massimario del foro ferrarese - Fondazione Forense Ferrarese

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Massimario del Foro Ferrarese
Anno 5 - n.1
MASSIMARIO DEL FORO FERRARESE
A cura dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara
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Hanno collaborato a questo numero
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
Laura Melotti
Simona Castellani
Sabrina Felicioni
Stefano Guazzaloca
Davide Seren
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
(Dibattimento)
Simona Maggiolini
Samuele Neri
Sara Bruno
(GIP e GUP)
Milena Catozzi
Elisa Rigolin
Davide Bertasi
Silvia Callegari
DIRITTO FALLIMENTARE
Stefano Giusberti
Maria Gabriella Pennetta
Massimo Buja
DIRITTO TRIBUTARIO
Lorella Fregnani
Coordinatore
Romano Veronesi
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SOMMARIO
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE :
pag. 7
DIRITTO E PROCEDURA PENALE :
pag. 21 (Dib.) pag. 29 (GIP-GUP)
DIRITTO FALLIMENTARE :
pag. 37
DIRITTO TRIBUTARIO :
pag. 43
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DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
SOMMARIO DELLE VOCI
Beni mobili registrati
Competenza per territorio
Condominio
Contratto in genere
Contratto di compravendita
Decreto ingiuntivo
Divorzio
Filiazione naturale
Intermediazione finanziaria
Lavoro
Procedimento ex art. 22 L. 689/81
Prova civile
Risarcimento danni
Separazione personale dei coniugi
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Beni mobili registrati - Automobili - Contratto di compravendita - Trascrizione Pubblicità dichiarativa - Mancata trascrizione - Irrilevanza. (Cc, artt. 815, 1470,
2644, 2683, 2684)
Non rileva ai fini della validità ed efficacia del trasferimento della proprietà di
un'autovettura la mancata trascrizione del contratto di compravendita presso gli appositi
registri automobilistici, poiché assolve ad una funzione meramente dichiarativa e, pertanto,
plasmandosi sulla disciplina dell'art. 2644, c.c., mira a risolvere i conflitti fra più acquirenti
dallo stesso dante causa.
Beni mobili registrati - Automobili - Contratto di compravendita - Consenso Efficacia reale - Principio consensualistico.- Sussistenza (Cc, artt. 815, 1321, 1325,
1326, 1376, 1470)
L'effetto reale costituito dalla trasmissione del diritto di proprietà, nei contratti aventi ad
oggetto autoveicoli, si produce con l'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle
parti, trovando applicazione anche in quest'ambito il principio consensualistico.
Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo.
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Competenza territoriale - Somma di denaro determinata - Forum destinatae solutionis
(Cc, artt. 1182, Cpc, art. 20)
Le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata rientrano nella
competenza territoriale in base al forum destinatae solutionis, in quanto la norma è
applicabile con riferimento a crediti aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro
il cui ammontare è già, convenzionalmente o giudizialmente, determinato ovvero
determinabile con semplici operazioni matematiche.
Tribunale di Ferrara, sentenza 12 dicembre 2007, n. 1410; Giudice Stigliano.
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Condominio – Impugnazione di delibera dell’assemblea condominiale – Cessazione
della materia del contendere per fatto successivo all’instaurazione del giudizio –
Addebito delle spese di giudizio – Applicazione criterio soccombenza virtuale (Cc art.
1137)
La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di
impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in
difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o
parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all’una o all’altra parte secondo il
criterio della soccombenza virtuale.
Tribunale di Ferrara; sentenza 12 gennaio 2006, n. 132; Giudice Porreca.
***
Contratto - Termine - Termine essenziale - Inosservanza del termine - Risoluzione per
inadempimento. (Cc, artt. 1183, 1218, 1321, 1326, 1453, 1457)
L'essenzialità del termine apposto ad un contratto non può essere dedotta da clausole di
stile quali “entro e non oltre”, ma da espressioni adoperate dalle parti, dalla natura e
dall'oggetto del contratto, che inclinino a ritenere perduta l'utilità perseguita dai contraenti a
causa dell'inutile decorso del termine pattuito.
Contratto - Eccezione d'inadempimento - Non implica risoluzione del contratto. (Cc,
1321, 1218, 1453, 1460; Cpc, art. 36, 99, 112)
L'inadempimento eccepito dalla controparte non implica la risoluzione del contratto, se non
vi è formale proposizione di domanda riconvenzionale in tal senso, ma fonda una semplice
eccezione d'inadempimento che vale soltanto a paralizzare la domanda, sicchè il contratto
non è travolto dalla pronuncia della sentenza e rimane ancora in vita, producendo gli altri
effetti giuridici.
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Contratto di compravendita - Documenti - Venditore - Mancata consegna documenti
necessari all’uso della cosa - Richiesta di risoluzione del contratto.- Legittimità (Cc,
art. 1218, 1453, 1470, 1476, 1477)
Nell'ambito dell'esecuzione del contratto di compravendita avente ad oggetto
un'automobile, la mancata consegna all'acquirente della carta di circolazione, del foglio
complementare e della dichiarazione di vendita autenticata, necessari per l'uso e per la
l'annotazione del relativo trasferimento nel pubblico registro automobilistico, possono
legittimare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto
menomano gravemente il diritto del compratore di disporre del veicolo.
Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo.
***
Decreto ingiuntivo - Opposizione - Contratto di compravendita - Onere della prova.
(Cc, artt. 1218, 1460, 1470, 1476, 1477, 1498, 2697, Cpc, artt. 633, 634, 641, 645)
Quando in ragione di un contratto di compravendita stipulato in forma scritta, il venditore
agisce mediante procedimento monitorio per ottenere il pagamento del prezzo, in fase di
opposizione, il creditore opposto ha l'onere di fornire la prova del titolo su cui si fonda la
pretesa, ossia il contratto di compravendita, mentre il debitore opponente può eccepire
l'inadempimento degli obblighi di consegna della cosa e dei relativi documenti, con
conseguente onere probatorio.
Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo.
***
Divorzio - Assegno divorzile - Inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o alla
oggettiva impossibilità di procurarseli al fine di mantenere il tenore di vita analogo a
quello goduto in costanza di matrimonio - Onere dell’istante di provare il tenore di
vita goduto in costanza di matrimonio e il peggioramento della propria situazione
economico e patrimoniale conseguente al divorzio (L. n. 898/70, art. 5)
Posto che l’assegno divorzile ha una funzione esclusivamente assistenziale, la sua concreta
attribuzione deve essere subordinata soltanto alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge
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istante ovvero alla oggettiva impossibilità di procurarseli, da intendersi come idoneità a
consentirgli la prosecuzione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di
matrimonio. Allo scopo, non è necessario accertare l’esistenza di un vero e proprio stato di
bisogno dell’avente diritto rilevando, esclusivamente, la circostanza dell’apprezzabile
deterioramento delle sue condizioni economiche che vanno ripristinate con riferimento a
quelle godute anteriormente alla cessazione del vincolo coniugale.
Pertanto, sul coniuge istante grava l’onere di provare quale fosse l’effettivo tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio, compresa la fascia socio-economica di appartenenza del
nucleo familiare, e il peggioramento della propria situazione economica e patrimoniale
conseguente alla cessazione del vincolo coniugale.
Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 17 settembre 2007, n. 1008, Pres.
Est. Boccia, D’Ancona, Porreca
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Filiazione naturale - Domanda di rimborso della quota a carico dell’altro genitore a
titolo di arretrati - Sussistenza (Cost. art. 30; c.c., artt. 147, 148, 258, 261 e 2031)
Il genitore che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento del figlio, anche
per la quota facente capo all’altro genitore, è legittimato ad agire contro quest’ultimo per
conseguire il rimborso della quota a carico del secondo, per tutto il periodo decorrente dalla
nascita del figlio, posto che l’obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il solo
fatto della filiazione e che nel comportamento del genitore adempiente è configurabile un
caso di gestione di affari produttiva, a carico dell’altro genitore, degli effetti di cui all’art.
2031 c.c. (somma da liquidarsi in via equitativa).
Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 30 luglio 2007, n. 871, Pres. Est.
Boccia, D’Ancona, Porreca
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Intermediazione finanziaria - Contratti di investimento - Bond argentini - Domande
di nullità e di annullamento formulate in modo espresso (respinte) - Domanda di
risarcimento danni non espressa - Inclusa nella narrativa dell’atto - Sussistenza
(C.p.c., art. 112; D.Lgs. n. 58/98, art. 23; Deliberazione Consob n. 11522/98, artt. 26- 30)
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L’atto di citazione (in materia di intermediazione finanziaria) comprendente in modo
espresso esclusivamente le domande di nullità e di annullamento, chiamate con il corretto
nomen iuris del diritto civile, non preclude al Giudice di ritenere che si possa leggere anche
una domanda di risarcimento danni da parte degli attori. Infatti, non bisogna guardare solo
al nomen, ma anche al continuo richiamo ad inadempimenti della banca nelle difese attoree
e ciò può essere letto come una invocazione della violazione di specifiche obbligazioni
contrattuali.
Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 2 ottobre 2007, n. 1094, Pres. Est.
D’Orazi, Giusberti, Cerulo
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Lavoro - Impresa familiare - Diritto del coniuge alla partecipazione degli utili
dell’impresa - onere della prova (C.c. art. 230 bis)
La costituzione dell’impresa familiare può avvenire sia mediante atto negoziale, che fissa
obiettivamente la concreta collaborazione dei partecipanti, sia per facta concludentia, cioè
alla stregua di comportamenti volontari dai quali si possa desumere la sussistenza della
fattispecie. La fattispecie costitutiva dell’impresa familiare è l’esercizio continuativo di
attività economica, in funzione di imprenditore oppure di partecipante, da parte di un
gruppo familiare.
Nell’ipotesi di impresa sorta per facta concludentia la prova deve far carico ex art. 2697
c.c. al soggetto che della sua configurabilità vuol trarre vantaggio, nel caso di
precostituzione negoziale la prova grava rigorosamente su colui che ne contesta l’esistenza
o che ritiene che il partecipante abbia diritto ad una quota di utili inferiore rispetto a quella
scritta, in funzione della minore quantità/qualità del lavoro effettivamente prestato.
Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 28 maggio 2007 n. 157, Giudice Guidomei.
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Lavoro - Accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Richiesta risarcimento danno da infortunio sul lavoro (C.p.c. art. 416, c.c. art. 2087, L.
626/94)
In caso di richiesta di risarcimento del danno da infortunio, soprattutto nel caso di
violazione di misure di sicurezza cd. nominate, ossia di quelle espressamente e
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specificamente definite dalla legge in relazione ad una valutazione preventiva dei rischi
specifici, quali le misure previste dalla legge 626/94 ovvero dal precedente d.p.r. 547/55, il
lavoratore deve provare il rischio specifico da prevenire, che rappresenta il fatto costitutivo
previsto dalla norma impositiva della misura protettiva, nonché il nesso di casualità tra
l’inosservanza della norma ed il danno, incombendo al datore di lavoro negare gli stessi
fatti allegati.
Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 26 settembre 2007 n. 226, Giudice
Guidomei
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Lavoro - Contributi previdenza integrativa - Versamenti - Inclusione nella base di
calcolo del TFR - Inammissibilità (C.c. artt. 2120 e 2123, Cost. artt. 36 e 38)
La finalità dei versamenti compiuti dal datore di lavoro al fondo Aziendale è quella di
maturare delle prestazioni previdenziali integrative con funzione complementare a quelle
tendenzialmente assicurate dal regime pubblico della previdenza obbligatoria.
La previdenza integrativa non appare riconducibile allo schema della retribuzione ex art.
2120 c.c.
Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2007 n. 302, Giudice Vignati
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Lavoro - Licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore Licenziamento per giusta causa (C.c., artt. 2110, 2119, 2105)
Il licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore determina l’inefficacia del
recesso – non incidendo sulla sua validità – fino alla cessazione della malattia, effetto
derivante direttamente dalla legge ex. art. 2110 c.c., e si produce per il solo fatto della
sussistenza dello stato morboso, indipendentemente dalla comunicazione della malattia,
che può essere comunicata anche dopo alcuni giorni.
Lo stato di malattia del lavoratore preclude l’esercizio del potere di recesso solo quando si
tratta di licenziamento con preavviso di giustificato motivo; esso non impedisce invece
l’intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragione la conservazione del
posto di lavoro in periodo di malattia,di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che
non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto di lavoro.
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Conformi Cassazione 2003/9896; Cassazione 1987/2707, Cassazione 1997/12915
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Lavoro - Licenziamento per giusta causa - Violazione del dovere di fedeltà del
dipendente (C.c., artt. 2110, 2119, 2105)
Il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c. si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di
tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli
interessi. Rientra certamente nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari in
concorrenza con l’imprenditore – datore di lavoro, sviando la clientela presso altre società
fornitrici dello stesso servizio ma distinte e per nulla collegate al datore di lavoro. Da un
punto di vista processuale, in caso di impugnazione del licenziamento intimato al
lavoratore per asserita violazione di tale dovere di fedeltà, incombe al datore di lavoro
l’onere di riscontrare rigorosamente i comportamenti attraverso i quali si sarebbe realizzata
l’infedeltà del dipendente e, pertanto, la gravità della condotta di inaffidabilità tale da
legittimare il licenziamento.
Sussiste giusta causa di licenziamento, se sulla base di un accertamento condotto con
riferimento al caso concreto e non già al fatto astrattamente considerato, risulti che la
specifica mancanza commessa dal dipendente e tale, quindi, da esigere sanzioni non minori
di quella massima, definitivamente espulsiva, tenuto conto della posizione del dipendente e
del grado del vincolo di fiducia propri di quel rapporto, é tale da non consentire una
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 1 dicembre 2006 n. 158, Giudice Guidomei
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Procedimento ex art. 22. L. 689/1981 - Capacità a testimoniare del lavoratore
interessato all’accertamento - Sussistenza (Legge 689/1981 art. 22)
Nel procedimento ex art. 22. L. 689/1981, sussiste la piena capacità a testimoniare dei
lavoratori interessati agli accertamenti oggetto di impugnazione.
Procedimento ex art. 22. L. 689/1981 - Intervento in giudizio del lavoratore
interessato all’accertamento - Inammissibilità (Legge 689/1981 art. 22)
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Nel giudizio ex art, 22 L. 689/1981 è inammissibile l’intervento di terzo.
Tribunale di Ferrara, sentenza 18 dicembre 2007, n. 1460, Giudice Gianniti.
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Prova civile - Prove assunte in sede di istruzione preventiva - Produzione nel giudizio
di merito - Provvedimento di ammissione - Necessità- Non sussiste. (Cpc, artt. 692 e
698)
Non è necessario un formale provvedimento di ammissione della produzione in giudizio
delle prove assunte in sede di istruzione preventiva, sicchè tali prove devono reputarsi
ammesse per il fatto stesso che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e il
giudice le abbia esaminate; essenziale è soltanto che la controparte sia stata posta in
condizione di interloquire circa le risultanze delle prove preventive.
Tribunale di Ferrara, sentenza 11 dicembre 2007, n. 1439, Giudice Cerulo.
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Prova civile - Prova testimoniale - Specificità della capitolazione - Necessità (Cpc, art.
183, 244, 253)
L'esigenza di formulare il capitolo di prova testimoniale con riferimento a fatti specifici,
non richiede l'indicazione di tutti i dettagli, potendo anche il giudice, durante l'escussione
del teste, chiedere chiarimenti sulle informazioni offerte dal testimone, tuttavia, tale
specificità non può dirsi soddisfatta quando la mancanza di riferimenti spaziali e temporali
non consentono alla controparte di articolare adeguata prova contraria.
Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo.
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Risarcimento danni da sinistro stradale - Investimento di pedone fuori dalle strisce pedonali
- Presunzione ex art. 2054 c.c. - Insussistenza (Cc. art. 2054)
In tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei
conducenti di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. impone una ripartizione delle
responsabilità in egual misura. In caso d’investimento, in un centro abitato, di un pedone;
non è possibile applicare la presunzione di pari colpa, poiché in caso di attraversamento da
sinistra a destra, in centro abitato e senza particolari problemi di illuminazione pubblica, il
conducente versa in una ipotesi in cui è particolarmente pregnante l’obbligo di attenzione.
Tribunale di Ferrara; sentenza 23 gennaio 2006. n. 111; Giudice D’Orazi.
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Risarcimento danni ex art. 2051 c.c. - Nesso di causalità - Onere probatorio (Cc art.
2051)
Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita pur se essa non è
intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso
provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da
caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. Trattasi di ipotesi di
responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza
del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo.
Pertanto, in tema di ripartizione dell’onere della prova, al danneggiato compete provare
l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode, per
liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo
ad interrompere quel nesso causale e , cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del
fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità
Tribunale di Ferrara; sentenza 14 novembre 2005 n. 81/2006; Giudice Stigliano.
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Risarcimento danni da sinistro stradale - Danno patrimoniale - Riduzione della
capacità lavorativa specifica di casalinga - Sussistenza (Cc art. 2054)
Per quel che concerne la domanda di risarcimento connessa alla perdita della capacità
lavorativa di casalinga, va osservato che, pur non percependo reddito monetizzato, ella
svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, sicchè va legittimamente
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inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente
rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria
capacità lavorativa. Tale attività non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende
domestiche, sia nell’ambito di un nucleo familiare che in favore di se stessa, ma si estende
al coordinamento della vita familiare, sia che ella sia solita affidare la parte materiale del
proprio lavoro a persone estranee. Per la liquidazione di tale danno, è applicabile
analogicamente il reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti
dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga.
Tribunale di Ferrara; sentenza 16 gennaio 2006 n. 107; Giudice Stigliano
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Risarcimento del danno - Caduta di minore in ambito scolastico - Responsabilità
contrattuale - Sussiste. (Cc, art. 1218)
In ipotesi di danno subito da minore in contesto scolastico si è in presenza di una
responsabilità contrattuale. Va quindi esclusa la responsabilità dell’istituto scolastico in
presenza di un fatto che possa essere oggettivamente non dominabile dal contraente. Non
può escludersi la responsabilità contrattuale in presenza di un fatto (caduta di un piccolo)
che comunemente avviene nelle scuole elementari, che non è cioè un fatto eccezionale ma
legato alla goffaggine che generalmente ancora caratterizza i piccoli di quella età.
Tribunale di Ferrara, sentenza 11 dicembre 2007, n. 1407, Giudice D’Orazi.
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Separazione personale dei coniugi - Assegnazione della casa coniugale - Domanda di
indennità di occupazione della casa coniugale formulata dal coniuge non assegnatario
- Infondatezza (C.c., art. 155 quater)
È infondata la domanda del coniuge non assegnatario della casa coniugale tesa al
versamento di una indennità di occupazione della stessa da parte dell’assegnatario.
In presenza di motivi di tutela della prole deve escludersi la debenza da parte
dell’assegnatario della casa coniugale di qualunque forma di corrispettivo perché,
diversamente opinando, si verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto di cui si
tratta.
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Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 7 maggio 2007, n. 490, Pres.
Mazziotti di Celso, Est. Boccia, Porreca
Conforme: Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 11 settembre 2007, n. 1006, Pres. Est.
Boccia, Porreca, D’Ancona
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Separazione personale dei coniugi - Addebito - Domanda di risarcimento dei danni ex
art. 2043 c.c. - Fondatezza (C.c., art. 2043)
È accoglibile la domanda formulata da un coniuge di risarcimento dei danni ex art. 2043
c.c., in quanto, secondo il più recente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, tale
istituto è applicabile anche nell’ambito dei rapporti familiari.
(Nel caso di specie, la condotta tenuta in ambito familiare dal marito è stata ritenuta grave e
reiterata così determinando all’altro coniuge un danno ingiusto, trattandosi di condotta che,
per le modalità di attuazione, è risultata lesiva, oltre che dell’integrità fisica e morale della
moglie, del suo fondamentale diritto alla stabilità e serenità familiare. Sono stati liquidati in
via equitativa euro 20.000,00).
Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 11 settembre 2007, n. 993, Pres.
Est. Boccia, D’Ancona, Porreca
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Separazione personale dei coniugi - Domanda di addebito - Domanda autonoma Deve essere inserita nel primo atto difensivo (C.p.c., artt. 163, 167e 183)
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi la domanda di addebito è autonoma e
l’iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione
all’altro non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa
instaurata con la domanda di separazione, sicché, se presa dalla parte attrice, deve essere
inserita nell’atto introduttivo del giudizio.
(Nel caso di specie, è stata dichiarata inammissibile la domanda di parte attrice di addebito
della separazione al coniuge perché tardivamente proposta, per la prima volta nella
memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c).
Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 17 settembre 2007, n. 1019, Pres.
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Est. Boccia, D’Orazi, Porreca
***
Separazione personale dei coniugi - Domanda di assegno di mantenimento in favore
del figlio maggiorenne non indipendente economicamente proposta dal genitore
convivente - Legittimazione attiva concorrente in capo al genitore - Sussistenza (C.c.,
art. 155 quinquies)
Va respinta la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva del coniuge
convivente con il figlio maggiorenne non indipendente economicamente, in quanto deve
ritenersi tuttora sussistente tale legittimazione attiva concorrente, nei termini già elaborati
dalla precedente giurisprudenza, pur nella formulazione dell’art. 155 quinquies c.c., come
introdotto dalla L. n. 54/2006.
Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 20 novembre 2007, n. 1311, Pres.
Est. Boccia, D’Ancona, Porreca
***
Separazione personale dei coniugi - Intervento in giudizio del figlio convivente
maggiorenne non autosufficiente economicamente al fine di ottenere l’assegno di
mantenimento dal genitore non convivente - Legittimazione processuale del figlio Sussistenza (C.c., art. 155 quinquies)
Va respinta la sollevata eccezione di inammissibilità dell’intervento in giudizio del figlio
maggiorenne non indipendente economicamente, posto che il versamento diretto
dell’assegno al figlio maggiorenne costituisce la regola generale secondo la nuova
normativa e quella al genitore convivente soltanto una ipotesi residuale e pertanto è
riconosciuta la legittimazione processuale del figlio maggiorenne, rispettivamente, a
seconda delle opzioni prescelte, in via esclusiva o in via generale e preferenziale rispetto al
genitore convivente, con la conseguenza della necessità della integrazione del
contraddittorio nei suoi confronti siccome vera e propria parte processuale ai fini
dell’accertamento del contributo al mantenimento dello stesso.
Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 11 settembre 2007, n. 1006, Pres.
Est. Boccia, Porreca, D’Ancona
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DIRITTO E PROCEDURA PENALE
SOMMARIO DELLE VOCI
(Dibattimento)
Furto procedibile a querela
Giudizio immediato
Guida in stato di ebbrezza
Immigrazione
Legittimazione a proporre querela
Omissione di soccorso
Perquisizione
Pornografia minorile
Procura speciale - querela
Prova
Sottrazione minori
Testimonianza indiretta
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Furto – querela - indicazione dei poteri di rappresentanza - omissione - validità della
querela - detentore non proprietario del bene – legittimazione a proporre querela (Cp
art. 624)
Per la giurisprudenza della Suprema Corte la formalità relativa all’indicazione specifica
della fonte dei poteri di rappresentanza non è prescritta a pena di nullità e non costituisce
condizione di validità della querela. (Nel caso di specie, nella querela la fonte dei poteri del
querelante veniva indicata nella procura speciale).
L’art. 624 c.p., inoltre, individua la persona offesa dal reato in chi detiene il bene. La
condotta del furto è quella di “sottrarre a chi detiene”. Trattandosi di un reato contro il
patrimonio, può agevolmente affermarsi che le persone legittimate a proporre querela sono
sia i proprietari dei beni – che subiscono offesa al loro patrimonio – sia i detentori non
proprietari dei beni, in quanto soggetti passivi dell’azione – aventi o meno obblighi di
custodia nei confronti del bene stesso.
Tribunale di Ferrara, sentenza 13 febbraio 2008, n. 215, Giudice Tassoni
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Guida in stato di ebbrezza alcolica – Alcooltest – Facoltà di nominare il difensore Omissione -Inutilizzabilità della prova (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 295, art. 186, C.P.P.,
artt. 354, 356 e 366 e 114 disp. att.).
Discende l’inutilizzabilità dei risultati della prova alcoolemica (così detti scontrini
dell’alcooltest), se non risulta che all’imputato sia stato dato avviso della facoltà di
nominare un difensore prima dell’esecuzione della predetta prova alcoolemica.
Tribunale di Ferrara, sentenza 1 marzo 2007, n. 313, Giudice Oliva.
***
Perquisizione - Illegittimità - Sequestro - Utilizzabilità - Corpo di reato e cosa
pertinente al reato . (C.p.p., artt. 191, 192, 247, 250, 251, 252, 253, 330 e 526)
Il sequestro, sul piano giuridico, non dipende dalla precedente perquisizione e ne
costituisce un’operazione nettamente distinta, non dipendendo l’acquisizione dell’oggetto
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al processo, dal modo in cui è stato scoperto o rinvenuto. In altri termini, possono essere
acquisite al fascicolo del dibattimento ed utilizzate ai fini della decisione, le cose rinvenute
in seguito ad operazioni di ricerca delle prove (perquisizioni), sia pure effettuate in
violazione di legge, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, per la loro intrinseca illiceità o
perché corpo del reato, hanno l’obbligo di sequestrare (Fattispecie nella quale il tribunale,
rigettando l’eccezione di nullità/inutilizzabilità avanzata dalla difesa, ritenne utilizzabile ai
fini della decisione, il sequestro di materiale pedopornografico effettuato sulla base di una
perquisizione domiciliare nei confronti di un di un soggetto individuato attraverso l’elenco
di coloro i quali avevano effettuato compravendite via internet con un’azienda che cedeva
anche (ma non solo) materiale pedopornografico (tramite l’ausilio del così detto agente
provocatore che finse acquisti lui medesimo) e, pertanto, dove la perquisizione domiciliare
(che dette esito positivo unicamente per quanto concerne il reato di possesso di materiale
pedopornografico, previsto e punito dall’art. 600 quater, codice penale, per il quale
l’attività di indagine dell’agente provocatore non è autorizzabile e, di fatto non lo era stata,
ed, invece, dette esito negativo per quelli più gravi inerenti la pornografia minorile, previsti
e puniti dagli artt. 600 ter e quinques, per i quali la predetta attività di indagine era nata)
che condusse al sequestro, fu autorizzata dal pubblico ministero ed effettuata dalla polizia
giudiziari, senza poter avere la certezza che il soggetto avesse effettivamente acquistato
materiale illecito (poteva, infatti, aver acquistato materiale pornografico non vietato, avente
ad oggetto maggiorenni) e, pertanto, prima che vi fosse una concreta notizia di reato, la
quale, solo così, poté essere individuata).
Tribunale di Ferrara, sentenza 24 aprile 2008, n. 378, Giudice Caruso
Conforme cass. pen. sez. III, sent. 8 giugno 2006, n. 29496, cass. pen. sez. III, sent. 19 ottobre
2005, n. 41957 e cass. pen., sez. unite, sent. 27 marzo 1996, n. 5021
***
Perquisizione - fumus commissi delicti - necessità - obbligo di motivazione - mancanza
- nullità relativa (art. 247 - 13 e 14 Cost. e 181 c.p.p)
La perquisizione é un atto che incide su valori costituzionalmente protetti, quali la libertà
personale e domiciliare, per cui la stessa non può svolgere la funzione di "prendere notizia"
dei reati, ma può essere disposta solo in presenza di un fumus commissi delicti emergente
da una notizia di reato già acquisita nei suoi elementi essenziali. La motivazione del
provvedimento deve indicare, oltre al titolo del reato per il quale si procede e i fatti concreti
addebitati. Per effetto dell'obbligo di motivazione a pena di nullità del decreto di
perquisizione si può ritenere che una perquisizione mirata all'acquisizione della notizia di
reato debba essere dichiarata nulla. Trattasi di nullità relativa, sanabile se non eccepita
quantomeno subito dopo il compimento dell'atto e prima di ogni altra difesa.
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Tribunale di Ferrara, sentanza 24 aprile 2008 n. 378, Giudice Caruso
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Pornografia minorile - prova - agente provocatore - utilizzabilità anche per il reato di
cui all'art. 600 quater C.P (art. 14 L.3.8.98 n.269 e 191 c.p.p)
Il Legislatore vieta l'impiego dell'agente provocatore mirato al reato di detenzione di
materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto ma ciò non esclude
che, nell'ambito di una indagine legittimamente autorizzata, siano acquisiti elementi di
prova per reati diversi. Conseguentemente, una volta che l'operato dell'agente provocatore
non possa giudicarsi illegale perchè effettivamente indirizzato all'accertamento dei reati per
i quali il suo intervento è previsto, non vi è ragione per porre alcun limite all'impiego delle
informazioni e delle conoscenze, globalmente acquisite nel corso delle indagini rivolte ad
altri fini, anche per accertare il reato di cui all'art. 600 quater C.P.
(Fattispecie nella quale il Tribunale ha ritenuto utilizzabile il sequestro di materiale
pedopornografico nonostante che gli atti di indagine - avvenuto acquisto via internet da
parte di agente provocatore e la perquisizione che ne è seguita - fossero autorizzati
unicamente per i più gravi reati previsti e puniti dagli artt. 600 ter e 600 quinques e non lo
fossero, perchè non potevano esserlo, per quello di cui all'art. 600 quater CP poi contestato
all'imputato).
Tribunale di Ferrara, sentenza 24 aprile 2008 n. 378, Giudice Caruso
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Prova - nullità e inutilizzabilità - tassatività delle sanzioni (artt. 177 - 191 c.p.p)
La distinzione fra il regime giuridico della nullità e quello della inutilizzabilità, fa si che
non vi possa essere comunicazione analogica di regole tipiche dall'uno all'altro ambito,
anche per preservare il principio della tassatività delle sanzioni processuali e dei loro
effetti, potendosi affermare che la nullità della prova attiene alle forme di assunzione,
mentre l'inutilizzabilità della prova attiene al suo contenuto e al suo oggetto e che non ogni
violazione di regole processuali sulle prove può essere ricondotta al regime
dell'inutilizzabilità e produrre, a cascata, gli effetti previsti dall'art.191 c.p.p. Pertanto sono
inutilizzabili soltanto le prove che la legge espressamente esclude dal catalogo dei mezzi di
prova sui quali la decisione può fondarsi e non quelle acquisite in violazione di norme che
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disciplinano il procedimento di acquisizione, per le quali la sanzione non sia esplicitamente
comminata. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha ritenuto utilizzabile il sequestro di
materiale pedopornografico nonostante che gli atti di indagine - avvenuto acquisto via
internet da parte di agente provocatore e la perquisizione che ne è seguita - fossero
autorizzati unicamente per i più gravi reati previsti e puniti dagli artt. 600 ter e 600
quinques e non lo fossero, perchè non potevano esserlo, per quello di cui all'art. 600 quater
CP poi contestato all'imputato.
Tribunale di Ferrara, sentenza 24 aprile 2008 n. 378, Giudice Caruso
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Sottrazione di persone incapaci - Figlio minore – Elemento soggettivo – Potestà
genitoriale. (C.p. art. 574).
Non è integrato l’elemento soggettivo della fattispecie di reato di sottrazione di persone
incapaci, (nella fattispecie, un figlio minore), previsto e punito dall’art. 574, codice penale
se la condotta di sottrazione è posta in essere nella convinzione dell’indifferenza per le
sorti del minore stesso da parte dell’altro genitore, in attesa di un compiuta definizione dei
rapporti tra i coniugi e non per sottrarre il figlio. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha
assolto l’imputata, con la formula perché il fatto non costituisce reato, non ritenendo
dimostrato l’elemento soggettivo del reato, pur avendo la stessa condotto la figlia minore
all’estero, nel proprio paese d’origine, affidandola ai nonni, all’insaputa e senza il consenso
del padre, stante la ritenuta dimostrata brevità del lasso di tempo della sottrazione, circa un
mese, l’accesa conflittualità tra le parti e le precarie condizioni di vita nella quali si trovava
l’imputata in seguito alla rottura del rapporto con il padre della minore, a causa delle quali
non avrebbe potuto provvedere in maniera adeguata alle esigenze della bambina).
Tribunale di Ferrara, sentenza 4 luglio 2007, n. 1107, Giudice Tassoni.
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Sottrazione di persone incapaci - Figlio minore – Elemento soggettivo – Potestà
genitoriale. (C.p. art. 574).
Non è integrato l’elemento soggettivo della fattispecie di reato di sottrazione di persone
incapaci, (nella fattispecie, un figlio minore), previsto e punito dall’art. 574, codice penale
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se la condotta di sottrazione è posta in essere nella convinzione dell’indifferenza per le
sorti del minore stesso da parte dell’altro genitore, in attesa di un compiuta definizione dei
rapporti tra i coniugi e non per sottrarre il figlio. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha
assolto l’imputata, con la formula perché il fatto non costituisce reato, non ritenendo
dimostrato l’elemento soggettivo del reato, pur avendo la stessa condotto la figlia minore
all’estero, nel proprio paese d’origine, affidandola ai nonni, all’insaputa e senza il consenso
del padre, stante la ritenuta dimostrata brevità del lasso di tempo della sottrazione, circa un
mese, l’accesa conflittualità tra le parti e le precarie condizioni di vita nella quali si trovava
l’imputata in seguito alla rottura del rapporto con il padre della minore, a causa delle quali
non avrebbe potuto provvedere in maniera adeguata alle esigenze della bambina).
Tribunale di Ferrara, sentenza 4 luglio 2007, n. 1107, Giudice Tassoni.
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Testimonianza indiretta – Dichiarazioni dell'imputato – Divieto di testimonianza sulle
dichiarazioni dello stesso - Condizioni di utilizzabilità (C.p.p. artt. 62, 192, 194 e 195).
È utilizzabile ai fini della decisione la dichiarazione resa dall’imputato ad un soggetto
escusso in qualità di teste e da quest’ultimo riferita in dibattimento, escludendosi sia
l’applicazione dell’art. 195, codice di procedura penale, nel caso in cui il testimone si
riferisca, per conoscenza dei fatti, all’imputato del medesimo procedimento in cui vengono
assunte le informazioni, ritenendo incongruo che il giudice escuta la fonte diretta, qualora
questa si identifichi con l’imputato, sia l’applicazione dell’art. 62, codice di procedura
penale, secondo il quale, le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento
dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di
testimonianza, essendo lo stesso diretto ad assicurare l’inutilizzabilità di quanto raccolto al
di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e presupponendo che dette
dichiarazioni siano state rese nell’ambito del procedimento e non anteriormente o al di
fuori dello stesso, per cui la testimonianza assume valore di fatto storico percepito dal
testimone e come tale valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a
detto mezzo di prova. (Fattispecie nella quale il giudice utilizzò ai fini della decisione la
dichiarazione del testimone che riferì come l’imputato, accusato di omicidio colposo per
violazione delle norme sulla circolazione stradale, gli avesse riferito che i danni
all’autovettura erano dovuti all’avere ucciso una persona).
Tribunale di Ferrara, sentenza 11 settembre 2007, n. 1117, Giudice Marini.
Conforme: Cassazione penale, sentenza 12904/1998.
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DIRITTO E PROCEDURA PENALE
SOMMARIO DELLE VOCI
(GIP e GUP)
Bancarotta fraudolenta
Confessione
Detenzione stupefacenti
Dolo eventuale
Maltrattamenti in famiglia
Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
Reato continuato
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Bancarotta fraudolenta – Elemento soggettivo – Dolo generico (L.fall., art. 216)
Per la fattispecie di bancarotta fraudolenta, deve ritenersi sufficiente il dolo generico,
rappresentato dalla consapevolezza che la confusa e caotica gestione della contabilità
renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio e il
movimento degli affari, mentre non è necessario che la volontà sia protesa ad impedire
l’acquisizione di conoscenze esaustive di tali dati.
Conforme: Cass. pen., sez. V, 22 agosto 2001, n. 31356.
Tribunale di Ferrara, , Sez. GIP – GUP, sentenza del 30 marzo 2007 n. 121, Giudice
Migliori.
***
Bancarotta fraudolenta – Mancato rinvenimento di beni e valori societari– Assenza
di giustificazione - Presunzione della distrazione (L.fall., art. 216)
In tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all’atto
della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari a disposizione
dell’amministratore, costituisce, qualora non sia da questo giustificato, valida presunzione
della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante ai fini di affermare la responsabilità
dell’imputato.
Conforme: Cass. pen, sez. V, sent. n. 3400/2005, Sabino.
Tribunale di Ferrara, , Sez. GIP – GUP, sentenza del 30 gennaio 2007 n. 39, Giudice
Criscuolo.
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Confessione spontanea dell’imputato – Valenza probatoria – Necessità di riscontri
esterni – Esclusione (C.p.p., art. 192)
La confessione resa dall’imputato, pur non essendo qualificabile come prova legale,
costituisce un elemento di elevato spessore probatorio idoneo alla formazione del
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convincimento del giudice, qualora la stessa sia stata resa in modo spontaneo e genuino e
deve essere valutata esclusivamente con riferimento all’attendibilità intrinseca e non ha
bisogno dei riscontri esterni previsti dall’art. 192 comma 3 e 4 c.p.p.
Conformi: Cass. pen., 6 marzo 2000, Candita e Cass. pen., 14 gennaio 2000, Santise.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza 3 aprile 2007 n. 124, Giudice Giorgi.
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Detenzione di sostanze stupefacenti – Consegna della sostanza durante perquisizione
locale – Circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. - Esclusione (D.P.R. 309/1990, art.
73 comma I, C.p., artt. 62 n. 6)
Non ricorre l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 ultima parte c.p. (essersi, prima del giudizio,
adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose
o pericolose del reato) nell’ipotesi in cui l’imputato consegni la sostanza stupefacente
illecitamente detenuta nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Da
un lato, infatti, tale consegna non può ritenersi spontanea; dall’altro lato, essa è anteriore
alla cessazione dell’illecita detenzione, determinandosi in tal modo solo la cessazione
dell’attività criminosa costitutiva del reato e non l’elisione, o l’attenuazione, delle
conseguenze costituenti un posterius del medesimo.
Conformi: Cass. pen., sez. VI, 10 giugno 1994, n. 6757, Deidda; Cass. pen., sez. IV, 20 ottobre 1999, n.
13028.
Contra: Cass. pen., 4 agosto 2004, n. 33422.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza 16 ottobre 2007, n. 343, Giudice Criscuolo
***
Dolo eventuale – Alta probabilità del verificarsi dell’evento – Esclusione (C.p., art.
43).
Nell’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo, esso dovrà ritenersi provato nella sua
forma diretta e non nella sua forma eventuale quando il verificarsi dell’evento dannoso o
pericoloso si presenti, secondo un giudizio ex ante, come certo o altamente probabile. In tal
caso, infatti, l’agente non si limita ad accettare il rischio della verificazione dell’evento, ma
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lo accetta e lo vuole. [Fattispecie in cui, durante una rapina, gli imputati avevano esploso,
all’indirizzo delle guardie giurate, colpi di arma da fuoco all’interno dell’abitacolo ove le
stesse si trovavano, utilizzando, altresì, proiettili cd. perforanti].
Conforme: Cass., SS.UU. il 12 ottobre 1993.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza del 26 febbraio 2008, n. 104, Giudice
Migliori
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Maltrattamenti in famiglia – Violenza psicologica su minore – Atteggiamenti
iperprotettivi - Sussistenza (C.p., art. 572)
Ai fini dell’integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia non occorre l’esplicazione
di violenza fisica, ma sono sufficienti a concretare il reato ex art. 572 c.p. anche condotte
squisitamente psicologiche, concretatesi in soprusi, vessazioni personali o addirittura
incurie, qualora protratti e ripetuti nel tempo; in particolare, il reato si configura anche
quando il soggetto agente, a fronte di un evidente stato di disagio psicologico e morale di
un soggetto minore, generi o aggravi una condizione di abituale e persistente sofferenza,
che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo.
[Fattispecie in cui gli imputati, rispettivamente madre e nonno della persona offesa
minorenne, avevano impedito la normale socializzazione ed il sano sviluppo psico-fisico
del bambino, mediante comportamenti iperprotettivi, ed, in particolare, impedendogli di
frequentare con regolarità la scuola e di incontrare il padre, la cui figura veniva prospettata
al minore come negativa e violenta].
Conforme: Cass. 18 marzo 1996, Cambria.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza del 17 maggio 2007 n. 189, Giudice
Giorgi
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Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio – Nozione - Attività disciplinata
da norme di diritto pubblico - Forma giuridica dell’ente – Irrilevanza - Investitura di
fatto - Rilevanza penale (C.p., artt. 357, 358)
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I concetti di pubblica funzione e di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 357
e 358 c.p., hanno una connotazione esclusivamente oggettiva. Infatti sono tali le attività
disciplinate da norme di diritto pubblico, indipendentemente dalla forma giuridica dell’ente
in cui l’agente opera, sia dalla posizione soggettiva di quest’ultimo. Sotto tale ultimo
profilo, in particolare, è irrilevante che sia intervenuta una formale investitura o che
l’esercizio della suddetta attività avvenga in virtù di poteri legalmente conferiti o di una
fatto: l’unico dato significativo è l’effettivo svolgimento di una pubblica funzione o di un
pubblico servizio.
Il concreto esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio vale ad attribuire la
relativa qualifica al soggetto agente, quando la funzione o il servizio siano effettivamente
svolti con il beneplacito della pubblica amministrazione sulla base di un’investitura, sia
pure di fatto, lecita e non abusiva, con la conseguenza che vanno riconosciute penalmente
rilevanti le attività svolte da dipendenti pubblici anche al di là delle proprie mansioni.
[Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra esposti, il Giudice ha riconosciuto la qualità
di pubblici ufficiali ad un direttore amministrativo dell’Ordine dei Medici e ad una
dipendente amministrativa dello stesso ente, collaboratrice e vero e proprio “braccio
destro” del direttorei]
Conformi, per il pubblico servizio: Cass. Pen., sez. VI, 9 luglio 2004; per la pubblica funzione: Cass. Pen.,
sez. VI, 21 gennaio 2005, n. 12.175.
La distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio deve essere effettuata
sulla base delle caratteristiche oggettive dell’attività posta in essere. E’ pubblico ufficiale
non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare e/o manifestare la volontà
dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi
carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in
questo caso ha luogo, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura
ridotta, alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che,
perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività
che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi – nel senso cioè che caratteristica della
pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell’attività medesima –
giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio che esaurisca nell’ambito del
procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure
destinato a produrre effetti interni alla Pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso,
l’attuazione dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni
pubbliche.
Conforme: Cass. Pen. Sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21088.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza del 19 gennaio 2007, n. 25, Giudice
Criscuolo
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Reato continuato – Pena irrogabile – Minimo edittale (C.p., art. 81)
In caso di pluralità di reati legati dal vincolo della continuazione in ordine ai quali può
trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena più elevata
nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena
inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati.
Conforme: Cass. Sez. II, 19 aprile 2007, n.19.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza del 26 febbraio 2008, n. 104, Giudice
Migliori.
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Riciclaggio – Prova della contraffazione da parte dell’imputato – Necessità
(L. 197/91 – c.p., artt.648, 648 bis)
Nel caso di contestazione del reato di riciclaggio avente ad oggetto un bene sul quale sono
state compiute operazione finalizzate ad ostacolare l’identificazione della sua provenienza
delittuosa, qualora non vi sia la prova che tali operazioni di contraffazione siano ascrivibili
all’imputato deve ritenersi che lo stesso abbia ricevuto la res già modificata.
La condotta andrà pertanto qualificata come ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p.: infatti, il
delitto di cui all’art. 648 c.p. è in rapporto di genere a specie rispetto a quello sanzionato
dall’art. 648 bis c.p. [Fattispecie nella quale oggetto di riciclaggio era autovettura portante
numero di targa non riconducibile al numero di telaio].
Tribunale di Ferrara, , Sez. GIP – GUP, sentenza del 10 gennaio 2007 n. 2, Giudice
Migliori
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Risarcimento del danno - Circostanza attenuante – Impossibilità di risarcire
integralmente il danno per difficoltà economiche del reo – Violazione principio di
uguaglianza ex art. 3 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta
infondatezza (Cost., art. 3; C.p., art. 62 n. 6 c.p.)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 62 n. 6 c.p.
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per violazione del principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost. avente ad oggetto la
disparità di trattamento tra colui che, pur adoperandosi al fine di risarcire il danno, non vi
riesce a causa delle proprie condizioni economiche e colui che, avendo maggiore
disponibilità di denaro, potrà invece usufruire del beneficio.
Ciò in quanto in quanto la necessità dell’integrale risarcimento del danno ai fini della
concessione della circostanza aggravante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. rivela come, nel
conflitto di interesse tra reo e vittima del reato, l’interesse di quest’ultima non lascia spazio
alcuno a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, che potrà rilevare con
riferimento ad altri istituti del diritto penale (circostante attenuanti generiche, valutazione
degli indici di cui all’art. 133 c.p. in sede di commisurazione della pena).
Pertanto, alcuna violazione del principio di uguaglianza è ravvisabile non trattandosi di
situazioni aventi tratti in comune quali il ravvedimento o il pentimento, ma essendo invece
fattispecie ben distinte, l’una rappresentata dall’adempimento dell’obbligazione
risarcitoria, l’altra dall’inadempimento anche parziale di tale obbligazione.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza del 15 maggio 2007 n. 180, Giudice
Criscuolo
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Stupefacenti – Coltivazione – Uso personale a scopo terapeutico – Irrilevanza (D.P.R.
n. 309/90, art. 73, co. 1)
Stupefacenti – Coltivazione – Ipotesi di lieve entità (D.P.R. n. 309/90, art. 73, co. V)
In riferimento alla condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti non rileva l’eventuale
destinazione ad uso personale, dal momento che né in base alla “ratio” né in base alla
lettera della norma incriminatrice è dato distinguere tra varie tipologie di coltivazione. Il
reato sussiste anche se la coltivazione mira a soddisfare esigenze di approvvigionamento
personale, in ragione della idoneità della condotta ad accrescere il pericolo di circolazione e
diffusione delle sostanze stupefacenti ad attentare al bene della salute con incremento delle
occasioni di spaccio .
Conforme: Cass., 14.4.2005, rv. 22037; 15.11.2005, n. 150 e 16.01.2006, rv n. 10138.
In caso di coltivazione di piante di marijuana con esiguo principio attivo medio,
considerata la conseguente modesta capacità drogante della sostanza, trattandosi di
narcotico di natura c.d. “leggera” ed essendo pertanto la dose necessaria per ottenere
l’effetto drogante assai maggiore rispetto alle sostanze “pesanti”, va riconosciuta l’ipotesi
attenuata di cui al comma V dell’art. 73 D.P.R. 309/90.
Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza del 28 marzo 2007 n. 119, Giudice
Migliori
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DIRITTO FALLIMENTARE
SOMMARIO DELLE VOCI
Contratti bancari
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Contratti Bancari - Acquisto di titoli effettuato dalla banca su richiesta del cliente per
il tramite di un terzo intermediario - Conflitto di interessi - Esclusione. (Artt. 21, co. 1,
lett. c) d.l.vo n. 58 /1998 e 27 reg.Consob n. 11522/1998)
Non sussiste il conflitto di interessi delineato dagli artt. 21, co. 1, lett. c) del d.l.vo n. 58 del
1998 e 27 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 nell'ipotesi in cui l’istituto di credito,
su esplicita richiesta dell’investitore, acquisti titoli per conto di quest’ultimo sul mercato
ufficiale, avvalendosi dell’opera di intermediari.
Tribunale di Ferrara, sentenza n. 1317 del 30.06.06; Presidente Mazziotti di Celso, Rel.
Giusberti.
***
Contratti Bancari - Violazione delle norme del d.l.vo n. 58 del 1998 e delle norme del
reg. Consob n. 11522 del 1998 - Nullità virtuale ex art. 1418, co. 1 c.c. - Esclusione.
(D.l.vo n. 58 del 1998 e delle norme del reg. Consob n. 11522 del 1998)
Le violazioni della normativa di cui al d.l.vo n. 58 del 1998 e di quella di attuazione
prevista dal regolamento Consob n. 11522 del 1998 non determinano la nullità (virtuale)
del contratto ex art. 1418, co. 1 c.c., per violazione di norme imperative.
Le violazioni suscettibili di dare luogo a tale fattispecie di nullità sono soltanto quelle
riguardanti elementi intrinseci dell’accordo contrattuale, ossia quelle inerenti la struttura o
il contenuto del contratto; in tali ipotesi, la nullità può essere fatta valere da chiunque ed è
rilevabile d’ufficio dal Giudice.
Nelle ipotesi invece di violazioni della normativa di cui al d.l.vo n. 58 del 1998 e di quella
di cui al reg. Consob n. 11522 del 1998, salvi i casi di nullità espressamente previsti dalla
legge nell’interesse dell’investitore (nullità relative), si deve ritenere che esse possano
rilevare quali fattispecie di inadempimento degli obblighi posti a carico della banca e
previsti dalla legge e determinare pertanto la risoluzione del contratto stipulato dalle parti.
Tribunale di Ferrara, sentenza n. 261/07 del 10.11.06 Presidente Stigliano, Relatore
Giusberti
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Contratti Bancari - Proposta negoziale dell’investitore - Mancata accettazione scritta
dell’istituto di credito - Difetto di forma scritta - - Nullità. (Art. 23 del d.l.vo 24
febbraio 1998 n. 58)
L’art. 23 del d.l.vo del 24 febbraio 1998, n. 58, prevede la necessità della forma scritta ad
substantiam per la stipulazione dei contratti relativi alla prestazione di servizi di
investimento.
Non è sufficiente, a tal fine, il conferimento in forma scritta, da parte dell’investitore alla
banca, dell’incarico di negoziare valori mobiliari, in mancanza dell’accettazione scritta
proveniente dall’istituto di credito medesimo.
In tal caso, il modulo documentale compilato dall’investitore è qualificabile come mera
proposta negoziale inidonea, in mancanza della detta accettazione della banca, per il
perfezionamento del contratto di negoziazione dei valori mobiliari.
Contratti Bancari – Nullità del contratto di negoziazione di valori mobiliari –
Condanna della banca – Rivalutazione monetaria dell’importo oggetto della
condanna - Natura di debito di valuta – Necessità della prova del maggior danno.
Non può trovare accoglimento la domanda dell’investitore volta ad ottenere la condanna
della banca a corrispondere la rivalutazione monetaria sugli importi oggetto della condanna
restitutoria, in quanto, trattandosi di un debito di valuta, è necessario che l’investitore
fornisca la prova di aver subito, nel periodo in considerazione, un danno ulteriore rispetto
alla svalutazione collegata alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
Contratti Bancari – Nullità del contratto di negoziazione di valori mobiliari –
Condanna della banca – Risarcimento danni da responsabilità precontrattuale –
Necessità di specifica domanda – Risarcimento dei danni da inadempimento
contrattuale per violazione di obblighi derivanti da disposizioni normative Distinzione
Il risarcimento dei danni riconducibili al cosiddetto interesse negativo, che si concretizzano
nel pregiudizio subito da un soggetto per avere inutilmente confidato nella conclusione o
nella validità di un contratto, ovvero per avere stipulato un contratto che senza l’altrui
illecita ingerenza non sarebbe stato concluso, o sarebbe stato concluso a condizioni diverse,
deve costituire oggetto di specifica domanda.
In particolare, non può ritenersi che il danno da responsabilità precontrattuale sia
assimilabile al danno da inadempimento contrattuale cagionato dalla banca a causa della
violazione, da parte dell’istituto di credito, dei doveri di informazione e degli altri obblighi
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comportamentali previsti dalla legge.
Tribunale di Ferrara; sentenza n. 1758 del 15.03.06; Pres. Mazziotti Di Celso, Rel.
Giusberti
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Contratti Bancari - Servizi di negoziazione di valori mobiliari - Necessità del
contratto quadro - Contratto di deposito e custodia dei titoli - Non sufficienza Nullità del contratto. (artt. 23 del d.l.vo n. 58 del 1998 e 30 del reg. Consob n. 11522 del
1998)
La sottoscrizione da parte dell’investitore di un documento riportante le condizioni relative
al deposito ed alla custodia dei titoli non costituisce, qualunque sia la definizione
contrattuale del detto documento, un contratto di negoziazione dei titoli o contratto-quadro.
Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve infatti avere
necessariamente il contenuto prescritto dall’art. 30 del regolamento Consob n. 11522 del
1998.
In mancanza, pertanto, di un accordo normativo tra cliente ed intermediario, risultante dal
contratto di negoziazione titoli il cui contenuto è determinato dalla legge, deve ritenersi che
il contratto di prestazione di servizi di investimento intercorrente tra l’investitore e la banca
sia nullo per violazione dell’art. 23 del d.l.vo 24 febbraio del 1998, ossia per mancanza
della forma scritta.
Tribunale di Ferrara; sentenza n. 1105 del 28.04.06; Pres. Mazziotti Di Celso, Rel.
Giusberti
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DIRITTO TRIBUTARIO
SOMMARIO DELLE VOCI
Accertamento liquidazione e controlli
Imposte sul reddito
Processo
Riscossione
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Accertamento liquidazione e controlli - Avviso di accertamento-studi di settoreadeguata motivazione-legittimità-limiti.
Quando la motivazione dell’atto è fondata sull’applicazione degli studi di settore ex art. 62
sexies del D.L. 331/93, supportata dalla fase prodromica del contraddittorio (anche se
questo non ha luogo per cause non imputabili all’Amministrazione), la stessa motivazione
deve essere ritenuta legittima ed esaustiva. Tale fase, introdotta nell’ordinamento tributario
dell’art. 2 bis del D.L. 564/94, rappresenta un punto fondamentale e decisivo nel processo
di accertamento e si colloca pienamente nell’ambito normativo richiamato dagli artt. 7 e 12
della L. 212/00 (Statuto del Contribuente)
Riferimenti: Cass. Civ. Sez. Trib. 17229/06
Accertamento liquidazione e controlli –Avviso di accertamento- studi di settorepresunzioni semplici-insufficienti.
Gli studi di settore non possono legittimamente venire utilizzati in via automatica, acritica
e generalizzata, posto che essi pongono presunzioni semplici, prive delle caratteristiche di
gravità, precisione e concordanza, che, da sole, non appaiono idonee ad acclarare
legittimamente la capacità contributiva, in ossequio al dettato costituzionale posto dall’art.
53 Cost..
Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 05 sent. 8/05/08 depositata il 5/3/08 Presidente Balboni
Rel. Felloni
***
Accertamento liquidazione e controlli - Avviso di accertamento-studi di settore Presunzioni semplici - Onere della prova contraria-sussiste.
L’Amministrazione Finanziaria può svolgere attività accertativa avvalendosi dell’art. 62
bis del D.L. 331/93 solo nei casi di rilevato scostamento di quanto dichiarato da quanto
determinato in base all’applicazione dello studio di settore specifico. Il risultato ottenuto
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con l’applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione semplice che
comunque impone al contribuente di fornire elementi di prova contraria. Tali elementi
possono essere soggettivi perché riferiti alle condizioni personali del contribuente ovvero
oggettivi perché riferiti alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Essi devono
essere espressamente proposti nel ricorso, non risultando sufficiente il generico richiamo al
contraddittorio intervenuto in sede di tentativo di accertamento con adesione infruttuoso.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 02 sent. n.168/02/07 depositata 11/2/08 Presidente
Scutellari Rel. Feggi
***
Accertamento liquidazione e controlli - Avviso di accertamento-motivazione per
relationem-limiti-art. 7 Statuto del Contribuente
La motivazione per relationem “doppia”, come avviene nel caso in cui l’avviso di
accertamento sia motivato con riferimento al P.V.C. della Guardia di Finanza il quale a suo
volta si richiama alle risultanze del P.V.C. degli ispettori INAIL, atteso che il richiamo alla
verifica ispettiva non si atteggia come riferimento alla fonte ma riguarda elementi necessari
per l’individuazione della pretesa tributaria, richiede che tali atti presupposti siano portati a
conoscenza del contribuente. La mancata messa a disposizione di quest’ultimo degli atti
afferenti l’attività ispettiva predetta, anche alla stregua del disposto dell’art. 7 dello Statuto
del Contribuente, vizia l’avviso di accertamento opposto.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 04 Sent. n.12/04/08 depositata il 3/3/08 Presidente
Ranieri Rel. Bazzani
***
Imposte sul reddito – IRPEF - Base imponibile - Indennità di fine rapporto - Aliquota
ridotta ex art. 19, comma 4 bis T.U.I.R. - Illegittima previsione di limiti di età diversi
per uomini e donne - Sussiste
E’ da ritenersi di immediata applicabilità la sentenza C-207/04 della Corte di Giustizia
Europea cha ha affermato l’illegittimità della previsione di limiti di età contenuta nell’art.
19, comma 4 bis, del TUIR, in quanto la norma nazionale contrasta con la direttiva
76/207/CEE. Ne deriva l’illegittimità della discriminazione tra uomini e donne che si viene
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a creare in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro con la previsione di diversi
limiti di età per usufruire del trattamento fiscale più favorevole costituito della tassazione
del TFR per l’imposta sul reddito in misura ridotta dal 50% rispetto a quella ordinaria al
raggiungimento del cinquantesimo anno di età per le donne e al cinquantacinquesimo per
gli uomini.
Riferimenti: Comm. Trib. Prov.le di Novara n. 75 del 24/1/2006, Comm. Trib. Prov.le di Treviso n.48 del
257572007.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara sez. 01 Sent. n. 04/01/08 depositata il 31/1/08 Presidente
Messina Rel. Daga
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Processo - Parti del processo - Conferimento della procura-a margine dell’atto
impugnato - Prova del conferimento - Costituzione in giudizio - Legittimità
L’art. 12, terzo comma, D.Lgs. 546/92, dettando le regole sulla procura alle liti, mutuate in
gran parte dall’art. 83 c.p.c., prevede che la procura possa essere rilasciata anche a margine
o in calce ad un atto del processo. Circa il momento del conferimento dell’incarico, si
ritiene applicabile l’art. 125 disp. att. del c.p.c. a mente del quale la procura non può essere
rilasciata in data successiva alla notificazione del ricorso. E’ legittimamente conferita la
procura posta in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato (avviso di diniego
di rimborso) posto che trattasi di un atto del processo e/o una fase prodromica propulsiva
del processo nel quale l’atto viene richiamato e ne costituisce parte integrante. Con la
costituzione in giudizio del ricorrente è stata depositata prova della procura, contenuta in
calce al provvedimento impugnato.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 05 Sent. n.136/05/07 depositata il 31/12/07 Presidente
Balboni Rel. Felloni
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Riscossione - Autorizzazione ad iscrivere ipoteca legale ex art. 22 D.Lgs. 472/97 –
Requisiti - Fumus boni iuris - Periculum in mora - Elemento soggettivo: volontà del
debitore di depauperare il proprio patrimonio – Necessità - Sussiste.
L’istanza di autorizzazione ad iscrivere ipoteca legale sugli immobili del contribuente, di
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cui all’art. 22 D.Lgs. 472/97, deve essere assistita da entrambi i requisiti del “periculum in
mora” e del “fumus boni iuris”. Il fumus può ritenersi sufficientemente acclarato tramite la
produzione del P.V.C. e quindi sulla scorta degli elementi ivi desumibili, soprattutto
quando ai seri indizi di fondatezza della pretesa contributiva dedotti nel verbale di
accertamento non si contrappongono, per mancata deduzione del contribuente, elementi
che possano inficiarne o attenuarne la rilevanza. Quanto al periculum in mora, il fondato
timore di perdere la garanzia del proprio credito, deve essere ricollegato all’esistenza di una
condotta soggettiva del contribuente (processuale ed extra processuale) che renda
verosimile l’eventualità di un depauperamento del patrimonio o l’intento di occultarlo.
Deve trattarsi, inoltre, di una condotta soggettiva manifestata nel senso che si siano in
concreto riscontrati elementi che possano far ritenere che il contribuente è o sarà incline a
comportamenti diretti a sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei propri creditori.
Non è sufficiente l’esistenza di una situazione patrimoniale critica per ritenere verosimile il
rischio di sifatti comportamenti.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara sez. 01 Sent. n.11/01/08 depositata il 13/2/08 Presidente
Hartmann Rel. Romagnoli
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Riscossione - Fermo amministrativo-ipoteca giuridiziale-alternatività-non sussistesproporzione delle misure cautelari rispetto alla riscossione-non provata.
Il fermo amministrativo e l’ipoteca giudiziale, oltre ad avere finalità diverse e
caratteristiche diverse, non sono misure tra di loro alternative ciò significa che nulla vieta
al concessionario della riscossione di iscrivere cautelativamente il provvedimento di fermo
amministrativo di beni mobili registrati e, se utile ed opportuno, procedere, altresì,
all’iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà del contribuente.
Quest’ultimo, in ogni caso, non ha in alcun modo dimostrato quella che definisce una
evidente sproporzione tra le procedure cautelari poste in essere dal concessionario e le
ragioni della riscossione né l’irragionevolezza del fermo amministrativo in relazione alla
sua funzione di misura cautelare.
(Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 05 Sent. n. 135/05/07 depositata il 31/12/07 Presidente
Balboni Rel. Fregnani)
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Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile - Avviso di liquidazione Riqualificazione del negozio giuridico sulla scorta di atti distinti presentati alla
registrazione - Violazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86 - Sussiste.
L’imposta di registro è diretta a colpire certi particolari atteggiamenti della ricchezza, cioè
un fenomeno essenzialmente economico; pure il processo di imposizione, art. 20 d.p.r.
131/86, è disciplinato in modo che si svolga e si attui su atti giuridici; di conseguenza
l’imposta incide sugli effetti economici dell’atto ma in quanto gli stessi abbiano il carattere
di effetti giuridici. Non sono ammesse (o meglio non erano ammesse) ricerche in base ad
elementi non risultanti dall’atto scritto in quanto per la determinazione dell’imposta dovuta
si deve avere riguardo al suo contenuto, al documento che racchiude il negozio giuridico da
tassare senza che l’Amministrazione, in sede di verifica e controllo, debba o possa
compiere indagini su fatti o circostanze che non risultano dall’atto. Ne consegue che, nel
caso di un atto di aumento di capitale sociale attraverso il conferimento di azienda agricola
e successivo atto di cessione delle quote prima assegnate al conferitario ai soci originali
della società, i due atti scontano la tassazione in termine fisso secondo la Tariffa 1, art. 4
nn. 3 e 5 allegata al D.P.R. 131/86.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 01 sent. n.210/01/08 depositata il 28/1/08 Presidente
Messina Rel. Daga
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Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile - Avviso di liquidazione Riqualificazione del negozio giuridico sulla scorta della relazione tra atti distinti
presentati alla registrazione - Violazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86 - Sussiste.
L’imposta di registro, così come definita dall’art. 1 del D.P.R. 131/86 e disciplinata dagli
artt. 21 e 22 dello stesso decreto deve essere correttamente definita “imposta d’atto”, cioè
imposta applicata in relazione al contenuto dell’atto –documento cartolare- che viene
presentato alla registrazione. Ai fini della corretta determinazione dell’imposta in relazione
all’atto presentato per la registrazione, secondo quanto previsto dall’art. 20 D.P.R. 131/86,
non è consentito all’Ufficio porre in relazione tra loro due o più negozi giuridici distinti
contenuti in due atti diversi e tra loro successivi (atto di conferimento di azienda agricola in
società con conseguente attribuzione al conferente di quote di compartecipazione societaria
e successivo atto di cessione di tali quote) con la conseguenza di ravvisare in detto
collegamento una fattispecie contrattuale diversa da quella dedotta nei singoli atti stipulati
in successione (trasferimento anziché conferimento) ed un comportamento elusivo delle
parti contraenti. Ciò, almeno, fino alla modifica legislativa introdotta nel 2006 dal
cosiddetto Decreto Bersani che ha esteso anche all’imposta di registro la norma generale
antielusiva di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73
48
Riferimenti: Comm. Trib. Regionale Emilia Romagna sent. 93/17/2007 del 29/10/07; Cass. Civ. Sez. Trib.
4220/2006).
Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 04 sent. 13/04/08 depositata il 14/03/08 Presidente
Borelli Rel. Fregnani
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Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile-avviso di liquidazioneriqualificazione del negozio giuridico economicamente rilevante sulla scorta della
relazione tra atti distinti presentati alla registrazione - Violazione dell’art. 20 D.P.R.
131/86 - Non sussiste
Il principio espresso dall’art. 20 D.P.R. 131/86 è quello secondo il quale l’imposta di
registro va applicata in relazione all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti
presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Ciò
che quindi viene assunto ai fini della tassazione è il comportamento sostanzialmente
unitario delle parti contraenti rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di
comportamenti formali. Ciò anche nel rispetto del principio costituzionale sancito dall’art.
53 Cost. in ordine alla capacità contributiva che più atti tra loro strutturalmente e
funzionalmente collegati possono produrre.
Il conferimento d’azienda e la successiva, subitane, cessione di quote, non possono non
essere viste in connessione strutturale, giuridicamente finalizzata nella sintesi di un unico
atto economicamente rilevante.
Tributi erariali indiretti - Registro - Art. 20 D.P.R. 131/86 - Tassazione secondo la
sostanza espressa nell’atto piuttosto che secondo la forma dell’atto
L’art. 20 del D.P.R. 131/86 non è titolata norma antielelusiva, ma il principio espresso da
tale articolo consente al giudice di merito di verificare motivatamente la volontà delle parti
privilegiando la sostanza piuttosto che la forma contrattuale dei singoli atti. Il legislatore,
richiamando l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione,
non poteva che voler offrire la possibilità dell’eventuale verifica/rapporto tra il titolo/forma
e la sostanza.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 05 sent. n.130/05/07 depositata il 112/07 Presidente
Salzano Rel. Felloni
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Tributi erariali indiretti – Registro - Base imponibile - Applicazione dell’art. 20
D.P.R. 131/86 in chiave antielusiva – Legittimità – Sussiste - Violazione del principio
di autonomia contrattuale delle parti - Non sussiste - Nullità del negozio ex art. 1418
c.c.
A fronte di distinti atti di aumento di capitale sociale, conferimento di azienda agricola e
cessione di quote sociali stipulati in successione nell’arco di poche ore uno dall’altro, e
quindi in un ambito di sostanziale con testualità, è da escludersi l’applicazione dell’imposta
di registro di maggior favore in misura fissa se appare evidente che l’intendimento delle
parti era esclusivamente quello del perseguimento del maggior vantaggio fiscale, senza il
minimo esercizio di attività aziendale. L’art. 20 del D.P.R. 131/86, nel richiamare
l’intrinseca natura degli atti presentati per la registrazione consente al Giudice Tributario di
valutare anche la presenza di chiari indici simulatori, con lo scopo di determinare la causa
concreta del complesso dei negozi posti in essere anche con atti separati. Non si incorre in
violazione del principio del rispetto dell’autonomia contrattuale, stante l’evidente devianza
realizzata attraverso il complesso dei negozi posti in essere in rapporto alle finalità
economico sociali tipiche dei contratti solo formalmente dichiarati. Tale devianza, peraltro,
costituisce ipotesi di nullità del negozio ai sensi del secondo comma dell’art. 1418 c.c..
Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 02 sent. n.161/02/07 depositata 8/2/08 Presidente Di
Bisceglie Rel. Feggi
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Tributi erariali indiretti – Registro - Base imponibile - Art. 20 D.P.R. 131/86 Elusione fiscale - Accertamento da parte del giuice di merito della causa concreta dei
negozi giuridici - Sussiste.
Il Giudice di merito è tenuto ad accertare, dandone conto in motivazione della sentenza,
l’entità del vantaggio fiscale eventualmente ricercato e conseguito dai contraenti
effettuando un esame complessivo della fattispecie oggetto di contenzioso, non potendosi
prescindere dalle ragioni economiche per le quali la concatenazione degli atti è stata
concepita, laddove la ricerca dell’agevolazione fiscale costituisca l’unica ragione a
discapito della causa del negozio, la cui mancanza o devianza rispetto alle finalità
economico-sociali tipiche rientra nei casi di nullità del negozio stesso ai sensi degli artt.
1418, comma 2 e 1325, n.2, del codice civile.
Riferimenti: Cass. Civ. Sez. Trib. n. 20398 del 21/10/2005 e n. 22932 del 14/11/05.
50
In tema di interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la
preminenza attribuita dall’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 alla causa reale
(“intrinseca natura” ed “effetti giuridici degli atti”) sull’assetto cartolare (“il titolo o la
forma apparente”) comporta che, in ipotesi di collegamento negoziale, l’intrinseca natura e
gli effetti giuridici siano accertati, attesa l’unitarietà della causa, tenendo conto di tutti gli
atti collegati.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 02 Sent. n.163/02/07 depositata 8/2/08 Presidente Di
Bisceglie Rel. Feggi
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Tributi erariali indiretti - Registro - Avviso di rettifica e liquidazione - Maggior
valore determinato sulla scorta di relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio Motivazione adeguata – Sussiste - Generica contestazione da parte del contribuente Insufficiente
La determinazione da parte dell’Ufficio di un maggior valore del terreno compravenduto,
in parte edificabile, avvalendosi del potere previsto dall’art. 2 D.P.R. 131/86, costituisce
attività legittima se suffragata da una valutazione di stima in cui siano indicati almeno i
criteri principali di comparazione quali l’ubicazione, la conformazione dei luoghi, la
possibilità di sfruttamento edificatorio e l’andamento del mercato immobiliare. A fronte di
una relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio, seppure non particolarmente dettagliata,
sorge in capo al contribuente l’obbligo di fornire altrettanti elementi di confutazione, non
potendosi egli limitare ad affermare in modo generico un presunto andamento negativo del
mercato immobiliare, specie se trattasi di una località a forte espansione turistica.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 05 Sent. n.141/05/07 depositata il 25/2/08 Presidente
Balboni Rel. Feggi
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Tributi locali - I.C.I. - Soggetti passivi - Consorzi di bonifica - Esenzione ex art. 7,
comma 1, lett.a) D.Lgs. 30/12/92 n. 504 - Non sussiste
L’elencazione dei soggetti effettuata nell’art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/92 ha
carattere di tassatività, in quanto essendo norma agevolativi non è suscettibile di
51
interpretazione estensiva. Nell’elencazione contenuta nella norma in oggetto non
compaiono i Consorzi di Bonifica bensì i consorzi tra enti pubblici territoriali; per gli Enti
pubblici non territoriali non sono previste forme di aggregazione.
Riferimenti Comm. Trib. Reg. Emilia Rogmagna sent. 58 del 23/10/03 e Comm. Trib. Prov.le Modena Sent.
n. 144 del 29/6/2007.
Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 05 sent. n.122/05/07 depositata 17/12/07 Presidente
Balboni Rel. Daga
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Tributi locali - I.C.I - Soggetti passivi - Consorzi di bonifica - Difetto di legittimazione
passiva ex artt. 1 e 3 del D.Lgs. 504/92 - Non sussiste
L’art. 2, comma 7, della legge 136/2001 qualifica a chiare lettere come “diritto di
usufrutto” il titolo giuridico in base al quale il Consorzio, legalmente costituito, è
autorizzato ad utilizzare gli immobili demaniali formalmente consegnatigli. Anche
nell’ipotesi in cui si volesse ritenere l’inesistenza di fatto di un diritto reale di usufrutto, la
soggettività passiva I.C.I. del Consorzio di Bonifica non verrebbe meno in quanto la
posizione del consorzio stesso, chiamato ad amministrare e gestire beni demaniali sarebbe
paragonabile a quella del concessionario ( anche usuario) a titolo gratuito.
Comm. Trib. Prov.le di Ferrara Sez. 05sent. n.146/05/07 depositata il 25/2/08 Presidente
alzano Rel. Russo
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Tributi locali - IRAP - Soggettività passiva - Art. 2 D.Lgs. 446/97 - Libero
professionista con unico dipendente o collaboratore - Autonoma organizzazione - Non
sussiste
La presenza, per chi svolge attività professionale, di un solo dipendente o collaboratore non
dà luogo ad un’attività autonomamente organizzata quando, tale collaborazione, si rilevi
indispensabile per colmare deficit cognitivi o handicap fisici del professionista.
Poiché l’impiego del computer è, da un lato, unanimemente considerato indispensabile per
l’esercizio di qualsiasi attività professionale, dall’altro è stato riconosciuto dalla
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giurisprudenza della Corte di Cassazione come elemento non rappresentante un’attività
“autonomamente organizzata” ma un “mero ausilio dell’attività personale del
contribuente”, l’assenza di competenze specifiche in materia di utilizzo di strumenti
informatici ed il conseguente ricorso al lavoro di un terzo per l’inserimento e
l’elaborazione dei dati può ben ritenersi dia luogo solo ad una semplice integrazione di
conoscenze del professionista e non ad un’autonoma organizzazione.
Comm.Trib. Prov.le Ferrara Sez. 01 sent. n.171/01/07 depositata il 26/11/07 Presidente
Messina Rel. Badia
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