Lettera - Ordine dei Geologi della Toscana

Transcript

Lettera - Ordine dei Geologi della Toscana
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 06 febbraio 2015
Prot. 88/RT/mtf
trasmissione a mezzo mail
Gent. Ass. Anna Marson
[email protected]
Dott Geol. Maria Sargentini
[email protected]
Regione Toscana
via di Novoli 26
Firenze
Dopo l’emanazione della LR 65/2014, in vari Comuni toscani, si sta verificando che, sulla base
dell’articolo 137 della suddetta Legge Regionale, i tecnici Comunali considerano i pozzi appartenere alla
categoria delle Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia, considerando quindi non
sussistente il relativo obbligo di autorizzazione e diffondendo quale “opinione ufficiale” che la questione
“pozzo domestico” potrà d’ora in avanti essere affrontata e risolta integralmente fra committente e
perforatore.
Tale interpretazione, che ci è stata segnalata da vari colleghi, non solo non è eticamente accettabile, per i
nefasti effetti di deregulation selvaggia che ne stanno già cominciando a derivare (i danni che un pozzo
mal costruito può fare perdurano inosservati per decenni, fin quando è troppo tardi per porvi rimedio ed
individuare il responsabile), ma non appare neppure giuridicamente sostenibile.
Le nostre Commissioni tecniche “Idrogeologia” e “Pianificazione” hanno affrontato la problematica ed
individuato i seguenti punti:
•
L’art. 137 al comma 1) punto e) capoverso 4 riporta “(…) fermo restando il rispetto per la
normativa di settore”. Per la legge italiana una norma si intende abrogata se in atti successivi,
sovraordinati o di pari livello esiste un articolo che ne afferma esplicitamente e specificamente
l’abrogazione, per cui il D.M. 11/03/88 risulta pienamente in vigore non essendo stato abrogato
dalle NTC 2008 (che hanno sostituito interamente solo il DM 2005), ma solo sostituito per quelle
parti che non rispettavano gli Eurocodici. Il D.M. 11/03/88 punto B.5 prescrive la relazione
geologica per le opere di cui ai punti (…), L (…); il punto L riguarda i pozzi.
•
L’art. 137 sempre al comma 1, recita “Sono privi di rilevanza urbanistico - edilizia le opere, gli
interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio,
per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della
temporaneità di installazione”, sempre al comma 1) punto e) “ulteriori opere, interventi o
manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:” (capoverso 4) “i pozzi per
approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di
captazione da falda”.
•
Chiariamo subito che un pozzo, indipendentemente dalla sua destinazione d’uso “per
approvvigionamento idrico autonomo” incide comunque inevitabilmente in maniera permanente e
significativa su un bene demaniale, la risorsa idrica sotterranea, bene di fondamentale e vitale
importanza per la collettività. Un pozzo non ha, né può avere, salvo limitatissimi e particolarissimi
casi, ben circoscrivibili, definibili ed identificabili, caratteri di precarietà costruttiva, facile
amovibilità e temporaneità di installazione.
•
È possibile che quando al comma 1) punto e) capoverso 4 si menzionano “i pozzi per
approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione del terreno e di
captazione da falda” il legislatore intendesse riferirsi alla mera installazione dei cantieri per la
realizzazione dei pozzi (recinzioni, piste di accesso, piazzali inghiaiati, attrezzature quali vasche
di circolazione, strutture per aste, container magazzino ecc.) che hanno tutti i caratteri menzionati
nell’articolo; il cantiere non ha rilevanza edilizia e infatti al termine delle operazioni viene rimosso.
via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589
Email: [email protected]
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Con questa interpretazione però il termine “opere” impiegato nel sopra citato capo 4 punto e)
comma 9 art. 137 risulterebbe per mero errore materiale inserito al posto del corretto termine
“operazioni” .
•
L’applicazione letterale della sopra citata, ed evidentemente erronea, esclusione porterebbe
inoltre alla perdita di una preziosa informazione geologico tecnica ambientale a livello Comunale
sulla realizzazione di pozzi ad uso domestico e sul conoscimento che da essa deriva a livello di
caratteristiche idrogeologiche ed idrochimiche del sottosuolo e delle falde idriche.
•
Si rammenta che nell’iter provinciale, a meno di casi di aree a crisi idrica conclamata, il pozzo uso
domestico è soggetto ad una semplice comunicazione, per cui la sopra citata esenzione dei pozzi
dall’obbligo di comunicazione all’Amministrazione Comunale territorialmente competente
renderebbe totalmente incontrollato un fenomeno, che con la realizzazione incompetente,
imperita ed spesso negligente di opere abusive minaccia seriamente una risorsa ambientale di
fondamentale importanza per la collettività, sia in termini qualitativi che quantitativi, per esempio
moltiplicando i punti di potenziale inquinamento e depauperamento della risorsa o, in caso di
zone costiere, rischiando di favorire il deleterio fenomeno dell’ingressione salina nelle falde
idriche .
•
Non è poi da sottovalutare il fatto che eliminando l’iter autorizzativo il Comune andrebbe a anche
privarsi di informazioni preziose sul territorio utilizzabili anche in altri settori (Vedi micro
zonazione sismica), non ultima la distribuzione e collocazione dei pozzi stessi, informazione
essenziale al Sindaco (autorità sanitaria) per prevenire e intervenire nei casi di inquinamento
delle falde qualora i pozzi, come accaduto in passato, diventino impropriamente gli elementi di
continuità tra le fonti di inquinamento e il sottosuolo.
Detto quanto sopra siamo quindi a richiedere al suo spettabile ufficio un ‘interpretazione autentica
dell’Art. 137, in riferimento alle problematiche sopra menzionate, che ne sancisca, chiarisca e
definisca i contesti e i limiti di applicabilità
Certi che saprà cogliere l’importanza della questione restiamo in attesa di una vostra risposta
Distinti saluti
Il Presidente
dott. geol. Maria Teresa Fagioli
via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589
Email: [email protected]