Conai – Procedure di esenzione del contributo ambientale per le
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Conai – Procedure di esenzione del contributo ambientale per le
n° 11 del 14 marzo 2014 circolare n° 212 del 12 marzo 2014 referente BARCELLA/mr Conai – Procedure di esenzione del contributo ambientale per le esportazioni – 31 marzo 2014 Gli imballaggi utilizzati per spedire merce all'estero, che conseguentemente si trasformano in rifiuti fuori dal territorio nazionale, escono dalle competenze del Consorzio CONAI e sono esenti dal Contributo Ambientale. Le aziende che esportano merci contenute in imballaggi hanno, quindi, la possibilità di recuperare il Contributo Ambientale Conai corrisposto al fornitore al momento dell'acquisto degli imballaggi vuoti, attraverso diverse modalità che possono essere applicate, in alternativa, entro il 31 marzo di ogni anno. Di seguito riassumiamo tali procedure, riportate nella Parte Prima - Condizioni Generali della Guida Conai 2014, Capitolo 7.0 - Esportazione, segnalando che, nella Parte Seconda - Modulistica della stessa Guida, dopo i moduli specifici (6.5, 6.6, 6.10) sono state inserite dettagliate istruzioni utili per la loro corretta compilazione. PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ANTE (Modulo 6.5) La procedura consiste nel determinare preventivamente a inizio anno, la quota di imballaggi che si suppone siano destinati all'esportazione e nel richiedere anticipatamente l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai. Tale quota, definita "plafond", è espressa in percentuale e viene stabilita, per ogni singolo materiale, sulla base delle risultanze dell'anno precedente. La procedura è preferibilmente adottata da imprese che acquistano imballaggi vuoti per confezionare le proprie merci. Si tratta dei c.d. imballaggi oggetto di "prima cessione", che viene indicativamente definita come il momento in cui l'imballaggio finito passa dall'"ultimo produttore" al "primo utilizzatore" oppure quando il materiale di imballaggio passa da un "produttore di materia prima o di semilavorati" a un "autoproduttore" (cioè a un'impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte). Le aziende devono dichiarare a CONAI, per ciascun materiale: i quantitativi di imballaggi esportati nell'anno precedente; le vendite totali (Italia + estero) effettuate nell'anno precedente. Il rapporto tra queste due quantità determina il nuovo plafond da applicare nel corso del 2014 per il singolo materiale. Per poter applicare il plafond le aziende devono inviare, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, al CONAI il modulo 6.5-Conai e ai fornitori il modulo 6.5-fornitori. Nel modulo 6.5-Conai è necessario indicare, tra l'altro, i quantitativi di imballaggi, sempre suddivisi per singolo materiale, eventualmente acquistati in esenzione nell'anno precedente per attività di esportazione. In caso di "saldo esenzioni anno precedente" negativo, vale a dire nell'ipotesi in cui le quantità acquistate in esenzione sono superiori alle quantità effettivamente esportate, Conai emetterà la fattura per la differenza; in caso di "saldo esenzione anno precedente" positivo, cioè quando le quantità acquistate in esenzione sono inferiori rispetto alle quantità effettivamente esportate, Conai provvederà all'emissione della nota di accredito. Sino alla formulazione del nuovo plafond (e quindi comunque non oltre il 31 marzo) le imprese applicheranno il plafond dell'anno precedente. PROCEDURA ORDINARIA EX POST (Modulo 6.6) La procedura consente all'impresa, che durante l'anno abbia acquistato imballaggi e/o materiali da imballaggi assoggettati al Contributo Ambientale e li abbia successivamente esportati (pieni e/o vuoti), di richiedere un rimborso pari al credito maturato. Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal produttore di imballaggi relativamente a quelle cessioni in cui tale soggetto si comporta come utilizzatore (ad esempio, nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all'estero i propri imballaggi). Può essere inoltre utilizzata da esportatori di imballaggi pieni oggetto di cessioni successive alla prima (per esempio, commercianti/distributori di merce imballata). In questo caso, però, potrà essere rimborsato solo il contributo ambientale relativo alle fatture nella quali il fornitore abbia evidenziato il contributo ambientale unitario (per referenza di prodotto) per riga o per colonna; non potranno essere considerate oggetto di rimborso le fatture con la sola dicitura "Contributo Conai assolto", a meno che il fornitore abbia rilasciato una specifica scheda extracontabile. L'azienda dovrà documentare, a consuntivo, i quantitativi esportati per singolo materiale e richiedere il rimborso del contributo versato su quei quantitativi, mediante liquidazione degli importi maturati a credito. Per ottenere il rimborso è necessario inviare a CONAI il modulo 6.6, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'azienda ha esportato i materiali assoggettati a contributo. Al modulo è necessario allegare la seguente documentazione: documentazione iscrizione e versamento quota associativa CONAI; modello Dichiarazione IVA; scheda tecnica in cui vengono indicate, sia per i quantitativi acquistati, sia per quelli esportati, le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale (solo la prima volta che si chiede il rimborso); nota in cui si dichiara come si è stimato il peso degli imballaggi; elenco delle fatture d'acquisto contenente il codice fiscale di ogni fornitore, numero e data delle fatture nelle quali sia esplicita l'indicazione del Contributo Ambientale versato per materiale. PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT (Modulo 6.10) Questa procedura consente alle aziende che effettuano sia importazioni che esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo del Contributo Ambientale risultante da tali partite. In pratica viene consentito di effettuare un saldo "estero su estero" per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, carta su carta, ecc.). E' preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da aziende che non si trovano in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti del Conai, ma tendano ad una sostanziale equilibrio tra import ed export. Nel rispetto dei termini previsti per la classe di Dichiarazione di appartenenza, definita sulle importazioni effettuate (annuale, trimestrale, mensile), l'azienda dichiara, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, con il modulo 6.10 le quantità di importazioni e di esportazioni effettuate, suddivise per materiale. In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni) l'azienda versa a CONAI il contributo relativo. In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni) l'impresa riporta la quantità a credito nella colonna B del modulo 6.10, sommando tale valore alla quantità di materiale esportato nel periodo successivo. Alla fine dell'anno solare l'azienda può, per le posizioni creditorie nei confronti di CONAI, chiedere il rimborso che verrà erogato secondo le modalità della Procedura ordinaria ex post. Le aziende non soggette alla Certificazione di Bilancio, per poter utilizzare la procedura, dovranno inviare, in aggiunta al modulo 6.10, l'elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate. Ricordiamo che con la Guida 2014 sono state introdotte due novità per quanto riguardo le procedure di esportazione: A partire dal rimborso per i crediti risultanti dai moduli 6.5 relativi alle esportazioni effettuate nel 2013, le richieste pervenute con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine del 31 marzo 2014 non saranno più respinte, ma verrà riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante. Rimane naturalmente l'obbligo di versamento del Contributo Ambientale dovuto per i saldi a debito comunque fatturati da CONAI. Inoltre, a partire dall'anno 2015 il termine per la presentazione delle richieste di esenzione sarà anticipato al mese di febbraio (anziché marzo) restando comunque fermo il rimborso del 75% in caso di ritardo della dichiarazione entro i 30 giorni. Il modulo di dichiarazione 6.10 è stato integrato con la distinzione tra imballaggi pieni e vuoti. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini