la finanziaria ei gas

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la finanziaria ei gas
LA FINANZIARIA E I GAS
La finanziaria detta le regole per la decommercializzazione dell’attività dei
gruppi di acquisto solidale (gas)
a cura di Federica Lorusso - Studio Sciumé & Associati
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La finanziaria 2008 ha introdotto alcune disposizioni a favore dei Gruppi di Acquisto
Solidale (GAS), estendendo ad essi i benefici fiscali di cui godono gli enti associativi in
termini di Imposta sul Valore Aggiunto e di Ires (di cui all’art. 4 del D.P.R. 633/72 e all’art.
148 del D.P.R 917/86).
In primo luogo la finanziaria stabilisce cosa debba intendersi per Gruppi di Acquisto
Solidale, definendo i medesimi come quei: “soggetti associativi senza scopo di lucro
costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità
etiche, di solidarietà e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita”.(art. 1 comma
266 della legge 244/2007)
I GAS sono quindi associazioni senza fini di lucro che hanno come scopo quello di
acquistare e distribuire beni senza ricarichi ai propri associati, nel rispetto di finalità sociali,
etiche e di sostenibilità ambientale (ad esempio l’acquisto di
prodotti biologici dal
coltivatore diretto)
Da un minimo esame del testo letterale sembrerebbe evincersi l’impossibilità da parte dei
GAS di addebitare ai propri aderenti oltre al mero costo di acquisto del prodotto anche altri
costi di funzionamento. Sembrerebbe, tuttavia, salva la possibilità di riaddebitare i costi
direttamente imputabili al prodotto, come il costo di spedizione e di confezionamento. In
relazione ai vincoli posti dalla norma, la gestione strutturalmente in perdita dei Gas potrà
essere equilibrata mediante il versamento di quote associative da parte degli aderenti.
Dopo aver definito tali gruppi, la finanziaria dispone le agevolazioni ad essi spettanti sia ai
fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto sia ai fini dell’imposta sui redditi (IRES).
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Decommercializzazione dell’attività ai fini IVA ed Ires
L’art.1, comma 267 della legge 244/2007 stabilisce che le attività poste in essere dai Gas
nei confronti dei propri aderenti non si considerano commerciali né ai fini
dell’Imposta sul Valore Aggiunto né ai fini IRES, ferme restando l’applicazione delle
disposizioni antielusive previste dall’art. 4 comma 7 del D.P.R. 633/72 e richiamate dal 3
comma dell’art. 148 del Tuir di sotto riportate:
•
divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché
di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;
•
obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio del gruppo ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
•
disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
•
obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
•
eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di
all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei
cui
soci,
associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
bilanci o rendiconti;
•
intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Infine, al comma 268 dell’art.1 della legge 244/2007 si stabilisce che l’onere a carico dello
Stato derivante dall’attuazione di tali disposizioni è pari ad € 200.000 annui, a decorrere
dall’anno 2008.
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