Editoriale L`angolo del dialogo Il futuro dell`Avvocatura alla luce

Transcript

Editoriale L`angolo del dialogo Il futuro dell`Avvocatura alla luce
2012
n° 6
n° 6
Notiziario del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Foro Romano
Editoriale
Mauro Vaglio
L’angolo del dialogo
Il futuro dell’Avvocatura alla
luce della riforma
dell’ordinamento forense
Pietro Di Tosto
Foro Romano
ANNO LXII
NOVEMBRE – DICEMBRE 2012
Riflessioni
Alessandro Cassiani
Le Voci dell’Avvocatura
Centro Studi dell’Ordine
Lavinia Albensi
Giovanni Cipollone
Attualità forensi
Giuliano Altamura
Riccardo Bolognesi
Antonino Galletti
Tiziano Lepone
Stefano Radicioni
Mario Scialla
Isabella Maria Stoppani
Attività del Consiglio
Formazione continua
Rassegna di Giurisprudenza
e Pareri deontologici
n° 6
Notiziario del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Direttore Responsabile: Mauro VAGLIO
Direttore Scientifico: Alessandro CASSIANI
Capo Redattore: Samantha LUPONIO
Comitato di redazione:
Mauro VAGLIO, Pietro DI TOSTO, Donatella CERÉ
Riccardo BOLOGNESI, Fabrizio BRUNI, Alessandro CASSIANI
Domenico CONDELLO, Antonio CONTE, Antonino GALLETTI
Mauro MAZZONI, Aldo MINGHELLI, Roberto NICODEMI
Matteo SANTINI, Mario SCIALLA, Isabella Maria STOPPANI
Segretario di redazione: Natale ESPOSITO
Progetto grafico: Alessandra GUGLIELMETTI
Disegno di copertina: Rodrigo UGARTE
____________
____________
Foro Romano - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 1866 del 1950 - Direzione, Redazione: P.zza Cavour - Palazzo di Giustizia - 00193 Roma
Impaginazione e stampa: Infocarcere scrl - Via Orvieto, 11 - 00182 Roma
Sommario
n°6
3
Notiziario del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
EDITORIALE
Il lungo cammino di riforma della Giustizia tra riforme procedurali e concettuali
Mauro Vaglio
4
5
L’ANGOLO DEL DIALOGO
IL FUTURO DELL’AVVOCATURA ALLA LUCE DELLA RIFORMA
DELL’ORDINAMENTO FORENSE
Brevi note sulle novità della riforma
Pietro Di Tosto
8
RIFLESSIONI
a cura del Consigliere Alessandro Cassiani
9
11
Lettera aperta ai futuri Governanti
Non tutto è perduto!
Onori ed Oneri
12 LE VOCI DELL’AVVOCATURA
Osservazioni al regolamento sui parametri per la liquidazione giurisdizionale
dei compensi professionali
A cura del Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma
14
La XXXV Conferenza dei Giovani Avvocati
A cura della Redazione
17
Orgogliosi di indossare la Toga
Mauro Vaglio
18
La professione forense per un giovane avvocato
Lavinia Albensi
20
Non è tempo di lustrini e cotillons
Alessandro Cassiani
21
Un momento magico
Alessandro Cassiani
22
La faccia sporca del potere
Giovanni Cipollone
24 ATTUALITÀ FORENSI
Attività dei dipendenti a tempo determinato dislocati presso gli uffici giudiziari
Pietro Di Tosto
26
Presentazione delle attività della scuola forense “Vittortio Emanuele Orlando” nell’anno 2013
Riccardo Bolognesi
Foro Romano
1
Sommario
29
I Giovani Avvocati giurano davanti al Consiglio
Alessandro Cassiani
30
Cancellerie e uffici giudiziari: dopo il revirement del Consiglio di Stato,
l’orario di apertura non è più un optional
Antonino Galletti
34
Lo spirito del “giusto processo” connoterà il nuovo procedimento disciplinare
Mario Scialla
36
Il Consiglio dell’Ordine per l’internazionalizzazione della professione forense
Isabella Maria Stoppani
38
I defibrillatori negli Uffici Giudiziari romani
Tiziano Lepone e Stefano Radicioni
39
Lo shock che riaccende la vita
Giuliano Altamura
40
Avvocati operatori di Giustizia
Mauro Vaglio
41
Gli Avvocati a tutela del bene comune
Pietro Di Tosto
42 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
45
46
47
48
50
53
Attività svolte dal Consiglio dell’Ordine nei primi 12 mesi dal suo insediamento
Mauro Vaglio
Protocollo di Intesa tra l’Ufficio del Giudice Tutelare e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la
formazione dell’elenco di avvocati che intendono svolgere la funzione di tutore e amministratore di sostegno
Contrastare il negazionismo
Adunanza del 18 ottobre 2012
La nostra Dignità è la vostra libertà
Adunanza del 15 novembre 2012
Regolamento per l’adesione delle convenzioni
Adunanza del 20 novembre 2012
XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari
Adunanza del 27 novembre 2012
Bando di concorso per l’Anno Accademico 2012-2013
n. 1 Borsa di Studio dell’importo di euro 2.000,00
Adunanza del 20 dicembre 2012
55 FORMAZIONE CONTINUA
57 AGGIORNAMENTO ALBO
58 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E PARERI DEONTOLOGICI
a cura di Samantha Luponio e Mario Scialla
61
Rassegna di Giurisprudenza
Pareri deontologici
2
Foro Romano
Editorale
Il lungo cammino di riforma della Giustizia
tra riforme procedurali e concettuali
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
A
ssistiamo, e non soltanto in Italia, a un continuo processo di rivisitazione dei meccanismi della Giustizia volto
a renderla “sostenibile” negli attuali scenari di crisi economica che attraversano quasi tutti i Paesi industrializzati.
Questo lungo processo, però, è costellato di insidie, alcune delle
quali possono essere sottovalutate e, proprio per questo, particolarmente rischiose.
Il processo di sostenibilità poggia sostanzialmente su quattro cardini: sostenibilità economica, ambientale, sociale e istituzionale.
Il rischio più evidente è che si ricerchino equilibri volti a privilegiare le prime due componenti a scapito delle altre. A questo proposito, in riferimento all’unica definizione di “sviluppo sostenibile” presente nel quadro giuridico-normativo del nostro Paese,
colpisce che l’art. 3-quater del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
affronti soltanto sugli aspetti economico-ambientali.
In altre parole, c’è da chiedersi, piuttosto brutalmente, se il concetto di sostenibilità sia applicabile ai principi della “giustizia”
o se questi, ove ritenuti di capitale importanza sociale ed istituzionale, siano da considerarsi non negoziabili e pertanto difesi
“a prescindere” dalla loro convenienza economica.
Guardando ad aspetti più particolari del nostro Paese e relativi
alla recenti e discusse riforme delle attività professionali, molte
misure appaiono volte a liberalizzare un “mercato” che appare
non concorrenziale e, come tale, poco incline a favorire l’interesse dei “consumatori”. Alcuni di questi provvedimenti, inoltre, presentati come necessari per la “sostenibilità” del pianeta
Giustizia, appaiono palesemente inutili ed in alcuni casi, addirittura controproducenti.
Bisognerebbe infatti chiedersi quanto sia da considerare applicabile, al cittadino, il termine “consumatore” in materia di
Giustizia. In altre parole, in che misura gli operatori professionali della Giustizia ed in particolare gli Avvocati, sono equiparabili agli altri professionisti, visto che operano in un contesto i
cui aspetti sono considerati fondamentali in tutte le legislazioni
del mondo e persino nella carta dei Diritti dell’Uomo?
In molti Paesi che stanno affrontando con successo la crisi,
Foro Romano
come la Germania, le politiche antirecessive hanno fatto ricorso
proprio al settore professionale come volano economico mentre,
al contrario, il legislatore italiano sembra considerarci solo delle
“corporazioni” e si affida a riforme dagli effetti discutibili come,
ad esempio, l’abolizione delle tariffe.
Le migliori menti giuridiche nazionali hanno sollevato il dibattito su alcuni aspetti tecnici delle riforme delle professioni e nei
loro appassionati articoli, di recente pubblicazione, ne hanno
ampiamente analizzato i provvedimenti alla luce di quanto contenuto nella nostra Carta Costituzionale, per valutarne eventuali contrasti o compatibilità.
Una valutazione serena, tuttavia, rende necessario riferirsi ad un
contesto più ampio della sola compatibilità costituzionale, ovvero ricercare un equilibrio sostenibile che preveda la riformabilità dei meccanismi ma non dei principi. Ciò che occorre, quindi,
è un ripensamento “di fondo” del legislatore su cosa sia opportuno riformare e cosa sia da considerarsi, al contrario, non negoziabile. Solo in questo modo, infatti, si darà piena attuazione
alla definizione stessa di sviluppo sostenibile come diritto universale alla piena realizzazione personale attraverso il bilanciamento dei diritti politici, civili, economici e sociali.
Per tornare alle nostre problematiche, bene, quindi, qualsiasi
riforma che utilizzi le nuove tecnologie e che, se necessario,
entri pesantemente e senza timori reverenziali persino negli
aspetti più delicati della “burocrazia legale”, ma nessuna subordinazione dei diritti fondamentali, come l’accesso alla giustizia,
nei confronti dell’economia.
Per questo motivo è importante che nessuno si sottragga al
dovere istituzionale di un approfondito confronto che identifichi
quali siano i valori ritenuti fondamentali e quali i processi riformabili. Solo allora sarà possibile istituire un tavolo tecnico che
pianifichi i necessari interventi strutturali, gli eventuali possibili risparmi e gli indispensabili investimenti.
L’Avvocatura è disponibile a dare il proprio contributo a questo
processo costruttivo, ma non accetta imposizioni e limitazioni ai
diritti dei cittadini.
3
L’angolo del dialogo
Cari Colleghi,
a cominciare da questo numero, avrete uno spazio dedicato esclusivamente a Voi.
Potrete usarlo per interpellare di volta in volta la Redazione su questioni che verranno immediatamente sottoposte all’attenzione del
Presidente del Consiglio dell’Ordine e dei Consiglieri che si occupano dei settori cui i problemi afferiscono.
Siamo convinti che questa iniziativa possa essere utile, se non addirittura necessaria.
È, infatti, dettata dal desiderio di rendere più diretto il rapporto tra Voi ed il Consiglio e di interfacciare in maniera organica Elettori
ed Eletti.
Ci auguriamo che i Vostri interventi siano numerosi e, soprattutto, costituiti da contributi costruttivi.
Vi preghiamo, perciò, di evitare sterili polemiche e di inviare suggerimenti, rilievi, proposte e notizie che possano stimolare una
discussione all’interno del Consiglio oppure dei gruppi di studio coordinati dai Consiglieri.
In tal modo, potrete contribuire alla vita della Istituzione rendendola ancora più efficace e corrispondente alle esigenze di tutti.
In attesa di leggere le vostre proposte che prevediamo molto numerose, Vi inviamo un grande abbraccio.
Il Direttore Scientifico
Alessandro Cassiani
4
Foro Romano
Il futuro dell’Avvocatura alla luce della riforma dell’ordinamento forense
Brevi note sulle novità della riforma
Pietro Di Tosto
Segretario del Consiglio dell’Ordine di Roma
L
a legge di riforma della professione forense, appena
entrata in vigore dopo il periodo di formale vacatio, di là
dai problemi interpretativi, si configura come un corpus
destinato ad un’applicazione diluita nel tempo; non poche sono,
difatti, le norme la cui concreta attuazione avverrà soltanto dopo
l’emanazione di regolamenti, ad opera del Ministero e del CNF,
così come la presenza di norme transitorie, che struttureranno la
riforma come un iter – peraltro dalle complicate modalità – piuttosto che come un istantaneo cambio di rotta.
È bene specificare immediatamente che questo periodo intermedio potrà e dovrà essere sfruttato per rilevare e avversare le tante
lacune ed imperfezioni presenti nella legge.
Ricordiamo che al Congresso di Bari tenutosi nel novembre
2012 tali lampanti incoerenze erano state poste in evidenza,
anche se la maggioranza dei congressisti, stremata dalle lungaggini che hanno caratterizzato il percorso della legge, ha optato
per riuscire comunque a vederne la nascita.
Così, seppur incompleta ed infarcita di errori, la novella è stata
salutata con un certo entusiasmo.
Ora, però, il testo, cristallizzato nella Gazzetta Ufficiale, ci si
mostra con tutte le sue difficoltà applicative.
Esaminiamo subito l’accesso alla professione: mentre il compimento del tirocinio professionale viene ex nunc ridotto a diciotto mesi, l’esame di abilitazione continuerà, per i prossimi due
anni, ad essere regolamentato dalle disposizioni vigenti. Ciò
significa che un praticante che accedesse ora alla pratica forense verrebbe a conseguire l’abilitazione mediante lo schema
attualmente in vigore, ivi compreso l’esame (artt. 48-49).
Il nucleo dell’accesso alla professione, ovvero la prova d’esame, che, come detto, rimane attualmente disciplinata dalla normativa vigente, fornirà parecchie preoccupazioni, non solo ai
candidati, che si troveranno privi del fondamentale appiglio dei
codici commentati con la giurisprudenza, ma anche degli esaminatori: è pur vero che nell’ottica del legislatore, l’assenza di
ausili nasce per l’esigenza di evitare che il candidato strutturi la
sua prova in una serie di “copia e incolla” di precedenti, limitandosi a riportare quanto estrapolato dal codice. Ma è altrettanto
vero che la professione di avvocato non può esercitarsi rimanendo scevra dall’indicazione della prassi giurisprudenziale, ed
anzi la competenza del professionista consiste proprio nell’elaborare una tesi difensiva che poi andrà ad essere sostenuta in
giudizio con il supporto di sentenze favorevoli e, inoltre, usufruendo delle pronunce contrarie, che il legale adopererà, ribaltandole, col suo costrutto, a proprio vantaggio.
Foro Romano
Meglio sarebbe stato, dunque, se la norma di riforma avesse partorito dei criteri in base ai quali valutare se e quanto l’elaborato
del candidato fosse frutto del suo ragionamento logico, e della
sua capacità di mettere in piedi una difesa, magari stabilendo di
cassare recisamente quegli elaborati che, prima facie, fossero il
frutto di un inconsistente e certosino lavoro di ricopiatura.
Il tutto a tutela del futuro avvocato, il quale avrebbe avuto finalmente chiaro che l’esame non si risolve in un pro forma burocratico e soprattutto deve servire a provare le qualità e la consistenza professionali; a tutela della categoria, per garantirne un
elevato standard, e dell’utente, che ha un’immagine dell’avvocato grandemente appannata, in relazione a professionalità,
rigore, deontologia, preparazione.
La riforma spende in questo plesso di articoli dedicati alla figura del candidato molte energie, nell’obbiettivo di fornire i criteri metodologici di valutazione della sua preparazione. Tanta
parte del lavoro è dedicata dalla norma alle commissioni esaminatrici che dovranno valutare la chiarezza espositiva, la formazione teorica sull’istituto concretamente trattato, la dimostrazione di saper risolvere il problema specifico sottoposto, la capacità di spaziare in collegamenti interdisciplinari e la conoscenza
delle tecniche di argomentazione. Sorvolando su quest’ultima,
che a ben vedere potrebbe configurarsi più come un frutto dell’esperienza che come una conoscenza di base del futuro avvocato, tanto più che le nostre facoltà di giurisprudenza non forniscono apporto alcuno in tale settore, la principale difficoltà si
appalesa subito essere inerente alla capacità e chiarezza espositive, spesso assenti in nuce, allorquando si tratti di procedere
alla correzione dell’elaborato: cattiva grafia, errori grammaticali, sintassi stentata, appaiono spesso sotto gli occhi dei commissari. Ecco allora che il problema è a monte, ossia nella preparazione di base del candidato, e nella poca accortezza del dominus, che dovrebbe sovraintendere concretamente alle esercitazioni del pupillo e sorvegliarne, correggendole, le incertezze.
Quanto alla capacità di padroneggiare l’istituto e di formare collegamenti con le altre branche del diritto, se tale condizione
indispensabile potrà essere oggetto di valutazione in sede orale,
presenterà però grosse difficoltà nella correzione dei compiti
scritti, visto che in assenza di commenti giurisprudenziali l’esaminando dovrà tenere a mente l’intero scibile giuridico. Il dono
di focalizzare la situazione e il conseguente esatto inquadramento del tema sotteso, infine, connotano il discrimine del futuro
avvocato: “centrare” il problema e individuare la fattispecie e
l’istituto corrispondenti è essenziale per esercitare questo
5
Il futuro dell’Avvocatura alla luce della riforma dell’ordinamento forense
mestiere. Anche qui, spesso, accade che il percorso universitario, che dovrebbe servire a forgiare in tal senso la forma mentis
del discente, si esaurisca senza aver consentito di sviluppare
questo fondamentale passaggio.
Buona invece risulta l’introduzione delle quattro materie cardine del diritto (civile e penale, sostanziali e procedurali) quali
fondamenti che il candidato dovrà dimostrare di conoscere, oltre
alla deontologia professionale: apparirebbe quasi scontato che
l’avvocato in pectore debba sapersi districare fra i pilastri del
diritto, ma così, sinora, non è stato. Colpa del fatto che all’indomani del diploma di laurea ci si senta già pronti per intraprendere un determinato percorso, o lo si voglia apparire, o colpa dell’ormai cristallizzata mentalità secondo cui occorra padroneggiare uno e soltanto un ramo del diritto (chi di noi non ha almeno per una volta affermato di sentirsi prendere dall’orticaria
allorquando gli sia toccato avere a che fare con un settore non
di propria competenza?), certo è che spesso capita di confrontarsi con colleghi – professionalmente giovani ma anche non – i
quali strabuzzano tanto d’occhi se gli si parli di un istituto con
cui non sono propriamente in confidenza, beninteso sempre
d’argomento giuridico.
Ecco, se si è riusciti ad evitare l’empasse delle specializzazioni,
che pur, diversamente strutturate, avrebbero una loro ragion
d’essere, è cosa buona e giusta che almeno all’inizio della carriera gli avvocati possano vantare una preparazione di base ottimale e per quanto possibile onnicomprensiva.
Spetterà poi alle materie c.d. complementari, eventualmente,
porre l’attenzione dell’esaminatore sul settore di competenza
privilegiato dal candidato, che avrà inoltre a disposizione una
rosa di materie ampliate, rispetto alla precedente vigenza, e ne
potrà trarre i mattoni utili per la costruzione della professione
ventura.
Ciò che infine la riforma poteva e doveva assicurare, e che non
ha fatto, anche per la consueta assenza nel progetto normativo
di “tecnici” della professione, era la sufficiente preparazione sul
campo del candidato, in primis per verificare l’effettività del
tirocinio compiuto, in secundis per garantire la validità teoricopratica dell’esame sostenuto.
Rileviamo, ancora, che la disciplina sull’esercizio continuativo
della professione non entrerà in vigore sino a quando non sarà
approvato l’apposito regolamento, nei due anni dal vigore della
legge. C’è di buono che – finalmente – la prova della continuità non sarà vincolata a parametri economici, ivi intendendosi
per tali quelli reddituali. Ciò consentirà, soprattutto ai giovani
avvocati (e purtroppo nella categoria rientrano spesso soggetti
che hanno già superato la quarantina), di continuare ad esercitare senza l’incubo di dover provare le proprie capacità in rapporto agli introiti conseguiti, quando invece la realtà si connota
spesso in fatturati ai limiti della sopravvivenza.
Specializzazioni, patrocinio innanzi alle magistrature superiori
e tariffe saranno del pari sottoposti a regolamento, nel frattem-
po rimanendo valide le vecchie regole. In senso specifico, la
questione compensi vedrà l’applicazione – per analogia – del
d.m. 140/12 sino all’emanazione di nuovi parametri.
Immediatamente operativi invece, la libera determinazione dell’onorario, il divieto di patto di quota lite, il preventivo all’atto
del conferimento dell’incarico: su quest’ultimo punto rimane
irrisolto il problema di come l’avvocato possa prevedere senza
tema di smentita la globalità dell’attività da prestarsi in favore
del cliente, e la relativa somma che questi dovrà spendere.
Nonostante le numerose critiche, pare che il Governo non abbia
inteso capire le difficoltà prospettate, ed i conseguenti problemi
che ne nasceranno. Che la politica non abbia ben compreso il
mondo dell’avvocatura e dei percorsi processuali, poi, si evince
anche dalle contrastanti visioni sul patto di quota lite, ora voluto, ora negato, a seconda delle correnti in carica, ma sempre,
tutte, in dispregio del nostro lavoro.
Un’ultima parola sull’obbligo di assicurazione in capo al professionista: franca ogni considerazione sulla imposizione ad
assicurare chiunque si trovi a prestare la propria opera, sia pur
occasionalmente, presso lo studio professionale, circostanza che
può con tranquillità definirsi un iniquo balzello a favore delle
compagnie, è indubbio che sia stato fatto loro un gran regalo,
donando 250.000 polizze a chi, nel recente passato, aveva anche
avuto il favore di decidere – essendo debitore – quanto e come
liquidare il creditore.
Sol che si guardi al risarcimento c.d. diretto della riforma
Bersani e all’attuale normativa forense infatti, non v’è chi possa
negare l’esistenza del niente affatto celato disegno di buttare il
Paese nelle tentacolari braccia delle Assicurazioni.
Come sopra accennato, parecchi degli articoli in esame saranno
soggetti a proroga, essendone l’entrata in vigore posticipata
all’emanazione di regolamento, ed altrettanto verrà postergata la
normativa sottoposta a disposizioni transitorie.
In tal senso, le composizioni degli organi di autogoverno degli
avvocati, CNF e Consigli, rimarranno in carica sino alla fine del
2014, e solo successivamente a tale data si applicherà la prevista normativa.
Egualmente dicasi per il codice deontologico, la cui emanazione è riservata al CNF e sarà da effettuarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge, con il risultato che nell’attesa si applicheranno le vecchie regole in regime transitorio.
Infine, le norme immediatamente esecutive, in vigore dal 2 febbraio:
esse riguardano la formazione continua (la cui modalità viene
rimessa al CNF a mezzo regolamento, con l’auspicio che la formazione sia davvero effettiva, invogliante e non onerosa per
l’avvocato), la pubblicità informativa (che risulta sempre
ammessa, con ogni mezzo, tranne la comparativa, con l’ovvia
conseguenza di trasformare il panorama forense in un suk, specialmente sul web), la riserva di attività (che avrebbe potuto
imporre paletti più stretti, se non altro per garantire la qualità del
6
Foro Romano
Il futuro dell’Avvocatura alla luce della riforma dell’ordinamento forense
“prodotto finale”) e le associazioni professionali (per quelle di
capitali e per le multidisciplinari occorrerà però l’emanazione di
decreto, di buono c’è che le società saranno solo tra professionisti e non potranno mai configurare attività d’impresa, con ciò
scongiurando il pericolo di tramutare l’avvocatura in imprenditoria, con tutti gli annessi e connessi di quest’ultima, che è e
deve rimanere altro dall’esercizio della professione), le incompatibilità professionali e, come detto, la libera pattuizione dei
compensi con le distinzioni sopra esaminate.
Tanto premesso, nulla di quanto appena esposto migliorerà la
condizione dell’avvocatura italiana: le difficoltà burocratiche
permarranno, l’attività professionale continuerà ad essere bloccata dai costi vivi di gestione, aumentata dagli obblighi assicurativi, tranciata dall’aumento del contributo unificato; la pubblicità sregolata vizierà ancor di più l’ambiente forense, ritrovan-
Foro Romano
dosi a combattere entro i suoi stessi confini dei più che probabili arraffatutto, adusi a qualunque mezzo ai limiti di legalità pur
di accaparrarsi un cliente; i giovani colleghi – fiduciosi nel compenso prospettato loro – confluiranno speranzosi negli studi,
salvo poi dover essere eliminati come “tagli alle spese”; forse
parecchie segretarie, vere colonne di molti studi, perderanno il
lavoro, non potendo più il loro titolare sostenere costi inglobanti pure la polizza assicurativa; mentre le parcelle continueranno
ad essere discusse dai clienti, spesso non pagate dagli stessi, e
cassate dai giudici, cui non parrà vero abbattere la scure sulle
indegne profferte dei legali.
C’è, senza dubbio, di che consolarsi. Inutile dire che, in costanza di Congresso, lo spauracchio era stato agitato. Si è preferito
accettar il male minore, tralasciando di ricordare che è pur sempre un male.
7
Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani
Lettera aperta ai futuri Governanti
A
distanza di un mese dalle elezioni, non siamo ancora in
grado di individuare chi sarà chiamato a governare il Paese.
È una situazione che non esito a definire assurda.
Mentre fervono alchimie degne del nostro peggiore passato,
sembrano sfumati, quasi scomparsi i problemi che invece diventano di giorno in giorno più enormi.
Quando finiranno le liti ed il perverso braccio di ferro tra le
forze in campo, prevedo un risveglio a dir poco drammatico.
Dopo tante promesse e strategie, si scoprirà che l’Italia è al collasso anche per colpa di chi ha preferito perdere tempo piuttosto
che rimboccarsi le maniche in un corale tentativo di salvataggio.
In quel momento, la disoccupazione, il crollo delle piccole e
medie imprese, i tanti problemi irrisolti, le riforme preannunciate e mai attuate, diventeranno altrettanti nodi scorsoi al collo di
un Paese stremato.
Esclusa la possibilità che intervenga un miracolo, cosa possiamo augurarci?
Personalmente, non sono in grado di indicare una soluzione.
Come la maggior parte dei Cittadini, mi auguro soltanto che
persone veramente capaci prendano in mano la situazione e,
prescindendo dal rispettivo colore politico, si mettano in testa
che il bene dell’Italia e dell’Europa vengono prima di ogni altro
interesse.
Da questi uomini, preparati e di buona volontà mi aspetto però
una visione che comprenda un panorama più ampio di quello
rappresentato dal solo... spread e dal ricorso ad una maggiore
pressione fiscale.
Il risanamento della economia sarà infatti possibile soltanto
quando verrà attenuato il disagio sociale che affligge molte categorie e altrettanti settori e, tra questi, quello della Giustizia e
cioè di un meccanismo che da tempo si è inceppato e provoca
conseguenze gravissime anche a livello economico.
A questo proposito, mi limito a citare la sofferenza dei detenuti,
la fuga degli imprenditori stranieri per la lungaggine dei processi, la lunga teoria di vittime degli errori giudiziari, le sentenze di
condanna pronunciate dall’alta Corte di Giustizia, la riforma del
nostro ordinamento professionale.
Si tratta di un coacervo di problemi attraverso i quali il nuovo
governo, piaccia o non piaccia, dovrà pur passare.
Per motivi scaramantici e anche per una mia inguaribile tendenza all’ottimismo, mi piace pensare che questo settore venga
affrontato anche con l’ausilio dell’Avvocatura.
Mi sembra infatti impossibile che anche nel prossimo futuro
permanga quella miope ed incredibile indifferenza rispetto al
‘problema giustizia’ che finora ha caratterizzato il dibattito elettorale ed i variopinti programmi di governo.
Avverto l’ignoto interlocutore che, se così non fosse, l’Avvocatura insorgerebbe con estrema decisione.
E ciò perché nessuno meglio degli Avvocati conosce:
- il degrado (ai limiti con la tortura!) nel quale vivono i carcerati;
- l’estenuante lungaggine dei processi, l’uso distorto della
custodia preventiva, i danni che potrà determinare una riforma dell’ordinamento professionale che di fatto penalizza gli
Ordini e facilita l’accesso ad un albo già oberato da un
numero straripante di iscritti.
Ho scritto queste poche righe perché mi è sembrato necessario,
anzi doveroso, mettere in mora chi dovrà occuparsi del nostro
avvenire ed anche per evitare che qualcuno si illuda di poter
contare sul silenzio dell’Avvocatura.
Costui sappia che noi saremo vigili e reattivi: COME SEMPRE
ED ANCHE DI PIÙ!!!
8
Foro Romano
Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani
Non tutto è perduto!
C
ari Colleghi,
in occasione del Congresso “Straordinario” di Milano
ho incitato i nostri rappresentanti istituzionali a reagire.
Ricordo di aver detto: “basta con le lamentele!... Smettiamola di
piangere sul latte versato!... Preveniamo gli eventi prima che ci
sommergano!... Siamo più consapevoli della forza che ci deriva
dai numeri e dalla insostituibile funzione che siamo chiamati a
svolgere!!!...”.
Ricordo anche di aver concluso il mio intervento affermando:
“Bari è vicina. Se non invertiamo la marcia nei pochi mesi che
ci restano, rischiamo di andare al prossimo Congresso per recitare... il de profundis dell’Avvocatura”.
Cosa è avvenuto dopo quel Congresso lo sappiamo tutti: ogni
speranza è stata disattesa; ogni raccomandazione calpestata.
Sordi al grido di allarme di quella Assemblea, i nostri
Governanti ci hanno sommerso con un vero e proprio tsunami.
Basti pensare alla abolizione delle tariffe, alla introduzione del
socio di capitale, alla previsione di un’orgia di regolamenti tutti
subordinati all’approvazione del... “Ministro vigilante”, di una
pratica forense ridotta nel tempo e lontana dalle aule!
Basti ricordare la decisione di sopprimere sedi giudiziarie che
in alcuni casi vantano una tradizione ultracentenaria o costituiscono eroici avamposti contro il dilagare della criminalità organizzata.
Con il risultato di scatenare una guerra fratricida tra gli iscritti
ai rispettivi ordini!!!
Le conseguenze di queste a dir poco improvvide iniziative le
abbiamo sperimentate in occasione del Congresso di Bari.
Mi riferisco alla riforma dell’ordinamento professionale che
siamo stati costretti a “trangugiare” per superare la normativa
introdotta dal Governo tecnico ma anche per agguantare una
riforma della professione dopo circa settant’anni di attesa.
Mi riferisco, soprattutto, alle amare considerazioni che ciascuno
di noi ha dovuto fare di fronte al fallimento di quell’“Organismo
Unitario” vagheggiato a Venezia e realizzato a Maratea.
A tale proposito non possiamo dimenticare che, malgrado l’impegno dei suoi Presidenti (e da ultimo di Maurizio De Tilla),
questa Istituzione non è stata in grado di contrapporsi al potere
politico.
Cosa fare a questo punto? Assoggettarsi passivamente ad un
destino ormai segnato, rinunciare alla sola idea di esserne artefici, oppure dissotterrare l’ascia di guerra e tornare a combattere?
Io sono per quest’ultima soluzione.
Mi guidano elementi dai quali proprio non riesco a prescindere:
l’amore ed il rispetto per la Professione, la Nostra storia, l’art.
24 della Costituzione, l’ansia di Giustizia che anima i Cittadini,
l’immagine delle centinaia di giovani che partecipano alle iniziative culturali del Consiglio.
Foro Romano
Sono convinto che la battaglia, intrapresa in ritardo se non addirittura in extremis, è destinata ad essere vinta. A patto però che
ciascuno faccia la propria parte.
Il che significa che:
- i parlamentari non dimentichino di essere innanzitutto
Avvocati;
- l’Organismo Unitario riscopra le sue radici ed assolva la
funzione di baluardo e, nello stesso tempo, di contraddittore
necessario. Noi saremo sempre pronti a sostenerlo con i fatti
come abbiamo già dimostrato offrendo la candidatura a
Presidente dell’OUA del nostro ottimo Consigliere
Antonino Galletti;
- gli Ordini e le Associazioni Forensi intensifichino i loro rapporti;
- ogni singolo iscritto avverta l’orgoglio della sua appartenenza ed agisca di conseguenza;
- sparisca quell’atteggiamento di soggezione che talvolta ha
caratterizzato il rapporto tra Avvocatura, potere Giudiziario,
potere Esecutivo;
- si rimetta mano alla riforma dell’ordinamento professionale
che è scaturita dal desiderio di … accettare il male minore
pur di non perdere l’occasione. E perciò è disseminata di
incongruenze e scelte inaccettabili.
A tale proposito, mi limito ad evidenziare:
- la eccessiva concentrazione di potere nel Consiglio
Nazionale Forense;
- la corrispettiva riduzione delle competenze dei Consigli
dell’Ordine malgrado l’aumento dei suoi componenti;
- la palese volontà di mettere in ombra l’Organismo Unitario
dell’Avvocatura;
- l’inaccettabile modifica delle norme sull’accesso alla professione forense e di quelle relative allo svolgimento degli
esami di Avvocato;
- le norme relative al patrocinio davanti alle Magistrature
Superiori;
- i guasti che derivano dalla introduzione dei parametri al
posto delle tariffe.
Entrando nel particolare e a conferma dei rilievi testé evidenziati sottopongo alla Vostra attenzione:
- l’art. 13 il quale prevede che il compenso venga pattuito
all’atto dell’incarico e che in difetto, si applichino i parametri quale unico punto di riferimento in sede di liquidazione
giudiziale.
Appare evidente che sarà difficile, se non imponibile, prevedere il futuro sviluppo dell’attività e quantificare il relativo
onorario.
Appare altrettanto evidente che i parametri, già di per se nettamente inferiori alle tariffe, ci metteranno nella mani dei
9
Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani
-
-
-
-
Giudici discrezionalmente deputati ad individuare la congruità della somma liquidata;
l’art. 22 il quale prevede che l’iscrizione all’albo speciale
per il patrocino davanti alle Giurisdizioni Superiori per il
maturare del termine di otto anni sarà possibile qualora
l’Avvocato “abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la scuola superiore dell’Amministrazione istituita e disciplinata dal CNF”;
l’art. 39 che assegna al CNF il compito di convocare il
Congresso Nazionale Forense. Quest’ultimo “delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statuarie ed
elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati”.
In questo caso appare ancora più lampante l’intenzione di
mettere in ombra l’Organismo Unitario dell’Avvocatura!
l’art. 41 il quale prevede la riduzione a diciotto mesi del tirocinio e la possibilità che esso venga svolto per sei mesi dagli
iscritti all’ultimo anno di giurisprudenza.
Ritengo che questa norma vada modificata perché riduce la
durata del tirocinio e lo allontana dalle aule giudiziarie.
l’art. 46 che detta le regole per lo svolgimento dell’esame di
Stato prevede tra l’altro che i candidati non possono consul-
tare i codici commentati.
Ritengo che anche questa norma vada modificata. L’esame e
la interpretazione della giurisprudenza costituiscono, infatti,
un importante e non facile esercizio che caratterizza giornalmente il nostro lavoro.
Non si vede perché non debbano fare altrettanto anche gli
aspiranti Avvocati;
- l’art. 50 e segg. che sottraggono la disciplina al Consiglio
dell’Odine e la affidano ai “Consigli Distrettuali di disciplina”.
Leggendo il testo di questi articoli vi renderete conto di quanto
sia farraginosa e peggiorativa la nuova normativa.
Essa, ispirata da una sfiducia del tutto ingiusta e ingiustificata
nei confronti dei Consigli dell’Ordine, obbligherà ad organizzare nuove strutture che comporteranno inutile oneri finanziari e
priveranno gli iscritti di quella Giustizia “domestica” che da
sempre ha avuto il pregio di giudicare tenendo conto della personalità dell’incolpato e delle difficoltà nella quali si dibatte.
Vi lascio con questi spunti di riflessione e con l’auspicio che,
rimboccandoci ancora una volta le maniche, riusciremo a ottenere una inversione di tendenza che ritengo assolutamente indispensabile.
Vi abbraccio con affetto.
10
Foro Romano
Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani
Onori ed Oneri
L
a riforma dell’Ordinamento Professionale attribuisce
poteri enormi al Consiglio Nazionale Forense. Basta leggerne il testo per rendersene conto.
Qualunque attività o iniziativa degli Ordini è subordinata alla
emanazione del relativo regolamento da parte del CNF. Dalla
pratica forense alla specializzazione, alla iscrizione all’albo dei
Cassazionisti, all’esercizio della disciplina, alla convocazione
ed organizzazione del Congresso nazionale, tutto dipende dal
Consiglio Nazionale Forense.
In questo nuovo sistema sembra non ci sia spazio per
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e rischiano di soccombere i Consigli dell’Ordine.
Il primo non viene menzionato mai e neanche a proposito del
Congresso Nazionale.
Per gli altri, si prevede un aumento dei componenti ed una correlativa, quanto inspiegabile riduzione dei compiti istituzionali.
Una situazione che sarebbe inaccettabile se non fosse ormai
irreversibile. A questo punto sembra inutile piangere sul latte
versato e ripetere le cose che sono state dette (anche da me e con
tono vibrato!) al Congresso di Bari.
Meglio prendere atto che la guerra tra OUA e CNF è stata stravinta da quest’ultimo ed evitare che i Consigli vengano travolti
dalle macerie. Visto che un ritorno al sistema ordinistico non è
più possibile; considerato che il CNF non è soltanto più soltanto un organo giurisdizionale, ma ha assunto la funzione di guida
politica dell’Avvocatura, non resta altro da fare che colloquiare
su tutte le problematiche di maggior rilievo e sugli emanandi
regolamenti.
Realizzare questo programma sarà possibile soltanto se il
Consigliere eletto dal Distretto si renderà disponibile ad una stabile e costruttiva collaborazione con il Consiglio dell’Ordine.
Oggi più che mai, è necessario che il nostro rappresentante il
seno al CNF si faccia vivo, partecipi alle riunioni dell’Unione
Distrettuale e svolga quella funzione di collegamento tra le
Istituzioni che gli appartiene e che ormai appare ineludibile.
Soltanto in tal modo, Egli potrà recepire quel fermento di studio
e di approfondimento che da mesi caratterizza la vita dei
Consigli dell’Ordine e le Unioni di tutt’Italia e trarne spunti per
utili discussioni in seno al CNF.
Foro Romano
Il momento è difficile per tutti ed in particolare per
l’Avvocatura.
Una frattura tra le sue componenti sarebbe imperdonabile.
Non è più tempo di comparsate fugaci.
È venuto il momento di anteporre i doveri ai pur apprezzabili
onori e di seguire l’esempio del Presidente Mauro Vaglio, del
Segretario Pietro Di Tosto, della Tesoriera Donatella Cerè e di
tutti quei Consiglieri che si sono recati a Genova, a Trani e
ovunque per parlare dei nostri problemi e cercare di risolverli.
Spero che queste mie indicazioni vengano prese nella dovuta
considerazione.
Ne va del nostro avvenire e di quello dei giovani che si affacciano alla Professione!
Alessandro Cassiani
Caro Sandro,
come sempre, la Tua analisi è lucida e spietata.
Oramai è essenziale che al CNF ci siano personalità di spicco ed
in grado di imporsi di fronte allo strapotere e all’arroganza politica che caratterizza taluni esponenti della politica forense
nostrana, i quali, una volta eletti, dimenticano di essere mandatari e voce dei Consigli degli Ordini degli Avvocati che li hanno
designati e dell’Avvocatura che, a sua volta, ha eletto i Consigli;
costoro, anzi, pretendono sovente di imporre all’avvocatura e ai
COA regole non condivise.
Rischiamo, dunque, che la Corte Costituzionale possa privarci
del nostro giudice speciale (il CNF), oramai sempre più vicino
al potere amministrativo e meno a quello giurisdizionale (al
punto che nella legge di riforma professionale n. 247 del 2012
ne sono enunciati prima i compiti amministrativi all’art. 35 e
solo dopo quelli giurisdizionali all’art. 36).
Sarebbe un peccato per tutti ove perdessimo anche l’ultimo residuo privilegio che ci derivava dai fasti dell’avvocatura antica.
Antonino Galletti
11
Le Voci dell’Avvocatura
Osservazioni al regolamento sui parametri
per la liquidazione giurisdizionale
dei compensi professionali
A cura del Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma coordinato dal Cons. Avv. Antonino Galletti
O
ccorre prendere atto che incredibilmente, neppure il
Consiglio di Stato, nel parere n. 161 del 22 gennaio
2013, pur bocciando il decreto correttivo al DM
140/2012, ha accennato alla necessità di una regolamentazione
specifica per le attività professionali proprie del processo amministrativo: infatti, anche nel nuovo progetto di regolamento
viene replicata la forzata riduzione delle categorie del processo
amministrativo a quelle del processo civile mediante una elaborazione meramente teorica e completamente separata dalla concreta realtà fattuale e processuale.
Al contrario, più che la conferma dell’aumento percentuale già
previsto, avrebbe giovato una individuazione specifica delle fasi
per il processo amministrativo, oramai dotato anche di una propria autonoma codificazione e, quindi, meglio regolabile, anche
dal punto di vista tariffario, da parte del legislatore.
Di seguito si evidenzieranno talune specificità e criticità che
rendono non oltre procrastinabile la revisione dei precedenti
parametri e la fissazione di nuovi e autonomi parametri per l’attività professionale svolta nel giudizio amministrativo.
La “fase introduttiva” del giudizio amministrativo, nei procedimenti impugnatori, è per sua natura caratterizzata da un accentuato e concreto rischio di incorrere in decadenze sconosciute al
procedimento civile. Di qui un ancor maggiore impegno richiesto all’Avvocato nella predisposizione dell’atto, nell’individuazione dei provvedimenti da impugnare, nella specificazione dei
motivi di ricorso, non essendo individuabile nel processo amministrativo una fase “di aggiustamento del tiro” come quella di
cui all’art. 183 c.p.c. Una peculiarità questa che si crede debba
giustificare uno specifico riconoscimento tariffario rispetto al
giudizio civile. Nel presumere, infatti, che il legislatore abbia
voluto equamente ripartire la retribuzione sulle varie fasi di giudizio, senza penalizzare alcun settore d’esercizio dell’attività
professionale, un aumento per la fase introduttiva “amministrativa” avrebbe consentito di bilanciare la sostanziale perdita dei
compensi per la “fase istruttoria” che nel processo amministrativo (nonostante le attuali previsioni codicistiche) è ancora residuale e si traduce di solito nella mera allegazione documentale
(spesso completata già in fase introduttiva). È comunque evidente che – vista anche una certa riluttanza dei giudici amministrativi ad adeguarsi ai nuovi strumenti istruttori – la fase istrut-
toria nel processo amministrativo difficilmente assumerà la
complessità del giudizio civile. Appare, quindi, iniquo, non solo
per l’avvocato, ma anche per l’assistito, equiparare tale fase processuale nei due ambiti.
Completamente trascurati sono poi gli istituti dei “motivi
aggiunti” e del “ricorso incidentale” col quale è possibile
“affiancare” al ricorso principale un ulteriore procedimento che
viaggia con lo stesso ruolo generale. Il legislatore, a voler ricercare tracce dell’istituto nel Regolamento, si è limitato a prevedere la notificazione di domande nuove in fase istruttoria. La
stortura è evidente. In mancanza di una specifica previsione, il
professionista che voglia vedere retribuito il lavoro che la presentazione di motivi aggiunti indiscutibilmente comporta
dovrebbe procedere a una duplicazione di fasi (per il ricorso
portante e per i motivi aggiunti) che, pur rispondendo in pieno
alla realtà processuale, rischia di apparire troppo onerosa,
ovvero, potrebbe essere incentivato a iscrivere un ricorso separato, qualora ne ricorrano le circostanze. Nessuna di tali soluzioni appare lineare e, dunque, ben potrebbe essere prevista una
fase specifica, eventualmente in aumento percentuale sulle precedenti.
Completamente ignorata, è anche la crescente importanza
assunta dalla “fase cautelare”, ormai, volente o nolente, cardine
della maggior parte dei giudizi.
A fronte di una decisione sommaria sulla quale (anche per la
durata complessiva del giudizio) di fatto si decide il processo,
non può ritenersi sufficiente il disposto dell’art. 7 che prevede
un richiamo analogico. Lo stesso sembra, infatti, destinato –
ancora una volta – ai procedimenti del tipo ex art. 700 c.p.c.,
dotati di una autonomia più accentuata rispetto alla “sospensiva” che presenta caratteri tutti suoi propri ed è un’appendice frequente del processo amministrativo. Ecco allora che la previsione di una specifica voce o parametro consentirebbe di evitare di
addebitare alla parte assistita la sopracitata duplicazione di fasi.
Nella fase cautelare sembra inoltre che non si tenga conto della
fase monocratica, che invece è fondata su presupposti diversi
rispetto a quelli previsti per la fase collegiale e sta assumendo
sempre più connotati autonomi rispetto alla cautela tipica (basti
dire che le audizioni sono sempre più frequenti sia innanzi ai
TAR sia innanzi al CdS).
12
Foro Romano
Le Voci dell’Avvocatura
Neppure è considerata l’ipotesi di mera costituzione formale in
un giudizio pendente, rispetto alla quale le alternative sono: nessun corrispettivo (ma sembra iniquo non remunerare in alcun
modo una, sia pur ridotta, attività professionale) o un corrispettivo equiparato (ma, anche in questo caso iniquamente, vista
l’esiguità di attività difensiva) al corrispettivo previsto per la
costituzione effettiva (con memoria e documenti).
Meriterebbero parametri specifici anche i cosiddetti riti accelerati, i quali necessitano di un impegno davvero rilevante, visti i
tempi strettissimi previsti dal codice (del resto, anche nella
Foro Romano
misura del contributo unificato è stato imposto il pagamento di
un importo maggiore in considerazione del rilievo maggiore che
il legislatore ha attribuito al contenzioso in questione).
Infine, sulle spese generali, l’opinione del Consiglio di Stato
appare non condivisibile. Si tratta, infatti, di una voce che
copre certamente spese non documentabili (ad esempio, il
costo connesso alla semplice apertura del fascicolo), all’archiviazione del procedimento, alla custodia di atti e documenti
spesso ingombranti e che non sono state ingiustamente previste
dai parametri.
13
Le Voci dell’Avvocatura
La XXXV Conferenza dei Giovani Avvocati
A cura della Redazione
N
el 1968, Carlo Fornario, amato Presidente del nostro
Ordine, accolse la proposta di Tommaso Bucciarelli e
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di dar vita,
a Roma, alla Conferenza dei Giovani Avvocati che, istituita nel
1967, si ispira ad una formula seguita per lunga tradizione da
numerosi Ordini forensi di ogni parte del mondo.
A partire dal 9 gennaio 1968, sono stati selezionati giovani
destinati ad affermarsi come Avvocati di alto livello.
Sulla scia di questa luminosa tradizione, anche quest’anno, è
stato bandito un concorso, coordinato dal Presidente, Avv.
Mauro Vaglio, con il supporto dell’Avv. Cristina Tamburro, articolato in prove scritte e orali, tendenti ad accertare la preparazione dei candidati sul piano umanistico, deontologico, tecnico,
giuridico, oltre che nelle lingue straniere.
I cinque vincitori sono stati proclamati “Segretari della
Conferenza” e resteranno in carica per due anni.
Durante gli anni in cui rimarranno in carica, i Segretari si dedicheranno a studi, conferenze e dibattiti, soprattutto su problemi
che riguardino le giovani generazioni forensi; intratterranno,
inoltre, rapporti con le istituzioni similari e con giovani
Avvocati all’estero.
Nel corso della Cerimonia ai Segretari proclamati è stata offerta una Toga d’onore intitolata alla memoria di Avvocati romani
deceduti che hanno illustrato l’Ordine forense, nonché premi in
denaro utilizzando anche la dotazione operata dall’Avv. Lucio
Ghia in ricordo dell’Avv. Ferdinando D’Atena.
Al primo Segretario è stata consegnata una targa offerta dalla
Sezione di Roma dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.
Il primo Segretario ha svolto la relazione su un tema, da lui scelto, di interesse giuridico.
Ai vincitori della selezione tra i partecipanti al corso Scuola
Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, sono state consegnate
cinque toghe intitolate ad altrettanti Avvocati che hanno onorato la classe forense.
Secondo una tradizione ormai consolidata, unitamente alla proclamazione dei «Segretari della Conferenza», si è svolta la cerimonia per la consegna della medaglia d’oro agli Avvocati che
hanno raggiunto sessanta e cinquanta anni di iscrizione all’Albo
e consegnata una medaglia d’oro anche agli Avvocati dello Stato
e ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti
gradi. In tal modo, si è inteso tributare il doveroso omaggio a
quanti, per tanti anni, hanno tenuto alto l’onore e il prestigio
dell’Avvocatura e della Magistratura e hanno dimostrato con i
fatti che le due funzioni sono complementari, rispecchiano due
aspetti dello stesso fenomeno e possono essere esercitate con il
dovuto reciproco rispetto.
La Cerimonia (che si è tenuta il giorno 15 dicembre nella storica e prestigiosa Aula Avvocati all’interno del Palazzo di
Giustizia di piazza Cavour), ha rappresentato per l’Ordine degli
Avvocati di Roma l’occasione per consegnare ai Giovani
Avvocati il compito di continuare la luminosa tradizione del
nostro Foro.
PROGRAMMA DELLA CERIMONIA
Dopo il saluto del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, Avv. Mauro Vaglio (riportato al termine dell’articolo), sono intervenuti:
l’Avv. Paolo Berruti (per il Consiglio Nazionale Forense),
l’Avv. Maurizio De Tilla (per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana),
l’Avv. Vincenzo La Russa (per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense),
il Prof. Avv. Aldo Pannain (a nome degli Avvocati che hanno
compiuto sessanta anni di iscrizione),
l’Avv. Giorgio Assumma (a nome degli Avvocati che hanno
compiuto cinquanta anni di iscrizione),
il Dott. Vitaliano Esposito (a nome dei Magistrati Ordinari ai
quali viene conferita la medaglia).
Particolarmente toccante il momento della consegna delle Toghe
d’Onore ai vincitori della selezione della Scuola Forense “Vittorio
Emanuele Orlando” (responsabile il Consigliere Avv. Riccardo
Bolognesi), dei diplomi e dei premi ai Segretari della Conferenza.
L’Avv. Lavinia Albensi, Primo Segretario, ha tenuto la conferenza sul tema «La professione forense per un giovane Avvocato»
(il cui intervento viene riportato successivamente a quello del
Presidente).
COMITATO D’ONORE
Alfonso QUARANTA
Presidente della Corte Costituzionale
Michele VIETTI
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Paola SEVERINO
Ministro della Giustizia
Ernesto LUPO
Presidente della Corte Suprema di Cassazione
14
Foro Romano
Le Voci dell’Avvocatura
Gianfranco CIANI
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione
Giuseppe DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO
Rettore dell’Università “Lumsa”
Giancarlo CORAGGIO
Presidente del Consiglio di Stato
Mario CARAVALE
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La
Sapienza”
Antonino ELEFANTE
Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Gian Piero Giuseppe MILANO
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Tor
Vergata”
Luigi GIAMPAOLINO
Presidente della Corte dei Conti
Paolo BENVENUTI
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Roma Tre”
Salvatore NOTTOLA
Procuratore Generale della Corte dei Conti
Antonio NUZZO
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“Luiss”
Michele Giuseppe DIPACE
Avvocato Generale dello Stato
Piero Guido ALPA
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Angelo RINELLA
Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
“Lumsa”
Giorgio SANTACROCE
Presidente della Corte di Appello di Roma
COMMISSIONE D’ESAME
La Commissione del concorso della XXXV Conferenza dei
Giovani Avvocati è stata presieduta, su delega del Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dall’Avv.
Cristina Tamburro.
Essa era composta, a norma del Regolamento della Conferenza, da:
Andrea Sciarrillo, Cinzia Caverni, Massimiliano Di Tommaso,
Marianna Scali (Segretari della XXXIII Conferenza);
Francesca Roseti, Vincenzo Miri, Alessandro Fabbi, Lorenzo
Paolucci, Fiammetta Magliocca (Segretari della XXXIV
Conferenza);
Francesco Pignatiello (Segretario della XXXII Conferenza);
Ilaria Gioffrè (Sezione Romana dell’AIGA);
Luca Pardo (Camera Civile di Roma);
Carlo Recchia (A.GI.FOR.-Roma).
Luigi CIAMPOLI
Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma
Angelo Raffaele DE DOMINICIS
Procuratore Generale della Sezione Lazio della Corte dei Conti
Mario BRESCIANO
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma
Salvatore PISCITELLO
Presidente del Tribunale Amministra-tivo Regionale per il Lazio
Giuseppe PIGNATONE
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Roma
SEGRETARI DELLA XXXV CONFERENZA
Lavinia ALBENSI
I Segretario
Giulia BONSEGNA
II Segretario
Anna Maria BENTIVEGNA
III Segretario
Luigi ANNUNZIATA
IV Segretario
Gianfrancesco IANNIZZI
V Segretario
Luigi FRATI
Rettore dell’Università “La Sapienza”
Renato LAURO
Rettore dell’Università “Tor Vergata”
Guido FABIANI
Rettore dell’Università “Roma Tre”
TOGHE D’ONORE
Oreste FLAMMINII MINUTO
al Segretario Lavinia Albensi
Massimo EGIDI
Rettore dell’Università “Luiss”
Foro Romano
15
Le Voci dell’Avvocatura
Giovanni IACOVONI
al Segretario Giulia Bonsegna
Lorenzo FALASCA
Corrado FIGLIUZZI
Ignazio FIORE
Guglielmo GATTA
Carlo GUALTIERI
Maria Claudia GUARINI LAVITOLA
Franco GUGLIUCCI
Antonino IANNELLI
Francesco ILARDI
Ferdinando LOMANNO
Giovanni MAGNANO SAN LIO
Luigi MANCINI
Edoardo MAROTTA
Franco MASTRANGELI
Mario MAZZÀ
Leopoldo MAZZETTI
Casimiro MONASTRA
Paolo MOSCONI
Rosanna MORESCHI
Pasquale NAPOLITANO
Filippo NERI
Saverio NIGRO
Giuseppe NUZZO
Giuseppe PENNISI
Paolo PACIFICI
Giancarlo PIZZI
Angelo Lodovico PIZZORNO
Placido PULIATTI
Nicola ROCCHETTI
Nicola RUBINO
Raoul RUDEL
Ornella SALERNO
Enrico SCIFONI
Giorgio SEBASTIANI
Bernardo Compasso SERRAO
Ennio SEVERA
Luigi STIRPE
Silvio TONAZZI
Maria Gaetana TRANFA
Bruno VILLANI
Adriano VISENTIN
Umberto ZAFFINO
Pier Luigi ZAPPALÀ
Romilda BOTTIGLIERI
al Segretario Anna Maria Bentivegna
Emanuele FORNARIO
al Segretario Luigi Annunziata
Andrea BALLERINI
al Segretario Gianfrancesco Iannizzi
TOGHE D’ONORE AI VINCITORI
DELLA SELEZIONE DELLA SCUOLA FORENSE
“VITTORIO EMANUELE ORLANDO”
INTITOLATE ALLA MEMORIA DEGLI AVVOCATI
Giovanni ROMANO
I classificato Ilaria Trevisan
Giorgio PALENZONA
II classificato Francesca Sbarra
Dario DI GRAVIO
III classificato Aurora Gallo
Fabio DE PRIAMO
IV classificato Giulia Marino
Andrea PEDRONI
V classificato Giulia Paolini
MEDAGLIE
MAGISTRATI
Gianfranco BATTELLI
Piero CALANDRA
Carmelo Renato CALDERONE Ignazio Francesco CARAMAZZA
Aldo CARLESCHI
Rocco COLICCHIO
Michele D’ALONZO
Guido DE MAIO
Pasquale DE LISE
Maurizio DE STEFANO
Romano Rosario DI GIACOMO
Vitaliano ESPOSITO
Anna Maria FAZIO
Camillo FILADORO
Gian Paolo FIORIOLI BANCHIERI
Isabella FOSCHINI
Concetta FRAGAPANE
Franco FRANCESCHETTI
Ruggero GALBIATI
Domenico IANNELLI
Aldo LINGUITI
Enrico MAROTTA
Maurizio MASELLI
Luigi MAZZILLO
Vito MINERVA
Lodovico PRINCIPATO
Riccardo ROMAGNOLI
Guido ROMANO
Giuseppe Orazio RUSSO
Mario Giulio Cesare SANCETTA
Olindo SCHETTINO
Mario SECHI
Sergio SIRACUSA
Manlio STRANO
Saverio TOFFOLI
Paolo VITTORIA
Vittorio ZAMBRANO
AVVOCATI CON 60 ANNI DI ISCRIZIONE
Sergio BELARDINI
Sebastiano CALAFIORE
Antonio CAUTI
Enrico CESAREO
Vincenzo COLACINO
Lucio DE ANGELIS
Alberto DENTE
Giuseppe FRATACCIA
Aurelio IMPROTA (alla memoria)
Aldo PANNAIN
Attilio PESATURO
Giuseppe RIZZACASA
Aldo SABELLI
AVVOCATI CON 50 ANNI DI ISCRIZIONE
Paolo AGNINO
Carlo ALBINI
Paolo APPELLA
Giorgio ASSUMMA
Enzo BARTIMMO
Francesco BELLONI
Cesare BERTI
Andrea BONA
Domenico BONAIUTI
Cesare Romano CARELLO
Giancarlo CASTAGNI
Antonio CIASCA
Claudio COCCIA (alla memoria)
Giuseppe CRIMI
Vincenzo Pace CROCENZI
Enzo CUPITÒ
Domenico D’AMATI
Cristoforo DE CARO
16
Foro Romano
Le Voci dell’Avvocatura
Orgogliosi di indossare la Toga
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
C
arissimi Colleghi, Illustrissimi Magistrati, Onorevoli
rappresentanti delle Istituzioni, graditissimi Ospiti, sono
particolarmente felice, oggi, di festeggiare tutti insieme
sia quei giovani che hanno mostrato le premesse per eccellere
nelle discipline forensi, sia quei Colleghi che hanno dato
lustro all’Avvocatura con una vita professionale e personale
esemplare e che meritano tutta la nostra ammirazione.
Naturalmente, come sapete benissimo, questo evento si innesta
in un momento storico particolarmente critico nel quale il
mondo politico sforna, quasi giornalmente, provvedimenti che
arrecano difficoltà gravissime agli Avvocati: dal filtro in
appello ai continui aumenti dei costi di accesso alla Giustizia e
così via, col risultato di limitare fortemente al cittadino quella
tutela giurisdizionale che la Costituzione gli dovrebbe garantire.
Siamo inoltre testimoni di una sistematica opera di denigrazione ed umiliazione del ruolo e della figura dell’Avvocato,
operata dal mondo politico quale strumento di quei poteri forti
che non amano la nostra indipendenza, nel tentativo di equiparare la prestazione professione forense ad una merce qualsiasi. Tutto ciò, purtroppo, è spesso appoggiato da una parte di
quella stampa compiacente che da sempre è stata avvezza ad
osannare il potente di turno salvo poi abbandonarlo per gettarsi
sul carro del nuovo vincitore.
Non era possibile, davvero, subire tutto ciò senza reagire ed è
per questo che, grazie alla forza che scaturisce dall’unità
dell’Avvocatura, abbiamo dato luogo alla storica manifestazione del 23 Ottobre, alle cui immagini avete potuto assistere
prima dell’inizio della cerimonia e che ha mostrato a tutto il
Paese come gli Avvocati rappresentino l’ultimo baluardo della
democrazia e delle garanzie costituzionali per il cittadino.
Proprio in questa ottica, grazie al compatto intervento dei
Presidenti degli Ordini territoriali e delle Unioni distrettuali,
abbiamo ottenuto il blocco degli emendamenti al decreto sviluppo che tentavano di reintrodurre la mediazione obbligatoria,
attraverso il cui abbattimento avevamo già dimostrato di essere
Foro Romano
in grado di vincere le nostre battaglie a tutela del cittadino, e
quindi ora ci accingiamo ad un confronto serrato con quei politici che si presenteranno alle prossime elezioni pretendendo che
nel loro programma assumano un rilievo di primo piano i temi
della Giustizia.
Ecco perché, cari Colleghi e illustri ospiti, tutti noi consideriamo
questa giornata davvero un simbolo di continuità che unisce, nella
premiazione, chi ha interamente consacrato 50 o 60 anni della
propria vita alla professione, e chi rappresenta il futuro della
nostra Professione, ovvero i premiati della Conferenza Giovani
Avvocati e della Scuola Forense, cioè gli Avvocati di domani.
Ma se è un nostro compito proteggere il futuro dei giovani
Avvocati, spetta a voi, cari Colleghi premiati oggi, quello di
mostrare loro la via di una vita professionale al servizio
della collettività con i vostri consigli, con l’esempio della
vostra condotta esemplare e con la passione che avete dedicato
e continuerete a dedicare alla nostra missione.
Da parte nostra possiamo promettervi che moltiplicheremo gli
sforzi perché non vada disperso l’immenso patrimonio tecnico
e soprattutto morale che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, così come non permetteremo che si calpestino i valori
della Costituzione e faremo nostro il grido, purtroppo storicamente ricorrente, di tutti coloro che hanno visto la loro libertà
messa in pericolo da politici spregiudicati.
A questi, senza paura, grideremo con la stessa voce di Pericle
nel discorso agli Ateniesi:
Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le leggi e di non dimenticare mai che
dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa.
E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono nell’universale sentimento di ciò che è giusto e
di ciò che è buon senso.
Qui ad Atene noi facciamo così.
17
Le Voci dell’Avvocatura
La professione forense per un giovane avvocato
Lavinia Albensi*
Avvocato del Foro di Roma
I
nnanzi ad un consesso di così grande prestigio, dove sono
presenti onorevoli magistrati ed avvocati, sento su di me una
certa responsabilità nel parlarvi della professione forense,
vorrei perciò iniziare prendendo a prestito una citazione che illustrissimi giuristi oltre che avvocati, del calibro di Giuseppe
Zanardelli e Domenico Giuriati, hanno fatto propria a loro volta;
si tratta della descrizione delle qualità che un avvocato dovrebbe
avere, scritta, nella prima metà del 1800, da un celebre avvocato
francese, Paillet, che diceva: “Date ad un uomo tutte le doti dello
spirito, dategli tutte quelle del carattere, fate che abbia tutto
veduto, tutto appreso, e tutto ritenuto, che egli abbia lavorato
senza posa per trent’anni della sua vita, che egli sia insieme un
letterato, un critico, un moralista, che abbia l’esperienza di un
vecchio, l’ardore di un giovane, la memoria infallibile di un fanciullo, e forse con tutto ciò formerete un avvocato completo”.
Una provocazione, ovviamente, ma che a mio avviso rende
l’idea della complessità della nostra professione ed in particolare, a noi giovani, può dare la misura del grado di difficoltà da
prendere in considerazione per approcciarci ad essa. Sarei
un’ipocrita se non dicessi che diversi sono i problemi che si
incontrano, soprattutto all’inizio della professione, non sempre
è facile infatti trovare un nostro spazio all’interno di uno studio
già avviato o ancor meglio intraprendere l’attività per proprio
conto, o anche, ottenere la giusta credibilità agli occhi dei clienti nonostante la giovane età. Di certo, la situazione attuale di
crisi generalizzata non aiuta e l’elevato numero di coloro che si
accostano a questa professione a dir poco scoraggia, me se ci
dovessimo fermare a questo non andremmo lontani. Ora io non
voglio fare facile demagogia, ma a volte si approccia ai problemi in maniera sbagliata, pensando che essi non abbiano soluzione, mentre spesso per risolverli bisogna solo andare oltre quegli
stessi limiti che da soli ci poniamo. Che ci siano troppi avvocati, tanto per fare un esempio, lo diceva, dedicando a questo argomento un intero libro, Piero Calamandrei, nel lontano 1921, ed
anche se i numeri non sono paragonabili, almeno i consigli sono
replicabili e quello fondamentale è di investire nella preparazione. Noi non dobbiamo dimenticarci di studiare e di tenere alle-
nata la mente, perché la mancanza di lettura, diretta proprio ad
ampliare il nostro orizzonte intellettuale, a mantenere fresco e
vivo il linguaggio e, perché no, anche a stimolare la fantasia,
finirebbe con lo spegnere le doti migliori dell’avvocato. Occorre
quindi leggere, documentarsi, studiare, conoscere le opinioni
degli altri, perché essere avvocati, a mio avviso, significa anche
vedere i grandi fenomeni sociali nella loro realtà. Al giorno
d’oggi non si può vivere di teoria trascurando la pratica, l’avvocato deve vedere la società riflessa nell’individuo, ed occuparsi
dell’individuo guardando alla società.
Ed ovviamente, come diceva Zanardelli parlando dei diritti e dei
doveri dell’avvocatura nel 1876: “In nessuna classe più che
nella nostra è suprema legge il lavoro. Se molte doti nel foro
guidano alla meta, l’ingegno, la probità, la scienza, l’eloquenza, certo è che la via la quale sopra tutte vi conduce è quella del
tenace ed instancabile lavoro”.
Noi giovani dobbiamo ritrovare il nostro entusiasmo, siamo
chiamati a dar vita al nostro futuro, a mettere in pratica tutto
quello che abbiamo appreso ed a proiettarlo in un progetto lavorativo che ci accompagni nei giorni a venire. Quindi, anche se il
momento storico è difficile, è proprio nei momenti di maggiore
difficoltà che deve uscire il carattere e l’orgoglio di appartenere
ad una categoria nobile ad una famiglia più grande di noi. Ed il
fatto che siamo qui riuniti oggi, non può non ricordarci che facciamo parte di un sol gruppo, al quale soprattutto noi giovani
possiamo e dobbiamo fare riferimento perché avere accanto colleghi con così tanti anni di esperienza non può che essere una
guida, e questo ci porterà a crescere come persone prima ancora che come avvocati,senza mai dimenticare che la nostra è una
categoria che agisce in difesa della comunità, che si prefigge il
compito della difesa dei diritti dei cittadini così come garantiti
dalla nostra Costituzione.
Voglio ancora una volta citare Calamandrei che in uno scritto
del 1940, Atto di fede nel diritto, ricorda proprio a noi giovani
che la professione dei giuristi non è una professione comoda ed
occorre una tale solidità morale che può dare all’esercizio delle
professioni legali la nobiltà di un apostolato; a noi è riservato il
_________________
* Lavinia Albensi, nata a Roma il 17/01/1984, si è laureata in Scienze Giuridiche nel 2005 presso la Terza Università di Roma, con la votazione di 110 e lode e con tesi di laurea
in Scienze delle Finanze dal titolo: “Imposizione e decisioni di finanziamento delle imprese”. Nel 2007 ha ultimato il percorso di laurea intrapreso con il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza presso lo stesso Ateneo con la votazione di 110 e lode e con tesi di laurea in Diritto Commerciale dal titolo: “Il fallimento del socio illimitatamente responsabile nella riforma della legge fallimentare”. Subito dopo la laurea ha intrapreso la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed ha conseguito nel
2008 il Master di secondo livello in Giurista d’Impresa. Nel 2009 ha iniziato contestualmente all’espletamento della pratica forense a collaborare con il Centro Studi Demetra dove
ha continuato a lavorare anche dopo il conseguimento del titolo di Avvocato nel 2010.
18
Foro Romano
Le Voci dell’Avvocatura
compito di ricordare, nella società, che gli istituti attraverso cui
vive il diritto, il rispetto delle leggi, il prestigio degli avvocati,
l’indipendenza dei giudici, non sono questioni di pura tecnica,
ma condizioni essenziali della vita individuale alle quali è attaccata direttamente la sorte di ognuno. E noi di certo non possiamo rispondere come quel contadino imbarcato per l’America
che svegliato da un compagno impaurito dalla tempesta che
stava facendo affondare il bastimento gli ha detto: “Che vuoi
che me ne importi, il bastimento non è mica mio!”.
E concludo rubandovi solo un momento ancora per spendere le
mie ultime parole sulla toga, perché oggi ci è stata consegnata
una toga dedicata ad onorevoli avvocati venuti a mancare. Sono
molto grata al Consiglio dell’Ordine per questo dono che considero prezioso e del quale non credo se ne sia perso il profondo
significato e valore. Mi è capitato di leggere un libro, scritto nel
Foro Romano
1926 da un avvocato madrileno, Angelo Ossorio, intitolato proprio “L’anima della Toga” ed è con le sue parole che voglio concludere: “La toga, per se stessa, non è certamente né un pregio
né una qualità, anzi quando e gli uni e le altre mancano, non è
niente più di un qualsiasi costume da maschera; però ha in realtà due significati: freno ed orgoglio per chi la indossa, distinzione e rispetto per chi la vede. La toga è un freno perché mantiene la libertà lontana dalla licenza: la facilità della violenza, il
gesto scomposto, l’impeto d’ira, la parola volgare, la verbosità,
son trattenute se non spente dall’abito professionale. La toga ci
ricorda la carriera percorsa, l’elevatezza sociale del nostro
ministero, la fiducia riposta in noi, rendendoci nobilmente orgogliosi, ci guida all’esame delle realtà più serie e delle responsabilità più gravi”.
Grazie per l’ascolto.
19
Le Voci dell’Avvocatura
Non è tempo di lustrini e cotillons
Alessandro Cassiani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
A
dicembre verranno consegnate le toghe d’oro e le
medaglie ai Magistrati in pensione e agli Avvocati di
lungo corso. La cornice sarà quella di sempre.
Il Presidente Vaglio renderà omaggio ai festeggiati e farà il
punto sulle difficoltà nelle quelli si dibatte l’Avvocatura e su
quanto sta facendo il Consiglio per contrastarle.
Molti insigni oratori interverranno per esaltare le ragione dell’evento. Tutto procederà seguendo un rito collaudato dal tempo.
Ci saranno le fotografie dei Consiglieri con i festeggiati; ci sarà
la consegna delle toghe intitolate a grandi Avvocati defunti; ci
saranno, soprattutto, l’affetto e la commozione che ogni volta
caratterizzano l’occasione. Mancherà soltanto quella cena di gala
che, secondo la tradizione, costituiva l’indispensabile conclusione di una giornata di festa e l’emblema di una Avvocatura viva,
ottimista, proiettata verso il futuro. È stata cancellata in corso
d’opera proprio durante i preparativi. L’ottima Donatella, da quel
tesoro di Tesoriera che è, aveva fatto tutte le ricerche di mercato
e stava esponendo le possibili soluzioni.
Poi è accaduta una cosa stupenda: ci siamo guardati negli occhi
e abbiamo capito che, almeno quest’anno, sarebbe stato meglio
farne a meno.
Nella mente di ciascuno di noi è comparso lo spettro di
un’Avvocatura sofferente che assiste perplessa alla sfilata di
pochi privilegiati in procinto di festeggiare se stessi in una bolla
librata nel nulla. E abbiamo deciso all’unisono che quella
somma sarebbe servita per rendere meno amaro il Natale di
qualche famiglia in difficoltà. Non vi nascondo che quel giovedì siamo usciti dall’aula con il cuore più leggero. Sono convinto che tutti voi sarete d’accordo con questa scelta. Essa vuole
rispecchiare una situazione contingente che resterà isolata nel
tempo. Sono infatti certo che i tempi cambieranno e verrà il
momento dei festeggiamenti: quelli veri, quelli, per intenderci,
che segneranno la nostra vittoria sulle forze del male. Allora
scenderemo in strada e ci recheremo nuovamente a Piazza Santi
Apostoli per sventolare le nostre insegne e brindare al nostro
avvenire. Un grande abbraccio.
20
Foro Romano
Le Voci dell’Avvocatura
Un momento magico
Alessandro Cassiani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
C
e mi ha sussurrato: “tranquillo, ci siamo noi!”.
In quel momento sono scomparse le malinconie, è tornato lo
spirito battagliero che mi accompagna da sempre, ho sentito che
una nuova storia stava per cominciare e che durante la mia forzata assenza si era cementata una nuova e profonda alleanza.
Quello che è avvenuto in seguito lo sapete perché appartiene
alla storia dell’Avvocatura Romana: quella che doveva essere
una traversata nel deserto si è trasformata in una cavalcata trionfale che ha dato vita all’attuale compagine consiliare e all’impegno che la caratterizza.
Quello che non potete sapere è che nel mio cuore il tutto si
riconduce ad un incontro che non dimenticherò mai e per il
quale avverto un senso di grande riconoscenza.
ari Lettori,
ero reduce da un lungo periodo di degenza.
Durante la mia assenza erano avvenute cose che preferisco non ricordare.
Il mio stato d’animo non era dei migliori. Ma era giovedì, il
giorno da sempre destinato alle adunanze consiliari!
Quasi istintivamente ero uscito da casa e mi ero avviato verso
Piazza Cavour.
Arrivato alle soglie del palazzo, avevo avvertito un moto di
repulsione ed ero stato tentato di tornare indietro.
L’avrei fatto se non avessi notato che, ad attendermi, c’era
Donatella.
Ricordo che mi ha sorriso, mi ha preso letteralmente per mano
Foro Romano
21
Le Voci dell’Avvocatura
La faccia sporca del potere
Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma
U
n antenato di Silla, Publio Cornelio Rufino, vissuto nel
III sec. A. C., glorioso generale romano che aveva combattuto contro i Sanniti, fu allontanato dal Senato poiché si scoprì che possedeva in casa dieci libbre di preziosa
argenteria.
Infatti, i severi costumi dei romani più antichi non consentivano
che gli uomini illustri, chiamati a dirigere gli affari di Stato,
potessero vivere nel lusso.
Publio Cornelio Rufino non godeva di buona reputazione, sia
per la sua avarizia, sia per l’avidità nell’accumulare ricchezze,
approfittando del suo potere.
Ci riferisce Cicerone che Publio Cornelio Rufino, ottenuta l’ambita nomina di console, ringraziò Caio Fabrizio, peraltro a lui
sempre sfavorevole, di avergli dato il suo voto e questi di rimando rispose: “Non devi ringraziarmi, poiché ho preferito essere
depredato piuttosto che essere venduto”.
Tale incarico di regola viene accettato con riserva.
In caso di rinuncia al mandato, in quanto si ritengono insussistenti le condizioni politiche per formare il governo, spetta al
Presidente della Repubblica riprendere le consultazioni, o, in
ogni caso, designare altra persona alla quale conferire l’incarico, tenendo sempre conto del quadro politico esistente e degli
esiti elettorali che rispecchiano, nel rispetto di ineludibili principi democratici, la volontà manifestata dai cittadini di essere
rappresentati in Parlamento delle persone espressamente scelte.
Si ricordi che nel marzo del 1972 l’On. Ugo La Malfa è stato il
primo politico a ricevere l’incarico senza appartenere al partito
di maggioranza relativa di allora che era la Democrazia
Cristiana.
Nei casi in cui la disaggregazione delle forze politiche o particolari situazioni di contrasto non consentano di designare un
potenziale Presidente del Consiglio, l’unica residua scelta del
Presidente della Repubblica dovrebbe essere quello di indire
nuove elezioni.
In merito alle strade percorribili, si tenga presente che il
Presidente della Repubblica non ha margini di scelta nel caso vi
siano esiti elettorali univoci, assolutamente chiari e incontrovertibili, che indichino la vittoria netta di un partito o di uno schieramento con alla guida un leader indiscusso.
La designazione preventiva del premier, nel caso di liste che si
coalizzano, è ora prevista dalla legge 270/2005 che introduce
l’art. 14 bis al Testo Unico per le elezioni della Camera (D.P.R.
361/1957) e stabilisce che “i partiti o i gruppi politici organizzati si candidano a governare depositando il programma elettorale
dichiarando il nominativo della persona da loro indicata come
capo della forza politica”.
Ricorrere nei casi di incertezza politica a surrogati, quali “governi presidenziali”, “governi tecnici”, o, peggio ancora, “governi di
saggi” al di fuori delle prerogative parlamentari previste dall’art.
94 della Costituzione, costituisce una aperta e indiscutibile violazione dell’ordinamento giuridico costituzionale.
Si ricordi come M. Pompidour, Presidente del Consiglio francese, definì il governo composto da tecnici: “Essi sono i consiglieri solo capaci di rovinarci nella maniera più sicura”.
Se poi scegliamo ed accettiamo l’intervento salvifico dei “dieci
saggi”, come è attualmente avvenuto, si ricordi quanto affermò
Ovidio (ex Pont. 4,12,47): “credimi, anche la più grande saggezza talvolta ha reso più miseri gli uomini”.
Anzi, per Publio Siro “il saggio, vedendo i vizi degli altri, corregge i propri”.
Considerazioni sulla attuale crisi politico-istituzionale
Non può esservi dubbio alcuno che alle figure istituzionali di
Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministri
e Consiglio dei Ministri, organi costituzionali necessari e indefettibili debbano essere demandate specifiche funzioni, nel
rispetto di insostituibili principi democratici.
Per quanto concerne la formazione del Governo l’art. 92 della
nostra Costituzione espressamente prevede che spetti al
Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta di quest’ultimo, i singoli
ministri.
La modalità per la scelta del Presidente del Consiglio dei
Ministri da parte del Presidente della Repubblica prevede una
prima fase di consultazione, tenuto conto del rapporto intercorrente tra gli articoli 92 e 94 della Costituzione.
La nomina del Presidente del Consiglio deve cadere su una personalità idonea ad ottenere la fiducia parlamentare.
Le consultazioni del Presidente della Repubblica servono così
allo scopo di verificare la possibilità di formare una maggioranza parlamentare, come attestano gli studi di illustri costituzionalisti quali Zagrebelsky, Crisafulli, Bartole, Paladin ed altri.
Tali consultazioni vanno estese a personalità politiche di spicco,
oppure estranee al sistema politico-parlamentare, perché forniscano indicazioni ed orientamenti concreti in ordine alla possibilità di formare una maggioranza idonea a sostenere il governo.
Alla consultazione segue la designazione della persona incaricata di formare il nuovo governo.
22
Foro Romano
Le Voci dell’Avvocatura
La civiltà giuridica di una società si misura sulla certezza del
diritto, sulla determinatezza della norme giuridiche e sulla specificità delle regole di condotta.
Ciò ha valore, sia per il singolo cittadino che per il “primo” cittadino, poiché una normativa “elastica”, soprattutto in ambito
Foro Romano
costituzionale o in relazione alla attribuzione dei poteri dello
Stato, porta con la sua lacunosità ad inaccettabili condizionamenti politici ed istituzionali.
La Lex de Maiestate introdotta nell’antica Roma dal tribuno
della plebe Quinto Vario, proseguiva i riformatori più audaci.
23
Attualità Forensi
Attività dei dipendenti a tempo determinato
dislocati presso gli uffici giudiziari
Pietro Di Tosto
Segretario del Consiglio dell’Ordine di Roma
I
dipendenti a tempo determinato assunti dall’Ordine di
Roma, sono attualmente 27: rispettivamente 8 assegnati
all’Ufficio del Giudice di Pace, 6 al Tribunale Civile di
Roma, 6 all’Organismo di Mediazione e 7 agli uffici dell’Ordine
presso la Corte di Cassazione.
È opportuno precisare che chiunque, da sempre, ha la possibilità di presentare domande di assunzione come dipendente a
tempo determinato all’Ordine degli Avvocati di Roma, corredandola del proprio curriculum vitae. In ossequio a elementari
principi di trasparenza e buona amministrazione, tutti coloro che
hanno presentato domanda sono stati contattati dall’Ordine e
invitati a partecipare ad una selezione consistente in una prova
pratica e in un colloquio orale.
Lo svolgimento di una regolare selezione rappresenta un’innovazione voluta dall’attuale consiliatura, in quanto in passato, le
assunzioni erano state decise attraverso un mero colloquio.
mente per le sentenze ordinarie il lavoro potrebbe essere concluso entro la fine del 2013.
I due dipendenti destinati all’ufficio richieste e rilascio copie
sentenze e decreti ingiuntivi via email lavorano mediamente
2.700 richieste mensili, nell’anno 2012 sono state lavorate
27.067 richieste. Il servizio è riservato in esclusiva agli Avvocati
muniti di PEC.
Dipendenti a tempo determinato presso il Tribunale Civile
Dei 6 dipendenti assunti a tempo determinato dall’Ordine e
destinati al Tribunale Civile di Roma attualmente 3 sono assegnati allo sportello informazioni avvocati, con orario part-time
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ed evadono mediamente
1.000/1.200 richieste giornaliere. Tale servizio risparmia ore di
fila ai Colleghi che devono conoscere, in qualità di convenuti,
se un procedimento è iscritto a ruolo, il numero di ruolo generale, la sezione, il giudice e la data di udienza o lo stato di un procedimento.
Gli altri tre dipendenti sono destinati rispettivamente: uno
all’ufficio decreti ingiuntivi dove vengono lavorate mediamente 200 richieste giornaliere, pari a 4.400 mensili, per un totale
complessivo di 48.400 richieste annue; uno allo sportello esecuzioni mobiliari dove si recano mediamente 150 colleghi al giorno; uno all’ufficio copie sentenze via email dove vengono lavorate mediamente 100 richieste giornaliere pari a 2.200 richieste
mensili, per un totale complessivo di 24.200 richieste annue.
Dipendenti a tempo determinato presso l’Ufficio del Giudice
di Pace
Degli 8 dipendenti dislocati presso l’Ufficio del Giudice di
Pace, 6 sono assegnati all’Ufficio stralcio pubblicazione sentenze in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto nel 2011 dal
Presidente dell’Ordine, dal Presidente del Tribunale e dal
Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, i rimanenti 2
sono assegnati all’ufficio richieste e rilascio copie.
Il risultato al 31 gennaio 2013 della pubblicazione sentenze alla
sezione stralcio in collaborazione con l’Ufficio del Giudice di
Pace è il seguente: nell’anno 2011 sono state pubblicate n.
22.416, nell’anno 2012 n. 36.580, nell’anno 2013 n. 3.500 sentenze O.S.A., per un totale complessivo di 62.496. Risultano
pubblicate tutte le sentenze depositate fino al 30.1.2011, l’impegno è quello di pubblicare tutte le sentenze depositate fino al
30.9.2011.
Dall’Aprile 2012 è iniziata la pubblicazione delle sentenze ordinarie a cura dei dipendenti assunti a tempo determinato
dall’Ordine in collaborazione con l’Ufficio del Giudice di Pace.
Il risultato è il seguente: dall’1.4.2012 al 31.12.2012 sono state
pubblicate n. 9.263 e nel mese di gennaio 2013 n. 1.481 sentenze ordinarie, per un totale complessivo di 10.744. Risultano
pubblicate tutte le sentenze depositate fino al 30.7.2010.
È possibile prevedere che tutte le sentenze relative a sanzioni
amministrative saranno pubblicate entro il 31.7.2013, diversa-
Dipendenti a tempo determinato presso l’Organismo di
Mediazione
L’Ordine aveva assunto nell’anno 2010 due dipendenti da destinare all’Organismo di Mediazione, successivamente – in data
11.3.2012 – la mediazione è diventata obbligatoria ed in previsione dell’incremento del numero delle procedure il Consiglio
ha deliberato l’assunzione di ulteriori 6 dipendenti, anche per
eliminare il gran numero di procedure iscritte e non fatturate
dall’Organismo nell’anno 2011 e nei mesi di gennaio e febbraio 2012.
L’Organismo di Mediazione ha ricevuto nell’anno 2011, 2.778
procedure, 719 definite per mancata comparizione delle parti,
185 definite per accordo raggiunto, 904 per mancata definizione, per un totale di 1.385 mediazioni definite.
Nell’anno 2012, l’Organismo di Mediazione ha ricevuto n.
24
Foro Romano
Attualità Forensi
5.026 procedure, 3.744 definite per mancata comparizione delle
parti, 451 definite per accordo raggiunto, 1.509 per mancata
definizione, per un totale di 5.704 mediazioni definite.
Opportunamente sono stati assunti dipendenti a tempo determinato per la mediazione visto l’esito prevedibile del contenzioso
dinanzi al giudice delle leggi.
Dopo il 24 ottobre 2012, data dell’emissione del comunicato
stampa del Presidente della Corte Costituzionale, sono iniziate a
diminuire le iscrizioni delle procedure presso l’Organismo di
Mediazione e successivamente sono stati destinati ad altro servizio due dipendenti, rispettivamente uno all’Ufficio Segreteria
ed uno all’Ufficio Pareri, in sostituzione di due dipendenti in
scadenza di contratto al 31.12.2012.
Dipendenti a tempo determinato presso l’Ordine
I 7 dipendenti a tempo determinato assegnati attualmente agli
uffici dell’Ordine sono rispettivamente destinati uno all’Ufficio
di Segreteria, due all’Ufficio Iscrizioni e Pareri, due al Centro
Studi, due all’Ufficio Disciplina.
materia di mediazione. Inoltre la composizione della
Commissione esaminatrice, formata dall’allora Consigliere
Segretario e da un altro Consigliere dell’Ordine, non è stata ritenuta legittima, previa acquisizione del parere di un docente universitario esperto in materia.
I vari ricorsi al TAR proposti da alcuni partecipanti al concorso
sono già stati rigettati nella fase cautelare da diversi Collegi giudicanti, sia con riferimento alla revoca in autotutela e sia in
merito alla composizione della Commissione esaminatrice.
L’Ordine degli Avvocati attende la pronuncia nel merito.
Desidero precisare che l’Ordine nell’anno 2009 aveva assunto 7
dipendenti a tempo determinato, passati dapprima ad 8, poi nell’anno 2010 a 19, con una prima riduzione a 17 nell’anno 2011,
per poi risalire a 20 nello stesso anno. Nel Febbraio 2012 i
dipendenti a tempo determinato erano 23, con l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria e con l’incremento di tre dipendenti per pubblicare le sentenze ordinarie all’ufficio stralcio
sentenze dell’Ufficio del Giudice di Pace si è arrivati attualmente ad un totale di 27 dipendenti a tempo determinato.
Revoca concorso a 12 posti a tempo indeterminato e della
commissione di esame
Il Consiglio ha revocato in autotutela il concorso a 12 posti a
tempo indeterminato promosso dal precedente Consiglio, in
attesa di alcune fondamentali riforme come la legge di riforma
professionale entrata in vigore il 2.2.2013, il regolamento da
emanare per la costituzione del nuovo Ufficio disciplina a carattere distrettuale, la pronuncia della Corte Costituzionale in
Dipendenti a tempo indeterminato
Nel biennio 2010/2012 24 degli attuali 26 dipendenti a tempo
indeterminato sono stati promossi, attualmente l’Ordine non ha
dipendenti di categoria A, come ad esempio i commessi (con la
necessità di assumere personale a tempo determinato per svolgere le mansioni di questo tipo). In ogni caso, l’incremento di
spesa provocato da tali promozioni è di euro 16.000,00 mensili,
pari a circa a euro 200.000,00 annue.
Foro Romano
25
Attualità Forensi
Presentazione delle attività della scuola forense
“Vittorio Emanuele Orlando” nell’anno 2013
Riccardo Bolognesi
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”
“…è l’ora in cui ogni classe, che non voglia essere spazzata via dall’avvenire che incalza, deve compiere senza ipocrisie il suo esame di
coscienza e domandarsi su quali titoli di utilità comune essa potrà basare il suo diritto ad esistere domani in una società migliore di questa”.
(P. CALAMANDREI)
C
are Dottoresse e Cari Dottori,
molto presto i tirocinanti, come Vi chiama il legislatore,
dovranno formarsi obbligatoriamente non solo negli
studi legali ma anche nelle Scuole Forensi istituite dagli Ordini,
dalle associazioni forensi o da altri soggetti previsti dalla legge.
Le Scuole Forensi degli Ordini esistono già e sono pronte,
secondo la tradizionale vocazione dell’avvocatura, ad integrare
l’indispensabile formazione che deve continuare ad essere
impartita negli studi dai Vostri Maestri.
Per l’Ordine degli Avvocati di Roma Voi continuate ad essere i
nostri praticanti avvocati, ai quali vogliamo trasferire le nostre
competenze ed esperienze, con la speranza che possiate esercitare la professione con più soddisfazioni e meno insidie e difficoltà rispetto a quelle che ha affrontato la mia generazione.
Ho la concreta percezione e non solo la fideistica speranza che
stiamo per uscire da un periodo buio, da un tempo in cui gli
avvocati sono stati invisi alla politica, al legislatore e ad una
parte dell’opinione pubblica, quella meno colta, che acriticamente ha creduto che noi avvocati fossimo il vero problema
della giustizia anziché l’ultimo baluardo per il concreto esercizio del diritto di difesa.
Se avete deciso di esercitare la nostra professione fatelo con
determinazione, perché il Paese e questa Città hanno ancora
bisogno di avvocati, ma che siano bravi e che si impegnino con
passione e non per ripiego.
Quanto sia importante il nostro Foro lo insegna la storia, anche
quella del secolo scorso, che ha visto il grande giurista e statista
Vittorio Emanuele Orlando, prossimo ai novant’anni di età, guidare l’Avvocatura Romana ed il Consiglio Nazionale Forense
nel secondo dopoguerra, dopo aver ricoperto i più importanti
incarichi di Governo del Paese.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e la Scuola
Forense, della quale sono coordinatore dall’anno scorso, con
l’aiuto di due straordinari Colleghi che conoscerete presto in
Aula, Francesco Miraglia ed Emanuele Ruggeri, oggi ha invitato i vertici di tutte le nostre Istituzioni Giudiziarie, Forensi ed
Universitarie.
Li ringrazio perché la loro presenza testimonia, ancora una
volta, quali siano le attese di tutti per la finalizzazione di un percorso formativo di qualità degli Avvocati, da sempre affidato ai
Maestri ed ora, per legge, anche alle Scuole degli Ordini, già
abituate a ricevere il testimone dalle Università, continuando
tuttavia a cercarne il sostegno scientifico, sinora prevalentemente grazie all’impegno individuale volontario.
È quanto ha voluto il legislatore della Legge di riforma forense,
certamente ispirato dal CNF e dalla Scuola Superiore
dell’Avvocatura, nonostante le diverse indicazioni ed i discutibili progetti dell’ultimo Governo, che proponeva di tornare al
triennio seguito da un biennio di finalizzazione professionale
endouniversitaria.
Chi è venuto, oggi, in questa Aula ha la possibilità di conoscere, in sole tre ore, il Presidente della Corte di Appello di Roma,
Giorgio Santacroce, il Presidente del Tribunale di Roma, Mario
Bresciano, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza della
“Sapienza” di Roma, Prof. Giorgio Spangher e il Preside
dell’“Universitas Mercatorum”, l’Università delle Camere di
Commercio, Prof. Giorgio Meo; può conoscere il Prof. Romano
Vaccarella e i Professori Mauro Orlandi e Mario Sanino.
Insomma i più illustri esponenti della Giustizia e dell’Università
e non solo della città di Roma.
Il Prof. Guido Alpa, che ci raggiungerà tra poco, è Ordinario di
diritto civile alla “Sapienza” ma è anche il Presidente del
Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia.
Che cos’è il CNF ve lo spiegherò nelle prossime settimane in
Aula.
L’Avv. Alarico Mariani Marini è il Vice Presidente della Scuola
Superiore dell’Avvocatura. In questo momento, “a Voi che
entrate”, potrebbe non essere noto che è l’uomo che ha dedicato tutto se stesso perché si affermasse il progetto delle Scuole
Forensi degli Ordini, in tutta Italia.
Per raccontarVi quale realtà siano già le Scuole Forensi sul territorio nazionale ed i progetti che abbiamo condiviso, in
26
Foro Romano
Attualità Forensi
quest’Aula, un mese fa, riunendo tutti i Presidenti degli Ordini
ed i Responsabili delle Scuole Forensi d’Italia, abbiamo invitato anche l’Avv. David Cerri, impegnato nella Scuola Superiore
dell’Avvocatura e nella Scuola Forense dell’Alto Tirreno e
l’Avv. Raffaella Veniero, Direttore della Scuola Forense di
Napoli.
Se gli interventi riusciranno ad essere contenuti in dieci minuti,
visto che avete confermato la disponibilità a venire in Aula ad
insegnare, avremo la possibilità di ascoltare, anche sul metodo,
i coordinatori delle aree di insegnamento fondamentali, l’Avv.
Luigi Panella per i pareri e gli atti di diritto e procedura penale,
il Prof. Stefano Cherti e l’Avv. Costanza Acciai per i pareri di
diritto civile.
A coordinare la didattica sugli atti del processo civile pensiamo
io ed Emanuele Ruggeri, mentre alla preparazione per l’atto di
amministrativo, che spesso è la scialuppa di salvataggio nell’ultima prova dell’esame di abilitazione, pensa Francesco Miraglia
con un prestigioso gruppo di docenti amministrativisti.
Complessivamente coordiniamo ed assicuriamo la presenza in
Aula, da qui ai primi di dicembre, di una settantina tra docenti e
tutors, tutti impegnati gratuitamente per la causa più importante: prepararvi adeguatamente non solo all’esame di abilitazione,
al “saper fare”, ma in questa sede istituzionale anche al “perché
si fa”. E siamo tutti aiutati e guidati dall’impegno generoso e
motivato del personale dipendente dal Consiglio, un
Funzionario e cinque impiegati dedicati alla Scuola Forense e al
Centro Studi, coordinato dal Consigliere Galletti.
Stiamo cercando di tracciare alcune linee guida dei comportamenti, insegnando i doveri ed i divieti deontologici ma anche
rendendo consapevoli della responsabilità sociale insita nel
Ministero del Difensore, che non può essere ridotta nei limiti del
mandato.
Mi sembra utile, per Voi, sottolineare la distinzione tra la formazione post laurea affidata alle Scuole di Specializzazione per le
professioni legali e quella delle scuole forensi.
Le prime, collegate alle università ed istituite con d.lgs. 398/97,
attuato con d.m. 21 dicembre 1999, n. 537, sono scuole di formazione comune per magistrati, avvocati e notai, ove “sulla
base di modelli didattici omogenei … provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o
all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio” (così l’art.
16, 2° comma, d.lgs. 398/87).
Le seconde hanno la finalità specifica di formare avvocati.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nella Scuola
Forense, ha voluto puntare non solo sulla qualità della didattica
ma anche sulla selezione dei discenti basata sul merito e sui
risultati della carriera universitaria. Vogliamo che gli Studi
Legali della Capitale possano scegliere presso la nostra Scuola
Forense i migliori allievi ed offrire opportunità di inserimento
Foro Romano
più confacenti alle loro propensioni.
Senza dimenticare gli altri ed organizzando anche per loro, in
ragione della quantità di domande che abbiamo ricevuto, già
superiore alla capienza dell’aula, ed ancor prima che sia obbligatoria la frequenza, un corso parallelo per metodo e contenuti,
convenzionato con un’Università telematica e curato dal corpo
docente della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”. Un
corso che, per la qualità ed i contenuti, saprà concorrere molto
bene con l’offerta formativa pubblica e privata prevista dalla
legge.
Cureremo certamente la preparazione specifica all’esame, attraverso la redazione di pareri e di atti giudiziari in Aula, con tre
prove scritte prima della pausa estiva ed altre sei in autunno,
sempre corrette individualmente e discusse in aula. Ed i nostri
Docenti, magari, saranno anche in grado di individuare, attraverso l’esame delle Sentenze e delle questioni più importanti
degli ultimi anni, i temi che potrebbero formare oggetto delle
prove dell’esame di abilitazione.
Per noi, però, è più importante insegnare il metodo.
Muovendo dalle fattispecie concrete, dai casi, attraverso processi di ricerca, di interpretazione e di applicazione del diritto, cercheremo insieme soluzioni concrete coerenti a quei principi di
diritto e di giustizia che non si esauriscono nelle enunciazioni
formali dei testi della legge e nel quale interagiscano cultura,
razionalità ed etica professionale.
Alla didattica delle materie la formazione sostituisce, integrandola, una didattica fondata sui principi e sul metodo, ma anche
sulla verifica degli studi universitari e sull’aggiornamento nelle
materie di esame, tentando di colmare il vuoto esistente tra la
laurea e l’effettivo esercizio della professione legale, in un
periodo formativo che, per la drammatica organizzazione dovuta alla carenza di risorse degli Uffici Giudiziari romani, spesso
è caratterizzato da umilianti servizi esterni e da prove fisiche più
che intellettuali.
Forse è per questo che il legislatore, pensando a Voi, ha usato il
termine “addestramento” anziché formazione.
Mercoledì 3 aprile inizieremo alle ore 12.00 con diritto civile e
con il prof. Mauro Orlandi.
Ma come avete visto ci occuperemo anche di diritto commerciale,
di diritto fallimentare, di normativa e Corti europee, del diritto del
lavoro, di processo civile telematico e di come si gestisce uno studio legale; e poi anche di teoria e tecnica dell’argomentazione giuridica, del linguaggio giuridico e del suo rapporto con il linguaggio comune, delle tecniche di comunicazione centrate sullo stile
del giurista, della mediazione, quella facoltativa ed utile, della
negoziazione, oltre che dell’indispensabile deontologia.
Deontologia forense non è solo un elenco di divieti da studiare
un momento prima di “prendere la patente”, il giorno prima
della prova orale, ma la base dei comportamenti sui quali possono poggiarsi, con sicurezza, le competenze e le conoscenze
acquisite.
27
Attualità Forensi
Per garantire la serietà del Vostro impegno, l’unico corrispettivo che esigiamo è la frequenza assidua della Scuola. Un numero di assenze superiore a sei giornate delle ventiquattro previste
dal 3 aprile al 6 luglio, farà perdere il diritto a frequentare le
lezioni successive ed il posto reso vacante sarà messo a disposizione di un nuovo frequentante. Un numero di assenze comunque superiore al 25% delle lezioni del corso (da aprile a novembre) non consentirà di ritirare l’attestato di frequenza.
Auguro a tutti i giovani iscritti di raggiungere presto, con sacrificio e pazienza, l’obiettivo che ora li vede impegnati insieme ai
generosi e brillanti Docenti e Tutors.
E concludo con un’esortazione deontologica e laica, anche se
può apparire mutuata da un’espressione usata dal nuovo
Pontefice, il Papa Francesco, subito dopo l’elezione.
Non mi riferisco al suo invito, rivolto agli uomini che si occupano della comunicazione, di cercare sempre la bellezza, la
bontà e la verità. Anche se sono convinto che per la bellezza di
quanto sapremo costruire in quest’Aula il prossimo Primo
Presidente della Cassazione, anziché ricordarci, come i predecessori, che l’Ordine degli Avvocati di Roma, dopo centouno
anni, deve andare via dal Palazzo di Giustizia e trovare spazio
presso il Tribunale, ci pregherà di restare qui. E magari ci troverà una sala, che sino a venti anni fa era al quarto piano, dove
riposizionare la nostra Biblioteca.
L’esortazione è questa.
Sin dall’inizio di questo cammino professionale, che svolgerete
l’uno accanto all’altro, beneditevi!
Letteralmente: “dite bene” l’uno dell’altro. Siate avversari in
Aula ed amici fuori.
O, se preferite: sostenetevi ed incoraggiatevi.
Gli avvocati hanno un grande bisogno di riscoprire, in positivo, il
valore del rapporto di colleganza ed il rispetto per la toga, isolando quella minoranza che pensa ancora di poter concorrere e di
prevalere con la maldicenza, con insinuazioni ed accuse velenose
ed inventate che ledono l’immagine e l’identità del nostro ruolo.
Quelli sono i peggiori nemici della nostra professione, quelli
che parlano male degli avvocati e molti li abbiamo purtroppo tra
le nostre fila.
Voi imparate a dire bene l’uno dell’altro e cercate sempre buoni
maestri.
28
Foro Romano
Attualità Forensi
I Giovani Avvocati giurano davanti al Consiglio
Alessandro Cassiani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
S
ono entrati dal fondo dell’aula consiliare.
Indossavano toghe sfavillanti.
Avevano negli occhi la gioia di chi affronta una grande
avventura ed avverte il timore per un futuro tutto da scoprire.
Dopo di loro, hanno fatto un timido ingresso i parenti.
Ho avuto l’impressione che fossero intimoriti per l’imponenza
del luogo e per l’importanza dell’avvenimento.
Ho letto nella espressione dei loro volti il ricordo dei sacrifici
fatti, delle palpitazioni avvertite in occasione degli esami, della
soddisfazione provata per ogni risultato raggiunto, l’orgoglio di
avere finalmente un figlio o un congiunto AVVOCATO.
L’immagine offerta dall’aula era quella delle grandi occasioni.
Ne sono rimasto fortemente impressionato e mi sono abbandonato a mille pensieri.
Foro Romano
In pochi attimi ho rivissuto la mia esperienza scolastica, l’ingresso nel mondo forense, il sogno di potere indossare la toga
come mio padre e mio nonno, le prime discussioni nelle aule
della pretura penale di via Giulia.
In quei momenti ho capito l’importanza del giuramento davanti
al Consiglio dell’Ordine e nell’aula ove si affrontano giornalmente i problemi e le aspirazioni degli Iscritti.
Questi sentimenti e queste sensazioni hanno trovato un suggello nel toccante discorso di benvenuto del Presidente Vaglio il
quale ha sottolineato il ruolo di rango costituzionale riservato al
Difensore ed ha augurato a tutti un luminoso avvenire.
La redazione di Temi Romana e del Foro Romano si uniscono ai
voti augurali formulati dal Presidente a nome di tutto il Consiglio
e si dichiara pronta ad ospitare gli scritti dei giovani Colleghi.
29
Attualità Forensi
Cancellerie e uffici giudiziari:
dopo il revirement del Consiglio di Stato,
l’orario di apertura non è più un optional
Antonino Galletti*
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
L’
art. 162 L. 1196/1960 impone l’apertura al pubblico
degli uffici giudiziari e di cancelleria per “cinque ore
nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito dai capi
degli uffici giudiziari” e attribuisce la competenza esclusiva ai
“capi degli uffici giudiziari”1.
Ai sensi dell’art. 162 L. 1196/1960, l’azione amministrativa,
soprattutto quella relativa alla autorganizzazione degli uffici è,
dunque, del tutto vincolata.
Non v’è spazio alcuno, per i capi degli uffici giudiziari2 (e i dirigenti), per ridurre quest’orario; v’è solo un limitato margine di
discrezionalità per modularlo e articolarlo nell’arco di ciascun
giorno feriale (ad esempio, dalle 8 alle 13, dalle 8.30 alle 13.30,
dalle 9 alle 14 e così via); null’altro.
In altre parole, dal lunedì al venerdì le cancellerie giudiziarie
non possono non essere aperte al pubblico se non per cinque ore
consecutive. L’unica discrezionalità che residua in capo
all’Amministrazione, si ripete, consiste nell’individuazione dell’ora d’inizio e, conseguentemente, di quella finale; ma sempre
di cinque ore di apertura quotidiana deve trattarsi.
La norma è tassativa; non è dato ai presidenti degli uffici giudiziari (come a nessun altro organo) alcun potere di deroga che,
ove attuato in concreto, appare tanto più illegittimo e irragionevole laddove sia esercitato senza porre un preciso termine finale a misure che si pongono in aperto contrasto con la lettera
della legge.
La stessa Amministrazione della Giustizia ha talvolta ritenuto
che la disciplina dettata dal legislatore in materia di apertura dell’orario delle cancellerie sia inderogabile e perentoria, al punto
che taluni provvedimenti di limitazione degli orari adottati dal
Tribunale di Crotone, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di
Napoli, sono stati puntualmente oggetto di revoca in autotutela
da parte delle stesse Autorità che li avevano emanati3.
Tuttavia, per affermare l’evidenza dei principi testé affermati
non è stato sufficiente invocare la doverosa applicazione della
legge, bensì è stato inevitabile il ricorso a una vera e propria
“battaglia” giudiziaria, dipanatasi attraverso plurimi ricorsi giurisdizionali che hanno comportato diversi e contrastanti interventi, sia cautelari sia di merito, da parte del giudice amministrativo e che hanno interessato proprio gli uffici giudiziari capitolini ovvero il circondario e il distretto più grandi d’Europa,
divenuti anche tristemente noti come i meno accessibili in virtù
di vari e reiterati provvedimenti assunti dal presidente del
Tribunale e della Corte di Appello.
1. Col ricorso e successivi motivi aggiunti dinanzi al TAR capitolino RG 9311/2011 taluni professionisti romani hanno invocato l’annullamento dei provvedimenti del Presidente del
Tribunale di Roma (e del dirigente amministrativo), con i quali
era stata determinata a tre ore giornaliere la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e delle cancellerie del
Tribunale dapprima, dal 1.10.2001 sino al 23.10.2011, con orario 9-12 e poi, dal 24.10.2011 sino al 31.12.2011, con orario 1013 e, infine, dal 1.12.2011 al 30.6.2012, con orario 9-12,30.
Avendo i ricorrenti invocato anche la tutela cautelare (c.d.
sospensiva), alla Camera di Consiglio del 19.12.2011, la
Sezione Prima del TAR (Pres. Giovannini, rel. Caponigro) regalava l’ordinanza natalizia n. 4912/2011 depositata il 20.12.2011
con la quale è stato affermato il sacrosanto principio che
“l’apertura al pubblico per tre ore e mezza delle cancellerie, a
prescindere dalle ragioni sottese a tale determinazione, contrasta con il disposto di cui all’art. 162 l. 1196/1960, attualmente
in vigore, secondo cui le cancellerie e segreterie giudiziarie
sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali”.
Nel mentre i ricorrenti proponevano ricorso per l’esecuzione e
l’attuazione dell’ordinanza cautelare, la difesa erariale interponeva appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
Alla Camera di Consiglio del 6.3.2012, la Sezione Quarta del
Supremo Collegio di giustizia amministrativa frustrava le speranze dei ricorrenti (e dell’intera avvocatura) e, con l’ordinanza
n. 916/2012 (appello RG 1082/2012, Pres. Leoni, Rel.
Forlenza), riformava l’ordinanza del TAR “tenuto anche conto,
_________________
* L’Autore è Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il corrente triennio 2012/2014 e coordinatore del progetto consiliare afferente il diritto amministrativo; è stato
eletto come delegato al congresso nazionale forense di Bologna (2008) ed a quello di Genova (2010); durante il congresso di Genova è stato eletto delegato all’assemblea
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA); all’interno dell’OUA poi è stato eletto coordinatore della commissione di diritto amministrativo.
30
Foro Romano
Attualità Forensi
a tali fini, degli strumenti telematici predisposti in alternativa al
deposito cartaceo e le concrete modalità di accesso e di smaltimento dell’utenza definite in relazione al concreto orario di
apertura delle cancellerie”.
Al di là dalla terminologia utilizzata che fa scempio della lingua
italiana (eravamo propensi a ritenere che si “smaltissero” i chilogrammi di troppo e non già “l’utenza” ovvero i cittadini e gli
avvocati, ma tant’è), il principio affermato dal Collegio è parso
a molti irragionevole e illogico, prima ancora che giuridicamente infondato, in considerazione del fatto, di assoluta evidenza,
che trattavasi della prima affermazione (nota) di un bizzarro
principio secondo il quale l’implementazione dell’utilizzo degli
strumenti telematici da parte della P.A. avrebbe potuto (e anzi
dovuto) ridondare in danno dei cittadini-utenti che, anziché
beneficiare delle innovazioni tecnologiche, ne sarebbero stati
addirittura danneggiati, ricevendone in cambio una limitata possibilità di fruire dei servizi pubblici (segnatamente, nella fattispecie, con la limitazione dell’accesso al servizio giustizia
mediante la riduzione dell’orario di apertura di cancellerie e
uffici giudiziari).
2. I ricorrenti, tuttavia, non si scoraggiavano e, essendo taluni di
loro medio tempore divenuti esponenti di spicco della politica
forense romana con l’elezione al Consiglio dell’Ordine per il
biennio 2012-2013 (poi divenuto ope legis triennio 2012-2014
ex art. 65 L. 247/20124), si rendeva possibile che addirittura
l’Ordine romano decidesse di insorgere col ricorso RG
4343/2012 avverso il provvedimento del 7.5.2012 col quale il
presidente della Corte di Appello di Roma rimodulava in peius
l’orario di apertura delle cancellerie, prevedendo l’apertura
delle cancellerie civili dalle ore 9 alle 12, del ruolo generale
dalle 9 alle 12,30 e del presidio del sabato dalle 9 alle 13.
La Prima Sezione, all’esito della Camera di Consiglio del
4.7.2012 (Pres. Piscitello, Rel. Politi), con l’ordinanza n.
2346/2012 depositata il 5.7.2012, ha negato l’invocata tutela
cautelare, recependo le indicazioni del Consiglio di Stato e, dunque, sulla base del rilievo che “in disparte una più approfondita valutazione della sussistenza del fumus boni juris in sede di
esame nel merito del ricorso proposto, non appare attuale e
concreto il pregiudizio lamentato, tenuto anche conto, a tali fini,
degli strumenti telematici predisposti in alternativa al deposito
cartaceo e le concrete modalità di accesso e di smaltimento dell’utenza definite in relazione al concreto orario di apertura
delle cancellerie”. Oramai anche per il TAR, dunque, i cittadini-utenti (e i loro difensori) potevano essere “smaltiti” nel
tempo inferiore rispetto a quello imposto dal legislatore in virtù
di non meglio precisati “strumenti telematici predisposti in
alternativa al deposito cartaceo”.
3. L’indomito Ordine romano poi adiva nuovamente il TAR
capitolino avverso un nuovo decreto del presidente vicario del
Tribunale di Roma (e del dirigente amministrativo) datato 20
settembre 2012 con il quale si disponeva, per il settore civile,
Foro Romano
l’apertura al pubblico dalle ore 9 alle ore 12 (ad eccezione degli
uffici del Ruolo Generale civile, del Ruolo generale Lavoro e
del Ruolo delle Esecuzioni Mobiliari, aperti dalle 9 alle 13) e,
per il settore penale, l’apertura dalle ore 9 alle ore 12 (con eccezione della cancelleria centrale GIP, la cancelleria centrale
dibattimentale e la cancelleria della Sezione Speciale per il
Riesame aperte dalle 9 alle 13).
Il Collegio romano, forse spazientito dalla pervicace insistenza
dell’avvocatura romana nel pretendere il rispetto dei suoi diritti e
interessi, alla Camera di Consiglio del 7.12.2012, annunciava la
possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e, infatti, di lì a poco liquidava la questione con la sentenza in
forma breve n. 10016/2012 depositata il 30.11.2012 (ricorso RG
8003/2012, Sezione Prima, Pres. Piscitello, Rel. De Bernardi).
Il TAR, ritenuta la questione attinente “con tutta evidenza,
all’autoorganizzazione amministrativa”, ha evidenziato “che,
in questo specifico settore, alle competenti Autorità è (e non
può che esser) riconosciuto un potere discrezionale particolarmente ampio”, ha poi osservato “che, nella circostanza, i limiti entro i quali l’esercizio di tale potere è – tradizionalmente –
circoscritto non possono assolutamente considerarsi superati”
e “in particolare, la copiosa documentazione versata in atti …
dimostra (innanzitutto) che il provvedimento impugnato è stato
adottato a conclusione di un’approfondita istruttoria: nel
corso della quale sono stati attentamente valutati, e comparati, i vari interessi coinvolti nella delicata (ed ormai annosa)
vicenda”. Il TAR, dunque, ha rilevato che il provvedimento
impugnato “va visto nell’ottica dell’avviato potenziamento del
“servizio informatico”: e del difficilissimo contesto in cui,
anche per consentire un simile potenziamento, è quotidianamente chiamato ad operare il personale addetto al Tribunale di
Roma” e che “non si può – del resto – non evidenziare (per
quel che concerne la dedotta violazione del principio “partecipativo”) che, per concordare le modalità di attuazione di quello che è stato definito il “Piano straordinario di digitalizzazione (e, più in generale, per fronteggiare le imprescindibili esigenze ad esso connesse), si sono svolte – sin dal 2009 – numerose riunioni: alle quali sono sempre stati chiamati a partecipare (per darvi il loro fattivo contributo) autorevoli rappresentanti del soggetto ricorrente”.
Il Collegio ha poi ritenuto addirittura certo che “gli utenti del
Tribunale di Roma possono ormai giovarsi di appositi sportelli
telematici e (a fini di consultazione) di numerose postazioni
informatiche” e che “del pari, in atto (tramite il “sistema informatico ufficiale di gestione dei registri di Cancelleria”) la scansione dei provvedimenti giurisdizionali in materia civile e di
lavoro”, donde “ciò consente, a ciascun professionista all’uopo
abilitato, di visualizzare “on line” (direttamente dal proprio
studio) i provvedimenti stessi”.
Constatando poi l’evidenza, il Collegio ha ritenuto di “aggiungere che la realizzazione, ed il mantenimento, di simili risultati
31
Attualità Forensi
(assolutamente imprevedibili all’epoca della promulgazione
della, incongruamente richiamata, legge n. 1196 del ’60) ha
comportato – e comporta – la necessità di chiedere al personale amministrativo (che svolge già un’impressionante mole di
lavoro straordinario) un impegno che non poteva (e non può)
non riflettersi sull’orario di apertura al pubblico degli sportelli di tipo “tradizionale”.
Donde, il Collegio ha generosamente assolto l’operato
dell’Amministrazione, atteso “che la contestata limitazione
d’orario è stata adottata nella consapevolezza che (alla luce
dell’elevato “standard” di informatizzazione raggiunto dai vari
Uffici) non si sarebbe arrecato alcun danno all’utenza” e che
“in definitiva, il provvedimento impugnato (oltre a non confliggere con alcun principio logico) appare pienamente rispondente all’interesse pubblico”.
Quando oramai anche i più speranzosi degli avvocati romani
iniziavano a rassegnarsi a non vedere applicata la legge nell’ambito del circondario e del distretto (addirittura “incongruamente
richiamata”, secondo l’ultima decisione di merito della Sezione
Prima del TAR, nonostante, come già abbiamo evidenziato,
nella precedente occasione prima richiamata, la stessa Sezione
aveva ritenuto doveroso imporre l’applicazione in sede cautelare della disciplina poi ritenuta incongrua rispetto alla fattispecie), l’Ordine capitolino decideva di interporre appello nel corso
del quale poi “osava” nuovamente invocare la tutela cautelare
dinanzi al Consiglio di Stato.
Questa volta, e siamo arrivati all’attualità, la Sezione Quarta del
Supremo Collegio di giustizia amministrativa, chiamata nuovamente a pronunciarsi sul tema nell’appello RG 1307/2013, con
un opportuno revirement rispetto la decisione cautelare del
marzo del 2012, all’esito della Camera di Consiglio del
9.4.2013, con l’ordinanza 1304/2013 depositata in data
11.4.2013 (Pres. Viriglio, Rel. Nocelli), pure non concedendo la
tutela cautelare, provvedeva – ex art. 55 co. 10 c.p.a.5 – alla sollecita fissazione, a ottobre 2012, dell’udienza di discussione del
merito dell’appello, chiarendo però che, già sul piano del fumus
boni iuris, “il ricorso dell’Ordine degli Avvocati di Roma non
pare, in questa fase di sommaria delibazione, destituito di fon-
damento, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di prime
cure, anzitutto per il rilievo che i provvedimenti impugnati non
sembrano prima facie conformi al chiaro disposto normativo
dell’art. 162 della legge n. 1196 del 1960”; il tutto poi sulla base
della considerazione ulteriore che “l’inosservanza di tale disposizione non è giustificata, nemmeno temporaneamente, da transeunti necessità di carattere organizzativo, pur gravi, non
potendosi disconoscere la natura cogente di tale fondamentale
norma agendi della p.a. nell’organizzazione delle cancellerie e
delle segreterie giudiziarie”.
4. Nell’attesa della decisione di merito del Consiglio di Stato
che dovrebbe costituire l’unico epilogo logico e consequenziale
rispetto all’attuale sistema delle fonti, così come tracciato dai
Padri costituenti6, è certamente auspicabile che i capi degli uffici giudiziari (nella fattispecie contenziosa esaminata trattavasi
di quelli romani, ma il principio deve valere per tutti, non potendosi tollerare una sorta di malinteso federalismo giudiziario che
rimetta alla sensibilità di ciascun capo d’ufficio la disciplina
dell’accesso in concreto al servizio Giustizia) – all’esito di
un’opportuna e doverosa attività istruttoria, da svolgersi in contraddittorio non soltanto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti e dei cancellieri, ma estesa anche alla
partecipazione degli Ordini professionali, dei rappresentanti
delle istituzioni locali e delle associazioni degli utenti-consumatori – trovino proposte di modulazione dell’orario di apertura di
cancellerie e uffici giudiziari che non penalizzino in primis i cittadini-utenti e poi anche i soggetti che istituzionalmente e giornalmente li difendono7.
La sfida è certamente difficile alla luce della cronica mancanza
di personale e della carenza di risorse, ma proprio l’implementazione dell’uso della telematica dovrebbe costituire un “volano” nel quale investire le residue risorse a disposizione per
migliorare il servizio e con questo la vita lavorativa degli impiegati e degli addetti alle cancellerie e quella professionale anche
di avvocati, CTU, curatori e di tutti coloro i quali con abnegazione quotidiana, spesso spinta sino all’eroismo, ancora oggi
consentono che, sia pure con fatica, la macchina giudiziaria
continui a funzionare.
_________________
1 All’art. 162 è stato previsto testualmente che “le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico
cinque ore nei giorni feriali, secondo l’orario stabilito
dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate”.
2 Il CSM ha avuto modo di chiarire che “spetta,
dunque, esclusivamente ai capi degli uffici giudiziari –
e pertanto, nel caso di specie, al Presidente del
Tribunale – stabilire l’orario di apertura delle cancellerie, essendo solo obbligati alla preventiva audizione
dei loro funzionari, senza altro tipo di vincolo che non
sia quello di garantire, genericamente, la funzionalità
ed il buon andamento della predetta struttura… Si tratta, in sostanza, di un potere regolamentare e gestionale
che il legislatore ha inteso rimettere in forma esclusiva
ai singoli capi degli uffici giudiziari. Difatti, non può
dubitarsi che le ribadite prerogative del capo dell’ufficio giudiziario in materia di regolamentazione degli
orari di apertura delle cancellerie rappresentano, d’altra parte, un momento importante dell’espressione
delle capacità organizzative e gestionali dei dirigenti,
con effetti rilevanti sul buon andamento e sull’efficienza dell’intera struttura giudiziaria locale, sicché
appare auspicabile che gli stessi dirigenti degli uffici
giudiziari facciano ricorso ad opzioni condivise e frutto dell’interlocuzione costante, oltre che con gli addetti ai servizi amministrativi e i magistrati interessati,
anche con gli utenti degli uffici stessi, siano essi parti
pubbliche o private”.
3 Infatti, in materia di orario di apertura di cancellerie e
32
uffici giudiziari, è stato possibile rivenire taluni significati precedenti di seguito evidenziati.
Nelle premesse di un provvedimento del 12.12.2011 del
Presidente del Tribunale di Crotone, è stato “rilevato,
altresì, che la fascia oraria al pubblico è stata oggetto
di prescrizione da parte degli ispettori, nel senso che la
stessa non può essere inferiore a cinque ore giornaliere,
così come previsto dall’art. 162, 1° comma, legge
30/10/1960, n. 1196”.
Il Presidente vicario del Tribunale ordinario di Roma ed
il dirigente amministrativo in data 1.2.2012, hanno disposto che “… conformemente alla richiesta della
Amministrazione centrale in data 16/02/2012 con
decorrenza immediata gli uffici e le cancellerie del
Tribunale di Roma ripristineranno l’orario di apertura
Foro Romano
Attualità Forensi
suale amministrativo, a cura di Bruno Sassani e Riccardo Villata, 2013, Torino, 853 il
quale, muovendo proprio dall’idea della fissazione del merito quale contropartita per
la rinuncia alla trattazione della domanda cautelare, ravvede la non identità di ratio dell’art. 55 co.10 c.p.a. con l’art. 55 co. 11 c.p.a., dove la definizione in senso positivo dell’incidente cautelare rappresenta il presupposto per la contestuale fissazione dell’udienza di merito).
al Pubblico, in vigore antecedentemente al 1° ottobre 2011”.
Il Presidente del Tribunale di Napoli, in accoglimento di una richiesta della Giunta della
Camera Penale di Napoli, aveva “ritenuto che, pur in presenza di valide ragioni di funzionalità che consiglierebbero di mantenere l’attuale disciplina, la diffida della Camera
Penale non può essere ignorata”, con la conseguenza che sono stati revocati “tutti i
provvedimenti che prevedono un orario di apertura delle cancellerie al pubblico minore
di cinque ore giornaliere per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì”.
6 L’art. 97 della Costituzione (secondo il quale “I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge)”, come è arcinoto a chiunque, ha previsto che i pubblici uffici
sono organizzati secondo le disposizioni di legge e, nella fattispecie, è indubbio che la
legge imponga un orario di apertura di almeno cinque ore giornaliere (cfr. art. 162 L.
1196/1960).
4 All’art. 65 (“disposizioni transitorie”) della L. 31 dicembre 2012, n. 247, recante il
“nuovo ordinamento della professione forense” è stato previsto che “il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono
prorogati no al 31 dicembre dell’anno successivo alla medesima data”.
5 L’art. 55 co. 10 dell’allegato 1 al d.lgs. 2.7.2010 n. 104 ha previsto che “Il tribunale
amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente
siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione
del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado;
in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale
per la sollecita fissazione dell’udienza di merito”. Il meccanismo così delineato sembra rispecchiare la prassi dell’accordo di rinunzia alla trattazione della tutela cautelare
in cambio della fissazione dell’udienza di discussione del merito “a breve”, nel senso
di anticipata rispetto a ciò che avverrebbe ordinariamente (così, Panzarola A. in Il
Codice del Processo Amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto proces-
Foro Romano
7 Non può essere sottaciuta, infine, anche nell’ambito dell’avvocatura, la voce dissenziente di pochi isolati e improvvisati figuranti della politica forense nostrana i quali, nel
mentre i colleghi e l’Ordine istituzionalmente deputato a rappresentarli adivano le
competenti sedi giurisdizionali, continuavano a vagheggiare in ordine a pseudo soluzioni politiche del problema, quasi che nel nostro ordinamento sia consentito a chicchessia, a costituzione invariata, sovvertire l’ordine delle fonti del diritto e disporre a
suo piacimento “transattivamente” dei diritti e degli interessi (altrui) dei cittadini e dei
loro difensori.
33
Attualità Forensi
Lo spirito del “giusto processo” connoterà
il nuovo procedimento disciplinare
Mario Scialla
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
I
l titolo V della nuova legge forense analizza uno dei temi più
importanti e delicati dell’ordinamento professionale, quello
della giurisdizione domestica.
La riforma fissa subito un principio di indubbia trasparenza, sul
quale ruota l’intero sistema: quello sancito dall’art. 50, comma
3, che stabilisce che non possono far parte delle sezioni giudicanti i membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
Tale scelta presenta evidenti garanzie di maggiore terzietà per il
giudicante, non tanto per fugare il rischio che si pervenisse
effettivamente ad una giustizia più addomesticata quanto, semmai, per l’immagine negativa che si poteva diffondere all’esterno: quella di un professionista troppo indulgente nei confronti di
altro collega che con il suo voto avesse, in ipotesi, contribuito
all’elezione a consigliere del primo.
Una modifica coraggiosa quindi ma con enormi conseguenze di
ordine pratico e strutturale che complicheranno, di molto, l’attività dei Consigli degli Ordini, soprattutto delle città metropolitane.
Insieme alle luci ci sono però anche le ombre perché si priva il
giudicante di un elemento importante, talvolta essenziale per
giungere ad una corretta decisione: quello dell’ancoraggio al
territorio.
È fondamentale, per chi giudica, conoscere la propria realtà territoriale, i personaggi e gli interpreti che saranno i protagonisti
nel procedimento disciplinare in quanto la frequentazione quotidiana con l’ambiente giudiziario e l’interlocuzione costante
con la magistratura, che talvolta con le sue segnalazioni innesca
il giudizio disciplinare, è garanzia di un risultato migliore.
Questo problema veniva risolto con l’impianto ipotizzato dalla
riforma tracciata da DPR dell’agosto 2012 che creava il
Consiglio di Disciplina su base territoriale che però incontrava
un limite, forse, ancor più grande: quello cioè di affidare alla
decisione, non motivata, del Presidente del Tribunale, la scelta
dei quindici giudici, tra i quali non vi potevano essere i
Consiglieri dell’Ordine in carica, tra la rosa dei trenta nominativi forniti dall’Ordine.
Venendo ora alla disamina del procedimento in concreto non si
può negare che lo stesso appaia ben strutturato, moderno, garantista ed improntato sul modello del giusto processo penale.
Il rapporto con il processo penale è infatti di assoluta evidenza
e non solo perché viene precisamente enucleato nell’articolo 54
ma perché ogni articolo, in realtà, è connotato di riferimenti
importanti al processo penale.
Sintomatica è la chiarezza utilizzata dalla norma all’art. 56 a
proposito della prescrizione dell’azione disciplinare, risolvendo
alcuni dubbi che l’“attuale” disciplina porta ancora con sé.
Se infatti è vero, come osservato opportunamente da Ubaldo
Perfetti nel suo pregevole testo “Ordinamento e Deontologia
Forensi” (Cedam 2011) e come ribadito dalla giurisprudenza del
Consiglio Nazionale Forense, che nessuna durata massima è
prevista per il procedimento disciplinare, non potendosi applicare il principio del giusto processo al procedimento disciplinare
stante il suo carattere amministrativo, l’articolo 56 evita, finalmente, incertezze di sorta ribadendo tanto il termine ordinario
(sei anni), che quello di durata massima (sette anni e mezzo).
Tale felice scelta è del resto conforme all’orientamento delle
sezioni unite della Corte di Cassazione n. 29294 del 15/12/2008
e poi, ancora, sezioni unite, 8 novembre 2010, n. 22264, che
avevano già ritenuto applicabili i principi del giusto processo
davanti ai consigli territoriali in tema di impugnabilità delle
delibere di apertura dei procedimenti disciplinari.
Delimitare la durata di ogni processo, anche quello disciplinare,
in un tempo ragionevole, è un principio di civiltà giuridica e la
riaffermazione di tale sacrosanto diritto non dovrebbe, comunque, comportare particolari ricadute sull’amministrazione della
giustizia in quanto, ai sensi dell’art. 50, il Consiglio distrettuale
di disciplina svolgerà la propria opera con sezioni più snelle,
composte da cinque titolari e da tre supplenti e non, come avviene attualmente nei Consigli dei grandi fori, anche con 15 componenti, determinando sicuramente uno spreco di energie.
Un altro momento significativo, che merita di essere analizzato,
è quello introdotto dal comma 3 dell’articolo 58 ove è previsto
che conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone
al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Ebbene il Consiglio distrettuale
delibererà senza la presenza del Consigliere istruttore, il quale
non può far parte del collegio giudicante.
Finalmente viene eliminato un aspetto che strideva con i principi dell’indipendenza ed autonomia del giudicante, che ormai
fanno parte del patrimonio della nostra cultura, in quanto è indiscutibile che la presenza dell’istruttore nel collegio giudicante,
con possibilità di argomentazione e quindi di concreto convincimento degli altri consiglieri sulla bontà dell’ipotesi accusato-
34
Foro Romano
Attualità Forensi
ria, rappresentava un vulnus dell’intero sistema, accrescendo il
rischio di uniformarsi ad una tesi preconcetta.
Occorre rimarcare positivamente anche il punto 2 dell’art. 59
che disciplina la possibilità, per l’incolpato ed il suo difensore,
di interloquire con il consigliere istruttore, di essere sentiti ed
esporre le proprie difese, anche tramite memorie e produzioni
documentali.
Tale previsione introduce il contraddittorio anche nella fase
delle indagini e richiama indirettamente i poteri dell’indagato di
cui all’art. 415 bis del codice di procedura penale, al punto che
l’istruttore, avuto riguardo al contenuto delle difese, potrebbe
proporre l’archiviazione o, solo dopo il decorso del termine concesso per il compimento degli atti difensivi, chiedere al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio
dell’incolpato.
I richiami alla procedura penale emergono a chiare tinte anche
nei termini per il deposito della lista testimoniale e della motivazione della sentenza, prevedendo un termine di sessanta giorni per i procedimenti relativi a decisioni complesse.
In ogni caso, a fugare ogni dubbio, ci pensa la lettera n) del
punto 2 dell’art. 59 che precisa come, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme
del codice di procedura penale, se compatibili.
La lettera g) del punto 2 dell’art. 59 merita, infine, un autonomo
approfondimento anche perché segna la sublimazione del recepimento dello spirito del giusto processo. Si prevede, infatti,
come “gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo
in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento”.
Foro Romano
La conseguenza di ciò è che niente potrà più essere sottratto al
contraddittorio delle parti e che nulla potrà essere più utilizzato
per la decisione se non si è consentita, in precedenza, una adeguata ed efficace partecipazione della difesa.
Anche nel procedimento disciplinare, quindi, come in quello
ordinario, il metodo di conoscenza e di valutazione dei dati
acquisiti sarà quello basato sul contraddittorio.
E non è una scelta di poco conto o di modeste implicazioni perché determinerà un procedimento sicuramente più articolato ma
anche più accorto e garantista perché la grandezza del metodo
accusatorio sta nel fatto che, ove correttamente applicato, riduce il rischio di errori.
L’avvocatura viene così dotata di uno strumento più moderno ed
idoneo a garantire il rispetto delle regole deontologiche che connotano la nostra professione e necessariamente potrà essere utilizzato solo da un difensore dotato di cognizioni specifiche e
tecniche.
Il valore più importante che sottende a questa riforma, però, non
è tanto indirizzato all’interno, rivolto cioè esclusivamente
all’adozione del metodo migliore (quello del contraddittorio)
per l’amministrazione della giurisdizione domestica quanto,
invece, all’esterno e si caratterizza per il segnale che propone
alla società civile. Quello cioè che l’Avvocatura ha una organizzazione disciplinare tale che, pur se ispirata al doveroso garantismo, è dotata di strumenti e controlli tali (vedi da ultimo i
poteri ispettivi del CNF di cui all’art. 63) da escludere, in radice, una giustizia addomesticata o inefficiente.
Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini, soprattutto nell’immediato, saranno gravati da impegni e responsabilità rilevanti
ma sarà di sollievo pensare che questi sforzi contribuiranno a
fornire un attestato di serietà alla nostra professione.
35
Attualità Forensi
Il Consiglio dell’Ordine per l’internazionalizzazione
della professione forense
Isabella Maria Stoppani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
G
ià da un anno è operativo presso il Consiglio
dell’Ordine il Settore Rapporti Internazionali, che mi è
stato affidato in considerazione dei contatti costruiti in
tanti anni dedicati alle professioni intellettuali in Europa nell’ambito di associazioni che si occupano sia della tutela degli
ordini professionali sia della previdenza dei liberi professionisti.
La partecipazione alle consultazioni, audizioni ed ai lavori presso la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Comitato
Economico e Sociale mi ha arricchito di importanti rapporti con
quanti, nei diversi Stati europei si dedicano alla salvaguardia di
quel patrimonio comune che per noi è costituito dalla identità
libero-professionale.
In particolare, nell’ambito delle suddette frequentazioni, ho
potuto avere contatti con i rappresentanti delle organizzazioni
professionali a livello mondiale ed europeo, quali il CCBE,
FBE, UIA.
È questa mia esperienza che ho inteso riversare nel mio lavoro
presso il Consiglio dell’Ordine e che mi ha consentito di strutturare il Settore Rapporti Internazionali, costituendo un Comitato scientifico, di alto livello, coordinato dal Prof. Avv. Giulio
Prosperetti, e del quale fanno parte professori universitari e
Avvocati esperti in ordinamenti stranieri. Il Comitato scientifico
raccoglie esperienze relative a tutti i settori del diritto, giacché
oggi tutte le branche della nostra professione necessitano di un
approccio comparatistico e di una conoscenza della legislazione
dell’Unione Europea.
Ma lo spettro di attività del Settore Rapporti Internazionali si è
andato allargando anche al di là dei confini europei, poiché sono
stati stabiliti interessanti contatti con Colleghi, Università ed
organismi nordamericani, sudamericani, africani ed asiatici, ed
anche australiani, grazie ai quali saranno presto messi in cantiere interessanti iniziative comuni.
È davvero incredibile quali e quante siano le affinità e le problematiche che nel mondo delle libere professioni e degli avvocati
in particolare accomunano le esperienze dei diversi Stati.
Tutto ciò non si riduce a sporadici contatti verticistici ma le attività di questo Settore del Consiglio dell’Ordine, mirano a coinvolgere ampi strati dell’Avvocatura romana, che ha mostrato
grande interesse, affollando gli incontri e partecipando attivamente alle iniziative programmate.
Oltre al Comitato scientifico, infatti, si è previsto un Comitato
tecnico, composto da Colleghi stranieri che hanno Studio a
Roma, che costituiscono, in ragione anche delle proprie conoscenze linguistiche, un indispensabile trait-d’union con i diversi Stati.
Questi Colleghi, tutti molto interessati all’intensificazione dei
rapporti tra l’Avvocatura italiana e quella dei loro rispettivi
Stati, rappresentano una risorsa fondamentale, della quale proprio il Foro di Roma può approfittare.
Si tratta di un’attività in via di implementazione, in linea con
l’esigenza di internazionalizzazione della professione forense,
che non ha più ragione di essere monopolio di grandi studi stranieri, che hanno operato una sorta di colonizzazione di tale settore nel nostro Paese.
C’è una vasta domanda in questo senso, di Avvocati che curino
settori di nicchia a livello internazionale, giacchè la internazionalizzazione dell’economia non è più appannaggio soltanto di
grandi multinazionali, ma oggi anche di piccole e medie imprese che si affacciano sul mercato globale e che, dal punto di vista
della consulenza legale, preferiscono rivolgersi a piccoli studi
capaci di corrispondere alle proprie esigenze.
Gli Avvocati che si sono dichiarati disponibili a collaborare alle
attività del Settore costituiscono il Comitato operativo, al quale
sono stati ammessi anche alcuni praticanti, in ragione delle loro
specifiche competenze.
Tutte le suddette articolazioni del settore sono suscettibili di
completarsi con l’apporto di altri Colleghi che, in relazione alle
diverse caratteristiche, potranno far parte dei diversi Comitati.
L’interesse per la legislazione europea è ormai esploso; oggi
anche la Magistratura sta recuperando un gap di conoscenze;
sono stati infatti istituiti dal CSM corsi di alto perfezionamento
e di formazione in materia.
Mi piace ricordare che il Presidente Santacroce, il 20 Marzo
scorso, in occasione dell’inaugurazione della Scuola Forense
“Vittorio Emanuele Orlando”, coordinata dal Collega Cons.
Bolognesi ha ricordato la necessità per Magistrati ed Avvocati di
conoscenze approfondite nei diversi settori tutti interessati dalla
disciplina europea, vista la prevalenza di queste norme.
È indispensabile, in particolare, approfondire i rapporti tra le
Corti italiane (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale) e le
Corti europee (Corte di Giustizia e CEDU), anche per comprendere in quali casi si possa chiedere al Giudice di merito la disapplicazione della norma interna, ovvero la remissione alla Corte
Costituzionale o, infine, la pregiudiziale europea alla Corte di
36
Foro Romano
Attualità Forensi
Lussemburgo.
Devo dire che, in varie occasioni, accennando a queste problematiche in convegni di diversi settori del diritto positivo italiano, ho riscontrato un grandissimo interesse all’approfondimento delle tematiche comunitarie, in particolare da parte dei giovani Colleghi.
Sarà quindi uno degli obiettivi che il Settore cercherà di perseguire nel prossimo futuro.
Già in questo primo anno sono stati stabiliti o approfonditi rapporti con i Consigli dell’Ordine di Bruxelles, Parigi, Madrid,
Barcellona, Ankara, Varsavia, Francoforte, Berlino, Ginevra,
Shangai, con Magistrati, Avvocati e Professori universitari giapponesi, cinesi, brasiliani, australiani, statunitensi, e di quasi tutti
gli Stati Europei.
Il 22 Marzo abbiamo ricevuto una folta delegazione di San
Marino, rappresentata dai massimi vertici politici, diplomatici e
consiliari, in un incontro che, oltre ad aver approfondito i differenti ordinamenti, ha messo in luce, in particolare nelle materie
dei trust e dei brevetti, spunti interessanti ed occasioni di lavoro.
Foro Romano
Stiamo costruendo analoghe occasioni di incontro con
Bruxelles, Francoforte e Mosca.
L’invito che voglio rivolgere con queste righe ai Colleghi è
quello di voler collaborare, portando esperienze e risorse personali alla creazione di stabili e fattivi rapporti con… il mondo…,
affinché l’Avvocatura romana possa far sentire la sua voce, forte
di una tradizione ancora ammirata ovunque, con la storia di un
diritto che ha segnato lo sviluppo della civiltà occidentale.
Molte delegazioni straniere, soprattutto orientali, ancora oggi
vengono in Italia per conoscere e studiare i nostri istituti e Roma
viene ancora vista come un modello.
Cerchiamo di trovare nuove strade, nuove opportunità, in particolare per i giovani Colleghi, dei quali, in tante occasioni, ho
potuto apprezzare la preparazione e l’apertura verso l’esterno.
Affrontiamo insieme le difficoltà di un mondo globalizzato,
cogliendone anche le migliori e nuove occasioni di lavoro.
Approfitto infine per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato fattivamente, affiancandomi nel Consiglio e nel Settore
Rapporti Internazionali.
37
Attualità Forensi
I defibrillatori negli Uffici Giudiziari romani
L’iniziativa, prima in Italia, testimonia l’impegno nel sociale dell’Avvocatura della Capitale
Tiziano Lepone e Stefano Radicioni
Avvocati del Foro di Roma
È
stato portato a termine il progetto “Defibrillatori negli
Uffici Giudiziari” promosso e fortemente voluto dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha
provveduto ad acquistare i defibrillatori, poi installati e messi a
disposizione di tutti gli Uffici Giudiziari romani.
Un progetto ambizioso, che è stato presentato il 4 ottobre 2012
durante la cerimonia svoltasi presso l’Aula Avvocati del Palazzo
di giustizia di Piazza Cavour, alla presenza del presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio,
del Consigliere Segretario Avvocato Pietro di Tosto, promotore
dell’iniziativa e del noto regista Enrico Vanzina che ha diretto il
cortometraggio “Il defibrillatore”.
Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalle autorità che presiedono gli Uffici Giudiziari romani. Il Presidente della Corte di
Cassazione, Dott. Ernesto Lupo; il Presidente del Consiglio di
Stato, Dott. Giancarlo Coraggio; il Presidente della Corte di
Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce; il Presidente del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Dott. Calogero
Piscietiello; il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma,
Dott. Mario Bresciano; il presidente del Tribunale dei
Minorenni di Roma, Dott.ssa Melita Cavallo; hanno salutato
con ammirazione l’iniziativa degli avvocati romani ed hanno
messo a disposizione i loro uffici ed il personale per la necessaria formazione dei soccorritori.
È proprio questo il valore aggiunto a disposizione di tutti i cittadini, personale di cancelleria, magistrati, avvocati ed operatori del diritto che frequentano quotidianamente gli uffici giudiziari romani, che, in caso di necessità, potranno contare sull’intervento di personale che ha seguito un corso di formazione per
l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae), conseguendo il relativo attestato Bls-d.
Uno sforzo enorme anche sotto il profilo organizzativo, che il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha compiuto grazie alla fattiva collaborazione della Onlus “Insieme per il
Cuore”, presieduta dal Prof. Giuliano Altamura, Direttore del
reparto di cardiologia dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma, la
quale, con i propri operatori sanitari, coordinati dagli Avvocati
Tiziano Lepone e Stefano Radicioni, delegati dal Consiglio
dell’Ordine all’esecuzione del progetto, ha formato un centinaio di soccorritori tra cancellieri e personale dipendente dal
Ministero della giustizia, pronti a intervenire in caso di bisogno.
Nello specifico, sono stati consegnati cinque defibrillatori al
Tribunale Ordinario di Roma, uno alla Corte di Cassazione, uno
alla Corte di Appello di Roma, uno alla Procura della
Repubblica, uno al Consiglio di Stato, uno al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, uno al Tribunale dei
Minorenni, uno alla Corte dei Conti, uno alla Commissione
Tributaria, due alle sezioni civili dell’Ufficio del Giudice di
Pace e uno alle sezioni penali.
L’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di assicurare il massimo grado di sicurezza e prevenzione sotto il profilo della cardioprotezione all’interno degli uffici giudiziari romani, tenendo
conto della specificità della natura e del genere delle attività
svolte al loro interno.
Al riguardo, gli avvocati romani sono stati precursori, visto che
il 2013 è l’anno della sensibilizzazione e promozione della rianimazione cardiopolmonare precoce, con uso dei defibrillatori,
tra la popolazione civile.
L’iniziativa ha concretizzato e valorizzato l’impegno sociale
dell’avvocatura al di là dei suoi compiti istituzionali e ha avuto
eco nazionale, visto che è stata portata anche all’attenzione del
XXXI Congresso Nazionale Forense, svoltosi a Bari nei giorni
22-24 Novembre 2012.
In tale occasione, su iniziativa dell’Avvocato Tiziano Lepone,
primo firmatario e dell’Avvocato Stefano Radicioni, secondo
firmatario e delegato all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, è
stata presentata una mozione volta a estendere l’iniziativa del
Consiglio dell’Ordine capitolino a tutti gli ordini territoriali
forensi presenti sul territorio nazionale.
La proposta è stata approvata dal Congresso come raccomandazione, a conferma della particolare sensibilità ed attenzione ai
temi sociali dimostrata dall’avvocatura italiana.
38
Foro Romano
Attualità Forensi
Lo shock che riaccende la vita
Giuliano Altamura
Presidente dell’Associazione Insieme per il Cuore ONLUS e Primario del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma
L’
Arresto Cardiaco (A.C.) è un evento drammatico e
spesso inatteso, che in considerazione dell’incremento
della vita media, sta aumentando nel tempo.
Purtroppo, al momento è identificabile solo una bassa percentuale dei pazienti che andranno incontro all’A.C., in cui pertanto è possibile attuare la terapia specifica: l’applicazione cioè del
defibrillatore automatico impiantabile.
Al contrario, nella grande maggioranza dei casi, l’Arresto è la
prima manifestazione di una cardiopatia misconosciuta, generalmente ad eziologia ischemica. Nei casi extraospedalieri i risultati in termini di sopravvivenza sono ancora molto deludenti.
La sola possibile strategia vincente è la diffusione fra la popolazione della Cultura dell’Emergenza Cardiologica, nonché la realizzazione di Progetti per attuare al più presto le manovre di
Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) e la defibrillazione
cardiaca.
Come dimostrato da numerose esperienze, la defibrillazione
eseguita rapidamente nello stesso luogo dove è avvenuto l’arresto cardiaco è l’unica terapia attuabile per salvare un considerevole numero di persone. Un Progetto di Defibrillazione avrà
successo solo se sarà disponibile un adeguato e preparato numero di soccorritori; in aggiunta agli Enti preposti, i cittadini possono diventare una preziosa risorsa.
Altrettanto importante può esser il ruolo della Scuola con programmi educazionali ad hoc riguardanti la conoscenza dei fattori di rischio cardiovascolare (stile di vita “salva cuore”) e le basi
del Primo Soccorso.
L’A.C. si manifesta con un’improvvisa perdita di coscienza,
talora preceduta da dolore toracico e palpitazioni di lieve entità.
Se non soccorsa in pochi minuti ed in modo adeguato, la vittima decede (Morte Cardiaca definita Improvvisa se avviene
entro un’ora dall’inizio della perdita di coscienza). Tale morte è
inattesa, in quanto avviene in soggetti apparentemente sani o
affetti da cardiopatia in cui l’exitus non era prevedibile a breve
tempo. L’evento si verifica nella maggioranza dei casi come
prima manifestazione dell’Infarto Miocardico Acuto; si stima
che circa la metà degli infarti sia complicato da gravi aritmie
cardiache, potenzialmente mortali. L’A.C. si verifica in 1 persona su 1.000 per anno (circa 60.000 casi/anno in Italia); attualmente la percentuale di sopravvivenza dopo l’evento extraospedaliero è solo del 2-5%. La presenza di testimoni in luoghi pubblici (50-60% dei casi) è un elemento determinante per la pronta attivazione dei soccorsi e per la salvezza della vittima.
Nel 50-70% dei casi le aritmie responsabili dell’A.C. sono la
Fibrillazione Ventricolare (FV) o la Tachicardia Ventricolare
(TV) senza polso che vengono indicate come “ritmo della sal-
Foro Romano
vezza” in quanto, se trattate prontamente con la defibrillazione
elettrica, possono essere interrotte. Nel 90% dei casi l’etiologia
è riferibile a malattie cardiache: Cardiopatia Ischemica (7080%), Cardiomiopatia Dilatativa e Ipertrofica (10%), Cardiopatia Ipertensiva e Valvolare (5%), Sindromi Aritmogene Ereditarie (5%); solo nel 10% la causa è extracardiaca. Le aritmie determinano un sovvertimento completo della eccito-conduzione cardiaca, con interruzione dell’attività contrattile del cuore. La
defibrillazione elettrica è l’unica terapia in grado di interrompere la FV/TV, permettendo il recupero di un ritmo valido e il
ripristino dell’attività contrattile.
La FV/TV non trattata evolve in 7-10 minuti verso l’Asistolia,
ritmo non suscettibile di alcuna terapia; inoltre, il successo della
defibrillazione dipende anche dal livello di ossigenazione del
sangue che può essere migliorato con le manovre RCP. La conseguente anossia cerebrale provoca lesioni encefaliche che
divengono irreversibili dopo 10-12 minuti; nei soggetti rianimati la prevenzione del danno cerebrale dipende quindi dalla tempestività della RCP e della defibrillazione.
La sopravvivenza è condizionata dalla corretta esecuzione della
sequenza delle varie manovre. Il concetto di “Catena della
Sopravvivenza” indica l’approccio al trattamento dell’AC; la
catena è costituita da cinque “anelli” concatenati tra loro: la
mancata attuazione di un solo anello riduce in modo sensibile le
possibilità di salvezza.
Riconoscimento AC e
Rianimazione
Defibrillazione
Trasferimento
Cure specialistiche
attivazione 118
Cardio Polmonare
DAE
in ospedale
avanzate
Per il soccorso extraospedaliero sono impiegati i Defibrillatori
Semiautomatici (DAE) utilizzabili anche dal personale non
sanitario. Tali dispositivi, portatili, di piccole dimensioni e peso
ed altamente affidabili, riconoscono automaticamente la FV/TV
e, solo se necessario, danno al soccorritore il comando di premere il pulsante per l’erogazione dello shock elettrico. Per essere abilitati al suo utilizzo sono necessarie 5 ore di addestramento (BLSD).
Il 26 Aprile 2013 è stato firmato il Decreto Ministeriale che sancisce l’obbligo per tutte le Società Sportive (anche dilettantistiche) di dotarsi di Defibrillatori Semiautomatici e di personale
addestrato al soccorso. Tale obbligo dovrebbe estendersi anche
a tutti i luoghi con elevato flusso di persone: grandi Scali
aerei/ferroviari/navali, Centri Commerciali, Uffici Giudiziari ...
39
Attualità Forensi
Avvocati operatori di Giustizia
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
C
ari Amici e Colleghi, a nome del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma e mio personale, sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a tutti voi che avete voluto onorare, con la vostra presenza, questo importante evento.
Oggi è uno di quei giorni che ricorderemo con grande piacere e
soddisfazione e che non rappresenta una pura e semplice cerimonia ma la testimonianza di una vicinanza e sollecitudine
umana che ben integra e completa quella professionale.
Ciò che ci unisce qui, oggi, non è l’essere “Operatori della
Giustizia” ma quelli che a me piace chiamare “Operatori di
Giustizia”.
Infatti, è proprio attraverso l’appassionata opera di tutti noi che
il cittadino riceve giustizia e vede realizzarsi appieno il suo fondamentale diritto di difesa, così come sancito dalla nostra
Costituzione.
Per voi, Amici e Colleghi, questo spirito di solidarietà
dell’Avvocatura non è certamente una novità. Voi sapete, ad
esempio, che l’Ordine di Roma ha messo a disposizione degli
Uffici Giudiziari ben 17 persone, pagate dal Consiglio stesso, di
cui 9 presso l’Ufficio del Giudice di Pace le quali hanno permesso, finora, la pubblicazione di ben 5.000 sentenze arretrate
al mese, oltre ad essere di aiuto per altri gravosi compiti tecnico-amministrativi.
Sapete anche, ad esempio, come competenti Colleghi siano stati
messi gratuitamente a disposizione dei detenuti che intendono
laurearsi in giurisprudenza.
Ma queste sono solo alcune delle attività espletate quotidianamente dall’Avvocatura in favore della Giustizia e della società e
che voi ben conoscete.
Cambiano i tempi e siamo circondati da strumenti moderni con
i quali cerchiamo di rendere un servizio migliore. Il processo
civile telematico sta per diventare realtà grazie allo straordinario impegno profuso da appassionati Colleghi e molte complesse pratiche burocratiche vengono, giorno dopo giorno, rese più
semplici e veloci grazie alle nuove tecnologie a beneficio dei
Colleghi ma soprattutto dei cittadini.
Tutti ci riconosciamo in questo ruolo e persino quando diamo un
semplice parere ad un nostro assistito, sentiamo, con orgoglio,
di dare un contributo al nostro Paese e ad un più sereno ed ordinato accesso alla Giustizia.
Ci dispiace, semmai, che il mondo politico non ci riconosca
questo ruolo e tenda ad accreditare una immagine
dell’Avvocato, a dir poco, non edificante. Molti di noi si sono
sentiti umiliati, altri risentiti per non essere neppure stati consultati quando venivano prese decisioni gravide di conseguenze
non solo per la nostra Professione ma per la Giustizia in genere.
È un grave errore, a mio giudizio, svilire e mortificare la figura
dell’Avvocato perché si colpisce una istituzione primaria del
nostro Paese e si finisce per privare la società di un’importante
risorsa che la Costituzione pone a tutela del cittadino e a garanzia del suo inalienabile diritto di difesa.
Cambiano i tempi, dicevo, ma non cambia lo spirito
dell’Avvocato e quello che tutti abbiamo nel cuore è ben sintetizzato dalla definizione, a me carissima, che ne da Piero
Calamandrei:
L’Avvocatura è una professione di comprensione,
di dedizione, di carità. Nel suo cuore
l’avvocato deve mettere da parte i suoi dolori,
per far entrare i dolori degli altri. Un imputato
alla vigilia della sentenza può avere rimesso
il suo destino nelle mani del suo difensore;
ma l’avvocato in quella vigilia non può essere
tranquillo: la tragedia dell’imputato si è trasfusa
in lui, lo logora, lo agita, lo lacera.
Concludo tributando al Consigliere Segretario ed ai funzionari e
impiegati dell’Ordine il giusto riconoscimento e ringraziamento
per l’organizzazione di questo indimenticabile evento.
40
Foro Romano
Attualità Forensi
Gli Avvocati a tutela del bene comune
Pietro Di Tosto
Segretario del Consiglio dell’Ordine di Roma
B
uongiorno a tutti Voi. Benvenuti nella Casa degli
Avvocati e grazie per essere intervenuti numerosi.
Negli ultimi anni si sentono, con maggiore frequenza,
luoghi comuni sugli avvocati. Sembrerebbe che alcuni siano
mossi soltanto da interessi economici; che traggano vantaggio
dal prolungarsi delle controversie e dei processi; che formino
una corporazione, unita dall’unico scopo di difendere i propri
personali interessi.
Tutto ciò non è vero. Gli avvocati sono, da sempre, impegnati a
tutelare i diritti dei cittadini propri assistiti.
Le falsità riferite mettono in ombra la funzione etico-sociale,
propria dell’avvocato, e finiscono per oscurare agli occhi dei
cittadini quale importante risorsa rappresenti per la vita civile,
l’identità, la funzione e l’attività che l’avvocato svolge nei confronti del cittadino.
L’avvocato assiste il cittadino in giudizio, gli fornisce consulenze, cerca, e trova, per lui le soluzioni possibili, è una persona di
fiducia, si pone al fianco del cittadino, lo sostiene per tutto il
tempo necessario all’assistenza, lo aiuta a conoscere i suoi diritti.
E io credo che tutto ciò non sia da sottovalutare, ma che, anzi,
sia di importanza basilare per ciascuno di noi e per la società in
cui viviamo.
Tre valori fondamentali ispirano l’operato dell’avvocato:
- l’indipendenza: l’avvocato tutela i diritti dell’assistito senza
condizionamenti o pressioni esterne;
- l’autonomia: l’avvocato supporta tecnicamente l’assistito, lo
aiuta personalmente nei momenti difficili, ma non è suo
socio e non lo asseconda in ogni cosa voglia fare;
- la fiducia: l’assistito dell’avvocato sa che può fidarsi di lui
perché mai esso svolgerebbe atti contrari agli interessi del
rappresentato.
Non è un caso che, nella storia, alcuni avvocati siano diventati
paladini dei diritti umani.
Data la consueta funzione etico-sociale dell’avvocato, infatti,
dalla tutela dei diritti all’impegno civile coraggioso – quando
tali diritti vengono calpestati – il passo è breve.
L’Avvocatura, la Stampa e la Magistratura sono i primi bersagli
delle dittature e dei regimi totalitari.
A confermare l’impegno etico-sociale dell’Avvocatura a favore
dei più deboli e dei propri assistiti, giunge l’impegno del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che ha fortemente voluto realizzare il laborioso Progetto di donare 14 defibrillatori agli Uffici Giudiziari della città.
Un gesto concreto per il bene di tutti gli utenti della Città
Foro Romano
Giudiziaria di Roma: avvocati, magistrati, personale di cancelleria e cittadini.
Ringrazio sicuramente tutti coloro che, per impegni pregressi,
non hanno potuto prender parte alla Cerimonia e ringrazio, particolarmente, i presenti: il Presidente della Corte di Cassazione,
Dott. Ernesto Lupo: il Segretario delegato per il Consiglio di
Stato, Cons. Vito Carella; il Vice Presidente del Parlamento
Europeo, On. Roberta Angelilli; il Vice Capo di Gabinetto di
Roma Capitale, Cons. Anna Bottiglieri; il Vice Presidente del
Consiglio Provinciale, On. Sabatino Leonetti; il Presidente della
Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce; in rappresentanza dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana,
Avv. Paolo Maldari; il Presidente del Tribunale Ordinario di
Roma, Dott. Mario Bresciano; il Delegato dal Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio; il Presidente del
Tribunale per i Minorenni di Roma, Dott.ssa Melita Cavallo; il
Segretario Generale della Corte di Appello di Roma, Dott.
Roberto Reali; il Segretario Generale del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Dott. Luigi Consoli; il
Presidente del Consiglio Comunale, On. Marco Pomarici; in
rappresentanza della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, Dott. Giancarlo Capaldo; il Consigliere
comunale, On. Giordano Tredicine; il Presidente della VI Sez.
Penale del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Gustavo
Barbalinardo; il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace
di Roma, Dott. Alfredo Blasi; il Dirigente Amministrativo del
Tribunale Ordinario di Roma, Dott.ssa Marisa Lia; il Capo
dell’Avvocatura di Roma Capitale, Avv. Andrea Magnanelli; il
Primario del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Sandro
Pertini e Presidente dell’Associazione Insieme per il Cuore,
Prof. Giuliano Altamura; il regista del cortometraggio, Dott.
Enrico Vanzina; il produttore del cortometraggio, Dott. Marco
Sanguinetti; gli attori del cortometraggio, gli Ex Consiglieri e i
Presidenti delle Associazioni forensi intervenuti, i dipendenti
del Consiglio.
Doniamo i defibrillatori nella speranza di non doverli mai utilizzare, ma con la certezza di aver fatto un gesto concreto per il
bene di tutti. Li doniamo perché, tra le 60mila persone, che ogni
anno vengono colpite da un attacco di cuore, ci siano più possibilità di sopravvivenza rispetto all’attuale 3-4%; grazie alla tempestività di un intervento con un defibrillatore, infatti, si riduce
molto spesso la gravità dell’attacco di cuore stesso.
Grazie di cuore a tutti Voi per la testimonianza che avete dato
con la Vostra presenza.
41
Attività del Consiglio
Attività svolte dal Consiglio dell’Ordine
nei primi 12 mesi dal suo insediamento
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
I
l nuovo Consiglio dell’Ordine di Roma, ad un anno dal suo
insediamento, ritiene opportuno portare a conoscenza dei
Colleghi un primo elenco delle attività svolte, dei risultati
sinora ottenuti e delle proposte messe in campo per tutelare
l’Avvocatura, con particolare riguardo per quella capitolina.
Anche se i Colleghi con i quali ci incontriamo quotidianamente
dimostrano apprezzamento per quanto il Consiglio sta facendo,
riteniamo comunque doveroso illustrare nel dettaglio le linee
guida della nostra azione rispetto al sostanziale immobilismo
della precedente consiliatura ed ai gravi passi falsi che ne hanno
determinato la sonora bocciatura elettorale (si pensi alla posizione ambigua sulla obbligatorietà della mediaconciliazione e
sul favore espresso per il regolamento sul titolo di avvocato specialista del CNF poi addirittura dichiarato nullo dal TAR).
-
Ulteriori iniziative in accordo con la D.G.S.I.A. sono in
corso di sviluppo al fine di rendere più agevole l’attività pratica dell’Avvocato e limitare al minimo gli accessi alle cancellerie, attraverso il deposito telematico delle memorie ex
art. 183 e delle comparse conclusionali, con interventi prossimi anche nel settore penale.
Iniziative in favore dei giovani colleghi
- Potenziamento della Scuola Forense dell’Ordine, una risorsa totalmente gratuita e particolarmente preziosa in questo
periodo di grave crisi che tanto pesa sui giovani Colleghi.
- Sono in avanzata fase di realizzazione la biblioteca e la
banca dati online completamente gratuite per praticanti e
giovani avvocati.
- Avviata la creazione di una biblioteca presso il Tribunale dei
Minori in collaborazione con la Presidenza.
- Richiesti all’Unione Europea finanziamenti per la realizzazione di progetti formativi e ridotto il numero di crediti
necessari per l’aggiornamento professionale (nel numero di
48 triennali, di cui 9 deontologici) mantenendo però un elevato standard, in modo che essi non siano un appuntamento
semplicemente formale.
Interventi per risolvere problemi pratici della professione
- Nuovi e più potenti collegamenti telematici con gli uffici
giudiziari e con gli organi di giustizia tributaria.
- Informatizzati i provvedimenti del settore esecuzioni mobiliari e attivata la richiesta via P.E.C. delle ordinanze di assegnazione.
- Siglato un accordo con l’UNEP per riservare l’accesso a
talune casse per pignoramenti e sfratti esclusivamente agli
avvocati.
- Finalmente ottenuto il pagamento, da parte del Comune di
Roma, delle spese legali delle sentenze precedenti al c.d.
commissariamento del 4.7.2008, soggette alla procedura
commissariale, grazie alla firma di un apposito protocollo
d’intesa con Roma Capitale. È stata inoltre iniziata la raccolta delle sentenze presso gli uffici dell’Ordine.
- Fornita una prima interpretazione, poi recepita anche
dall’Amministrazione, circa la non esigibilità dell’aumento
del contributo unificato in appello sui provvedimenti emessi antecedentemente al 1.1.2012.
- Ricostituita la sala delle indagini difensive (incredibilmente
smantellata dal precedente Consiglio) al fine di consentire ai
colleghi di poter espletare al meglio la propria attività.
- Creata una struttura di comunicazione ed informazione in
favore degli iscritti attraverso periodiche newsletter informative e comunicati “flash” per notizie di particolare rilevanza ed urgenza.
Interventi per la promozione della funzione sociale e del
ruolo dell’avvocato
- Per la prima volta l’Ordine degli Avvocati di Roma è stato
ufficialmente convocato per un’audizione dalla
Commissione Giustizia del Senato.
- È stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio
dell’Ordine, il Sindaco di Roma e il Garante dei detenuti un
Protocollo d’Intesa che prevede un’attività di tutoraggio a
favore dei detenuti iscritti alla facoltà di Giurisprudenza
dell’Università La Sapienza di Roma e l’attivazione di uno
sportello permanente informativo a disposizione dei detenuti.
- È stato introdotto un nuovo Regolamento per le difese d’ufficio, dove si esplica, in particolar modo, il “ruolo sociale”
dell’Avvocato (le novità introdotte sono volte a rendere
meno gravosi i problemi di questo settore, primo fra tutti
l’elevatissimo numero degli iscritti che oggi si avvicina ai
millecinquecento).
42
Foro Romano
Attività del Consiglio
-
-
-
-
-
-
-
Definito un Protocollo di Intesa con l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
(A.V.C.P.), il primo mai concluso dall’Authority con un
Ordine professionale, dove è stata valorizzata la funzione
rappresentativa dell’Ordine.
Un apposito Gruppo dell’Ordine è stato coinvolto nei lavori
di preparazione della fase sperimentale del PCT in Corte
d’Appello (e a breve anche in Cassazione).
Sottoscritti Protocolli d’intesa con l’Ufficio del Giudice
Tutelare e con il Tribunale dei minorenni per lo sportello
informazioni gestito da Avvocati individuati in base a caratteristiche ben specifiche, così come sono stati predisposti
corsi di formazione per Tutori, Amministratori di sostegno e
Curatori dei minorenni.
Siglato un Protocollo d’intesa con al Direzione Regionale
delle Entrate al fine di incentivare il ricorso alla mediazione
tributaria per le controversie di valore fino a 20.000 euro.
Siglato un protocollo di intesa con Roma Capitale per la formazione dei dipendenti addetti alle politiche sociali e della
famiglia.
Grandi ed importanti riconoscimenti del ruolo sociale
dell’Avvocato sono stati ottenuti grazie ad importanti iniziative come la recente consegna di sedici defibrillatori donati
agli Uffici Giudiziari romani.
Si è svolto, nell’aula consiliare, il confronto a livello nazionale con 9 rappresentanti dei principali partiti politici sui
temi della Giustizia nella prossima legislatura: obbligatorietà della mediazione e valorizzazione della professione
forense, costi di accesso alla giurisdizione, risorse economiche, coinvolgimento dell’Avvocatura.
-
-
-
-
Iniziative in favore degli uffici giudiziari e della giustizia in
generale
- Diverse unità di personale dipendente, all’uopo assunto con
contratti a tempo determinato e per mansioni inferiori rispetto ai dipendenti già presenti nella pianta organica, sono state
distaccate presso l’ufficio pubblicazione sentenze del
Giudice di Pace per essere d’ausilio nella pubblicazione
delle sentenze depositate con risultati eccellenti (sono state
pubblicate dai nostri dipendenti ben 73.240 sentenze in
meno di due anni).
- Ridotti i costi per l’accesso alla mediazione, consentito il
rilascio immediato del verbale negativo, incrementato il personale impiegato e, dunque, eliminato l’arretrato e riorganizzata la gestione contabile, è stato sostenuto il ricorso
dell’OUA che ha poi determinato la nota declaratoria d’illegittimità costituzionale.
Iniziative di carattere sociale
- Sono state avviate numerose agevolazioni tra cui la recente
intesa con un istituto di credito per l’apertura di conto corrente bancario con interessi al 3% annuo e l’erogazione di
mutui con procedure semplificate e vantaggiose per la costituzione di nuovi studi.
- Sono state stabilite convenzioni con tutti i principali teatri
della Capitale e con numerose associazioni culturali che
continuamente propongono eventi in ambito culturale ed
artistico.
- Al progetto cultura è stato affiancato il progetto spettacolo,
con cui l’Ordine propone la visione di pellicole a tema con
il successivo approfondimento giuridico.
- Sono state sostenute le attività sportive praticate tra colleghi
nelle diverse discipline (calcio, basket, rugby, golf).
- Abbiamo intensificato gli sforzi per la costruzione dell’unità dell’avvocatura a livello nazionale e nel Lazio, partecipando a tutte le riunioni dell’Unione Distrettuale del Lazio
Iniziative in favore della formazione e crediti formativi
- È stato integralmente riscritto il regolamento sulla formazione obbligatoria che appare oggi come il meno afflittivo
Foro Romano
d’Italia.
È stata introdotta la qualifica di “esperto in” allo scopo di
privilegiare la formazione dei Colleghi nelle materie di elezione con la possibilità di fregiarsi della suddetta qualifica,
senza gli oneri prevedibili per il rilascio del titolo c.d. di
avvocato specialista.
È stato rivoluzionato il concetto stesso di offerta formativa
per gli avvocati, sostituendo alle obsolete Commissioni i più
dinamici ed efficaci Progetti consiliari: posti sotto la vigilanza del Presidente, diretti dai singoli Consiglieri, gestiti da
esperti Colleghi in qualità di responsabili, composti da
comitati scientifici di esperti nel settore di pertinenza. In
ognuno di essi si preparano e si curano i convegni inerenti i
temi di maggiore interesse, le novità legislative e giurisprudenziali, si rappresentano casi pratici. Il tutto periodicamente monitorato nelle sedute consiliari, per il raggiungimento
degli obbiettivi proposti.
Sul sito dell’Ordine, in corso di rinnovo, sono indicati ogni
giorno eventi di approfondimento e aggiornamento professionale a titolo gratuito nelle varie materie, suddivisi in veri
e propri corsi ovvero singoli eventi formativi. L’Ordine ha
garantito n. 229 seminari gratuiti di cui n. 54 per la Scuola
Forense, n. 707 ore di formazione gratuita di cui n. 179 per
la Scuola Forense, n. 39.823 partecipanti di cui n. 12.236 per
la Scuola Forense, n. 33 seminari di deontologia per n. 105,5
ore di seminari di deontologia e n. 7.230 avvocati partecipanti.
Si è dato un forte impulso alla formazione deontologica e
alle novità legislative, riguardanti sia gli aspetti tecnico-procedurali, sia quelli squisitamente professionali, quale ad
esempio l’introduzione dei nuovi parametri per i compensi e
la nuova legge di riforma professionale.
43
Attività del Consiglio
-
e chiedendo all’O.U.A., al C.N.F. ed alla Cassa Forense
azioni congiunte in favore dell’Avvocatura.
È stato organizzato uno spettacolo di Natale al Teatro
Quirino, al quale hanno partecipato, oltre ad avvocati/attori,
altri artisti di fama nazionale. L’incasso è stato integralmente devoluto in beneficenza.
questo momento di crisi per l’Avvocatura. Ci adopereremo per
ottenere modifiche degli attuali parametri per il compenso dell’attività professionale. Abbiamo richiesto ed ottenuto molti
incontri con i rappresentanti della politica e non appena verrà
costituito il nuovo governo chiederemo interventi urgenti per
incrementare il numero degli addetti della giustizia, per fermare
i continui aumenti dei costi del contributo unificato, per eliminare il filtro in appello, per ridurre i tempi della giustizia e
migliorare l’attività degli avvocati presso gli uffici giudiziari.
Riteniamo di avere svolto un compito apprezzabile ma che, tuttavia, non ci accontenta. Molte sono ancora le cose da fare in
44
Foro Romano
Attività del Consiglio
Protocollo di Intesa tra l’Ufficio del Giudice Tutelare
e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
per la formazione dell’elenco di avvocati che intendono
svolgere la funzione di tutore e amministratore
di sostegno
PREMESSO
-
-
-
-
-
cizio effettivo della Professione da almeno 4 anni;
b) Assenza di sanzioni disciplinari più gravi dell’avvertimento;
c) Autocertificazione sull’esercizio di attività giudiziale con
continuità in procedimenti dinanzi al Giudice Tutelare.
Vista la complessità e delicatezza dell’ufficio affidato è opportuna la partecipazione all’apposito corso di formazione in materia organizzato annualmente dal Consiglio dell’Ordine, eventualmente anche di intesa con l’Ufficio del Giudice Tutelare.
Sono esonerati dalla frequentazione del corso coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o siano in possesso di titoli equipollenti in materia di diritto di famiglia e/o minorile e
quanti abbiano svolto attività di cultore presso l’Università per
almeno un biennio nella stessa materia.
2) Il Consiglio dell’Ordine annualmente, programmerà, d’intesa con l’Ufficio del Giudice Tutelare le linee guida del “corso di
formazione” sopra indicato.
3) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma invierà al
Presidente dell’Ufficio del Giudice Tutelare di Roma il suddetto elenco con cadenza annuale e comunque ad ogni aggiornamento dello stesso.
4) L’Ufficio del Giudice Tutelare di Roma potrà utilizzare per
la nomina di tutore, curatore o amministratore di sostegno, gli
avvocati iscritti all’elenco formato secondo le modalità di cui
sopra e tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma; ove possibile e non ostino esigenze d’ufficio, i Giudici
Tutelari cercheranno di attenersi a criteri di turnazione.
Roma, 18 dicembre 2012
Il Presidente dell’Ufficio del Giudice Tutelare di Roma anche
per delega del Presidente del Tribunale di Roma
Dr. Mario Ciancio
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Avv. Mauro Vaglio
che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e
l’Ufficio del Giudice Tutelare hanno preso atto della opportunità di procedere alla costituzione di un elenco di avvocati esperti ed adeguatamente formati nella materia;
che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma intende
proporre tale elenco all’Ufficio del Giudice Tutelare, al fine
delle eventuali nomine nei procedimenti in questione,
secondo criteri di turnazione;
che l’Ufficio del Giudice Tutelare intende collaborare a tale
progetto ed accettare tale proposta;
RITENUTO
opportuno regolamentare, secondo i criteri condivisi, l’accesso degli avvocati iscritti all’Albo romano all’elenco di
cui sopra;
che i giudici tutelari, fermo restando l’esercizio discrezionale del loro potere giurisdizionale, potranno anche attingere
da tale albo per la nomina dei tutori, dei curatori e degli
amministratori di sostegno, e cercheranno di svolgere una
turnazione delle nomine, compatibilmente con le esigenze
dell’ufficio;
TUTTO CIÒ PREMESSO
gli Intervenuti, ciascuno per quanto di competenza e ragione,
convengono di indicare, nella regolamentazione che segue, le
norme di comportamento alle quali intendono conformarsi,
impegnandosi ad indicarle agli altri membri della rispettiva
categoria come norme paradigmatiche:
1) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, entro il
31.12.2013 provvederà alla costituzione, formazione e tenuta
dell’elenco suddetto, al quale potranno essere iscritti gli avvocati, che ne facciano domanda, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione continuativa all’Albo degli Avvocati ed eser-
Foro Romano
45
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
Contrastare il negazionismo
Adunanza del 18 ottobre 2012
Il Consigliere Segretario e il Consigliere Minghelli, Responsabili del Progetto anti-negazionismo, comunicano che sono stati
invitati alla presentazione del D.D.L. in materia di contrasto al
negazionismo, presso la Sala Caduti di Nassirya, martedì 16
ottobre 2012, ore 15.00. Il D.D.L. (n. 3511), denominato
“AMATI” dal cognome della Senatrice prima firmataria, Sen.
Silvana Amati (PD), vede, quali altri firmatari ben 97 Senatori
bipartisan e, in particolare, quali co-firmatari, il Sen. Lucio
Malan (PDL) e la Senatrice a vita Rita Levi Montalcini. Per
celebrare l’iniziativa, che vede l’Italia allinearsi con ritardo non
solo alle Direttive Comunitarie in materia ma anche agli interventi legislativi già operati in numerosi paesi di Europa proprio
nella medesima data in cui, il 16 ottobre 1943, vi furono i
rastrellamenti nel Ghetto di Roma e la conseguente deportazione di 2.000 ebrei romani, si sono succeduti sul palco i due primi
firmatari, il Presidente del Senato Renato Schifani (il quale nel
suo discorso ha sottolineato che nell’esercizio dei suoi poteri e
nel rispetto dei regolamenti si adopererà per una approvazione
del D.D.L. in tempi brevi), i capigruppo del PD, Sen. Anna
Finocchiaro, e del PDL Sen. Maurizio Gasparri, e la Dr.ssa
Donatella Di Cesare, studiosa della Shoah e autrice del libro “Se
Auschwitz è nulla” sul fenomeno del negazionismo, nonchè
ospite del convegno anti-negazionista che si è tenuto nei mesi
scorsi presso la Sala Avvocati del Palazzo di Giustizia, organizzato dal Consiglio. Completavano gli ospiti dell’evento il
Presidente della Comunità Ebraica Romana, Riccardo Pacifici, i
Consiglieri Joseph Di Porto e Giordana Moscati, il Rabbino
Capo, Riccardo Di Segni, uno dei pochi testimoni ancora viventi della razzia al Ghetto, Piero Terracina, nonchè i familiari,
moglie e figli, di Slomo Venezia, testimone delle atrocità commesse sugli ebrei nelle fabbriche e nei lager nazisti morto di
recente e, come ricordato dalla Dr.ssa Di Cesare, sbeffeggiato
sui siti internet negazionisti al momento della morte. Il titolo
completo del D.D.L. presentato è “Modifiche all’articolo 3 della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 89 dello Statuto
della Corte penale internazionale” e dovrebbe portare all’introduzione di un comma b-bis del seguente tenore “con la reclusione fino a 3 anni chiunque, con comportamenti idonei a turbare
l’ordine pubblico o che costituiscano minaccia, offesa o ingiuria, fa apologia dei crimini di genocidio, dei crimini contro
l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,
7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale e come stabilito dalla decisione finale della competente corte internazionale, ovvero nega la realtà, la dimensione o il carattere genocida
degli stessi”. È intenzione del Progetto consiliare organizzare,
quanto prima, un evento presso l’Aula Avvocati, invitando i
relatori del D.D.L. a spiegare l’intervento e le sue prospettive.
Il Consiglio prende atto.
46
Foro Romano
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
La nostra Dignità è la vostra libertà
Adunanza del 15 novembre 2012
Il Presidente informa il Consiglio che, in data 10 novembre scorso, si sono riuniti presso l’Aula consiliare dell’Ordine i Presidenti
degli Ordini che hanno organizzato la manifestazione del 23 ottobre 2012. Durante tale incontro è stato proiettato il video realizzato dal Responsabile della Comunicazione del Consiglio, Signor
Mauro Milita, che ha racchiuso in pochi minuti i momenti più
emozionanti dell’iniziativa, la cui nuova impostazione ha riscosso un consenso unanime tra i mass media e tra i cittadini. Un corteo imponente di Colleghi ha detto basta e, al grido di “La nostra
Dignità è la vostra libertà”, si è rivolto direttamente alla popolazione, interrompendo la vergognosa campagna di disinformazione con cui si tenta di screditare la figura dell’Avvocato.
È stato dato, quindi, atto dai Presidenti intervenuti che esiste
ormai un “movimento unitario” dell’Avvocatura di base, che è
in continuo contatto con i Consigli dell’Ordine territoriali e con
le Unioni distrettuali.
L’imponente partecipazione dei Colleghi alla manifestazione,
come testimoniato dal filmato proiettato durante la riunione, ha
contribuito ad inviare, alle Istituzioni e ai cittadini, un segnale
forte, ovvero che gli Avvocati si battono per la tutela di questi
ultimi e in difesa della Costituzione.
Dopo tanto tempo, l’Avvocatura è riuscita a “bucare” il muro di
indifferenza dei mass-media che hanno mostrato, con una quantità mai vista di servizi e interviste, di apprezzare particolarmente l’iniziativa.
Dall’incontro dei Presidenti è emerso che questa spinta proveniente dall’Avvocatura di base non si può, e non si deve, fermare e ciò
sia per non disperdere il patrimonio di consenso e partecipazione
prodotto, sia perché è quanto chiedono i nostri iscritti, e sia soprattutto per ribadire sui media che solo in presenza di un agevole ed
economico accesso alla Giustizia e di un “Avvocato” libero e indipendente è possibile mantenere uno Stato civile e democratico.
È ovvio che nessuno pensa di formare un nuovo organismo né
di contrapporsi al C.N.F. (Organo di rappresentanza istituzionale) e all’O.U.A. (Organo di rappresentanza politica).
Al contrario, si è ritenuto che compito precipuo dei Presidenti
degli Ordini e delle Unioni Distrettuali sia anche quello di farsi
portatori delle valide ed efficaci idee che provengono
dall’Avvocatura di base.
Proprio in quest’ottica, si è evidenziata l’amarezza e lo sdegno
dei tanti iscritti che si sono sentiti offesi da quanto dichiarato dal
giornalista (omissis) nella trasmissione “Porta a Porta” del 24
ottobre scorso, e alcuni di essi – ritenute prive di efficacia le
modalità di protesta finora effettuate – hanno manifestato il loro
intendimento di agire giudizialmente nei confronti del giornalista e del suo datore di lavoro.
Due di questi, i Colleghi Sabrina Peron ed Emilio Galbiati di
Milano, autori di numerose pubblicazioni in materia di diffama-
Foro Romano
zione, hanno predisposto un facsimile di citazione da proporsi
innanzi al Giudice di Pace e con il quale si avanza, al giornalista ed, eventualmente, alla Rai Radiotelevisione Italiana, una
richiesta di risarcimento dei danni da diffamazione per un
importo a scelta che può andare da 1 euro a 1.000,00 euro, il cui
ricavato andrebbe poi devoluto in beneficenza.
L’azione dovrà essere proposta individualmente da parte dei
colleghi che lo ritenessero opportuno avanti al Giudice di Pace
territorialmente competente.
L’auspicio degli ideatori è che detta moltitudine di azioni sul
territorio nazionale costringano i giornalisti e i media, se non a
parlare in maniera oggettiva e veritiera della figura dell’avvocato, quanto meno a non diffamarla ingiustamente.
Il facsimile dell’atto di citazione (nonché i documenti da produrre) saranno messi a disposizione dei Colleghi interessati sul
WEB da parte di ciascun Ordine.
Al contempo è stata anche predisposta dai medesimi Colleghi una
bozza di istanza di mediazione nei confronti dello stesso (omissis) da proporre da parte dei singoli Consigli degli Ordini, quali
portatori degli interessi collettivi di tutti i propri iscritti, oltre a
presentare un esposto alla competente Autorità di Vigilanza.
È stata infine individuata la città di Napoli come sede della prossima riunione, in data da fissarsi dopo la conclusione del
Congresso Nazionale Forense di Bari e con l’auspicio che intervenga un ancora maggior numero di Presidenti dei Consigli
dell’Ordine e delle Unioni.
Il Presidente chiede di essere autorizzato a:
1) proporre per conto del Consiglio dell’Ordine istanza di
mediazione nei confronti del giornalista (omissis) innanzi a
un Organismo di Mediazione che non sia composto da
Avvocati, i quali potrebbero, altrimenti, essere considerati
come portatori di un interesse diretto nella questione;
2) inoltrare alla competente Autorità vigilante l’esposto nei
confronti del giornalista (omissis);
3) mettere a disposizione di tutti i Colleghi romani l’atto di
citazione innanzi al Giudice di Pace nei confronti del giornalista (omissis), tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e invio tramite posta elettronica, nonché attraverso
la diffusione alle Associazioni forensi capitoline che volessero fornirlo ai propri associati;
4) pubblicare sul sito istituzionale e trasmettere via mail il link
del filmato della manifestazione del 23 ottobre 2012;
5) a tal fine, chiede anche di essere autorizzato, quale Presidente,
a far aprire una pagina su YOUTUBE riferibile al Consiglio
dell’Ordine per la pubblicazione dei filmati realizzati.
Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente per
l’attuazione, dichiarando la presente delibera immediatamente
esecutiva.
47
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
Regolamento per l’adesione delle convenzioni
Adunanza del 20 novembre 2012
so nei locali del proponente. La convenzione potrebbe escludere alcuni accessori particolari che, comunque, dovranno essere
preventivamente specificati ed individuati nel successivo contratto.
Successivamente alla delibera di approvazione del Consiglio,
tra le parti verrà stipulata una scrittura privata denominata convenzione dal seguente letterale tenore:
“COMMISSIONE PROGETTO SVILUPPO CONVENZIONI,
SPONSORIZZAZIONI E SERVIZI IN FAVORE DELL’AVVOCATURA ROMANA 2012”
CONVENZIONE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di
legge:
TRA
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del
Presidente Avv. Mauro Vaglio, con sede in Roma, Piazza
Cavour – 00193 Roma
E
Società .....................................................
PREMESSO
- che la Società ......................, svolge l’attività di (presta servizi nel settore di)................................;
- che è interesse dell’Ordine degli Avvocati di Roma mettere
a disposizione dei propri iscritti la possibilità di usufruire
dell’attività e/o dei servizi della Società ... usufruendo di
tariffe agevolate;
- che allo stesso tempo è interesse della Società ......................
promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al
proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- che la Società ...................... è in possesso dei requisiti etici
e morali richiesti;
- che l’attività svolta dalla Società ...................... è considerata utile agli iscritti all’Ordine degli Avvocati e/o di ausilio
alla formazione culturale e ricreativa degli stessi e, comunque, è tale da non arrecare disonore o caduta di immagine
professionale agli stessi iscritti;
Ciò premesso, tra le parti
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. la premessa è da considerarsi parte integrante del presente
contratto;
2. la Società ......................, per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a tutti gli Avvocati iscritti
all’Ordine di Roma nello svolgimento della propria attività
e comunque su tutti i servizi forniti uno sconto pari al .... %
sulla tariffa normalmente applicata;
Regolamento per l’adesione delle convenzioni
Adunanza del 20 novembre 2012
Il Consigliere Tesoriere, in qualità di Coordinatrice del Progetto
Sviluppo, Convenzioni, Sponsorizzazioni e Servizi in favore
dell’Avvocatura romana, ha proposto al Consiglio – che ha
approvato – il “Regolamento per l’adesione delle convenzioni”
redatto in concertazione con tutti i Membri del Progetto.
Regolamento per l’adesione alle convenzioni
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in relazione ai
compiti istituzionali svolti per l’Avvocatura romana, ritiene di
regolamentare le convenzioni con i terzi interessati alle seguenti modalità:
1 – Modalità della formulazione e invio della proposta di
convenzione
Qualunque soggetto – imprese commerciali, fornitori di servizi,
produttori ecc. – che intenda proporre all’Ordine degli Avvocati
di Roma la stipula di una convenzione, dovrà presentare la propria proposta mediante la compilazione dell’apposito modulo,
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati
diRoma e da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica [email protected], o, in alternativa, a mezzo fax al
numero 06.6864837.
2 – Documentazione da allegare alla proposta
Alla proposta di convenzione, da formularsi con il modulo e le
modalità di cui al precedente punto n. 1, dovrà allegarsi una
dichiarazione sostitutiva del proponente – in conformità alle
previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – attestante il possesso dei
requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06, nonché
attestazione di regolarità contributive.
3 – Oggetto della convenzione
L’Ordine degli Avvocati di Roma prenderà in considerazione
solo le proposte di convenzioni aventi ad oggetto uno sconto
speciale, riservato agli Iscritti nell’Albo degli Avvocati
dell’Ordine di Roma, non inferiore al 15% sul prezzo finale del
servizio/prodotto calcolato prima di effettuare il pagamento
oppure, ove esistente, dal listino/tariffario ufficiale, quale ad
esempio è da ritenersi quello pubblicato sul sito internet o affis-
48
Foro Romano
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
3. a fronte degli impegni assunti dalla Società ...................... il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a
divulgare, mediante comunicazione diretta a tutti i propri
iscritti il contenuto della presente convenzione;
4. il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si impegna
altresì a pubblicare il contenuto della presente convenzione
sulla apposita pagina del sito Web istituzionale dell’Ordine.
È parimenti data facoltà alla Società ...................... di pubblicizzare la presente convenzione attraverso la propria
pagina Web;
5. la presente convenzione ha la durata di un anno solare a
decorrere dalla data della sottoscrizione e non si rinnoverà
tacitamente. Nel caso in cui una parte intenda disdire il presente contratto dovrà inviare una lettera raccomandata A.R.
contenete una formale comunicazione in tal senso che dovrà
pervenire all’altra parte entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale;
6. la presente convenzione si intenderà comunque risolta di
diritto nei seguenti casi, che si elencano tassativamente:
a. Mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai
punti nn. 1) e 2), 3), 4), 5) e 6);
b. Qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui consegua
un danno per l’interesse e l’immagine dell’altra parte;
7. la parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla
risoluzione del contratto sarà tenuta al risarcimento dei
danni patrimoniali e non comunque cagionati all’altra parte;
8. ciascuna delle parti consente esplicitamente all’altra l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna
delle parti consente espressamente all’atra di comunicare i
propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si
renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del contratto,
ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stes-
Foro Romano
so derivanti.
Letto, confermato, sottoscritto
Roma, lì ......................
4 – Efficacia della convenzione
Nessuna convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Roma può
ritenersi efficace e valida se non preceduta dalla congiunta sottoscrizione autografa dell’apposito contratto di convenzione, da
parte del legale rappresentante del proponente e da parte
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
5 – Risoluzione della convenzione
Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e
condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, nonché la perdita dei requisiti di cui al precedente punto n. 2, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell’efficacia della convenzione.
6 – Durata della convenzione
Salvo diverse pattuizioni delle parti – inserite nel contratto di
cui al punto n. 4 la durata della convenzione viene indicata nel
termine di anni 1 (uno), con scadenza naturale, senza la possibilità di tacito rinnovo.
7 – Comunicazione agli Iscritti dell’esistenza della convenzione
Le convenzioni accreditate verranno inserite – con modalità e
tempistiche che l’Ordine stabilirà a sua totale discrezione – in
un apposito link del sito istituzionale.
8 – Risoluzione controversie
Per la definizione delle controversie relative all’interpretazione
ed esecuzione della presente convenzione, è stabilita la competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Roma.
49
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari
Adunanza del 27 novembre 2012
Il Presidente relaziona il Consiglio sullo svolgimento del XXXI
Congresso Nazionale Forense, svoltosi a Bari dal 22 al 25 novembre 2012.
A questi si è assai rapidamente associato il Presidente del
Tribunale di Bari, che ha esclusivamente augurato all’Avvocatura di potersi rilanciare sulla base della coltivazione di speranze che non devono mai morire.
È stata, poi, la volta del Procuratore della Repubblica di Bari,
Dott. Antonio Laudati, il quale ha riconosciuto, citandoli uno ad
uno, l’eroismo di numerosi avvocati che ha incontrato personalmente nel corso della sua vita e che, per l’esercizio della professione e la difesa del Diritto, hanno sacrificato le loro vite, talora perdendole drasticamente. Ha, quindi, ricordato come l’attività difensiva sia “Difesa del Diritto” prima che della parte. Ha
proceduto, quindi, a varie citazioni a partire da De Marsico, che
aveva elogiato il ruolo dell’Avvocatura specificandone, anche,
l’aspetto politico, per fare anche autocritica, dichiarando espressamente che “noi magistrati cadiamo nell’errore di ritenerci
tutori dell’interesse pubblico” e attribuendo i non sempre pacifici rapporti tra Avvocatura e Magistratura a reciproche posizioni che nel tempo sono state troppo arroccate. Ha ottenuto il
plauso dei penalisti quando ha criticato l’eccesso di mediaticità
della fase investigativa, che si trasforma in giudizio di condanna sin dalla notifica dell’iscrizione nel registro degli indagati.
Ha lamentato, altresì, le difficoltà economiche della Procura che
spesso si trova ad avere la disponibilità di somme, magari elevate, relative a patrimoni sottratti alla criminalità organizzata,
ma che non vengono, successivamente, destinate ad attività
della stessa Procura.
Ha insistito affinché si rimetta il cittadino al centro della questione e magistrati e avvocati inizino a lavorare insieme, ricordando come solo un’Avvocatura libera possa riuscire a conseguire tale risultato.
Ha, quindi, preso la parola il Presidente dell’A.N.M. di Bari che
ha più volte ribadito l’importanza della centralità del cittadino e
ha evidenziato la necessità di una maggiore coesione tra
Avvocatura e Magistratura, quali facce opposte, ma non contrapposte, di una medesima medaglia.
È, dunque, seguito l’intervento del Vicepresidente della Camera
dei Deputati, On. Francesco Leone, il quale ha esposto le ragioni che hanno portato all’attuale situazione politica, esaltando
peraltro il ruolo dell’Avvocatura parlamentare nella difesa dei
diritti della categoria. In questo caso è stato contestato, anche
con sonori fischi dalla platea.
È stata, quindi, la volta dell’intervento del Prof. Avv. Guido
Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il quale ha
chiaramente esposto una posizione contraria ai nuovi parametri
tariffari, nonostante la recente modifica, all’istituto del “filtro in
appello” che, di fatto, esclude il secondo grado di giudizio, alla
Giovedì 22 novembre 2012
Il Congresso si è aperto con l’intervento del Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Avv. Emmanuele
Virgintino, che si è richiamato all’art. 24 della Costituzione e al
ruolo di “sentinella del diritto” dell’Avvocatura. Ha così raccolto l’entusiasmo dei presenti in quanto ha perfettamente rilevato
le numerose mancanze della politica istituzionale nei confronti
della categoria forense, elencando le diverse componenti dello
stillicidio normativo cui la medesima è stata sottoposta nel
corso dell’ultimo periodo e ha, quindi, invitato la stessa ad
esprimersi in maniera unitaria e a considerare qualsiasi risultato
fosse uscito quale promanazione di un’assemblea democraticamente eletta, indipendentemente dal sostegno di parte che al
medesimo si fosse inizialmente voluto, o meno, dare.
Ha più volte ribadito, quindi, la necessità di dare all’Avvocatura
una “governance” che consenta un vertice chiaramente riconoscibile all’esterno e che sia realmente rappresentativo al proprio
interno.
Ha richiesto una revisione dell’accesso alla professione, rimarcando come il problema attuale della categoria trovi parziale
riscontro nei problemi in ambito accademico e ha proposto un
esame congiunto per avvocati e magistrati, riconoscendo ai
primi il ruolo di “magistratura laica di alta formazione” ove
necessario. Ha, quindi, insistito perchè il titolo abilitativo fosse
riservato in via esclusiva all’esercizio della professione, e non
anche ad altro, e ha nuovamente ribadito il proprio no alla
mediazione obbligatoria.
Ha concluso il proprio intervento introduttivo con un bellissimo
insieme di slogan, a partire da “Senza avvocati non c’è Giustizia
e senza Giustizia non c’è Libertà” fino a “Viva l’Avvocatura,
Viva il nostro Congresso”.
È stata, dunque, la volta del Sindaco di Bari che, premessi i
complimenti per l’organizzazione, ringraziato la scelta del
Teatro Petruzzelli, la cui importanza ha voluto ricordare, complimentatosi con il Presidente Virgintino per l’accorato intervento, si è riallacciato proprio a questo, rimarcando come si
debba sempre tenere presente la Carta Costituzionale in tutto ciò
che facciamo, qualsiasi lavoro o professione si svolga.
È intervenuto, inoltre, il Presidente della Corte di Appello di
Bari, Dott. Caferra che, in estrema sintesi, ha praticamente
affermato che la vicenda della mediaconciliazione deve riaffermare il ruolo centrale dell’Avvocatura.
50
Foro Romano
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
nuova disciplina del condominio. Ha poi ribadito come, contrariamente a quanto si pensi, l’elevato numero degli avvocati non
è la causa del dissesto della Giustizia italiana e, men che meno,
dell’economia e, infine, prima di parlare della riforma
dell’Ordinamento, ha affermato la contrarietà al nuovo assetto
della geografia giudiziaria, risaltando i meriti e la necessità della
sussistenza dei Tribunali di prossimità. Ha, quindi, concluso il
proprio intervento dicendosi favorevole a una rapida approvazione dell’attuale progetto di riforma dell’Ordinamento professionale, al fine di proporre, successivamente, i necessari emendamenti alla medesima norma. Questa posizione ha suscitato
l’opposizione, anche rumorosa, di numerosi colleghi.
Dopo l’intervento del Presidente Alpa, ha parlato il Presidente
uscente dell’O.U.A., Avv. Maurizio de Tilla, che ha ricordato i
numerosi meriti conseguiti nel corso del suo mandato presidenziale dall’Avvocatura italiana, per il tramite dell’Organismo e li
ha elencati: lotta contro il regolamento sulle specializzazioni,
lotta contro la mediaconciliazione obbligatoria, lotta contro la
nuova geografia giudiziaria. Ha, quindi, proseguito indicando il
tempo che ha personalmente dedicato, unitamente a molti
Componenti della Giunta dell’O.U.A. e dell’intera Assemblea,
soprattutto a visitare i diversi Distretti e Tribunali interessati
dalla normativa de qua, al fine di valutare azioni condivise e ha
ricordato come si siano interessati anche i sindaci di queste
realtà.
È, poi, stata la volta del Presidente della Cassa di Previdenza,
Avv. Alberto Bagnoli, che ha rimarcato l’importanza dell’autonomia della Cassa di Previdenza per un sereno futuro
dell’Avvocatura, oggi giovane, e ha illustrato i risultati ottenuti
nel corso della sua presidenza, nonostante l’obbligo di sostenibilità aumentato da 30 a 50 anni.
Nel corso del pomeriggio si sono susseguiti gli interventi dei
Presidenti delle Associazioni che hanno esposto le reciproche
posizioni in relazione ai vari punti della riforma professionale.
contenuti, assolutamente negativi, particolarmente in ragione
dell’eccessivo potere che ne deriverebbe al Consiglio Nazionale
Forense, che diventerebbe fondamentalmente unico arbitro
delle scelte dell’Avvocatura.
Il Presidente Vaglio, inoltre, ha evidenziato, quale esempio e tra
i molteplici altri difetti di questa riforma, il riconoscimento delle
associazioni maggiormente rappresentative che oggi è del
Congresso – e dunque di un’Assemblea democraticamente eletta dall’Avvocatura – attribuito all’esclusiva competenza del
C.N.F., che ne indicherebbe i requisiti da possedere e, al contempo, deciderebbe in ordine alle richieste di riconoscimento;
analoga situazione si verificherebbe in relazione allo stesso
Congresso Nazionale Forense che nella riforma risulta totalmente privato del potere di indirizzo della politica forense.
Sabato 24 novembre 2012
In apertura di mattinata, tra una votazione e un’altra, sono intervenuti l’On. Quagliarello del PdL che, per avere esaltato i risultati del Parlamento in ambito di rinnovazione giudiziaria, ha
ottenuto un accorato dissenso della Sala, che si è concluso persino con applausi ogni volta che questi tentava di parlare e che
ne hanno impedito la chiusura dell’intervento stesso, e – più
tardi – il Presidente del Senato, Avv. Renato Schifani, con un
discorso apprezzato dall’assise e basato sulla sua esperienza
forense.
Nel corso della mattina sono state presentate e votate le diverse
mozioni da parte dei Delegati.
Gli interventi dei presentatori, a favore e contro, si sono susseguiti fino alla conclusione delle votazioni di tutte le mozioni.
La prima e più importante mozione presentata al voto, è stata
quella sulla legge di riforma dell’Ordinamento professionale e
si è conclusa con una votazione favorevole, a maggioranza, alla
sua approvazione.
Tuttavia, subito dopo, è stata votata e approvata con una maggioranza ben più ampia, un’ulteriore mozione che, dato atto delle
negatività della riforma, ma ritenuta la necessità per l’Avvocatura
di avere una legge, formulava l’invito alle rappresentanze
dell’Avvocatura di impegnarsi per ottenere immediate modifiche
della stessa. Il Presidente Vaglio ha svolto un intervento a favore
di tale mozione, sottolineando come è sempre indispensabile, pur
nella diversità di opinioni e criticità rispetto alla riforma, mantenere l’unità dell’Avvocatura e, quindi, in votazioni come queste
occorre adeguarsi alla volontà della maggioranza. Perciò, questa
sarebbe stata la posizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma, con l’auspicio, tuttavia, che i vertici dell’Avvocatura italiana, O.U.A. e C.N.F., laddove la riforma fosse approvata, si
dovranno impegnare, nella prossima legislatura, a farla immediatamente modificare, non solo nei punti indicati dalla mozione
approvata, ma anche nelle altre criticità denunciate durante il
Congresso da tutte le Componenti dell’Avvocatura, anche da chi si
è espresso a favore della sua approvazione.
Venerdì 23 novembre 2012
Nel corso della seconda giornata, dopo un ampio “focus” sulla
Cassa Forense, si sono succeduti gli interventi dei Presidenti
delle Unioni Distrettuali e degli Ordini Forensi.
Su tutti i più incisivi sono stati quelli degli Avv.ti Paparo
(Firenze), Vaglio (Roma) e Giuggioli (Milano), nonché quello
del Presidente dell’Unione Distrettuale del Triveneto.
I primi due si sono detti assolutamente contrari alla riforma
della Legge Professionale, mentre gli altri hanno sostenuto, pur
di non rimanere privi di un riconoscimento legislativo della
categoria, a gran voce l’opportunità di avere una legge di riforma dell’Ordinamento professionale, ancorché da emendare.
Il Presidente Vaglio, con il proprio intervento, ha più volte invitato i Delegati, prima di esprimersi sulle mozioni a favore o contro la riforma e sull’approvazione della medesima, a dare una
nuova integrale lettura del suo testo, al fine di rendersi conto dei
Foro Romano
51
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
Nel corso del pomeriggio si sono svolte le votazioni dei
Delegati all’Assemblea dell’O.U.A. e, per il Distretto del Lazio,
sono risultati eletti i seguenti Colleghi: Antonino Galletti
(Roma), Paolo Maldari (Roma), Settimio Catalisano (Roma),
Stefano Radicioni (Roma), Andrea Costanzo (Roma), Filippo
Papa (Frosinone), Carlo Federico De Marco (Velletri) e Antonio
Di Silvestro (Tivoli).
Il Consiglio prende atto e si congratula con i nuovi Componenti
dell’Assemblea O.U.A., augurando loro un buon lavoro per il
difficile biennio che li attende.
52
Foro Romano
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
Bando di concorso per l’Anno Accademico 2012-2013
n. 1 Borsa di Studio dell’importo di euro 2.000,00
Adunanza del 20 dicembre 2012
Nell’ambito della programmata creazione di una Borsa di
Studio alla memoria dell’Avv. Paola Parise, il Consiglio
dell’Ordine ha deciso di offrire tale Borsa di Studio al più meritevole tra i laureandi o ricercatori dottorandi che abbia affrontato l’argomento sul quale la Collega scomparsa stava lavorando:
il traffico di influenze.
Già concessa l’autorizzazione alla pubblicazione del bando per
tale Borsa di Studio sul sito dell’Ordine e la creazione di una
mailing che informi i maggiori atenei pubblici e privati sul
Territorio Nazionale, sì da consentire la partecipazione a coloro
che risultassero in possesso dei requisiti, si propone il seguente
bando di concorso:
simo argomento nell’Anno Accademico indicato.
Condizioni per l’iscrizione e la partecipazione all’assegnazione
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, debbono presentare domanda entro, e non oltre, il 31 gennaio 2013, allegando documentazione di riscontro a tali requisiti, più
autocertificazione contenente i dati anagrafici e personali, cinque
copie sottoscritte dello scritto in concorso, con indice delle allegazioni che sarà confrontato al momento del deposito. La carenza
eventuale di documentazione comporterà il rigetto al momento e
non l’esclusione, se la domanda, completa dei documenti richiesti,
sarà nuovamente presentata entro il termine ultimo.
Ordine degli Avvocati di Roma
Bando di concorso per l’Anno Accademico 2012-2013
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma mette a concorso per l’Anno Accademico 2012-2013
Modalità di assegnazione
L’assegnazione verrà effettuata a giudizio insindacabile di
un’apposita Commissione del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma composta dal Consigliere Alessandro
Cassiani, dal Consigliere Aldo Minghelli, dal Consigliere Mario
Scialla, promotori dell’iniziativa, dalle tre cariche istituzionali,
Presidente Mauro Vaglio, Consigliere Segretario Pietro Di
Tosto, Consigliere Tesoriere Donatella Cerè e dai vincitori della
XXXV Conferenza dei Giovani Avvocati dell’anno in corso. La
graduatoria verrà stilata sulla base di:
1) Voto di laurea (da 0 a 50 punti).
2) Pubblicazioni su riviste di carattere scientifico di ambito
Giuridico (valide come tali da 0 a 50 punti).
3) Età del candidato (con punteggio maggiorato al decrescere
dell’età, da 1 a 4 punti).
La fruizione per l’Anno Accademico 2012-2013 di analoghi
benefici erogati dallo Stato, da altre Istituzioni o Enti per
medesima o diversa laurea o pubblicazione non costituisce
causa di esclusione.
n. 1 Borsa di Studio dell’importo di euro 2.000,00
Viene indetto per l’Anno Accademico 2012/2013 un concorso
per l’assegnazione di 1 (una) Borsa di Studio, offerta
dall’Ordine degli Avvocati di Roma – in memoria della Collega
Avv. Paola Parise deceduta lo scorso anno – riservata ai laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito tale laurea presso
un’Università pubblica o privata del Territorio Nazionale con
una tesi sul “traffico di influenze” o per i dottorandi che abbiano pubblicazioni di rilievo scientifico in tale argomento.
La Borsa di Studio è dell’importo di euro 2.000,00. Non sussiste alcuna richiesta di spesa anticipata ai partecipanti e restano
a carico dell’assegnatario le eventuali spese per costi di viaggio,
vitto e alloggio per la consegna che avverrà nel corso di un
evento pubblico da definire.
La Borsa di Studio sarà corrisposta mediante pagamento diretto
da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dell’importo stabilito.
Accettazione dell’assegnatario
L’assegnatario finale della Borsa di Studio dovrà necessariamente confermare l’accettazione della stessa entro i dieci giorni
successivi alla comunicazione dell’assegnazione che avverrà
all’indirizzo indicato sull’autocertificazione contenente i dati
anagrafici e personali presentata al momento dell’iscrizione. Il
mancato rintraccio all’indirizzo indicato o la mancata accettazione per perenzione del termine utile o rinuncia espressa, comporteranno la sostituzione dell’assegnatario con il secondo in
Condizioni per la partecipazione al Concorso
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano,
entro il 30 novembre 2012, o conseguito la laurea in
Giurisprudenza presso un’Università pubblica o privata del
Territorio Nazionale con una tesi sul “traffico di influenze” o,
quali dottorandi presso il dipartimento di Diritto Penale, pubblicato uno scritto avente rilievo scientifico (cod. I.S.E.) sul mede-
Foro Romano
53
Attività del Consiglio (estratti adunanze consiliari)
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per la sola finalità di gestione della
Procedura di Iscrizione, Selezione e Assegnazione della Borsa di
Studio, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
graduatoria ed, eventualmente, con gli altri in tale ordine.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Consigliere Avv.
Alessandro Cassiani.
54
Foro Romano
Formazione continua
Convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati
05.11.2012 – La tecnica difensiva nel reato di omicidio
19.11.2012 – La famiglia di fatto
06.11.2012 – La ripartizione della giurisdizione delle
Commissioni tributarie e gli atti impugnabili. I vizi delle cartelle esattoriali
19.11.2012 – Successione e convivenza. Diritti e problematiche
19.11.2012 – Mafia e terrorismo. L’esperienza legislativa nella
storia della Nazione
06.11.2012 – Il diritto di difesa e la nuova disciplina delle impugnazioni
07.11.2012 – Condominio: disciplina attuale aggiornamenti giurisprudenziali e prospettive di riforma
21.11.2012 – L’attività di accertamento del fisco. I metodi più
diffusi per la verifica dei contribuenti: accertamento sintetico,
induttivo e analitico a confronto. Profili sostanziali e conseguenze processuali
07.11.2012 – La legittimazione ad agire nel processo amministrativo
21.11.2012 – La professione forense. Tra riforma, mediazione e
nuovi parametri
07.11.2012 – Il sindacato del Giudice Penale sull’atto amministrativo: il banco di prova dei reati edilizi tra disapplicazione e
tipicità
22.11.2012 – I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
27.11.2012 – Colloqui in materia deontologica
09.11.2012 – Il punto sui requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare pubbliche
27.11.2012 – Cross examination
09.11.2012 – L’accesso agli atti: procedimento amministrativo e
tributario a confronto. L’utilizzo dell’accesso nel procedimento
civile
27.11.2012 – Appunti critici e giuridici dal film Central do
Brasil
28.11.2012 – Il futuro dell’Avvocatura dopo il Congresso di
Bari
12.11.2012 – Il contrasto al riciclaggio nella normativa dei sistemi comparati
28.11.2012 – Il rapporto di causalità. Incontro dibattito tra i
Magistrati della Corte e il Foro
13.11.2012 – L’impresa cooperativa tra ‘funzione sociale’ ex art.
45 Cost., attività di vigilanza e gestione della crisi
28.11.2012 – Il diritto sportivo dal punto di vista dei protagonisti
14.11.2012 – Avvocatura: tra riforma e deontologia
30.11.2012 – Reti di impresa
14.11.2012 – Gli accordi processuali
03.12.2012 – L’uso della PEC nella deontologia dell’amministrativista
14.11.2012 – Appunti critici e giuridici dal film Trainspotting
16.11.2012 – Il risarcimento del danno per eccessiva durata del
processo in ambito nazionale e comunitario
03.12.2012 – I reati sessuali
05.12.2012 – Il futuro dell’Avvocatura dopo il Congresso di
Bari
16.11.2012 – La legittimità del procedimento di riscossione
coattiva
10.12.2012 – Criminologia. Diritto e sistema penale
16.11.2012 – La ‘cedolare secca sulla casa’. Aspetti tecnico-giuridici e applicazione pratica: dal D.vo n. 23/2011 alla giurisprudenza delle Corti
Foro Romano
11.12.2012 – Equiparazione tra figli legittimi e naturali (una
conquista di civiltà)
55
Formazione continua
12.12.2012 – La riforma del Diritto del Lavoro. Luci ed ombre
tra liberalizzazioni e nuove rigidità
17.12.2012 – La colpa medica. Sistema sanitario e prassi di
intervento
12.12.2012 – Il caso Guareschi - De Gasperi e la libertà di stampa in Italia
17.12.2012 – La composizione della crisi da sovraindebitamento. Modifiche alla Legge 27 gennaio 2012 n. 3
17.12.2012 – Accordi di convivenza e coppie di fatto
18.12.2012 – I primi orientamenti in tema di parametri per la
difesa di ufficio ed il patrocinio in favore dei non abbienti
17.12.2012 – Tavola rotonda con il giornalista Bruno Vespa: il
vero volto dell’Avvocatura
19.12.2012 – Strategie di marketing e diritto nel settore dei beni
di lusso
17.12.2012 – Il ricorso introduttivo
56
Foro Romano
Aggiornamento Albo
Alla data del 2 gennaio 2013:
Avvocati
17.767
Cassazionisti
6.258
Totale
24.025
di cui
Albo ordinario
21.989
Elenco Speciale
1.763
Professori
Foro Romano
273
Praticanti (dal 1/1/2006)
3.915
Abilitati
1.848
Totale
5.763
57
Rassegna di Giurisprudenza e Pareri deontologici
a cura di Samantha Luponio e Mario Scialla
Rassegna di Giurisprudenza
P.D. N. 8147
Relatore Presidente VAGLIO
DEC. N. 1/2012
“L’invio sul luogo di lavoro, alla controparte in una causa, il ricorso presentato al Giudice Tutelare, dopo averlo notificato tramite
ufficiale giudiziario, determina violazione disciplinare”
COMMENTO
Il comportamento dell’incolpata è stato sanzionato con l’avvertimento in quanto non è consentito al professionista, seppure in presenza di un’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, a notificare a mezzo telefax, di inviare un atto giudiziario ad un numero di fax che non sia personale della controparte, senza assicurarsi comunque che sia proprio solo egli a riceverlo.
In questo modo non solo si violano i precetti di lealtà e correttezza prescritti dal Codice deontologico ma anche i generali principi
del diritto alla tutela della riservatezza, in particolare trattandosi di atto giudiziario afferente la propria vita familiare e sfera personale che, in questo modo, è stata portata a conoscenza di numerosi soggetti terzi ed addirittura ai colleghi di lavoro.
L’incolpata, infatti, era perfettamente a conoscenza che il numero di telefax al quale stava trasmettendo il reclamo, con il decreto di
fissazione di udienza, fosse quello della Stazione dei carabinieri presso cui l’esponente prestava il proprio lavoro. Tale circostanza
doveva indurre l’avvocato a tenere un comportamento particolarmente prudente affinché l’atto non venisse a conoscenza dei colleghi di lavoro.
DEC. N. 4/2012
P.D. N. 8292
Relatore Cons. MAZZONI
“Assumere un contegno irriguardoso nei confronti di un pubblico ufficiale, in servizio anche nell’interesse degli avvocati, provocando in costui e nei suoi superiori un innegabile discredito nei confronti della categoria forense, comporta la violazione degli articoli 5 e 6 del vigente Codice Deontologico”
COMMENTO
Fattispecie nella quale è stato comminato l’avvertimento all’avvocato che ha rivolto frasi poco riguardose nei confronti di un pubblico ufficiale che presidiava l’accesso alla Città Giudiziaria e che non gli consentiva l’ingresso riservato agli avvocati, in mancanza di esibizione del tesserino di riconoscimento.
In base al regolamento dell’8 febbraio 2011, emesso dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma, si è disposto che l’accesso al
pubblico è consentito solo da Via Golametto, attraverso i varchi muniti di apparecchiatura di rilevazione di metalli ma che i dipendenti e gli avvocati potessero accedere attraverso tutti i varchi previa esibizione ai posti di controllo del tesserino rilasciato ai dipendenti dall’Ufficio Sicurezza della Corte di Appello ed agli avvocati dal Consiglio dell’Ordine.
Ne consegue che qualora l’avvocato sia momentaneamente sprovvisto del tesserino rilasciato dall’Ordine, potrà certamente accedere alla Città Giudiziaria ma esclusivamente attraverso il varco destinato all’ingresso al pubblico.
L’atteggiamento dell’avvocato offensivo ed irriguardoso nei confronti di chi è preposto al rispetto di tale regolamento non può essere giustificato neppure dalla “fretta” di recarsi in udienza avendo l’avvocato, per primo, il dovere di riconoscere che le operazioni di identificazione determinano la quotidiana sicurezza di tutti coloro che accedono alla Città Giudiziaria e conseguentemente risultano inderogabili.
DEC. N. 5/2012
P.D. N. 8244
Relatore Cons. CASSIANI
“La proposizione di una querela nei confronti altro avvocato per offese e lievi percosse, successivamente rimessa, e la comunicazione al Consiglio di un sopravvenuto chiarimento complessivo, determinando la mancanza di interesse a procedere, consente l’adozione di delibera di non luogo a sanzione disciplinare”
COMMENTO
Le espressioni e le condotte addebitate all’incolpata erano state determinate da particolari circostanze nelle quali si era verificato il
contrasto tra le parti.
Il tutto si esauriva in occasione di un accesso relativo alla esecuzione di un’ordinanza di rilascio ed è facile immaginare come l’occasione abbia contribuito a surriscaldare gli animi ed a determinare quanto addebitato all’incolpata.
L’opportuno componimento della vicenda tra le parti, a prescindere dalla sentenza del Tribunale Penale di non doversi procedere
per remissione di querela, consente al Consiglio l’adozione della delibera di non luogo a sanzione disciplinare.
58
Foro Romano
Rassegna di Giurisprudenza e Pareri deontologici
P.D. N. 8229
Relatore Cons. BRUNI
DEC. N. 11/2012
“La mancanza di prova in ordine al conferimento dell’incarico esclude la sussistenza degli obblighi di cui agli artt. 5, 38 e 40 del
Codice Deontologico Forense e quindi l’obbligo di informazione o di impugnazione della sentenza”
COMMENTO
Fattispecie nella quale il Consiglio ha deliberato il non esser luogo a sanzione disciplinare una volta emersa la circostanza che nessun mandato era mai stato ricevuto dall’incolpato e quindi neppure la comunicazione del deposito della sentenza, in quanto la notifica era destinata ad altro difensore.
È stato accertato, infatti, che le sostituzioni per le cause del titolare dello studio erano svolte indifferentemente da tutti i colleghi
facenti parte dello studio.
Non grava, quindi, sull’occasionale sostituto, alcun obbligo di informazione non essendo tantomeno possibile neppure la proposizione dell’atto di appello in mancanza dello specifico conferimento del mandato a quest’ultimo.
DEC. N. 15/2012
P.D. N. 8236
Relatore Cons. SCIALLA
“Viola i doveri di lealtà e correttezza chi, dopo aver concluso una transazione e corrisposto la somma di euro 1.500,00, omette di
corrispondere i restanti euro 2.000,00 malgrado la causa, così come previsto da detta transazione, fosse stata cancellata dal ruolo
per la mancata comparizione tra le parti”
COMMENTO
Il Consiglio ha ritenuto di sanzionare con l’avvertimento il comportamento dell’avvocato, sebbene la condotta tenuta dell’incolpato sia stata determinata dalla difficoltà economica della propria assistita, perché lo stesso avrebbe dovuto fornire le necessarie informazioni alla controparte e la spiegazione del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione.
L’art. 6 del Codice Deontologico Forense precisa che il comportamento dell’avvocato deve essere sempre corretto e leale; la correttezza, pertanto, come buona fede, costituisce un canone etico di comportamento improntato alla solidarietà che si esprime anche
nella lealtà e trasparenza dei modi di operare.
L’incolpato non si è attenuto a tali regole di comportamento e, trascurando le numerose telefonate del collega di controparte, non
rispondendo al fax, non presenziando al tentativo di conciliazione all’Ordine degli Avvocati, anche solo per comunicare l’avvenuto saldo dell’obbligazione, ha violato il predetto art. 6 del Codice Deontologico Forense, creando nella controparte una notevole
incertezza circa il buon esito finale della transazione.
La circostanza, non secondaria, che il compiuto adempimento della transazione sia avvenuto poco prima del tentativo di conciliazione fa assumere al fatto una connotazione meno grave non cancellando, però, la violazione del precetto deontologico ma attenuandolo esclusivamente.
DEC. N. 17/2012
P.D. N. 8247
Relatore Cons. GALLETTI
“Ricevere un incarico professionale per la difesa in un giudizio cautelare ed omettere di rimettere copia del provvedimento e soprattutto di consegnare al cliente la somma corrisposta dalla controparte determina una grave violazione dei doveri di correttezza propri del professionista forense”
COMMENTO
Fattispecie nella quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi.
Il Consiglio ha ritenuto la responsabilità dell’incolpato in quanto è stato provato che lo stesso, nonostante le reiterate istanze dell’assistito – esponente prima e del nuovo difensore dello stesso, poi, non provvedeva a fornire copia del provvedimento conclusivo
del giudizio, né a restituire la documentazione in suo possesso, né – ancora – ad avvisare l’assistito dell’avvenuto pagamento ad
opera della controparte delle spese di lite, né – infine – a consegnare le somme incassate per conto dell’assistito.
Nel porre in essere tale condotta, grave, volontaria, ostinata e reiterata, ampiamente e documentalmente provata, l’incolpato ha
determinato la violazione dei doveri di correttezza propri del professionista forense.
DEC. N. 23/2012
P.D. N. 8316
Relatore Cons. SCIALLA
“Viola gli articoli 5 e 6 del Codice Deontologico Forense che impongono il rispetto dei doveri di lealtà, probità e correttezza a tutti
gli iscritti all’Ordine Forense chi, a seguito di trattativa con la controparte, raggiunto un accordo per il bonario componimento della
vertenza, senza informare l’altra parte, coltivava per sei anni la causa che si svolgeva così senza contraddittorio”
Foro Romano
59
Rassegna di Giurisprudenza e Pareri deontologici
COMMENTO
Nell’ambito dell’attività professionale è assolutamente lecito l’utilizzo di strategie idonee a conseguire il buon esito della causa ma
ciò deve avvenire in un contesto chiaro, rispettoso delle regole e con un comportamento conseguente e consono a determinare un
giusto affidamento nella controparte, convinta che ai principi espressi seguiranno comportamenti conformi da parte di chi li ha
espressi.
In ciò è consistita l’essenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato che svolgeva l’opposizione al decreto ingiuntivo ed a
seguito di trattativa con la controparte raggiungeva un accordo per il bonario componimento della vertenza. Successivamente riceveva un fax del legale di controparte che si impegnava ad abbandonare il giudizio mentre, dal suo canto, comunicava l’avvenuto
bonifico della intera somma dovuta per sorte, spese legali ed interessi.
Ciononostante, senza informare il legale di parte avversa, coltivava per bene sei anni la causa che, svolgendosi senza contraddittorio, veniva decisa in suo favore.
La sanzione comminata, quella cioè della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, è il frutto della convinzione del
Consiglio della gravità della violazione commessa che mina il dovere di colleganza ma che, nel contempo, tiene anche conto del
fatto che l’incolpato, durante tutto il suo lungo percorso professionale aveva sempre tenuto un comportamento esente da critiche e
rilievi negativi.
P.D. N. 8321
Relatore Cons. Galletti
DEC. N. 28/2012
“Incorre nella violazione dell’art. 17 del Codice Deontologico Forense chi invia una lettera recante la dicitura ‘Centro di risoluzione dei conflitti familiari’ – con il nominativo e l’indirizzo dell’incolpato – all’interno della quale, in modo impersonale e generico
si invitavano le famiglie riceventi l’invito a rivolgersi in caso di problemi familiari al predetto centro di cui l’incolpato è il referente specializzato nell’assistenza legale per separazione e divorzi ed affidamento dei minori e favorisce e promuove la mediazione
familiare”
COMMENTO
La materia relativa alla pubblicità professionale del professionista e, segnatamente, dell’Avvocato è stata oggetto, nel corso degli
ultimi anni, di plurimi interventi e rivisitazioni da parte del legislatore, con l’art. 2 D.L. 223/2006, convertito con modificazioni, in
L. 248/2006, l’art. 3 co. 5, lett. g, D.L. 138/2011 e da ultimo con l’art. 4 del DPR 137/2012.
Non insorge alcun problema se l’avvocato ricorre alla pubblicità informativa in modo corretto, leale, trasparente e veritiero in senso
conforme alla dignità ed al decoro professionale; sussiste, invece, un grave vulnus deontologicamente rilevante allorquando, come
nella fattispecie, l’avvocato ricorra a mezzi indiretti, subdoli e fuorvianti, in grado di fornire informazioni inesatte, confondendo la
propria attività professionale all’interno di un sedicente “centro” che poi altro non sembra essere che un escamotage per indurre la
pletora indistinta dei destinatari della comunicazione a divenire possibili o probabili soggetti da assistere col patrocinio del medesimo avvocato che ha posto in essere l’espediente.
Stante, pertanto, la gravità della condotta complessivamente considerata, volontaria e rivolta peraltro – come espressamente documentato e confermato dall’incolpato – nei confronti dell’esponente nonché della pluralità di soggetti destinatari della missiva ai
quali ha potuto causare fastidio o, comunque, falsi affidamenti il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto congruo irrogare la sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
P.D. N. 8268
Relatore Cons. Galletti
DEC. N. 35/2012
“Viola gli artt. 8, 24 e 38 del Codice Deontologico Forense il difensore nominato d’ufficio che non compare alle udienze senza fornire alcuna giustificazione al riguardo”
COMMENTO
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, il difensore di ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare
della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
Nel caso specifico il difensore era risultato assente a ben cinque udienze senza indicare alcun motivo a giustificazione e non difendendosi in alcun modo neppure dinanzi all’Ordine, in sede disciplinare, non nominando nemmeno un avvocato in sua difesa.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ritenuta la responsabilità, ha comminato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due.
60
Foro Romano
Rassegna di Giurisprudenza e Pareri deontologici
P.D. N. 6812
Relatore Cons. Scialla
DEC. N. 38/2012
“Ove si versi nell’ipotesi di sospensione necessaria del procedimento disciplinare, quando cioè il procedimento disciplinare è aperto per gli stessi fatti per i quali sia stata formulata una imputazione penale, la sentenza di assoluzione della Corte di Appello per
insussistenza dei fatti impone, ai sensi dell’art. 44 RDL 1578/33, di non proseguire il procedimento disciplinare”
COMMENTO
Fattispecie nella quale l’incolpato, assolto per prescrizione dei reati in primo grado, aveva interposto appello, conclusosi con la formula assolutoria dell’insussistenza dei fatti.
La riforma apportata dall’art. 1 della legge 97/2001 ha, inoltre, ampliato l’efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, della sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento “ quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso”, eliminando la limitazione alla sentenza dibattimentale ed ampliando tale efficacia aggiungendo l’ipotesi dell’assoluzione perché il fatto non costituisce illecito penale.
Pareri deontologici
Conflitto di interessi (art. 37 c.d.)
Il professionista ha partecipato, in veste di mero sostituto processuale del Collega di studio, Avv. (omissis), alle udienze relative ad
alcuni procedimenti (1-procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma, intrapresa dal Sig. (omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. (omissis) nei confronti dei Signori (omissis); 2- giudizio di opposizione all’esecuzione tra le medesime parti, pendente innanzi al Tribunale di Roma; 3- giudizio di divisione immobiliare, afferente l’immobile oggetto della procedura esecutiva, per l’effetto dichiarata sospesa.
Nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare è intervenuta, tra gli altri, in qualità di creditore, la Società “(omissis)” a r.l. rappresentata dall’Avv. (omissis) del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. (omissis).
La Società “(omissis)” a r.l. veniva, altresì, convenuta, in qualità di litisconsorte necessario, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre provvedeva ad incardinare il giudizio di divisione immobiliare. Stante la rinuncia al mandato da parte del proprio
domiciliatario, la Società “(omissis)” a r.l. ha chiesto all’Avv. (omissis) se fosse disponibile ad assumere l’incarico come procuratore domiciliatario.
L’istante chiede se l’accettazione del detto incarico possa configurare violazione dell’art. 37 del Codice Deontologico Forense, con
particolare riferimento al secondo capoverso, e chiarisce che, ove fosse possibile accettarlo, si asterrebbe dal rappresentare in giudizio il Collega di studio, Avv. (omissis), quale sostituto processuale nei medesimi giudizi. Ribadisce, infine, che alle udienze alle
quali ha partecipato in sostituzione, si è sempre attenuto alle istruzioni del procuratore costituito e non ha mai ricevuto in suo favore una procura alle liti direttamente dalla parte che ha rappresentato in udienza.
Il Consiglio
Udito il Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,
premesso
- che la regola deontologica dell’art. 37 del Codice Deontologico Forense (al quale possono essere richiamate le norme di detto
Codice di cui agli artt. 5 “Doveri di probità, dignità e decoro”; 7 “Doveri di fedeltà”; 10 “Doveri di indipendenza”; 16 “Dovere
di incompatibilità”; 35 “Rapporto di Fiducia”; 36 “Autonomia del rapporto”; 51 “Assunzione di incarichi contro ex clienti”) sancisce l’obbligo, per l’avvocato, “di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi con il proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale”;
- che il I canone complementare stabilisce che “sussiste conflitto d’interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo
mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli
affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico”;
- che il II canone complementare recita: “L’obbligo di astensione opera, altresì, se le parti aventi interessi configgenti si rivolgono ad avvocati che siano partecipi ad una stessa società di avvocati o associazioni professionali o che esercitino negli stessi
locali”;
- rilevato che nel caso in esame dovrà, peraltro, essere valutato se anche il mero sostituto processuale sia venuto a conoscenza, in
Foro Romano
61
Rassegna di Giurisprudenza e Pareri deontologici
tale sua veste, ancorché in via potenziale, di fatti e circostanze anche personali del cliente che ha rappresentato in udienza,
ritiene
che, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza
deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede e che l’emissione di tali pareri e/o concessione di autorizzazioni preventive
potrebbero, pertanto, costituire anticipazione di giudizio.
Doveri di probità, dignità e decoro; Rapporti con la stampa; Divieto di accaparramento di clientela; Libera concorrenza e
pubblicità informativa
L’Avv. (omissis), con istanza pervenuta in data 4 ottobre 2012, ha chiesto se sia possibile, e deontologicamente lecito, curare con il
proprio nome una rubrica su un sito web a tematica giuridica e rilasciare interviste radiofoniche aventi ad oggetto tematiche giuridiche.
Il Consiglio
- Udito il Consigliere Cerè, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,
premesso
- che l’art. 5 del Codice Deontologico Forense (“Doveri di probità, dignità e decoro”) afferma che: “l’avvocato deve ispirare la
propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro”;
- che il secondo canone complementare dell’art. 5 del Codice Deontologico Forense dispone che “l’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale
o compromettano l’immagine della classe forense”;
- che l’art. 18 “Rapporti con la stampa” recita: “Nei rapporti con la stampa e con altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di
stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con
gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei
propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto
divieto di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III. È consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del
proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche”;
- che l’art. 19 del Codice Deontologico Forense (“Divieto di accaparramento di clientela”) dispone che “È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza
e decoro”;
- che il terzo canone complementare dello stesso articolo dispone che “È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
- che il Regolamento recante la riforma degli Ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone all’art. 4 (“Libera concorrenza e pubblicità informativa”) che “È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi
richiesti per le prestazioni”, e che “la pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e
corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria”;
ritiene
che l’avvocato debba attenersi alla normativa sopra rappresentata, evitando comportamenti censurabili in relazione alla stessa.
62
Foro Romano
Annotazioni
n° 6
Notiziario del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Direttore Responsabile: Mauro VAGLIO
Direttore Scientifico: Alessandro CASSIANI
Capo Redattore: Samantha LUPONIO
Comitato di redazione:
Mauro VAGLIO, Pietro DI TOSTO, Donatella CERÉ
Riccardo BOLOGNESI, Fabrizio BRUNI, Alessandro CASSIANI
Domenico CONDELLO, Antonio CONTE, Antonino GALLETTI
Mauro MAZZONI, Aldo MINGHELLI, Roberto NICODEMI
Matteo SANTINI, Mario SCIALLA, Isabella Maria STOPPANI
Segretario di redazione: Natale ESPOSITO
Progetto grafico: Alessandra GUGLIELMETTI
Disegno di copertina: Rodrigo UGARTE
____________
____________
Foro Romano - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 1866 del 1950 - Direzione, Redazione: P.zza Cavour - Palazzo di Giustizia - 00193 Roma
Impaginazione e stampa: Infocarcere scrl - Via Orvieto, 11 - 00182 Roma
2012
n° 6
n° 6
Notiziario del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Foro Romano
Editoriale
Mauro Vaglio
L’angolo del dialogo
Il futuro dell’Avvocatura alla
luce della riforma
dell’ordinamento forense
Pietro Di Tosto
Foro Romano
ANNO LXII
NOVEMBRE – DICEMBRE 2012
Riflessioni
Alessandro Cassiani
Le Voci dell’Avvocatura
Centro Studi dell’Ordine
Lavinia Albensi
Giovanni Cipollone
Attualità forensi
Giuliano Altamura
Riccardo Bolognesi
Antonino Galletti
Tiziano Lepone
Stefano Radicioni
Mario Scialla
Isabella Maria Stoppani
Attività del Consiglio
Formazione continua
Rassegna di Giurisprudenza
e Pareri deontologici