Sicurezza 2014

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Sicurezza 2014
Salari minimi
- I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo
di CHF 150.-- rispetto ai salari minimi sopraindicati.
Categoria di assunzione A
(tempo di lavoro compreso
tra 901 e 1800 ore anno)
Orario di lavoro annuale di 2000 ore
Orario di lavoro annuale di
1400 ore
Anni di
servizio
1°
2°
3°
4°
5°
Categoria di assunzione B
( tempo di lavoro compreso tra 1801 e 2300 ore anno )
Trasporto di denaro
(CIT) / valori
CHF 51'850.-CHF 53'495.-CHF 55'120.-CHF 56'545.-CHF 57'655.--
CHF 51'850.-CHF 53'495.-CHF 54’915.-CHF 56’020.-CHF 57’100.--
CHF 33'600.-CHF 34'510.-CHF 35'420.-CHF 36'330.--
Categoria di assunzione C:
Salari senza indennità di vacanza
Cantoni
1° anno di servizio
2° anno di servizio
CHF 23.20
CHF 22.70
CHF 22.20
CHF 23.55
CHF 23.05
CHF 22.50
ZH
BS, BL, GE
Altri Cantoni
Riassunto delle principali condizioni del CCL
a partire dal 1° luglio 2014
Rimborso spese
zona di
assunzione
max 2 luoghi
da 0
a 10 km
ore di lavoro
da 10.01
da 20.01
a 20 km a 30 km oltre 30 km
0
CHF 5.60
16.80 a regia
rimb km
0
CHF 7.00
Servizi
di Sicurezza
21.00 a regia
Si considera il tragitto effettivo più veloce dal luogo di assunzione al luogo di lavoro
secondo „Google Maps“.
- Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto di
seconda classe.
- Sono ammessi al massimo due luoghi di assunzione.
- Nel caso si utilizzi l'auto privata, su espressa disposizione del datore di lavoro, rimborso
nella misura minima di CHF 0.70 per Km.
- Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna
per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese.
Supplementi
I collaboratori che hanno ottenuto AFC di agente di sicurezza e di sorveglianza o di
protezione persone e beni, supplemento minimo di CHF 200.Ai conducenti di cani viene loro corrisposta un’indennità forfettaria mensile di CHF 150.oppure un’indennità oraria di almeno CHF 1.50 per ora di servizio prestata con un cane.
Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi i costi di un’eventuale autorizzazione cantonale
e la copertura di responsabilità civile del cane durante il servizio. L’assicurazione di
responsabilità civile del cane fuori dal servizio incombe al proprietario dell’animale.
I segretariati Unia nel Ticino si trovano a:
Bellinzona, viale Stazione 33, 6500 Bellinzona, 091 821 10 40
Biasca, via Franscini 14, 6710 Biasca, 091 862 12 44
Chiasso, via Bossi 12, 6830 Chiasso, 091 682 92 02
Manno, L’Uovo di Manno, 6928 Manno, 091 611 17 11
Locarno, via della Posta 8, 6602 Locarno, 091 735 35 80
Lugano, via Canonica 3, 6900 Lugano, 091 910 50 70
Massagno, via Genzana 2, 6900 Lugano, 091 961 83 83
Mendrisio, via al Gas 8, 6850 Mendrisio, 091 640 64 30
Per qualsiasi informazione contattate il funzionario sindacale
Campo di applicazione:
1. Il presente CCL si applica a tutti i datori di
lavoro nazionali ed esteri che forniscono
servizi di sicurezza in Svizzera.
2. Il presente CCL si applica a tutti i
collaboratori operativi.
3. Nel campo di applicazione rientrano i
servizi di sicurezza: della sorveglianza, la
protezione delle persone e dei beni, i servizi
in centrali d’allarme, la sicurezza presso gli
aeroporti, il trasporto di denaro, il trasporto
di valori, i servizi manifestazione, i servizi di
assistenza alla sicurezza -steward service-, i
servizi di circolazione.
Categorie di assunzione
Categoria A: dipendenti con monte ore
annuo tra 1801 e 2300.
Categoria B: dipendenti con monte ore
annuo tra 901 e 1800.
Categoria C: dipendenti con monte ore
annuo fino a 900, comprese le vacanze e il
supplemento ore notte del 10%.
Ogni anno il monte ore va verificato, se si
supera l’oscillazione del 5% vanno
aggiornati i contratti di lavoro
Assunzione, periodo di prova
e disdetta
- Ogni assunzione deve essere effettuata
tramite contratto di lavoro scritto.
Nel contratto di lavoro e nei conteggi
salariali mensili vanno definite:
le categorie di assunzione,
l’orario di lavoro fisso stabilito
contrattualmente per le categorie A e B
uno o due luoghi di assunzione.Il contratto di lavoro può essere disdetto
entro i seguenti termini:
Durante il periodo di prova e entro i primi 14
giorni: 1 g
Periodo di prova dal 15 gg: 7 gg
1° anno di servizio 1 mese per f.m.
2° al 9° anno di serv 2 mesi per f.m.
10° anno di servizio 3 mesi per f.m.
Formazione di base
1. La formazione di base dei collaboratori
comprende almeno 20 ore e deve avvenire
durante il periodo di prova.
2. La formazione di base vale come tempo
di lavoro e non comporta alcun costo per il
collaboratore.
3. La formazione di base va eseguita al di
fuori del servizio.
4. La formazione di base va disciplinata a
livello aziendale in un apposito
regolamento.
Uniforme ed
equipaggiamento
Il datore di lavoro mette a disposizione dei
collaboratori l’uniforme e
l’equipaggiamento a proprie spese. La
cura dell’abbigliamento di servizio spetta
al collaboratore.
Durata del lavoro
1. Il tempo di lavoro annuale comprende il
tempo di lavoro effettivamente prestato, le
pause retribuite e le vacanze, esclusi i
giorni liberi elencati all’art. 15 cpv. 1 CCL.
2. Il 10% di supplemento per il lavoro
notturno è parte del tempo di lavoro.
3. In caso di cambiamento di sede di
lavoro, durante il servizio, il trasferimento
è considerato tempo di lavoro.
4. Il datore di lavoro può definire a livello
aziendale il tempo di lavoro annuale per
un impiego a tempo pieno con un minimo
di 1’801 e un massimo di 2’300 ore. Il
tempo di lavoro annuale pattuito è
vincolante per l’intera durata del rapporto
di lavoro e non può essere modificato in
modo unilaterale dal datore di lavoro.
5. Ogni mese il datore di lavoro consegna
per iscritto a tutti i collaboratori un
conteggio dell’orario di lavoro,
comprendente gli interventi, inizio e
conclusione, supplemento di tempo, totale
delle ore di lavoro del giorno e del mese.
6. Se il datore di lavoro non allestisce e
consegna al collaboratore il conteggio
dell’orario di lavoro, il conteggio dell’orario
di lavoro allestito dal collaboratore viene
considerato come mezzo probatorio.
Pause
1. Il lavoro deve essere interrotto da pause
della durata minima di:
a. un quarto d’ora, se la durata del lavoro
supera le cinque ore e mezzo senza
interruzione.
b. mezz’ora, se la durata del lavoro supera
le sette ore senza interruzione.
c. un’ora, se la durata del lavoro supera le
nove ore senza interruzione; le
pause superiori alla mezz’ora possono
essere frazionate.
2. Qualora il collaboratore non possa
lasciare il suo luogo di lavoro durante le
pause, vengono conteggiate e retribuite.
Giorni di congedo
- Ai collaboratori spettano 112 giorni di
congedo all’anno.
- Se il tempo di lavoro annuale concordato
non potesse essere raggiunto possono
essere temporaneamente diminuiti i giorni di
congedo da 112 fino a 90 giorni.
- Al collaboratore devono essere
attribuite in particolare almeno 12
domeniche di libero nell’arco dell’anno.
- Nella pianificazione dei servizi si deve
tenere conto che ogni collaboratore
deve di regola conoscere i suoi giorni liberi
con 2 settimane d’anticipo.
I giorni di congedo singoli, essi devono
avere una durata di almeno 24 ore.
Durante le assenze per malattia, infortunio e
servizio militare, i giorni liberi annuali
vengono ridotti secondo la seguente
formula: diritto annuale diviso per 365 e
moltiplicato per il numero dei giorni
d’assenza.
Vacanze
1. I collaboratori con salario mensile hanno
diritto alle seguenti vacanze:
–20 gg lav. a partire dal 1° anno di servizio;
–25 gg lav. a partire dal 5° anno di servizio e
dal 45° anno di età;
a partire dal 10° anno di servizio e
dal 40° anno di età;
a partire dal 15° anno di servizio;
fino al compimento del 20° anno di età;
–30 gg lav. a partire dal 10° anno di servizio
e dal 60° anno di età.
2. I collaboratori della categoria di
assunzione C hanno diritto a 5 settimane di
vacanza fino al compimento del 20° anno di
età, a 4 settimane a partire dall’anno civile in
cui compiono il 21° anno di età. In aggiunta
al salario di base viene versato un
supplemento rispettivamente dell’8,33% o
del 10,64%.
3. Per il computo delle vacanze vale l’anno
civile. Se l’entrata in servizio avviene prima
del 1° luglio, l’anno viene calcolato come
primo anno di servizio; se il compleanno
cade prima del 1° luglio, l’anno viene
calcolato come intero anno d’età.
4. Le vacanze residue di un anno devono
essere godute entro il 30 aprile dell’anno
successivo. Trascorso questo periodo, il
datore di lavoro decide unilateralmente
quando assegnare le vacanze.
Assenze
il collaboratore ha diritto ai seguenti giorni di
congedo pagati:
– per il proprio matrimonio 3 gg
– per il matrimonio dei figli 1 g
– per la nascita di figli propri 1 g
– per la morte del coniuge, di figli, dei
genitori 3 gg di lavoro
– per la morte di fratelli, nonni, suoceri
1 giorno di lavoro
– per trasloco, 1 volta per anno civile.
1 giorno di lavoro
Versamento del salario
Il datore di lavoro deve assicurare i
collaboratori contro la perdita di guadagno
per malattia.
2. Il diritto alla IPG corrisponde almeno
all’80%, calcolato sulla base del salario
medio soggetto all’AVS. Nella categoria C
tale diritto viene calcolato sulla base del
salario medio soggetto all’AVS degli ultimi
nove mesi civili.
L’indennità giornaliera di malattia viene
concessa al più tardi a partire dal 2° giorno
per una durata di 720 giorni nell’arco di un
periodo di 900 giorni.
Periodo di attesa massimo di 60 giorni per
beneficiare delle IPG. Il datore di lavoro è
tenuto comunque a versare le prestazioni
corrispondenti a quelle fornite dalla
assicurazione IPG.
3. Almeno la metà dei contributi assicurativi
effettivi per l’indennità giornaliera di malattia
è a carico del datore di lavoro.
4. Ogni assenza per incapacità lavorativa
deve essere immediatamente comunicata al
datore di lavoro.