Confederazione Generale dell`Agricoltura Italiana
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Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA CONFAGRICOLTURA VARESE Gennaio 2014 Rifiuti: contributi Conai A seguito di una riunione convocata dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), si ritiene opportuno fare un aggiornamento relativo alla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio. Il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il Sistema Conai si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). In base alle normative in materia, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del D.Lgs. 152/06). La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso di 5,16 € (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa) e viene versata soltanto una volta. Inoltre, per ciascun materiale di imballaggio, Conai e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a Conai gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a Conai viene meno nei tre casi seguenti: quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale; quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività; quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività. Il Conai, nell’ambito delle periodiche iniziative di sensibilizzazione intraprese a livello nazionale, ci ha informato che, su segnalazione dell’Agenzia delle dogane, stanno emergendo molti casi di aziende (appartenenti a tutti i settori produttivi) non in regola con gli adempimenti appena descritti. Riconoscendo la particolarità di alcune situazioni, tra cui quella del settore agricolo, Conai sta chiedendo alle associazioni di categoria di sensibilizzare i propri associati affinché regolarizzino la loro situazione. Il caso che riguarda maggiormente le aziende agricole è l’import di imballaggi pieni, infatti qualunque tipo di importazione di merci implica anche l’”importazione di imballaggi pieni”. Gli “imballaggi pieni” non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all’estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un produttore, in quanto “genera” dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale). In quanto produttore, quindi, si iscrive al Conai nella categoria degli utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore); inoltre ha l’obbligo di presentare dichiarazione periodica e di versare il Contributo Ambientale ai Consorzi di Filiera, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo. Per un approfondimento dei temi descritti, possono essere consultate le Guide predisposte dal Conai (versione sintetica e completa disponibili in allegato e nel sito internet www.easyConai.it) per le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi. In relazione a quanto descritto, nel caso in cui si ravvisino irregolarità da parte delle imprese associate è consigliabile procedere all’iscrizione al Conai e quindi alla regolarizzazione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione della normativa, tramite la procedura cosiddetta di “autodenuncia” (art. 13, comma 8, del Regolamento). Ferma restando l’applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli di cui all’art. 11 del Regolamento, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando il Contributo Ambientale dovuto (ultimi dieci anni). A tal proposito, si ricorda che le sanzioni amministrative per la mancata iscrizione al Conai vanno da 10.000 a 60.000 euro, mentre quelle per la mancata adesione ai consorzi specifici vanno da 15.500 a 46.500 euro. Per consultare la guida sintetica del CONAI cliccare QUI