Indennità di disoccupazione ordinaria lavoratori

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Indennità di disoccupazione ordinaria lavoratori
Febbraio / Marzo 2012
Indennità di disoccupazione
ordinaria lavoratori licenziati
Indennità di disoccupazione
ordinaria per lavoratori
licenziati
A cura di G. Toffanin &
G. Marcante
CHE COS’ E’ - A CHI SPETTA
E’ una indennità riconosciuta ai
lavoratori assicurati contro la
disoccupazione
involontaria,
licenziati o lavoratori che abbiano
cessato un contratto a termine in
qualità di:

impiegati, operai, intermedi;

dirigenti di qualsiasi settore
privato;

lavoratori a domicilio (non è
riconosciuta l’indennità nel caso
di sospensione del lavoro tra
una commessa e l’altra);

soci dipendenti di cooperative
con
esclusione
di
quelle
disciplinate dal D.P.R. 602/70;

personale dipendente da aziende
pubbliche nonché da aziende
esercenti pubblici esercizi e da
quelle private (L. n.133/2008).
L’indennità è riconosciuta anche per
dimissioni solo nei seguenti casi:

dimissioni per giusta causa
addebitabili
al
datore
di
lavoro determinate da: molestie
sessuali, mancato pagamento
della
retribuzione,
modifica
peggiorativa della retribuzione,
mobbing;

dimissioni presentate durante il
periodo di maternità o con figlio di
età inferiore ad un anno all’atto
delle dimissioni.
N.B.: per “apprendisti” vedasi specifico
foglione informativo.
Casi particolari - l’indennità spetta
anche:
al
lavoratore
licenziato
che
svolge nel contempo una attività
di lavoro autonomo di qualsiasi
natura, purché tale attività sia stata
avviata prima
della fine del
rapporto di lavoro dipendente;

al
lavoratore
già
occupato
contemporaneamente presso due
aziende e lo stesso viene licenziato
solo da un'azienda. Ha diritto
all'indennità di disoccupazione solo
nel caso in cui il lavoratore perde il
posto di lavoro (licenziamento) dal
quale
percepisce il maggior
reddito.
Non spetta:
 per
periodi
conseguenti
a
dimissioni volontarie;
 ai lavoratori autonomi;
CGIL Vicenza
 ai lavoratori con contratto part.
time verticale;
 ai
lavoratori
extracomunitari
titolari di un permesso di
soggiorno per lavoro stagionale;
 ai soci di cooperative o enti
cooperativi anche di fatto di
cui al D.P.R. 602/70 (es.
facchinaggio, pulizie, etc..);
 ai lavoratori a domicilio, per i
periodi intercorrenti tra una
commessa e l’altra nel corso
del rapporto di lavoro.
REQUISITI

Occorrono 52
settimane
di
contributi da lavoro dipendente
subordinato
nel
biennio
precedente
alla
data
del
licenziamento (dal 01/01/2006
non sono utili, al raggiungimento
delle 52 settimane, i contributi
figurativi relativi al servizio civile
volontario).
I contributi settimanali validi (cioè
necessari per poter richiedere
l’indennità di disoccupazione) sono
quelli versati per l’assicurazione contro
la disoccupazione involontaria.
Sono considerati utili anche i seguenti
periodi coperti dalla contribuzione
figurativa:
 periodi indennizzati di astensione
obbligatoria o facoltativa per
maternità;
 periodi di astensione dal lavoro per
le malattie dei figli di età compresa
tra i 3 e gli 8 anni;
 periodi di servizio militare, se
nell’anno antecedente la data di
chiamata alle armi risultano versati
almeno 24 contributi settimanali
effettivi;
 periodi di lavoro all’estero in paesi
convenzionati.
Altri periodi coperti da contribuzione
figurativa sono, invece, considerati
neutri cioè non utili per il
raggiungimento delle 52 settimane
contributive necessarie, ma consentono
di ampliare il biennio nel quale
ricercarle.
Sono considerati neutri i periodi di:
2
 servizio militare nel caso in cui
MISURA
nell’anno antecedente la chiamata
alle armi non risultino versati L’indennità spetta,
almeno 24 contributi settimanali
generalmente:
contro la disoccupazione;
nella misura del
 a u t o r i z z a z i o n e a l l a C a s s a
60% per i primi 6
integrazione guadagni a zero ore;
mesi di indennità
 a s t e n s i o n e o b b l i g a t o r i a e
calcolata sulla
facoltativa per gravidanza non retribuzione media
indennizzata;
lorda percepita dal
 assenza per infortunio sul lavoro; lavoratore negli ultimi
 assenza per malattia certificata
3 mesi;
ma non indennizzata;
al 50% per i
 lavoro all’estero in paesi non
successivi 2 mesi;
convenzionati;
al 40 % per i
 assenza per permesso e congedo
restanti mesi.
per i figli con handicap grave.
Il limite massimo

Occorre aver svolto un’attività
dell’indennità è
lavorativa,
con
relativo
versamento
di
contributo stabilito annualmente
secondo il valore
settimanale, almeno 2 anni
prima del licenziamento, vale massimale della CIG
e precisamente, per
a dire essere assicurato
contro
la disoccupazione il 2012, € 931,28 per
i lavoratori in
involontaria da almeno due
possesso di
anni.
retribuzione
fino a

Essere in possesso della
2.014,77
€,
elevato
a
capacità lavorativa, sia pure
€ 1.119,32 per i
residua (non avere cioè in
lavoratori che hanno
corso malattie che provochino
una retribuzione
la temporanea inabilità al
mensile lorda
lavoro). In caso contrario,
superiore a €
l’indennità sarà erogata a
2.014,77.
partire dal momento del
recupero
della
capacità
lavorativa, sempre che permanga lo stato di
disoccupazione.
ADEMPIMENTI LAVORATORE
L’interessato deve rendere la dichiarazione di immediata
disponibilità al Centro per l’Impiego di competenza per
domicilio del lavoratore (ex articolo 2 Decreto Legislativo
181/2000);
Il beneficiario della indennità (quando quest’ultima è
stata riconosciuta dall’INPS) è tenuto a comunicare
all’I.N.P.S., entro 5 giorni, l’eventuale ripresa della
attività
lavorativa
con
modello
DS.56
bis.
TERMINI E MODULI
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro:
 ai patronati sindacali che curano l’invio telematico
CGIL Vicenza
all’INPS;
 direttamente dall’interessato, per via
telematica, previa acquisizione “PIN”
personale.
DOCUMENTI NECESSARI
1. Codice fiscale
2. Documento di identità in corso di validità
3. Codice IBAN per l’accredito della prestazione
sul c/c bancario o postale
4. Lettera di licenziamento
5. Contratto di lavoro (nel caso di rapporto a
tempo determinato)
6. Ultimo prospetto paga.
DURATA E DECORRENZA nella generalità dei
casi
Dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità è
la seguente:
 8
mesi per la persona che all’atto della
presentazione della domanda ha meno di 50
anni;
 12 mesi per la persona che all’atto della
presentazione della domanda ha 50 anni o
più;
La decorrenza dell’indennità nella generalità dei
casi è la seguente:

dall’ottavo giorno successivo alla data del
licenziamento se:
 la domanda è stata presentata nei primi 8
giorni;
 è stata resa la dichiarazione di immediata
disponibilità, entro il suddetto termine, al
Centro per l’Impiego competente per
domicilio del lavoratore;

dal quinto giorno successivo alla data di
presentazione della richiesta di indennità se:
 la stessa è stata presentata dopo l’ottavo
giorno ed entro i termini previsti (68 gg.);
 è
stata
resa
la
dichiarazione
di
immediata disponibilità al Centro per
l’Impiego competente per domicilio del
lavoratore;

dalla data in cui si è resa la
dichiarazione di immediata disponibilità,
al Centro per l’Impiego competente per
domicilio del lavoratore, se questa è
successiva alla data di presentazione della
3
domanda indicate nelle due precedenti
ipotesi;

dall’ottavo giorno successivo alla
data finale dell’indennità di preavviso
nel caso di corresponsione
dell’indennità di preavviso;

dal 38° giorno della data del
licenziamento, nel caso di licenziamento
in tronco per giusta causa.
N.B.: l’indennità non può decorrere
prima della data della dichiarazione
di immediata disponibilità (con la quale
si acquisisce lo stato di
disoccupazione) da rendersi presso il
Centro per l’Impiego competente per
domicilio del lavoratore.
MISURA
L’indennità spetta generalmente:
 nella misura del 60% per i primi 6 mesi
di indennità calcolata sulla retribuzione
media lorda percepita dal lavoratore
negli ultimi 3 mesi;
 al 50% per i successivi 2 mesi;
 al 40 % per i restanti mesi.
Il limite massimo dell’indennità è stabilito
annualmente secondo il valore massimale
della CIG e precisamente, per il 2012, €
931,28 per i lavoratori in possesso di
retribuzione fino a 2.014,77 €, elevato a €
1.119,32 per i lavoratori che hanno una
retribuzione mensile lorda superiore a €
2.014.77.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
E’ riconosciuta la contribuzione figurativa
per il periodo di percezione dell’ indennità.
IL PAGAMENTO
L'indennità può essere riscossa:
NOTIZIE ...
INFORMAZIONI
APPUNTAMENTI
CGIL Vicenza
 con bonifico sul proprio conto corrente
bancario o postale;
 allo sportello di un qualsiasi ufficio postale
del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente
bancario o postale devono essere indicati
anche gli estremi dell'ufficio presso cui si
intende riscuotere la prestazione, nonché le
coordinate bancarie o postali (IBAN) e il
numero di conto corrente che deve
essere
intestato
necessariamente
all’assicurato beneficiario.
L’indennità di disoccupazione, come tutte
le altre prestazioni in denaro erogate
dall’Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef
alla fonte. Pertanto a tutti coloro che
percepiscono l’indennità l’Inps rilascia
una certificazione reddituale (mod. Cud).
SOSPENSIONE INDENNITA’
L’indennità si sospende nei seguenti casi:

maternità;

malattia (indennizzata dall’INPS);

ricovero ospedaliero;

occupazione superiore a 5gg consecutivi;

prestazioni occasionali di tipo autonomo
previste dall’articolo 61, comma 2, D.Lgs.
Nr. 30/2003 che non superano i 5.000
euro e i 30 giorni annui con lo stesso
committente;

prestazioni occasionali di tipo accessorio
solo nel caso in cui le remunerazioni
derivanti dalle prestazioni sono superiori
ad un importo annuo di 3.000 €.
La prestazione in argomento è compatibile
con le prestazioni occasionali di tipo
accessorio che prevedono remunerazioni
inferiori ai 3.000 € annui.
In tal caso non si procede alla sospensione
della prestazione previdenziale (circolare
INPS n. 75 del 26/05/2009).
PERDITA INDENNITA’
L’indennità si perde quando:

l’interessato intraprende attività lavorativa
come
dipendente / autonomo /
parasubordinato;

si trasferisce in paesi extracomunitari
non convenzionati (eccezione: gravi e
comprovati motivi di famiglia o salute);
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
perde lo stato di disoccupazione (art. 2 c°1
D.Lgs n.181/00 e n.297/02);

diviene titolare di pensione diretta.
RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta è
possibile presentare ricorso in carta libera
al Comitato Provinciale dell’INPS entro
90 giorni dalla data di ricezione della
lettera con la quale l’INPS comunica il
rifiuto all’interessato.
Il ricorso può essere presentato:
 tramite Patronato sindacale;
 direttamente agli sportelli dell’INPS;
 spedito con raccomandata A/R alla sede
INPS interessata.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti
ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta
di indennità di disoccupazione.
PATRONATO INCA-CGIL
Legge 30 marzo 2001, n. 152
Recapiti telefonici:
 Vicenza:
Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44
Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16
 Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33
 Arzignano - 0444 67 57 61
 Camisano V. - 0444 41 05 81
 Chiampo - 0444 62 51 60
 Lonigo - 0444 83 08 53
 Noventa V. - 0444 78 71 03
 Recoaro T. - 0445 78 04 90
 Valdagno - 0445 40 23 18
 Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54
 Schio - 0445 53 06 62
 Thiene - 0445 36 89 05
 Asiago - 0424 46 33 03
… non sai che pesci pigliare???
Rivolgiti al Patronato INCA CGIL