massimario del foro ferrarese - Fondazione Forense Ferrarese
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Massimario del Foro Ferrarese Anno 5 - n.1 MASSIMARIO DEL FORO FERRARESE A cura dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara 1 2 Hanno collaborato a questo numero DIRITTO E PROCEDURA CIVILE Laura Melotti Simona Castellani Sabrina Felicioni Stefano Guazzaloca Davide Seren DIRITTO E PROCEDURA PENALE (Dibattimento) Simona Maggiolini Samuele Neri Sara Bruno (GIP e GUP) Milena Catozzi Elisa Rigolin Davide Bertasi Silvia Callegari DIRITTO FALLIMENTARE Stefano Giusberti Maria Gabriella Pennetta Massimo Buja DIRITTO TRIBUTARIO Lorella Fregnani Coordinatore Romano Veronesi 3 4 SOMMARIO DIRITTO E PROCEDURA CIVILE : pag. 7 DIRITTO E PROCEDURA PENALE : pag. 21 (Dib.) pag. 29 (GIP-GUP) DIRITTO FALLIMENTARE : pag. 37 DIRITTO TRIBUTARIO : pag. 43 5 6 DIRITTO E PROCEDURA CIVILE SOMMARIO DELLE VOCI Beni mobili registrati Competenza per territorio Condominio Contratto in genere Contratto di compravendita Decreto ingiuntivo Divorzio Filiazione naturale Intermediazione finanziaria Lavoro Procedimento ex art. 22 L. 689/81 Prova civile Risarcimento danni Separazione personale dei coniugi 7 Beni mobili registrati - Automobili - Contratto di compravendita - Trascrizione Pubblicità dichiarativa - Mancata trascrizione - Irrilevanza. (Cc, artt. 815, 1470, 2644, 2683, 2684) Non rileva ai fini della validità ed efficacia del trasferimento della proprietà di un'autovettura la mancata trascrizione del contratto di compravendita presso gli appositi registri automobilistici, poiché assolve ad una funzione meramente dichiarativa e, pertanto, plasmandosi sulla disciplina dell'art. 2644, c.c., mira a risolvere i conflitti fra più acquirenti dallo stesso dante causa. Beni mobili registrati - Automobili - Contratto di compravendita - Consenso Efficacia reale - Principio consensualistico.- Sussistenza (Cc, artt. 815, 1321, 1325, 1326, 1376, 1470) L'effetto reale costituito dalla trasmissione del diritto di proprietà, nei contratti aventi ad oggetto autoveicoli, si produce con l'incontro dei consensi legittimamente manifestati dalle parti, trovando applicazione anche in quest'ambito il principio consensualistico. Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo. *** Competenza territoriale - Somma di denaro determinata - Forum destinatae solutionis (Cc, artt. 1182, Cpc, art. 20) Le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata rientrano nella competenza territoriale in base al forum destinatae solutionis, in quanto la norma è applicabile con riferimento a crediti aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro il cui ammontare è già, convenzionalmente o giudizialmente, determinato ovvero determinabile con semplici operazioni matematiche. Tribunale di Ferrara, sentenza 12 dicembre 2007, n. 1410; Giudice Stigliano. 8 *** Condominio – Impugnazione di delibera dell’assemblea condominiale – Cessazione della materia del contendere per fatto successivo all’instaurazione del giudizio – Addebito delle spese di giudizio – Applicazione criterio soccombenza virtuale (Cc art. 1137) La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all’una o all’altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tribunale di Ferrara; sentenza 12 gennaio 2006, n. 132; Giudice Porreca. *** Contratto - Termine - Termine essenziale - Inosservanza del termine - Risoluzione per inadempimento. (Cc, artt. 1183, 1218, 1321, 1326, 1453, 1457) L'essenzialità del termine apposto ad un contratto non può essere dedotta da clausole di stile quali “entro e non oltre”, ma da espressioni adoperate dalle parti, dalla natura e dall'oggetto del contratto, che inclinino a ritenere perduta l'utilità perseguita dai contraenti a causa dell'inutile decorso del termine pattuito. Contratto - Eccezione d'inadempimento - Non implica risoluzione del contratto. (Cc, 1321, 1218, 1453, 1460; Cpc, art. 36, 99, 112) L'inadempimento eccepito dalla controparte non implica la risoluzione del contratto, se non vi è formale proposizione di domanda riconvenzionale in tal senso, ma fonda una semplice eccezione d'inadempimento che vale soltanto a paralizzare la domanda, sicchè il contratto non è travolto dalla pronuncia della sentenza e rimane ancora in vita, producendo gli altri effetti giuridici. 9 Contratto di compravendita - Documenti - Venditore - Mancata consegna documenti necessari all’uso della cosa - Richiesta di risoluzione del contratto.- Legittimità (Cc, art. 1218, 1453, 1470, 1476, 1477) Nell'ambito dell'esecuzione del contratto di compravendita avente ad oggetto un'automobile, la mancata consegna all'acquirente della carta di circolazione, del foglio complementare e della dichiarazione di vendita autenticata, necessari per l'uso e per la l'annotazione del relativo trasferimento nel pubblico registro automobilistico, possono legittimare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto menomano gravemente il diritto del compratore di disporre del veicolo. Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo. *** Decreto ingiuntivo - Opposizione - Contratto di compravendita - Onere della prova. (Cc, artt. 1218, 1460, 1470, 1476, 1477, 1498, 2697, Cpc, artt. 633, 634, 641, 645) Quando in ragione di un contratto di compravendita stipulato in forma scritta, il venditore agisce mediante procedimento monitorio per ottenere il pagamento del prezzo, in fase di opposizione, il creditore opposto ha l'onere di fornire la prova del titolo su cui si fonda la pretesa, ossia il contratto di compravendita, mentre il debitore opponente può eccepire l'inadempimento degli obblighi di consegna della cosa e dei relativi documenti, con conseguente onere probatorio. Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo. *** Divorzio - Assegno divorzile - Inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente o alla oggettiva impossibilità di procurarseli al fine di mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio - Onere dell’istante di provare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e il peggioramento della propria situazione economico e patrimoniale conseguente al divorzio (L. n. 898/70, art. 5) Posto che l’assegno divorzile ha una funzione esclusivamente assistenziale, la sua concreta attribuzione deve essere subordinata soltanto alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge 10 istante ovvero alla oggettiva impossibilità di procurarseli, da intendersi come idoneità a consentirgli la prosecuzione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Allo scopo, non è necessario accertare l’esistenza di un vero e proprio stato di bisogno dell’avente diritto rilevando, esclusivamente, la circostanza dell’apprezzabile deterioramento delle sue condizioni economiche che vanno ripristinate con riferimento a quelle godute anteriormente alla cessazione del vincolo coniugale. Pertanto, sul coniuge istante grava l’onere di provare quale fosse l’effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, compresa la fascia socio-economica di appartenenza del nucleo familiare, e il peggioramento della propria situazione economica e patrimoniale conseguente alla cessazione del vincolo coniugale. Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 17 settembre 2007, n. 1008, Pres. Est. Boccia, D’Ancona, Porreca *** Filiazione naturale - Domanda di rimborso della quota a carico dell’altro genitore a titolo di arretrati - Sussistenza (Cost. art. 30; c.c., artt. 147, 148, 258, 261 e 2031) Il genitore che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento del figlio, anche per la quota facente capo all’altro genitore, è legittimato ad agire contro quest’ultimo per conseguire il rimborso della quota a carico del secondo, per tutto il periodo decorrente dalla nascita del figlio, posto che l’obbligo di mantenimento sorge automaticamente per il solo fatto della filiazione e che nel comportamento del genitore adempiente è configurabile un caso di gestione di affari produttiva, a carico dell’altro genitore, degli effetti di cui all’art. 2031 c.c. (somma da liquidarsi in via equitativa). Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 30 luglio 2007, n. 871, Pres. Est. Boccia, D’Ancona, Porreca *** Intermediazione finanziaria - Contratti di investimento - Bond argentini - Domande di nullità e di annullamento formulate in modo espresso (respinte) - Domanda di risarcimento danni non espressa - Inclusa nella narrativa dell’atto - Sussistenza (C.p.c., art. 112; D.Lgs. n. 58/98, art. 23; Deliberazione Consob n. 11522/98, artt. 26- 30) 11 L’atto di citazione (in materia di intermediazione finanziaria) comprendente in modo espresso esclusivamente le domande di nullità e di annullamento, chiamate con il corretto nomen iuris del diritto civile, non preclude al Giudice di ritenere che si possa leggere anche una domanda di risarcimento danni da parte degli attori. Infatti, non bisogna guardare solo al nomen, ma anche al continuo richiamo ad inadempimenti della banca nelle difese attoree e ciò può essere letto come una invocazione della violazione di specifiche obbligazioni contrattuali. Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 2 ottobre 2007, n. 1094, Pres. Est. D’Orazi, Giusberti, Cerulo *** Lavoro - Impresa familiare - Diritto del coniuge alla partecipazione degli utili dell’impresa - onere della prova (C.c. art. 230 bis) La costituzione dell’impresa familiare può avvenire sia mediante atto negoziale, che fissa obiettivamente la concreta collaborazione dei partecipanti, sia per facta concludentia, cioè alla stregua di comportamenti volontari dai quali si possa desumere la sussistenza della fattispecie. La fattispecie costitutiva dell’impresa familiare è l’esercizio continuativo di attività economica, in funzione di imprenditore oppure di partecipante, da parte di un gruppo familiare. Nell’ipotesi di impresa sorta per facta concludentia la prova deve far carico ex art. 2697 c.c. al soggetto che della sua configurabilità vuol trarre vantaggio, nel caso di precostituzione negoziale la prova grava rigorosamente su colui che ne contesta l’esistenza o che ritiene che il partecipante abbia diritto ad una quota di utili inferiore rispetto a quella scritta, in funzione della minore quantità/qualità del lavoro effettivamente prestato. Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 28 maggio 2007 n. 157, Giudice Guidomei. *** Lavoro - Accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Richiesta risarcimento danno da infortunio sul lavoro (C.p.c. art. 416, c.c. art. 2087, L. 626/94) In caso di richiesta di risarcimento del danno da infortunio, soprattutto nel caso di violazione di misure di sicurezza cd. nominate, ossia di quelle espressamente e 12 specificamente definite dalla legge in relazione ad una valutazione preventiva dei rischi specifici, quali le misure previste dalla legge 626/94 ovvero dal precedente d.p.r. 547/55, il lavoratore deve provare il rischio specifico da prevenire, che rappresenta il fatto costitutivo previsto dalla norma impositiva della misura protettiva, nonché il nesso di casualità tra l’inosservanza della norma ed il danno, incombendo al datore di lavoro negare gli stessi fatti allegati. Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 26 settembre 2007 n. 226, Giudice Guidomei *** Lavoro - Contributi previdenza integrativa - Versamenti - Inclusione nella base di calcolo del TFR - Inammissibilità (C.c. artt. 2120 e 2123, Cost. artt. 36 e 38) La finalità dei versamenti compiuti dal datore di lavoro al fondo Aziendale è quella di maturare delle prestazioni previdenziali integrative con funzione complementare a quelle tendenzialmente assicurate dal regime pubblico della previdenza obbligatoria. La previdenza integrativa non appare riconducibile allo schema della retribuzione ex art. 2120 c.c. Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 19 novembre 2007 n. 302, Giudice Vignati *** Lavoro - Licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore Licenziamento per giusta causa (C.c., artt. 2110, 2119, 2105) Il licenziamento intimato in costanza di malattia del lavoratore determina l’inefficacia del recesso – non incidendo sulla sua validità – fino alla cessazione della malattia, effetto derivante direttamente dalla legge ex. art. 2110 c.c., e si produce per il solo fatto della sussistenza dello stato morboso, indipendentemente dalla comunicazione della malattia, che può essere comunicata anche dopo alcuni giorni. Lo stato di malattia del lavoratore preclude l’esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento con preavviso di giustificato motivo; esso non impedisce invece l’intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragione la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia,di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto di lavoro. 13 Conformi Cassazione 2003/9896; Cassazione 1987/2707, Cassazione 1997/12915 *** Lavoro - Licenziamento per giusta causa - Violazione del dovere di fedeltà del dipendente (C.c., artt. 2110, 2119, 2105) Il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c. si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi. Rientra certamente nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari in concorrenza con l’imprenditore – datore di lavoro, sviando la clientela presso altre società fornitrici dello stesso servizio ma distinte e per nulla collegate al datore di lavoro. Da un punto di vista processuale, in caso di impugnazione del licenziamento intimato al lavoratore per asserita violazione di tale dovere di fedeltà, incombe al datore di lavoro l’onere di riscontrare rigorosamente i comportamenti attraverso i quali si sarebbe realizzata l’infedeltà del dipendente e, pertanto, la gravità della condotta di inaffidabilità tale da legittimare il licenziamento. Sussiste giusta causa di licenziamento, se sulla base di un accertamento condotto con riferimento al caso concreto e non già al fatto astrattamente considerato, risulti che la specifica mancanza commessa dal dipendente e tale, quindi, da esigere sanzioni non minori di quella massima, definitivamente espulsiva, tenuto conto della posizione del dipendente e del grado del vincolo di fiducia propri di quel rapporto, é tale da non consentire una prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, sentenza 1 dicembre 2006 n. 158, Giudice Guidomei *** Procedimento ex art. 22. L. 689/1981 - Capacità a testimoniare del lavoratore interessato all’accertamento - Sussistenza (Legge 689/1981 art. 22) Nel procedimento ex art. 22. L. 689/1981, sussiste la piena capacità a testimoniare dei lavoratori interessati agli accertamenti oggetto di impugnazione. Procedimento ex art. 22. L. 689/1981 - Intervento in giudizio del lavoratore interessato all’accertamento - Inammissibilità (Legge 689/1981 art. 22) 14 Nel giudizio ex art, 22 L. 689/1981 è inammissibile l’intervento di terzo. Tribunale di Ferrara, sentenza 18 dicembre 2007, n. 1460, Giudice Gianniti. *** Prova civile - Prove assunte in sede di istruzione preventiva - Produzione nel giudizio di merito - Provvedimento di ammissione - Necessità- Non sussiste. (Cpc, artt. 692 e 698) Non è necessario un formale provvedimento di ammissione della produzione in giudizio delle prove assunte in sede di istruzione preventiva, sicchè tali prove devono reputarsi ammesse per il fatto stesso che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e il giudice le abbia esaminate; essenziale è soltanto che la controparte sia stata posta in condizione di interloquire circa le risultanze delle prove preventive. Tribunale di Ferrara, sentenza 11 dicembre 2007, n. 1439, Giudice Cerulo. *** Prova civile - Prova testimoniale - Specificità della capitolazione - Necessità (Cpc, art. 183, 244, 253) L'esigenza di formulare il capitolo di prova testimoniale con riferimento a fatti specifici, non richiede l'indicazione di tutti i dettagli, potendo anche il giudice, durante l'escussione del teste, chiedere chiarimenti sulle informazioni offerte dal testimone, tuttavia, tale specificità non può dirsi soddisfatta quando la mancanza di riferimenti spaziali e temporali non consentono alla controparte di articolare adeguata prova contraria. Tribunale di Ferrara, sentenza 24 luglio 2007, n. 1285, Giudice Cerulo. *** 15 Risarcimento danni da sinistro stradale - Investimento di pedone fuori dalle strisce pedonali - Presunzione ex art. 2054 c.c. - Insussistenza (Cc. art. 2054) In tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura. In caso d’investimento, in un centro abitato, di un pedone; non è possibile applicare la presunzione di pari colpa, poiché in caso di attraversamento da sinistra a destra, in centro abitato e senza particolari problemi di illuminazione pubblica, il conducente versa in una ipotesi in cui è particolarmente pregnante l’obbligo di attenzione. Tribunale di Ferrara; sentenza 23 gennaio 2006. n. 111; Giudice D’Orazi. *** Risarcimento danni ex art. 2051 c.c. - Nesso di causalità - Onere probatorio (Cc art. 2051) Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita pur se essa non è intrinsecamente pericolosa, ma diviene nociva in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, a meno che il custode dimostri che il danno è derivato da caso fortuito, ivi compresi il fatto del terzo e la colpa del danneggiato. Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto, in tema di ripartizione dell’onere della prova, al danneggiato compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e , cioè, un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità Tribunale di Ferrara; sentenza 14 novembre 2005 n. 81/2006; Giudice Stigliano. *** Risarcimento danni da sinistro stradale - Danno patrimoniale - Riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga - Sussistenza (Cc art. 2054) Per quel che concerne la domanda di risarcimento connessa alla perdita della capacità lavorativa di casalinga, va osservato che, pur non percependo reddito monetizzato, ella svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, sicchè va legittimamente 16 inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile autonomamente rispetto al danno biologico) quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa. Tale attività non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, sia nell’ambito di un nucleo familiare che in favore di se stessa, ma si estende al coordinamento della vita familiare, sia che ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone estranee. Per la liquidazione di tale danno, è applicabile analogicamente il reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga. Tribunale di Ferrara; sentenza 16 gennaio 2006 n. 107; Giudice Stigliano *** Risarcimento del danno - Caduta di minore in ambito scolastico - Responsabilità contrattuale - Sussiste. (Cc, art. 1218) In ipotesi di danno subito da minore in contesto scolastico si è in presenza di una responsabilità contrattuale. Va quindi esclusa la responsabilità dell’istituto scolastico in presenza di un fatto che possa essere oggettivamente non dominabile dal contraente. Non può escludersi la responsabilità contrattuale in presenza di un fatto (caduta di un piccolo) che comunemente avviene nelle scuole elementari, che non è cioè un fatto eccezionale ma legato alla goffaggine che generalmente ancora caratterizza i piccoli di quella età. Tribunale di Ferrara, sentenza 11 dicembre 2007, n. 1407, Giudice D’Orazi. *** Separazione personale dei coniugi - Assegnazione della casa coniugale - Domanda di indennità di occupazione della casa coniugale formulata dal coniuge non assegnatario - Infondatezza (C.c., art. 155 quater) È infondata la domanda del coniuge non assegnatario della casa coniugale tesa al versamento di una indennità di occupazione della stessa da parte dell’assegnatario. In presenza di motivi di tutela della prole deve escludersi la debenza da parte dell’assegnatario della casa coniugale di qualunque forma di corrispettivo perché, diversamente opinando, si verrebbe a snaturare la funzione stessa dell’istituto di cui si tratta. 17 Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 7 maggio 2007, n. 490, Pres. Mazziotti di Celso, Est. Boccia, Porreca Conforme: Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 11 settembre 2007, n. 1006, Pres. Est. Boccia, Porreca, D’Ancona *** Separazione personale dei coniugi - Addebito - Domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. - Fondatezza (C.c., art. 2043) È accoglibile la domanda formulata da un coniuge di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., in quanto, secondo il più recente orientamento dottrinario e giurisprudenziale, tale istituto è applicabile anche nell’ambito dei rapporti familiari. (Nel caso di specie, la condotta tenuta in ambito familiare dal marito è stata ritenuta grave e reiterata così determinando all’altro coniuge un danno ingiusto, trattandosi di condotta che, per le modalità di attuazione, è risultata lesiva, oltre che dell’integrità fisica e morale della moglie, del suo fondamentale diritto alla stabilità e serenità familiare. Sono stati liquidati in via equitativa euro 20.000,00). Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 11 settembre 2007, n. 993, Pres. Est. Boccia, D’Ancona, Porreca *** Separazione personale dei coniugi - Domanda di addebito - Domanda autonoma Deve essere inserita nel primo atto difensivo (C.p.c., artt. 163, 167e 183) Nel giudizio di separazione personale dei coniugi la domanda di addebito è autonoma e l’iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, sicché, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell’atto introduttivo del giudizio. (Nel caso di specie, è stata dichiarata inammissibile la domanda di parte attrice di addebito della separazione al coniuge perché tardivamente proposta, per la prima volta nella memoria autorizzata ex art. 183 c.p.c). Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 17 settembre 2007, n. 1019, Pres. 18 Est. Boccia, D’Orazi, Porreca *** Separazione personale dei coniugi - Domanda di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente proposta dal genitore convivente - Legittimazione attiva concorrente in capo al genitore - Sussistenza (C.c., art. 155 quinquies) Va respinta la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva del coniuge convivente con il figlio maggiorenne non indipendente economicamente, in quanto deve ritenersi tuttora sussistente tale legittimazione attiva concorrente, nei termini già elaborati dalla precedente giurisprudenza, pur nella formulazione dell’art. 155 quinquies c.c., come introdotto dalla L. n. 54/2006. Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 20 novembre 2007, n. 1311, Pres. Est. Boccia, D’Ancona, Porreca *** Separazione personale dei coniugi - Intervento in giudizio del figlio convivente maggiorenne non autosufficiente economicamente al fine di ottenere l’assegno di mantenimento dal genitore non convivente - Legittimazione processuale del figlio Sussistenza (C.c., art. 155 quinquies) Va respinta la sollevata eccezione di inammissibilità dell’intervento in giudizio del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, posto che il versamento diretto dell’assegno al figlio maggiorenne costituisce la regola generale secondo la nuova normativa e quella al genitore convivente soltanto una ipotesi residuale e pertanto è riconosciuta la legittimazione processuale del figlio maggiorenne, rispettivamente, a seconda delle opzioni prescelte, in via esclusiva o in via generale e preferenziale rispetto al genitore convivente, con la conseguenza della necessità della integrazione del contraddittorio nei suoi confronti siccome vera e propria parte processuale ai fini dell’accertamento del contributo al mantenimento dello stesso. Tribunale di Ferrara, composizione collegiale, sentenza 11 settembre 2007, n. 1006, Pres. Est. Boccia, Porreca, D’Ancona 19 20 DIRITTO E PROCEDURA PENALE SOMMARIO DELLE VOCI (Dibattimento) Furto procedibile a querela Giudizio immediato Guida in stato di ebbrezza Immigrazione Legittimazione a proporre querela Omissione di soccorso Perquisizione Pornografia minorile Procura speciale - querela Prova Sottrazione minori Testimonianza indiretta 21 Furto – querela - indicazione dei poteri di rappresentanza - omissione - validità della querela - detentore non proprietario del bene – legittimazione a proporre querela (Cp art. 624) Per la giurisprudenza della Suprema Corte la formalità relativa all’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza non è prescritta a pena di nullità e non costituisce condizione di validità della querela. (Nel caso di specie, nella querela la fonte dei poteri del querelante veniva indicata nella procura speciale). L’art. 624 c.p., inoltre, individua la persona offesa dal reato in chi detiene il bene. La condotta del furto è quella di “sottrarre a chi detiene”. Trattandosi di un reato contro il patrimonio, può agevolmente affermarsi che le persone legittimate a proporre querela sono sia i proprietari dei beni – che subiscono offesa al loro patrimonio – sia i detentori non proprietari dei beni, in quanto soggetti passivi dell’azione – aventi o meno obblighi di custodia nei confronti del bene stesso. Tribunale di Ferrara, sentenza 13 febbraio 2008, n. 215, Giudice Tassoni *** Guida in stato di ebbrezza alcolica – Alcooltest – Facoltà di nominare il difensore Omissione -Inutilizzabilità della prova (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 295, art. 186, C.P.P., artt. 354, 356 e 366 e 114 disp. att.). Discende l’inutilizzabilità dei risultati della prova alcoolemica (così detti scontrini dell’alcooltest), se non risulta che all’imputato sia stato dato avviso della facoltà di nominare un difensore prima dell’esecuzione della predetta prova alcoolemica. Tribunale di Ferrara, sentenza 1 marzo 2007, n. 313, Giudice Oliva. *** Perquisizione - Illegittimità - Sequestro - Utilizzabilità - Corpo di reato e cosa pertinente al reato . (C.p.p., artt. 191, 192, 247, 250, 251, 252, 253, 330 e 526) Il sequestro, sul piano giuridico, non dipende dalla precedente perquisizione e ne costituisce un’operazione nettamente distinta, non dipendendo l’acquisizione dell’oggetto 22 al processo, dal modo in cui è stato scoperto o rinvenuto. In altri termini, possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento ed utilizzate ai fini della decisione, le cose rinvenute in seguito ad operazioni di ricerca delle prove (perquisizioni), sia pure effettuate in violazione di legge, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, per la loro intrinseca illiceità o perché corpo del reato, hanno l’obbligo di sequestrare (Fattispecie nella quale il tribunale, rigettando l’eccezione di nullità/inutilizzabilità avanzata dalla difesa, ritenne utilizzabile ai fini della decisione, il sequestro di materiale pedopornografico effettuato sulla base di una perquisizione domiciliare nei confronti di un di un soggetto individuato attraverso l’elenco di coloro i quali avevano effettuato compravendite via internet con un’azienda che cedeva anche (ma non solo) materiale pedopornografico (tramite l’ausilio del così detto agente provocatore che finse acquisti lui medesimo) e, pertanto, dove la perquisizione domiciliare (che dette esito positivo unicamente per quanto concerne il reato di possesso di materiale pedopornografico, previsto e punito dall’art. 600 quater, codice penale, per il quale l’attività di indagine dell’agente provocatore non è autorizzabile e, di fatto non lo era stata, ed, invece, dette esito negativo per quelli più gravi inerenti la pornografia minorile, previsti e puniti dagli artt. 600 ter e quinques, per i quali la predetta attività di indagine era nata) che condusse al sequestro, fu autorizzata dal pubblico ministero ed effettuata dalla polizia giudiziari, senza poter avere la certezza che il soggetto avesse effettivamente acquistato materiale illecito (poteva, infatti, aver acquistato materiale pornografico non vietato, avente ad oggetto maggiorenni) e, pertanto, prima che vi fosse una concreta notizia di reato, la quale, solo così, poté essere individuata). Tribunale di Ferrara, sentenza 24 aprile 2008, n. 378, Giudice Caruso Conforme cass. pen. sez. III, sent. 8 giugno 2006, n. 29496, cass. pen. sez. III, sent. 19 ottobre 2005, n. 41957 e cass. pen., sez. unite, sent. 27 marzo 1996, n. 5021 *** Perquisizione - fumus commissi delicti - necessità - obbligo di motivazione - mancanza - nullità relativa (art. 247 - 13 e 14 Cost. e 181 c.p.p) La perquisizione é un atto che incide su valori costituzionalmente protetti, quali la libertà personale e domiciliare, per cui la stessa non può svolgere la funzione di "prendere notizia" dei reati, ma può essere disposta solo in presenza di un fumus commissi delicti emergente da una notizia di reato già acquisita nei suoi elementi essenziali. La motivazione del provvedimento deve indicare, oltre al titolo del reato per il quale si procede e i fatti concreti addebitati. Per effetto dell'obbligo di motivazione a pena di nullità del decreto di perquisizione si può ritenere che una perquisizione mirata all'acquisizione della notizia di reato debba essere dichiarata nulla. Trattasi di nullità relativa, sanabile se non eccepita quantomeno subito dopo il compimento dell'atto e prima di ogni altra difesa. 23 Tribunale di Ferrara, sentanza 24 aprile 2008 n. 378, Giudice Caruso *** Pornografia minorile - prova - agente provocatore - utilizzabilità anche per il reato di cui all'art. 600 quater C.P (art. 14 L.3.8.98 n.269 e 191 c.p.p) Il Legislatore vieta l'impiego dell'agente provocatore mirato al reato di detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto ma ciò non esclude che, nell'ambito di una indagine legittimamente autorizzata, siano acquisiti elementi di prova per reati diversi. Conseguentemente, una volta che l'operato dell'agente provocatore non possa giudicarsi illegale perchè effettivamente indirizzato all'accertamento dei reati per i quali il suo intervento è previsto, non vi è ragione per porre alcun limite all'impiego delle informazioni e delle conoscenze, globalmente acquisite nel corso delle indagini rivolte ad altri fini, anche per accertare il reato di cui all'art. 600 quater C.P. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha ritenuto utilizzabile il sequestro di materiale pedopornografico nonostante che gli atti di indagine - avvenuto acquisto via internet da parte di agente provocatore e la perquisizione che ne è seguita - fossero autorizzati unicamente per i più gravi reati previsti e puniti dagli artt. 600 ter e 600 quinques e non lo fossero, perchè non potevano esserlo, per quello di cui all'art. 600 quater CP poi contestato all'imputato). Tribunale di Ferrara, sentenza 24 aprile 2008 n. 378, Giudice Caruso *** Prova - nullità e inutilizzabilità - tassatività delle sanzioni (artt. 177 - 191 c.p.p) La distinzione fra il regime giuridico della nullità e quello della inutilizzabilità, fa si che non vi possa essere comunicazione analogica di regole tipiche dall'uno all'altro ambito, anche per preservare il principio della tassatività delle sanzioni processuali e dei loro effetti, potendosi affermare che la nullità della prova attiene alle forme di assunzione, mentre l'inutilizzabilità della prova attiene al suo contenuto e al suo oggetto e che non ogni violazione di regole processuali sulle prove può essere ricondotta al regime dell'inutilizzabilità e produrre, a cascata, gli effetti previsti dall'art.191 c.p.p. Pertanto sono inutilizzabili soltanto le prove che la legge espressamente esclude dal catalogo dei mezzi di prova sui quali la decisione può fondarsi e non quelle acquisite in violazione di norme che 24 disciplinano il procedimento di acquisizione, per le quali la sanzione non sia esplicitamente comminata. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha ritenuto utilizzabile il sequestro di materiale pedopornografico nonostante che gli atti di indagine - avvenuto acquisto via internet da parte di agente provocatore e la perquisizione che ne è seguita - fossero autorizzati unicamente per i più gravi reati previsti e puniti dagli artt. 600 ter e 600 quinques e non lo fossero, perchè non potevano esserlo, per quello di cui all'art. 600 quater CP poi contestato all'imputato. Tribunale di Ferrara, sentenza 24 aprile 2008 n. 378, Giudice Caruso *** Sottrazione di persone incapaci - Figlio minore – Elemento soggettivo – Potestà genitoriale. (C.p. art. 574). Non è integrato l’elemento soggettivo della fattispecie di reato di sottrazione di persone incapaci, (nella fattispecie, un figlio minore), previsto e punito dall’art. 574, codice penale se la condotta di sottrazione è posta in essere nella convinzione dell’indifferenza per le sorti del minore stesso da parte dell’altro genitore, in attesa di un compiuta definizione dei rapporti tra i coniugi e non per sottrarre il figlio. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha assolto l’imputata, con la formula perché il fatto non costituisce reato, non ritenendo dimostrato l’elemento soggettivo del reato, pur avendo la stessa condotto la figlia minore all’estero, nel proprio paese d’origine, affidandola ai nonni, all’insaputa e senza il consenso del padre, stante la ritenuta dimostrata brevità del lasso di tempo della sottrazione, circa un mese, l’accesa conflittualità tra le parti e le precarie condizioni di vita nella quali si trovava l’imputata in seguito alla rottura del rapporto con il padre della minore, a causa delle quali non avrebbe potuto provvedere in maniera adeguata alle esigenze della bambina). Tribunale di Ferrara, sentenza 4 luglio 2007, n. 1107, Giudice Tassoni. *** Sottrazione di persone incapaci - Figlio minore – Elemento soggettivo – Potestà genitoriale. (C.p. art. 574). Non è integrato l’elemento soggettivo della fattispecie di reato di sottrazione di persone incapaci, (nella fattispecie, un figlio minore), previsto e punito dall’art. 574, codice penale 25 se la condotta di sottrazione è posta in essere nella convinzione dell’indifferenza per le sorti del minore stesso da parte dell’altro genitore, in attesa di un compiuta definizione dei rapporti tra i coniugi e non per sottrarre il figlio. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha assolto l’imputata, con la formula perché il fatto non costituisce reato, non ritenendo dimostrato l’elemento soggettivo del reato, pur avendo la stessa condotto la figlia minore all’estero, nel proprio paese d’origine, affidandola ai nonni, all’insaputa e senza il consenso del padre, stante la ritenuta dimostrata brevità del lasso di tempo della sottrazione, circa un mese, l’accesa conflittualità tra le parti e le precarie condizioni di vita nella quali si trovava l’imputata in seguito alla rottura del rapporto con il padre della minore, a causa delle quali non avrebbe potuto provvedere in maniera adeguata alle esigenze della bambina). Tribunale di Ferrara, sentenza 4 luglio 2007, n. 1107, Giudice Tassoni. *** Testimonianza indiretta – Dichiarazioni dell'imputato – Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dello stesso - Condizioni di utilizzabilità (C.p.p. artt. 62, 192, 194 e 195). È utilizzabile ai fini della decisione la dichiarazione resa dall’imputato ad un soggetto escusso in qualità di teste e da quest’ultimo riferita in dibattimento, escludendosi sia l’applicazione dell’art. 195, codice di procedura penale, nel caso in cui il testimone si riferisca, per conoscenza dei fatti, all’imputato del medesimo procedimento in cui vengono assunte le informazioni, ritenendo incongruo che il giudice escuta la fonte diretta, qualora questa si identifichi con l’imputato, sia l’applicazione dell’art. 62, codice di procedura penale, secondo il quale, le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza, essendo lo stesso diretto ad assicurare l’inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e presupponendo che dette dichiarazioni siano state rese nell’ambito del procedimento e non anteriormente o al di fuori dello stesso, per cui la testimonianza assume valore di fatto storico percepito dal testimone e come tale valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova. (Fattispecie nella quale il giudice utilizzò ai fini della decisione la dichiarazione del testimone che riferì come l’imputato, accusato di omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale, gli avesse riferito che i danni all’autovettura erano dovuti all’avere ucciso una persona). Tribunale di Ferrara, sentenza 11 settembre 2007, n. 1117, Giudice Marini. Conforme: Cassazione penale, sentenza 12904/1998. 26 27 28 DIRITTO E PROCEDURA PENALE SOMMARIO DELLE VOCI (GIP e GUP) Bancarotta fraudolenta Confessione Detenzione stupefacenti Dolo eventuale Maltrattamenti in famiglia Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio Reato continuato 29 Bancarotta fraudolenta – Elemento soggettivo – Dolo generico (L.fall., art. 216) Per la fattispecie di bancarotta fraudolenta, deve ritenersi sufficiente il dolo generico, rappresentato dalla consapevolezza che la confusa e caotica gestione della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio e il movimento degli affari, mentre non è necessario che la volontà sia protesa ad impedire l’acquisizione di conoscenze esaustive di tali dati. Conforme: Cass. pen., sez. V, 22 agosto 2001, n. 31356. Tribunale di Ferrara, , Sez. GIP – GUP, sentenza del 30 marzo 2007 n. 121, Giudice Migliori. *** Bancarotta fraudolenta – Mancato rinvenimento di beni e valori societari– Assenza di giustificazione - Presunzione della distrazione (L.fall., art. 216) In tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all’atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari a disposizione dell’amministratore, costituisce, qualora non sia da questo giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante ai fini di affermare la responsabilità dell’imputato. Conforme: Cass. pen, sez. V, sent. n. 3400/2005, Sabino. Tribunale di Ferrara, , Sez. GIP – GUP, sentenza del 30 gennaio 2007 n. 39, Giudice Criscuolo. *** Confessione spontanea dell’imputato – Valenza probatoria – Necessità di riscontri esterni – Esclusione (C.p.p., art. 192) La confessione resa dall’imputato, pur non essendo qualificabile come prova legale, costituisce un elemento di elevato spessore probatorio idoneo alla formazione del 30 convincimento del giudice, qualora la stessa sia stata resa in modo spontaneo e genuino e deve essere valutata esclusivamente con riferimento all’attendibilità intrinseca e non ha bisogno dei riscontri esterni previsti dall’art. 192 comma 3 e 4 c.p.p. Conformi: Cass. pen., 6 marzo 2000, Candita e Cass. pen., 14 gennaio 2000, Santise. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza 3 aprile 2007 n. 124, Giudice Giorgi. *** Detenzione di sostanze stupefacenti – Consegna della sostanza durante perquisizione locale – Circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. - Esclusione (D.P.R. 309/1990, art. 73 comma I, C.p., artt. 62 n. 6) Non ricorre l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 ultima parte c.p. (essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) nell’ipotesi in cui l’imputato consegni la sostanza stupefacente illecitamente detenuta nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Da un lato, infatti, tale consegna non può ritenersi spontanea; dall’altro lato, essa è anteriore alla cessazione dell’illecita detenzione, determinandosi in tal modo solo la cessazione dell’attività criminosa costitutiva del reato e non l’elisione, o l’attenuazione, delle conseguenze costituenti un posterius del medesimo. Conformi: Cass. pen., sez. VI, 10 giugno 1994, n. 6757, Deidda; Cass. pen., sez. IV, 20 ottobre 1999, n. 13028. Contra: Cass. pen., 4 agosto 2004, n. 33422. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza 16 ottobre 2007, n. 343, Giudice Criscuolo *** Dolo eventuale – Alta probabilità del verificarsi dell’evento – Esclusione (C.p., art. 43). Nell’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo, esso dovrà ritenersi provato nella sua forma diretta e non nella sua forma eventuale quando il verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso si presenti, secondo un giudizio ex ante, come certo o altamente probabile. In tal caso, infatti, l’agente non si limita ad accettare il rischio della verificazione dell’evento, ma 31 lo accetta e lo vuole. [Fattispecie in cui, durante una rapina, gli imputati avevano esploso, all’indirizzo delle guardie giurate, colpi di arma da fuoco all’interno dell’abitacolo ove le stesse si trovavano, utilizzando, altresì, proiettili cd. perforanti]. Conforme: Cass., SS.UU. il 12 ottobre 1993. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza del 26 febbraio 2008, n. 104, Giudice Migliori *** Maltrattamenti in famiglia – Violenza psicologica su minore – Atteggiamenti iperprotettivi - Sussistenza (C.p., art. 572) Ai fini dell’integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia non occorre l’esplicazione di violenza fisica, ma sono sufficienti a concretare il reato ex art. 572 c.p. anche condotte squisitamente psicologiche, concretatesi in soprusi, vessazioni personali o addirittura incurie, qualora protratti e ripetuti nel tempo; in particolare, il reato si configura anche quando il soggetto agente, a fronte di un evidente stato di disagio psicologico e morale di un soggetto minore, generi o aggravi una condizione di abituale e persistente sofferenza, che il minore non ha alcuna possibilità né materiale né morale di risolvere da solo. [Fattispecie in cui gli imputati, rispettivamente madre e nonno della persona offesa minorenne, avevano impedito la normale socializzazione ed il sano sviluppo psico-fisico del bambino, mediante comportamenti iperprotettivi, ed, in particolare, impedendogli di frequentare con regolarità la scuola e di incontrare il padre, la cui figura veniva prospettata al minore come negativa e violenta]. Conforme: Cass. 18 marzo 1996, Cambria. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza del 17 maggio 2007 n. 189, Giudice Giorgi *** Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio – Nozione - Attività disciplinata da norme di diritto pubblico - Forma giuridica dell’ente – Irrilevanza - Investitura di fatto - Rilevanza penale (C.p., artt. 357, 358) 32 I concetti di pubblica funzione e di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 357 e 358 c.p., hanno una connotazione esclusivamente oggettiva. Infatti sono tali le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, indipendentemente dalla forma giuridica dell’ente in cui l’agente opera, sia dalla posizione soggettiva di quest’ultimo. Sotto tale ultimo profilo, in particolare, è irrilevante che sia intervenuta una formale investitura o che l’esercizio della suddetta attività avvenga in virtù di poteri legalmente conferiti o di una fatto: l’unico dato significativo è l’effettivo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. Il concreto esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente, quando la funzione o il servizio siano effettivamente svolti con il beneplacito della pubblica amministrazione sulla base di un’investitura, sia pure di fatto, lecita e non abusiva, con la conseguenza che vanno riconosciute penalmente rilevanti le attività svolte da dipendenti pubblici anche al di là delle proprie mansioni. [Sulla base dei principi giurisprudenziali sopra esposti, il Giudice ha riconosciuto la qualità di pubblici ufficiali ad un direttore amministrativo dell’Ordine dei Medici e ad una dipendente amministrativa dello stesso ente, collaboratrice e vero e proprio “braccio destro” del direttorei] Conformi, per il pubblico servizio: Cass. Pen., sez. VI, 9 luglio 2004; per la pubblica funzione: Cass. Pen., sez. VI, 21 gennaio 2005, n. 12.175. La distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche oggettive dell’attività posta in essere. E’ pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare e/o manifestare la volontà dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere compiti aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, poiché pure in questo caso ha luogo, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che, perché si rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi – nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell’attività medesima – giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio che esaurisca nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi (seppure destinato a produrre effetti interni alla Pubblica Amministrazione), comporta, in ogni caso, l’attuazione dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dal contesto delle funzioni pubbliche. Conforme: Cass. Pen. Sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21088. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza del 19 gennaio 2007, n. 25, Giudice Criscuolo *** 33 Reato continuato – Pena irrogabile – Minimo edittale (C.p., art. 81) In caso di pluralità di reati legati dal vincolo della continuazione in ordine ai quali può trovare applicazione una pena di identica specie, ove l'uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo, non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima prevista per uno dei reati unificati. Conforme: Cass. Sez. II, 19 aprile 2007, n.19. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP-GUP, sentenza del 26 febbraio 2008, n. 104, Giudice Migliori. *** Riciclaggio – Prova della contraffazione da parte dell’imputato – Necessità (L. 197/91 – c.p., artt.648, 648 bis) Nel caso di contestazione del reato di riciclaggio avente ad oggetto un bene sul quale sono state compiute operazione finalizzate ad ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa, qualora non vi sia la prova che tali operazioni di contraffazione siano ascrivibili all’imputato deve ritenersi che lo stesso abbia ricevuto la res già modificata. La condotta andrà pertanto qualificata come ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p.: infatti, il delitto di cui all’art. 648 c.p. è in rapporto di genere a specie rispetto a quello sanzionato dall’art. 648 bis c.p. [Fattispecie nella quale oggetto di riciclaggio era autovettura portante numero di targa non riconducibile al numero di telaio]. Tribunale di Ferrara, , Sez. GIP – GUP, sentenza del 10 gennaio 2007 n. 2, Giudice Migliori *** Risarcimento del danno - Circostanza attenuante – Impossibilità di risarcire integralmente il danno per difficoltà economiche del reo – Violazione principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza (Cost., art. 3; C.p., art. 62 n. 6 c.p.) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 62 n. 6 c.p. 34 per violazione del principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost. avente ad oggetto la disparità di trattamento tra colui che, pur adoperandosi al fine di risarcire il danno, non vi riesce a causa delle proprie condizioni economiche e colui che, avendo maggiore disponibilità di denaro, potrà invece usufruire del beneficio. Ciò in quanto in quanto la necessità dell’integrale risarcimento del danno ai fini della concessione della circostanza aggravante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. rivela come, nel conflitto di interesse tra reo e vittima del reato, l’interesse di quest’ultima non lascia spazio alcuno a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo, che potrà rilevare con riferimento ad altri istituti del diritto penale (circostante attenuanti generiche, valutazione degli indici di cui all’art. 133 c.p. in sede di commisurazione della pena). Pertanto, alcuna violazione del principio di uguaglianza è ravvisabile non trattandosi di situazioni aventi tratti in comune quali il ravvedimento o il pentimento, ma essendo invece fattispecie ben distinte, l’una rappresentata dall’adempimento dell’obbligazione risarcitoria, l’altra dall’inadempimento anche parziale di tale obbligazione. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza del 15 maggio 2007 n. 180, Giudice Criscuolo *** Stupefacenti – Coltivazione – Uso personale a scopo terapeutico – Irrilevanza (D.P.R. n. 309/90, art. 73, co. 1) Stupefacenti – Coltivazione – Ipotesi di lieve entità (D.P.R. n. 309/90, art. 73, co. V) In riferimento alla condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti non rileva l’eventuale destinazione ad uso personale, dal momento che né in base alla “ratio” né in base alla lettera della norma incriminatrice è dato distinguere tra varie tipologie di coltivazione. Il reato sussiste anche se la coltivazione mira a soddisfare esigenze di approvvigionamento personale, in ragione della idoneità della condotta ad accrescere il pericolo di circolazione e diffusione delle sostanze stupefacenti ad attentare al bene della salute con incremento delle occasioni di spaccio . Conforme: Cass., 14.4.2005, rv. 22037; 15.11.2005, n. 150 e 16.01.2006, rv n. 10138. In caso di coltivazione di piante di marijuana con esiguo principio attivo medio, considerata la conseguente modesta capacità drogante della sostanza, trattandosi di narcotico di natura c.d. “leggera” ed essendo pertanto la dose necessaria per ottenere l’effetto drogante assai maggiore rispetto alle sostanze “pesanti”, va riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al comma V dell’art. 73 D.P.R. 309/90. Tribunale di Ferrara, Sez. GIP – GUP, sentenza del 28 marzo 2007 n. 119, Giudice Migliori 35 36 DIRITTO FALLIMENTARE SOMMARIO DELLE VOCI Contratti bancari 37 Contratti Bancari - Acquisto di titoli effettuato dalla banca su richiesta del cliente per il tramite di un terzo intermediario - Conflitto di interessi - Esclusione. (Artt. 21, co. 1, lett. c) d.l.vo n. 58 /1998 e 27 reg.Consob n. 11522/1998) Non sussiste il conflitto di interessi delineato dagli artt. 21, co. 1, lett. c) del d.l.vo n. 58 del 1998 e 27 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 nell'ipotesi in cui l’istituto di credito, su esplicita richiesta dell’investitore, acquisti titoli per conto di quest’ultimo sul mercato ufficiale, avvalendosi dell’opera di intermediari. Tribunale di Ferrara, sentenza n. 1317 del 30.06.06; Presidente Mazziotti di Celso, Rel. Giusberti. *** Contratti Bancari - Violazione delle norme del d.l.vo n. 58 del 1998 e delle norme del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Nullità virtuale ex art. 1418, co. 1 c.c. - Esclusione. (D.l.vo n. 58 del 1998 e delle norme del reg. Consob n. 11522 del 1998) Le violazioni della normativa di cui al d.l.vo n. 58 del 1998 e di quella di attuazione prevista dal regolamento Consob n. 11522 del 1998 non determinano la nullità (virtuale) del contratto ex art. 1418, co. 1 c.c., per violazione di norme imperative. Le violazioni suscettibili di dare luogo a tale fattispecie di nullità sono soltanto quelle riguardanti elementi intrinseci dell’accordo contrattuale, ossia quelle inerenti la struttura o il contenuto del contratto; in tali ipotesi, la nullità può essere fatta valere da chiunque ed è rilevabile d’ufficio dal Giudice. Nelle ipotesi invece di violazioni della normativa di cui al d.l.vo n. 58 del 1998 e di quella di cui al reg. Consob n. 11522 del 1998, salvi i casi di nullità espressamente previsti dalla legge nell’interesse dell’investitore (nullità relative), si deve ritenere che esse possano rilevare quali fattispecie di inadempimento degli obblighi posti a carico della banca e previsti dalla legge e determinare pertanto la risoluzione del contratto stipulato dalle parti. Tribunale di Ferrara, sentenza n. 261/07 del 10.11.06 Presidente Stigliano, Relatore Giusberti 38 *** Contratti Bancari - Proposta negoziale dell’investitore - Mancata accettazione scritta dell’istituto di credito - Difetto di forma scritta - - Nullità. (Art. 23 del d.l.vo 24 febbraio 1998 n. 58) L’art. 23 del d.l.vo del 24 febbraio 1998, n. 58, prevede la necessità della forma scritta ad substantiam per la stipulazione dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento. Non è sufficiente, a tal fine, il conferimento in forma scritta, da parte dell’investitore alla banca, dell’incarico di negoziare valori mobiliari, in mancanza dell’accettazione scritta proveniente dall’istituto di credito medesimo. In tal caso, il modulo documentale compilato dall’investitore è qualificabile come mera proposta negoziale inidonea, in mancanza della detta accettazione della banca, per il perfezionamento del contratto di negoziazione dei valori mobiliari. Contratti Bancari – Nullità del contratto di negoziazione di valori mobiliari – Condanna della banca – Rivalutazione monetaria dell’importo oggetto della condanna - Natura di debito di valuta – Necessità della prova del maggior danno. Non può trovare accoglimento la domanda dell’investitore volta ad ottenere la condanna della banca a corrispondere la rivalutazione monetaria sugli importi oggetto della condanna restitutoria, in quanto, trattandosi di un debito di valuta, è necessario che l’investitore fornisca la prova di aver subito, nel periodo in considerazione, un danno ulteriore rispetto alla svalutazione collegata alla corresponsione degli interessi al tasso legale. Contratti Bancari – Nullità del contratto di negoziazione di valori mobiliari – Condanna della banca – Risarcimento danni da responsabilità precontrattuale – Necessità di specifica domanda – Risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale per violazione di obblighi derivanti da disposizioni normative Distinzione Il risarcimento dei danni riconducibili al cosiddetto interesse negativo, che si concretizzano nel pregiudizio subito da un soggetto per avere inutilmente confidato nella conclusione o nella validità di un contratto, ovvero per avere stipulato un contratto che senza l’altrui illecita ingerenza non sarebbe stato concluso, o sarebbe stato concluso a condizioni diverse, deve costituire oggetto di specifica domanda. In particolare, non può ritenersi che il danno da responsabilità precontrattuale sia assimilabile al danno da inadempimento contrattuale cagionato dalla banca a causa della violazione, da parte dell’istituto di credito, dei doveri di informazione e degli altri obblighi 39 comportamentali previsti dalla legge. Tribunale di Ferrara; sentenza n. 1758 del 15.03.06; Pres. Mazziotti Di Celso, Rel. Giusberti *** Contratti Bancari - Servizi di negoziazione di valori mobiliari - Necessità del contratto quadro - Contratto di deposito e custodia dei titoli - Non sufficienza Nullità del contratto. (artt. 23 del d.l.vo n. 58 del 1998 e 30 del reg. Consob n. 11522 del 1998) La sottoscrizione da parte dell’investitore di un documento riportante le condizioni relative al deposito ed alla custodia dei titoli non costituisce, qualunque sia la definizione contrattuale del detto documento, un contratto di negoziazione dei titoli o contratto-quadro. Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve infatti avere necessariamente il contenuto prescritto dall’art. 30 del regolamento Consob n. 11522 del 1998. In mancanza, pertanto, di un accordo normativo tra cliente ed intermediario, risultante dal contratto di negoziazione titoli il cui contenuto è determinato dalla legge, deve ritenersi che il contratto di prestazione di servizi di investimento intercorrente tra l’investitore e la banca sia nullo per violazione dell’art. 23 del d.l.vo 24 febbraio del 1998, ossia per mancanza della forma scritta. Tribunale di Ferrara; sentenza n. 1105 del 28.04.06; Pres. Mazziotti Di Celso, Rel. Giusberti *** 40 41 42 DIRITTO TRIBUTARIO SOMMARIO DELLE VOCI Accertamento liquidazione e controlli Imposte sul reddito Processo Riscossione 43 Accertamento liquidazione e controlli - Avviso di accertamento-studi di settoreadeguata motivazione-legittimità-limiti. Quando la motivazione dell’atto è fondata sull’applicazione degli studi di settore ex art. 62 sexies del D.L. 331/93, supportata dalla fase prodromica del contraddittorio (anche se questo non ha luogo per cause non imputabili all’Amministrazione), la stessa motivazione deve essere ritenuta legittima ed esaustiva. Tale fase, introdotta nell’ordinamento tributario dell’art. 2 bis del D.L. 564/94, rappresenta un punto fondamentale e decisivo nel processo di accertamento e si colloca pienamente nell’ambito normativo richiamato dagli artt. 7 e 12 della L. 212/00 (Statuto del Contribuente) Riferimenti: Cass. Civ. Sez. Trib. 17229/06 Accertamento liquidazione e controlli –Avviso di accertamento- studi di settorepresunzioni semplici-insufficienti. Gli studi di settore non possono legittimamente venire utilizzati in via automatica, acritica e generalizzata, posto che essi pongono presunzioni semplici, prive delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, che, da sole, non appaiono idonee ad acclarare legittimamente la capacità contributiva, in ossequio al dettato costituzionale posto dall’art. 53 Cost.. Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 05 sent. 8/05/08 depositata il 5/3/08 Presidente Balboni Rel. Felloni *** Accertamento liquidazione e controlli - Avviso di accertamento-studi di settore Presunzioni semplici - Onere della prova contraria-sussiste. L’Amministrazione Finanziaria può svolgere attività accertativa avvalendosi dell’art. 62 bis del D.L. 331/93 solo nei casi di rilevato scostamento di quanto dichiarato da quanto determinato in base all’applicazione dello studio di settore specifico. Il risultato ottenuto 44 con l’applicazione degli studi di settore costituisce una presunzione semplice che comunque impone al contribuente di fornire elementi di prova contraria. Tali elementi possono essere soggettivi perché riferiti alle condizioni personali del contribuente ovvero oggettivi perché riferiti alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Essi devono essere espressamente proposti nel ricorso, non risultando sufficiente il generico richiamo al contraddittorio intervenuto in sede di tentativo di accertamento con adesione infruttuoso. Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 02 sent. n.168/02/07 depositata 11/2/08 Presidente Scutellari Rel. Feggi *** Accertamento liquidazione e controlli - Avviso di accertamento-motivazione per relationem-limiti-art. 7 Statuto del Contribuente La motivazione per relationem “doppia”, come avviene nel caso in cui l’avviso di accertamento sia motivato con riferimento al P.V.C. della Guardia di Finanza il quale a suo volta si richiama alle risultanze del P.V.C. degli ispettori INAIL, atteso che il richiamo alla verifica ispettiva non si atteggia come riferimento alla fonte ma riguarda elementi necessari per l’individuazione della pretesa tributaria, richiede che tali atti presupposti siano portati a conoscenza del contribuente. La mancata messa a disposizione di quest’ultimo degli atti afferenti l’attività ispettiva predetta, anche alla stregua del disposto dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente, vizia l’avviso di accertamento opposto. Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 04 Sent. n.12/04/08 depositata il 3/3/08 Presidente Ranieri Rel. Bazzani *** Imposte sul reddito – IRPEF - Base imponibile - Indennità di fine rapporto - Aliquota ridotta ex art. 19, comma 4 bis T.U.I.R. - Illegittima previsione di limiti di età diversi per uomini e donne - Sussiste E’ da ritenersi di immediata applicabilità la sentenza C-207/04 della Corte di Giustizia Europea cha ha affermato l’illegittimità della previsione di limiti di età contenuta nell’art. 19, comma 4 bis, del TUIR, in quanto la norma nazionale contrasta con la direttiva 76/207/CEE. Ne deriva l’illegittimità della discriminazione tra uomini e donne che si viene 45 a creare in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro con la previsione di diversi limiti di età per usufruire del trattamento fiscale più favorevole costituito della tassazione del TFR per l’imposta sul reddito in misura ridotta dal 50% rispetto a quella ordinaria al raggiungimento del cinquantesimo anno di età per le donne e al cinquantacinquesimo per gli uomini. Riferimenti: Comm. Trib. Prov.le di Novara n. 75 del 24/1/2006, Comm. Trib. Prov.le di Treviso n.48 del 257572007. Comm. Trib. Prov.le Ferrara sez. 01 Sent. n. 04/01/08 depositata il 31/1/08 Presidente Messina Rel. Daga *** Processo - Parti del processo - Conferimento della procura-a margine dell’atto impugnato - Prova del conferimento - Costituzione in giudizio - Legittimità L’art. 12, terzo comma, D.Lgs. 546/92, dettando le regole sulla procura alle liti, mutuate in gran parte dall’art. 83 c.p.c., prevede che la procura possa essere rilasciata anche a margine o in calce ad un atto del processo. Circa il momento del conferimento dell’incarico, si ritiene applicabile l’art. 125 disp. att. del c.p.c. a mente del quale la procura non può essere rilasciata in data successiva alla notificazione del ricorso. E’ legittimamente conferita la procura posta in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato (avviso di diniego di rimborso) posto che trattasi di un atto del processo e/o una fase prodromica propulsiva del processo nel quale l’atto viene richiamato e ne costituisce parte integrante. Con la costituzione in giudizio del ricorrente è stata depositata prova della procura, contenuta in calce al provvedimento impugnato. Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 05 Sent. n.136/05/07 depositata il 31/12/07 Presidente Balboni Rel. Felloni *** Riscossione - Autorizzazione ad iscrivere ipoteca legale ex art. 22 D.Lgs. 472/97 – Requisiti - Fumus boni iuris - Periculum in mora - Elemento soggettivo: volontà del debitore di depauperare il proprio patrimonio – Necessità - Sussiste. L’istanza di autorizzazione ad iscrivere ipoteca legale sugli immobili del contribuente, di 46 cui all’art. 22 D.Lgs. 472/97, deve essere assistita da entrambi i requisiti del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”. Il fumus può ritenersi sufficientemente acclarato tramite la produzione del P.V.C. e quindi sulla scorta degli elementi ivi desumibili, soprattutto quando ai seri indizi di fondatezza della pretesa contributiva dedotti nel verbale di accertamento non si contrappongono, per mancata deduzione del contribuente, elementi che possano inficiarne o attenuarne la rilevanza. Quanto al periculum in mora, il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, deve essere ricollegato all’esistenza di una condotta soggettiva del contribuente (processuale ed extra processuale) che renda verosimile l’eventualità di un depauperamento del patrimonio o l’intento di occultarlo. Deve trattarsi, inoltre, di una condotta soggettiva manifestata nel senso che si siano in concreto riscontrati elementi che possano far ritenere che il contribuente è o sarà incline a comportamenti diretti a sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia dei propri creditori. Non è sufficiente l’esistenza di una situazione patrimoniale critica per ritenere verosimile il rischio di sifatti comportamenti. Comm. Trib. Prov.le Ferrara sez. 01 Sent. n.11/01/08 depositata il 13/2/08 Presidente Hartmann Rel. Romagnoli *** Riscossione - Fermo amministrativo-ipoteca giuridiziale-alternatività-non sussistesproporzione delle misure cautelari rispetto alla riscossione-non provata. Il fermo amministrativo e l’ipoteca giudiziale, oltre ad avere finalità diverse e caratteristiche diverse, non sono misure tra di loro alternative ciò significa che nulla vieta al concessionario della riscossione di iscrivere cautelativamente il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati e, se utile ed opportuno, procedere, altresì, all’iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili di proprietà del contribuente. Quest’ultimo, in ogni caso, non ha in alcun modo dimostrato quella che definisce una evidente sproporzione tra le procedure cautelari poste in essere dal concessionario e le ragioni della riscossione né l’irragionevolezza del fermo amministrativo in relazione alla sua funzione di misura cautelare. (Comm. Trib. Prov.le Ferrara, sez. 05 Sent. n. 135/05/07 depositata il 31/12/07 Presidente Balboni Rel. Fregnani) **** 47 Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile - Avviso di liquidazione Riqualificazione del negozio giuridico sulla scorta di atti distinti presentati alla registrazione - Violazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86 - Sussiste. L’imposta di registro è diretta a colpire certi particolari atteggiamenti della ricchezza, cioè un fenomeno essenzialmente economico; pure il processo di imposizione, art. 20 d.p.r. 131/86, è disciplinato in modo che si svolga e si attui su atti giuridici; di conseguenza l’imposta incide sugli effetti economici dell’atto ma in quanto gli stessi abbiano il carattere di effetti giuridici. Non sono ammesse (o meglio non erano ammesse) ricerche in base ad elementi non risultanti dall’atto scritto in quanto per la determinazione dell’imposta dovuta si deve avere riguardo al suo contenuto, al documento che racchiude il negozio giuridico da tassare senza che l’Amministrazione, in sede di verifica e controllo, debba o possa compiere indagini su fatti o circostanze che non risultano dall’atto. Ne consegue che, nel caso di un atto di aumento di capitale sociale attraverso il conferimento di azienda agricola e successivo atto di cessione delle quote prima assegnate al conferitario ai soci originali della società, i due atti scontano la tassazione in termine fisso secondo la Tariffa 1, art. 4 nn. 3 e 5 allegata al D.P.R. 131/86. Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 01 sent. n.210/01/08 depositata il 28/1/08 Presidente Messina Rel. Daga *** Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile - Avviso di liquidazione Riqualificazione del negozio giuridico sulla scorta della relazione tra atti distinti presentati alla registrazione - Violazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86 - Sussiste. L’imposta di registro, così come definita dall’art. 1 del D.P.R. 131/86 e disciplinata dagli artt. 21 e 22 dello stesso decreto deve essere correttamente definita “imposta d’atto”, cioè imposta applicata in relazione al contenuto dell’atto –documento cartolare- che viene presentato alla registrazione. Ai fini della corretta determinazione dell’imposta in relazione all’atto presentato per la registrazione, secondo quanto previsto dall’art. 20 D.P.R. 131/86, non è consentito all’Ufficio porre in relazione tra loro due o più negozi giuridici distinti contenuti in due atti diversi e tra loro successivi (atto di conferimento di azienda agricola in società con conseguente attribuzione al conferente di quote di compartecipazione societaria e successivo atto di cessione di tali quote) con la conseguenza di ravvisare in detto collegamento una fattispecie contrattuale diversa da quella dedotta nei singoli atti stipulati in successione (trasferimento anziché conferimento) ed un comportamento elusivo delle parti contraenti. Ciò, almeno, fino alla modifica legislativa introdotta nel 2006 dal cosiddetto Decreto Bersani che ha esteso anche all’imposta di registro la norma generale antielusiva di cui all’art. 37 bis del D.P.R. 600/73 48 Riferimenti: Comm. Trib. Regionale Emilia Romagna sent. 93/17/2007 del 29/10/07; Cass. Civ. Sez. Trib. 4220/2006). Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 04 sent. 13/04/08 depositata il 14/03/08 Presidente Borelli Rel. Fregnani *** Tributi erariali indiretti - Registro - Base imponibile-avviso di liquidazioneriqualificazione del negozio giuridico economicamente rilevante sulla scorta della relazione tra atti distinti presentati alla registrazione - Violazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86 - Non sussiste Il principio espresso dall’art. 20 D.P.R. 131/86 è quello secondo il quale l’imposta di registro va applicata in relazione all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Ciò che quindi viene assunto ai fini della tassazione è il comportamento sostanzialmente unitario delle parti contraenti rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ciò anche nel rispetto del principio costituzionale sancito dall’art. 53 Cost. in ordine alla capacità contributiva che più atti tra loro strutturalmente e funzionalmente collegati possono produrre. Il conferimento d’azienda e la successiva, subitane, cessione di quote, non possono non essere viste in connessione strutturale, giuridicamente finalizzata nella sintesi di un unico atto economicamente rilevante. Tributi erariali indiretti - Registro - Art. 20 D.P.R. 131/86 - Tassazione secondo la sostanza espressa nell’atto piuttosto che secondo la forma dell’atto L’art. 20 del D.P.R. 131/86 non è titolata norma antielelusiva, ma il principio espresso da tale articolo consente al giudice di merito di verificare motivatamente la volontà delle parti privilegiando la sostanza piuttosto che la forma contrattuale dei singoli atti. Il legislatore, richiamando l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, non poteva che voler offrire la possibilità dell’eventuale verifica/rapporto tra il titolo/forma e la sostanza. Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 05 sent. n.130/05/07 depositata il 112/07 Presidente Salzano Rel. Felloni *** 49 Tributi erariali indiretti – Registro - Base imponibile - Applicazione dell’art. 20 D.P.R. 131/86 in chiave antielusiva – Legittimità – Sussiste - Violazione del principio di autonomia contrattuale delle parti - Non sussiste - Nullità del negozio ex art. 1418 c.c. A fronte di distinti atti di aumento di capitale sociale, conferimento di azienda agricola e cessione di quote sociali stipulati in successione nell’arco di poche ore uno dall’altro, e quindi in un ambito di sostanziale con testualità, è da escludersi l’applicazione dell’imposta di registro di maggior favore in misura fissa se appare evidente che l’intendimento delle parti era esclusivamente quello del perseguimento del maggior vantaggio fiscale, senza il minimo esercizio di attività aziendale. L’art. 20 del D.P.R. 131/86, nel richiamare l’intrinseca natura degli atti presentati per la registrazione consente al Giudice Tributario di valutare anche la presenza di chiari indici simulatori, con lo scopo di determinare la causa concreta del complesso dei negozi posti in essere anche con atti separati. Non si incorre in violazione del principio del rispetto dell’autonomia contrattuale, stante l’evidente devianza realizzata attraverso il complesso dei negozi posti in essere in rapporto alle finalità economico sociali tipiche dei contratti solo formalmente dichiarati. Tale devianza, peraltro, costituisce ipotesi di nullità del negozio ai sensi del secondo comma dell’art. 1418 c.c.. Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 02 sent. n.161/02/07 depositata 8/2/08 Presidente Di Bisceglie Rel. Feggi *** Tributi erariali indiretti – Registro - Base imponibile - Art. 20 D.P.R. 131/86 Elusione fiscale - Accertamento da parte del giuice di merito della causa concreta dei negozi giuridici - Sussiste. Il Giudice di merito è tenuto ad accertare, dandone conto in motivazione della sentenza, l’entità del vantaggio fiscale eventualmente ricercato e conseguito dai contraenti effettuando un esame complessivo della fattispecie oggetto di contenzioso, non potendosi prescindere dalle ragioni economiche per le quali la concatenazione degli atti è stata concepita, laddove la ricerca dell’agevolazione fiscale costituisca l’unica ragione a discapito della causa del negozio, la cui mancanza o devianza rispetto alle finalità economico-sociali tipiche rientra nei casi di nullità del negozio stesso ai sensi degli artt. 1418, comma 2 e 1325, n.2, del codice civile. Riferimenti: Cass. Civ. Sez. Trib. n. 20398 del 21/10/2005 e n. 22932 del 14/11/05. 50 In tema di interpretazione degli atti ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la preminenza attribuita dall’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 alla causa reale (“intrinseca natura” ed “effetti giuridici degli atti”) sull’assetto cartolare (“il titolo o la forma apparente”) comporta che, in ipotesi di collegamento negoziale, l’intrinseca natura e gli effetti giuridici siano accertati, attesa l’unitarietà della causa, tenendo conto di tutti gli atti collegati. Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 02 Sent. n.163/02/07 depositata 8/2/08 Presidente Di Bisceglie Rel. Feggi *** Tributi erariali indiretti - Registro - Avviso di rettifica e liquidazione - Maggior valore determinato sulla scorta di relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio Motivazione adeguata – Sussiste - Generica contestazione da parte del contribuente Insufficiente La determinazione da parte dell’Ufficio di un maggior valore del terreno compravenduto, in parte edificabile, avvalendosi del potere previsto dall’art. 2 D.P.R. 131/86, costituisce attività legittima se suffragata da una valutazione di stima in cui siano indicati almeno i criteri principali di comparazione quali l’ubicazione, la conformazione dei luoghi, la possibilità di sfruttamento edificatorio e l’andamento del mercato immobiliare. A fronte di una relazione tecnica dell’Agenzia del Territorio, seppure non particolarmente dettagliata, sorge in capo al contribuente l’obbligo di fornire altrettanti elementi di confutazione, non potendosi egli limitare ad affermare in modo generico un presunto andamento negativo del mercato immobiliare, specie se trattasi di una località a forte espansione turistica. Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 05 Sent. n.141/05/07 depositata il 25/2/08 Presidente Balboni Rel. Feggi *** Tributi locali - I.C.I. - Soggetti passivi - Consorzi di bonifica - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett.a) D.Lgs. 30/12/92 n. 504 - Non sussiste L’elencazione dei soggetti effettuata nell’art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/92 ha carattere di tassatività, in quanto essendo norma agevolativi non è suscettibile di 51 interpretazione estensiva. Nell’elencazione contenuta nella norma in oggetto non compaiono i Consorzi di Bonifica bensì i consorzi tra enti pubblici territoriali; per gli Enti pubblici non territoriali non sono previste forme di aggregazione. Riferimenti Comm. Trib. Reg. Emilia Rogmagna sent. 58 del 23/10/03 e Comm. Trib. Prov.le Modena Sent. n. 144 del 29/6/2007. Comm. Trib. Prov.le Ferrara Sez. 05 sent. n.122/05/07 depositata 17/12/07 Presidente Balboni Rel. Daga *** Tributi locali - I.C.I - Soggetti passivi - Consorzi di bonifica - Difetto di legittimazione passiva ex artt. 1 e 3 del D.Lgs. 504/92 - Non sussiste L’art. 2, comma 7, della legge 136/2001 qualifica a chiare lettere come “diritto di usufrutto” il titolo giuridico in base al quale il Consorzio, legalmente costituito, è autorizzato ad utilizzare gli immobili demaniali formalmente consegnatigli. Anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere l’inesistenza di fatto di un diritto reale di usufrutto, la soggettività passiva I.C.I. del Consorzio di Bonifica non verrebbe meno in quanto la posizione del consorzio stesso, chiamato ad amministrare e gestire beni demaniali sarebbe paragonabile a quella del concessionario ( anche usuario) a titolo gratuito. Comm. Trib. Prov.le di Ferrara Sez. 05sent. n.146/05/07 depositata il 25/2/08 Presidente alzano Rel. Russo *** Tributi locali - IRAP - Soggettività passiva - Art. 2 D.Lgs. 446/97 - Libero professionista con unico dipendente o collaboratore - Autonoma organizzazione - Non sussiste La presenza, per chi svolge attività professionale, di un solo dipendente o collaboratore non dà luogo ad un’attività autonomamente organizzata quando, tale collaborazione, si rilevi indispensabile per colmare deficit cognitivi o handicap fisici del professionista. Poiché l’impiego del computer è, da un lato, unanimemente considerato indispensabile per l’esercizio di qualsiasi attività professionale, dall’altro è stato riconosciuto dalla 52 giurisprudenza della Corte di Cassazione come elemento non rappresentante un’attività “autonomamente organizzata” ma un “mero ausilio dell’attività personale del contribuente”, l’assenza di competenze specifiche in materia di utilizzo di strumenti informatici ed il conseguente ricorso al lavoro di un terzo per l’inserimento e l’elaborazione dei dati può ben ritenersi dia luogo solo ad una semplice integrazione di conoscenze del professionista e non ad un’autonoma organizzazione. Comm.Trib. Prov.le Ferrara Sez. 01 sent. n.171/01/07 depositata il 26/11/07 Presidente Messina Rel. Badia 53