FONDO VOLO, PENSIONI E MANOVRA MONTI Nel

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FONDO VOLO, PENSIONI E MANOVRA MONTI Nel
FONDO VOLO, PENSIONI E MANOVRA MONTI
Nel corso degli anni, come è noto, il Fondo Volo, il nostro fondo pensionistico sostitutivo della pensione
lavorativa obbligatoria,attivo dal 1965, ha subito molte ed incisive modifiche normative.
Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto n° 201 del 6 dicembre 2011 “Manovra per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” , c.d. “manovra Monti” che per chiarezza e vostra
utilità elencheremo qui di seguito:
1. Mantiene valenza il D.Lgs n°164/1997 nel quale è previsto che le pensioni degli iscritti del Fondo Volo
siano liquidate se in possesso di requisiti di età e di contribuzione ridotti di un anno ogni cinque
interi di lavoro svolto, fino ad un massimo di 5 anni. Esempio pratico lavoratore con 25 anni di
contribuzione = 5 anni scontati, lavoratore con 20 anni di contribuzione, 4 anni di sconto.
Resta ancora da specificare se per i Naviganti vale anche la regola
della “ anticipata”.
2. Il meccanismo “contributivo” delle pensioni dal 1° gennaio 2012viene esteso a tutti , con metodo prorata . Qualora il calcolo contributivo risulti più favorevole si applica il sistema retributivo.
3. A differenza dei lavoratori non Naviganti, i contribuenti iscritti al Fondo Volo mantengono, come
detto, la riduzione di 5 anni dell’età anagrafica rispetto a quella in vigore nel regime generale, senza
distinzione tra donne e uomini: l’età minima di accesso al trattamento pensionistico diventerà di 61 anni
dal 2018 e di 62 anni con il nuovo sistema completamente a regime ovvero dopo il 2021.
Il tutto considerando una contribuzione minima di iscrizione diretta al Fondo Volo di 25 anni.
4. Vengono abolite di fatto le pensioni di anzianità, con il vecchio sistema delle quote.
Permane in validità per ora la c.d. “anticipata” per i lavoratori con 42 anni e 1 mese di contributi e le
lavoratrici che hanno maturato 41 anni e 1 mese, a prescindere dall’età anagrafica.
Per il Personale Navigante corrisponde quindi 37(M) e 36 anni(F), ma restiamo in attesa di chiarimenti
dall’Inps.
5. E’ stato istituito il “contributo di solidarietà”, attivo dal 1 01 2012 al 31 12 2017 che incide come
segue:
Anzianità contributive 31/12/1995
fino a 25 anni-----Oltre 25 anni
da 5 a fino a15 anni--- oltre 15
Pensionati
0,3%--- 0,6% ----1,0%
Lavoratori
0,5%---0,5%---- 0,5%
Tale contribuzione di solidarietà è determinata in relazione al periodo di iscrizione antecedente il
31.12.1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al
regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Non contribuiscono alla solidarietà le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e di inabilità.
6) Scompare il sistema delle finestre. Per la decorrenza della pensione. Il momento in cui si maturano i
requisiti è anche quello di pensionamento.
Grazie agli interventi emendativi voluti dalle parti sociali sono stati ammessi all’ordine del giorno ed accolti
due testi in cui si invita il Governo
1) a valutare l’opportunità di un’integrazione della disciplina delle deroghe per l’applicazione del nuovo
sistema pensionistico che tenga conto della particolare condizione di quei lavoratori di cui in
premessa che, pur con un’età anagrafica prossima ai previgenti limiti per l’accesso alla pensione, rischiano
di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere
ancora molti anni per poter accedere alla pensione“.
2) ad adottare ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario che si
dovessero ritenere opportuni, volta a superare il meccanismo di decurtazione dell’assegno
pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli
uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica”.
Rimaniamo a vostra disposizione per ogni chiarimento ed ovviamente vi
aggiorneremo strada facendo.