Lettera - Ordine dei Geologi della Toscana
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Lettera - Ordine dei Geologi della Toscana
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Firenze, 06 febbraio 2015 Prot. 88/RT/mtf trasmissione a mezzo mail Gent. Ass. Anna Marson [email protected] Dott Geol. Maria Sargentini [email protected] Regione Toscana via di Novoli 26 Firenze Dopo l’emanazione della LR 65/2014, in vari Comuni toscani, si sta verificando che, sulla base dell’articolo 137 della suddetta Legge Regionale, i tecnici Comunali considerano i pozzi appartenere alla categoria delle Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia, considerando quindi non sussistente il relativo obbligo di autorizzazione e diffondendo quale “opinione ufficiale” che la questione “pozzo domestico” potrà d’ora in avanti essere affrontata e risolta integralmente fra committente e perforatore. Tale interpretazione, che ci è stata segnalata da vari colleghi, non solo non è eticamente accettabile, per i nefasti effetti di deregulation selvaggia che ne stanno già cominciando a derivare (i danni che un pozzo mal costruito può fare perdurano inosservati per decenni, fin quando è troppo tardi per porvi rimedio ed individuare il responsabile), ma non appare neppure giuridicamente sostenibile. Le nostre Commissioni tecniche “Idrogeologia” e “Pianificazione” hanno affrontato la problematica ed individuato i seguenti punti: • L’art. 137 al comma 1) punto e) capoverso 4 riporta “(…) fermo restando il rispetto per la normativa di settore”. Per la legge italiana una norma si intende abrogata se in atti successivi, sovraordinati o di pari livello esiste un articolo che ne afferma esplicitamente e specificamente l’abrogazione, per cui il D.M. 11/03/88 risulta pienamente in vigore non essendo stato abrogato dalle NTC 2008 (che hanno sostituito interamente solo il DM 2005), ma solo sostituito per quelle parti che non rispettavano gli Eurocodici. Il D.M. 11/03/88 punto B.5 prescrive la relazione geologica per le opere di cui ai punti (…), L (…); il punto L riguarda i pozzi. • L’art. 137 sempre al comma 1, recita “Sono privi di rilevanza urbanistico - edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione”, sempre al comma 1) punto e) “ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:” (capoverso 4) “i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda”. • Chiariamo subito che un pozzo, indipendentemente dalla sua destinazione d’uso “per approvvigionamento idrico autonomo” incide comunque inevitabilmente in maniera permanente e significativa su un bene demaniale, la risorsa idrica sotterranea, bene di fondamentale e vitale importanza per la collettività. Un pozzo non ha, né può avere, salvo limitatissimi e particolarissimi casi, ben circoscrivibili, definibili ed identificabili, caratteri di precarietà costruttiva, facile amovibilità e temporaneità di installazione. • È possibile che quando al comma 1) punto e) capoverso 4 si menzionano “i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di captazione da falda” il legislatore intendesse riferirsi alla mera installazione dei cantieri per la realizzazione dei pozzi (recinzioni, piste di accesso, piazzali inghiaiati, attrezzature quali vasche di circolazione, strutture per aste, container magazzino ecc.) che hanno tutti i caratteri menzionati nell’articolo; il cantiere non ha rilevanza edilizia e infatti al termine delle operazioni viene rimosso. via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected] ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Con questa interpretazione però il termine “opere” impiegato nel sopra citato capo 4 punto e) comma 9 art. 137 risulterebbe per mero errore materiale inserito al posto del corretto termine “operazioni” . • L’applicazione letterale della sopra citata, ed evidentemente erronea, esclusione porterebbe inoltre alla perdita di una preziosa informazione geologico tecnica ambientale a livello Comunale sulla realizzazione di pozzi ad uso domestico e sul conoscimento che da essa deriva a livello di caratteristiche idrogeologiche ed idrochimiche del sottosuolo e delle falde idriche. • Si rammenta che nell’iter provinciale, a meno di casi di aree a crisi idrica conclamata, il pozzo uso domestico è soggetto ad una semplice comunicazione, per cui la sopra citata esenzione dei pozzi dall’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Comunale territorialmente competente renderebbe totalmente incontrollato un fenomeno, che con la realizzazione incompetente, imperita ed spesso negligente di opere abusive minaccia seriamente una risorsa ambientale di fondamentale importanza per la collettività, sia in termini qualitativi che quantitativi, per esempio moltiplicando i punti di potenziale inquinamento e depauperamento della risorsa o, in caso di zone costiere, rischiando di favorire il deleterio fenomeno dell’ingressione salina nelle falde idriche . • Non è poi da sottovalutare il fatto che eliminando l’iter autorizzativo il Comune andrebbe a anche privarsi di informazioni preziose sul territorio utilizzabili anche in altri settori (Vedi micro zonazione sismica), non ultima la distribuzione e collocazione dei pozzi stessi, informazione essenziale al Sindaco (autorità sanitaria) per prevenire e intervenire nei casi di inquinamento delle falde qualora i pozzi, come accaduto in passato, diventino impropriamente gli elementi di continuità tra le fonti di inquinamento e il sottosuolo. Detto quanto sopra siamo quindi a richiedere al suo spettabile ufficio un ‘interpretazione autentica dell’Art. 137, in riferimento alle problematiche sopra menzionate, che ne sancisca, chiarisca e definisca i contesti e i limiti di applicabilità Certi che saprà cogliere l’importanza della questione restiamo in attesa di una vostra risposta Distinti saluti Il Presidente dott. geol. Maria Teresa Fagioli via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589 Email: [email protected]