la finanziaria ei gas
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LA FINANZIARIA E I GAS La finanziaria detta le regole per la decommercializzazione dell’attività dei gruppi di acquisto solidale (gas) a cura di Federica Lorusso - Studio Sciumé & Associati [email protected] http://www.sciume.net/ La finanziaria 2008 ha introdotto alcune disposizioni a favore dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), estendendo ad essi i benefici fiscali di cui godono gli enti associativi in termini di Imposta sul Valore Aggiunto e di Ires (di cui all’art. 4 del D.P.R. 633/72 e all’art. 148 del D.P.R 917/86). In primo luogo la finanziaria stabilisce cosa debba intendersi per Gruppi di Acquisto Solidale, definendo i medesimi come quei: “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita”.(art. 1 comma 266 della legge 244/2007) I GAS sono quindi associazioni senza fini di lucro che hanno come scopo quello di acquistare e distribuire beni senza ricarichi ai propri associati, nel rispetto di finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale (ad esempio l’acquisto di prodotti biologici dal coltivatore diretto) Da un minimo esame del testo letterale sembrerebbe evincersi l’impossibilità da parte dei GAS di addebitare ai propri aderenti oltre al mero costo di acquisto del prodotto anche altri costi di funzionamento. Sembrerebbe, tuttavia, salva la possibilità di riaddebitare i costi direttamente imputabili al prodotto, come il costo di spedizione e di confezionamento. In relazione ai vincoli posti dalla norma, la gestione strutturalmente in perdita dei Gas potrà essere equilibrata mediante il versamento di quote associative da parte degli aderenti. Dopo aver definito tali gruppi, la finanziaria dispone le agevolazioni ad essi spettanti sia ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto sia ai fini dell’imposta sui redditi (IRES). ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2008 Decommercializzazione dell’attività ai fini IVA ed Ires L’art.1, comma 267 della legge 244/2007 stabilisce che le attività poste in essere dai Gas nei confronti dei propri aderenti non si considerano commerciali né ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto né ai fini IRES, ferme restando l’applicazione delle disposizioni antielusive previste dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 633/72 e richiamate dal 3 comma dell’art. 148 del Tuir di sotto riportate: • divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge; • obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio del gruppo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità; • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei cui soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. Infine, al comma 268 dell’art.1 della legge 244/2007 si stabilisce che l’onere a carico dello Stato derivante dall’attuazione di tali disposizioni è pari ad € 200.000 annui, a decorrere dall’anno 2008. ______________________________________________________________________________________________________________ [email protected] copyright Edinet Srl 2008