all. 014 - mod 730 13 novita quadro be codici utilizzo

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all. 014 - mod 730 13 novita quadro be codici utilizzo
Mod. 730/2013: quadro B e codici utilizzo
Come noto, l'IMU sostituisce, in caso di immobili non locati, l'Irpef e relative
addizionali riguardanti i redditi fondiari.
Il Mod. 730/2013, è stato di conseguenza adattato per far fronte alle nuove
modalità di tassazione.
Nella presente nota si analizzano gli effetti di tali novità sul quadro B, Mod.
730/2013.
Nella presente informativa prosegue l’analisi degli effetti dell’IMU sui fabbricati; come noto, tale
imposta sostituisce, in caso di immobili non locati, l’Irpef e relative addizionali riguardanti i redditi
fondiari.
Di conseguenza, il Mod. 730/2013, è stato adattato per far fronte alle nuove modalità di
tassazione; preliminarmente, va osservato che, in linea generale, il contribuente dovrà
continuare a indicare in dichiarazione anche gli immobili non concessi in locazione,
nonostante questi non scontino più Irpef e addizionali. In sede di liquidazione delle imposte, tali
redditi non saranno quindi considerati.
Fabbricati non
locati
Contribuente indica
in dichiarazione
Il soggetto che presta
l’assistenza
fiscale
calcola l’imposta solo
sui fabbricati locati
Fabbricati
locati
IMMOBILI NON LOCATI (IMU)
Come sopra accennato, gli immobili non locati vanno indicati in dichiarazione dei redditi,
nonostante scontino l’IMU e non l’IRPEF e relative addizionali. In particolare, si tratta dei fabbricati:
•
utilizzati come abitazione principale (non parzialmente locata, codice utilizzo 1);
•
a disposizione (codice utilizzo 2);
•
pertinenze di abitazione principale (codice utilizzo 5);
•
situati in Abruzzo e concessi in comodato ex art. 5, ordinanza ministeriale n. 3813/2009
(codice utilizzo 15);
•
che rientrano nella casistica residuale (codice utilizzo 9).
ABITAZIONE PRINCIPALE (CODICE 1)
Il codice 1 va indicato nel caso in cui il fabbricato sia utilizzato come abitazione principale; si
considera tale l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Il codice 1
può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
•
quando l’immobile è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che ivi
risiedono;
•
nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in
istituti di ricovero o sanitari, a patto che la casa non sia locata.
Se l’immobile viene in parte utilizzato come abitazione principale, ed in parte è
concesso in locazione, sarà necessario indicare il codice utilizzo 11 o 12
ATTENZIONE
Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro utilizzato
da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente
utilizza come propria abitazione principale.
Rispetto agli anni passati nulla cambia in tema di tassazione Irpef; l’abitazione principale confluiva
infatti nel reddito complessivo, da cui però veniva interamente dedotta.
IMMOBILE AD USO ABITATIVO TENUTO A DISPOSIZIONE (CODICE 2)
In caso di immobile a disposizione va indicato il codice 2. Trattasi, ad esempio, dell’immobile
posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi
familiari.
PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (CODICE 5)
Le pertinenze dell’abitazione principale (ad esempio box auto, cantina, ecc.) iscritte in catasto
con autonoma rendita vanno indicate con il codice utilizzo 5. Si tratta delle unità immobiliari
classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale (anche se
non appartengono allo stesso fabbricato).
IMMOBILE SITUATO IN ABRUZZO CONCESSO IN COMODATO (CODICE 15)
Il codice 15 va indicato in caso di immobile situato in Abruzzo e concesso in comodato a
persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui
abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili.
UTILIZZI DIVERSI (CODICE 9)
Gli immobili che non rientrano in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15 devono essere
indicati con il codice 9. Si tratta dei fabbricati che nelle ultime due dichiarazioni erano identificati
con i codici da 9 a 13:
•
immobili privi di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non
utilizzati, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
•
abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare, o unità in
comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal
dichiarante;
•
pertinenza di immobile a disposizione;
•
immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano
temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale
nonostante il trasferimento temporaneo in un altro comune;
•
immobile di proprietà condominiale dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la
quota di reddito spettante sia superiore ad € 25,82.
In presenza dei codici sopra descritti non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite
dall’IMU.
ATTENZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA (IMU, OPPURE IMU + IRPEF)
Caso particolare di immobile soggetto potenzialmente solo ad IMU, o sia ad IMU
che ad IRPEF, è costituito dall’abitazione principale parzialmente locata; per
gestire la casistica in esame sono stati introdotti due nuovi codici utilizzo:
•
codice 11: abitazione principale parzialmente locata in regime di libero
mercato;
•
codice 12: abitazione principale parzialmente locata a canone concordato.
In presenza dei codici utilizzo 11 o 12 sarà necessario operare un confronto tra rendita
catastale e canone di locazione.
In particolare, sarà necessario effettuare la seguente operazione:
•
quota rendita: 1,05 x rendita catastale x giorni di possesso x percentuale di possesso;
•
quota canone: canone di locazione x 85% x percentuale di possesso.
o Se la quota rendita è maggiore o uguale alla quota canone: solo IMU;
o Se la quota rendita è minore alla quota canone: IMU + Irpef.
Il signor Baffi utilizza come abitazione principale un immobile di sua proprietà (rendita catastale €
700,00); nei mesi estivi concede in locazione una stanza del suo appartamento, dietro
corrispettivo (€ 500,00).
ESEMPIO
•
Quota rendita: € 700,00 x 1,05 x 365/365 x 100/100 = € 735,00;
•
Quota canone: € 500,00 x 85% x 100/100 = € 425,00;
•
Quota rendita > quota canone => solo IMU.
IMMOBILI LOCATI (IMU + IRPEF)
Gli immobili locati scontano sia l’IMU che l’Irpef; si tratta, in particolare di:
•
immobili locati in regime di libero mercato (codice utilizzo 3);
•
immobili locati in regime legale di determinazione del canone (codice utilizzo 4);
•
immobili situati in uno dei comuni ad alta densità abitativa, concessi in locazione a canone
concordato (codice utilizzo 8);
•
immobili situati in Abruzzo concessi in locazione a persone residenti o con dimora
abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state
distrutte o dichiarate inagibili (codice utilizzo 14).
Chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare il reddito dei fabbricati solo in presenza dei
sopra richiamati codici (3, 4, 8, 14); trattandosi di redditi da locazione, si dovrà inoltre prestare
attenzione all’eventuale opzione per la cedolare secca. In questo caso, l’imposta verrà
calcolata:
•
applicando l’aliquota del 21%, in presenza dei codici 3, 4 e 11, con casella “cedolare
secca” barrata;
•
applicando l’aliquota del 19%, in presenza dei codici 8, 12 e 14, con casella “cedolare
secca” barrata.
Dovranno essere considerati ai fini Irpef anche i redditi derivanti da locazione
parziale dell’abitazione principale (codici 11 o 12), se il canone di locazione
prevale sulla rendita catastale.
ATTENZIONE
TABELLA RIASSUNTIVA
TIPOLOGIA DI FABBRICATO
CODICE UTILIZZO
IMU
IRPEF E ADDIZIONALI O
CEDOLARE SECCA
1e5
Sì
NO
Unità immobiliare a disposizione
2
Sì
NO
Immobile a “utilizzi diversi”
9
Sì
NO
A libero
mercato
11
Sì
Sì se
canone di locazione (*) >
rendita catastale rivalutate
A canone
concordato
12
Sì
Sì se
canone di locazione (*) >
rendita catastale rivalutata
A libero
mercato
3
Sì
Sì
Ad equo canone
4
Sì
Sì
A canone
concordato
8
Sì
Sì
Abitazione principale e pertinenze
Abitazione
principale
parzialmente locata
Fabbricati locati
(*) il canone di locazione si intende ridotto del 15%, in caso di tassazione ordinaria;
nessuna riduzione è prevista se si è optato per la cedolare secca.
RIFLESSI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI RIFERIMENTO PER DETRAZIONI
Gli immobili non locati, non scontando l’Irpef, non confluiscono più né nel reddito
complessivo, né nel reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (reddito complessivo +
reddito sottoposto a cedolare secca).
SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
Come sopra accennato, dal periodo di imposta 2012 il reddito da fabbricati non locati, a seguito
dell’introduzione dell’IMU, non concorre più alla formazione del reddito complessivo; di
conseguenza, si possono verificare alcuni casi in cui, a parità di condizioni, un soggetto che fino
al 2011 era considerato non a carico, nel 2012 risulta a carico.
La moglie del signor Cotone presenta un reddito da collaborazione pari ad € 2.300,00 e un
reddito derivante da abitazione principale pari ad € 600,00.
Fino allo scorso anno, la signora Cotone non era fiscalmente a carico del marito, superando il
limite di € 2.840,51; il reddito complessivo risultava così determinato:
Reddito da collaborazione:
ESEMPIO
€ 2.300,00 +
Reddito da abitazione principale: € 600,00 =
Reddito complessivo:
€ 2.900,00
Dal 2012 il reddito da abitazione principale non concorre alla determinazione del reddito per
essere considerati fiscalmente a carico; di conseguenza, la signora Cotone risulterà a carico,
essendo il reddito complessivo pari ad € 2.300,00 (< € 2.840,51).
Analoghe situazioni potranno verificarsi per quei contribuenti considerati fiscalmente non a carico
fino all’anno scorso, in quanto titolari esclusivamente di redditi derivanti da immobili non
locati; come sopra rilevato, tali soggetti saranno quest’anno considerati fiscalmente a carico,
dato che tali rendite non confluiscono più nel reddito complessivo.
REDDITO DI RIFERIMENTO PER DETRAZIONI (PER CONIUGE/FIGLI/FAMILIARI A
CARICO, PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATI, PER REDDITI DI
PENSIONE)
Fino all’anno scorso, le detrazioni in esame erano commisurate al reddito complessivo al netto
dell’abitazione principale; pertanto, nulla cambia per quei contribuenti titolari esclusivamente di
redditi derivanti da abitazione principale.
Nel caso in cui, invece, i redditi da fabbricati derivino da immobili non locati diversi
dall’abitazione principale, il reddito di cui tener conto per calcolare detrazioni e agevolazioni
fiscali risulterà inferiore a quello indicato, a parità di condizioni, negli anni scorsi,
comportando un aumento della misura delle detrazioni.
Il signor Fulmine ha percepito, nel 2012, € 30.000,00, derivanti da lavoro dipendente; è unico
proprietario della sua abitazione principale (rendita catastale € 700,00), oltre che di due immobili
tenuti a disposizione (rendita catastale complessiva, € 1.300,00).
Fino allo scorso anno, il reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale, era così
determinato:
Reddito da lavoro dipendente: € 30.000,00 +
Immobili a disposizione:
ESEMPIO Totale:
€ 1.300,00=
€ 31.300,00
Di conseguenza, la detrazione spettante per l’unico figlio a carico era pari ad € 536,42.
Dal 2012, il reddito complessivo del signor Fulmine sarà, a parità di condizioni, pari ad €
30.000,00.
La detrazione spettante per il 2012 per l’unico figlio a carico sarà quindi pari ad € 547,46.