Atto di costituzione di parte civile

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Atto di costituzione di parte civile
Studio Legale Associato
Gallese Ponziani Retico
Via C. Battisti n. 45 - 67051 AVEZZANO
Tel 0863 36179 – fax 0863 444918
TRIBUNALE PENALE DI AVEZZANO
Atto di costituzione di parte civile
Il Comune di Tagliacozzo (C.F. 00189250665) in persona del Sindaco p.t.
Ins. Dino Rossi, nato a Tizzano Val Parma (PR) il 30.09.1938, con sede in
Tagliacozzo Piazza Duca degli Abruzzi, elettivamente domiciliato in Avezzano Via C. Battisti n. 45, presso lo studio del suo difensore e procuratore speciale Avv. Sandro Gallese, giusta procura in calce al presente atto,
DICHIARA
di costituirsi, come in effetti si costituisce, parte civile, a norma degli artt. 74 e
sgg. c.p.p., nei confronti di ZANGARI Nino, nato a Tagliacozzo il
09.02.1965, elettivamente domiciliato in Tagliacozzo Via degli Ontani n.
11/F, RICCI Achille, nato a Tagliacozzo il 14.03.1958, ivi residente Via Oriente n. 195, e RICCI Augusto, nato a Tagliacozzo il 20.031962 ed ivi residente in Via Oriente n. 195, imputati, come in atti, nel procedimento penale n.
618/2009 N.R.U., del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 648 ter c.p., poiché in
concorso tra loro e fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, impiegavano, tramite Lapis Gianni, nella S.r.l. “Alba d’Oro” con sede in Tagliacozzo
Via Oriente n. 215 ed attività sociale di realizzazione campeggi, villaggi e
complessi turistici alberghieri, di cui Zangari Nino era amministratore delegato nonché titolare del 16,5% del capitale sociale, Ricci Achille titolare del
16,5% del capitale sociale e Ricci Augusto titolare del 17% del capitale sociale, la somma di €. 1.610.00,00 provento del delitto di cui all’art. 12 quinquies
L. 356/1992 per il quale Lapis Gianni è stato condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 289 del 10 marzo 1997. In Avezzano (AQ) dal
15.10.2003, data di inizio dell’ingresso del capitale illecito nella S.r.l. “Alba
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d’Oro” al 19.12.2005 e oltre, data in cui si rende solo parzialmente manifesto
l’ingresso di parte del capitale illecito.
La costituzione di parte civile viene effettuata al fine di sentire dichiarare la
penale responsabilità dei suddetti e, per l’effetto, di ottenere il risarcimento
dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, derivati alla parte civile dai
fatti oggetto di imputazione, nella misura che risulterà in corso di causa, o
comunque da liquidarsi in separata sede, eventualmente “nummo uno”.
A sostegno della richiesta fa rilevare che il reato commesso dagli imputati,
costituito dall’impiego di denaro frutto di attività legate alla criminalità organizzata, e tale da ingenerare nell’opinione pubblica il convincimento di infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale ed economico della Città di Tagliacozzo,
ha comportato un indubbio pregiudizio, di carattere patrimoniale e non, sia
all’immagine della città sia allo sviluppo delle attività produttive di essa, con
conseguente lesione degli interessi, giuridicamente tutelati, propri dell’Ente
comunale che della collettività tagliacozzana ha la rappresentanza.
In particolare l’utilizzazione di quel denaro in una società che ha come proprio oggetto sociale l’esercizio di attività strettamente connesse al turismo e il
notevole risalto che la notizia ha avuto sugli organi di informazione nazionali
non possono che aver determinato notevoli ripercussioni sull’economia locale
fondata, in maniera assai rilevante, proprio sull’attività turistica.
D’altra parte, il delitto contestato agli imputati incentra la sua carica di pericolosità sull’ordine economico, cioè sull’economia pubblica: infatti, proprio la
fase del reinvestimento finale nel mercato lecito dei capitali di provenienza
criminosa è carica di conseguenze nefaste per la collettività degli onesti operatori di mercato i quali, reggendosi sui faticosi guadagni del proprio lavoro,
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non possono sopportare la concorrenza di un’analoga impresa o attività finanziate con il fiume di denaro liquido che proviene dall’economia criminale.
Poiché l’economia turistica di Tagliacozzo è affidata per grandissima parte
all’attività di imprenditori e lavoratori locali, il suo sviluppo e la sua tutela,
anche in conseguenza del compiti affidati all’ente territoriale dal Titolo V
della Costituzione, rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale del Comune, cui spetta la rappresentanza della collettività che pure subisce un danno
immediato e diretto dall’azione criminosa dei soggetti imputati.
Nessun dubbio può dunque sussistere in ordine alla legittimazione del Comune di Tagliacozzo, in persona del suo Sindaco, a costituirsi parte civile
nell’odierno procedimento, come pure in ordine alla fondatezza del suo diritto
ad ottenere il risarcimento del danno subito.
Le particolari modalità delle condotte serbate dai prevenuti rendono particolarmente grave il reato commesso e particolarmente intensa l’offesa ed il pregiudizio subito dalla collettività tagliacozzana, giustificando la partecipazione
del Comune, ente rappresentativo della popolazione danneggiata, al giudizio
penale quale parte civile, sussistendone legittimazione e ragione.
Avezzano, li 19 ottobre 2010
Avv. Sandro Gallese
Procura speciale
(artt. 78 e 100 c.p.p.)
Il sottoscritto Ins. Dino Rossi, nato a Tizzano Val Parma (PR) il 30.09.1938,
(C.F. RSS DNI 38P30 L183 N), nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Tagliacozzo (C.F. 00189250665), con sede in Tagliacozzo, Piazza
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Duca degli Abruzzi, quale parte dal reato nel procedimento penale indicato in
epigrafe, fissato dinanzi al G.u.p. presso il Tribunale di Avezzano per
l’udienza preliminare del giorno 19 ottobre 2010, nei confronti di ZANGARI
Nino, nato a Tagliacozzo il 09.02.1965, elettivamente domiciliato in Tagliacozzo Via degli Ontani n. 11/F, RICCI Achille, nato a Tagliacozzo il
14.03.1958, ivi residente Via Oriente n. 195, e RICCI Augusto, nato a Tagliacozzo il 20.031962 ed ivi residente in Via Oriente n. 195, imputati, come
in atti, nel procedimento penale n. 618/2009 N.R.U., del reato p. e p. dagli
artt. 110 c.p. e 648 ter c.p., poiché in concorso tra loro e fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, impiegavano, tramite Lapis Gianni, nella S.r.l.
“Alba d’Oro” con sede in Tagliacozzo Via Oriente n. 215 ed attività sociale di
realizzazione campeggi, villaggi e complessi turistici alberghieri, di cui Zangari Nino era amministratore delegato nonché titolare del 16,5% del capitale
sociale, Ricci Achille titolare del 16,5% del capitale sociale e Ricci Augusto
titolare del 17% del capitale sociale, la somma di €. 1.610.00,00 provento del
delitto di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992 per il quale Lapis Gianni è stato condannato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 289 del 10 marzo
1997. In Avezzano (AQ) dal 15.10.2003, data di inizio dell’ingresso del capitale illecito nella S.r.l. “Alba d’Oro” al 19.12.2005 e oltre, data in cui si rende
solo parzialmente manifesto l’ingresso di parte del capitale illecito,
dichiara
di nominare quale suo difensore e procuratore speciale l’Avv. Sandro Gallese, nato a Avezzano il 04.04.1961 (C.F. GLL SDR 61D04 A515B), con studio in Avezzano alla via C. Battisti n. 45, affinché lo stesso, sia per le facoltà
di difensore che per quelle di procuratore speciale, si costituisca parte civi4
le nel procedimento penale innanzi indicato nei confronti dei predetti imputati
e di ogni responsabile civile a individuarsi, per ottenere il risarcimento di tutti
i danni materiali e morali subiti a causa dei reati da loro commessi e contestati
nel capo di imputazione e/o a contestarsi in via suppletiva.
A tal fine concede al nominato procuratore tutte le facoltà previste dalla legge,
nessuna esclusa, per l’espletamento del mandato, che si intende conferito per
tutti i gradi eventuali del giudizio, compreso quello di Cassazione e le eventuali fasi esecutive in ogni sede che si rendessero necessarie.
Egli potrà, pertanto, fare richieste, indicare e citare testimoni, citare i responsabili civili, nominare consulenti tecnici, presentare conclusioni anche indicando e determinando il petitum ed il quantum, proporre le impugnazioni consentite in tutti i casi in cui vi sia interesse, chiedere e liquidare in via transattiva i danni, rilasciare quietanza, disporre dei diritti in contesa, revocare la costituzione di parte civile, nominare suoi sostituti e fare quant’altro riterrà necessario ed opportuno per il migliore adempimento del mandato, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del sottoscritto e intendendosi sin
d’ora per valido e ratificato, senza riserva, il suo operato.
Avezzano, li 19 ottobre 2010
Ins. Dino Rossi n.q.
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