Indennità di disoccupazione ordinaria lavoratori
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Indennità di disoccupazione ordinaria lavoratori
Febbraio / Marzo 2012 Indennità di disoccupazione ordinaria lavoratori licenziati Indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori licenziati A cura di G. Toffanin & G. Marcante CHE COS’ E’ - A CHI SPETTA E’ una indennità riconosciuta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, licenziati o lavoratori che abbiano cessato un contratto a termine in qualità di: impiegati, operai, intermedi; dirigenti di qualsiasi settore privato; lavoratori a domicilio (non è riconosciuta l’indennità nel caso di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra); soci dipendenti di cooperative con esclusione di quelle disciplinate dal D.P.R. 602/70; personale dipendente da aziende pubbliche nonché da aziende esercenti pubblici esercizi e da quelle private (L. n.133/2008). L’indennità è riconosciuta anche per dimissioni solo nei seguenti casi: dimissioni per giusta causa addebitabili al datore di lavoro determinate da: molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione, modifica peggiorativa della retribuzione, mobbing; dimissioni presentate durante il periodo di maternità o con figlio di età inferiore ad un anno all’atto delle dimissioni. N.B.: per “apprendisti” vedasi specifico foglione informativo. Casi particolari - l’indennità spetta anche: al lavoratore licenziato che svolge nel contempo una attività di lavoro autonomo di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente; al lavoratore già occupato contemporaneamente presso due aziende e lo stesso viene licenziato solo da un'azienda. Ha diritto all'indennità di disoccupazione solo nel caso in cui il lavoratore perde il posto di lavoro (licenziamento) dal quale percepisce il maggior reddito. Non spetta: per periodi conseguenti a dimissioni volontarie; ai lavoratori autonomi; CGIL Vicenza ai lavoratori con contratto part. time verticale; ai lavoratori extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale; ai soci di cooperative o enti cooperativi anche di fatto di cui al D.P.R. 602/70 (es. facchinaggio, pulizie, etc..); ai lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra nel corso del rapporto di lavoro. REQUISITI Occorrono 52 settimane di contributi da lavoro dipendente subordinato nel biennio precedente alla data del licenziamento (dal 01/01/2006 non sono utili, al raggiungimento delle 52 settimane, i contributi figurativi relativi al servizio civile volontario). I contributi settimanali validi (cioè necessari per poter richiedere l’indennità di disoccupazione) sono quelli versati per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Sono considerati utili anche i seguenti periodi coperti dalla contribuzione figurativa: periodi indennizzati di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità; periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni; periodi di servizio militare, se nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi; periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati. Altri periodi coperti da contribuzione figurativa sono, invece, considerati neutri cioè non utili per il raggiungimento delle 52 settimane contributive necessarie, ma consentono di ampliare il biennio nel quale ricercarle. Sono considerati neutri i periodi di: 2 servizio militare nel caso in cui MISURA nell’anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati L’indennità spetta, almeno 24 contributi settimanali generalmente: contro la disoccupazione; nella misura del a u t o r i z z a z i o n e a l l a C a s s a 60% per i primi 6 integrazione guadagni a zero ore; mesi di indennità a s t e n s i o n e o b b l i g a t o r i a e calcolata sulla facoltativa per gravidanza non retribuzione media indennizzata; lorda percepita dal assenza per infortunio sul lavoro; lavoratore negli ultimi assenza per malattia certificata 3 mesi; ma non indennizzata; al 50% per i lavoro all’estero in paesi non successivi 2 mesi; convenzionati; al 40 % per i assenza per permesso e congedo restanti mesi. per i figli con handicap grave. Il limite massimo Occorre aver svolto un’attività dell’indennità è lavorativa, con relativo versamento di contributo stabilito annualmente secondo il valore settimanale, almeno 2 anni prima del licenziamento, vale massimale della CIG e precisamente, per a dire essere assicurato contro la disoccupazione il 2012, € 931,28 per i lavoratori in involontaria da almeno due possesso di anni. retribuzione fino a Essere in possesso della 2.014,77 €, elevato a capacità lavorativa, sia pure € 1.119,32 per i residua (non avere cioè in lavoratori che hanno corso malattie che provochino una retribuzione la temporanea inabilità al mensile lorda lavoro). In caso contrario, superiore a € l’indennità sarà erogata a 2.014,77. partire dal momento del recupero della capacità lavorativa, sempre che permanga lo stato di disoccupazione. ADEMPIMENTI LAVORATORE L’interessato deve rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l’Impiego di competenza per domicilio del lavoratore (ex articolo 2 Decreto Legislativo 181/2000); Il beneficiario della indennità (quando quest’ultima è stata riconosciuta dall’INPS) è tenuto a comunicare all’I.N.P.S., entro 5 giorni, l’eventuale ripresa della attività lavorativa con modello DS.56 bis. TERMINI E MODULI La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: ai patronati sindacali che curano l’invio telematico CGIL Vicenza all’INPS; direttamente dall’interessato, per via telematica, previa acquisizione “PIN” personale. DOCUMENTI NECESSARI 1. Codice fiscale 2. Documento di identità in corso di validità 3. Codice IBAN per l’accredito della prestazione sul c/c bancario o postale 4. Lettera di licenziamento 5. Contratto di lavoro (nel caso di rapporto a tempo determinato) 6. Ultimo prospetto paga. DURATA E DECORRENZA nella generalità dei casi Dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità è la seguente: 8 mesi per la persona che all’atto della presentazione della domanda ha meno di 50 anni; 12 mesi per la persona che all’atto della presentazione della domanda ha 50 anni o più; La decorrenza dell’indennità nella generalità dei casi è la seguente: dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento se: la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni; è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità, entro il suddetto termine, al Centro per l’Impiego competente per domicilio del lavoratore; dal quinto giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di indennità se: la stessa è stata presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti (68 gg.); è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l’Impiego competente per domicilio del lavoratore; dalla data in cui si è resa la dichiarazione di immediata disponibilità, al Centro per l’Impiego competente per domicilio del lavoratore, se questa è successiva alla data di presentazione della 3 domanda indicate nelle due precedenti ipotesi; dall’ottavo giorno successivo alla data finale dell’indennità di preavviso nel caso di corresponsione dell’indennità di preavviso; dal 38° giorno della data del licenziamento, nel caso di licenziamento in tronco per giusta causa. N.B.: l’indennità non può decorrere prima della data della dichiarazione di immediata disponibilità (con la quale si acquisisce lo stato di disoccupazione) da rendersi presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio del lavoratore. MISURA L’indennità spetta generalmente: nella misura del 60% per i primi 6 mesi di indennità calcolata sulla retribuzione media lorda percepita dal lavoratore negli ultimi 3 mesi; al 50% per i successivi 2 mesi; al 40 % per i restanti mesi. Il limite massimo dell’indennità è stabilito annualmente secondo il valore massimale della CIG e precisamente, per il 2012, € 931,28 per i lavoratori in possesso di retribuzione fino a 2.014,77 €, elevato a € 1.119,32 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 2.014.77. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E’ riconosciuta la contribuzione figurativa per il periodo di percezione dell’ indennità. IL PAGAMENTO L'indennità può essere riscossa: NOTIZIE ... INFORMAZIONI APPUNTAMENTI CGIL Vicenza con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale; allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN) e il numero di conto corrente che deve essere intestato necessariamente all’assicurato beneficiario. L’indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall’Inps, è soggetta alla trattenuta Irpef alla fonte. Pertanto a tutti coloro che percepiscono l’indennità l’Inps rilascia una certificazione reddituale (mod. Cud). SOSPENSIONE INDENNITA’ L’indennità si sospende nei seguenti casi: maternità; malattia (indennizzata dall’INPS); ricovero ospedaliero; occupazione superiore a 5gg consecutivi; prestazioni occasionali di tipo autonomo previste dall’articolo 61, comma 2, D.Lgs. Nr. 30/2003 che non superano i 5.000 euro e i 30 giorni annui con lo stesso committente; prestazioni occasionali di tipo accessorio solo nel caso in cui le remunerazioni derivanti dalle prestazioni sono superiori ad un importo annuo di 3.000 €. La prestazione in argomento è compatibile con le prestazioni occasionali di tipo accessorio che prevedono remunerazioni inferiori ai 3.000 € annui. In tal caso non si procede alla sospensione della prestazione previdenziale (circolare INPS n. 75 del 26/05/2009). PERDITA INDENNITA’ L’indennità si perde quando: l’interessato intraprende attività lavorativa come dipendente / autonomo / parasubordinato; si trasferisce in paesi extracomunitari non convenzionati (eccezione: gravi e comprovati motivi di famiglia o salute); 4 perde lo stato di disoccupazione (art. 2 c°1 D.Lgs n.181/00 e n.297/02); diviene titolare di pensione diretta. RICORSO Nel caso in cui la domanda sia respinta è possibile presentare ricorso in carta libera al Comitato Provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale l’INPS comunica il rifiuto all’interessato. Il ricorso può essere presentato: tramite Patronato sindacale; direttamente agli sportelli dell’INPS; spedito con raccomandata A/R alla sede INPS interessata. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili alla rivalutazione della richiesta di indennità di disoccupazione. PATRONATO INCA-CGIL Legge 30 marzo 2001, n. 152 Recapiti telefonici: Vicenza: Via Maganza, n. 96 - 0444 56 48 44 Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16 Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33 Arzignano - 0444 67 57 61 Camisano V. - 0444 41 05 81 Chiampo - 0444 62 51 60 Lonigo - 0444 83 08 53 Noventa V. - 0444 78 71 03 Recoaro T. - 0445 78 04 90 Valdagno - 0445 40 23 18 Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54 Schio - 0445 53 06 62 Thiene - 0445 36 89 05 Asiago - 0424 46 33 03 … non sai che pesci pigliare??? Rivolgiti al Patronato INCA CGIL