Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280
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Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MOBILITA E VIABILITA DIREZIONE AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DEL TRASPORTO Prot. n._______ del____/____/_____ DETERMINAZIONE N. DEL IL DIRIGENTE (dott. Giovanni Testa) Premesso che - ai sensi del comma 2 dell’art. 123 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Codice della Strada - “le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province”; - ai sensi del comma 16, art.1 della legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015, la Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni; - la società “Lysa s.a.s. di Coppola Rodolfo”, è esercente l’attività di autoscuola presso le seguenti sedi : 1. nel Comune di Pozzuoli (NA) in via Mazzini, 13; 2. nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani, 3; 3. nel Comune di Quarto, (NA), alla via Masullo, 1; - il sig. Coppola Emanuele, nato a Giugliano il 27.08.1969, è il responsabile didattico preposto a gestire l’autoscuola Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani, 3; - in altro procedimento amministrativo per il controllo della permanenza del requisito di buona condotta, è stata acquisita copia della sentenza n.7136/2014 emessa in data 29.01.2014 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale n.6374/07RG, con cui il succitato sig. Coppola Emanuele è stato condannato per condotte illecite nel settore delle autoscuole, e precisamente è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi “F” (artt.110, 479 in relazione al 476 c.p.) ed “U” ( artt.110, 479 in relazione al 476, 347) c.p.) del decreto di citazione a giudizio. 1 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280 del 19/11/2015 Oggetto: Irrogazione del provvedimento sanzionatorio della revoca dell’attività di autoscuola, ai sensi dell’art. 123, comma 9, D. Lgs. 285/92, nei confronti dell’autoscuola Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani n. 3 - la sentenza del Tribunale di Napoli ricostruisce, attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche su determinate utenze, episodi di comportamenti illeciti posti in essere da alcuni titolari di autoscuole o loro collaboratori in combutta con funzionari pubblici, incaricati dalla direzione dei trasporti terrestri di Napoli allo svolgimento degli esami di teoria o pratica per il conseguimento delle patenti di guida; - in particolare, dalla disamina della sentenza si rileva il ricorso abituale da parte dei l’esito favorevole degli esami, il tutto nella piena consapevolezza dei soggetti beneficiati; - esaminata e valutata la succitata sentenza n.7136/2014, con nota prot. 177255 del 23.10.2015 - regolarmente notificata alla parte – la Città metropolitana di Napoli comunicava al legale rappresentante della società esercente l’attività di autoscuola l’avvio del procedimento per l’irrogazione del provvedimento sanzionatorio della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani 3, ai sensi dell’art. 123, comma 9, lett. A) del Decreto legislativo 285/92, per il venir meno dei requisiti morali di buona condotta in capo al responsabile didattico preposto alla gestione dell’autoscuola in argomento, informandolo al contempo della facoltà di far pervenire, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione Provinciale di Napoli aveva l’obbligo di valutare ove pertinenti all’oggetto del procedimento; Atteso che - in riscontro alla suddetta comunicazione prot. 177270 del 23.10.2015, il legale rappresentante della società “Lysa s.a.s. di Coppola Rodolfo”, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha presentato memorie difensive , evidenziando che: - 1) allo stato il sig. Coppola Emanuele (assorto per il reato ex art. 416 c.p.) è stato condannato in I grado, ma ha interposto appello; - 2) quand’anche si giungesse alla conclusione che il sig. Coppola Emanuele abbia perso i requisiti della buona condotta, tale circostanza comporterebbe esclusivamente conseguenze nei suoi confronti (impedendogli di continuare a svolgere l’attività di preposto responsabile didattico), senza alcun riverbero sulle autorizzazioni in capo alla soc. Autoscuola Lysa s.a.s. di Rodolfo Coppola & C. , atteso che , ai sensi dell’art. 123, co.9 , lett.a) del D.lgs.285/92, si ha revoca quando siano venuti meno i requisiti Via Don Bosco, 4/F – 80141 Napoli fax 081 7949795 – 081 7949794 - 7946727 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280 del 19/11/2015 gestori di alcune scuole guida ad accordi corruttivi con i funzionari delegati per assicurarsi morali del titolare (nella specie , Rodolfo Coppola). e concludendo con la richiesta di archiviazione del procedimento ; Rilevato che Le osservazioni prodotte dal legale rappresentante della società “Lysa s.a.s. di Coppola Rodolfo”, per il tramite del proprio legale di fiducia, non sono accoglibili per le 1) - l’art.123 del Codice della Strada stabilisce che l’attività di autoscuola “può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni”; - il comma 4, secondo periodo, del succitato art.123 stabilisce che “nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria”; - pertanto non è condivisibile la tesi sostenuta dalla parte per cui si ha revoca ai sensi dell’art. 123, co.9 , lett.a) del D.lgs.85/92, solo quando siano venuti meno i requisiti morali del titolare, e non anche del responsabile didattico dell’autoscuola, come nella fattispecie in esame in quanto essa è contraria allo stesso dettato normativo, così come chiaramente esplicitato dallo stesso Codice della Strada al comma 4, secondo periodo, del succitato art.123 ; 2) - acquisite le informazioni richieste, la Città Metropolitana di Napoli ha prontamente attivato i propri poteri di vigilanza per la tutela del pubblico interesse e degli utenti; al riguardo si fa presente che lo stretto legame tra il ruolo di titolare/responsabile didattico di autoscuola (cui sono attribuiti compiti per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti ai sensi dell’ art.123, comma 1 del Codice della Strada) ed i reati oggetto di contestazione a carico del sig. Coppola Emanuele infatti, non può che comportare Via Don Bosco, 4/F – 80141 Napoli fax 081 7949795 – 081 7949794 - 7946727 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280 del 19/11/2015 seguenti motivazioni: un giudizio di disvalore nelle condotte del succitato soggetto preposto alla gestione di una autoscuola; - la tutela dell’interesse pubblico tutelato impone che la Pubblica Amministrazione vigilante debba compiere una valutazione della condotta dell’interessato onde stabilire se essa sia consona allo status professionale di titolare/ responsabile didattico di autoscuola, addirittura prescindendo dalla definizione del procedimento penale: come chiarito in TAR Lombardia, 18 luglio 1994, n.512), non costituisce violazione della presunzione di innocenza l’adozione di provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato emanati in relazione ad indagini penali, posto che tali atti si fondano sull’esigenza di salvaguardare immediatamente l’interesse pubblico; - l’ambito dei reati contestati al legale rappresentante dell’autoscuola, sig. Emanuele Coppola, è strettamente connesso all’attività di autoscuola; - si appalesano gravi e rilevanti i fatti emersi nella sentenza in relazione ai quali è stata disposta la relativa condanna nei confronti del soggetto sopra indicato, soprattutto in relazione agli interessi pubblici sottesi all´esercizio dell´attività di autoscuola (tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica) che comprendono anche l´esigenza di garantire le peculiari finalità didattico - educative dell´autoscuola (con particolare riguardo allo specifico interesse alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada); Ritenuto che - l’attività addebitata al sig. Coppola Emanuele – preposto alla gestione dell’autoscuola Lysa III nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello, via Modigliani 3 - abbia comportato, per le modalità della condotta e per l’evidente collegamento tra la predetta condotta delittuosa e la gestione dell’autoscuola, il sopravvenuto difetto dei requisiti morali previsti dall’art. 123 del Codice della Strada per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto nonché per il legittimo esercizio dell’attività assentita; - le osservazioni prodotte dal legale rappresentante non sono quindi tali da incidere sulla necessità da parte della Città metropolitana di Napoli - amministrazione vigilante sul settore delle autoscuola operanti nel territorio della provincia napoletana- ad intervenire con l’adozione di provvedimenti amministrativi sfavorevoli all’interessato, emanati in Via Don Bosco, 4/F – 80141 Napoli fax 081 7949795 – 081 7949794 - 7946727 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280 del 19/11/2015 giurisprudenza (vedansi TAR Lombardia – Milano, sez. III, sentenza 26 luglio 2004, n.3182; relazione alle risultanze di un processo penale, posto che tali atti si fondano sull’esigenza di salvaguardare immediatamente l’interesse pubblico; tutto ciò esposto, DETERMINA per le considerazioni suesposte che nel presente dispositivo si hanno per riportate e trascritte, formandone parte integrante e sostanziale, sensi dell’art. 123, comma 9, D.Lgs. 285/92 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola Lysa III avente sede nel Comune di Pozzuoli (NA) in località Monteruscello alla via Modigliani n.3 , per il venir meno del requisito di buona condotta in capo al responsabile didattico ; l’attività della suddetta autoscuola sarà inibita a far data dall’avvenuta notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.21/Bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.; - di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della società; - di trasmettere all’Ufficio Autoscuole dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Napoli copia della presente Determinazione per gli adempimenti di competenza; - di trasmettere altresì copia della presente Determinazione al Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli ed al Comando locale dei Carabinieri per la verifica dell’ottemperanza alla chiusura. Il Funzionario Dott. Ferdinando Vicinanza il Dirigente Dott. Giovanni Testa Avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notifica. Via Don Bosco, 4/F – 80141 Napoli fax 081 7949795 – 081 7949794 - 7946727 Città Metropolitana di Napoli - determinazione dirigenziale n. 7280 del 19/11/2015 - di disporre nei confronti della società “Lysa s.a.s. di Coppola Rodolfo”, la revoca ai