositivi di sicurezza
Gru a bandiera
Dispositivi di sicurezza installati
Dispositivo di protezione dal sovraccarico elettrico (ove presente)
Limitatore di carico massimo (indicare eventualmente se di tipo elettromeccanico / a cella di carico su perno puleggia /a frizione )
Allarme acustico di marcia (ove presente)
Avvertimento acustico per sovraccarico (clacson) (ove presente)
Finecorsa di salita / discesa paranco di sollevamento
Finecorsa di traslazione carrello
Tamponi in gomma e riscontri metallici sulle vie di corsa del carrello
Freno motore (descrizione per quali meccanismi ed eventualmente il tipo di freno)
Dispositivo di arresto di emergenza
Lo stato dell’arte: soluzioni tecniche e principali dispositivi di sicurezza
Gru Derrick
Dispositivi di sicurezza installati
Dispositivo antiavviamento in caso di guasto sui teleruttori di potenza
Dispositivo rivelatore di inversione di fase o mancanza di fase
Dispositivo di protezione dal sovraccarico elettrico (ove presente)
Limitatore di carico massimo
Allarme acustico di marcia (ove presente)
Allarme visivo di marcia (se presente)
Finecorsa di salita / discesa argano di sollevamento
Finecorsa di salita / discesa argano inclinazione braccio
Tamponi di riscontro braccio mobile
Finecorsa di rotazione
Freno motore di servizio (indicare eventualmente il tipo di freno)
Freno di emergenza con sensore di velocità rotazione argano(se presente)
Dispositivo di arresto di emergenza
Dispositivi di protezione (DPC) per l’accesso in quota per manutenzione (scala,parapetti) eventualmente presenti
Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti
Lo stato dell’arte: soluzioni tecniche e principali dispositivi di sicurezza
Gru a Braccio Rotante
DATA PUBBLICAZIONE IN
CESSAZIONE VALIDITA’
NORMA EN
G. U. EUROPEA
EN 14985:2007
6/11/2007
15/03/2012
EN 14985:2012
23/03/2012
--
Lo stato dell’arte: soluzioni tecniche e principali dispositivi di sicurezza
Dispositivi di sicurezza installati
Indicare i principali dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante e riportati nelle istruzioni. Di seguito si riporta un elenco, non
esaustivo, dei dispositivi di sicurezza previsti per la specifica attrezzatura:
Dispositivo di protezione dal sovraccarico elettrico (ove presente)
Limitatore di carico massimo (indicare eventualmente se di tipo elettromeccanico / a cella di carico su perno puleggia /di tipo
potenziometrico )
Allarme acustico di marcia (ove presente)
Avvertimento acustico per sovraccarico (clacson) (ove presente)
Finecorsa di salita / discesa argano di sollevamento
Finecorsa di salita / discesa argano inclinazione braccio ed eventuali riscontri di arresto
Finecorsa di scorrimento / Anticollisione meccanici o a fotocellula
Tamponi in gomma e riscontri metallici sulle vie di corsa
Freno motore (descrizione per quali meccanismi ed eventualmente il tipo di freno)
Dispositivo di arresto di emergenza
Freno di emergenza con sensore di velocità rotazione argano(se presente)
Dispositivi di protezione (DPC) per l’accesso in quota (scala,parapetti) eventualmente presenti
Dispositivo di frenatura manuale meccanica in condizione di riposo con eventuale microswitch di segnalazione e interblocco
Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti
Normativa e adempimenti di legge
Messa in servizio e Richiesta di P.V.P. Riferimenti
normativi
D.P.R. 459/96 art. 11.3 ripreso dal d.lgs. 17/2010 art.18
D.Lgs.81/2008: Capo I –Titolo 3 -Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale
All. V -Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro;
All. VI -Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di
lavoro
All. VII -Verifiche di attrezzature
D.Lgs.27 gennaio 2010, n. 17 [cd. «Nuova direttiva macchine»]
D.M. 11 Aprile 2011
ACCORDI STATO/REGIONI SULLA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI
Formazione dei lavoratori –G.U. del 11/01/2012
Abilitazione uso attrezzature lavoro –G.U. 12/03/2012
Normativa e adempimenti di legge
Normativa e adempimenti di legge
Controlli Periodici…
Art 71.8. il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in
assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da
linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in
esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon
funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili
di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di
queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono
stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e
devono essere effettuati da persona competente.
Normativa e adempimenti di legge
Controlli Periodici: Sanzioni
Art 71.9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 87. (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del
dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso)
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena
dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per la violazione:
…………..;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8
La compilazione della scheda tecnica: l’esame documentale e i dati da rilevare
Premessa
La prima delle verifiche periodiche prevede la compilazione di una scheda
tecnica dell’attrezzatura, che costituisca un riferimento per le verifiche
periodiche successive.
La compilazione della scheda tecnica, infatti, è funzionale a consentire
l’identificazione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia
nella prima che nelle successive); in essa è previsto il recupero di tutte le
informazioni necessarie ad individuare l’attrezzatura, reperibili dalla
documentazione a corredo della stessa (istruzioni, dichiarazione di
conformità) ovvero rintracciabili direttamente sull’attrezzatura al momento
della verifica (evenienza questa che per chiarezza dovrebbe essere
indicata sulla scheda).
Laddove le informazioni richieste non risultino reperibili, il tecnico dovrà
indicare “informazione non disponibile/non reperibile”.
Per la compilazione della scheda tecnica è necessario disporre delle
istruzioni fornite dal fabbricante a corredo della macchina; pertanto, qualora
il datore di lavoro non dovesse avere a disposizione le suddette istruzioni, il
tecnico non potrà procedere all’effettuazione della verifica.
La compilazione della scheda tecnica: l’esame documentale e i dati da rilevare
Dove rilevare i dati necessari alla compilazione della scheda tecnica:
1. Istruzioni per l’uso e la manutenzione (Solitamente il Cap. 3 è
dedicato alle caratteristiche tecniche)
NOTA: laddove il manuale non riportasse le caratteristiche tecniche è
necessario , in sede di verifica, confrontarsi con il costruttore per le
dovute integrazioni.
Nel caso in cui il costruttore non fornisca le dovute integrazioni o dichiari
che il manuale è “così com’è”, è necessario accertare se ci sono i
presupposti per dire che il manuale è incompleto (tale presupposto si
può configurare come una presunta non conformità allo specifico RES
della Direttiva Macchine(punto 1.7.4.2 Dlgs 17/2010) )
2. Con misurazione diretta dei dati richiesti dalla scheda tecnica per
quanto possibile (naturalmente è opportuno specificare che il dato è
stato preso per misura diretta)
Collegamento a istruzioni per l’uso di una gru a ponte
Collegamento a caratteristiche tecniche di una gru a ponte
La compilazione della scheda tecnica: l’esame documentale e i dati da rilevare
CASO PRATICO: La scheda tecnica di una gru a ponte..
Collegamento a istruzioni per la compilazione della scheda tecnica
Fasi della prima verifica periodica
La prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica
identificativa dell’attrezzatura, contempla anche una fase di controlli (visivi e
funzionali) volti a:
• accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e
sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la
macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del
sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell’attrezzatura che i
dispositivi di sicurezza presenti;
• valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi
dell’attrezzatura;
• accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.
Identificazione dell’attrezzatura
Consiste nell’identificazione dell’attrezzatura di lavoro in base alla
documentazione eventualmente allegata alla comunicazione di messa in
servizio inoltrata all’Unità Operativa Territoriale INAIL competente ovvero alle
informazioni riportate nella richiesta di prima verifica, controllandone la
rispondenza ai dati riportati nella targhetta CE ovvero nelle istruzioni del
fabbricante (marcatura CE, nome e indirizzo del fabbricante o dell’importatore
autorizzato della gru, designazione della serie o del tipo, numero di serie,
anno di fabbricazione, matricola assegnata dall’INAIL in sede di
comunicazione di messa in servizio).
Identificazione dell’attrezzatura
Nel caso in cui detti dati non dovessero coincidere con quelli riportati sulla
scheda tecnica a corredo dell’attrezzatura (e sulla denuncia di messa in
servizio presentata dall’utente) bisognerà verificare se trattasi di macchina
diversa ovvero di mero errore da parte dell’utente all’atto della denuncia di
messa in servizio. Nel primo caso non sarà possibile procedere con
l’effettuazione della verifica; mentre nel secondo caso sarà necessario
richiedere all’utente di comunicare la modifica dei dati per l’aggiornamento
della banca dati INAIL e riportare nel verbale di verifica, alla voce
“osservazioni”, la discrepanza rilevata.
Identificazione dell’attrezzatura
Qualora dovesse risultare smarrita la targhetta identificativa della macchina
sarà necessario procedere, ove possibile, al riconoscimento della macchina
confrontando i dati riportati nella scheda tecnica (e desunti dalle istruzioni) con
quelli rilevati sull’attrezzatura, specificando nel verbale (alla voce
“osservazioni”) che l’identificazione dell’apparecchio è avvenuta per raffronto
delle caratteristiche dimensionali. Nel caso di macchine marcate CE ai sensi
della Direttiva Macchine, l’assenza della marcatura si configurerebbe come
una non rispondenza al requisito essenziale di sicurezza 1.7.3, ma, prima di
procedere con gli adempimenti previsti al punto 3.2.2 dell’allegato II al D.M. 11
aprile 2011, è consigliabile, ove possibile, contattare il fabbricante.
Esame Documentale
1. Dichiarazione CE di conformità dell’apparecchio di sollevamento e delle
eventuali attrezzature intercambiabili, verificando in particolare la
corrispondenza delle informazioni riportate sulla dichiarazione con quelle
sulla targhetta identificativa affissa sulla macchina/attrezzatura
intercambiabile;
2. Dichiarazione di corretta installazione, ove prevista;
3. Registro di controllo, verificandone la disponibilità e la regolare tenuta; tale
documento può essere cartaceo o in formato elettronico;
4. Istruzioni dell’apparecchio e delle eventuali attrezzature intercambiabili,
verificando la congruenza tra le indicazioni in esse riportate e quanto
riscontrato sulla macchina in verifica.
Le istruzioni devono
• essere nella lingua dello stato membro in cui la macchina è stata
commercializzata o messa in opera;
• essere solo “istruzioni originali” o una traduzione delle “istruzioni originali” nel
qual caso la traduzione deve essere accompagnata dalle istruzioni originali;
• coprire l’uso previsto del macchinario e anche qualsiasi uso scorretto
ragionevolmente prevedibile;
Esame Documentale
• includere il nome e l’indirizzo del fabbricante;
• includere una copia della marcatura della macchina ad eccezione del
numero di serie;
• includere una copia delle principali voci della Dichiarazione di Conformità;
• contenere i risultati delle misurazioni per i livelli di rumore nella stazione di
comando;
• contenere le istruzioni per montare, utilizzare, manutenere e smontare la
gru.
5. Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, di idoneità delle vie di corsa;
6. Relazione relativa all’effettuazione delle prove di idoneità all’uso(Verbale
di collaudo e di consegna della gru)
Alla fine dell’esame documentale occorre accertare la corrispondenza della
configurazione di allestimento dell’attrezzatura con una di quelle previste dal
fabbricante nelle istruzioni (ad esempio accessori amovibili installati,
presenza di paranchi ausiliari ecc.)
L’esame delle condizioni di manutenzione dell’attrezzatura
Il verificatore prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della
macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai
sensi dell’art. 71 comma 9 è tenuto a registrare qualsiasi controllo condotto),
verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indicazioni riportate nelle
istruzioni.
In caso di interventi di manutenzione straordinaria verificare che non
comportino una nuova immissione sul mercato; in particolare, accertare che
l’intervento non introduca rischi aggiuntivi non presi in considerazione dal
fabbricante all’atto dell’immissione sul mercato dell’attrezzatura (aumenti di
portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla
resistenza e/o sulla stabilità dell’attrezzatura, ed in generale aumenti dello
stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione
aggiuntiva.
L’esame delle condizioni di manutenzione dell’attrezzatura
Il verificatore procede inoltre ad un controllo visivo di:
• Strutture della gru e delle vie di corsa al fine di valutare eventuale presenza
di corrosione o sporco (polvere, residui di lavorazione dell’ambiente di
lavoro).
• contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il
posizionamento, la coerenza e la leggibilità;
• marcatura CE onde attestarne la leggibilità e l’indelebilità.
• eventuali targhette identificative per verificarne la presenza, la leggibilità e
la coerenza (es verifica sulla congruenza dei sensi dei movimenti indicati
sotto la trave delle gru a ponte con quanto rilevato azionando i vari comandi);
• eventuale presenza di cartelli che rimandano a norme antinfortunistiche ( es
obbligo di uso di determinati DPI o DPC; norme d’uso per apparecchi di
sollevamento, avvisi di istruzione, prescrizione, pericolo)
Link
Le prove da condurre in fase di sopralluogo
Il verificatore provvede a far eseguire ad un operatore informato, formato ed
addestrato dal datore di lavoro alla conduzione della gru a ponte almeno le
prove di funzionamento di seguito elencate, con riferimento allo stato
dell’arte.
Sono essenzialmente:
• Prove di funzionamento a vuoto
• Prove di funzionamento con carico nominale
Le prove sono tese a verificare la funzionalità dei movimenti e l’efficienza
dei dispositivi di sicurezza a corredo della gru.
Link
L’esito della verifica periodica
Al termine delle prove ci si avvia verso la fase conclusiva della verifica
ovvero nella redazione del verbale nel quale si annoteranno anche eventuali
osservazioni riscontrate durante l’attività.
Analiziamo quindi i giudizi da esprimere nelle varie sezioni presenti nel
modello ministeriale del verbale.
Collegamento a Verbale di Prima Verifica Periodica
In ultimo i casi di Interruzione e Sospensione della Prima Verifica Periodica
Collegamento a Circolare MLPS 25/05/12
Simulazione: verifica periodica di una gru a ponte
Documentazione a disposizione :
Caratteristiche tecniche di una gru a ponte
Disegni in pianta e sezione
Istruzioni per l’uso e manutenzione
Registro di controllo
Grazie per l’attenzione
Ing. Romano Ciancio
INAIL UOT CVR di Genova
Competenza territoriale per la Liguria
[email protected]