Libera circolazione delle persone
Transcript
Libera circolazione delle persone
Libera circolazione delle persone fa domanda per misure per la protezione dei lavoratori di cittadinanza Svizzera Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali. (Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera/LDist) e Ordinanza concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali. (Ordinanza federale sui lavoratori distaccati in Svizzera/ODist) contiene misure collaterali Art. 6 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera: Notifica dei lavoratori distaccati all’autorità cantonale competente Art. 7 Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera: Controllo per quanto riguarda le disposizioni di un contratto collettivo di obbligatorietà generale dagli organi paritetici (OP) incaricati dell’esecuzione del contratto collettivo di lavoro Gli organi paritetici organizzano in collaborazione con la CPN i controlli e le misure necessarie. Autorità Organi paritetici (OP) Informazioni basati sull’art. 6 e 7 (Odist) Datore di lavoro Lavoratore Notifica di infrazioni poggiandosi al CCL In appendice: Lista dell’organo paritetico (OP) con l’elenco telefonico dei centri d’informazione.