LA NUOVA FINANZA PER LE IMPRESE

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LA NUOVA FINANZA PER LE IMPRESE
A cura di
Roberta De Matteo
LANUOVAFINANZA
PERLEIMPRESE
Gianmarco Paglietti
Roberto Calugi
Con i contributi di
Fabio Bolognini
Il crowdfunding per le imprese:
Marketplace lending e Invoice trading
Antonio Lafiosca
Valentina Morelli
Marco Zechini
A cura di Roberta De Matteo, Gianmarco Paglietti, Roberto Calugi
LA NUOVA FINANZA PER LE IMPRESE
Il crowdfunding per le imprese:
Marketplace lending e Invoice trading
Con i contributi di Fabio Bolognini, Antonio Lafiosca, Valentina Morelli, Marco Zechini
La nuova finanza per le imprese
Il crowdfunding per le imprese: Marketplace lending e Invoice trading
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Indice
Premessa ............................................................................................................................................. 3
Il mercato ........................................................................................................................................... 4
1.1 Cos’è il crowdfunding? .......................................................................................................... 4
1.2 I numeri del mercato............................................................................................................... 5
1.3 L’evoluzione del mercato ....................................................................................................... 7
La normativa...................................................................................................................................... 8
2.1 Il quadro normativo italiano in materia di equity crowdfunding ................................... 8
2.1.1 La riforma del Regolamento CONSOB ......................................................................... 9
2.2 La posizione della Commissione Europea ........................................................................ 10
2.3 Il lending crowdfunding ...................................................................................................... 10
2.3.1 La posizione della Banca d’Italia ................................................................................. 11
2.3.2 Intermediari autorizzati e caratteristiche dei contratti ............................................. 11
2.3.3 Forme di tutela dei clienti prestatori ........................................................................... 12
2.3.4 Il lending crowdfunding nella prospettiva delle autorità comunitarie ................. 13
Il marketplace lending .................................................................................................................. 14
3.1 L’accesso alla piattaforma .................................................................................................... 14
3.2 La valutazione ....................................................................................................................... 15
3.3 Il finanziamento..................................................................................................................... 16
3.4 I costi per chi chiede il finanziamento................................................................................ 17
3.5 Il rimborso .............................................................................................................................. 17
3.6 I prestatori .............................................................................................................................. 18
L’invoice trading ............................................................................................................................ 19
4.1 L’accesso alla piattaforma .................................................................................................... 19
4.2 La valutazione ....................................................................................................................... 21
4.3 La cessione delle fatture ....................................................................................................... 22
4.4 Gli acquirenti ......................................................................................................................... 23
4.5 I costi ....................................................................................................................................... 25
Il gruppo di lavoro ......................................................................................................................... 27
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Premessa
Capita sempre più spesso di intervenire in convegni in cui si parla di crowdfunding, di marketplace
lending o di invoice trading. Normalmente le reazioni del pubblico si possono classificare in due
diverse e opposte tipologie: “l’entusiasta tecnologo” e “lo scettico normalizzatore”. Il primo
tendenzialmente ripone fiducia illimitata nella dimensione digitale, nella novità dello strumento,
nella possibilità di superare criticità strutturali, stratificate negli anni, con un “clic”. Il secondo, forse
maggioritario, non vede il mercato, ritiene questi fenomeni residuali e non significativi, fatica ad
immaginare uno scenario diverso dall’attuale.
Ecco, ai curatori di questa guida piace immaginare che un terzo approccio sia possibile. Un
approccio più ragionato, forse meno emotivo, che guarda a queste innovazioni come dei primi passi
verso una direzione che ci pare chiara: diminuire il peso del canale bancario nell’indebitamento delle
imprese, ricondurre il rapporto con gli strumenti finanziari ad un maggiore equilibrio e
diversificazione.
In effetti, se si analizzano le novità normative degli ultimi anni, è chiaro il tentativo del legislatore
di incentivare una diversificazione delle fonti finanziarie delle imprese italiane. Ridare dignità e
valore al mercato dei titoli di debito per le società non quotate, favorire uno sviluppo dei fondi legati
all’equity, avvicinare al mercato pubblico dei capitali anche società di medie dimensioni. Accanto
ed in aggiunta a questi sforzi, assistiamo inoltre allo sviluppo delle opportunità finanziarie legate
all’introduzione delle tecnologie digitali nei processi di (dis)intermediazione fra risparmio ed
impieghi. Da qui nasce la scommessa legata ai fenomeni del marketplace lending, dell’invoice
trading e del crowdfunding.
Certo, se analizziamo oggi i valori di mercato in Italia di queste iniziative, possiamo definirli poco
più che residuali, ma sono temi che presentano un’enorme potenzialità. Il mercato finanziario
italiano, per la delicatezza intrinseca che esprime, presenta certamente delle rigidità maggiori al
cambiamento, ma non vedere il peso di questi fenomeni sarebbe come non leggere l’impatto di
disintermediazione che stanno avendo - o hanno già avuto - le tecnologie digitali in mercati come
quello turistico, alberghiero, manifatturiero e retail.
Sono temi complessi, inediti anche per il supervisore del mercato, che toccano il nucleo delle norme
che regolano il mercato finanziario italiano e per questo è lecito aspettarsi nei prossimi mesi ulteriori
interventi. Per l’imprenditore, tuttavia, si aprono da subito scenari nuovi, opportunità diverse, che
prima non erano presenti. Come sempre, questo comporta una maggiore complessità e la necessità
di saper comprendere con immediatezza, con un linguaggio accessibile e non tecnocratico, se e come
questi strumenti possano essere utilizzati. Da queste considerazioni nasce la guida sulla “Nuova
finanza per le imprese”, scritta, come nostra consuetudine, con il contributo di professionisti del
settore e con un taglio pratico ed operativo.
Buona lettura,
Roberto Calugi
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1 Il mercato
Gianmarco Paglietti, Valentina Morelli
1.1 Cos’è il crowdfunding?
Secondo la definizione classica, il crowdfunding è uno strumento di finanziamento
dal “basso” che permette a privati e a imprenditori di raccogliere capitali direttamente
sul mercato, bypassando il sistema bancario.
Caratteristica principale del fenomeno dovrebbe essere, infatti, quella di raccogliere
capitali presso una moltitudine di piccoli risparmiatori/investitori, che realizzano
investimenti di piccola entità per sovvenzionare progetti o iniziative imprenditoriali,
culturali o sociali.
Il crowdfunding opera generalmente attraverso l’utilizzo di portali on-line dedicati,
che
permettono
di
realizzare
(quasi)
tutte
le
operazioni
di
finanziamento/investimento direttamente sul web.
Si è soliti classificare il crowdfunding secondo quattro categorie: donazioni,
ricompense, debito ed equity.
Le raccolte di fondi basate sulle donazioni consistono nel finanziamento a “fondo
perduto” di iniziative a sfondo etico, sociale, culturale e politico. Non danno diritto a
ricompense o rendite finanziarie.
Il sistema delle ricompense (reward crowdfunding) si basa, invece, sulla raccolta di
capitali presso il pubblico, a cui il promotore del progetto offre una ricompensa di
varia natura (servizi, prodotti, citazioni pubbliche, ecc).
L’equity crowdfunding consiste nella cessione di quote societarie a favore di
investitori che acquisiscono quote di capitale di rischio delle imprese finanziate.
Il lending crowdfunding, infine, si basa sulla concessione di prestiti tra privati (e a
imprese) per finanziare progetti di varia natura, remunerati con interessi. Il tasso di
interesse applicato deriva da una contrattazione (diretta o mediata) tra le parti.
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Il lending crowdfunding, nato essenzialmente per favorire la concessione di prestiti
tra privati si è progressivamente evoluto, ampliando la platea dei soggetti coinvolti,
sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta di capitali. Dal punto di vista della
domanda, è progressivamente aumentata la quota di imprese che fanno ricorso a
questo strumento per finanziarsi direttamente sul mercato, mentre sotto il profilo
dell’offerta, hanno assunto un ruolo crescente gli investitori professionali e le stesse
banche.
In Italia, il fenomeno del crowdfunding ha stentato a decollare a causa, talvolta, di
una regolamentazione giudicata troppo rigida, come nel caso dell’equity, o viceversa
a causa di una incertezza normativa in grado di bloccare, di fatto, lo sviluppo del
mercato, come nel caso del lending.
Le recenti novità introdotte a livello regolamentare potrebbero quindi rappresentare
un passaggio importante per facilitare la crescita di un mercato che, allo stato attuale,
appare ancora in una fase embrionale rispetto alle esperienze maturate all’estero.
1.2 I numeri del mercato
Secondo il rapporto annuale recentemente pubblicato dall’Università Cattolica, alla
fine del 2015 erano attive in Italia 69 piattaforme di crowdfunding e altre 13 erano in
fase di lancio. Tra quelle già operanti, 31 sono dedicate alle ricompense, 13 all’equity,
12 alle donazioni e 3 al debito, mentre 10 piattaforme gestiscono forme ibride di
crowdfunding.
All’indagine dell’Università hanno partecipato 51 piattaforme, di cui 40 già attive, che
rappresentano la quasi totalità del mercato e che hanno permesso il finanziamento di
progetti per un valore complessivo di poco inferiore a 57 milioni di euro.
Il ruolo preponderante è stato giocato dal lending che, con 23 milioni di euro
intermediati, rappresenta poco più del 40% del mercato italiano, quota che sale
notevolmente se si aggiungono gli oltre 20 milioni di euro transitati presso una
piattaforma dedicata al terzo settore e che gestisce una forma ibrida di crowdfunding
basato sulla sovrapposizione di prestiti e donazioni. Il reward ha superato di poco i 7
milioni di euro mentre l’equity non ha raggiunto i 2 milioni.
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2,9%
Le quote di mercato
12,5%
Debito (Lending)
6,4%
Ibrido debito-donazioni
40,2%
2,4%
Donazioni
35,6%
Ibrido donazioniricompense
Ricompense (Reward)
Equity
Sono oltre 100.000 i progetti ricevuti dalle piattaforme che hanno partecipato
all’indagine ma solo 21.000 sono stati pubblicati online. Il lending svolge ovviamente
la parte del protagonista, con il 67% dei progetti presentati e con il 47% di quelli
pubblicati. Ha fatto la comparsa, anche in Italia, il crowdfunding “fai da te”,
realizzato in spazi web autogestiti forniti da piattaforme o da altri fornitori di servizi
web, dove sono stati pubblicati 75 progetti.
Si tratta di numeri ancora lontani dalle performances che il crowdfunding ha
raggiunto all’estero: secondo i dati disponibili a livello mondiale, nel 2014 sono stati
raccolti circa 16 miliardi di dollari, di cui 11 miliardi riconducibili a operazioni di
lending crowdfunding. A livello europeo, rimane predominante il mercato inglese,
dove nel 2015 le piattaforme di lending hanno intermediato circa 2 miliardi di euro.
Nell’ultimo anno, però, si è registrata una crescita notevole, in termini percentuali,
anche negli altri paesi e, in particolare, in Francia e Germania. Alcuni dati, per quanto
parziali e non sempre omogenei, possono rendere l’idea del fenomeno: in Francia, nel
solo primo semestre del 2015, il crowdfunding ha raddoppiato i capitali intermediati,
superando i 133 milioni di euro, di cui oltre 85 destinati al lending; in Germania, la
crescita dei volumi è stata pari a oltre il 60% rispetto al 2014 e nel solo primo trimestre
del 2015 il lending aveva già superato i 65 milioni di euro raccolti.
L’invoice trading ha registrato sul mercato inglese una crescita esponenziale,
passando dai 36 milioni di sterline del 2012 ai 270 milioni del 2014. Nel resto
dell’Europa è ancora in fase di “start up”: le prime operazioni risalgono, infatti, al
2013 ma un anno dopo il mercato ammontava già a 6,6 milioni di euro, con una
crescita che, stando alle stime, è in forte accelerazione.
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1.3 L’evoluzione del mercato
Il lending crowdfunding ha registrato, nel corso degli ultimi anni, un significativo
sviluppo, legato non solo alla crescita dei volumi intermediati ma anche alla sua
stessa trasformazione da semplice strumento di intermediazione tra privati a vero e
proprio canale di raccolta e allocazione di capitali alla ricerca di rendimenti migliori
rispetto a quelli offerti dai mercati tradizionali.
Si sono osservati, infatti, due fenomeni: da un lato, un ricorso sempre maggiore al
lending crowdfuding da parte delle imprese in cerca di finanziamenti, che possono
ovviare in questo modo ai problemi legati all’irrigidimento delle condizioni di
accesso al credito bancario; dall’altro lato, la comparsa sul mercato, in qualità di
prestatori, anche di investitori professionali interessati a diversificare i propri
impieghi in attività che offrono remunerazioni interessanti a fronte del rischio
assunto.
Ciò ha condotto alla nascita di piattaforme on line che non si limitano più a operare
nell’ambito tradizionale dei prestiti tra privati ma che hanno ampliato il proprio
campo d’azione anche ai finanziamenti destinati alle imprese, proponendosi come
veri e propri marketplace dove far incontrare la domanda di capitali formulata dalle
aziende e l’offerta proveniente non solo da piccoli risparmiatori ma anche da fondi,
investitori privati e altri intermediari finanziari. L’invoice trading rappresenta
un’ulteriore evoluzione dello strumento, perché in questo caso le aziende ottengono
credito cedendo fatture commerciali, ovviando così alle difficoltà incontrate nello
smobilizzare i propri crediti commerciali attraverso i circuiti classici delle banche e
delle società di factoring.
In Italia, al momento, abbiamo due esempi di marketplace dedicati alle imprese:
BorsadelCredito.it e Workinvoice. La prima svolge un servizio di matching tra la
domanda di finanziamenti delle imprese e l’offerta di capitali proveniente sia da
privati sia da investitori professionali; la seconda offre invece un servizio di invoice
trading per la cessione di fatture.
Nelle prossime pagine presenteremo più in dettaglio i due strumenti, illustrando,
passo passo, il funzionamento di queste due piattaforme. Si tratta di un piccolo
esperimento per proporre ai lettori una descrizione dei due strumenti che non si fermi
a una rappresentazione didascalica del fenomeno ma che sia declinata nella realtà
concreta del mercato, in modo che possano “toccare con mano” il funzionamento di
questo innovativo canale di finanziamento.
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2 La normativa
Marco Zechini
2.1 Il quadro normativo italiano in materia di equity crowdfunding
Nella maggior parte dei Paesi in cui sono attive piattaforme di crowdfunding il fenomeno non è
regolamentato e trova la sua collocazione nell’ambito di discipline già esistenti, quali ad esempio
quella dei servizi di pagamento. L’Italia rappresenta invece il primo Paese europeo che ha adottato
una normativa specifica e organica, sia pure con esclusivo riferimento al c.d. equity crowdfunding.
La materia dell’equity crowdfunding ha trovato disciplina nel nostro Paese mediante il Decreto
Legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto Crescita bis”), il Decreto Legge n. 3/2015 (noto
anche come “Decreto Crescita 3.0”, convertito in Legge 33/2015, D.Lgs. 81/2015) e il Regolamento
attuativo n. 18592 del 26 giugno 2013 emanato dalla CONSOB sulla raccolta di capitali di rischio da
parte di start-up innovative tramite portali on-line (il “Regolamento CONSOB”).
Il Decreto Crescita bis ha evidenziato un nuovo approccio di politica industriale favorevole
all’innovazione attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento della figura della “start-up
innovativa” (art. 25). Per essere qualificata come tale, è necessario che l’impresa sia costituita come
società di capitali o come cooperativa, operi in settori tecnologici e rispetti specifici requisiti.
Recentemente, il Decreto Crescita 3.0 ha concesso anche alle “PMI innovative” la possibilità di
servirsi del crowdfunding per la raccolta di capitali. Anche tali imprese devono essere costituite
come società di capitali, osservare i parametri dimensionali stabiliti dalla Raccomandazione
2003/361/CE, nonché rispettare determinati requisiti.
Per quanto riguarda la disciplina civilistica, il Decreto Crescita bis prevede una espressa deroga a
quanto stabilito dall’art. 2468 c. 1 c.c., in base al quale, nelle s.r.l. “le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti
finanziari”. L’articolo 26, c. 5 del Decreto Crescita bis dispone, infatti, che “le quote di partecipazione
in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire
oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di
capitali (...)”.
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La formulazione letterale dell’articolo 30 del Decreto Crescita bis, rubricato sotto il titolo “Raccolta
di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative”,
inoltre, non lascia dubbi sul fatto che la deroga di cui sopra sia stata consentita solo in relazione agli
strumenti che rappresentano il capitale di rischio, limitando la materia in questione ai soli casi di
“equity crowdfunding” ed escludendo che le offerte possano riguardare titoli di debito. La deroga
in questione non è prevista esplicitamente nella disposizione che istituisce le “PMI innovative”, ma
agisce tramite il richiamo all’art. 26 del Decreto Crescita bis operato dall’art. 4, c. 9 del Decreto
Crescita 3.0.
Il Decreto Crescita bis ha inciso significativamente non solo sulla disciplina civilistica ma anche su
quella finanziaria, intervenendo sul Testo Unico della Finanza per regolamentare le operazioni di
raccolta di capitali tramite specifici portali. Il successivo intervento del Decreto Crescita 3.0, oltre ad
estendere il campo di applicazione della materia del finanziamento collettivo, ha permesso di
impiegare on-line non solo frazioni di capitale di una impresa innovativa, ma anche quelle di un
mezzo di investimento specializzato (intermediari finanziari quali, ad esempio, SGR, SICAV e
OICVM), il cui business principale consista in investimenti di realtà imprenditoriali innovative come
start-up e PMI.
La Legge 24 marzo 2015, n. 33, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" ha introdotto
diverse novità anche in materia di start-up innovative. Solo a mero titolo esemplificativo, ricordiamo
che in alternativa a quanto stabilito dagli articoli 2470 c.c. e 36, comma 1-bis del D.L. n. 112/2008
(convertito dalla L. n. 133/2008) vengono previste nuove norme per la sottoscrizione o l'acquisto e
per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale sociale di start-up e di PMI
innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata (art. 4, commi dal 2-bis al 2quinquies).
Trascorsi circa due anni dall’entrata in vigore del nuovo impianto normativo, è possibile affermare
che l’esperienza italiana dell’equity crowdfunding non sia ancora decollata, se comparata a quella
dei paesi stranieri ed, in particolare, ai paesi anglosassoni. Per l’equity crowdfunding i risultati
iniziali sono ancora distanti dalle ottimistiche aspettative. Ciò è da attribuirsi anche ad un timido
interesse sin qui manifestato da investitori professionali, fondazioni bancarie od incubatori di startup innovative all’investimento. Tuttavia una strada, sebbene non lineare, è stata intrapresa.
2.1.1 La riforma del Regolamento CONSOB
Il 3 dicembre 2015 la Consob ha aperto una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento
n. 18592 del 26 giugno 2013 che si è chiusa l’11 gennaio 2016. Con delibera n. 19520 del 24 febbraio
2016, la Consob ha approvato le modifiche regolamentari. L’esigenza di modificare il Regolamento
CONSOB è sorta dalle novità introdotte dal Decreto Crescita 3.0, che ha esteso alle PMI innovative
(oltre a OICR e a società che investono principalmente in start-up e PMI innovative) la possibilità di
effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line.
Le novità introdotte dal nuovo Regolamento CONSOB mirano alla semplificazione della disciplina
attraverso, da un lato, la riduzione dei costi di raccolta e, dall’altro, l’ampliamento del range dei
soggetti che possono finanziare le idee imprenditoriali innovative. La riforma ha l’obiettivo di porre
le basi per lo sviluppo e la crescita dell’equity crowdfunding quale nuovo veicolo di finanziamento
dell’innovazione.
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Tra le modifiche più significative rammentiamo la semplificazione della procedura. Le verifiche di
appropriatezza dell’investimento potranno essere eseguite d’ora in poi dagli stessi gestori delle
piattaforme, a patto che siano in possesso di requisiti adeguati. Grazie a tale novità, i gestori
potranno subentrare nel ruolo finora svolto dagli istituti di credito. Sono state, inoltre, introdotte
due nuove categorie di soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell’offerta come investitori
professionali: a) “investitori professionali su richiesta” (come già definiti dalla Direttiva
2004/39/CE) e b) “investitori a supporto dell’innovazione”, identificati dalla Consob a seguito di
criteri oggettivi.
2.2 La posizione della Commissione Europea
Al fine di soddisfare le esigenze di finanziamento a lungo termine dell’economia europea, la
Commissione Europea, il 27 marzo 2014, ha adottato una serie di misure auspicando il ritorno ad
una crescita economica sostenibile. Tali misure comprendono una comunicazione sul finanziamento
a lungo termine dell'economia, una proposta legislativa per l'adozione di nuove regole per gli enti
pensionistici aziendali o professionali ed, infine, una comunicazione sul crowdfunding dove la
sensibilizzazione e l’informazione sui progetti rappresentano alcuni degli elementi cardine delle
azioni presentate.
Nello specifico la Commissione, in questa ultima comunicazione, suggerisce di: a) “promuovere le
migliori pratiche del settore, aumentare la consapevolezza e facilitare lo sviluppo di un marchio di
qualità”; b) “seguire da vicino lo sviluppo dei mercati di crowdfunding e dei quadri giuridici
nazionali” e c) “valutare su base regolare la necessità di ulteriori azioni a livello di UE, compresa
l'azione legislativa. Lo scopo è individuare le questioni che dovranno essere affrontate per sostenere
la crescita del finanziamento collettivo”.
2.3 Il lending crowdfunding
Come già precisato nei paragrafi che precedono, il legislatore domestico non ha ancora adottato
specifici provvedimenti normativi che disciplinino in maniera organica tale fattispecie.
Un primo segnale di interesse alla materia si riscontra nel documento posto in pubblica
consultazione dalla Banca d’Italia nel mese di novembre 2015, dedicato alla “raccolta del risparmio
da parte di soggetti diversi dalle banche”, che si proporrà, una volta approvato, di fornire una prima
cornice regolamentare al fenomeno del c.d. “shadow banking”, ovvero tutte quelle forme di
finanziamento alternative al tradizionale canale bancario.
All’interno del documento posto da Banca d’Italia in pubblica consultazione si rinvengono talune
specifiche previsioni dedicate alla materia del cd. “lending crowdfunding” (che pure la Banca
d’Italia identifica come “social lending” ovvero come “lending based crowdfunding”), ovvero una
forma di finanziamento la cui caratteristica è quella di rinvenire la provvista in prestatori privati
(piccoli risparmiatori o anche investitori istituzionali).
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2.3.1 La posizione della Banca d’Italia
L’approccio regolamentare proposto da Banca d’Italia può essere definito di “alto livello”. Infatti, in
questa fase embrionale l’Autorità di vigilanza, anche in considerazione dell’eterogeneità dei modelli
di business che possono essere adottati per lo svolgimento del lending crowdfunding, si è posta il
precipuo obiettivo di fornire una sintetica descrizione del fenomeno, avendo cura di delimitarne il
perimetro di applicazione.
Il documento della Banca d’Italia definisce “social lending” lo strumento attraverso il quale una
pluralità di soggetti, tramite piattaforme on-line, può richiedere ad un indistinto pubblico di
potenziali finanziatori fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.
Diversamente dall’equity crowdfunding, ove si impiega il capitale di rischio, il lending
crowdfunding è dunque caratterizzato dalla presenza di fondi “rimborsabili”: ne discende dunque
che lo strumento in parola si identifica come un prestito personale, vigilato dalla Banca d’Italia,
erogato da privati nei confronti di altri privati su internet.
Il documento di Banca d’Italia semplicemente fotografa una realtà già presente di portali on-line nei
quali operano tre soggetti: (i) il prenditore che intende raccogliere fondi rimborsabili tramite il
portale, (ii) il finanziatore che, sempre tramite il portale, intende prestare fondi rimborsabili al
prenditore ed (iii) il gestore del portale che effettua il trasferimento di denaro.
L’utilizzo della piattaforma on-line consente quindi l’incrocio (seppur mediato dal gestore del
portale) di richieste di finanziamento nei confronti della comunità di soggetti prestatori.
Il gestore, specifica correttamente il documento di Banca d’Italia, è autorizzato ad effettuare il
trasferimento di denaro qualora sia un prestatore di servizi di pagamento. Appare, però, evidente
l’implicita estensione del servizio di pagamento per un fine ulteriore: mentre il servizio di
pagamento è infatti pensato per far pervenire denaro ad un beneficiario che si suppone già noto, gli
attuali portali on-line consentono di individuare nella loro stessa piattaforma il beneficiario,
abbinando quindi all’attività da prestatori di servizi di pagamento, un implicito ruolo di
“marketplace”.
2.3.2 Intermediari autorizzati e caratteristiche dei contratti
Dal momento che il lending crowdfunding prevede lo svolgimento di attività di finanziamento, tale
attività può essere regolarmente svolta da una banca ovvero da una società finanziaria, ovvero
soggetti che svolgono in via professionale l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del
pubblico.
Nondimeno, come previsto ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia sopra citato, l’attività di
gestione delle piattaforme on-line può essere demandata anche a soggetti autorizzati alla
prestazione di servizi di pagamento (ovvero, oltre naturalmente alle banche, anche istituti di
pagamento, istituti di moneta elettronica o società finanziarie autorizzate a prestare servizi di
pagamento in virtù di patrimoni destinati appositamente costituiti). Nello specifico, configura un
servizio di pagamento l’attività consistente nella ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento
utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento dagli stessi gestori.
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Nell’ambito delle piattaforme on-line di lending crowdfunding, i gestori adottano specifici contratti,
distinti in ragione della natura del cliente quale proponente o richiedente. In particolare, non si
realizza alcun rapporto contrattuale diretto tra i clienti, in quanto tali rapporti sono sempre mediati
dal gestore del portale, che agisce diversamente a seconda della propria natura giuridica.
Più in particolare, se il gestore è autorizzato a prestare servizi di pagamento, i contratti con la
clientela saranno usualmente volti a regolare l’apertura dei conti di pagamento sui quali verrà
depositata la provvista (nel caso di clienti prestatori) o accreditato l’importo del finanziamento (nel
caso di clienti richiedenti). In aggiunta, i contratti potranno disciplinare le ulteriori operazioni di
pagamento connesse al funzionamento del servizio (es. incasso rate, trasferimento delle somme dai
conti di pagamento ai conti correnti, etc.).
Qualora il gestore della piattaforma on-line operi invece in virtù della propria autorizzazione alla
concessione di finanziamenti, i contratti evidenzieranno il suo ruolo di prestatore diretto
(eventualmente, anche in nome e per conto dei clienti prestatori), riportando al riguardo le specifiche
condizioni del prestito erogato.
Attraverso tale strumento, chi presta denaro percepisce una quota di interessi maggiore rispetto ai
tassi proposti da istituti finanziari (dato che il prestito avviene in rete e automaticamente, le spese
di intermediazione vengono eliminate) e chi riceve il denaro paga degli interessi decisamente più
bassi.
Il denaro prestato viene successivamente depositato presso una banca di fiducia del portale, il quale
si occupa dell’erogazione al richiedente. Quest’ultimo restituisce il prestito con una rata mensile e
sarà poi il portale a riassegnare la rata ai prestatori secondo quota capitale versata e quota di interessi
spettante.
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2.3.3 Forme di tutela dei clienti prestatori
A prescindere dalla qualificazione giuridica della natura svolta dal gestore della piattaforma,
ciascun cliente prestatore soggiace al rischio di insolvenza del cliente richiedente: nondimeno, le
soluzioni attualmente presenti sul mercato prevedono varie forme di tutela atte a mitigare tale
rischio.
In prima istanza, l’elemento di base che garantisce l’affidabilità di tale sistema consiste nell’assenza
di un rapporto univoco tra richiedente e investitore. I finanziamenti vengono infatti suddivisi in
piccole quote (circa 50 euro), cosicché diversi prestatori concedano una parte delle proprie quote a
diversi richiedenti, con un’evidente riduzione del rischio di concentrazione. Peraltro, in alcuni casi,
come sopra accennato, anche il gestore della piattaforma on-line partecipa al finanziamento,
attraverso quote che rappresentino una percentuale minima di ciascuna richiesta.
In secondo luogo, quando un richiedente chiede un prestito, il portale di social lending analizza la
sua situazione finanziaria attraverso interrogazione delle centrali rischi private (CRIF) per
assegnargli un rating. Più il rating è basso, denotandosi dunque un rischio di insolvenza
astrattamente maggiore, più i tassi di interesse per i prestatori sono alti. Il prestito viene concesso
solo dopo aver studiato attentamente i documenti dati dal richiedente quale prova delle
informazioni fornite on-line.
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Da ultimo, si osserva come i gestori, ferme le misure di mitigazione del rischio adottate, consentono
ai clienti prestatori di stipulare una assicurazione sul prestito personale richiesto; in tal caso, il costo
della copertura sarà conteggiato nel calcolo del TAEG.
In caso di morosità dei richiedenti, spetta al portale agire per l’azione di recupero crediti.
Se l’azienda di social lending dovesse fallire, il rimborso del credito sarà tutelato dalla procedura
fallimentare. E’ bene precisare che le piattaforme non concedono una garanzia sul singolo credito:
si tratta, infatti, di un contratto tra privati che non prevede alcun tipo di rimborso.
2.3.4 Il lending crowdfunding nella prospettiva delle autorità comunitarie
In un parere del febbraio 2015 che la European Banking Authority insieme con la European
Securities and Market Authority ha fornito sul “lending based crowdfunding” al Parlamento, al
Consiglio ed alla Commissione europei, è stato specificato che la normativa europea sui servizi di
pagamento è applicabile ad una piattaforma di social lending, ma solo per il pagamento stesso,
lasciando quindi privi di regolamentazione gli aspetti relativi al finanziamento effettuato.
Il documento di Banca d’Italia sembra cogliere la medesima assenza di protezione normativa,
concludendo come sia necessario porre un limite di importi alla raccolta di fondi presso il pubblico.
Ricalcava così uno dei numerosi suggerimenti proposti dalla European Banking Authority nel
suddetto parere sull’attività di “lending based crowdfunding”, che raccomandava un intervento
degli Stati Membri volto a favorire la convergenza delle prassi di supervisione del fenomeno in
modo da evitare arbitraggi regolamentari e creare un ecosistema omogeneo nei Paesi europei.
Si ribadiva inoltre il generale divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico ad opera di entità
diverse dalle banche e si presentavano delucidazioni volte a spiegare: a) dal lato del gestore della
piattaforma, in quali casi la raccolta di fondi non è vietata giacché inquadrabile come prestazione di
servizi di pagamento o emissione di moneta elettronica per conto di soggetti autorizzati; b) dal lato
del prenditore di fondi, che la raccolta può ritenersi eseguita sulla base di una trattativa
personalizzata quando i prenditori e i finanziatori che usufruiscono della piattaforma sono capaci
di incidere sulla determinazione delle clausole del contratto attraverso la propria volontà negoziale.
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Il crowdfunding per le imprese: Marketplace lending e Invoice trading
13
3 Il marketplace lending
Antonio Lafiosca
3.1 L’accesso alla piattaforma
Chi può accedere a BorsadelCredito.it?
BorsadelCredito.it può essere utilizzato da tutte le imprese italiane o da professionisti
autonomi che hanno necessità di ottenere un finanziamento.
Possono effettuare una richiesta di credito, quindi, tutte le imprese in salute, attive da
almeno 12 mesi, che hanno un livello di fatturato adatto a sostenere un eventuale
debito (il limite minimo è 50mila euro di fatturato annuo) e non hanno mai avuto
pregiudizievoli (debiti non onorati, protesti, ipoteche legali, ecc.).
Come avviene la procedura di registrazione alla piattaforma e quali sono i passaggi?
La registrazione dei richiedenti e dei prestatori è un processo molto semplice, che si
svolge interamente online e richiede pochi minuti: è sufficiente accedere al sito
www.borsadelcredito.it, compilare un form che permette la raccolta dei dati
anagrafici e un velocissimo questionario.
Anche la sottoscrizione del contratto quadro avviene online, attraverso la firma
digitale: basta inserire il codice, che viene inviato via sms, e il documento sarà firmato.
È sempre attivo un customer care a supporto dei clienti che si approcciano al portale
e hanno bisogno di assistenza in fase di registrazione.
Quali documenti sono necessari per registrarsi al portale?
I documenti necessari sono pochi:
- i documenti di identità del legale rappresentante e degli eventuali altri titolari
effettivi nei passaggi immediatamente successivi;
- i documenti che attestano la situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda,
aggiornata agli ultimi mesi di operatività: per le società di capitale, basta un
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bilancio provvisorio aggiornato; per quelle di persone o per le ditte individuali,
bisogna aggiungere gli ultimi due modelli “unico”.
Essendo un processo completamente digitale, è possibile allegare questi file sul
portale o inviarli via mail: così è tutto più comodo e non si spreca nemmeno un foglio
di carta.
Qual è il tempo necessario per avere un riscontro/finanziamento?
Il riscontro viene dato entro le 24 ore successive al perfezionamento della richiesta e
alla validazione del profilo, sia in caso di esito positivo sia negativo. L’esito positivo
della valutazione equivale a una delibera e viene formalizzata una proposta di
finanziamento al richiedente: se quest’ultimo accetta, riceverà sul proprio conto
l’importo finanziato in 3 giorni lavorativi.
3.2 La valutazione
Chi giudica la mia richiesta di finanziamento?
Gli analisti di BorsadelCredito.it effettuano una valutazione a 360° dell’azienda,
considerando aspetti quantitativi, andamentali, dati pubblici e profilo dell’azienda e
dell’imprenditore. Nello specifico, si parte da una valutazione preliminare semiautomatica: BorsadelCredito.it ha sviluppato in casa degli algoritmi che, integrandosi
con le banche dati dei sistemi di informazioni creditizie, riescono ad incanalare al
meglio la valutazione.
In seguito, si procede con l’analisi qualitativa. Analisti con una consolidata esperienza
nella valutazione del merito creditizio – i cui profili e cv sono pubblici e si trovano
sulle pagine del sito - valutano le richieste confrontandosi con gli imprenditori, per
analizzare in maniera rapida ma approfondita la possibilità di realizzazione dei loro
progetti imprenditoriali.
I criteri di valutazione sono gli stessi usati dalla banca?
L’approccio di BorsadelCredito.it parte da quelli che sono i modelli di valutazione
che utilizzano le banche, ma al contempo li integra con un’approfondita analisi di dati
pubblici (c.d. Big Data) che accompagnano la valutazione del profilo dell’azienda e
dell’imprenditore: ciò che ne consegue è un modello di analisi innovativo, completo
e continuamente aggiornato. L’analisi di bilancio e delle banche dati creditizie viene
così arricchita da algoritmi che scavano nei dati pubblici del web per completare un
profilo del richiedente.
In meno di 24 ore, dopo un’intervista all’imprenditore, viene assegnato alla pratica
uno scoring interno indicativo della sua valutazione. In caso di valutazione positiva,
viene deliberato il credito richiesto. Se la valutazione è negativa, l’impresa ottiene
comunque una risposta chiara e utile per migliorare i suoi andamentali.
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Il crowdfunding per le imprese: Marketplace lending e Invoice trading
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Le informazioni sulla mia azienda sono pubblicate online?
Le informazioni fornite dalle aziende che fanno richiesta di credito sono protette da
una privacy policy di BorsadelCredito.it. Tutti i dati delle aziende vengono gestite
esclusivamente nella loro area personale.
BorsadelCredito.it verifica la correttezza e la veridicità dei dati inseriti di tutti gli
utenti, tramite procedure di raccolta documentale e verifiche tramite banche dati
esterne. Inoltre Banca d'Italia periodicamente controlla la correttezza delle procedure
operative utilizzate da BorsadelCredito.it.
3.3 Il finanziamento
Posso richiedere un finanziamento se ho già un finanziamento bancario?
Si, i nostri modelli di analisi valutano la sostenibilità finanziaria della rata mensile per
la restituzione del finanziamento richiesto tenendo conto della situazione finanziaria
delle aziende a tutto tondo.
Come mi viene accreditato il finanziamento? Come viene restituito il finanziamento?
Una volta deliberato il prestito e finalizzate le procedure di riconoscimento del
cliente, viene disposto un bonifico sul conto corrente dell’azienda indicato in fase di
registrazione. Nel frattempo viene inviato alla banca di riferimento la richiesta di
attivazione SDD (ex RID) con mandato B2B che consente l'addebito diretto
mensilmente delle rate sul conto corrente, in modo tale che la restituzione del
finanziamento sia il più comoda possibile.
Quali prodotti di finanziamento posso richiedere?
A BorsadelCredito.it è possibile chiedere finanziamenti chirografari con restituzione
da 12 a 60 mesi. Le richieste vanno da un minimo di 10mila euro a un massimo di
150mila euro per operazione.
Posso richiedere più finanziamenti in momenti successivi?
Certamente, ogni richiesta sul portale è un nuovo oggetto di valutazione.
Il mio finanziamento è segnalato in Centrale Rischi e/o nei Sistemi di Informazione Creditizia
come per la banca?
Sì. Tutte le richieste di finanziamento vengono registrate nei SIC: vengono registrati
come finanziamenti in caso positivo, mentre rimangono 1 mese in caso di rifiuto della
richiesta o rinuncia della stessa.
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3.4 I costi per chi chiede il finanziamento
Quali sono i costi da sostenere?
Per la richiesta l’azienda non sostiene alcun costo. Solo al momento dell'erogazione
l’azienda visualizzerà delle spese che vengono comunque finanziate, ossia aggiunte
all'importo del finanziamento; ovvero: le commissioni di BorsadelCredito.it per la
lavorazione e il premio assicurativo che andrà ad alimentare il fondo di protezione
dei prestatori.
Come viene stabilito il tasso di interesse?
Le condizioni economiche dei finanziamenti conclusi sulla piattaforma sono il frutto
dell’incontro fra l’offerta di denaro fatta dai prestatori e la domanda dell’azienda che
richiede il credito. BorsadelCredito.it si limita a mostrare nell'Area Clienti le richieste
di ambo le parti (prestatori e richiedenti) e ad elaborarle ai fini operativi. Tali
condizioni non sono mai negoziabili e rimangono fisse per tutta la durata del
finanziamento. BorsadelCredito.it si impegna sempre a trovare le condizioni migliori
per incontrare la soddisfazione dei clienti.
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3.5 Il rimborso
Come sono stabiliti tempi e modalità di rimborso?
La restituzione dei finanziamenti viene regolata da un piano di ammortamento
francese a rate mensili e costanti. La gestione dei pagamenti avviene comodamente
tramite l’attivazione dell’SDD (ex RID), con cui l’azienda pagherà automaticamente
la rata mensile.
Cosa succede se non riesco a onorare una rata?
Vengono immediatamente attivate le procedure di recupero crediti che possono
coinvolgere anche società esterne e l’inadempienza dell’azienda viene segnalata nei
sistemi di informazione creditizia. Alla 4° rata non pagata, il finanziamento viene
classificato "in protezione". Per ogni finanziamento in protezione possono essere
adottate diverse strategie di recupero, fino all'attivazione del Fondo
BorsadelCredito.it.
Per quali motivi il finanziamento può essere revocato?
Il finanziamento può essere richiamato se non vengono rispettati i termini del
contratto; ad esempio, se il richiedente rifiuta l’attivazione dell’addebito automatico
per il pagamento mensile delle rate.
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3.6 I prestatori
Chi sono i prestatori?
Possono prestare denaro persone fisiche di almeno 18 anni e persone giuridiche
con residenza o sede in un Paese dell'Unione Europea e operatori che svolgono,
con le debite autorizzazioni, professionalmente l'attività di concessione di
finanziamenti.
L’unica condizione necessaria per iscriversi alla piattaforma come prestatori è
l’essere titolari (o co-titolari) di un Conto Corrente aperto in un paese europeo
presso una banca o altro intermediario abilitato.
Posso scegliere a chi prestare denaro?
Non è possibile selezionare direttamente le aziende a cui prestare il denaro, ma
ogni prestatore sa sempre chi sta finanziando in assoluta trasparenza.
Infatti, dopo che l’azienda ha accettato la proposta di finanziamento, i prestatori
possono visualizzare in un’apposita sezione presente nell’area personale (“chi ho
finanziato”) le informazioni sul settore di appartenenza dell’azienda alla quale
stanno prestando denaro, l’anzianità dell’attività, lo scopo del finanziamento,
l’andamento del prestito e molti altri dettagli.
La nuova finanza per le imprese
Il crowdfunding per le imprese: Marketplace lending e Invoice trading
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4 L’invoice trading
Fabio Bolognini
4.1 L’accesso alla piattaforma
In cosa consiste l’invoice trading online?
I crediti delle piccole e medie imprese verso clienti di medio-grande dimensione sono
acquistati da investitori senza ricorso (pro-soluto) sulla base del loro rating.
L’acquisto avviene interamente online e non occorre firmare documenti a ogni
cessione. Quando la compravendita si perfeziona sulla piattaforma l’investitore
anticipa alla piccola impresa il 90% della fattura e attende il pagamento dal cliente
alla scadenza della fattura.
A quella data viene corrisposto il saldo calcolato come differenza tra il 100% della
fattura incassata e il prezzo di cessione concordato in asta. La differenza rappresenta
il rendimento per l’investitore.
A chi mi devo rivolgere?
Per richiedere informazioni o aderire alla piattaforma è sufficiente registrarsi sul sito
web www.workinvoice.it
La procedura è tutta online?
Non è tutta online, ma è ugualmente piuttosto veloce. La maggioranza degli
adempimenti per ottenere l’adesione avvengono via e-mail e telefono e sono
comunque seguiti dal servizio di Customer Care.
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Chi può cedere le fatture sulla piattaforma?
Possono usufruire della piattaforma e richiedervi l’adesione tutte le imprese con
queste caratteristiche:
•
società di capitali (srl e spa), anche start up
•
fatturato superiore a 100.000 euro
•
non essere in stato di crisi e non avere protesti, ipoteche legali e procedimenti
concorsuali in corso.
Quali sono i passaggi per aderire alla piattaforma?
1)
2)
3)
4)
presentare la richiesta, registrandosi via web
fornire i documenti richiesti
attendere la valutazione e un colloquio telefonico
firmare il Contratto di Adesione
Quali documenti devo presentare?
Per essere accettati sulla piattaforma è necessario trasmettere i seguenti documenti a
mezzo di posta elettronica:
- visura camerale aggiornata
- ultimi 2 bilanci depositati
- ultimo bilancio provvisorio disponibile
- documento dell’amministratore
- elenco dei debitori e dei crediti che si vorrebbe cedere
- copia delle fatture che si intendono cedere
Qual è il tempo necessario per avere un riscontro?
Il riscontro alla richiesta avviene entro 24 ore. Normalmente per accettare la richiesta
di una nuova società che desidera cedere crediti è sufficiente una settimana per
esaminare i documenti, svolgere il colloquio telefonico e ricevere il contratto da
firmare.
Qual è il tempo necessario per ricevere il denaro?
Dopo avere firmato il Contratto di Adesione e ricevuto il PIN per caricare le fatture
sulla piattaforma, occorrono normalmente 3 giorni dalla data della cessione in asta
del credito per ottenere sul proprio conto bancario l’acconto dei crediti che sono stati
acquistati.
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4.2 La valutazione
Chi compie la valutazione?
Per i clienti-debitori ceduti la valutazione, espressa da un rating e da un credit limit,
è fornita da un’agenzia di rating esterna (modeFinance). Il giudizio sulle imprese che
cedono crediti è, invece, responsabilità del team di risk management di Workinvoice
che vanta una specifica esperienza nei rapporti con le piccole e medie imprese.
Viene giudicata la mia azienda o il cliente che deve pagare la fattura?
Gli investitori acquistano crediti sulla base del giudizio di rating sul cliente che deve
pagare. Workinvoice esprime un giudizio anche sulle imprese che vogliono cedere
crediti a tutela degli investitori per valutare tutti i rischi nella cessione.
I criteri di valutazione sono gli stessi usati dalla banca?
No, i criteri sono diversi perché si basano su una cessione pro-soluto del credito e
quindi si basano prevalentemente sul merito di credito dei clienti.
Tuttavia, lo stato di salute finanziaria dell’impresa che cede crediti è comunque
valutato per verificare la sua capacità di fare fronte agli impegni finanziari nei
successivi 12 mesi.
Le informazioni sulla mia azienda o sui miei clienti sono pubblicate online?
No, agli investitori vengono solo fornite informazioni sui crediti da cedere (es. copia
della fattura) e qualche breve informazione qualitativa sulla società cedente,
nell’ambito della policy sulla privacy.
Devo presentare della documentazione su tutti i miei clienti?
No, è possibile cedere sulla piattaforma solo alcuni crediti e senza vincolo alla
cessione di tutti i crediti verso uno stesso cliente. E’ dunque possibile cedere anche un
solo nominativo.
La valutazione viene ripetuta per ciascuna fattura che presento?
La valutazione dei crediti da cedere (e quindi del rischio del debitore) è tipicamente
fatta una volta all’anno, ma potrebbe variare durante il periodo annuale per effetto di
notizie pubbliche di rilevante importanza.
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4.3 La cessione delle fatture
Devo avvisare la mia banca dell’operazione?
No, la cessione del credito avviene in modo libero tra le parti sulla base dell’art. 1260
del codice civile.
Posso cedere online le fatture se ho già un finanziamento bancario?
Sì, è sempre possibile cedere fatture online anche in presenza di finanziamenti bancari
per anticipo fatture, purché le fatture cedute non siano state ancora presentate alla
banca o anticipate.
Se la banca si rifiuta di accettare le mie fatture posso presentarle comunque sul portale?
Se le fatture sono di buona qualità e il rifiuto della banca è dovuto alla disponibilità
insufficiente sulla linea di fido accordata, oppure alla concentrazione del rischio su
un particolare cliente è possibile proporre e cedere il credito sulla piattaforma.
Posso cedere online fatture di cui ho chiesto l’anticipo in banca?
No, la cessione deve essere unica. Viene notificata al debitore che ha quindi l’obbligo
giuridico di pagare un solo proprietario (cessionario) e verifica che non sia avvenuta
una doppia cessione.
Quali fatture posso cedere?
Possono essere cedute fatture verso:
imprese private (non enti locali della PA)
di importo superiore a 10.000 euro per fattura
con durata massima 180 giorni
verso imprese di dimensione media o grande (indicativamente con fatturato
superiore a 10 milioni di euro)
appena emesse (non scadute)
Per quale ammontare?
L’importo minimo della fattura da cedere deve superare 10.000 euro, l’importo
massimo dipende dai fondi disponibili per l’acquisto e dalla volontà degli investitori
di non concentrare investimenti elevati in un unico credito.
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22
Posso cedere più fatture contemporaneamente?
Sì, non c’è limite al numero di fatture che un’impresa può cedere sulla piattaforma.
Come mi viene accreditato il denaro?
Sia l’Acconto (pari al 90% della fattura compreso IVA) che il Saldo (dopo avere
dedotto la quota spettante all’investitore) vengono corrisposti a mezzo bonifico
bancario sul conto indicato all’atto dell’adesione. Non occorre aprire alcun conto
aggiuntivo.
Queste operazioni sono segnalate in Centrale Rischi?
La cessione di crediti attraverso la piattaforma di Workinvoice non richiede alcuna
segnalazione alla Centrale Rischi perché non è un’operazione di finanziamento e non
è svolta da intermediari finanziari.
Posso cedere altri crediti oltre alle fatture?
Workinvoice offre agli investitori esclusivamente crediti commerciali originatisi da
un rapporto continuativo di fornitura.
23
I miei clienti possono impedirmi di cedere le loro fatture?
La legge italiana prevede che i crediti siano liberamente cedibili e trasferibili, eccetto
i casi in cui la cessione sia stata preventivamente vietata per iscritto dal debitore.
Alcune imprese di grande dimensione vietano la cessione del credito e in generale è
sempre opportuno per una piccola impresa accertarsi che la cessione e la sua notifica
siano note al cliente prima di mettere in vendita i propri crediti.
4.4 Gli acquirenti
Chi sono gli acquirenti delle mie fatture?
Attualmente i crediti ceduti online sulla piattaforma possono essere acquistati da
investitori privati ed istituzionali che non svolgono attività di finanziamento riservate
a banche o intermediari finanziari secondo quanto previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.
Gli acquirenti ricevono informazioni sulla mia azienda?
Gli investitori, oltre al nome dell’impresa che cede i crediti, ricevono solo poche
informazioni qualitative sulla tipologia della fornitura sottostante e ove possibile
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sulla durata e correttezza del rapporto tra fornitore e cliente, come ulteriore elemento
di qualità del credito.
E sui miei clienti?
Oltre al nominativo del cliente e ai dati della fattura non vengono fornite ulteriori
informazioni, ad eccezione del giudizio di Rating espresso dall’agenzia specializzata
modeFinance.
Posso scegliere gli acquirenti?
No, tutti gli investitori aderenti alla piattaforma possono vedere e acquistare i crediti
offerti online.
Come sono selezionati gli acquirenti?
Gli acquirenti (Buyer) devono aprire un conto specifico presso una primaria banca
internazionale per operare sulla piattaforma e sono quindi identificati secondo le
normali procedure bancarie. L’importo minimo per iniziare ad operare sulla
piattaforma è pari a 50.000 euro.
Gli acquirenti mi possono contattare in privato?
La piattaforma non prevede alcun sistema di comunicazione tra imprese che cedono
il credito e i Buyer.
Spetta all’acquirente richiedere il pagamento della fattura?
I diritti sul pagamento si trasferiscono per effetto della cessione al Buyer. Workinvoice
facilita il processo d’incasso provvedendo a richiedere il pagamento al cliente
debitore qualora in ritardo.
Dopo la cessione, ho ancora delle responsabilità in merito alla fattura?
Anche se la cessione avviene senza ricorso, è previsto che la società che cede il credito
si adoperi per facilitare il suo incasso, sia in caso di ritardi –facendo leva sul proprio
rapporto con il cliente- ma soprattutto in caso di contestazioni commerciali che
rendono il credito non più liquido ed esigibile.
Se un mio cliente non paga la fattura, l’acquirente può chiedere a me il rimborso?
L’acquirente può chiedere il rimborso dell’Acconto solo in caso di mancato
pagamento a causa di una contestazione commerciale, o compensazione superiore al
Saldo previsto. Qualora la contestazione non sia risolta in un arco di tempo di 90
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giorni può portare all’esercizio dell’opzione di rivendita da parte del Buyer. In tutti
gli altri casi di mancato pagamento il Buyer non può rivalersi sull’impresa che ha
ceduto il credito.
4.5 I costi
Quali sono i costi da sostenere?
Esistono due tipi di costo per ogni credito ceduto:
1. la commissione da pagare a Workinvoice, compresa tra 0,40% e 0,90%
dell’Acconto ricevuto in funzione della durata del credito (n. giorni)
2. il differenziale tra valore della fattura e quanto corrisposto dal Buyer. Il
corrispettivo è pari ad un acconto (90% del nominale della fattura) versato al
momento del pagamento della fattura.
Come viene stabilito il prezzo di cessione?
Il prezzo è proposto da chi vende il credito tipicamente sulla base di questi parametri:
(a) qualità del credito e del debitore (rating e credit limit)
(b) durata del credito sino alla data di pagamento
(c) puntualità del debitore
25
Posso negoziarlo?
Il prezzo di cessione inserito online quando il credito è caricato dal Seller non può più
essere modificato o negoziato. Tuttavia qualora vi siano più offerte sullo stesso
credito da parte di vari Buyer può aumentare rispetto al valore minimo proposto.
Un acquirente può rinegoziare il tasso prima del pagamento della fattura?
No, non è più possibile modificare il prezzo concordato nell’asta online poiché fissato
sulla base di un vero e proprio contratto.
I miei clienti devono sostenere dei costi?
Non è previsto alcun costo a carico dei clienti. Riceveranno solo una telefonata di
verifica della fattura dopo l’asta in cui è stata ceduta, una notifica via PEC della
cessione (a cui non devono rispondere) e eventualmente telefonate di sollecito
qualora il pagamento non venga effettuato con puntualità.
Se un mio cliente diventa insolvente dopo la cessione della fattura, devo pagare delle penali?
Non è prevista alcuna penale, tuttavia qualora il credito non sia pagato al Buyer da
parte del cliente, non è previsto il versamento del Saldo da parte del Buyer. L’impresa
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che ha ceduto il credito concorre alla perdita in misura ridotta tipicamente compresa
tra 7 e 8% e avrà diritto a ricevere ulteriori pagamenti in proporzione di quanto
recuperato dal debitore oltre il 90% di Acconto.
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5 Il gruppo di lavoro
Roberto Calugi
Laurea in Economia, Master in gestione aziendale al Politecnico di Milano, si occupa da
circa un ventennio di sviluppo di impresa con particolare riferimento ai processi di
internazionalizzazione e accesso al credito. Direttore del Consorzio Camerale per il
credito e la finanza, è co-autore di diverse ricerche e pubblicazioni e interviene
regolarmente come speaker in conferenze inerenti a temi economici e finanziari. Insegna
“Politiche pubbliche per l’innovazione e l’internazionalizzazione” all’Università
Cattolica di Milano ed in vari master promossi dal sistema Universitario milanese.
Roberta De Matteo
Business Development & Communications Country Manager dello studio legale Orrick
dall’aprile 2003 e precedentemente partner delle agenzie di PR Strike Communications e
Marvel Italia. E’ director dell’Associazione culturale no profit The Adam Smith Society
dal gennaio 1997 e membro fondatore dell’associazione MOPI Italia. E’ coautrice di
alcune pubblicazioni in materia di marketing legale, docente e relatrice a corsi e master
sui temi di implementazione dei profili di business development per i professionisti e gli
studi professionali. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Milano.
Gianmarco Paglietti
Laurea in Scienze politiche internazionali, Diploma in Alti Studi Europei presso il
Collegio Europeo di Parma. Per dieci anni collaboratore e poi partner presso una società
di ricerca economica e di consulenza strategica. Al Consorzio camerale dal 2008 al 2016,
dove si è occupato prevalentemente di studi e progetti sul mercato dei capitali di debito
e di rischio. E’ coautore di alcune pubblicazioni sul sistema dei confidi, sui minibond e
sul crowdfunding. Docente e relatore in corsi e seminari su temi relativi agli strumenti
innovativi di finanziamento per le PMI.
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Fabio Bolognini
dal 2014 è uno dei soci promotori di Workinvoice srl, che gestisce la prima piattaforma
di invoice-trading italiana. Laurea in Finanza Aziendale alla Università L.Bocconi nel
1980 ha lavorato sino al 1999 nella banca USA Citibank come responsabile della clientela
multinazionale, poi dell’area Trading e Capital Markets e Private Banking.
Successivamente è stato responsabile Corporate in Unicredit e del segmento PMI in
Banca Intesa. Con la società LINKER srl ha assistito dal 2010 numerose PMI in operazioni
di ristrutturazioni del debito e di pianificazione finanziaria. Dal 2010 pubblica articoli
su varie testate e cura il blog ‘Imprese+Finanza’ www.linkerblog.biz
Antonio Lafiosca
Socio e Chief Operating Officer di BorsadelCredito.it. Nato a Tricarico (MT) e trapiantato
a Milano da circa 10 anni. Porta in BorsadelCredito.it la sua esperienza nel settore
bancario e finanziario dove si è occupato soprattutto di accounting, credito e capital
markets. Prima in KPMG Financial Services e poi in Accenture Management Consulting
ha partecipato a importanti progetti di riorganizzazione di primarie realtà bancarie,
concentrandosi anche sullo sviluppo di filiali estere sul mercato asiatico.
E’ laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese all’Università di Salerno.
Valentina Morelli
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Laurea triennale e Laurea magistrale in Economia e Diritto presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna. Al Consorzio camerale dal 2011 dove si è occupata di
studio e analisi territoriali sul credito e la finanza, redazione di dossier e pubblicazioni
sui temi relativi alla finanza delle PMI, curando in particolare gli aspetti della normativa
di riferimento, elaborazione e implementazione di progetti per migliorare l’accesso al
credito delle PMI (garanzie, microcredito, marchi e disegni comunitari). Nel 2013 ha
collaborato con l’Ufficio Credito e Start up della Camera di Commercio di Milano per lo
studio e la progettazione di nuovi strumenti di finanza innovativa a supporto delle PMI
milanesi, in particolare delle start up (mini-bond, fondi per finanziamenti agevolati,
crowdfunding).
Marco Zechini
Partner di Orrick e membro del dipartimento di M&A and Private Equity dove coordina
il team di Banking & Financial Services Regulation. Ha un'esperienza ventennale in tutti
gli aspetti legali, regolamentari e organizzativi connessi alla prestazione di servizi
bancari e finanziari, grazie alla quale ha grande dimestichezza in materia di nuovi
prodotti finanziari anche connessi all'innovazione tecnologica (peer-to-peer lending,
crowdfunding, bitcoin, mobile payment, etc). Su tali tematiche, assiste regolarmente
banche, società finanziarie, istituti di pagamento, IMEL, imprese di investimento
comunitarie, SIM e SGR nelle procedure autorizzative e nella gestione dei rapporti con
le autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob). Vanta, inoltre, una consolidata
esperienza in materia di antiriciclaggio.
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