regolamentazione serbatoi in pressione
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regolamentazione serbatoi in pressione
n. 129 del 04.06.2014 REGOLAMENTAZIONE SERBATOI IN PRESSIONE 1 Gentile Cliente, Al fine di una maggiore comprensione circa le verifiche in esercizio delle apparecchiature in pressione e degli impianti si enuncia di seguito quanto definito dalla normativa nel corso degli anni collegando tra loro l’Art. 19 del Recepimento della Direttiva PED 97/23/CE, il D.M. 329 del 01/12/2004, il D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 111 dell’11 aprile 2011. Il campo di applicazione definito nell’Art. 3, comma 1 della Direttiva PED è il seguente: - recipienti per gas e liquidi (attrezzature a focolare, tubazioni per gas e liquidi, attrezzature e impianti esistenti prima del 29/05/2002 ed omologati dall’ISPESL secondo le norme pre-PED, generatori di vapore o acqua surriscaldata); - recipienti in pressione (vapore d’acqua, gas compressi, liquefatti o disciolti, vapori diversi dal vapore d’acqua, impianti funzionanti con liquidi caldi, apparecchi semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CE e disciplinati dal D.Lgs. 87/09/1991 n. 311, recipienti e tubazioni per liquidi vapori e gas già in servizio prima del 29/05/2002 e mai sottoposti ad omologazione e non esclusi dal D.M. 329/04). In linea di principio il D.M. 329/04 non si applica ai prodotti a cui si applica la PED, salvo eccezioni. Per i recipienti di liquidi e tubazioni ante PED gli utilizzatori avevano l’obbligo entro 4 anni dall’entrata in vigore del D.M. 329/04 di denunciare all’ISPESL i recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio prima dell’entrata in vigore della direttiva PED, che rientrano nell’obbligo della riqualificazione periodica. Il DM 329/04 art. 1, comma 2 prevede le seguenti verifiche sulle apparecchiature in pressione e sugli impianti elencati sopra: - verifica di primo impianto ovvero di messa in servizio riferite alle attrezzature a pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati dall’utilizzatore; - verifiche di riqualificazione periodica, da effettuare dopo la messa in servizio ad intervalli regolari; 1 - verifiche di riparazione o modifica. La verifica di messa in servizio viene effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice e riguarda l’accertamento della corretta installazione delle attrezzature o insiemi a pressione sull’impianto. Tale verifica consiste in un accertamento sul campo ed in una prova di funzionamento. Una volta eseguita la verifica di messa in servizio l’utilizzatore deve inviare all’INAIL e all’ASL territorialmente competente la dichiarazione di messa in servizio. Sono soggetti a tale controllo anche apparecchi ed insiemi installati e assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. Gli accessori di sicurezza e le valvole di intercettazione non formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio ma seguono le procedure delle attrezzature che sono destinate a proteggere e su cui sono installate. In seguito alla verifica di messa in servizio gli utilizzatori di attrezzature o insiemi messi in servizio hanno l’obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche. La periodicità delle verifiche è stabilita in funzione di alcuni parametri tecnici costruttivi. Gli allegati A e B del D.M. 329/04 forniscono queste periodicità a seconda della classificazione dell’apparecchiatura o insiemi installati. In occasione delle verifiche periodiche deve essere verificata l’effettiva installazione e funzionalità degli accessori di sicurezza e di controllo dichiarati nella messa in servizio. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono le stesse periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. Le verifiche periodiche sono obbligatorie per gli utilizzatori (art. 8, comma 1). La mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendenti dalle cause che l’hanno prodotta, comporta la messa fuori servizio delle attrezzature a pressione coinvolte ( art. 7, comma 1). Per verifiche di riqualificazione periodica si intendono le verifiche di integrità e le verifiche di funzionamento. La verifica di riparazione è un evento successivo alla prima immissione sul mercato dell’attrezzatura, non è un’attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva PED 97/23/CE e ricade nel Regolamento Nazionale. La verifica di modifica viene effettuata su un’attrezzatura in seguito ad una modifica che determini una variazione nello scopo o nei limiti operativi dell’attrezzatura ed equivale all’immissione sul mercato di un’attrezzatura nuova. La verifica di modifica è un’attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva 97/23/CE ed è richiesta la marcatura di prodotto dell’attrezzatura a cura del soggetto che presiede alla modifica. Nel corso degli anni la normativa ha definito i soggetti verificatori delle apparecchiature in pressione e degli impianti. Il D.M. 329/04 art. 6 fa obbligo di presentare all’ISPESL e ASL/ARPA la dichiarazione di messa in servizio di un’attrezzatura/insieme a pressione. Il D.Lgs 81/018 integrato dal D.Lgs 106/09 chiarisce che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche con frequenza indicata nello stesso allegato, con la prima verifica eseguita dall’ISPESL e le successive dalle ASL in assenza di interventi posso intervenire soggetti privati. Il D.M. 111 dell’11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo. 2 Di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche e dei soggetti abilitati all’esecuzione delle stesse: TIPO VERIFICA 1° impiantoControllo Messa Servizio Prima periodica Periodiche successive SOGGETTO COMPETENTE D.M. 329/04 SOGGETTO COMPETENTE D.Lgs. 81/08 SOGGETTO COMPETENTE D.Lgs. 106/09 SOGGETTO COMPETENTE PREVISTO Art. 71 comma 3 SOGGETTO COMPETENTE D.M. 111 del 11 aprile 2011 ISPESL ISPESL ISPESL / INAIL entro 60 gg ASL ISPESL ISPESL ASL ASL ASL/ISPESL entro 30 gg ASL o soggetto pubblico/privato ASL/ISPESL o soggetto pubblico/privato ASL entro 30 gg ASL/ARPA/ Soggetti privati Ufficio Tecnico Ge.Ma. S.r.l.: Sede operativa: Via G.S. Sonnino n. 21/A - 43126 Parma - Tel 0521 030848 – Fax 0521 030818 3