FONDO VOLO, PENSIONI E MANOVRA MONTI Nel
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FONDO VOLO, PENSIONI E MANOVRA MONTI Nel
FONDO VOLO, PENSIONI E MANOVRA MONTI Nel corso degli anni, come è noto, il Fondo Volo, il nostro fondo pensionistico sostitutivo della pensione lavorativa obbligatoria,attivo dal 1965, ha subito molte ed incisive modifiche normative. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto n° 201 del 6 dicembre 2011 “Manovra per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” , c.d. “manovra Monti” che per chiarezza e vostra utilità elencheremo qui di seguito: 1. Mantiene valenza il D.Lgs n°164/1997 nel quale è previsto che le pensioni degli iscritti del Fondo Volo siano liquidate se in possesso di requisiti di età e di contribuzione ridotti di un anno ogni cinque interi di lavoro svolto, fino ad un massimo di 5 anni. Esempio pratico lavoratore con 25 anni di contribuzione = 5 anni scontati, lavoratore con 20 anni di contribuzione, 4 anni di sconto. Resta ancora da specificare se per i Naviganti vale anche la regola della “ anticipata”. 2. Il meccanismo “contributivo” delle pensioni dal 1° gennaio 2012viene esteso a tutti , con metodo prorata . Qualora il calcolo contributivo risulti più favorevole si applica il sistema retributivo. 3. A differenza dei lavoratori non Naviganti, i contribuenti iscritti al Fondo Volo mantengono, come detto, la riduzione di 5 anni dell’età anagrafica rispetto a quella in vigore nel regime generale, senza distinzione tra donne e uomini: l’età minima di accesso al trattamento pensionistico diventerà di 61 anni dal 2018 e di 62 anni con il nuovo sistema completamente a regime ovvero dopo il 2021. Il tutto considerando una contribuzione minima di iscrizione diretta al Fondo Volo di 25 anni. 4. Vengono abolite di fatto le pensioni di anzianità, con il vecchio sistema delle quote. Permane in validità per ora la c.d. “anticipata” per i lavoratori con 42 anni e 1 mese di contributi e le lavoratrici che hanno maturato 41 anni e 1 mese, a prescindere dall’età anagrafica. Per il Personale Navigante corrisponde quindi 37(M) e 36 anni(F), ma restiamo in attesa di chiarimenti dall’Inps. 5. E’ stato istituito il “contributo di solidarietà”, attivo dal 1 01 2012 al 31 12 2017 che incide come segue: Anzianità contributive 31/12/1995 fino a 25 anni-----Oltre 25 anni da 5 a fino a15 anni--- oltre 15 Pensionati 0,3%--- 0,6% ----1,0% Lavoratori 0,5%---0,5%---- 0,5% Tale contribuzione di solidarietà è determinata in relazione al periodo di iscrizione antecedente il 31.12.1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Non contribuiscono alla solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e di inabilità. 6) Scompare il sistema delle finestre. Per la decorrenza della pensione. Il momento in cui si maturano i requisiti è anche quello di pensionamento. Grazie agli interventi emendativi voluti dalle parti sociali sono stati ammessi all’ordine del giorno ed accolti due testi in cui si invita il Governo 1) a valutare l’opportunità di un’integrazione della disciplina delle deroghe per l’applicazione del nuovo sistema pensionistico che tenga conto della particolare condizione di quei lavoratori di cui in premessa che, pur con un’età anagrafica prossima ai previgenti limiti per l’accesso alla pensione, rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere ancora molti anni per poter accedere alla pensione“. 2) ad adottare ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario che si dovessero ritenere opportuni, volta a superare il meccanismo di decurtazione dell’assegno pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica”. Rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento ed ovviamente vi aggiorneremo strada facendo.