Autorizzazione delle SGR, capitale sociale minimo e adeguatezza

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Autorizzazione delle SGR, capitale sociale minimo e adeguatezza
Autorizzazione delle SGR, capitale sociale
minimo e adeguatezza patrimoniale
Andrea Luciano
Partner
London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI
Autorizzazione dei GEFIA I

Introduzione della riserva di attività art. 32-quater TUF (le IC diventano
regolamentate e si rafforza il quadro sanzionatorio)

Definizione di gestione collettiva del risparmio

Ampliamento delle attività esercitabili da una SGR:
• Gestione e amministrazione OICR
• Gestione di portafogli
• Istituire e gestire fondi pensione (non nuova ma con minori limiti)
• Attività connesse e strumentali Nuovo Regolamento BdI II.3.2
• Servizi accessori
• Consulenza in materia di investimenti
• Commercializzazione di quote/azioni di terzi
• Ricezione trasmissione di ordini, se autorizzate a FIA (NUOVO)
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Autorizzazione dei GEFIA II

AIFMD artt. 6-11, Regolamento 231/2013, TUF artt. 34 e 35 e Nuovo
Regolamento BdI II.1.1

Capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, pari a € 1 milione (€
500.000 ove la SGR intenda gestire esclusivamente FIA riservati)

Distribuzione di riserve e riduzione capitale sociale: sì, sia per società già
esistenti che chiedono autorizzazione come SGR, sia per SGR già esistenti:
per le prime vedasi Nuovo Regolamento BdI II.1.3, per le seconde vedasi
A.II.5.1 con comunicazione di operazione rilevante ai sensi del Nuovo
Regolamento BdI IV.3.3. La comunicazione è preventiva 30 giorni prima
della distribuzione (motivi dell'operazione, silenzio assenso o intervento di
BdI con procedimento interno amministrativo a cui non si applica il termine
dei 60 gg.)

Adeguatezza patrimoniale
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Autorizzazione dei GEFIA III

Presentazione di un Programma di Attività accompagnato da una Relazione
sulla Struttura Organizzativa

La BdI valuta sulla base dei criteri di cui al Nuovo Regolamento BdI II.1.6,
paragrafo 2

Oltre al capitale non ci sono sostanziali novità in tema di autorizzazione:
novità sostanziali in tema di requisiti degli esponenti aziendali e controlli
sull'assetto proprietario della SGR saranno introdotti con l'implementazione
della CRDIV, la cui consultazione è già terminata e il cui testo di D.lgs. è
all'esame delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo emanerà
poi il D.lgs.

BdI, sentita Consob, autorizza entro 90 gg.

Albo delle SGR unico diviso in due sezioni
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Modifiche dell’operatività

Si applica la procedura di cui al Nuovo Regolamento BdI II.1.14

Preventiva comunicazione a BdI e presentazione di nuovo Programma di
Attività accompagnato da una Relazione sulla Struttura Organizzativa nel
caso in cui:
• Si intendano svolgere attività non indicate nell'iniziale Programma di
Attività e
• Si intendano gestire altre tipologie di OICR se la gestione era stata
inizialmente limitata a singole tipologie

Sono cambiate le tipologie di OICR

Procedura di modifica operatività
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Le Condizioni Operative dei Gestori
Mirko Lacchini
Associate
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• Il principio base della materia: il principio di
proporzionalità
• Consente di modulare l’organizzazione interna in virtú di:
• Natura, dimensione e complessitá dell’attivitá svolta; e
• Tipologia e gamma dei servizi prestati
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Principali testi normativi di riferimento
Regolamento Delegato
(UE)
231/2013
Regolamento Congiunto
Banca d’Italia/CONSOB
29/10/2007
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La funzione di gestione del rischio
• Attua politiche e procedure efficaci per individuare,
gestire e monitorare tutti i rischi inerenti alla strategia di
investimento dei fondi gestiti o a cui un fondo è esposto
• Assicura che il profilo di rischio del fondo comunicato agli
investitori sia conforme ai limiti di rischio fissati:
1) Mercato
2) Credito
3) Liquidità
4) Controparte
5) Operativo
• Aggiorna periodicamente l’organo di gestione in merito a
adeguatezza e efficacia del processo di gestione del rischio
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• La funzione di gestione del rischio è funzionalmente e
gerarchicamente separata dalle unitá operative,
compresa la funzione di gestione del portafoglio
• La SGR deve poter dimostrare di aver adottato garanzie
specifiche contro i conflitti di interesse per consentire lo
svolgimento indipendente delle attività della funzione
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• Le SGR che gestiscono fondi che ricorrono alla leva
finanziaria devono dotarsi di un sistema adeguato e di
procedure per la gestione della liquiditá
• Devono altresì effettuare periodicamente prove di stress
in condizioni di liquiditá normali ed eccezionali
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• Restano sostanzialmente confermati i compiti delle
funzioni di compliance e audit interno
• Testi normativi di riferimento sono ora artt. 61 e 62 del
Regolamento Delegato (UE)
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• Possibili semplificazioni strutturali:
• Risk e compliance possono essere accentrate in un’unica
funzione
• L’audit interno può non essere istituito
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Esternalizzazione e delega di funzioni
E’ prevista una specifica disciplina per la esternalizzazione
di funzioni operative essenziali o importanti
Quelle in relazione alle quali
un’anomalia nella loro
esecuzione comprometterebbe
gravemente la capacità
dell’intermediario di rispettare i
propri obbighi normativi
Quelle in relazione alle quali
un’anomalia nalla loro
esecuzione comprometterebbe
gravemente i risultati finanziari
della SGR o la solidità o
continuità nei suoi servizi
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• Sono richieste:
• Particolari cautele nella scelta del soggetto delegato
• Potere di controllo sul delegato e di revoca della delega
• Informativa preventiva a Banca d’Italia e CONSOB (silenzio –
assenso)
• Contratto di conferimento con durata determinata e senza esclusiva
• Delega giustificata da ragioni oggettive
• Il delegato deve disporre di risorse ed esperienza sufficienti e
possedere requisiti di onorabilità
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• Delega gestione portafoglio
può essere conferita solo a
intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di
gestione collettiva o gestione di portafogli e soggetti a
vigilanza prudenziale
• Delega gestione rischio
può essere conferita anche a
soggetti abilitati autorizzati alla prestazione di servizi e attività
di investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale
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La delega di gestione portafoglio e rischio non può
avvenire a favore di
Depositario o
delegato del
depositario
Soggetti in conflitto
d’interessi
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• Sub-delega possibile se:
• La SGR ha espresso previo consenso
• La SGR ha informato Banca d’Italia e CONSOB
• Sono soddisfatti requisiti previsti per esternalizzazione
• Specifica disciplina transitoria per esternalizzazione della
gestione del rischio
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• La SGR si dota di politiche, procedure e risorse che
assicurano constantemente la corretta valutazione del
patrimonio del fondo
• La funzione preposta alla valutazione dei beni del fondo deve
essere funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle
funzioni di gestione
• La politica retributiva dei soggetti preposti alla valutazione
deve prevenire conflitti d’interesse
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• La SGR può esternalizzare, anche disgiuntamente:
• La valutazione dei beni del fondo
• Il calcolo del valore delle quote
• Il Delegato:
• Deve offrire adeguate garanzie professionali
• Non può sub-delegare i compiti interenti al proprio incarico
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• Confermato principio di parità di trattamento tra gli investitori
• Nel caso di fondi riservati, trattamenti preferenziali sono
ammessi se:
• Ciò è specificamente disciplinato dal regolamento del fondo
• Non è provocato un danno significativo generale agli altri
investitori
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Oggetto di investimento dei Fondi ed
erogazione di crediti
Andrea Luciano
Partner
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Investimento dei Fondi
• Definizione di OICR (TUF 1.1.k) e delega ex TUF 39.1
• Nuovo 4.1 del DM (nuovo 228/1999)
• Possibilità di erogare credito
• Adesione alla Centrale Rischi (diretta o per il tramite di
Banca o 106) TUF 8.1-bis
• Modifica operatività
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Particolarità dell’erogazione di credito
• Limiti di concentrazione
• Durata
• Leva sino a 1.5 solo da banche o 106
• Fondi stranieri
• Differenza con obbligazionari
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I gestori sotto soglia e le relative
semplificazioni normative
Mirko Lacchini
Associate
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SGR sotto soglia sono le SGR che gestiscono fondi riservati (ivi inclusi i
fondi EuVECA ed EuSEF) e
Fanno ricorso a leva e
gestiscono attività che
non superano €100
milioni
Gestiscono attività che non superano €500 milioni
a condizione che i fondi gestiti non ricorrono a leva
e prevedano che il diritto dei partecipanti al
rimborso delle quote non sia esercitabile per
almeno 5 anni dalla data di investimento
• Le attività gestate sono calcolate a livello di gruppo
• si considerano i fondi per cui la SGR ha delegato funzioni, non si
considerano i fondi gestiti dalla SGR in virtù di delega
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Sono previsti obblighi di monitoraggio costante delle attività gestate.
In caso di superamento della soglia, occorre valutare se tale superamento è
occasionale (ovvero se non è probabile continui per un periodo superiore a 3 mesi)
Superamento occasionale
Informativa alla Banca d’Italia
con i dati che giustificano la
temporaneità della situazione
Superamento non occasionale
Comunicazione di modifica di
operatività a Banca d’Italia
entro 30 giorni
Adeguamento del capitale
minimo entro 6 mesi
(diversamente i fondi gestiti
sono posti in liquidazione)
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Principali esenzioni di cui godono i gestori sotto
soglia
• Capitale sociale minimo: €50.000 (se sono prestati servizi di
investimento, il capitale minimo è pari a € 385.000 se non vi è
detenzione dei beni della clientela, oppure a € 1 milione negli
altri casi)
• Possibilità di accentramento in un’unica funzione indipendente
di tutte le funzioni di controllo
• Esonero dall’elaborazione di strategie per l’esercizio dei diritti
di voto
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• Semplificazioni procedurali in materia di conflitti di
interesse
• Nessuna informativa preventiva a Banca d’Italia e
CONSOB dell’intenzione di esternalizzare funzioni
operative essenziali o importanti
• La gestione del rischio può essere delegata anche a
soggetti non sottoposti a vigilanza prudenziale
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• Esonero dalla disciplina in materia di politiche e prassi di
remunerazione
• Esonero dalla previa notifica a CONSOB ai fini della
commercializzazione in Italia di quote di fondi riservati
• Assenza dell’obbligo di assicurare l’indipendenza
funzionale e gerarchica della funzione di valutazione dei
beni da quelle di gestione
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• E’ possibile in ogni momento assoggettarsi volontariamente al
regime delle SGR ordinarie (opt-in)
passaporto di
commercializzazione
• Disciplina transitoria: le SGR già autorizzate che intendono
essere iscritte all’albo delle SGR come gestori sotto soglia
comunicano a Banca d’Italia il mancato superamento delle
soglie AIFMD entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo
regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
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Andrea Luciano
Partner
[email protected]
Mirko Lacchini
Associate
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Withers Studio Legale
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