Verifica di funzionamento

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Verifica di funzionamento
Istituto Superiore Per la Prevenzione E la
Sicurezza del Lavoro
Dipartimento Centrale Omologazione e Certificazione
Via Alessandria 220 – Roma
AMBIENTE LAVORO
10° SALONE DELL’IGIENE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI
LAVORO
“ESERCIZIO DEGLI APPARECCHU A PRESSIONE A
SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
EUROPEA IN MATERIA DI ATTREZZATURE A
PRESSIONE (PED)”
BOLOGNA, 13 settembre 2005
DALLA CERTIFICAZIONE ALLA MESSA IN SERVIZIO DEGLI
APPARECCHI/INSIEME NUOVI.
Dott.ing.Vittorio Mazzocchi
Dirigente di Ricerca
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Art.19
• Le prescrizioni idonee a garantire la permanenza
dei requisiti di sicurezza in occasione
dell’utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi,
compresi quelli già in servizio alla data del 18.04.00,
e conseguentemente di adeguare a tale scopo le
disposizioni tecniche vigenti in materia di
utilizzazione;
• L’individuazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di
primo impianto o nuovo impianto;
• L’adozione di prescrizioni in ordine
all’installazione, messa in servizio, manutenzione e
riparazione di un apparecchiatura o di un insieme;
2
Art.19
L’adozione di adatte prescrizioni in ordine alla
sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi alle
seguenti procedure:
•dichiarazione di messa in servizio;
•controllo di messa in servizio;
•riqualificazione periodica;
•controllo dopo riparazione
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Campo di applicazione
• RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE E DI
GAS / GENERATORI DI VAPORE OMOLOGATI
SECONDO NORME NAZIONALI
• IMPIANTI FUNZIONANTI CON LIQUIDI CALDI
SOTTO PRESSIONE OMOLOGATI SECONDO
NORME NAZIONALI
• RECIPIENTI PER GAS/VAPORI/LIQUIDI E
ATTREZZATURE A PRESSIONE A FOCOLARE O
ALTRO TIPO DI RISCALDAMENTO OGGETTO
DELLA DIRETTIVA PED (D.LGS. 93/00)
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Campo di applicazione
• TUBAZIONI PER GAS/VAPORI/LIQUIDI
OGGETTO DELLA DIRETTIVA PED (D.LGS. 93/00)
• RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE
OGGETTO DELLA DIRETTIVA SPV (D.LGS. 311/91)
• RECIPIENTI PER LIQUIDI E TUBAZIONI PER
GAS/VAPORI/LIQUIDI GIA’ IN ESERCIZIO ALLA
DATA DEL 29.05.02 E RICADENTI IN UNA DELLE
CATEGORIE DI RISCHIO OVE CLASSIFICATI IN
ACCORDO AL D.LGS. 93/00
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Conseguenze
Esonero art.29 del DM 21.05.74
Generatori di vapore per i quali il prodotto della
pressione di progetto in bar per la capacità totale in
litri non superi 294 e la pressione di progetto non
superi 9,8 bar.
Esonero art.39 del DM 21.05.74
Generatori di vapore con la pressione massima di
esercizio non superiore a 0.98 bar, superficie di
riscaldamento non superiore a 100 metri quadrati e
producibilità di vapore al carico massimo continuo
non superiore a 2t/h.
Esonero art.40 del DM 21.05.74
Recipienti di vapore di capacità non superiore a 2000
litri e con pressione massima di esercizio non
superiore a 0.98 bar
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Verifica di primo impianto
Essa si applica ad attrezzature a pressione ed insiemi,
qualora siano inseriti e assemblati in un impianto
dall’utilizzatore (o comunque sotto la sua responsabilità).
Per gli insiemi “isolati” cioè pronti per essere messi in
funzione senza nessun intervento di collegamento con altre
attrezzature o insiemi non è previsto l’obbligo della verifica
di I° impianto salvo nel caso che, tra la documentazione
trasmessa all’atto della presentazione della dichiarazione di
messa in servizio, non ci sia evidenza dell’effettuazione da
parte dell’O.N. o dell’ispettorato degli utilizzatori,
rispettivamente coinvolti nelle relative valutazioni di
conformità,del controllo dell’efficienza degli accessori di
sicurezza o dei dispositivi di controllo.
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Per quanto riguarda le modalità di attuazione della
verifica di I° impianto, essa è finalizzata al controllo del
funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli
insiemi(art.1 comma 2 punto a). Riguarda in primo luogo la loro
corretta installazione sull’impianto, accertamento questo
finalizzato a controllare non soltanto che i dispositivi di
protezione dell’impianto siano stati installati in accordo alle
istruzioni operative deducibili dal manuale d’uso e
manutenzione ma che gli stessi dispositivi impediscano di
superare i limiti ammissibili di temperatura e pressione in
condizioni ragionevolmente prevedibili. E’ consentito effettuare
le verifiche su banco di prova ovvero con adeguati sistemi di
simulazione che riproducano le possibili variazioni del
parametro di esercizio in prova come previsto nelle di
istruzione operative del componente nel contesto dell’impianto
cui è destinato.
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ESCLUSIONI DAL CONTROLLO DI MESSA IN SERVIZIO
PRIMA E DOPO IL D.M. 329/04
LE PRINCIPALI ESCLUSIONI (ART.5) RIGUARDANO:
•
ATTREZZATURE
Æ
•
INSIEMI PER I QUALI RISULTANO EFFETTUATE DAL
COMPETENTE O.N. O ISPETTORATO LE VERIFICHE DEGLI
ACCESSORI DI SICUREZZA E DEI DISPOSITIVI DI
CONTROLLO
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9
Verifiche di riqualificazione periodica,
obbligatorie(salvo le esclusioni riportate all’art.11),
per tutte le attrezzature a pressione. Tali verifiche
di riqualificazione periodica, comprendono sia le
verifiche di funzionamento, da effettuarsi a
scadenza relativamente ravvicinata( da due a
cinque anni) che le verifiche d’integrità da
effettuarsi ogni dieci anni. La periodicità dei
controlli delle attrezzature, ai fini della loro
”riqualificazione periodica” viene determinata sulla
base delle Tabelle riportate negli Allegati A e B del
decreto 329/04. Qualora nel Manuale d’uso e
manutenzione del fabbricante la frequenza dei
controlli sia inferiore a quella della tabella di
pertinenza, la frequenza stessa va modificata di
conseguenza. .
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PED – FITFH RECITAL
[..] la presente direttiva riguarda anche gli insiemi composti da
varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto
integrato e funzionale
[..] tali insiemi possono andare da un insieme semplice quale una
pentola a pressione fino a insiemi complessi come una caldaia
tubolare ad acqua
[..] qualora il fabbricante di un insieme destini quest'ultimo a
essere commercializzato e messo in servizio in quanto tale - e non
gli elementi costitutivi non montati - tale insieme deve essere
conforme alla presente direttiva
[..] la presente direttiva non comprende il montaggio di
attrezzature a pressione effettuato in loco dall'utilizzatore, sotto la
responsabilità di quest'ultimo, come gli impianti industriali
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Insiemi e Installazioni
PED – GUIDELINES WGP
PIU’ ATTREZZATURE A PRESSIONE FORMANO UN INSIEME SE:
•SSONO INTEGRATE, OVVERO PROGETTATE E CONNESSE IN MODO
DA ESSERE RECIPROCAMENTE COMPATIBILI
•FUNZIONALI, OVVERO POSSONO RAGGIUNGERE UNO SPECIFICO
RISULTATO DI FUNZIONAMENTO E POSSONO ESSERE MESSE IN
FUNZIONE IN QUANTO TALI
•FORMANO UN COMPLESSO CHE INCLUDE TUTTE LE
ATTREZZATURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA
SICUREZZA
•SONO ASSIEMATE DA UN FABBRICANTE CON LO SCOPO DI
METTERE IN SERVIZIO L’INSIEME RISULTANTE IN QUANTO TALE,
SOTTOPONENDOLO AD UNA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITA’ DEL COMPLESSO
NON E’ IMPORTANTE SE L’ASSIEMAGGIO SI COMPLETA PRESSO LO
STABILIMENTO DEL FABBRICANTE O SUL LUOGO DI IMPIEGO
PRESSO L’UTILIZZATORE
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ALCUNI ESEMPI DI INSIEMI:
•EESTINTORI PORTATILI
•AAUTORESPIRATORI
•SSISTEMI SU SKID
•AAUTOCLAVI
•IIMPIANTI FRIGORIFERI
•GGENERATORI DI VAPORE
•UUNITA’ DI DISTILLAZIONE
•FFORNI
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Verifica di funzionamento. va eseguita:
Constatando la rispondenza di effettiva utilizzazione con quanto
riportato
nella dichiarazione di messa in servizio
nelle istruzioni d’uso del fabbricante, e, ove prescritto, nella
specifica attestazione dei risultati, contenuta nella dichiarazione
di messa in servizio;
constatando, anche con prove al banco o con simulazioni, la
funzionalità degli accessori di sicurezza. Per le valvole di
sicurezza , la verifica può consistere nella accertamento
dell’avvenuta taratura entro i tempi prescritti dal fabbricante e
tenendo conto della periodicità delle verifiche di riqualificazione
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Gli accessori di sicurezza e quelli a pressione seguono la
stessa periodicità di verifica dell’attrezzatura a pressione cui
sono destinati o con cui sono collegati. Su richiesta di
deroga dell’utente, completa di idonea relazione tecnica,
possono anche essere accettate, per casi specifici e previa
autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive,
ispezioni alternative con differenti periodicità rispetto a
quelle delle Tabelle degli Allegati A e B. In tal caso, oltre a
tener conto delle istruzioni d’uso del fabbricante, si deve
assicurare un livello di protezione equivalente
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ESCLUSIONI DALLE VERIFICHE PERIODICHE
PRIMA E DOPO IL D.M. 329/04
14
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Verifiche di riqualificazione periodica.
Verifica d’integrità
Consiste
nella ispezione delle varie membrature dell’attrezzatura
tramite l’esame esterno e, ove possibile, interno
in controlli spessimetrici ed in eventuali altri controlli che si
ritengano necessari per situazioni palesi di danno.
Se si riscontrano difetti pregiudizievoli per l’ulteriore esercizio
dell’attrezzatura, vanno eseguite indagini per individuare
entità del difetto e relativa origine al fine di ripristinare
l’integrità della struttura o di valutarne, permanendo i difetti
individuati, il grado di sicurezza con riferimento all’ulteriore
esercizio.
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. In casi di difficoltosa o impossibile ispezione
interna,
l’ispezione
va
integrata
con
l’esecuzione di una prova di pressione a
1,125Ps con fluido allo stato liquido.In casi
specifici alla prova idraulica può essere
sostituita, adottando tutte le precauzioni del
caso, una prova di pressione con gas inerte (o
aria) ad un valore di 1,1 volte la pressione Ps..
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Verifiche di riparazione o modifica. L’articolo 14 del
decreto329/04 fornisce le definizioni dei termini
riparazione e modifica e stabilisce le procedure da
seguire nelle due rispettive situazioni. Le definizioni
sono:
Riparazione:sostituzione di parte di un
attrezzatura a pressione, o riparazione, con o
senza saldatura, senza variazione alcuna del
progetto originario. La riparazione è un evento
successivo alla prima immissione sul mercato di
un attrezzatura nuova. Non è quindi compresa nel
campo di applicazione della Direttiva PED. Ricade
nella regolamentazione nazionale
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Modifica: intervento tecnico che ha
cambiato le caratteristiche originali, la
destinazione e il tipo o solamente il tipo di
un attrezzatura, dopo che questa è stata
posta in servizio. Equivale all’immissione
sul mercato di un’attrezzatura nuova
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ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas
compressi, liquefatti e disciolti o
vapori diversi dal vapor d’acqua
classificati in III e IV categoria e
recipienti di vapore d’acqua e d’acqua
surriscaldata appartenenti alle
categorie dalla I alla IV
Frequenza ispezioni:
ogni 3 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica d’integrità
•Recipienti/insiemi contenenti gas
compressi, liquefatti e disciolti o
vapori diversi dal vapor d’acqua
classificati in I e II categoria
•Frequenza ispezioni:
ogni 4 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica d’integrità
•Generatori di vapor d’acqua.
Frequenza ispezioni.
ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna
ogni 10 anni: verifica di integrità
−
−
−
−
−
−
•Tubazioni gas, vapori e liquidi
surriscaldati classificati nella III
categoria.
Frequenza ispezioni:
- per TS ≤ 350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrità
ogni 5 anni: verifica di funzionamento
- per TS > 350 °C, ⎨
ogni 10 anni: verifica di integrità
•Tubazioni per liquidi
Nessuna verifica
•Recipienti per liquidi
Nessuna verifica
•Bombole per apparecchi respiratori
Revisione iniziale dopo 4 anni
- Per uso subacqueo: ⎨
Revisioni successive ogni 2 anni
- Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.
•Estintori portatili
-Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni
-Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni
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Frequenze della riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione
(Articolo 10 comma 3 e 5)
LIMITI E FREQUENZA DELLE ISPEZIONI
ATTREZZATURA A
PRESSIONE
ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 1
(D.lgs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in III e IV
categoria, recipienti contenenti gas
instabili appartenenti alla categoria
dalla I alla IV, forni per le industrie
chimiche e affini, generatori e recipienti
per liquidi surriscaldati diversi
dall’acqua.
Frequenza ispezioni:
ogni 2 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica di integrità
•Recipienti/insiemi classificati in I e II
categoria.
•Frequenza ispezioni:
ogni 4 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica di integrità
−
−
−
−
•Tubazioni per gas, vapori e liquidi
surriscaldati classificati nella I, II e III
categoria
Frequenza ispezioni:
ogni 5 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica di integrità
•Tubazioni per liquidi classificati nella
I, II e III categoria
Frequenza ispezioni:
ogni 5 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica di integrità
−
−
−
−
•Recipienti per liquidi appartenenti alla
I, II e III categoria.
Frequenza ispezioni:
ogni 5 anni: verifica di funzionamento
ogni 10 anni: verifica di integrità
−
−
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LIMITI CATEGORIA TUBAZIONI ( allegato II della 97/23/CE)
Tab.6 gas pericolosi
Tab.7 gas non pericolosi
Tab.8 liquidi pericolosi
Tab.9 liquidi non pericolosi
All’interno di questi valori (art.3.3) non sono previsti controlli. In ogni
caso tutte le tubazioni con DN≤ 80 sono escluse dall’applicazione del
DM 329/04.
Per le tubazioni per gas, vapori, liquidi appartenenti al I° gruppo
soggette a verifica, sono previste una verifica di funzionamento ogni 5
anni e una verifica d’integrità ogni 10 anni.
Per tubazioni per gas vapori, liquidi surriscaldati di 2° categoria è
prevista solo una verifica d’integrità ogni 10 anni se la TS≤350°C, per
TS≥350 è anche prevista una verifica di funzionamento ogni 5 anni.
Per le tubazioni di liquidi del 2° gruppo non è prevista alcuna verifica
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CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PED
Allegato II Tab.3 Recipienti per liquidi pericolosi
(per i recipienti con valori di pressione e capacità fuori dalla zona art.3.3 è
prevista una verifica di funzionamento ogni 5 anni ed una verifica
d’integrità ogni 10 anni, vedi DM.329/04 Tabella allegato A)
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Campo di applicazione PED ALL.II Tab.4
Recipienti per liquidi non pericolosi
Non sono previste verifiche di funzionamento e verifiche
d’integrità
Considerazioni sulle frequenze dei controlli di
cui alle tabelle allegati A e B.
Le verifiche periodiche si riferiscono
esclusivamente alle attrezzature a pressione
(art.1 comma 2 lettera b) confermato
dall’art.10 comma 3. al contrario l’art.8
comma1 stabilisce che sono soggetti a
verifica periodica sia le attrezzature che gli
insiemi. Per come è strutturato il decreto è
lecito ritenere che le verifiche periodiche
riguardino solo le attrezzature a pressione e
non gli insiemi
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Considerazioni sulle frequenze dei controlli di cui alle
Tabelle degli Allegati A e B
2/3
Necessità di conoscere la categoria dell’attrezzatura e la
classe del fluido per poter stabilire gli adatti intervalli per
le verifiche.
Innalzamento dell’intervallo delle verifiche periodiche da 1
a due o più anni;
Obbligo per tutte le attrezzature a pressione di controllo
con gli intervalli di tempo riportati nelle tabelle. Unica
deroga è quella prevista all’art.10 punto 5.
Superamento dell’esonero dalle verifiche periodiche.
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Considerazioni sulle frequenze dei controlli di cui alle
tabelle degli Allegati A e B
3/3
• Inclusione anche degli intervalli di tempo per
le verifiche periodiche destinate ad
attrezzature a pressione da trasporto gas
(estintori e bombole) ora incluse nella PED e
quindi regolate dal DM 329/00.
• La visita interna rimane prevista unicamente
assieme alla verifica di funzionamento
nell’ambito delle verifiche periodiche biennali
destinate ai generatori di vapore d’acqua.
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Dichiarazione di messa in servizio
All’atto della messa in servizio l’utilizzatore delle
attrezzature ed insiemi soggetti a controllo o a verifica
invia all’ISPESl e alla ASL competente, una dichiarazione
di messa in servizio contenente:
L’elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di
pressione, temperatura, capacità e fluido d’esercizio,
una relazione tecnica, con schema d’impianto, recante le
condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di
sicurezza, protezione e controllo adottate;
una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’art.2 del
DPR 20 ottobre 1988, n.403, attestante che l’installazione
è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel
manuale d’uso;
il verbale della verifica di cui all’art.4, ove prescritta;
un elenco dei componenti operanti in regime di
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scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica
Da notare (punto 2) come l’utente sia responsabile delle
misure di sicurezza, protezione e controllo adottate,
responsabilità questa che non è quindi coperta da quella
analoga del costruttore limitata ad un analisi dei rischi che non
copre completamente le condizioni d’installazione ed utilizzo.
Questa previsione è del resto complementare a quella
presente agli artt. 35 e 36 della legge 626/94 che pone le
stesse responsabilità a carico del datore di lavoro.
Per le attrezzature gli insiemi esclusi dalla verifica di I°
impianto a norma dell’art.5 la dichiarazione di messa in
servizio consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a
condizione che l’utilizzatore attesti che le predette
attrezzature ed insiemi siano stati debitamente installati,
mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro
destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza
delle persone e degli animali domestici o la sicurezza dei
beni
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Norme transitorie
● L’articolo 15 del decreto 329/2004 fornisce le seguenti norme
transitorie:
▪ La cadenza dei controlli per la riqualificazione periodica,
indicata nelle Tabelle degli allegati A e B, si applica a partire
dalla data della dichiarazione di messa in servizio.
▪ Le attrezzature, che all’entrata in vigore del presente decreto
sono gia' sottoposte alle verifiche d'esercizio della normativa
previgente, seguono le norme della riqualificazione periodica a
partire dalla prima verifica periodica in scadenza.
▪ Per le attrezzature collaudate in accordo con il decreto
legislativo n. 93/2000, e già oggetto di denuncia di messa in
esercizio all'ISPESL all’entrata in vigore del decreto 329/2004
ma non ancora assoggettate alla relativa verifica, la denuncia
stessa va considerata come dichiarazione di messa in servizio
e la documentazione gia' inoltrata va integrata per
adeguamento a quanto richiesto dal suddetto decreto.
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Norme transitorie 1/2
▪ Per le attrezzature fabbricate in accordo con il decreto
legislativo 311/1991, e non ancora assoggettate alle verifiche
di primo impianto, si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti commi.
▪ Le attrezzature quali valvole, tubazioni e accessori a
pressione, commercializzate entro il 29 maggio 2002,
possono essere installate su attrezzature a pressione
collaudate secondo la normativa nazionale previgente.
Le medesime attrezzature possono essere installate su
attrezzature collaudate in accordo con il decreto legislativo
93/2000, purché siano sottoposte ad uno dei “moduli” previsti
dal citato decreto.
In entrambe le situazioni, occorre dimostrare che la
commercializzazione è avvenuta entro la data suddetta.
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Requisiti dei recipienti per liquidi e delle tubazioni
in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto
329/2004 e non collaudati in accordo con il decreto
legislativo 93/2000.
▪ L'utilizzatore deve presentare all'ISPESL, entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto
329/2004, denuncia dei recipienti per liquidi e delle
tubazioni, mai sottoposti ad omologazioni o controlli di
legge, le cui caratteristiche tecniche sono tali da dover
essere assoggettati obbligatoriamente alla
riqualificazione periodica
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La denuncia deve comprendere:
una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione
(impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni,
accessori di sicurezza);
la classificazione dell’attrezzatura secondo i fluidi e le categorie
di cui al decreto legislativo 93/2000;
una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza
dell’attrezzatura
▪ A seguito di tale denuncia, il soggetto preposto alla verifica
periodica effettua presso l'utente un sopralluogo per l’esecuzione di
quanto previsto per la riqualificazione periodica sull'attrezzatura
denunciata.
35
ISPESL
• Chiarimenti emessi in ordine ai seguenti argomenti, con
applicazione conseguente da parte dei tecnici Ispesl nel
corso delle relative verifiche.
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- Apparecchi omologati Ispesl in costruzione prima del 29/5/02
ma non ancora assoggettati verifiche di primo impianto..
Esiste ancora un parco di apparecchi a pressione omologati in
costruzione dall'Ispesl prima del 29/5/02 per i quali non è stata
ancora evasa la richiesta già pervenuta all'Ispesl di verifica di primo
impianto. Per la verifica obbligatoria di primo impianto o controllo di
messa in servizio di questi apparecchi le specifiche tecniche da
applicare sono quelle previste dalla regolamentazione previgente
(rif. DPR 359/99 ), non essendo stati assoggettati questi apparecchi
alla Direttiva PED o Direttiva SPV.
L’esonero dall’applicazione delle prescrizioni particolari previste
dai vari articoli delle regolamentazioni previgenti può essere
concesso (compreso l'esonero dall’assistenza del conduttore
abilitato), ma non può essere concesso l'esonero totale, cioè
l’esonero dalle verifiche periodiche,che devono invece essere
adattate al D.M. 329/04.
Quanto sopra esposto si applica anche per le verifiche di 'nuovo
impianto' richieste all'Ispesl e relative ad apparecchi omologati Ispesl
prima del 29/5/02, ma solo se queste verifiche non configurano una
nuova destinazione d’uso.
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- Riparazioni
In attesa di precisazioni da parte delle Autorità preposte,l’ISPESL
(attuale “soggetto preposto”) accetterà richieste di riparazione solo
per apparecchi o attrezzature che siano già state poste in
esercizio ed abbiano formato oggetto di richiesta all’Ispesl di
verifica di primo impianto e/o di dichiarazione di messa in
servizio. Le presenti indicazioni si applicano sia ad apparecchi
omologati Ispesl che ad attrezzature certificate PED o con Direttiva
Apparecchi semplici in pressione.
Per valutare se si è in presenza di una "riparazione" occorre
valutare caso per caso avendo presente quanto esposto al
comma 1 dell'art. 14 del D.M 329/04 e quanto precisato nella
Linea guida europea 1/3 approvata dal WGP nella seduta del
17/3/2004, tenendo presente che se si ha una sostituzione di
membratura (anche con materiale diverso ma equivalente)
che non comporta importanti modifiche secondo il D.M.
329/04 e secondo la linea-guida 1/3 citati, anche in questo
caso si è in presenza di una "riparazione".
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Per valutare la richiesta di controllo di una riparazione si applica la
procedura tecnica, amministrativa e contabile già in vigore nell'Ispesl , e
se del caso, di quanto indicato al comma 2 dell’art. 12 del D.M.329. In
particolare:
La richiesta deve contenere le informazioni tecniche necessarie e la
procedura tecnica di riparazione, che deve tener conto della normativa
tecnica con la quale l'apparecchio o l'attrezzatura è stata costruita. Se la
normativa tecnica è diversa da quella delle normative Ispesl, il riparatore
deve allegare alla richiesta la normativa di riferimento ( o parte di essa).
Dopo l'esame della procedura tecnica l'Ispesl rilascerà per iscritto il suo
parere positivo ( o negativo) alla riparazione.
E' importante comunque tener conto principalmente di eventuali
prescrizioni sulle possibili riparazioni riportate dal fabbricante della
attrezzatura sulle istruzioni per l'uso della attrezzatura stessa.
Dopo (o durante) la riparazione, il tecnico Ispesl effettuerà un sopralluogo
per il controllo della riparazione effettuata e la esecuzione delle prove di
collaudo ( visita interna e prova idraulica alla pressione prevista dalla
norma tecnica di riferimento), ma non effettuerà più la prova di
funzionamento o prova a caldo. La matricola Ispesl resta quella già
posseduta dall'attrezzatura.
Alla fine il tecnico Ispesl rilascerà un verbale con parere positivo ( o 39
negativo) sulla riparazione effettuata.
Impianti di riscaldamento: Agli impianti di riscaldamento, che non sono
stati messi in servizio come Insiemi PED a sé stanti, si applicano ancora le
vigenti procedure tecnico-amministrative e contabili, in attuazione del D.M.
1/12/75.
Art. 1 comma 1 lettera b) - Impianti funzionanti con liquidi caldi sotto
pressione: Devono intendersi tutti gli impianti regolamentati dal D.M.
1/12/1975 (acqua calda, acqua surriscaldata, liquidi caldi diversi dall'acqua,
come ad esempio i forni per oli minerali, ecc.). Si fa presente che il D.M.
1/12/75 tratta recipienti contenenti liquidi caldi o surriscaldati, e non
impianti, per cui occorrerà valutare in qual modo il D.M. 329/04 andrà
applicato per questi impianti. In attesa di ulteriori disposizioni, si
considereranno ancora applicabili il D.M. 1/12/75 e le relative specifiche
tecniche applicative Raccolte R, H, e F ( per le parti non in contrasto con la
Direttiva PED).
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Tabelle A e B del D.M. 329/04 : In attesa di delucidazioni da parte delle
Autorità preposte, l'Ispesl considererà le Tabelle A e B applicabili soltanto
alle attrezzature e non anche agli insiemi (come risulta anche dalla
intestazione delle Tabelle medesime).
Apparecchi già esclusi o esonerati: In attesa di ulteriori chiarimenti da
parte delle Autorità preposte, gli apparecchi Ispesl a suo tempo esclusi o
esonerati dalle verifiche periodiche, ai sensi della regolamentazione
previgente, verranno considerati dall'Ispesl ancora esclusi o esonerati
dalla applicazione del D.M. 329/04, anche se tale tipo di esonero non può
essere più concesso alle attrezzature ancora da assoggettare a verifica
obbligatoria di messa in servizio.
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Serbatoi per GPL - Esonero D.M. 29/2/88: Su indicazione del MAP la
concessione di tale esonero alle condizioni di cui all’art. 3 del citato D.M. è
ancora possibile e, su richiesta e previo sopralluogo per gli accertamenti
opportuni presso il magazzino del fabbricante o dell’installatore o del fornitore
del gas, l’Ispesl può concederlo utilizzando le procedure esistenti, in attesa di
eventuali nuove procedure emanate dalla Sede Centrale.
Attrezzature escluse dalla PED ma regolate da particolari Decreti
ministeriali:
Se i Decreti Ministeriali sono relativi alla costruzione, essi vanno applicati fin
quando non verranno eventualmente abrogati. Per quanto riguarda
l'esercizio, il D.M. 329/05 precisa esplicitamente che tutto ciò che è escluso
dalla PED (salvo gli apparecchi a pressione semplici) resta escluso
anche dal D.M. 329, per cui sono abrogati eventuali obblighi di controllo
sull'esercizio. Per le attrezzature che rientrano nell'art. 3 par. 3 della
Direttiva PED viene richiesta l'applicazione delle regolamentazioni
nazionali, e quindi per tali attrezzature eventuali decreti particolari
sull'esercizio
restano validi se non sono stati esplicitamente abrogati.
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE