Autorizzazione delle SGR, capitale sociale minimo e adeguatezza
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Autorizzazione delle SGR, capitale sociale minimo e adeguatezza
Autorizzazione delle SGR, capitale sociale minimo e adeguatezza patrimoniale Andrea Luciano Partner London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Autorizzazione dei GEFIA I Introduzione della riserva di attività art. 32-quater TUF (le IC diventano regolamentate e si rafforza il quadro sanzionatorio) Definizione di gestione collettiva del risparmio Ampliamento delle attività esercitabili da una SGR: • Gestione e amministrazione OICR • Gestione di portafogli • Istituire e gestire fondi pensione (non nuova ma con minori limiti) • Attività connesse e strumentali Nuovo Regolamento BdI II.3.2 • Servizi accessori • Consulenza in materia di investimenti • Commercializzazione di quote/azioni di terzi • Ricezione trasmissione di ordini, se autorizzate a FIA (NUOVO) London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Autorizzazione dei GEFIA II AIFMD artt. 6-11, Regolamento 231/2013, TUF artt. 34 e 35 e Nuovo Regolamento BdI II.1.1 Capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, pari a € 1 milione (€ 500.000 ove la SGR intenda gestire esclusivamente FIA riservati) Distribuzione di riserve e riduzione capitale sociale: sì, sia per società già esistenti che chiedono autorizzazione come SGR, sia per SGR già esistenti: per le prime vedasi Nuovo Regolamento BdI II.1.3, per le seconde vedasi A.II.5.1 con comunicazione di operazione rilevante ai sensi del Nuovo Regolamento BdI IV.3.3. La comunicazione è preventiva 30 giorni prima della distribuzione (motivi dell'operazione, silenzio assenso o intervento di BdI con procedimento interno amministrativo a cui non si applica il termine dei 60 gg.) Adeguatezza patrimoniale London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Autorizzazione dei GEFIA III Presentazione di un Programma di Attività accompagnato da una Relazione sulla Struttura Organizzativa La BdI valuta sulla base dei criteri di cui al Nuovo Regolamento BdI II.1.6, paragrafo 2 Oltre al capitale non ci sono sostanziali novità in tema di autorizzazione: novità sostanziali in tema di requisiti degli esponenti aziendali e controlli sull'assetto proprietario della SGR saranno introdotti con l'implementazione della CRDIV, la cui consultazione è già terminata e il cui testo di D.lgs. è all'esame delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo emanerà poi il D.lgs. BdI, sentita Consob, autorizza entro 90 gg. Albo delle SGR unico diviso in due sezioni London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Modifiche dell’operatività Si applica la procedura di cui al Nuovo Regolamento BdI II.1.14 Preventiva comunicazione a BdI e presentazione di nuovo Programma di Attività accompagnato da una Relazione sulla Struttura Organizzativa nel caso in cui: • Si intendano svolgere attività non indicate nell'iniziale Programma di Attività e • Si intendano gestire altre tipologie di OICR se la gestione era stata inizialmente limitata a singole tipologie Sono cambiate le tipologie di OICR Procedura di modifica operatività London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Le Condizioni Operative dei Gestori Mirko Lacchini Associate London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Il principio base della materia: il principio di proporzionalità • Consente di modulare l’organizzazione interna in virtú di: • Natura, dimensione e complessitá dell’attivitá svolta; e • Tipologia e gamma dei servizi prestati London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Principali testi normativi di riferimento Regolamento Delegato (UE) 231/2013 Regolamento Congiunto Banca d’Italia/CONSOB 29/10/2007 London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI La funzione di gestione del rischio • Attua politiche e procedure efficaci per individuare, gestire e monitorare tutti i rischi inerenti alla strategia di investimento dei fondi gestiti o a cui un fondo è esposto • Assicura che il profilo di rischio del fondo comunicato agli investitori sia conforme ai limiti di rischio fissati: 1) Mercato 2) Credito 3) Liquidità 4) Controparte 5) Operativo • Aggiorna periodicamente l’organo di gestione in merito a adeguatezza e efficacia del processo di gestione del rischio London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • La funzione di gestione del rischio è funzionalmente e gerarchicamente separata dalle unitá operative, compresa la funzione di gestione del portafoglio • La SGR deve poter dimostrare di aver adottato garanzie specifiche contro i conflitti di interesse per consentire lo svolgimento indipendente delle attività della funzione London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Le SGR che gestiscono fondi che ricorrono alla leva finanziaria devono dotarsi di un sistema adeguato e di procedure per la gestione della liquiditá • Devono altresì effettuare periodicamente prove di stress in condizioni di liquiditá normali ed eccezionali London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Restano sostanzialmente confermati i compiti delle funzioni di compliance e audit interno • Testi normativi di riferimento sono ora artt. 61 e 62 del Regolamento Delegato (UE) London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Possibili semplificazioni strutturali: • Risk e compliance possono essere accentrate in un’unica funzione • L’audit interno può non essere istituito London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Esternalizzazione e delega di funzioni E’ prevista una specifica disciplina per la esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti Quelle in relazione alle quali un’anomalia nella loro esecuzione comprometterebbe gravemente la capacità dell’intermediario di rispettare i propri obbighi normativi Quelle in relazione alle quali un’anomalia nalla loro esecuzione comprometterebbe gravemente i risultati finanziari della SGR o la solidità o continuità nei suoi servizi London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Sono richieste: • Particolari cautele nella scelta del soggetto delegato • Potere di controllo sul delegato e di revoca della delega • Informativa preventiva a Banca d’Italia e CONSOB (silenzio – assenso) • Contratto di conferimento con durata determinata e senza esclusiva • Delega giustificata da ragioni oggettive • Il delegato deve disporre di risorse ed esperienza sufficienti e possedere requisiti di onorabilità London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Delega gestione portafoglio può essere conferita solo a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o gestione di portafogli e soggetti a vigilanza prudenziale • Delega gestione rischio può essere conferita anche a soggetti abilitati autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento e sottoposti a vigilanza prudenziale London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI La delega di gestione portafoglio e rischio non può avvenire a favore di Depositario o delegato del depositario Soggetti in conflitto d’interessi London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Sub-delega possibile se: • La SGR ha espresso previo consenso • La SGR ha informato Banca d’Italia e CONSOB • Sono soddisfatti requisiti previsti per esternalizzazione • Specifica disciplina transitoria per esternalizzazione della gestione del rischio London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • La SGR si dota di politiche, procedure e risorse che assicurano constantemente la corretta valutazione del patrimonio del fondo • La funzione preposta alla valutazione dei beni del fondo deve essere funzionalmente e gerarchicamente indipendente dalle funzioni di gestione • La politica retributiva dei soggetti preposti alla valutazione deve prevenire conflitti d’interesse London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • La SGR può esternalizzare, anche disgiuntamente: • La valutazione dei beni del fondo • Il calcolo del valore delle quote • Il Delegato: • Deve offrire adeguate garanzie professionali • Non può sub-delegare i compiti interenti al proprio incarico London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Confermato principio di parità di trattamento tra gli investitori • Nel caso di fondi riservati, trattamenti preferenziali sono ammessi se: • Ciò è specificamente disciplinato dal regolamento del fondo • Non è provocato un danno significativo generale agli altri investitori London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Oggetto di investimento dei Fondi ed erogazione di crediti Andrea Luciano Partner London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Investimento dei Fondi • Definizione di OICR (TUF 1.1.k) e delega ex TUF 39.1 • Nuovo 4.1 del DM (nuovo 228/1999) • Possibilità di erogare credito • Adesione alla Centrale Rischi (diretta o per il tramite di Banca o 106) TUF 8.1-bis • Modifica operatività London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Particolarità dell’erogazione di credito • Limiti di concentrazione • Durata • Leva sino a 1.5 solo da banche o 106 • Fondi stranieri • Differenza con obbligazionari London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI I gestori sotto soglia e le relative semplificazioni normative Mirko Lacchini Associate London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI SGR sotto soglia sono le SGR che gestiscono fondi riservati (ivi inclusi i fondi EuVECA ed EuSEF) e Fanno ricorso a leva e gestiscono attività che non superano €100 milioni Gestiscono attività che non superano €500 milioni a condizione che i fondi gestiti non ricorrono a leva e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote non sia esercitabile per almeno 5 anni dalla data di investimento • Le attività gestate sono calcolate a livello di gruppo • si considerano i fondi per cui la SGR ha delegato funzioni, non si considerano i fondi gestiti dalla SGR in virtù di delega London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Sono previsti obblighi di monitoraggio costante delle attività gestate. In caso di superamento della soglia, occorre valutare se tale superamento è occasionale (ovvero se non è probabile continui per un periodo superiore a 3 mesi) Superamento occasionale Informativa alla Banca d’Italia con i dati che giustificano la temporaneità della situazione Superamento non occasionale Comunicazione di modifica di operatività a Banca d’Italia entro 30 giorni Adeguamento del capitale minimo entro 6 mesi (diversamente i fondi gestiti sono posti in liquidazione) London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Principali esenzioni di cui godono i gestori sotto soglia • Capitale sociale minimo: €50.000 (se sono prestati servizi di investimento, il capitale minimo è pari a € 385.000 se non vi è detenzione dei beni della clientela, oppure a € 1 milione negli altri casi) • Possibilità di accentramento in un’unica funzione indipendente di tutte le funzioni di controllo • Esonero dall’elaborazione di strategie per l’esercizio dei diritti di voto London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Semplificazioni procedurali in materia di conflitti di interesse • Nessuna informativa preventiva a Banca d’Italia e CONSOB dell’intenzione di esternalizzare funzioni operative essenziali o importanti • La gestione del rischio può essere delegata anche a soggetti non sottoposti a vigilanza prudenziale London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • Esonero dalla disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione • Esonero dalla previa notifica a CONSOB ai fini della commercializzazione in Italia di quote di fondi riservati • Assenza dell’obbligo di assicurare l’indipendenza funzionale e gerarchica della funzione di valutazione dei beni da quelle di gestione London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI • E’ possibile in ogni momento assoggettarsi volontariamente al regime delle SGR ordinarie (opt-in) passaporto di commercializzazione • Disciplina transitoria: le SGR già autorizzate che intendono essere iscritte all’albo delle SGR come gestori sotto soglia comunicano a Banca d’Italia il mancato superamento delle soglie AIFMD entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla gestione collettiva del risparmio London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI Andrea Luciano Partner [email protected] Mirko Lacchini Associate [email protected] Withers Studio Legale Piazza Missori 3 20123 Milano +39 02 882141 www.withersworldwide.com London l Geneva l Zurich l Milan l Padua l New York l Greenwich l New Haven l San Francisco l Hong Kong l Singapore l BVI