Libera circolazione delle persone

Transcript

Libera circolazione delle persone
Libera circolazione delle persone
fa domanda per misure per la protezione dei lavoratori di cittadinanza Svizzera
Legge federale concernente
condizioni lavorative e
salariali minime per lavoratori
distaccati in Svizzera e
misure collaterali. (Legge federale
sui lavoratori distaccati in Svizzera/LDist)
e
Ordinanza concernente
condizioni lavorative e salariali
minime per lavoratori
distaccati in Svizzera e misure
collaterali. (Ordinanza federale sui
lavoratori distaccati in Svizzera/ODist)
contiene misure collaterali
Art. 6 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera:
Notifica dei lavoratori distaccati all’autorità cantonale competente
Art. 7 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera:
Controllo per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale dagli
organi paritetici (OP) incaricati dell’esecuzione del contratto collettivo di lavoro
Gli organi paritetici organizzano in collaborazione con la CPN i controlli e le misure necessarie.
Autorità
Organi paritetici (OP)
Informazioni basati
sull’art. 6 e 7 (Odist)
Datore di
lavoro
Lavoratore
Notifica di infrazioni
poggiandosi al CCL
In appendice: Lista dell’organo paritetico (OP) con
l’elenco telefonico dei centri d’informazione.