Sicurezza 2014
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Sicurezza 2014
Salari minimi - I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di CHF 150.-- rispetto ai salari minimi sopraindicati. Categoria di assunzione A (tempo di lavoro compreso tra 901 e 1800 ore anno) Orario di lavoro annuale di 2000 ore Orario di lavoro annuale di 1400 ore Anni di servizio 1° 2° 3° 4° 5° Categoria di assunzione B ( tempo di lavoro compreso tra 1801 e 2300 ore anno ) Trasporto di denaro (CIT) / valori CHF 51'850.-CHF 53'495.-CHF 55'120.-CHF 56'545.-CHF 57'655.-- CHF 51'850.-CHF 53'495.-CHF 54’915.-CHF 56’020.-CHF 57’100.-- CHF 33'600.-CHF 34'510.-CHF 35'420.-CHF 36'330.-- Categoria di assunzione C: Salari senza indennità di vacanza Cantoni 1° anno di servizio 2° anno di servizio CHF 23.20 CHF 22.70 CHF 22.20 CHF 23.55 CHF 23.05 CHF 22.50 ZH BS, BL, GE Altri Cantoni Riassunto delle principali condizioni del CCL a partire dal 1° luglio 2014 Rimborso spese zona di assunzione max 2 luoghi da 0 a 10 km ore di lavoro da 10.01 da 20.01 a 20 km a 30 km oltre 30 km 0 CHF 5.60 16.80 a regia rimb km 0 CHF 7.00 Servizi di Sicurezza 21.00 a regia Si considera il tragitto effettivo più veloce dal luogo di assunzione al luogo di lavoro secondo „Google Maps“. - Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe. - Sono ammessi al massimo due luoghi di assunzione. - Nel caso si utilizzi l'auto privata, su espressa disposizione del datore di lavoro, rimborso nella misura minima di CHF 0.70 per Km. - Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese. Supplementi I collaboratori che hanno ottenuto AFC di agente di sicurezza e di sorveglianza o di protezione persone e beni, supplemento minimo di CHF 200.Ai conducenti di cani viene loro corrisposta un’indennità forfettaria mensile di CHF 150.oppure un’indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane. Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi i costi di un’eventuale autorizzazione cantonale e la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L’assicurazione di responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell’animale. I segretariati Unia nel Ticino si trovano a: Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40 Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44 Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02 Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11 Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80 Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70 Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83 Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30 Per qualsiasi informazione contattate il funzionario sindacale Campo di applicazione: 1. Il presente CCL si applica a tutti i datori di lavoro nazionali ed esteri che forniscono servizi di sicurezza in Svizzera. 2. Il presente CCL si applica a tutti i collaboratori operativi. 3. Nel campo di applicazione rientrano i servizi di sicurezza: della sorveglianza, la protezione delle persone e dei beni, i servizi in centrali d’allarme, la sicurezza presso gli aeroporti, il trasporto di denaro, il trasporto di valori, i servizi manifestazione, i servizi di assistenza alla sicurezza -steward service-, i servizi di circolazione. Categorie di assunzione Categoria A: dipendenti con monte ore annuo tra 1801 e 2300. Categoria B: dipendenti con monte ore annuo tra 901 e 1800. Categoria C: dipendenti con monte ore annuo fino a 900, comprese le vacanze e il supplemento ore notte del 10%. Ogni anno il monte ore va verificato, se si supera l’oscillazione del 5% vanno aggiornati i contratti di lavoro Assunzione, periodo di prova e disdetta - Ogni assunzione deve essere effettuata tramite contratto di lavoro scritto. Nel contratto di lavoro e nei conteggi salariali mensili vanno definite: le categorie di assunzione, l’orario di lavoro fisso stabilito contrattualmente per le categorie A e B uno o due luoghi di assunzione.Il contratto di lavoro può essere disdetto entro i seguenti termini: Durante il periodo di prova e entro i primi 14 giorni: 1 g Periodo di prova dal 15 gg: 7 gg 1° anno di servizio 1 mese per f.m. 2° al 9° anno di serv 2 mesi per f.m. 10° anno di servizio 3 mesi per f.m. Formazione di base 1. La formazione di base dei collaboratori comprende almeno 20 ore e deve avvenire durante il periodo di prova. 2. La formazione di base vale come tempo di lavoro e non comporta alcun costo per il collaboratore. 3. La formazione di base va eseguita al di fuori del servizio. 4. La formazione di base va disciplinata a livello aziendale in un apposito regolamento. Uniforme ed equipaggiamento Il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori l’uniforme e l’equipaggiamento a proprie spese. La cura dell’abbigliamento di servizio spetta al collaboratore. Durata del lavoro 1. Il tempo di lavoro annuale comprende il tempo di lavoro effettivamente prestato, le pause retribuite e le vacanze, esclusi i giorni liberi elencati all’art. 15 cpv. 1 CCL. 2. Il 10% di supplemento per il lavoro notturno è parte del tempo di lavoro. 3. In caso di cambiamento di sede di lavoro, durante il servizio, il trasferimento è considerato tempo di lavoro. 4. Il datore di lavoro può definire a livello aziendale il tempo di lavoro annuale per un impiego a tempo pieno con un minimo di 1’801 e un massimo di 2’300 ore. Il tempo di lavoro annuale pattuito è vincolante per l’intera durata del rapporto di lavoro e non può essere modificato in modo unilaterale dal datore di lavoro. 5. Ogni mese il datore di lavoro consegna per iscritto a tutti i collaboratori un conteggio dell’orario di lavoro, comprendente gli interventi, inizio e conclusione, supplemento di tempo, totale delle ore di lavoro del giorno e del mese. 6. Se il datore di lavoro non allestisce e consegna al collaboratore il conteggio dell’orario di lavoro, il conteggio dell’orario di lavoro allestito dal collaboratore viene considerato come mezzo probatorio. Pause 1. Il lavoro deve essere interrotto da pause della durata minima di: a. un quarto d’ora, se la durata del lavoro supera le cinque ore e mezzo senza interruzione. b. mezz’ora, se la durata del lavoro supera le sette ore senza interruzione. c. un’ora, se la durata del lavoro supera le nove ore senza interruzione; le pause superiori alla mezz’ora possono essere frazionate. 2. Qualora il collaboratore non possa lasciare il suo luogo di lavoro durante le pause, vengono conteggiate e retribuite. Giorni di congedo - Ai collaboratori spettano 112 giorni di congedo all’anno. - Se il tempo di lavoro annuale concordato non potesse essere raggiunto possono essere temporaneamente diminuiti i giorni di congedo da 112 fino a 90 giorni. - Al collaboratore devono essere attribuite in particolare almeno 12 domeniche di libero nell’arco dell’anno. - Nella pianificazione dei servizi si deve tenere conto che ogni collaboratore deve di regola conoscere i suoi giorni liberi con 2 settimane d’anticipo. I giorni di congedo singoli, essi devono avere una durata di almeno 24 ore. Durante le assenze per malattia, infortunio e servizio militare, i giorni liberi annuali vengono ridotti secondo la seguente formula: diritto annuale diviso per 365 e moltiplicato per il numero dei giorni d’assenza. Vacanze 1. I collaboratori con salario mensile hanno diritto alle seguenti vacanze: –20 gg lav. a partire dal 1° anno di servizio; –25 gg lav. a partire dal 5° anno di servizio e dal 45° anno di età; a partire dal 10° anno di servizio e dal 40° anno di età; a partire dal 15° anno di servizio; fino al compimento del 20° anno di età; –30 gg lav. a partire dal 10° anno di servizio e dal 60° anno di età. 2. I collaboratori della categoria di assunzione C hanno diritto a 5 settimane di vacanza fino al compimento del 20° anno di età, a 4 settimane a partire dall’anno civile in cui compiono il 21° anno di età. In aggiunta al salario di base viene versato un supplemento rispettivamente dell’8,33% o del 10,64%. 3. Per il computo delle vacanze vale l’anno civile. Se l’entrata in servizio avviene prima del 1° luglio, l’anno viene calcolato come primo anno di servizio; se il compleanno cade prima del 1° luglio, l’anno viene calcolato come intero anno d’età. 4. Le vacanze residue di un anno devono essere godute entro il 30 aprile dell’anno successivo. Trascorso questo periodo, il datore di lavoro decide unilateralmente quando assegnare le vacanze. Assenze il collaboratore ha diritto ai seguenti giorni di congedo pagati: – per il proprio matrimonio 3 gg – per il matrimonio dei figli 1 g – per la nascita di figli propri 1 g – per la morte del coniuge, di figli, dei genitori 3 gg di lavoro – per la morte di fratelli, nonni, suoceri 1 giorno di lavoro – per trasloco, 1 volta per anno civile. 1 giorno di lavoro Versamento del salario Il datore di lavoro deve assicurare i collaboratori contro la perdita di guadagno per malattia. 2. Il diritto alla IPG corrisponde almeno all’80%, calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS. Nella categoria C tale diritto viene calcolato sulla base del salario medio soggetto all’AVS degli ultimi nove mesi civili. L’indennità giornaliera di malattia viene concessa al più tardi a partire dal 2° giorno per una durata di 720 giorni nell’arco di un periodo di 900 giorni. Periodo di attesa massimo di 60 giorni per beneficiare delle IPG. Il datore di lavoro è tenuto comunque a versare le prestazioni corrispondenti a quelle fornite dalla assicurazione IPG. 3. Almeno la metà dei contributi assicurativi effettivi per l’indennità giornaliera di malattia è a carico del datore di lavoro. 4. Ogni assenza per incapacità lavorativa deve essere immediatamente comunicata al datore di lavoro.