Distributore benzina gasolio Distributori di carburanti liquidi per

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Distributore benzina gasolio Distributori di carburanti liquidi per
Distributore benzina gasolio
(Scheda)
Ultimo aggiornamento:
1 apr. 2009
Distributori di carburanti liquidi per autotrazione (benzina,
gasolio)
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Sistema di alimentazione: TT, TN-S,
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Norme di riferimento:
o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
o Norma CEI 31-30 (CEI EN 60079-10) "Costruzioni elettriche per atmosfere
esplosive per presenza di gas - Parte 10: classificazione dei luoghi
pericolosi”;
o Guida CEI 31-35 "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente
esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della norma EN
60079-10 (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi";
o Guida CEI 31-35/A "Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente
esplosive per la presenza di gas - Guida all'applicazione della norma EN
60079-10 (CEI 31-30) - Classificazione dei luoghi pericolosi - Esempi di
applicazione" (esempio GD-7);
o Norma CEI 31-33 (CEI EN 60079-14) " Costruzioni elettriche per atmosfere
esplosive per presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)";
o Norma CEI 31-34 (CEI EN 60079-17) " Atmosfere esplosive - Parte 17:
Verifica e manutenzione degli impianti elettrici";
o Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di
energia elettrica - Linee in cavo”;
o Norma CEI 64-2/A “Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione –
Appendice C” (Non più in vigore. Valida solo come consultazione);
o UNI EN 13617-1 “Stazioni di servizio - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la
costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di
pompaggio remote”;
•
Principali disposizioni legislative:
o DM 31 luglio 1934 “Approvazione delle norme di sicurezza per la
lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali, e per
il trasporto degli oli stessi e successive modificazioni”;
o DPR 27 ottobre 1971 n.1269 “Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei
distributori automatici di carburante per autotrazione”;
o Circolare Ministero dell’Interno n. 73 del 29 luglio 1971 “Impianti termici ad
olio combustibile o a gasolio. Disposizioni ai fini della prevenzione incendi”;
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solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti
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la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio
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Circolare Ministero dell’Interno n. 10 del 10 febbraio 1969 “Distributori
stradali di carburante”;
Circolare Ministero dell’Interno 12 dicembre 1974, n. 29657/4113 “Distributori
di carburanti sottostanti ad elettrodotti”;
Circolare Ministero del Lavoro 27 ottobre 1979, n.80 “Protezione contro
scariche atmosferiche impianti distributori di carburanti”;
Legge 4/11/97, n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico da benzene";
DM 12/09/03 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso
privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitoridistributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di
autotrasporto”;
DM 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di
prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla
legge 7 dicembre 1984, n. 818";
DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
prevenzione incendi";
DPR 23 marzo 1998, n. 126 “Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”;
Dlgs 12 giugno 2003, n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa
alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”;
DPR 689/59 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del
fuoco";
Dlgs 81/08 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e
trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza"
D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della
disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione
dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti
tecnici";
DM 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici”.
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Direttive applicabili:
o Direttiva "ATEX" 94/9/CE (DPR 126/1998);
o Direttiva 99/92/CE (Dlgs 233/03 e successivo Dlgs 81/08)
•
Installazione:
o Nonostante in genere l’intera area di distribuzione di carburante si estenda
all’esterno, vi sono vari locali quali la sala del gestore, un’officina, un
magazzino, un bagno, etc. che sono interni ad edifici e quindi soggetti al DM
37/08. Per questo motivo per l’installazione occorre una impresa abilitata alla
realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 a) del DM 37/08 e iscritta
nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
•
Necessità di progetto:
o Si se il distributore è alimentato in Media Tensione con sistema TN;
o Si se la potenza contrattuale supera i 6 kW (art. 5 comma 2 c del DM 37/08);
o Si se il distributore viene classificato con pericolo di esplosione e/o a
maggior rischio in caso di incendio (vedi classificazione dei locali);
o No, nel raro caso in cui il distributore si estenda tutto all’esterno e non abbia
nessun collegamento ad un impianto interno (né attraverso l'alimentazione,
né attraverso l'impianto di terra). In questo caso allora ad esso non si applica
il DM 37/08 e conseguentemente non è necessario nemmeno il progetto
•
Dichiarazione di conformità:
o
•
Si, a parte la situazione prima considerata di impianto posto completamente
all’esterno, nel qual caso non si applica il DM 37/08 e non è richiesta la
dichiarazione di conformità.
Classificazione dei locali:
o
Un distributore di carburante può essere classificato, ai fini dei requisiti degli
impianti elettrici in tre modi differenti: come luogo con pericolo di esplosione,
come ambiente a maggior rischio in caso di incendio o come locale ordinario.
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Le tre classificazioni in genere si sovrappongono, nel senso che coesistono
zone con pericolo di esplosione (per la presenza di liquidi infiammabili come
le benzine per autotrazione), con luoghi a maggior rischio in caso di incendio
(per la presenza di materiale combustibile come il gasolio per autotrazione) e
con parti da considerare ordinarie (come il locale del gestore, l’eventuale bar,
il magazzino, il bagno, etc.);
o
In un distributore vengono effettuate operazioni di travaso di carburanti liquidi
infiammabili (benzine) e combustibili (gasolio) da autobotti a serbatoi interrati
e di trasferimento degli stessi carburanti alle colonnine di erogazione. Il solo
fatto che ci siano liquidi infiammabili ed esistano delle sorgenti di emissione,
obbliga ad effettuare la classificazione in zone del locale. Se tale
classificazione porta all’individuazione di almeno una zona pericolosa (0, 1,
2) il distributore viene classificato come luogo con pericolo di esplosione;
o
Il distributore è a maggior rischio in caso di incendio se si verifica uno dei
seguenti due casi:
•
Il distributore eroga anche gasolio, oltre alle benzine. Ricordiamo che
il gasolio è un liquido combustibile (temperatura di infiammabilità circa
80 °C) e non infiammabile (liquido con temperatura di infiammabilità
inferiore ai 65 °C). Di conseguenza può portare all’individuazione di
luoghi a maggior rischio in caso d’incendio (e non a pericolo
esplosione) nel caso la classe antincendio dei compartimenti
considerati (serbatoi interrati, collettori di aspirazione ed erogatori) è
pari o superiore a 30;
• Il distributore rientra nel seguente caso previsto dal DM 16/2/82:
§ Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e
miscele per autotrazione a uso pubblico e privato con o
senza stazione di servizio (attività 18);
o Nel caso in cui il distributore venisse classificato come luogo con pericolo di
esplosione, ciò non comporterebbe automaticamente la realizzazione di un
impianto Ex, in quanto se nessuna apparecchiatura elettrica venisse
installata all’interno delle zone 0, 1, 2, l’impianto verrebbe realizzato con
componenti ordinari seguendo la sola norma generale impianti CEI 64-8.
Quindi l’impianto sarebbe ordinario, ma ci sarebbe comunque l’obbligo di
progetto a causa del fatto che la classificazione delle aree del locale ha
portato all’individuazione di zone pericolose.
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Note sul locale: Definizioni e interpretazioni
o Il DM 31/07/34 classifica i carburanti in tre categorie:
•
•
•
Categoria A: Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio (liquidi
aventi temperatura di infiammabilità inferiore a 21 °C come le benzine
e il petrolio greggio);
Categoria B: Liquidi infiammabili (liquidi aventi temperatura di
infiammabilità compresa tra i 21 °C e i 65 °C come l’alcol etilico);
Categoria C: Liquidi combustibili (liquidi aventi temperatura di
infiammabilità tra i 65 °C e i 125 °C);
Per la vendita in aree pubbliche, nelle stazioni di rifornimento e nelle
stazioni di servizio, di carburanti di categoria A, B e C, si debbono usare
esclusivamente mezzi costituiti da colonne di distribuzione fissate al suolo,
con serbatoi interrati per il contenimento del carburante (Circolare 10/02/69,
n.10);
o Affinché avvenga un'esplosione occorre la contemporanea presenza di tre
elementi:
o
•
•
•
Combustibile : è costituito da gas, vapori o nebbie;
Comburente : l'ossigeno presente nell'aria (nella concentrazione del
21%), o in altre sostanze normalmente allo stato gassoso;
Innesco : che può essere provocato da due ordini di fattori, elettrico
(arco, ad esempio provocato dall'apertura di contatti, scintilla, ad
esempio provocata da una scarica elettrostatica, ma anche da un'altra
miriade di possibilità anche meccaniche come attriti, saldature, etc.) e
termico (cioè temperature eccessive provocate o da fiamme o anche
ad esempio da resistenze elettriche per riscaldamento);
o
Legge 4 novembre 1997, n. 413, art. 4.2 e 4.3: “tutte le pompe di
distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti
devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina;
o
Luogo pericoloso: luogo in cui è o può essere presente un’atmosfera
esplosiva per la presenza di gas, in quantità tale da richiedere provvedimenti
particolari per la realizzazione e l’installazione delle apparecchiature. I luoghi
pericolosi vengono classificati secondo la seguente tabella:
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Ripartizione delle aree a rischio di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie - secondo
direttiva 99/92/CE
ZONA 0
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o spesso un'atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapore o nebbia.
ZONA 1
Area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o
nebbia.
ZONA 2
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
o
o
o
o
o
o
Sorgenti di emissione di un gas: Punto o luogo dal quale può essere
emesso un gas, un vapore o un liquido infiammabile nell’atmosfera, con
modalità tali da originare un’atmosfera esplosiva. Le sorgenti di emissione
vengono suddivise nei tre gradi seguenti, in funzione dell’ordine decrescente
di pericolosità:
§ Sorgente di emissione di grado continuo: emissione continua o
che può avvenire per lunghi periodi (es. superficie di liquido
infiammabile esposta direttamente all'atmosfera);
§ Sorgente di emissione di primo grado: emissione che può avvenire
periodicamente od occasionalmente durante il funzionamento normale
(es. apertura di un serbatoio per il caricamento di un liquido
infiammabile);
§ Sorgente di emissione di secondo grado: emissione che non è
prevista durante il funzionamento normale e che se avviene è
possibile solo poco frequentemente e per brevi periodi (es. valvole
manuali che nel funzionamento normale non emettono sostanze
infiammabili);
Portata di emissione: quantità di gas o vapore infiammabile emessa
nell’unità di tempo dalla sorgente di emissione;
Limite inferiore di esplodibilità (LEL): concentrazione in aria di gas o
vapore infiammabile al di sotto della quale l’atmosfera non è esplosiva (>=
0,7% per le benzine);
Limite superiore di esplodibilità (UEL): concentrazione in aria di gas o
vapore infiammabile al di sopra della quale l’atmosfera non è esplosiva
(5,9% per le benzine);
Liquido infiammabile: liquido in grado di produrre vapore infiammabile in
una qualsiasi condizione operativa prevedibile;
Gas o vapore infiammabile: gas o vapore che, se miscelato con l’aria in
determinate proporzioni, origina un’atmosfera esplosiva per la presenza di
gas;
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Temperatura di infiammabilità: la più bassa temperatura di un liquido alla
quale, in condizioni specifiche normalizzate, esso emette vapori in quantità
sufficiente a formare con l’aria una miscela infiammabile (< 0°C per le
benzine);
o Tensione di vapore: pressione esercitata quando un solido o un liquido è in
equilibrio con i suoi stessi vapori. La tensione di vapore varia in funzione
della temperatura e del tipo di sostanza (70000-90000 Pa a 40 °C per le
benzine);
o Temperatura di accensione: minima temperatura di una superficie
riscaldata alla quale, in condizioni specificate, avviene l’accensione di una
sostanza infiammabile allo stato di gas in miscela con aria (280 °C per le
benzine);
o Tabella della classificazione in zone in base al grado di emissione della
sorgente e al grado di ventilazione dell'ambiente (CEI EN 60079-10):
o
Grado della ventilazione
Alto
Grado della
emissione
Medio
Basso
Disponibilità della ventilazione
Buona
Adeguata
Scarsa
Buona
Adeguata
Scarsa
Buona, Adeguata o scarsa
Continuo
Luogo non
pericoloso
Zona 2
Zona 1
Zona 0
Zona 0
circondata
da Zona 2
Zona 0
circondata da
Zona 1
Zona 0
Primo
Luogo non
pericoloso
Zona 2
Zona 2
Zona 1
Zona 1
circondata
da Zona 2
Zona 1
circondata da
Zona 2
Zona 1 o Zona 0
Luogo non Luogo non
Zona 2
pericoloso pericoloso
Zona 2
Zona 2
Zona 2
Zona 1 o Zona 0
Secondo
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