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CONSULENTE IMMOBILIARE "TUTTO CTU - Il
CONSULENTE IMMOBILIARE "TUTTO C.T.U. - Il consulente tecnico di parte - 1.parte" (n°839 del 15 Giugn
CONSULENTE IMMOBILIARE
"TUTTO C.T.U. - Il consulente tecnico di parte - - nomina e ruolo nel processo"
[pubblicato sul n°839 del 15 Giugno 2009]
Il sole 24 ore
Nel processo civile la nomina del consulente tecnico delle parti può operarsi con due distinte
modalità. La prima, quella ancor oggi più frequente nell’ambito della udienza di conferimento d’incarico
del consulente tecnico di ufficio facendo inserire a verbale le generalità ed il recapito del tecnico
di parte.
L’altra modalità è quella stabilità dall’art. 201 c.p.c. e ricorre all’orquando i difensori si siano
riservati la nomina fino al termine stabilito dal giudice istruttore (solitamente la data di inizio
delle operazioni peritali del consulente.
L’art.201 c.p.c. cita “Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle
parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere un
loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art.194 alle
operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta
che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del
presidente, le sue osservazioni sui risultati dell’indagine tecniche”.
In questo caso la nomina quindi deve avvenire entro il termine stabilito dal giudice istruttore,
mediante atto specifico da depositarsi in cancelleria a cura del legale della parte. La violazione
della della regola stabilita dal primo comma dell’art.201 può originare il rifiuto da parte
dell’esperto del giudice di accettare la presenza del consulente di parte irregolarmente
nominato ovvero, laddove accettata, la possibilità da parte dell’avversario di chiedere la nullità
della consulenza tecnica , ove naturalmente ne ricorrano i presupposti. E’ il caso del
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consulente tecnico di parte nominato irritualmente che con la sua attività professionale incida in
modo concreto e sostanziale sulle conclusioni della consulenza tecnica od anche, quando
trattasi di accertamenti di natura specialistica, una parte faccia assistere il proprio consulente
tecnico di parte, magari non propriamente esperto nella materia, da un esperto non
regolarmente nominato nella circostanza.
Occorre osservare – in verità – che la prassi in uso è spesso difforme da tali precetti Si sono
registrati talvolta casi ove il consulente di parte si presenti all’inizio delle operazioni peritali
munito della lettera di conferimento d’incarico sottoscritta dal difensore o semplicemente di una
lettera firmata dalla parte costituita. Altre volte invece la nomina avviene molto più
semplicemente con l’invio di un comunicato telefax al C.T.U. da parte del difensori. In tutti i casi
è comunque opportuno evidenziare che la regole esiste e può determinare gli effetti ricordati.
Il professionista incaricato di svolgere il compito del consulente tecnico di parte deve possedere
una nomina certa e soggettiva e quindi l’incarico deve essere “ad personam” non potendo
considerarsi regolare la nomina conferita genericamente (ad esempio ad uno studio associato).
Da ciò ne consegue che non è possibile delegare altri professionisti e solo in casi motivati (ad
esempio per sopraggiunta impossibilità ad espletare l’incarico) può essere richiesta la
sostituzione del consulente con istanza da presentarsi con le modalità analoghe innanzi citate.
Può essere utile osservare – ancorché si registri raramente – può essere rappresentato dalla
precisazione che la parte può rappresentarsi in proprio sul piano tecnico in conformità all’art.87
c.p.c. . Infatti qualora la parte sia professionalmente competente nella materia oggetto di
consulenza tecnica, può svolgere la funzione di consulente tecnico nel proprio interesse.
Il numero dei consulenti da poter nominare desta talvolta qualche problematica. Difatti taluni lo
ritengono limitato ad uno solo interpretando in senso restrittivo la previsione codicistica
dell’art.201 c.p.c. che cita “…un loro consulente..”, mentre altri – fornendo una interpretazione
più estensiva dell’articolo - è rimettono la scelta alla discrezionalità della parte. Questa ultima
considerazione – è da rilevare – è quella più diffusa tra i magistrati
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