Nuovi modelli di fideiussione e di deposito vincolato INDICE 1

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Nuovi modelli di fideiussione e di deposito vincolato INDICE 1
Circolare 17
del 13 luglio 2015
Garanzie peri rimborsi IVA –
Nuovi modelli di fideiussione e di deposito vincolato
INDICE
1 Premessa .......................................................................................................................................................... 2
2 Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria - nuovo modello ............................................................ 2
3 Deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato - nuovo modello.................................... 3
4 Condizioni della garanzia ............................................................................................................................ 3
1. PREMESSA
Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 87349 del 26 giugno 2015 è stato approvato il
nuovo modello di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, mediante il quale il contribuente può
prestare la garanzia di cui all’art. 38-bis co. 5 del d.P.R. 633/72, al fine di ottenere il rimborso
dell’eccedenza dell’iva detraibile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis dello stesso d.P.R. 633/72. Il nuovo
modello si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 175/14 al menzionato art.
38-bis del d.P.R. 633/72
Coerentemente, lo stesso provvedimento ha altresì aggiornato il modello per la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, utilizzato in alternativa alla suddetta fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.
2. FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA - NUOVO MODELLO
Il nuovo modello di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria:
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è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet dell’Agenzia stessa;
è utilizzabile dal 27 giugno 2015;
sostituisce quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
10 giugno 2004, che rimane comunque utilizzabile fino al 31 dicembre 2015;
Le modifiche apportate – come accennato, a seguito delle novità introdotte con il d.lgs. 175/2014 consentono la riduzione di costi e tempi per l’esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto:
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per i rimborsi richiesti con procedura ordinaria, sia annuali che trimestrali, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione viene ridotto da
120 a 60 giorni;
per i rimborsi richiesti con procedura semplificata, gli interessi sul ritardo nell’esecuzione dei
rimborsi sono esclusi dal computo degli interessi da garantire per il periodo di validità della
garanzia.
Il modello prevede tre sezioni:
1.
per la richiesta di rimborso all’Agente della riscossione, in procedura semplificata, per importi
fino a 700.000,00 euro comprese le compensazioni;
2.
per la richiesta di rimborso all’Agenzia delle entrate, con procedura ordinaria, per importi superiori a 700.000,00 euro comprese le compensazioni;
3.
per la richiesta di rimborsi infrannuali.
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In caso di rimborso superiore a 700.000,00 euro, con pagamento richiesto in parte all’Agente della
riscossione, in parte all’Agenzia delle entrate, andranno compilate sia la sezione 1, sia la sezione 2,
ciascuna per gli importi di competenza.
3. DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO - NUOVO
MODELLO
Il provvedimento in commento aggiorna altresì il modello per la costituzione di deposito vincolato
in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, approvato
con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 165769 del 30 dicembre 2014.
Anche in questo caso, le modifiche riguardano il computo degli interessi:
• per i rimborsi in procedura ordinaria, il periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi da garantire nell’esecuzione dei rimborsi annuali e trimestrali viene ridotto da 120 a 60 giorni;
• per i rimborsi richiesti con procedura semplificata, gli interessi sul ritardo nell’esecuzione dei
rimborsi sono esclusi dal computo degli interessi da garantire per il periodo di validità del
deposito vincolato.
Analogamente a quanto previsto per l’altro modello più sopra esaminato, il nuovo modello per la
costituzione di deposito vincolato è reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile dal 27 giugno 2015; il precedente modello può comunque essere ancora
utilizzato fino al 31 dicembre 2015.
4. CONDIZIONI DELLA GARANZIA
Entrambi i modelli devono essere compilati a cura dell’intermediario finanziario e devono essere
consegnati all’Ufficio dell’Agente della riscossione o dell’Agenzia delle entrate che ha chiesto la garanzia per l’erogazione del rimborso.
I contratti in questione – come ivi meglio illustrato – impegnano l’intermediario finanziario al versamento delle somme indebitamente rimborsate – o rappresentanti crediti vantati dall’Agenzia delle entrate, allo stesso titolo, nei confronti dell’istante – richieste con atto amministrativo notificato nel periodo di validità della garanzia, senza eccezione alcuna a meno che non abbia già provveduto il richiedente, fino a concorrenza dell’importo massimo garantito.
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