regolamentazione serbatoi in pressione

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regolamentazione serbatoi in pressione
n. 129 del 04.06.2014
REGOLAMENTAZIONE SERBATOI IN
PRESSIONE
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Gentile Cliente,
Al fine di una maggiore comprensione circa le verifiche in esercizio delle apparecchiature in
pressione e degli impianti si enuncia di seguito quanto definito dalla normativa nel corso degli anni
collegando tra loro l’Art. 19 del Recepimento della Direttiva PED 97/23/CE, il D.M. 329 del
01/12/2004, il D.Lgs. 81/2008 e il D.M. 111 dell’11 aprile 2011.
Il campo di applicazione definito nell’Art. 3, comma 1 della Direttiva PED è il seguente:
-
recipienti per gas e liquidi (attrezzature a focolare, tubazioni per gas e liquidi,
attrezzature e impianti esistenti prima del 29/05/2002 ed omologati dall’ISPESL
secondo le norme pre-PED, generatori di vapore o acqua surriscaldata);
-
recipienti in pressione (vapore d’acqua, gas compressi, liquefatti o disciolti, vapori
diversi dal vapore d’acqua, impianti funzionanti con liquidi caldi, apparecchi semplici a
pressione di cui alla direttiva 87/404/CE e disciplinati dal D.Lgs. 87/09/1991 n. 311,
recipienti e tubazioni per liquidi vapori e gas già in servizio prima del 29/05/2002 e mai
sottoposti ad omologazione e non esclusi dal D.M. 329/04).
In linea di principio il D.M. 329/04 non si applica ai prodotti a cui si applica la PED, salvo
eccezioni.
Per i recipienti di liquidi e tubazioni ante PED gli utilizzatori avevano l’obbligo entro 4 anni
dall’entrata in vigore del D.M. 329/04 di denunciare all’ISPESL i recipienti per liquidi e tubazioni in
esercizio prima dell’entrata in vigore della direttiva PED, che rientrano nell’obbligo della
riqualificazione periodica.
Il DM 329/04 art. 1, comma 2 prevede le seguenti verifiche sulle apparecchiature in pressione e
sugli impianti elencati sopra:
-
verifica di primo impianto ovvero di messa in servizio riferite alle attrezzature a
pressione o agli insiemi quando inseriti ed assemblati dall’utilizzatore;
-
verifiche di riqualificazione periodica, da effettuare dopo la messa in servizio ad
intervalli regolari;
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-
verifiche di riparazione o modifica.
La verifica di messa in servizio viene effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice e riguarda
l’accertamento della corretta installazione delle attrezzature o insiemi a pressione sull’impianto. Tale
verifica consiste in un accertamento sul campo ed in una prova di funzionamento. Una volta eseguita la
verifica di messa in servizio l’utilizzatore deve inviare all’INAIL e all’ASL territorialmente competente
la dichiarazione di messa in servizio. Sono soggetti a tale controllo anche apparecchi ed insiemi installati
e assemblati dall’utilizzatore sull’impianto. Gli accessori di sicurezza e le valvole di intercettazione non
formano oggetto di autonoma dichiarazione di messa in servizio ma seguono le procedure delle
attrezzature che sono destinate a proteggere e su cui sono installate.
In seguito alla verifica di messa in servizio gli utilizzatori di attrezzature o insiemi messi in
servizio hanno l’obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche. La periodicità delle verifiche è
stabilita in funzione di alcuni parametri tecnici costruttivi. Gli allegati A e B del D.M. 329/04
forniscono queste periodicità a seconda della classificazione dell’apparecchiatura o insiemi installati. In
occasione delle verifiche periodiche deve essere verificata l’effettiva installazione e funzionalità degli
accessori di sicurezza e di controllo dichiarati nella messa in servizio. Le verifiche relative agli accessori
di sicurezza e di quelli a pressione seguono le stesse periodicità dell’attrezzatura a pressione cui sono
destinati o con cui sono collegati. Le verifiche periodiche sono obbligatorie per gli utilizzatori (art. 8,
comma 1). La mancata esecuzione delle verifiche alle scadenze previste, indipendenti dalle cause che
l’hanno prodotta, comporta la messa fuori servizio delle attrezzature a pressione coinvolte ( art. 7,
comma 1).
Per verifiche di riqualificazione periodica si intendono le verifiche di integrità e le verifiche di
funzionamento.
La verifica di riparazione è un evento successivo alla prima immissione sul mercato
dell’attrezzatura, non è un’attività compresa nel campo di applicazione della Direttiva PED 97/23/CE
e ricade nel Regolamento Nazionale.
La verifica di modifica viene effettuata su un’attrezzatura in seguito ad una modifica che
determini una variazione nello scopo o nei limiti operativi dell’attrezzatura ed equivale all’immissione
sul mercato di un’attrezzatura nuova. La verifica di modifica è un’attività compresa nel campo di
applicazione della Direttiva 97/23/CE ed è richiesta la marcatura di prodotto dell’attrezzatura a cura
del soggetto che presiede alla modifica.
Nel corso degli anni la normativa ha definito i soggetti verificatori delle apparecchiature in
pressione e degli impianti. Il D.M. 329/04 art. 6 fa obbligo di presentare all’ISPESL e ASL/ARPA la
dichiarazione di messa in servizio di un’attrezzatura/insieme a pressione.
Il D.Lgs 81/018 integrato dal D.Lgs 106/09 chiarisce che il datore di lavoro deve sottoporre le
attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche con frequenza indicata nello
stesso allegato, con la prima verifica eseguita dall’ISPESL e le successive dalle ASL in assenza di
interventi posso intervenire soggetti privati.
Il D.M. 111 dell’11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13 del medesimo decreto
legislativo.
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Di seguito una tabella riassuntiva delle verifiche e dei soggetti abilitati all’esecuzione delle stesse:
TIPO
VERIFICA
1° impiantoControllo
Messa
Servizio
Prima
periodica
Periodiche
successive
SOGGETTO
COMPETENTE
D.M. 329/04
SOGGETTO
COMPETENTE
D.Lgs. 81/08
SOGGETTO
COMPETENTE
D.Lgs. 106/09
SOGGETTO
COMPETENTE
PREVISTO Art.
71 comma 3
SOGGETTO
COMPETENTE
D.M. 111 del 11
aprile 2011
ISPESL
ISPESL
ISPESL
/
INAIL entro 60
gg
ASL
ISPESL
ISPESL
ASL
ASL
ASL/ISPESL
entro 30 gg
ASL o soggetto
pubblico/privato
ASL/ISPESL o
soggetto
pubblico/privato
ASL entro 30 gg
ASL/ARPA/
Soggetti privati
Ufficio Tecnico
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