Verifica di funzionamento
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Verifica di funzionamento
Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Centrale Omologazione e Certificazione Via Alessandria 220 – Roma AMBIENTE LAVORO 10° SALONE DELL’IGIENE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO “ESERCIZIO DEGLI APPARECCHU A PRESSIONE A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE (PED)” BOLOGNA, 13 settembre 2005 DALLA CERTIFICAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEGLI APPARECCHI/INSIEME NUOVI. Dott.ing.Vittorio Mazzocchi Dirigente di Ricerca 1 Art.19 • Le prescrizioni idonee a garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell’utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi, compresi quelli già in servizio alla data del 18.04.00, e conseguentemente di adeguare a tale scopo le disposizioni tecniche vigenti in materia di utilizzazione; • L’individuazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo impianto o nuovo impianto; • L’adozione di prescrizioni in ordine all’installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione di un apparecchiatura o di un insieme; 2 Art.19 L’adozione di adatte prescrizioni in ordine alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi alle seguenti procedure: •dichiarazione di messa in servizio; •controllo di messa in servizio; •riqualificazione periodica; •controllo dopo riparazione 3 Campo di applicazione • RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE E DI GAS / GENERATORI DI VAPORE OMOLOGATI SECONDO NORME NAZIONALI • IMPIANTI FUNZIONANTI CON LIQUIDI CALDI SOTTO PRESSIONE OMOLOGATI SECONDO NORME NAZIONALI • RECIPIENTI PER GAS/VAPORI/LIQUIDI E ATTREZZATURE A PRESSIONE A FOCOLARE O ALTRO TIPO DI RISCALDAMENTO OGGETTO DELLA DIRETTIVA PED (D.LGS. 93/00) 4 Campo di applicazione • TUBAZIONI PER GAS/VAPORI/LIQUIDI OGGETTO DELLA DIRETTIVA PED (D.LGS. 93/00) • RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE OGGETTO DELLA DIRETTIVA SPV (D.LGS. 311/91) • RECIPIENTI PER LIQUIDI E TUBAZIONI PER GAS/VAPORI/LIQUIDI GIA’ IN ESERCIZIO ALLA DATA DEL 29.05.02 E RICADENTI IN UNA DELLE CATEGORIE DI RISCHIO OVE CLASSIFICATI IN ACCORDO AL D.LGS. 93/00 5 Conseguenze Esonero art.29 del DM 21.05.74 Generatori di vapore per i quali il prodotto della pressione di progetto in bar per la capacità totale in litri non superi 294 e la pressione di progetto non superi 9,8 bar. Esonero art.39 del DM 21.05.74 Generatori di vapore con la pressione massima di esercizio non superiore a 0.98 bar, superficie di riscaldamento non superiore a 100 metri quadrati e producibilità di vapore al carico massimo continuo non superiore a 2t/h. Esonero art.40 del DM 21.05.74 Recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000 litri e con pressione massima di esercizio non superiore a 0.98 bar 6 Verifica di primo impianto Essa si applica ad attrezzature a pressione ed insiemi, qualora siano inseriti e assemblati in un impianto dall’utilizzatore (o comunque sotto la sua responsabilità). Per gli insiemi “isolati” cioè pronti per essere messi in funzione senza nessun intervento di collegamento con altre attrezzature o insiemi non è previsto l’obbligo della verifica di I° impianto salvo nel caso che, tra la documentazione trasmessa all’atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio, non ci sia evidenza dell’effettuazione da parte dell’O.N. o dell’ispettorato degli utilizzatori, rispettivamente coinvolti nelle relative valutazioni di conformità,del controllo dell’efficienza degli accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo. 7 Per quanto riguarda le modalità di attuazione della verifica di I° impianto, essa è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi(art.1 comma 2 punto a). Riguarda in primo luogo la loro corretta installazione sull’impianto, accertamento questo finalizzato a controllare non soltanto che i dispositivi di protezione dell’impianto siano stati installati in accordo alle istruzioni operative deducibili dal manuale d’uso e manutenzione ma che gli stessi dispositivi impediscano di superare i limiti ammissibili di temperatura e pressione in condizioni ragionevolmente prevedibili. E’ consentito effettuare le verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di simulazione che riproducano le possibili variazioni del parametro di esercizio in prova come previsto nelle di istruzione operative del componente nel contesto dell’impianto cui è destinato. 8 ESCLUSIONI DAL CONTROLLO DI MESSA IN SERVIZIO PRIMA E DOPO IL D.M. 329/04 LE PRINCIPALI ESCLUSIONI (ART.5) RIGUARDANO: • ATTREZZATURE Æ • INSIEMI PER I QUALI RISULTANO EFFETTUATE DAL COMPETENTE O.N. O ISPETTORATO LE VERIFICHE DEGLI ACCESSORI DI SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO 11 9 Verifiche di riqualificazione periodica, obbligatorie(salvo le esclusioni riportate all’art.11), per tutte le attrezzature a pressione. Tali verifiche di riqualificazione periodica, comprendono sia le verifiche di funzionamento, da effettuarsi a scadenza relativamente ravvicinata( da due a cinque anni) che le verifiche d’integrità da effettuarsi ogni dieci anni. La periodicità dei controlli delle attrezzature, ai fini della loro ”riqualificazione periodica” viene determinata sulla base delle Tabelle riportate negli Allegati A e B del decreto 329/04. Qualora nel Manuale d’uso e manutenzione del fabbricante la frequenza dei controlli sia inferiore a quella della tabella di pertinenza, la frequenza stessa va modificata di conseguenza. . 10 PED – FITFH RECITAL [..] la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale [..] tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una pentola a pressione fino a insiemi complessi come una caldaia tubolare ad acqua [..] qualora il fabbricante di un insieme destini quest'ultimo a essere commercializzato e messo in servizio in quanto tale - e non gli elementi costitutivi non montati - tale insieme deve essere conforme alla presente direttiva [..] la presente direttiva non comprende il montaggio di attrezzature a pressione effettuato in loco dall'utilizzatore, sotto la responsabilità di quest'ultimo, come gli impianti industriali 11 Insiemi e Installazioni PED – GUIDELINES WGP PIU’ ATTREZZATURE A PRESSIONE FORMANO UN INSIEME SE: •SSONO INTEGRATE, OVVERO PROGETTATE E CONNESSE IN MODO DA ESSERE RECIPROCAMENTE COMPATIBILI •FUNZIONALI, OVVERO POSSONO RAGGIUNGERE UNO SPECIFICO RISULTATO DI FUNZIONAMENTO E POSSONO ESSERE MESSE IN FUNZIONE IN QUANTO TALI •FORMANO UN COMPLESSO CHE INCLUDE TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA SICUREZZA •SONO ASSIEMATE DA UN FABBRICANTE CON LO SCOPO DI METTERE IN SERVIZIO L’INSIEME RISULTANTE IN QUANTO TALE, SOTTOPONENDOLO AD UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DEL COMPLESSO NON E’ IMPORTANTE SE L’ASSIEMAGGIO SI COMPLETA PRESSO LO STABILIMENTO DEL FABBRICANTE O SUL LUOGO DI IMPIEGO PRESSO L’UTILIZZATORE 12 ALCUNI ESEMPI DI INSIEMI: •EESTINTORI PORTATILI •AAUTORESPIRATORI •SSISTEMI SU SKID •AAUTOCLAVI •IIMPIANTI FRIGORIFERI •GGENERATORI DI VAPORE •UUNITA’ DI DISTILLAZIONE •FFORNI 13 Verifica di funzionamento. va eseguita: Constatando la rispondenza di effettiva utilizzazione con quanto riportato nella dichiarazione di messa in servizio nelle istruzioni d’uso del fabbricante, e, ove prescritto, nella specifica attestazione dei risultati, contenuta nella dichiarazione di messa in servizio; constatando, anche con prove al banco o con simulazioni, la funzionalità degli accessori di sicurezza. Per le valvole di sicurezza , la verifica può consistere nella accertamento dell’avvenuta taratura entro i tempi prescritti dal fabbricante e tenendo conto della periodicità delle verifiche di riqualificazione 14 Gli accessori di sicurezza e quelli a pressione seguono la stessa periodicità di verifica dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. Su richiesta di deroga dell’utente, completa di idonea relazione tecnica, possono anche essere accettate, per casi specifici e previa autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, ispezioni alternative con differenti periodicità rispetto a quelle delle Tabelle degli Allegati A e B. In tal caso, oltre a tener conto delle istruzioni d’uso del fabbricante, si deve assicurare un livello di protezione equivalente 15 ESCLUSIONI DALLE VERIFICHE PERIODICHE PRIMA E DOPO IL D.M. 329/04 14 16 Verifiche di riqualificazione periodica. Verifica d’integrità Consiste nella ispezione delle varie membrature dell’attrezzatura tramite l’esame esterno e, ove possibile, interno in controlli spessimetrici ed in eventuali altri controlli che si ritengano necessari per situazioni palesi di danno. Se si riscontrano difetti pregiudizievoli per l’ulteriore esercizio dell’attrezzatura, vanno eseguite indagini per individuare entità del difetto e relativa origine al fine di ripristinare l’integrità della struttura o di valutarne, permanendo i difetti individuati, il grado di sicurezza con riferimento all’ulteriore esercizio. 17 . In casi di difficoltosa o impossibile ispezione interna, l’ispezione va integrata con l’esecuzione di una prova di pressione a 1,125Ps con fluido allo stato liquido.In casi specifici alla prova idraulica può essere sostituita, adottando tutte le precauzioni del caso, una prova di pressione con gas inerte (o aria) ad un valore di 1,1 volte la pressione Ps.. 18 Verifiche di riparazione o modifica. L’articolo 14 del decreto329/04 fornisce le definizioni dei termini riparazione e modifica e stabilisce le procedure da seguire nelle due rispettive situazioni. Le definizioni sono: Riparazione:sostituzione di parte di un attrezzatura a pressione, o riparazione, con o senza saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario. La riparazione è un evento successivo alla prima immissione sul mercato di un attrezzatura nuova. Non è quindi compresa nel campo di applicazione della Direttiva PED. Ricade nella regolamentazione nazionale 19 Modifica: intervento tecnico che ha cambiato le caratteristiche originali, la destinazione e il tipo o solamente il tipo di un attrezzatura, dopo che questa è stata posta in servizio. Equivale all’immissione sul mercato di un’attrezzatura nuova 20 ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Frequenza ispezioni: ogni 3 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica d’integrità •Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d’acqua classificati in I e II categoria •Frequenza ispezioni: ogni 4 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica d’integrità •Generatori di vapor d’acqua. Frequenza ispezioni. ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna ogni 10 anni: verifica di integrità − − − − − − •Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria. Frequenza ispezioni: - per TS ≤ 350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrità ogni 5 anni: verifica di funzionamento - per TS > 350 °C, ⎨ ogni 10 anni: verifica di integrità •Tubazioni per liquidi Nessuna verifica •Recipienti per liquidi Nessuna verifica •Bombole per apparecchi respiratori Revisione iniziale dopo 4 anni - Per uso subacqueo: ⎨ Revisioni successive ogni 2 anni - Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni. •Estintori portatili -Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni -Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni 21 Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione (Articolo 10 comma 3 e 5) LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI ATTREZZATURA A PRESSIONE ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall’acqua. Frequenza ispezioni: ogni 2 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità •Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. •Frequenza ispezioni: ogni 4 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità − − − − •Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Frequenza ispezioni: ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità •Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Frequenza ispezioni: ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità − − − − •Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Frequenza ispezioni: ogni 5 anni: verifica di funzionamento ogni 10 anni: verifica di integrità − − 22 23 LIMITI CATEGORIA TUBAZIONI ( allegato II della 97/23/CE) Tab.6 gas pericolosi Tab.7 gas non pericolosi Tab.8 liquidi pericolosi Tab.9 liquidi non pericolosi All’interno di questi valori (art.3.3) non sono previsti controlli. In ogni caso tutte le tubazioni con DN≤ 80 sono escluse dall’applicazione del DM 329/04. Per le tubazioni per gas, vapori, liquidi appartenenti al I° gruppo soggette a verifica, sono previste una verifica di funzionamento ogni 5 anni e una verifica d’integrità ogni 10 anni. Per tubazioni per gas vapori, liquidi surriscaldati di 2° categoria è prevista solo una verifica d’integrità ogni 10 anni se la TS≤350°C, per TS≥350 è anche prevista una verifica di funzionamento ogni 5 anni. Per le tubazioni di liquidi del 2° gruppo non è prevista alcuna verifica 24 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PED Allegato II Tab.3 Recipienti per liquidi pericolosi (per i recipienti con valori di pressione e capacità fuori dalla zona art.3.3 è prevista una verifica di funzionamento ogni 5 anni ed una verifica d’integrità ogni 10 anni, vedi DM.329/04 Tabella allegato A) 25 Campo di applicazione PED ALL.II Tab.4 Recipienti per liquidi non pericolosi Non sono previste verifiche di funzionamento e verifiche d’integrità Considerazioni sulle frequenze dei controlli di cui alle tabelle allegati A e B. Le verifiche periodiche si riferiscono esclusivamente alle attrezzature a pressione (art.1 comma 2 lettera b) confermato dall’art.10 comma 3. al contrario l’art.8 comma1 stabilisce che sono soggetti a verifica periodica sia le attrezzature che gli insiemi. Per come è strutturato il decreto è lecito ritenere che le verifiche periodiche riguardino solo le attrezzature a pressione e non gli insiemi 27 Considerazioni sulle frequenze dei controlli di cui alle Tabelle degli Allegati A e B 2/3 Necessità di conoscere la categoria dell’attrezzatura e la classe del fluido per poter stabilire gli adatti intervalli per le verifiche. Innalzamento dell’intervallo delle verifiche periodiche da 1 a due o più anni; Obbligo per tutte le attrezzature a pressione di controllo con gli intervalli di tempo riportati nelle tabelle. Unica deroga è quella prevista all’art.10 punto 5. Superamento dell’esonero dalle verifiche periodiche. 28 Considerazioni sulle frequenze dei controlli di cui alle tabelle degli Allegati A e B 3/3 • Inclusione anche degli intervalli di tempo per le verifiche periodiche destinate ad attrezzature a pressione da trasporto gas (estintori e bombole) ora incluse nella PED e quindi regolate dal DM 329/00. • La visita interna rimane prevista unicamente assieme alla verifica di funzionamento nell’ambito delle verifiche periodiche biennali destinate ai generatori di vapore d’acqua. 29 Dichiarazione di messa in servizio All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle attrezzature ed insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all’ISPESl e alla ASL competente, una dichiarazione di messa in servizio contenente: L’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido d’esercizio, una relazione tecnica, con schema d’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate; una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’art.2 del DPR 20 ottobre 1988, n.403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso; il verbale della verifica di cui all’art.4, ove prescritta; un elenco dei componenti operanti in regime di 30 scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica Da notare (punto 2) come l’utente sia responsabile delle misure di sicurezza, protezione e controllo adottate, responsabilità questa che non è quindi coperta da quella analoga del costruttore limitata ad un analisi dei rischi che non copre completamente le condizioni d’installazione ed utilizzo. Questa previsione è del resto complementare a quella presente agli artt. 35 e 36 della legge 626/94 che pone le stesse responsabilità a carico del datore di lavoro. Per le attrezzature gli insiemi esclusi dalla verifica di I° impianto a norma dell’art.5 la dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature ed insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o la sicurezza dei beni 31 Norme transitorie ● L’articolo 15 del decreto 329/2004 fornisce le seguenti norme transitorie: ▪ La cadenza dei controlli per la riqualificazione periodica, indicata nelle Tabelle degli allegati A e B, si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio. ▪ Le attrezzature, che all’entrata in vigore del presente decreto sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio della normativa previgente, seguono le norme della riqualificazione periodica a partire dalla prima verifica periodica in scadenza. ▪ Per le attrezzature collaudate in accordo con il decreto legislativo n. 93/2000, e già oggetto di denuncia di messa in esercizio all'ISPESL all’entrata in vigore del decreto 329/2004 ma non ancora assoggettate alla relativa verifica, la denuncia stessa va considerata come dichiarazione di messa in servizio e la documentazione gia' inoltrata va integrata per adeguamento a quanto richiesto dal suddetto decreto. 32 Norme transitorie 1/2 ▪ Per le attrezzature fabbricate in accordo con il decreto legislativo 311/1991, e non ancora assoggettate alle verifiche di primo impianto, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. ▪ Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a pressione, commercializzate entro il 29 maggio 2002, possono essere installate su attrezzature a pressione collaudate secondo la normativa nazionale previgente. Le medesime attrezzature possono essere installate su attrezzature collaudate in accordo con il decreto legislativo 93/2000, purché siano sottoposte ad uno dei “moduli” previsti dal citato decreto. In entrambe le situazioni, occorre dimostrare che la commercializzazione è avvenuta entro la data suddetta. 33 Requisiti dei recipienti per liquidi e delle tubazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto 329/2004 e non collaudati in accordo con il decreto legislativo 93/2000. ▪ L'utilizzatore deve presentare all'ISPESL, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto 329/2004, denuncia dei recipienti per liquidi e delle tubazioni, mai sottoposti ad omologazioni o controlli di legge, le cui caratteristiche tecniche sono tali da dover essere assoggettati obbligatoriamente alla riqualificazione periodica 34 La denuncia deve comprendere: una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza); la classificazione dell’attrezzatura secondo i fluidi e le categorie di cui al decreto legislativo 93/2000; una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura ▪ A seguito di tale denuncia, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un sopralluogo per l’esecuzione di quanto previsto per la riqualificazione periodica sull'attrezzatura denunciata. 35 ISPESL • Chiarimenti emessi in ordine ai seguenti argomenti, con applicazione conseguente da parte dei tecnici Ispesl nel corso delle relative verifiche. 36 - Apparecchi omologati Ispesl in costruzione prima del 29/5/02 ma non ancora assoggettati verifiche di primo impianto.. Esiste ancora un parco di apparecchi a pressione omologati in costruzione dall'Ispesl prima del 29/5/02 per i quali non è stata ancora evasa la richiesta già pervenuta all'Ispesl di verifica di primo impianto. Per la verifica obbligatoria di primo impianto o controllo di messa in servizio di questi apparecchi le specifiche tecniche da applicare sono quelle previste dalla regolamentazione previgente (rif. DPR 359/99 ), non essendo stati assoggettati questi apparecchi alla Direttiva PED o Direttiva SPV. L’esonero dall’applicazione delle prescrizioni particolari previste dai vari articoli delle regolamentazioni previgenti può essere concesso (compreso l'esonero dall’assistenza del conduttore abilitato), ma non può essere concesso l'esonero totale, cioè l’esonero dalle verifiche periodiche,che devono invece essere adattate al D.M. 329/04. Quanto sopra esposto si applica anche per le verifiche di 'nuovo impianto' richieste all'Ispesl e relative ad apparecchi omologati Ispesl prima del 29/5/02, ma solo se queste verifiche non configurano una nuova destinazione d’uso. 37 - Riparazioni In attesa di precisazioni da parte delle Autorità preposte,l’ISPESL (attuale “soggetto preposto”) accetterà richieste di riparazione solo per apparecchi o attrezzature che siano già state poste in esercizio ed abbiano formato oggetto di richiesta all’Ispesl di verifica di primo impianto e/o di dichiarazione di messa in servizio. Le presenti indicazioni si applicano sia ad apparecchi omologati Ispesl che ad attrezzature certificate PED o con Direttiva Apparecchi semplici in pressione. Per valutare se si è in presenza di una "riparazione" occorre valutare caso per caso avendo presente quanto esposto al comma 1 dell'art. 14 del D.M 329/04 e quanto precisato nella Linea guida europea 1/3 approvata dal WGP nella seduta del 17/3/2004, tenendo presente che se si ha una sostituzione di membratura (anche con materiale diverso ma equivalente) che non comporta importanti modifiche secondo il D.M. 329/04 e secondo la linea-guida 1/3 citati, anche in questo caso si è in presenza di una "riparazione". 38 Per valutare la richiesta di controllo di una riparazione si applica la procedura tecnica, amministrativa e contabile già in vigore nell'Ispesl , e se del caso, di quanto indicato al comma 2 dell’art. 12 del D.M.329. In particolare: La richiesta deve contenere le informazioni tecniche necessarie e la procedura tecnica di riparazione, che deve tener conto della normativa tecnica con la quale l'apparecchio o l'attrezzatura è stata costruita. Se la normativa tecnica è diversa da quella delle normative Ispesl, il riparatore deve allegare alla richiesta la normativa di riferimento ( o parte di essa). Dopo l'esame della procedura tecnica l'Ispesl rilascerà per iscritto il suo parere positivo ( o negativo) alla riparazione. E' importante comunque tener conto principalmente di eventuali prescrizioni sulle possibili riparazioni riportate dal fabbricante della attrezzatura sulle istruzioni per l'uso della attrezzatura stessa. Dopo (o durante) la riparazione, il tecnico Ispesl effettuerà un sopralluogo per il controllo della riparazione effettuata e la esecuzione delle prove di collaudo ( visita interna e prova idraulica alla pressione prevista dalla norma tecnica di riferimento), ma non effettuerà più la prova di funzionamento o prova a caldo. La matricola Ispesl resta quella già posseduta dall'attrezzatura. Alla fine il tecnico Ispesl rilascerà un verbale con parere positivo ( o 39 negativo) sulla riparazione effettuata. Impianti di riscaldamento: Agli impianti di riscaldamento, che non sono stati messi in servizio come Insiemi PED a sé stanti, si applicano ancora le vigenti procedure tecnico-amministrative e contabili, in attuazione del D.M. 1/12/75. Art. 1 comma 1 lettera b) - Impianti funzionanti con liquidi caldi sotto pressione: Devono intendersi tutti gli impianti regolamentati dal D.M. 1/12/1975 (acqua calda, acqua surriscaldata, liquidi caldi diversi dall'acqua, come ad esempio i forni per oli minerali, ecc.). Si fa presente che il D.M. 1/12/75 tratta recipienti contenenti liquidi caldi o surriscaldati, e non impianti, per cui occorrerà valutare in qual modo il D.M. 329/04 andrà applicato per questi impianti. In attesa di ulteriori disposizioni, si considereranno ancora applicabili il D.M. 1/12/75 e le relative specifiche tecniche applicative Raccolte R, H, e F ( per le parti non in contrasto con la Direttiva PED). 40 Tabelle A e B del D.M. 329/04 : In attesa di delucidazioni da parte delle Autorità preposte, l'Ispesl considererà le Tabelle A e B applicabili soltanto alle attrezzature e non anche agli insiemi (come risulta anche dalla intestazione delle Tabelle medesime). Apparecchi già esclusi o esonerati: In attesa di ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità preposte, gli apparecchi Ispesl a suo tempo esclusi o esonerati dalle verifiche periodiche, ai sensi della regolamentazione previgente, verranno considerati dall'Ispesl ancora esclusi o esonerati dalla applicazione del D.M. 329/04, anche se tale tipo di esonero non può essere più concesso alle attrezzature ancora da assoggettare a verifica obbligatoria di messa in servizio. 41 Serbatoi per GPL - Esonero D.M. 29/2/88: Su indicazione del MAP la concessione di tale esonero alle condizioni di cui all’art. 3 del citato D.M. è ancora possibile e, su richiesta e previo sopralluogo per gli accertamenti opportuni presso il magazzino del fabbricante o dell’installatore o del fornitore del gas, l’Ispesl può concederlo utilizzando le procedure esistenti, in attesa di eventuali nuove procedure emanate dalla Sede Centrale. Attrezzature escluse dalla PED ma regolate da particolari Decreti ministeriali: Se i Decreti Ministeriali sono relativi alla costruzione, essi vanno applicati fin quando non verranno eventualmente abrogati. Per quanto riguarda l'esercizio, il D.M. 329/05 precisa esplicitamente che tutto ciò che è escluso dalla PED (salvo gli apparecchi a pressione semplici) resta escluso anche dal D.M. 329, per cui sono abrogati eventuali obblighi di controllo sull'esercizio. Per le attrezzature che rientrano nell'art. 3 par. 3 della Direttiva PED viene richiesta l'applicazione delle regolamentazioni nazionali, e quindi per tali attrezzature eventuali decreti particolari sull'esercizio restano validi se non sono stati esplicitamente abrogati. 42 GRAZIE PER L’ATTENZIONE