CONSULENTE IMMOBILIARE "TUTTO CTU - Il
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CONSULENTE IMMOBILIARE "TUTTO C.T.U. - Il consulente tecnico di parte - 1.parte" (n°839 del 15 Giugn CONSULENTE IMMOBILIARE "TUTTO C.T.U. - Il consulente tecnico di parte - - nomina e ruolo nel processo" [pubblicato sul n°839 del 15 Giugno 2009] Il sole 24 ore Nel processo civile la nomina del consulente tecnico delle parti può operarsi con due distinte modalità. La prima, quella ancor oggi più frequente nell’ambito della udienza di conferimento d’incarico del consulente tecnico di ufficio facendo inserire a verbale le generalità ed il recapito del tecnico di parte. L’altra modalità è quella stabilità dall’art. 201 c.p.c. e ricorre all’orquando i difensori si siano riservati la nomina fino al termine stabilito dal giudice istruttore (solitamente la data di inizio delle operazioni peritali del consulente. L’art.201 c.p.c. cita “Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’art.194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati dell’indagine tecniche”. In questo caso la nomina quindi deve avvenire entro il termine stabilito dal giudice istruttore, mediante atto specifico da depositarsi in cancelleria a cura del legale della parte. La violazione della della regola stabilita dal primo comma dell’art.201 può originare il rifiuto da parte dell’esperto del giudice di accettare la presenza del consulente di parte irregolarmente nominato ovvero, laddove accettata, la possibilità da parte dell’avversario di chiedere la nullità della consulenza tecnica , ove naturalmente ne ricorrano i presupposti. E’ il caso del 1/2 CONSULENTE IMMOBILIARE "TUTTO C.T.U. - Il consulente tecnico di parte - 1.parte" (n°839 del 15 Giugn consulente tecnico di parte nominato irritualmente che con la sua attività professionale incida in modo concreto e sostanziale sulle conclusioni della consulenza tecnica od anche, quando trattasi di accertamenti di natura specialistica, una parte faccia assistere il proprio consulente tecnico di parte, magari non propriamente esperto nella materia, da un esperto non regolarmente nominato nella circostanza. Occorre osservare – in verità – che la prassi in uso è spesso difforme da tali precetti Si sono registrati talvolta casi ove il consulente di parte si presenti all’inizio delle operazioni peritali munito della lettera di conferimento d’incarico sottoscritta dal difensore o semplicemente di una lettera firmata dalla parte costituita. Altre volte invece la nomina avviene molto più semplicemente con l’invio di un comunicato telefax al C.T.U. da parte del difensori. In tutti i casi è comunque opportuno evidenziare che la regole esiste e può determinare gli effetti ricordati. Il professionista incaricato di svolgere il compito del consulente tecnico di parte deve possedere una nomina certa e soggettiva e quindi l’incarico deve essere “ad personam” non potendo considerarsi regolare la nomina conferita genericamente (ad esempio ad uno studio associato). Da ciò ne consegue che non è possibile delegare altri professionisti e solo in casi motivati (ad esempio per sopraggiunta impossibilità ad espletare l’incarico) può essere richiesta la sostituzione del consulente con istanza da presentarsi con le modalità analoghe innanzi citate. Può essere utile osservare – ancorché si registri raramente – può essere rappresentato dalla precisazione che la parte può rappresentarsi in proprio sul piano tecnico in conformità all’art.87 c.p.c. . Infatti qualora la parte sia professionalmente competente nella materia oggetto di consulenza tecnica, può svolgere la funzione di consulente tecnico nel proprio interesse. Il numero dei consulenti da poter nominare desta talvolta qualche problematica. Difatti taluni lo ritengono limitato ad uno solo interpretando in senso restrittivo la previsione codicistica dell’art.201 c.p.c. che cita “…un loro consulente..”, mentre altri – fornendo una interpretazione più estensiva dell’articolo - è rimettono la scelta alla discrezionalità della parte. Questa ultima considerazione – è da rilevare – è quella più diffusa tra i magistrati 2/2