Messaggi - Comune di Savosa

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Messaggi - Comune di Savosa
ACQUA… bene prezioso!
COMUNE DI SAVOSA
Consiglio comunale
Seduta ordinaria del 3 giugno 2013
Savosa, 2 maggio 2013
2.
Verbale discussioni seduta
straordinaria 11 marzo 2013
Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013
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VERBALE
Il Consiglio comunale di Savosa è convocato con avviso personale e all'albo comunale per
la sessione straordinaria lunedì 11 marzo 2013, presso la sala delle sue riunioni per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apertura del Presidente e procedure preliminari.
Verbale delle discussioni seduta 3 dicembre 2012.
MM 1/2013 - Richiesta credito di CHF 35'000.00.
Acquisto auto elettrica e due bici elettriche.
MM 2/2013 - Richiesta credito di CHF 885'000.00.
Sostituzione canalizzazioni in via Navesco e sistemazione di quelle in via Navone.
Mozioni e interpellanze.
Chiusura della sessione.
Giorno e ora della seduta: lunedì 11 marzo 2013 - 20:30
1. Apertura del Presidente e procedure preliminari.
Apertura
Presidente
Saluta i presenti e il pubblico, scusa i Consiglieri comunali Alan Bernasconi, Maurizio Campagna e
Stéphanie Schärer che hanno comunicato l'assenza alla Cancelleria comunale. Invita il Segretario
a procedere con l'appello.
Appello.
1.
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20.
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Beltrami Regula
Broggini Renato
Bullard Broggini Jennifer
Campagna Jon
Cappellini Tarolli Claudia
Crivelli Cecilia
Ferrazzini Mattia
Ferrini Chiara
Foletti Diego
Foletti Marco
Glaser Tomasone Helena
Klaue Kaj
Koch Urs
Küng Stimolo Simone
Mascioni Veruska
Medici Santino
Natalucci Marco
Paglialunga Georg
Puglisi Lorenzo
Reichlin Stefano
Sigismondi Puglisi Gabriella
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Solcà Sandro
Torrente Filippo
Torrente Roberto
Trapletti Agostino
Zellweger Guido
Totale consiglieri comunali presenti: 26
Assenti: Bernasconi Alan, Campagna Maurizio, Schärer Stéphanie
Per il Municipio: Schärer Raffaele, Quadri Marco, Crivelli Raffaella, Foletti Ivo, Rosselli Edi
Presidente del Consiglio comunale: Natalucci Marco
Vice Presidente: Foletti Diego
Segretario: Barelli Christian
Scrutatori: Beltrami Regula, Sigismondi Puglisi Gabriella
Presidente
Alla presenza di 26 Consiglieri comunali apre la seduta.
Chiede se ci sono osservazioni all'ordine del giorno.
Nessun intervento.
2. Verbale delle discussioni seduta 3 dicembre 2012.
Verbale del 3 dicembre 2012
Presidente
Il verbale è stato distribuito con il fascicolo della presente seduta per cui la votazione può avvenire
in dispensa della lettura.
Chiede se ci sono osservazioni.
Nessuna osservazione.
Dispositivo di risoluzione
Il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 3 dicembre 2012 è approvato.
Votazione del dispositivo:
Presenti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: --
Astenuti: --
Verbalizzazione
Il segretario dà lettura della verbalizzazione del dispositivo di risoluzione. Messa ai voti, la
verbalizzazione è approvata con:
Votazione della verbalizzazione:
Presenti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: --
3. MM 1/2013 - Richiesta credito di CHF 35'000.00.
Acquisto auto elettrica e due bici elettriche.
Astenuti: --
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Auto e bici elettriche
Presidente
Invita il relatore della Commissione della gestione a leggere il rapporto.
Trapletti Agostino
Dà lettura del rapporto.
Dopo aver interrogato il membro di Municipio invitato Signor Quadri Marco e il Segretario
Comunale Barelli Christian, ed ottenuto esaustive risposte, abbiamo analizzato il messaggio
seguente:
MM 1/2013 – Credito di CHF 35'000.00 per l’acquisto di un'auto elettrica e due bici elettriche
Dopo attenta analisi la Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler
risolvere l’approvazione del credito di CHF 35'000.00 per l’acquisto di un'auto elettrica e due bici
elettriche. Si invita il Municipio a voler stipulare una convenzione atta a facilitare l’utilizzo delle bici
da parte della cittadinanza.
Presidente
Apre la discussione.
Rosselli Edi
Ribadisce che l'attuale vettura del 1999 con ca. 150'000 km presenta dei problemi di meccanica e
un suo confacente funzionamento implica un costo di circa CHF 5'000.-. Il Municipio ha valutato
diverse possibilità per la relativa sostituzione, sempre mantenendo uno standard come all'attuale.
Rileva che le macchine a gas, benzina e diesel, hanno ancora un'emissione importante. Le
macchine elettriche, invece, non hanno alcuna emissione. Da una prima analisi il Municipio si è
indirizzato alla Renault Zoe che è esposta attualmente al salone di Ginevra; al momento opportuno
sarà fatta una valutazione anche comparando altri modelli sul mercato. Il fattore prezzo-prestazioni
dell'auto citata è ottimale per le esigenze del nostro ausiliario di polizia che percorre
indicativamente 7000 km/anno. L'autonomia delle batterie è sui 150/200 km. L'intendimento è
quello di noleggiare le batterie poichè vi è ancora nel campo un'evoluzione importante.
Zellweger Guido
Ringrazia il Municipale Rosselli per l'esaustiva spiegazione. Aggiunge che con l'acquisto di una
macchina elettrica vi è pure l'esenzione della tassa di circolazione.
Ferrazzini Mattia
A nome del Gruppo PPD saluta positivamente la proposta che va nella direzione di salvaguardare
l'ambiente.
Torrente Roberto
Anche il Gruppo PLR si eprime in modo positivo rilevando che la spesa poteva ad ogni modo
rientrare nelle competenze del Municipio. In merito alle bici elettriche richiama l'interpellanza,
accolta dal Municipio, del Consigliere Mino Müller che chiedeva un sussidio per il relativo acquisto.
Restano da chiarire le modalità di gestione, a favore dei cittadini di Savosa, circa le due bici
elettriche che il Municipio intende acquistare; invita dunque il Municipio a valutare attentamente la
questione. Precisa che nell'ambito di una prospettata revisione di Legge, è prevista l'introduzione
di una tassa di circolazione, seppur sicuramente inferiore alla auto tradizionali, anche per le vetture
elettriche. Ringrazia il Municipio per la sensibilità che dimostra in questo campo.
Cappellini Tarolli Claudia
Ringrazia il Municipio per l'esempio che fa anche da sprone ai cittadini.
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Ferrazzini Mattia
Anche a riguardo delle bici il Gruppo PPD si esprime favorevolmente quale incentivo alla mobilità
lenta e per la prospettata collaborazione con l'Ostello della Gioventù che è la prima attrazione
turistica del Comune.
Rosselli Edi
Rileva che la macchina che si ha intenzione di acquistare dispone di 5 porte e 5 posti. Il Municipio
farà le dovute valutazioni anche rispetto ad altri modelli: d'altro canto quello paragonabile della
Mitsubishi presenta minori prestazioni ed è sensibilmente più piccola. Conferma che sarà riscossa
una tassa di circolazione, considerato che nel prossimo futuro si prevede l'immatricolazione di ca.
400'000 veicoli efficienti.
Broggini Renato
Chiede se la vecchia vettura potrà essere ripresa.
Rosselli Edi
La macchina sarà verosimilmente ripresa a CHF 1'000.00/2'000.00.
Dispositivo di risoluzione
1. Al Municipio è accordato un credito di CHF 35'000.00 per l'acquisto di una vettura elettrica, di
una colonnina di ricarica e due bici elettriche.
2. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a bilancio
quale bene amministrativo.
3. La stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 25% come previsto dall'art. 12 cpv. 2 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.
4. È fissata al 31 dicembre 2013 la data di decadenza del credito ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC.
Votazione del dispositivo:
Presenti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: --
Astenuti: --
Verbalizzazione
Il segretario dà lettura della verbalizzazione del dispositivo di risoluzione. Messa ai voti, la
verbalizzazione è approvata con:
Votazione della verbalizzazione:
Presenti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: --
Astenuti: --
4. MM 2/2013 - Richiesta credito di CHF 885'000.00.
Sostituzione canalizzazioni in via Navesco e sistemazione di quelle in via
Navone.
Canalizzazioni vie Navesco e Navone
Presidente
Invita il relatore della Commissione delle opere pubbliche a leggere il rapporto.
Küng Stimolo Simone
Dà lettura del rapporto.
MM n. 2/2013 – Richiesta credito di CHF 885'000.- per la sostituzione canalizzazioni in via
Navesco e sistemazione di quelle in via Navone.
Sentite le esaustive spiegazioni dell’On. Sindaco e del Tecnico Comunale e dopo la discussione
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del caso la Commissione, all’unanimità propone al Consiglio Comunale di approvare il Messaggio
Municipale Nr. 2/2013 inerente la richiesta di credito di CHF 885’000.00 di cui CHF 692'900.00 a
carico del Comune di Savosa, per la sostituzione delle canalizzazioni in via Navesco e la
sistemazione di quelle in via Navone.
Presidente
Invita il relatore della Commissione della gestione a leggere il rapporto.
Trapletti Agostino
Dà lettura del rapporto.
Dopo aver interrogato il membro di Municipio invitato Signor Quadri Marco e il Segretario
Comunale Barelli Christian, ed ottenuto esaustive risposte, abbiamo analizzato il messaggio
seguente:
MM 2/2013 – Credito di CHF 885'000.00 per la sostituzione delle canalizzazioni in via
Navesco e sistemazione di quelle in via Navone
Dopo attenta analisi la Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler
risolvere l’approvazione del credito di CHF 885'000.00 per la sostituzione delle canalizzazioni in
via Navesco e sistemazione di quelle in via Navone con le tempistiche previste.
Presidente
Apre la discussione.
Sindaco
Il Messaggio è nato dall'esigenza di servire le palazzine attualmente in costruzione; sono pure
state coinvolte le aziende che garantiscono i servizi base. Questo intervento prevede in particolare
la separazione delle acque come previsto dal PGC. Sarà di conseguenza rifatta l'intera
pavimentazione.
Trapletti Agostino
All'interno della Commissione della gestione ci si è chinati circa la discordanza tra l 'importo
indicato nel Piano finanziario e l'ammontare del credito richiesto.
Sindaco
Osserva che, in particolare, il PGC non prevedeva la sostituzione della canalizzazione acque
chiare e la tratta si sviluppa per una lunghezza maggiore, inoltre è anche previsto il risanamento
su via Navone e la posa dell'illuminazione pubblica.
Ferrazzini Mattia
La scelta del Municipio di operare in concomitanza con i lavori delle altre aziende coinvolte è da
ritenere saggia anche nell'ottica di un risparmio finanziario. Essenziale inoltre la risoluzione della
separazione delle acque.
Zellweger Guido
La Commissione edilizia si è chinata a livello tecnico. Già quando era delegato nel Consiglio
consortile del Consorzio Depurazione Acque, la problematica dell'acqua pulita che arriva
all'impianto poneva sovraccarichi importanti. Con l'intervento oggetto del presente Messaggio, si
rispetta inoltre la legalità. Osserva che il prossimo grosso intervento sarà su via S. Gottardo
quando il Cantone deciderà di intervenire per quanto di sua competenza.
Rosselli Edi
Conferma la problematica dell'afflusso importante all'IDA di acque chiare. Con la separazione delle
acque l'impianto è meno sollecitato e vi è pure un risparmio di costi.
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Reichlin Stefano
Richiama il credito di CHF 100'000.00 votato nel 2008, di cui CHF 70'000.00 inerenti la
progettazione di spazi comunali su via S. Gottardo. Chiede se si è operato in merito alla verifica
della situazione. Ritiene pure di procedere con l'emissione dei contributi di costruzione alfine di
compensare questi costi.
Sindaco
Sono state fatte a suo tempo delle verifiche puntuali. La questione si è quindi bloccata in attesa
degli intendimenti del Cantone. In questi giorni ha sottoposto al Municipio una proposta con
l'esecuzione della corsia preferenziale del bus lungo l'ultimo tratto verso il semaforo Cappella due
Mani, mentre a monte è prevista una corsia multifunzionale. Si procederà quindi al momento
opportuno. Per quanto riguarda l'emissione dei contributi di costruzione risponde che la prima
tranche è stata imposta tra il 1993 e il 2002; il Municipio sta valutando la questione visto anche la
revisione delle stime.
Foletti Diego
Chiede su quali tratte occorre ancora intervenire, oltre a via Navesco/Navone e su via S. Gottardo.
Sindaco
In particolare le piazze a Savosa-Paese e Rovello.
Dispositivo di risoluzione
1. È approvato il progetto e il credito di spesa per la sostituzione delle canalizzazioni in via
Navesco e la sistemazione di quelle in via Navone.
2. Al Municipio è accordato un credito totale di CHF 885'000.00, di cui CHF 692'900.00 a carico
del Comune di Savosa - ritenuto che le partecipazioni delle aziende e il sussidio cantonale per
complessivi CHF 192'100.00 sono da conteggiare in deduzione dell’investimento - per
l’esecuzione di tutte le opere descritte nel presente Messaggio.
3. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a bilancio
quale bene amministrativo.
4. La stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 2.5% come previsto dall’art. 13 cpv. 2 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.
5. È fissata al 31 dicembre 2013 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC.
Votazione del dispositivo:
Presenti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: --
Astenuti: --
Verbalizzazione
Il segretario dà lettura della verbalizzazione del dispositivo di risoluzione. Messa ai voti, la
verbalizzazione è approvata con:
Votazione della verbalizzazione:
Presenti: 26
Favorevoli: 26
Contrari: --
Astenuti: --
5. Mozioni e interpellanze.
Mozioni
Presidente
Comunica che al tavolo presidenziale non sono state consegnate mozioni. Chiede se ci sono
Consiglieri comunali che intendono sottoporne.
Nessuno prende la parola.
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Interpellanze
Presidente
Informa che, in tempo utile per una risposta del Municipio in questa sessione, sono pervenute 3
interpellanze dal Gruppo I Verdi del Ticino: "fotovoltaico ed energie rinnovabili"; "incontro
naturalizzati e accoglienza persone che prendono domicilio nel Comune"; "gestione via internet
FlexiCard". Invita a darne lettura singolarmente e di seguito il Municipio a voler dare la relativa
risposta.
Cappellini Tarolli Claudia
Legge l'interpellanza "fotovoltaico ed energie rinnovabili".
Signori Sindaco e Municipali,
con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art. 32 Regolamento
comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica:
Le energie rinnovabili vanno promosse a tutti i livelli (federale, cantonale e comunale) se si vuole
concretizzare al più presto la svolta energetica e il graduale abbandono delle fonti fossili sempre
più scarse e dannose per l’ambiente e il clima e sempre più costose.
Per questo motivo chiediamo se il Municipio di Savosa è disposto a contribuire a questa svolta
energetica promuovendo la produzione di energia fotovoltaica e solare termica da una parte e le
misure di risparmio di energia elettrica dall’altra.
Le AIL ad esempio hanno da poco avviato un programma per offrire agli utenti (anche con
abitazione in affitto) la possibilità di acquistare delle quote per la produzione di energia
fotovoltaica che vengono poi dedotte dalla bolletta energetica in kWh a prezzo costante per 20
anni.
Chiediamo quindi al Municipio:
1) Sarebbe interessato a istallare o subaffittare le superfici dei tetti degli stabili comunali che si
prestano ad impianti fotovoltaici ad aziende interessate?
2) Sarebbe interessato ad approfittare di fondi a disposizione per finanziare l’istallazione
d’impianti fotovoltaici o solari termici (es. fondoclima Lugano Sud; www.fondoclima.ch )?
3) Sarebbe d’accordo d’informare la popolazione sul risparmio energetico fornendo un piccolo
decalogo di buone regole per il risparmio d’energia elettrica?
4) Sarebbe d’accordo di tematizzare sulla produzione di energia rinnovabile e il risparmio
energetico nelle scuole elementari, coinvolgendo gli alunni con attività didattiche sul tema?
Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti.
I Verdi del Ticino
Quadri Marco
In sede di Consiglio comunale ha riassunto la risposta sottostante.
1. Sarebbe (il Municipio) interessato a installare o subaffittare le superfici dei tetti degli stabili
comunali che si prestano a impianti fotovoltaici ad aziende interessate?
Il Municipio intendeva approfondire il tema delle energie rinnovabili nell’ambito del progetto di
ampliamento delle scuole. Purtroppo le recenti ristrettezze finanziarie hanno imposto la
temporanea sospensione di tutto l’investimento, impianto fotovoltaico compreso.
Il Municipio si è comunque attivato e sta affrontando la tematica tramite il proprio rappresentante in
seno alla Commissione consultiva AIL. In occasione della riunione del 20 dicembre 2012, la
questione è stata discussa e da parte delle AIL sono emerse due possibili opzioni al momento allo
studio, con l’intento di attivare ulteriori 5/6 impianti nel 2013:
opzione A): affitto per 20 anni della superficie da parte di AIL, con riscatto gratuito alla scadenza
(investimento, gestione e manutenzione a carico delle AIL);
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opzione B): posa, sotto la direzione delle AIL, dei pannelli e cessione dell’energia alle AIL
(investimento a carico del Comune).
Sulla base delle verifiche attualmente in corso, il Municipio analizzerà ulteriormente le possibilità
d’intervento.
2. Sarebbe interessato ad approfittare di fondi a disposizione per finanziare l’installazione
d’impianti fotovoltaici o solari termici (es. fondo clima Lugano Sud)?
Il fondo citato sostiene progetti anche fuori dal comprensorio del Pian Scairolo. In linea di principio
una richiesta di contributo per eventuali interventi potrà senz’altro essere sottoposta. La
Commissione giudicherà poi in piena autonomia la bontà degli intendimenti.
3. Sarebbe d’accordo d’informare la popolazione sul risparmio energetico fornendo un piccolo
decalogo di buone regole per il risparmio d’energia elettrica?
Come già risposto durante la sessione di dicembre, il Municipio ritiene che l’informazione mirata
viene fornita e ha pertanto deciso di ridurre l’invio di circolari che rischiano di essere interpretate
come degli inutili e costosi doppioni. Metteremo a disposizione sul sito del Comune i link di
riferimento.
4. Sarebbe d’accordo di tematizzare sulla produzione di energia rinnovabile e il risparmio
energetico nelle scuole elementari, coinvolgendo gli alunni con attività didattiche sul tema?
L’istituto scolastico segue un programma d’insegnamento didattico in totale autonomia dall’autorità
politica.
Sappiamo che in passato alle scuole elementari sono stati trattati temi di protezione dell’ambiente
quali la separazione dei rifiuti, la coltivazione di un orto, la gestione di un bosco, l’uso
parsimonioso dell’acqua e altre iniziative.
Il Municipio si farà portavoce di questa vostra richiesta presso il collegio docenti .
Con stima.
Cappellini Tarolli Claudia
Aggiunge che da informazioni che ha assunto, per un'amministrazione pubblica, risulta più
vantaggioso produrre piuttosto che affittare la superficie.
Rosselli Edi
Informa che lo scorso dicembre in seno alla Commissione AIL questa tematica è stata dibattuta . Il
Municipio valuterà le possibilità sulla base delle opzioni che ci saranno sottoposte ; produrre
energia risulta ad ogni modo costoso. Con la collaborazione delle AIL potrebbe comunque essere
vantaggiosa poiché lavorano su larga scala. Attualmente la tendenza è quella di affittare le
superfici. Nel comparto scuole occorre anche definire l'evoluzione del prospettato ampliamento,
prima di allestire un progetto in merito, ritenuta l'eventualità di un intervento sulla parte già
ristrutturata.
Koch Urs
Fa notare che la casa d'appartamenti di proprietà del Comune su via Cantonale potrebbe entrare
in linea di conto data la superficie del tetto.
Rosselli Edi
Rileva ad ogni modo che bisogna procedere per tappe.
Presidente
Chiede se gli interpellanti sono soddisfatti.
Cappellini Tarolli Claudia
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Si ritiene soddisfatta.
Koch Urs
Legge l'interpellanza "incontro naturalizzati e accoglienza persone che prendono domicilio nel
Comune".
Signori Sindaco e Municipali,
con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art. 32 Regolamento
comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica:
Oltre dal moltiplicatore delle imposte, dalla qualità dei servizi, dalla posizione geografica, per
citare solo alcuni fattori, l’attrattività di un comune viene anche determinata dalla capacità della
popolazione e delle autorità ad accogliere le persone che arrivano nel comune, d’inserirli e di
renderli partecipi alla vita sociale e politica.
In questo senso e quindi nell’intento di rendere il nostro comune più attrattivo a livello dei rapporti
umani e sociali chiediamo al Municipio:
1.) Sarebbe d’accordo e/o disposto di invitare al tradizionale ricevimento dei residenti che
compiono 18 anni anche i neo-cittadini che durante l’anno hanno ricevuto la cittadinanza del
nostro comune?
2.) Per avvicinare i neo-cittadini (18-enni e naturalizzati) alla vita politica attiva, sarebbe disposto
a convocarli come scrutatori durante le votazioni e le elezioni nell’anno in cui ricevono il diritto di
voto?
3.) Sarebbe d’accordo di organizzare un incontro di benvenuto e d’informazione al quale
sarebbero invitate tutte le persone - siano esse di nazionalità svizzera o non - che si sono
domiciliate durante l’anno nel nostro comune?
Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti.
I Verdi del Ticino
Foletti Ivo
Legge la risposta.
Premettiamo come i momenti d’incontro offerti alla popolazione sono molteplici, basti riferirsi alle
manifestazioni promosse dalla Commissione cultura del Comune. Inoltre il Municipio organizza il
consolidato pranzo con le persone anziane, l’incontro con i 18.enni, il brindisi di Natale a Savosa
Paese e in collaborazione con i Comuni della Collina la manifestazione di fine primavera
“Scollinando”.
Ripresa l’interpellanza, rispondiamo alle domande nel modo seguente:
1) Il Municipio, considerato come la procedura di naturalizzazione si concluda con il voto del Gran
Consiglio -a volte anche a distanza di oltre 1 anno dalla decisione del Consiglio comunale- non
ritiene di coinvolgere i naturalizzati, a procedura non ancora conclusa, durante il consueto
incontro dei 18.enni che è momento privilegiato per i neo maggiorenni, siano essi cittadini svizzeri
siano giovani stranieri (non occorre infatti essere cittadino svizzero per parteciparvi). I candidati
alla naturalizzazione hanno nondimeno l’occasione di conferire con le autorità durante l’iter della
domanda di naturalizzazione ordinaria, poiché sentiti dalla Commissione d’esame del Municipio, e
la possibilità di presenziare alle sedute di Consiglio comunale.
2) L’art. 23 della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 consente ai gruppi che
hanno depositato una lista nelle elezioni di essere rappresentati negli uffici elettorali in qualità di
delegati. Ciò vale anche in caso di votazioni, per i gruppi politici e i comitati di sostegno che si
sono costituiti per l’occasione. In base a questa norma possono essere designati delegati presso
gli uffici elettorali -senza distinzioni di domicilio, cittadinanza ed età-, alla condizione che siano
proposti da un partito, movimento, ecc. che hanno depositato una lista o da gruppi politici e
comitati di sostegno in caso di votazioni.
Considerato quanto esposto il Municipio non può condividere, per ovvie ragioni, la richiesta.
A titolo abbondanziale informiamo che la partecipazione ai seggi in occasione di votazioni è solo
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del 15%-20% circa, considerato come oltre 8 votanti su 10 fanno capo al voto per corrispondenza.
3) Gli arrivi durante l’anno si attestano sulle 200 unità circa che equivalgono a un turnover del
10% del totale della popolazione. Il Municipio potrebbe quindi semmai optare per un invito
personale in occasione del brindisi di Natale a Savosa Paese, da estendere pure ai naturalizzati.
Con stima.
Presidente
Chiede se gli interpellanti sono soddisfatti.
Koch Urs
Si ritiene soddisfatto.
Klaue Kaj
Legge l'interpellanza "gestione via internet FlexiCard".
Signori Sindaco e Municipali
Con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art.32 Regolamento
comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica:
La carta giornaliera per i comuni è uno speciale Abbonamento Generale delle Ferrovie Federali
Svizzere . È valida per un giorno (data prestampata sul biglietto) e permette al possessore di
viaggiare gratuitamente su tutti i treni delle FFS e delle società partner (ad esempio bus e tram
cittadini) sull'intera rete svizzera.
Le carte giornaliere per i comuni sono vendute dai comuni ai domiciliati (in alcuni comuni anche a
persone non domiciliate che ne fanno richiesta) ad un prezzo variabile (in media attorno a Fr.
35.-). Savosa fa parte dei 18 comuni nel distretto di Lugano che vende queste carte.
C’è una possibilità che rende il servizio ancora più conveniente e semplice per il cittadino : le
informazioni della disponibilità e del prezzo possono essere consultate direttamente “on line” per
qualsiasi comune. Nel distretto di Lugano hanno già optato per questa forma di vendita sei
comuni.
Questa gestione semplificata e "globale" permette al comune che lo gestisce d’impostare a suo
piacimento e in modo immediato:
z
il prezzo delle carte giornaliere
z
gli orari e i tempi per il ritiro delle carte giornaliere
z
in particolar modo tutte le condizioni di prenotazione per domiciliati e non
L’adesione a questa forma versatile e pratica della gestione comunale può essere fatta per internet
dal comune stesso. L’istruzione per questa adesione si trova direttamente sul sito:
www.cartegiornaliere.ch/adesione .
Chiediamo quindi se anche il nostro comune intende aderire alla forma diretta di acquisto della
carta giornaliera.
Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti,
I Verdi del Ticino
Crivelli Raffaella
Legge la risposta.
Dal 1. luglio 2004 il Comune di Savosa mette a disposizione dei suoi cittadini una carta giornaliera
FlexiCard per le FFS e una seconda dal 2006.
Hanno diritto alla prenotazione tutte le persone domiciliate e dimoranti a Savosa. I non domiciliati
possono prenotare la carta al più presto 7 giorni prima la validità del biglietto.
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I domiciliati di Massagno godono delle stesse condizioni dei domiciliati di Savosa, e viceversa.
Le carte hanno oggi un costo di CHF 35.- a carta, prezzo unico sia per le persone domiciliate sia
per quelle non domiciliate.
Attualmente ci sono due soluzioni di gestione delle carte on-line e cioè www.cartegiornaliere.ch
e www.swisstrotter.ch .
www.swisstrotter.ch è utilizzato da un numero maggiore di Comuni rispetto al “concorrente”
www.cartegiornaliere.ch , verosimilmente poiché gestito dalla FTIA.
Il Municipio desidera mantenere la precedenza di riservazione alle persone domiciliate. Questi
programmi di gestione, oltre tutto a pagamento, non consentono di effettuare un controllo
dell’utente domiciliato o meno. Il sistema manda la richiesta di prenotazione al Comune che dovrà
ancora verificarla, confermare all’utente e registrarla nel sistema. Questa procedura crea anche
un ulteriore aggravio di lavoro per la Cancelleria.
Inoltre, una rilevante percentuale di persone che fa domanda delle carte FFS, é di età
relativamente avanzata e non necessariamente ha dimestichezza con i mezzi informatici.
Il Municipio di Savosa non intende quindi aderire al sistema di gestione on-line.
Con stima.
Klaue Kaj
Chiede di ulteriormente verificare se il sistema non permette la possibilità suggerita poiché gli
risulta sia fattibile.
Torrente Roberto
D'altra parte rileva che alcuni Comuni escludono a priori i non domiciliati. È verosimile che sia
possibile gestire la cosa tramite il programma interno del Comune ma non su questi sistemi.
Sindaco
Prende l'occasione, vista la necessità in determinati casi di approfondire in modo specifico le
questioni che vengono sollevate, di invitare i Consiglieri comunali, nel limite del possibile, a
inoltrare le interpellanze con un certo anticipo e non unicamente riferirsi ai termini di legge .
Presidente
Chiede se ci sono interpellanze verbali.
Nessun intervento.
6. Chiusura della sessione.
Chiusura.
Presidente
Informa che il Signor Tamagni lo scorso 28 febbraio ha terminato l'attività presso il Comune, dopo
ben 45 anni, per la meritata pensione. È stato salutato martedì scorso dal Municipio in una
semplice cerimonia.
Applauso.
Sindaco
Informa che il prossimo 9 giugno è riproposta la manifestazione Scollinando; la colazione sarà
questa volta organizzata a Savosa Paese.
Presidente
Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013
Pag. 12
__________________________________________________________________________
Ricorda che il prossimo CC è convocato il 3 giugno 2013.
Chiude la seduta straordinaria alle ore 21.50.
***
Redazione a cura del Segretario comunale
Savosa, aprile 2013
***
Presidente:
Segretario:
Natalucci Marco
Barelli Christian
Scrutatori:
Beltrami Regula
Sigismondi Puglisi Gabriella
4.
Consuntivo 2012 del Comune
Messaggio Municipale 3/2013
Comune di Savosa
Messaggio Municipale 3/2013
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 237
Consuntivo 2012
Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali,
vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il conto consuntivo 2012 del Comune, che si
compone del presente Messaggio e del fascicolo “conti, tabelle e confronti”.
La contabilità è stata controllata e verificata dalla Società di revisione Capifid SA di
Chiasso, come risulta dal rapporto di revisione pure parte integrante.
Premessa
Lo scorso 23 ottobre il Municipio ha licenziato il Piano finanziario 2013-2016 che è stato
discusso dal Legislativo nella seduta del 3 dicembre 2012. I dati che emergono dal
consuntivo in esame rispecchiano l’evoluzione del PF citato che, in particolare, evidenzia
una perdita d’esercizio di ca. CHF 1.2 mio confermata dal risultato del consuntivo 2012. Le
entrate per imposte (persone fisiche e giuridiche, immobiliari e personali) si attestano, pure
in linea con il PF, a ca. CHF 4.75 mio; le spiegazioni inerenti alla diminuzione del gettito
delle persone fisiche -di ca. 0.75 mio- sono già state portate a vostra conoscenza.
Ribadiamo inoltre, oltre a quanto già indicato, la particolarità che riscontriamo quest’anno
alla voce imposte alla fonte: il risultato è addirittura negativo (-CHF 78'581.80) da
ricondurre al conguaglio a favore del Cantone per l’anno 2011 di CHF 474'581.80 (nella
consueta tabella delle differenze riportiamo il commento ai principali scostamenti rispetto
al preventivo). Rileviamo infine che il risultato d’esercizio del consuntivo 2012 (-CHF
1'154'332.99) è stato mitigato dalle entrate per sopravvenienze di CHF 1 mio ca.
Considerazioni generali
Osserviamo che il totale complessivo delle spese è diminuito del 3% rispetto al consuntivo
2011. Il Municipio, come enunciato nella seduta di CC dello scorso dicembre, si è chinato
sull’analisi dei conti del Comune. È scaturito un prospettato miglioramento della gestione
corrente (al netto di minori costi e maggiori ricavi), riferito agli impegni attuali, di CHF
200'000.00 su base annua, e meglio:
•
•
•
•
•
•
•
•
CHF 100'000.00 minori contributi dovuti al Cantone per le case anziani e SACD
(poiché riferiti all’accertamento del gettito cantonale che subisce una forte flessione);
CHF 18'500.00 trasporto allievi scuola media (costo assunto dal Cantone);
CHF 16'500.00 risparmio sulla polizza di assicurazione per malattia dei dipendenti;
CHF 10'000.00 minor uscita per indennità speciali del Municipio;
CHF 10'000.00 nuovo contratto di catering per il servizio pasti allievi scuola elementare
(dal 2 settembre 2013 collaboreremo con l’OTAF);
CHF 10'000.00 contenimento costi outsourcing facendo capo alla nostra squadra esterna;
CHF 25'000.00 adeguamento tassa rifiuti;
CHF 10'000.00 puntuali contenuti minori spese e maggiori ricavi.
Il margine attuale di manovra è quello descritto. Il Municipio si rende ben conto che non è
sufficiente per un rientro dei disavanzi indicati nel PF; d’altra parte ci attendiamo un
incremento del gettito fiscale comunale -come abbiamo potuto costatare dall’emissione
delle richieste d’acconto per l’anno 2013- che potrebbe attestarsi a CHF 5 mio.
Il consuntivo 2012 (moltiplicatore al 72.5%), presenta un disavanzo d’esercizio di CHF
1'154'332.99, con un autofinanziamento positivo di CHF 183'142.86.
Il capitale proprio al 31 dicembre 2012 diminuisce a CHF 6'131'479.11.
Il conto amministrativo riporta investimenti amministrativi netti di CHF 768'317.05 che
riflettono un risultato totale d’esercizio negativo con conseguente aumento del debito
pubblico pro-capite a CHF 3'211.45 (2011 CHF 2'945.63).
In relazione agli investimenti, come da disposti della LOC, nel dispositivo di risoluzione vi
sottoponiamo le relative liquidazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MM 15/03 strada di servizio mappale 287;
MM 14/04 ristrutturazione casa mappale 411;
MM 3/06 acquisto boschi e formazione sentiero didattico;
MM 14/08 impianto di videosorveglianza;
MM 5/09 interventi risanamento strade e aree pubbliche;
MM 14/10 formazione passaggio pedonale Maraini/Canva;
MM 15/10 posa contenitori interrati ex piazza di giro;
MM 30/10 sistemazione giochi scuola infanzia;
MM 2/11 concorso idee SE;
MM 2/12 veicolo di servizio e radar PCN.
Conclusioni
Gli indicatori finanziari del Comune evidenziati nel fascicolo allegato denotano, come già
ampiamente previsto, un peggioramento della situazione finanziaria.
A titolo d’informazione il contributo straordinario (per Savosa CHF 115'000.00) che il
Cantone ha chiesto ai Comuni nel 2013, sarà verosimilmente riproposto anche negli anni
2014/2015. Lo stesso, caricato alla voce “contributi cassa malati/AVS/AI/prest. compl.” non
comporterà un aumento nel preventivo 2014 poiché, d’altra parte, il costo è quasi
interamente compensato da una minore spesa per la voce citata legata al gettito fiscale; il
contributo straordinario del Cantone è pure già stato considerato nel Piano finanziario.
Inoltre, dal 2015, è previsto un sensibile minor incasso del contributo di privativa AIL.
A disposizione per eventuali ragguagli, vi invitiamo a deliberare:
1. È approvato il consuntivo 2012 del Comune di Savosa che presenta un
disavanzo d’esercizio di CHF 1'154'332.99.
2. Sono approvate le liquidazioni del conto degli investimenti indicate sopra.
Allegati: citati
Esame e rapporto: Commissione della gestione
5.
Nuovo Regolamento comunale
per la gestione dei rifiuti
Messaggio Municipale 4/2013
Comune di Savosa
Messaggio Municipale 4/2013
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 238
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
Signor Presidente
Signori Consiglieri Comunali
Premessa
Il Regolamento per la raccolta dei rifiuti del Comune di Savosa è stato approvato quasi 30
anni or sono. In questi anni la tematica della raccolta e smaltimento è stata discussa a tutti
i livelli in molteplici sfaccettature; inoltre l’evoluzione delle norme legislative è stata molto
marcata.
Un grande passo avanti è stato fatto in direzione della raccolta differenziata; oggi la
cittadinanza è più sensibile alla separazione dei rifiuti rispetto a qualche anno fa.
Quel che resta da chiarire è il metodo di tassazione, mentre è stato sancito -dal Tribunale
federale- il principio di causalità in materia di finanziamento dei costi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Con il presente Messaggio, il Municipio ha quindi optato per sottoporvi un nuovo
Regolamento -visto l’attuale datato e non più corrispondente alle esigenze d’oggi- che
attualizza i disposti di legge, codificando in particolare l’obbligo di separazione, la
possibilità del controllo della provenienza e del genere di rifiuti consegnati e il margine per
adeguare il grado di copertura dei costi (introducendo, per quanto concerne le tariffe, la
forchetta anche per le persone fisiche) confermando l’imposizione della tassa forfettaria.
Non riteniamo pertinente un raffronto con il Regolamento in vigore; di seguito segnaliamo
invece gli elementi principali del progetto di nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti.
Situazione cantonale
Il Dipartimento del territorio dovrebbe sottoporre al Consiglio di Stato, in tempi ragionevoli,
una proposta di revisione della legislazione. Sembrerebbe che il documento che sarà
indirizzato al Governo non proponga l’introduzione di una tassa di smaltimento obbligatoria
finanziata interamente in base al quantitativo di rifiuti prodotto e nemmeno voglia stabilire
un prezzo del sacco unico per tutto il Ticino. Dovranno per contro essere introdotte
soluzioni alternative che permetteranno comunque di rispettare il principio di “chi inquina
paga”, stabilito dalla Legge e dalla giurisprudenza federale. Così facendo sarà garantita ai
Comuni una certa autonomia per rispondere a esigenze locali.
MM 4/2013 pagina 1 di 3
Adattamento Regolamento
Spesso si cita unicamente il principio di causalità: tuttavia l’Alta Corte di Losanna ha anche
stabilito che una parte importante dei costi (almeno il 70%) deve essere finanziata da una
tassa e non dalle imposte. Lo smaltimento dei rifiuti in Ticino ha la medesima incidenza
per tutti gli Enti locali (tariffa stabilita dall’Azienda cantonale dei rifiuti), mentre il servizio di
raccolta, con i vari giri di raccolta più o meno capillari o la politica di separazione dei rifiuti
più o meno incentivata secondo scelte o esigenze locali, può subire differenzazioni di
costo.
Ribadiamo come sia fondamentale che il Parlamento si pronunci politicamente sul tema di
fondo: si vuole una soluzione centralizzata oppure lasciare una certa libertà d’azione agli
Enti locali?
In questo momento riteniamo prioritario creare le premesse per promuovere la
separazione dei rifiuti attraverso delle campagne d’informazione e di prevenzione. Occorre
rendere attenti i cittadini sul loro ruolo attivo e centrale nella protezione del nostro
ambiente, mostrare loro come alcuni semplici gesti quotidiani possano incidere
favorevolmente sulla qualità del territorio. Questo cambiamento culturale è già in parte in
atto. Occorre inoltre la presenza di luoghi di raccolta capillari, dove il cittadino possa
comodamente liberarsi dei sacchi e dei rifiuti precedentemente separati. Proprio in questa
direzione il Municipio intende muoversi grazie al credito quadro votato dal Consiglio
comunale lo scorso dicembre.
Il Municipio, in questa fase ancora interlocutoria per rapporto alla situazione cantonale, si
concentra quindi sull’adeguamento del grado di copertura -indipendente dalla causalità- e
sulla promozione di una più accurata separazione dei rifiuti.
Grado di copertura
Non occorre far mistero che, nell’ambito dell’analisi dei conti del Comune -a fronte dei
prospettati importanti disavanzi d’esercizio- maggiori ricavi, anche contenuti, sono
necessari. Nell’approfondimento che il Municipio ha esperito in questi mesi in più
occasioni, come d’altra parte annunciato durante la discussione sul preventivo 2013 e sul
PF, sono state individuate puntuali maggiori entrate, tra cui quella che proponiamo, come
pure contenimenti della spesa di cui si è detto nel Messaggio sui conti consuntivi 2012.
Il grado di copertura che si registra nel consuntivo 2012 è del 54.50%, senza considerare il
costo per ammortamenti e quello presumibile per interessi in caso di necessità di
finanziamento (che corrispondono complessivamente al 3% circa). Ricordiamo che per
risposta ad un’interpellanza dell’aprile 2011 al Gruppo I Verdi del Ticino, fino a 5 anni or
sono coprivamo meno del 40%; grazie anche alla riduzione del costo di smaltimento, dal
2010 il grado di copertura è aumentato fino a stabilirsi come al valore citato.
L’attuale Regolamento non prevede le forchette per le persone fisiche, che proponiamo
come alla tabella sottostante:
Economie domestiche
composte da una persona
composte da due o più persone
ATTUALE
NUOVO
CHF 70.CHF 140.-
da CHF 75.- a CHF 150.da CHF 150.- a CHF 300.-
CHF 140.-
da CHF 150.- a CHF 300.-
Appartamenti di vacanza
per ogni appartamento
Per quanto invece attiene alle persone giuridiche, abbiamo proceduto a un adattamento di
quelle in vigore uniformando i parametri come al nuovo art. 14 cpv. 3 lett. c), d) e e).
MM 4/2013 pagina 2 di 3
Il Municipio ha intenzione di applicare, nel 2014, una tassa forfettaria annua di CHF 160.per le famiglie e gli appartamenti di vacanza e di CHF 80.- per le persone sole.
Considerando un proporzionale adeguamento pure per le persone giuridiche, la proiezione
indica un maggior ricavo di circa CHF 25'000.-. Garantiremmo così una copertura dei costi
del 65%; per un ulteriore miglioramento di questa percentuale stiamo lavorando anche sul
contenimento dei costi al fine di attestarci attorno al 70%.
Sperazione dei rifiuti
Una grave omissione dell’attuale Regolamento per la raccolta dei rifiuti è di non prevedere
che i detentori e produttori di rifiuti debbano separare i vari rifiuti. Con i nuovi articoli 2 e 6
si sollecita ulteriormente la separazione dei rifiuti a salvaguardia dell’ambiente e del
territorio e si disciplina questa necessità anche per i più reticenti: potrà sembrare
anacronistico, ma ancora oggi tra gli RSU troviamo sacchi contenenti scarti vegetali, riviste
e giornali, bottiglie e lattine che andrebbero separati.
Facoltà di controllo
Un’altra lacuna dell’attuale Regolamento per la raccolta dei rifiuti è data dall’impossibilità di
eseguire dei controlli sul genere di rifiuti smaltito e sulla loro provenienza a causa della
mancanza di una chiara base legale. Con l’approvazione dell’art. 17 si vuole ovviare e
dotare i servizi comunali dei necessari strumenti per intervenire presso gli utenti
indisciplinati o residenti in altri Comuni.
Per le considerazioni espresse, invitiamo il Consiglio comunale a
risolvere
1. E’ approvato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
2. Il Regolamento entra in vigore, previa ratifica cantonale, il 1° gennaio 2014 e
sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 1985 e
successive modifiche, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
Allegato:
- nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti (quello in vigore è consultabile sul sito del Comune)
Competenti per il preavviso:
- Commissione delle petizioni
- Commissione della gestione
MM 4/2013 pagina 3 di 3
Regolamento per la gestione dei rifiuti
del Comune di Savosa
Indice
Disposizioni generali
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
Campo d'applicazione
Principi
Competenza
Categorie di rifiuti, definizioni
Compiti del Comune
Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti
Organizzazione dello smaltimento pubblico
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
Utenti autorizzati
Imballaggi, contenitori ed esposizione
Rifiuti esclusi dalla raccolta
Tasse
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Copertura dei costi
Prelievo delle tasse
Obbligo di pagamento della tassa annuale
Determinazione delle tasse
Rimedi giuridici
Art. 15
Notifica della tassa annuale, mezzi e termini di ricorso
Disposizioni particolari, contravvenzioni
Art. 16
Art. 17
Contravvenzioni
Facoltà di controllo
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
Art. 19
Provvedimenti e misure di esecuzione
Entrata in vigore
1
Il Comune di Savosa emana, in base alla Legge cantonale di applicazione
della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb del 24.03.2004)
e alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983)
il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo d'applicazione
1
Il Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo
smaltimento dei rifiuti nel Comune di Savosa.
2
Esso è applicabile su tutto il territorio comunale, per gli utenti specificati
all’articolo 8 del presente Regolamento.
3
Il Regolamento è valido per i detentori e/o produttori di rifiuti.
Art. 2
Principi
1
La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il
loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le
condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per
incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere
riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
2
Il Municipio mira a ridurre l’impatto ambientale legato alla raccolta e allo
smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico
ed energetico.
3
Il Municipio collabora (su scala regionale) con gli altri Comuni e promuove la
ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e
il riciclaggio dei rifiuti.
Art. 3
Competenza
1
Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
2
L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana
un'Ordinanza di applicazione.
3
Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi
compiti a privati.
4
Il Comune promuove la sensibilizzazione e l’educazione ambientale nello
specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti attraverso il dicastero “Protezione
Ambiente”, l’Istituto Scolastico comunale e iniziative in occasione di
manifestazioni.
Art. 4
1
Categorie di rifiuti, definizioni
Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche
nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una
composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.
Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:
2
a) rifiuti domestici:
sono rifiuti urbani combustibili le cui
singole
componenti
non
sono
riciclabili;
b) rifiuti ingombranti domestici:
sono rifiuti domestici che per le loro
dimensioni o il peso non trovano posto
negli imballaggi autorizzati;
c) rifiuti raccolti separatamente:
sono rifiuti urbani destinati in parte o
completamente
al
riutilizzo,
al
riciclaggio o a un trattamento speciale.
2
Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria,
artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la
composizione non sono considerati rifiuti urbani.
3
Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali
nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRif del 22 giugno
2005).
Art. 5
Compiti del Comune
1
Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, sensibile al
rispetto dell’ambiente, della salute e del decoro cittadino.
2
Promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri e sottocentri di
consegna e separazione dei rifiuti urbani.
3
Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il
compostaggio individuale e organizza un Centro di compostaggio in zona
Parco Vira.
4
Organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, presso il
posteggio in zona Parco Vira.
5
Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla
gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento
illegale.
6
Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti
in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di
svago.
7
Verifica, annualmente, l’evoluzione dei costi con l’obiettivo di assicurare un
grado di copertura ottimale.
Art. 6
Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti
1
I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta, devono essere
separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti.
2
I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere
consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di
raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
3
Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i
rifiuti raccolti separatamente devono essere consegnati nei centri o ai
servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti
riciclabili devono essere raccolti separatamente e non possono essere
mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
3
4
Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle
economie domestiche, deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o
affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato.
5
I rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) vanno smaltiti dai
detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi
possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del
Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
6
I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e
cantonali.
7
È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni. È proibito
abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e
dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l’incenerimento
abusivo degli stessi.
8
Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all’Autorità tutte le informazioni
che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come
sulle modalità del loro smaltimento.
ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO
Art. 7
Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
1
Il Municipio stabilisce, nell'Ordinanza d'applicazione, il servizio di raccolta e
le modalità di consegna dei vari rifiuti.
2
Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se
ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
3
Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell’ambito dei servizi comunali
devono essere eliminati, da chi li produce, a proprie spese e in conformità
con la legislazione vigente in materia.
Art. 8
Utenti autorizzati
1
Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per
gli utenti del Comune di Savosa (residenti, persone fisiche e giuridiche per
l’attività svolta sul territorio comunale).
2
I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere
eliminati tramite questi servizi di smaltimento.
Art. 9
Imballaggi, contenitori ed esposizione
1
I rifiuti solidi urbani possono essere consegnati solo negli imballaggi e nei
contenitori autorizzati.
2
Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza d'applicazione gli imballaggi autorizzati
e la modalità di consegna.
3
Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 6 o più appartamenti,
complessi residenziali, commerciali e aziendali la posa di contenitori interrati
per rifiuti.
4
4
I cestini pubblici per i rifiuti a norma dell'articolo 5 capoverso 6 servono alla
raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati per
smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.
Art. 10
Rifiuti esclusi dalla raccolta
1
I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti
domestici e dei rifiuti domestici ingombranti:
-
apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori e climatizzatori;
apparecchi elettronici d’intrattenimento, telefonici, videogames;
stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
tubi e lampadine fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio;
sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
veicoli da rottamare e loro componenti;
rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
cadaveri e carcasse di animali;
le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione
del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri,
latrine, nonché il letame;
le gomme e gli pneumatici;
le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
le emulsioni e le miscele bituminose;
pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
2
In caso di dubbio l’utente, prima di consegnare i rifiuti, ha il dovere
d’informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure
consultare i servizi cantonali, l’azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del
Comune.
3
I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da chi
li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative
federali e cantonali vigenti.
5
TASSE
Art. 11
Copertura dei costi
1
Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva una tassa
annuale.
2
Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti
urbani (art. 5 cpv. 7) e gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti,
nonché per consentire una rimunerazione e un ammortamento adeguati del
capitale investito.
Art. 12
Prelievo delle tasse
1
È prelevata presso l’utenza una tassa annuale a copertura degli oneri di
servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l'informazione
e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. La tassa copre i
costi per lo smaltimento dei rifiuti domestici. La tassa è dovuta
indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti.
2
Il calcolo della tassa annuale avviene per persona sola o famiglia e per le
aziende/uffici. Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa annuale in
modo adeguato per le aziende che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie
spese o aumentarla (se del caso riferendosi alla tariffa della categoria
superiore) per quelle aziende che producono una quantità di rifiuti
sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività.
Art. 13
1
Obbligo di pagamento della tassa annuale
Sono soggetti all’obbligo del pagamento della tassa annuale tutti gli utenti
definiti dall’articolo 8 del presente Regolamento.
Art. 14
Determinazione delle tasse
1
Il Municipio fissa l'ammontare delle singole tasse nonché i criteri per la loro
determinazione tramite Ordinanza.
2
Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi e
consuntivi.
3
Tassa annuale; le tasse elencate si intendono IVA esclusa:
a) Economie domestiche
composte da una persona
da CHF 75.00 a CHF 150.00
b) Economie domestiche
composte da due o più persone
da CHF 150.00 a CHF 300.00
c) Ristoranti, bar, osterie:
fino a 50 posti
compreso esterni
da CHF 200.00 a CHF 400.00
da 50 a 100 posti
da CHF 400.00 a CHF 800.00
oltre 100 posti
da CHF 750.00 a CHF 1500.00
6
d) Pensioni, alberghi, case di cura, ostelli gioventù, garni, affittacamere:
fino a 50 posti letto
da CHF 200.00 a CHF 400.00
da 50 a 100 posti letto
da CHF 400.00 a CHF 800.00
oltre 100 posti letto
da CHF 750.00 a CHF 1500.00
e) Negozi, uffici, locali di deposito, laboratori e altre aziende:
secondo l’importanza dell’azienda
e l’entità dei rifiuti prodotti
da CHF 200.00 a CHF 2000.00
f) Appartamenti di vacanza:
per ogni appartamento
da CHF 150.00 a CHF 300.00
g) Grandi empori, industrie, magazzini
o comunque tutte quelle attività che producono rifiuti, cascami o residuati
in quantità importanti, sono tenuti, se del caso, a concludere un accordo
direttamente con la ditta appaltatrice per la raccolta dei rifiuti del Comune,
oppure tramite il Municipio.
4
La tassa è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di
trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o
inizio attività nel corso dell’anno, la tassa annua viene prelevata pro-rata
proporzionalmente ai mesi di domicilio/attività/ecc.
RIMEDI GIURIDICI
Art. 15
Notifica della tassa annuale, mezzi e termini di ricorso
1
La tassa annuale viene emessa e notificata a ogni utente una volta l’anno
tramite fattura.
2
La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo
termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente.
3
Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con
reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni.
4
Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica.
5
La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli artt.
80 LEF e 28 LALEF.
6
Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI, CONTRAVVENZIONI
Art. 16
1
Contravvenzioni
Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento e alle disposizioni
cantonali, sono passibili di una multa da applicarsi dal Municipio
conformemente alla procedura e all’ammontare previsti dalla LOC.
7
2
Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
entro 15 giorni dall’intimazione.
3
Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la
segnalazione ai servizi cantonali competenti.
Art. 17 Facoltà di controllo
1
In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, o se i rifiuti vengono
depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi
motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati da
incaricati del Municipio, a fini di controllo e accertamento.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18 Provvedimenti e misure d’esecuzione
1
Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l’applicazione del presente
Regolamento tramite specifiche Ordinanze.
2
Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC
e 24 RALOC ed è autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela
dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene e del decoro pubblico. Esso veglia
in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed
è a tal fine autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei
responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il
loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR del
17 maggio 2005). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA del 2 aprile
1975.
3
Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari,
prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli
scopi previsti dal presente Regolamento.
4
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le
disposizioni legislative federali e cantonali in materia.
Art. 19 Entrata in vigore
1
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, previa
approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Dipartimento
delle Istituzioni.
2
Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale
in data 16 dicembre 1985 e successive modifiche, come pure ogni altra
disposizione contraria o incompatibile.
IL MUNICIPIO
Approvato dal Consiglio comunale in data xx.xx.xxxx.
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, il xx.xx.xxxx.
8
6.
Convenzione per la
distribuzione di acqua potabile
da parte dell’Azienda Acqua
Potabile di Paradiso al
Comune di Savosa per una
durata di 20 anni
Messaggio Municipale 5/2013
Comune di Savosa
Messaggio Municipale 5/2013
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 239
Convenzione per la distribuzione di acqua potabile da parte dell’Azienda Acqua
Potabile di Paradiso al Comune di Savosa per una durata di 20 anni
Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali
L’acqua è elemento insostituibile di cui abbiamo bisogno quotidianamente. La Svizzera ha la
fortuna di essere un Paese che dispone di acqua di qualità e in grande quantità, al punto tale da
non essere più consapevoli dell’importanza di questo bene primario. Solo i mass media, a
scadenze regolari, ci rammentano che la precarietà delle infrastrutture, le pessime condizioni
igieniche e la siccità toccano ancora oggigiorno una vasta parte della popolazione del nostro
pianeta. La salute e il benessere dei popoli dipendono in ampia misura proprio da questa preziosa
e vitale risorsa.
Da quasi 80 anni, il Comune di Savosa assegna all’Azienda Acqua Potabile di Paradiso il compito
di fornitura dell’acqua potabile su gran parte del nostro territorio (fin dal 1922 il nucleo di Rovello
viene già rifornito dal Comune di Paradiso); il rapporto di collaborazione è quindi ben più longevo
della prima convenzione stipulata nel 1935.
Informiamo che, con l’entrata in vigore della Legge federale sulle derrate alimentari del 1992, tutte
le Aziende dell’acqua potabile sono state chiamate a garantire ai propri clienti un
approvvigionamento nel segno dell’efficienza e della qualità, con l’impegno di costantemente
effettuare controlli e manutenzioni di tutte le strutture adibite al prelievo e alla distribuzione di
acqua potabile.
Per sensibilizzare e far comprendere quale privilegio sia disporre di acqua in quantità sufficiente e
di qualità impeccabile, il Municipio di Savosa organizzò, nel 2006, una visita alle sorgenti di
Canedo in territorio di Sonvico e del serbatoio a Porza. La popolazione, tra cui molti ragazzi,
rispose numerosa all’invito e seguì con interesse le informazioni date dagli addetti ai lavori; vi è
stata l’opportunità di vedere dove è captata l’acqua, come viene “pulita” (oltre all’impianto di
filtrazione a raggi ultravioletti presente nel serbatoio, a monte in zona sorgenti/captazione è stato
ricavato un singolare sistema naturale di trattamento delle acque attraverso dei prati filtranti) e
come arriva alle nostre abitazioni. Pensiamo sia stato importante far capire, in particolare ai
ragazzi che rappresentano il futuro, la grande fortuna che abbiamo nel poter bere dal rubinetto di
casa acqua buona e di alta qualità.
Nel giugno 2011 è inoltre stata distribuita una circolare a tutti i fuochi per sensibilizzare la
cittadinanza e le aziende sull’utilizzo di questo prezioso elemento. Ricordiamo pure che, ogni
anno, il 22 marzo ricorre la giornata mondiale dell’acqua.
***
Il 25 maggio 2010 il Municipio (con ratifica da parte del Consiglio comunale il 15 novembre 2010)
ha cautelativamente disdetto la convenzione -approvata dall’Autorità cantonale nel 1990- tra
l’Azienda Acqua Potabile di Paradiso e il Comune di Savosa e rivendicato la revisione della stessa
facendo salvi quei principi di equità di trattamento enunciati dalla Legge sulla municipalizzazione
dei servizi pubblici, in particolare per quanto attiene il prelievo di tariffe d’erogazione parificate su
tutto il comprensorio servito dall’Azienda (Paradiso e Comuni convenzionati).
MM 5/2013 pagina 1 di 2
Ben presto ci siamo però resi conto che prima dell’aggiornamento della convenzione, il Municipio
di Paradiso doveva rivedere il Regolamento per la fornitura di acqua potabile alle disposizioni di
legge. Il 10 dicembre 2012 il Consiglio comunale di Paradiso ha approvato il nuovo Regolamento
(ratificato il 27 marzo 2013 dalla Sezione Enti locali) che promuove un uso parsimonioso delle
risorse -giusta la Legge cantonale sull’approvvigionamento idrico- secondo il principio di causalità
e applica tariffe attrattive e identiche a quelle previste nel proprio Comune. Quale conseguenza,
rileviamo che la contestata tassa base, che comprendeva anche un ingente diritto di consumo, è
stata corretta nel senso che la tariffa sarà applicata sull’effettivo uso di acqua potabile. Anche la
questione riguardante l’eventualità di riscatto della rete, oggetto di ripetute contestazioni da parte
nostra, è stata risolta conformemente alle nostre aspettative, ovvero con il richiamo allo specifico
articolo della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
Un cenno lo merita pure la costruzione e il finanziamento del serbatoio al mappale 727 RFD Porza.
Trattandosi di un’opera straordinaria, con il duplice scopo di garantire un’erogazione (pressione)
costante dell’acqua sul territorio comunale e l’accumulo di una sufficiente quantità quale riserva
antincendio -compito questo assegnato, per legge, ai Comuni- il Consiglio comunale di Savosa,
con l’approvazione in data 18 dicembre 1989 della convenzione con l’acquedotto di Paradiso,
avvallò di assumere integralmente la spesa di realizzazione del serbatoio, delegando all’Azienda
Acqua Potabile di Paradiso l’onere dell’allacciamento alla rete di distribuzione, nonché la
manutenzione del manufatto.
Ritenute ora condivise le tariffe di consumo attrattive e convenienti che sono uguali per tutti gli
utenti e le modalità circa il riscatto della rete, il Municipio di Savosa è dell’avviso di rinnovare i
rapporti di collaborazione che perdurano da oltre 90 anni.
Nell’ambito delle trattative, su nostra specifica richiesta, l’AAP ha inoltre convenuto l’esecuzione
d’importanti investimenti di aggiornamento della rete.
Con il presente Messaggio sottoponiamo quindi al Consiglio comunale la richiesta di approvazione
della nuova convenzione e, quale parte integrante, ma non di competenza del nostro legislativo, il
Regolamento Organico AAP di Paradiso.
A titolo informativo, a riguardo delle tariffe, osserviamo che da un confronto dei costi applicati da
Paradiso per rapporto alle AIL SA, si riscontra una convenienza per l’utenza.
A disposizione per ulteriori ragguagli, invitiamo i Consiglieri Comunali a risolvere:
1. E’ approvata la convenzione per la distribuzione dell’acqua potabile da parte dell’Azienda
Acqua Potabile di Paradiso al Comune di Savosa.
2. La convenzione, previa ratifica cantonale, decorre dal 1° gennaio 2014 e scade il 31 dicembre
2033 e sostituisce quella approvata dal Consiglio comunale di Savosa il 18 dicembre 1989,
come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
Allegati:
nuova convenzione/planimetria comprensorio e Regolamento Organico AAP Paradiso
Competenti per il preavviso:
- Commissione delle petizioni
- Commissione della gestione
MM 5/2013 pagina 2 di 2
Convenzione di privativa
per la distribuzione di acqua potabile
fra il
Comune di Savosa
(in seguito: il Comune)
e il
Comune di Paradiso
Azienda Acqua Potabile
(in seguito: AAP)
Preambolo
Il Comune di Savosa, rappresentato dal suo Municipio,
(in seguito: il Comune)
e
il Comune di Paradiso, Azienda Acqua Potabile,
(in seguito: AAP),
• nell’intento di assicurare il servizio di distribuzione di acqua potabile nel Comune di
Savosa;
• nell’ossequio dei disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP)
e della Legge sull’approvvigionamento idrico.
sottoscrivono la seguente convenzione di privativa:
Art. 1: Oggetto della convenzione
Il Comune di Savosa, concede alla AAP la privativa per la distribuzione entro la giurisdizione
comunale dell’acqua potabile per qualsiasi uso. In particolare il Comune rinuncia, né
permetterà a terzi, di produrre, introdurre e distribuire acqua potabile destinata ad essere
consumata entro la giurisdizione comunale.
§ Restano eccettuate ed escluse dalla privativa qui pattuita le reti idriche nelle seguenti zone
in territorio giurisdizionale di Savosa:
- territorio a ovest della strada cantonale di collegamento 5 Vie - Vezia (fornitura tramite
l’AAP Vezia);
- territorio a est del nucleo di Savosa fino alla Via Vira (fornitura AAP Porza);
- territorio a est del campo da calcio e a valle di Via Vira (fornitura AIL Sezione Acqua
Lugano);
- territorio a sud della frazione di Rovello, versante Lugano (fornitura AIL Sezione Acqua
Lugano).
Tutto il resto, e meglio la rete attuale già gestita da AAP di Paradiso come indicato in modo
dettagliato nella planimetria allegata, è assunto in privativa e ai fini dei presenti accordi dalla
stessa AAP.
Art. 2: Obblighi del Comune
a) Il Comune concede alla AAP l’occupazione gratuita dell’area pubblica, sottosuolo
compreso, per tutte le opere destinate all’approvvigionamento, al trasporto, alla distribuzione
dell’acqua potabile nonché al trasporto di eventuali dati di telecomunicazione correlati,
favorendo inoltre l’installazione degli impianti nell’ambito delle opere e delle aree pubbliche
previste dal piano regolatore (in seguito PR).
b) Il Comune coinvolgerà tempestivamente la AAP nei processi pianificatori nell’ambito del
PR, collaborando e coordinando i lavori di posa delle condotte di competenza AAP con le
altre infrastrutture pubbliche e i rilievi dei tracciati.
c) Nella progettazione e nell’esecuzione delle proprie infrastrutture, il Comune tiene conto
degli impianti AAP esistenti; in caso di spostamento, per richiesta del Comune, di tali
impianti, il Comune assume le spese per la demolizione e il ripristino e concede lo spazio
per la nuova sede.
d) Lo stesso vale per interventi e/o impianti di AAP che dovessero interessare infrastrutture
comunali.
e) In particolare il Comune inserirà una disposizione generale nel PR secondo la quale gli
allacciamenti agli impianti di urbanizzazione debbano avvenire alle condizioni dei
regolamenti di fornitura previsti per ogni tipo di servizio (acqua, gas, energia elettrica,
canalizzazioni, ecc.).
f) Per le forniture d’acqua varrà il Regolamento Organico dell’ AAP di Paradiso e le
disposizioni della SSIGA (Società Svizzera Industrie Acqua e Gas).
g) Qualora gli interventi non fossero di esclusiva competenza di AAP, ma interessassero
anche compiti incombenti al Comune (eventualmente a altri fornitori: v. art. 1), le parti si
accorderanno di volta in volta per quanto attiene agli aspetti tecnici e sulla ripartizione dei
costi. L’AAP partecipa alle spese di ripristino della pavimentazione proporzionalmente al suo
intervento.
h) Ove occorra il Comune appoggerà presso enti o privati le pratiche promosse da AAP
intese ad ottenere i permessi per l’acquisto, l’occupazione e l’attraversamento di strade e
terreni in relazione al servizio di fornitura di acqua potabile.
i) Il Comune di Savosa mette a disposizione di AAP il serbatoio di accumulazione di
proprietà (e che rimane di proprietà) di esso Comune in territorio di Porza (mapp. n. 727),
già allacciato alle condotte di adduzione e distribuzione alla condotta principale, come del
resto avviene già attualmente.
Art. 3: Obblighi della AAP
a) L’AAP fornirà l’acqua potabile direttamente agli utenti nel rispetto delle disposizioni
federali e cantonali vigenti in materia e conformi ai disposti del Regolamento Organico
dell’AAP.
b) L’AAP provvederà alla costruzione (su tutta la zona di sua competenza), al rinnovamento
ed alla manutenzione degli impianti di distribuzione, tenendo conto dell’efficienza del
servizio, dello standard tecnico nel settore e delle esigenze specifiche degli utenti; fermo
restando un limite massimo di 45 l/s (consumo di punta).
c) Gli allacciamenti agli utenti verranno eseguiti dalla AAP alle condizioni stabilite dal
Regolamento Organico dell’AAP.
d) AAP si assume ogni relativo onere di manutenzione del serbatoio di cui all’art. 2 i).
Art. 4: Durata della convenzione
a) La presente convenzione inizia il 1° gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2033, per una
durata di 20 (venti) anni.
b) È espressamente riservata ogni e qualsiasi futura modifica legislativa applicabile
all’oggetto della convenzione. I disposti della convenzione diverranno inefficaci nella misura
in cui si troveranno in contrasto con nuove future disposizioni legislative a livello cantonale e
federale.
Art. 5: Condizioni di riscatto degli impianti
A) Oggetto del riscatto
Oggetto del riscatto sono gli impianti di distribuzione di acqua potabile (rete idrica) di
proprietà della AAP situati sul territorio comunale che servono esclusivamente il Comune
di Savosa.
Sono esclusi dal riscatto gli impianti situati sul territorio comunale che servono a
trasportare o distribuire acqua potabile in altri Comuni.
B) Indennità di riscatto
Il prezzo di riscatto equivale al valore reale e reperibile degli impianti al momento del
riscatto, ai sensi dell’art. 38 della LMSP.
C) Riscatto anticipato
Le modalità ed i tempi corrispondono a quelli previsti dalla LMSP, art. 38.
D) Riscatto alla scadenza
Alla scadenza della convenzione e qualora la medesima non venisse rinnovata, il
Comune dovrà riscattare gli impianti definiti nell’oggetto del riscatto ai sensi dell’art. 38
LMSP.
Art. 6: Contabilità e consuntivi annuali
Ogni anno l’AAP presenterà al Comune copia degli investimenti realizzati alla propria rete di
distribuzione sul territorio di Savosa.
Art. 7: Qualità del prodotto e tariffe
Qualità del prodotto
La AAP distribuirà l’acqua potabile secondo le disposizioni di legge del Regolamento
Organico dell’AAP, delle raccomandazioni della SSIGA e nel rispetto del Manuale AQUATI.
I costi derivanti dal trattamento dell’acqua sono a carico dell’AAP.
La AAP si impegna, nel limite del possibile, a dare avviso ai clienti di interruzioni programmate
e a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Essa non contrae comunque alcun
obbligo di risarcimento verso il cliente.
Tariffe generali
Le tariffe applicate sono strutturate secondo il Regolamento Organico AAP e sono valide per
tutta la zona di distribuzione della AAP. Il Regolamento è parte integrante della presente
convenzione.
Art. 8: Penalità
Violazioni alle disposizioni di diritto pubblico della presente convenzione, saranno sottoposte
al Lodevole Consiglio di Stato, o alla sua Amministrazione quale autorità di vigilanza, fino ad
un importo massimo di Fr. 10'000.--.
Resta inteso che AAP non è responsabile per interruzioni della fornitura d’acqua per cause di
forza maggiore.
Rimane riservata la perseguibilità di AAP per grave negligenza.
Art. 9: Rete di distribuzione e condizioni di allacciamento
A) In generale
La AAP costruirà, a sue spese, provvedendo anche alla loro manutenzione e
rinnovamento, gli impianti di distribuzione e produzione in conformità alle raccomandazioni
SSIGA e al Regolamento Organico AAP.
B) Spese di allacciamento e prelievo di contributi
La AAP eseguirà gli allacciamenti secondo il Regolamento Organico AAP, parte integrante
della presente convenzione (in allegato).
Per ciò che riguarda le tasse di allacciamento, i contributi speciali e i costi per la posa
delle strutture su terreno privato, vale il citato Regolamento Organico AAP, parte
integrante della presente convenzione.
Nei casi di comprovata necessità e/o qualora l’allacciamento non fosse più conforme alle
vigenti normative oppure qualora la vetustà dell’allacciamento possa implicare perdite
d’acqua e/o danni all’AAP, quest’ultima è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o
sostituzione dell’allacciamento. Le relative spese saranno integralmente poste a carico del
titolare dell’allacciamento.
Qualora il titolare dell’allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento delle
spese a suo carico per la manutenzione e la sostituzione, è data facoltà alla AAP di
interrompere l’erogazione dell’acqua previa comunicazione per lettera raccomandata e
l’assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso sarà
tuttavia garantita un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 10: Fontane e idranti
La proprietà, manutenzione e gestione delle fontane pubbliche e degli idranti in suo territorio
giurisdizionale compete al Comune di Savosa. I relativi costi di fornitura d’acqua potabile sono
indicati nel Regolamento Organico.
La AAP potrà usufruire degli idranti per lo svolgimento di manovre idrauliche (spurghi, ecc.).
Art. 11: Impianti interni
a) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle
disposizioni della LMSP e ad ogni altra legge applicabile in vigore.
b) Le installazioni idrauliche interne dovranno essere eseguite e mantenute in buono stato,
conformemente alla legislazione federale in materia e secondo le direttive tecniche della
Società svizzera acqua e gas (SVGW-SSIGA), in particolar modo ossequiando alla W3.
c) La AAP avrà il diritto di controllare, a norma delle prescrizioni vigenti in materia, le
installazioni interne, per accertarsi della loro efficienza e sicurezza.
d) La AAP potrà sospendere la fornitura di acqua potabile, previa comunicazione per lettera
raccomandata e l’assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni, per eseguire quanto
richiesto a quei clienti che, ostinatamente, si rifiutassero di far eseguire le migliorie
necessarie per la sicurezza dei loro impianti interni. In questo caso sarà tuttavia garantita
un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 12: Cessione della convenzione
La presente convenzione è cedibile con tutti i diritti e gli obblighi ad un qualsiasi successore in
diritto alla condizione che quest’ultimo sia in grado di fare fronte tecnicamente e
finanziariamente agli impegni assunti e ritenuti necessari dai Municipi per fornire una garanzia
sufficiente di continuità della fornitura.
È riservata la ratifica da parte dei rispettivi Consigli comunali.
Art. 13: Modifiche e nuove disposizioni di legge
a) Nel caso in cui singole disposizioni del presente atto di convenzione, per effetto
dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o al subentrare di relative applicazioni
delle stesse, fossero o risultassero imperativamente nulle, è volontà delle parti che le
residue disposizioni restino ugualmente in vigore per quanto compatibile con il diritto
eventualmente entrato in vigore.
b) È espressamente riservata ogni e qualsiasi modifica legislativa futura applicabile
all’oggetto della convenzione.
Art. 14: Entrata in vigore
a) I presenti accordi sono subordinati per la loro validità all’approvazione dei Consigli
Comunali di Savosa e di Paradiso.
b) I presenti accordi saranno sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato e diventano
esecutivi con tale approvazione.
c) I presenti accordi annullano e sostituiscono la precedente convenzione di privativa in
vigore, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile.
Art. 15: Esemplari della convenzione
La presente convenzione è redatta in 3 (tre) esemplari, destinati rispettivamente al Comune di
Savosa, all’ AAP di Paradiso e al Lod. Consiglio di Stato
Luogo e data: ……………………………
Luogo e data: ……………………........
Per il Municipio di Savosa
Per l’Azienda Municipalizzata
Il Municipio di Paradiso
Il sindaco:
Il sindaco:
Il segretario:
Il segretario:
Allegati:
-
Regolamento Organico AAP Paradiso
Planimetria comprensorio di privativa AAP a Savosa
Approvata dai Consigli Comunali
di Savosa, il ___________________
di Paradiso il __________________
Approvata dal Consiglio di Stato il ___________________
Idrante
Idrante a colonna
I
K
Idrante sotterraneo
M
N
Allacciamento privato
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M
B
M
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impreciso
L
preciso
L 122
L
L
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483
121
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579
Serbatoio
Savosa
Condotta
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11
9
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655 MOMO
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126
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e-mail: [email protected]
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Fax: +41 (0)91 970 27 74
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Via Luganetto 4 - 6962 Lugano-Viganello
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Tel: +41 (0)91 973 28 30
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Dicembre 2010 Cian
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Data:
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Acqua Potabile
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Comune di Savosa
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AAP - PARADISO
REGOLAMENTO
PER LA FORNITURA DI ACQUA
POTABILE
Indice dei contenuti
TITOLO I
DEFINIZIONI
1
Abbonato
1
Titolare dell’allacciamento
1
Utente
1
Acqua potabile
1
AAPP
1
Condotte principali
1
Condotte di distribuzione
1
Condotte di allacciamento
1
Dorsale
1
Installazione interna
1
Contatore
1
Idrante
1
SSIGA
1
Rivenditore
1
TITOLO II
BASI GIURIDICHE
2
Art. 1
: Basi giuridiche
2
Art. 2
: Costituzione
2
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2
Art. 3
2
: Oggetto
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI
3
Art. 4
: Organi dell’Azienda
3
Art. 5
: Competenze del Consiglio Comunale
3
Art. 6
: Competenze del Municipio
3
Art. 7
: Commissione di Revisione
4
Art. 8
: Compiti della Direzione
4
Art. 9
: Contabilità dell’Azienda
4
Art. 9bis : Proventi
4
DELIMITAZIONE GEOGRAFICA
5
Art. 10
5
: Zona di distribuzione
COMPITI DELL’AZIENDA
5
Art. 11
: Compiti
5
Art. 12
: Deleghe
5
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
6
Art. 13
: Rete
6
Art. 14
: Costruzione
6
Art. 15
: Idranti
6
Art. 16
: Azionamento di idranti e saracinesche
6
TITOLO IV
ALLACCIAMENTI
7
Art. 17
: Domanda di allacciamento
7
Art. 18
: Rifiuto dell’allacciamento
7
Art. 19
: Messa in conformità
7
Art. 20
: Modifiche
7
Art. 21
: Tracciato e caratteristiche
7
Art. 22
: Condizioni tecniche
8
Art. 23
: Obblighi del titolare dell’allacciamento
8
Art. 24
: Realizzazione dell’allacciamento
9
Art. 25
: Proprietà dell’allacciamento
9
Art. 26
: Manutenzione e/o sostituzione dell’allacciamento
9
Art. 27
: Messa fuori esercizio
10
TITOLO V
INSTALLAZIONI INTERNE
10
Art. 28
: Esecuzione
10
Art. 29
: Prescrizioni tecniche e collaudo
10
Art. 30
: Controlli
11
Art. 31
: Manutenzione e trasformazione
11
Art. 32
: Impianti di trattamento dell’acqua
11
Art. 33
: Responsabilità
11
Art. 34
: Dovere di informazione
12
Art. 35
: Pericolo di gelo
12
TITOLO VI
FORMITURA DELL’ACQUA
12
Art. 36
: Principi
12
Art. 37
: Prelievo abusivo
12
Art. 38
: Limitazione della fornitura
13
Art. 39
: Divieto cessione acqua
13
Art. 40
: Obbligo di prelievo
13
Art. 41
: Esclusione di responsabilità
14
Art. 42
: Forniture a enti pubblici
14
Art. 43
: Fornitura temporanea per cantieri
14
Art. 44
: Forniture a piscine e fontane
14
Art. 45
: Disdetta dell’abbonamento
14
Art. 46
: Ripristino dell’abbonamento
15
Art. 47
: Limitazione di portata per installazioni speciali
15
Art. 48
: Forniture speciali soggette ad autorizzazione
15
TITOLO VII
APPARECCHI DI MISURA
15
Art. 49
: Letture
15
Art. 50
: Proprietà e manutenzione
15
Art. 51
: Responsabilità
15
Art. 52
: Ubicazione e posa
16
Art. 53
: Prestazioni tecniche
16
Art. 54
: Sotto – contatori
16
Art. 55
: Contestazioni sulla lettura dei contatori
16
Art. 56
: Disfunzioni
16
TITOLO VIII
ASPETTI FINANZIARI
17
Art. 57
: Autonomia finanziaria
17
Art. 58
: Determinazione delle tasse
17
Art. 59
: Spese per le condotte principali e di distribuzione
17
Art. 60
: Costi di allacciamento
17
Art. 61
: Modalità di pagamento dell’allacciamento
18
Art. 62
: Altri costi
18
Art. 63
: Struttura dei costi
18
Art. 64
: Modalità di pagamento
18
Art. 65
: Cauzioni in generale
19
Art. 66
: Esonero dal versamento della cauzione
19
Art. 67
: Importo della cauzione
19
Art. 68
: Inadempienza
19
Art. 69
: Restituzione della cauzione
19
Art. 70 : Acquisizione della cauzione
19
TITOLO IX
SANZIONI
20
Art. 71
: Infrazioni
20
Art. 72
: Contestazioni
20
TITOLO X
TARIFFE
21
Art. 73
: Tasse di allacciamento
21
Art. 74
: Tasse di utilizzazione
21
Art. 75
: Tassa base
22
Art. 76
: Tassa di consumo
22
Art. 77 : Tassa forfettaria (senza contatore)
22
Art. 78
: Tassa di collaudo
22
Art. 79
: Altre prestazioni
23
Art. 80 : Spese amministrative
23
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE
23
Art. 81
: Entrata in vigore
23
Art. 82
: Norma transitoria
23
Art. 83
: Norme abrogative
23
TITOLO I
Definizioni
Abbonato:
colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del
contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide
con l'utente;
Titolare dell’allacciamento:
proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie
sul fondo;
Utente:
consumatore finale;
Acqua potabile:
acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle
derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua industriale:
acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua
potabile;
AAPP:
Azienda Acqua Potabile Paradiso
Condotte principali:
condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione
condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e
a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento:
raccordo dell’installazione dello stabile alla condotta di distribuzione;
eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale:
parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna:
parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino
ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore:
strumento di misurazione del volume dell’acqua fornito all’abbonato;
Idrante:
organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla
lotta antincendio;
SSIGA:
Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore:
ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Tariffario:
Ordinanza sulle tariffe dell’AAP di Paradiso.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 1
TITOLO II
Basi giuridiche
Art. 1
Basi giuridiche
1
Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in
vigore, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l’AAP di Paradiso
ed i loro abbonati.
2
Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili
in materia.
3
Il titolare dell’allacciamento e l’abbonato hanno il diritto di ricevere, a
richiesta, un esemplare del presente Regolamento e il tariffario.
Art. 2
Costituzione
1
L’AAPP è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi
pubblici.
2
Il Municipio amministra l’AAP di Paradiso e la rappresenta di fronte a terzi
e in giudizio.
Scopo e campo di applicazione
Art. 3
Oggetto
1
Il presente Regolamento viene applicato a tutti i comprensori di
distribuzione dell’AAPP, che ne disciplina i principi generali inerenti alla
costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle
infrastrutture dell’Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e
i terzi.
2
L’Azienda promuove un utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’acqua.
3
Esso disciplina pure la fornitura di acqua potabile.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 2
TITOLO III
Disposizioni generali
CAPITOLO I
Organi dell’Azienda
Art. 4
Organi
dell’Azienda
a) il Consiglio Comunale;
b) la Municipalità
c) la Commissione di revisione;
d) la Direzione
Art. 5
Competenze Consiglio
Comunale
Il Consiglio Comunale:
a) adotta i Regolamenti dell’Azienda, li abroga, li modifica o ne
sospende l’applicazione;
b) esamina e approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
c) fissa gli importi minimi e massimi entro i quali il Municipio
stabilisce le tariffe e le tasse;
d) autorizza le spese d’investimento;
e) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o
a compromettere, sono riservate le procedure amministrative.
Art. 6
Competenze del Municipio
Il Municipio è responsabile dell’amministrazione dell’Azienda e la
rappresenta in giudizio.
Inoltre:
a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo
dell’anno amministrativo;
b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la
richiesta dei relativi crediti;
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 3
c) allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre
per l’approvazione al Consiglio comunale;
d) stabilisce entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e
le tasse;
e) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità
previste dal Regolamento Organico dei dipendenti del Comune e
può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
f) delibera in tema di commesse pubbliche.
Art. 7
Commissione di Revisione
La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da
Commissione di revisione.
Art. 8
Compiti della Direzione
La Direzione dipende direttamente dal Municipio e collabora con esso alla
gestione dell’Azienda, ed in particolare:
a) al regolare funzionamento tecnico e amministrativo;
b) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento
alla costruzione di nuove opere;
c) preavvisa le tariffe e le tasse;
d) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell’Azienda.
e) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la
modifica di quelli esistenti;
f) approva le notifiche per le nuove istallazioni interne o le modifiche
di quelle preesistenti;
g)
Art. 9
Contabilità dell’Azienda
dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle
fatture. La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato,
completamente separata da quella del Comune.
Art. 9bis
Proventi
1
L’Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un
pareggio dei conti a medio termine.
2
L’utile d’esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio
3
La perdita d’esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 4
Delimitazione geografica
Art. 10
Zona di distribuzione
1
Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione
dell’AAP di Paradiso.
2
Il perimetro geografico di distribuzione coincide, di regola, con quello delle
zone edificabili del Piano regolatore comunale.
Al di fuori della zona edificabile l’Azienda è tenuta a fornire l’acqua alle
zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica, o di enti in regime
di privativa.
3
Nel resto del comprensorio l’Azienda, nel limite delle sue possibilità
tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere
alla fornitura di acqua potabile.
Compiti dell’Azienda
Art. 11
Compiti
1
L’Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile per uso
pubblico, domestico, artigianale, alberghiero e industriale nella zona di
distribuzione (di cui all’art. 10), secondo le capacità degli impianti, alle
condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2
L’Azienda assicura, nella stessa misura, l’erogazione dell’acqua necessaria
alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
L’Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
3
L’Azienda provvede in particolare a:
a) assicurare che l’acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti
definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
b) informare annualmente l’utenza circa le caratteristiche dell’acqua;
c) informare immediatamente l’utenza nel caso in cui la qualità
dell’acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in
materia di derrate alimentari;
d) assicurare che l’acqua sia distribuita, nel limite del possibile, nella
quantità richiesta dall’utenza e alla pressione adeguata, riservati in
particolare i casi di cui agli art. 36 e art. 38.
Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
Art. 12
Deleghe
L’Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del
ramo che assumono il ruolo di installatori. L’Azienda definisce le
condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 5
Impianti di distribuzione
Art. 13
La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di
distribuzione, come pure gli idranti.
Rete
Art. 14
1
L’Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di
posa delle condotte, secondo le specifiche Direttive SSIGA.
Costruzione
2
La costruzione, la manutenzione e la sorveglianza della rete di distribuzione
spettano esclusivamente all’AAPP, che ne è l’unica proprietaria, fatti salvi
gli idranti di cui all’art. 15.
Art. 15
1
Il Comune, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento
trova
applicazione,
conformemente
all’art.
18
della
Legge
sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni
della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
Idranti
a) definisce, previa consultazione con l’Azienda, la rete degli idranti;
b) finanzia l’acquisto, la posa e l’allacciamento degli idranti alle
condotte di distribuzione e ne è proprietario;
c) incarica l’Azienda della fornitura e della posa degli idranti.
2
L’Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti
dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui
comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
Art. 16
Azionamento
saracinesche
di
idranti
e
1
Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo a
quest’ultimi, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l’intera
riserva d’acqua è a disposizione dei pompieri.
2
Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche
(compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle
persone espressamente autorizzate dall’Azienda, fatto salvo il primo
capoverso.
3
È obbligo di tutti gli utilizzatori degli idranti impedire con mezzi adeguati il
riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionabili,
secondo l’art. 71 del presente Regolamento.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
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TITOLO IV
Allacciamenti
Art. 17
Domanda di allacciamento
1
Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampiamenti,
oppure i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per
iscritto all’AAP di Paradiso.
Art. 18
Rifiuto di allacciamento
2
Il rilascio dell’autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni
del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie.
L’Azienda può rifiutare un allacciamento, in particolare nei seguenti casi:
a) fintanto che le installazioni e gli apparecchi previsti non sono
conformi alle prescrizioni del presente Regolamento come pure alle
specifiche Direttive della SSIGA;
b) quando dette installazioni
funzionamento degli impianti;
possono
perturbare
il
corretto
c) qualora dette installazioni vengano eseguite da ditte e/o persone che
non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata
dall’AAPP;
d) fintanto che all’Azienda non pervengano tutti i moduli debitamente
compilati e controfirmati, riservato il principio di proporzionalità;
e) fintanto che non venga versato l’acconto pari all’80% dell’importo
preventivato, riservato il principio di proporzionalità.
Art. 19
Messa in conformità
I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare
dell’allacciamento.
Art. 20
Modifiche
Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica,
ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.
Art. 21
Tracciato e caratteristiche
Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche vengono stabilite
dall’AAPP, tenendo conto di quanto indicato nella domanda di
allacciamento.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 7
Art. 22
Condizioni tecniche
1
Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2
L’AAPP può autorizzare, in casi eccezionali, un solo allacciamento per più
stabili.
3
In casi particolari, determinati stabili possono essere provvisti di più
allacciamenti.
4
Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale,
deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino
possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile,
sull’area pubblica.
Art. 23
Obblighi del titolare
dell’allacciamento
1
Il titolare dell’allacciamento ha i seguenti obblighi:
a) ogni proprietario dei fondi allacciati è tenuto a concedere le servitù
necessarie relative all’installazione e alla manutenzione delle
condotte, delle saracinesche e di tutte le altre componenti e a
permettere nel contempo la posa delle corrispondenti targhe di
segnalazione;
b) il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si
impegna ad accordare sul proprio terreno lo spazio necessario
all’installazione di parti di impianti destinate ad alimentare terzi,
restano riservati gli art. 676 e 691 CCS;
c) il titolare dell’allacciamento, ha l’obbligo di consentire all’Azienda
l’accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in
ogni momento per la posa, l’esercizio, la manutenzione e il controllo
degli impianti di proprietà della Azienda, ivi compreso il diritto di
occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario
per i suddetti lavori;
d) il titolare dell’allacciamento si impegna a mantenere libero e
sgombero il terreno lungo il tracciato dell’allacciamento e a limitare
costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso
che sull’area sopraccitata, larga m 1.50, non potranno sorgere
costruzioni edili, né crescere alberi con radici profonde.
Tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso
come, orto, giardino, viale, posteggio, ecc.;
e) qualora l’allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al
proprietario dell’immobile da allacciare:
- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- la conseguente iscrizione a Registro Fondiario.
2
Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad
installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese
le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 8
Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario deve essere
trasmesso all’Azienda prima dell’inizio dei lavori.
Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell’Ufficio dei
Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui
quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della
servitù.
3
Restano riservati gli articoli 676, 691, 692 e 742 del CCS.
Art. 24
Realizzazione
dell’allacciamento
1
L’allacciamento fino al contatore, è di regola realizzato dall’AAPP. In casi
particolari quest’ultima può delegare l’esecuzione, totale o parziale, a
installatori da lei autorizzati.
2
I relativi costi di realizzazione dell’allacciamento sono regolati al Titolo X
(Tariffe).
3
L’AAPP si riserva il diritto di procedere alla realizzazione
dell’allacciamento previa liquidazione delle pendenze finanziarie ancora
scoperte, riservato il principio di proporzionalità.
Art. 25
Proprietà dell’allacciamento
1
Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo d’interruzione
rimangono di proprietà dell’AAPP.
2
La parte rimanente appartiene al titolare dell’allacciamento dello stabile. Art. 26
Manutenzione e/o sostituzione
dell’allacciamento
1
L’Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione e/o sostituzione
dell’allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non
fosse più conforme alle vigenti normative, rispettivamente nel caso la vetustà
dell’allacciamento potesse implicare perdite d’acqua a danno dell’AAPP o
altri motivi di ordine tecnico.
2
Eventuali danni all’allacciamento o perdite d’acqua dovranno essere
immediatamente segnalate all’AAPP.
3
Di regola il titolare dell’allacciamento viene preventivamente informato
dell’intervento; sono riservati i casi d’urgenza.
4
Le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione sono integralmente
poste a carico del titolare dell’allacciamento.
5
Qualora il titolare dell’allacciamento non ottemperasse alle richieste di
pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e/o sostituzione
dell’allacciamento, è data facoltà all’AAPP di interrompere o limitare la
fornitura dell’acqua, previa lettera raccomandata e l’assegnazione di un
ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso
all’abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un’erogazione sufficiente
alle esigenze minime vitali, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 9
Art. 27
Messa fuori esercizio
1
L’azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di
distribuzione dall’allacciamento privato, a spese del titolare
dell’allacciamento, per esempio per i seguenti casi:
a) nell’eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento
delle tasse di utilizzazione;
c)
in caso di demolizione
dell’allacciamento. dello
stabile
o
di
sostituzione
TITOLO V
Installazioni interne
Art. 28
Esecuzione
Il titolare dell’allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a
proprie spese le installazioni interne.
Art. 29
Prescrizioni tecniche e
collaudo
1
Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente
alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall’AAPP.
2
Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di
ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3
Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell’installazione interna a
seguito di modifiche delle infrastrutture dell’Azienda o delle condizioni di
fornitura, è fatto obbligo al titolare dell’allacciamento di adeguarsi alle
prescrizioni dell’Azienda. Se entro il termine fissato l’obbligato non da
seguito a tale ingiunzione, l’Azienda può far eseguire le trasformazioni
oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua, riservato il principio di
proporzionalità.
4
Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell’allacciamento.
5
L’AAPP, o un terzo abilitato da essa, esegue il collaudo di ogni
installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si
completa con la posa del contatore e la valvola di ritenuta, conformemente
alla domanda di allacciamento, previa verifica dell’esistenza del permesso di
abitabilità rilasciato dal Comune.
6
Qualora l’impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda
di allacciamento, l’AAPP si riserva il diritto di non procedere alla fornitura
dell’acqua o limitarne la fornitura. Tutti i maggiori costi derivanti dalle
modifiche da attuare sono a carico del titolare dell’allacciamento, fatta
eccezione per le spese dell’eventuale secondo collaudo che sono poste a
carico dell’installatore.
7
Con il collaudo l’Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori
eseguiti e gli apparecchi posati dall’installatore.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 10
Art. 30
Controlli
1
L’AAPP deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle
installazioni interne per effettuare letture e controlli.
2
Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni,
oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell’allacciamento, su
intimazione dell’AAPP, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il
termine fissatogli.
3
Qualora il titolare dell’allacciamento non vi provvedesse, l’AAPP può far
eseguire i lavori a spese dell’obbligato oppure interrompere o limitarne la
fornitura di acqua, previa comunicazione all’abbonato, riservato il principio
di proporzionalità.
Art. 31
Manutenzione e
trasformazione
1
Il titolare dell’allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà
vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
2
Il titolare dell’allacciamento può procedere a trasformazioni ed ampliamenti
delle proprie installazioni interne secondo le modalità di cui all’art. 29.
3
L’AAPP si riserva il diritto di imporre le trasformazioni alle installazioni
interne derivanti da nuove modalità di fornitura; le relative spese sono a
carico del titolare dell’allacciamento.
Se entro il termine fissato l’obbligato non dovesse dar seguito a tale
ingiunzione è facoltà dell’AAPP di interrompere o limitare la fornitura di
acqua, riservato il principio di proporzionalità.
Art. 32
Impianti di trattamento
dell’acqua
1
L’installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva
autorizzazione dell’Azienda.
2
Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) e l’acqua potabile con essi trattata deve
sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate
alimentari.
3
Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore)
che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.
Art. 33
Responsabilità
1
Il titolare dell’allacciamento o l’utente, rispondono solidalmente nei
confronti dell’AAPP per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni
errate, incuria o insufficiente sorveglianza e manutenzione alle proprie
installazioni.
2
Il titolare dell’allacciamento è solidalmente responsabile per gli atti dei loro
inquilini, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro
installazioni.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 11
Art. 34
Dovere di informazione
1
Il titolare dell’allacciamento è tenuto a notificare all’AAPP danni e difetti
riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze
alle infrastrutture dell’Azienda.
2
Tutti
i costi che dovessero derivare all’Azienda dalla mancata
comunicazione sono addebitati al titolare dell’allacciamento, all’abbonato o
all’utente, relativamente alle singole responsabilità.
Art. 35
Pericolo di gelo
Gli apparecchi e le condotte esposte al pericolo di gelo devono essere messi
fuori servizio e vuotati. Il titolare dell’allacciamento è responsabile di
eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivare.
TITOLO VI
Fornitura dell’acqua
Art. 36
Principi
La fornitura avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore, e se
rispettate le seguenti condizioni:
a) l’utente si impegna a fare uso razionale e parsimonioso dell’acqua
fornita. L’Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure
necessarie volte a interrompere lo spreco, secondo quanto disposto
all’art. 38;
b) l’azienda non garantisce la costanza della composizione, della
durezza, della temperatura e della pressione dell’acqua erogata;
c) qualora la pressione non fosse sufficiente ad alimentare l’intero
stabile allacciato, è compito del titolare dell’allacciamento
provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio
impianti di sovrappressione;
d) l’Azienda garantisce una fornitura d’acqua conforme alle norme
della legislazione in materia di derrate alimentari;
e) l’acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per
tutta la sua estensione.
Art. 37
Prelievo abusivo
1
Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il
danno cagionato all’Azienda. Resta riservata l’azione penale.
2
Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
a) posando derivazioni prima del contatore;
b) azionando saracinesche d’arresto piombate;
c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
d) derivando acqua dalle bocchette delle fontane pubbliche.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 12
Art. 38
Limitazione della fornitura
1
L’azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura
dell’acqua nei seguenti casi:
a) forza maggiore;
b) eventi atmosferici straordinari;
c) carenza d’acqua;
d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli
impianti;
e) disturbi dell’esercizio (guasti);
f) qualità dell’acqua non conforme alla legislazione in materia di
derrate alimentari;
g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente
regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate
dall’Azienda;
h) mancato pagamento delle fatture della AAPP, nel rispetto del
principio di proporzionalità e fatto salvo una fornitura d’acqua
potabile sufficiente al minimo vitale.
2
L’Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle
interruzioni.
3
Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo
attraverso i mezzi più appropriati.
Art. 39
Divieto cessione acqua
È vietato al titolare dell’allacciamento, all’abbonato o all’utente, cedere
acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l’autorizzazione dell’Azienda,
come pure posare derivazioni prima del contatore, nonché aprire
saracinesche d’arresto piombate.
Art. 40
Obbligo di prelievo
1
L’utenza è obbligata al prelievo dell’acqua potabile dalla rete
dell’acquedotto comunale, a meno che disponga di impianti propri
autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche
concernenti l’acqua potabile.
2
Il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza dell’Azienda; è
vietato ad altri l’acquisto o la vendita di acqua potabile nel comprensorio di
distribuzione.
3
In casi particolari, quando l’ubicazione di determinate proprietà non
permette l’allacciamento all’acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a
fornire acqua potabile.
4
Sono vietati i raccordi fra le reti dell’Azienda e le reti di distribuzione
alimentate da acquedotti privati.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 13
Art. 41
Esclusione di responsabilità
1
È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell’AAPP per mancata o ridotta
erogazione dell’acqua nei casi elencati all’art. 38 cpv. 1, che dovessero
comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2
Nei casi di limitazione e/o interruzione di erogazione è compito
dell’abbonato prendere ogni misura adeguata ad evitare l’insorgere di danni
derivati dal successivo ripristino dell’erogazione di acqua. Spetta
all’abbonato avvertire tempestivamente l’utente affinché questi agiscano di
conseguenza.
Art. 42
Forniture a enti pubblici
L’Azienda può fornire acqua all’ingrosso ad Enti pubblici.
Modalità e condizioni della fornitura saranno definite da un’apposita
convenzione, rispettosa del Titolo X (Tariffe).
Art. 43
Fornitura temporanea per
cantieri
1
La fornitura temporanea d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori
necessita di un autorizzazione rilasciata all’Azienda.
2
L’Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo
di acqua da idranti.
3
L’impianto provvisorio deve essere munito di contatore, protetto dal gelo e
da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta.
L’utente risponde di ogni eventuale danno.
Art. 44
Forniture a piscine e fontane
1
È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
2
Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo
avviso all’Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3
Le piscine di regola possono essere riempite una sola volta all’anno; le
stesse dovranno essere munite di impianti di rigenerazione dell’acqua.
4
L’acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla
tariffa standard per vendite al dettaglio e misurata tramite il contatore, già
installato. Per conto l’acqua corrente delle fontane, laddove sprovvista di
contatore, sarà fatturata con una tariffa forfettaria per punto di prelievo,
prevista all’art. 77 del presente Regolamento.
5
In casi di particolare siccità o per forza maggiore l’Azienda potrà ordinare,
dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell’acqua per
l’alimentazione di piscine e fontane.
Art. 45
Disdetta dell’abbonamento
1
L’abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo
per iscritto all’Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di
interruzione desiderata, al momento in cui verrà effettuata la lettura del
contatore.
I costi derivati dalla disdetta sono a carico dell’abbonato.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 14
2
Nel caso di disdetta l’abbonato è tenuto al pagamento dell’acqua consumata
fino al momento della lettura del contatore.
3
Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto con almeno
30 giorni di anticipo dal titolare dell’allacciamento, comunicando le
generalità dell’acquirente.
4
La temporanea inattività di impianti ad uso stagionale, o comunque
saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non
dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
Art. 46
Ripristino dell’abbonamento
1
L’abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la
richiesta all’Azienda con almeno tre giorni lavorativi di preavviso.
2
Le relative spese sono a carico dell’abbonato.
Art. 47
Limitazione di portata per
installazioni speciali
1
L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine,
impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di
climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di
prelievo con punte elevate.
Art. 48
Forniture speciali soggette ad
autorizzazione
1
La fornitura d’acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure
con elevate punte di consumo, come da art. 47 del presente Regolamento,
deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l’utente e l’Azienda, la
quale regola gli aspetti tecnici.
TITOLO VII
Apparecchi di misura
Art. 49
Letture
1
Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a
disposizione dall’Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
L’abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati
all’Azienda.
Art. 50
Proprietà e manutenzione
Art. 51
Responsabilità
La proprietà del contatore è dell’Azienda, che procede a proprie spese alla
manutenzione e alla revisione regolare.
Il titolare dell’allacciamento, l’abbonato e l’utente rispondono,
relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla
normale usura (danni dal gelo e del fuoco, danni dovuti ad un aumento non
autorizzato della potenzialità dell’impianto o di difetti di funzionamento alle
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 15
installazioni interne). Essi non devono apportare o far apportare modifiche
al contatore.
Art. 52
Ubicazione e posa
1
L’ubicazione del contatore viene stabilita dall’Azienda, tenuto conto delle
esigenze del titolare dell’allacciamento, che deve mettere a disposizione
gratuitamente lo spazio necessario.
2
Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni
meccaniche, dal gelo e deve essere facilmente accessibile in ogni momento
agli addetti dell’Azienda.
Art. 53
Prescrizioni tecniche
1
Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d’interruzione
(rubinetti). Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della
SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell’Azienda.
Art. 54
Sotto - contatori
1
L’abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese
d’acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le predette
prescrizioni tecniche.
2
L’azienda ha il diritto ma non l’obbligo di assumersi la lettura dei sottocontatori.
Art. 55
Contestazioni sulla lettura dei
contatori
1
Qualora l’abbonato esprima dei dubbi sull’esattezza delle misurazioni può
richiedere la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato
dall’Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura
ufficiale.
2
Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della
portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le
spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell’abbonato, in particolare
quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di
taratura.
3
Nel caso contrario le spese sono sopportate dall’Azienda, unitamente a
quelle derivanti dalla revisione dell’apparecchio.
Art. 56
Disfunzioni
1
Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere
tempestivamente annunciata all’Azienda.
2
Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito
in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola
tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo
nell’impianto interno e nella sua utilizzazione.
3
Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio
implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 16
verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4
Se l’inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si
estenderà unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5
L’abbonato non può chiedere nessuna riduzione del consumo registrato di
perdite dovute ai difetti dell’impianto interno.
TITOLO VIII
Aspetti finanziari
Art. 57
Autonomia finanziaria
1
L’Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2
Il finanziamento dell’Azienda è assicurato da:
a) tassa di allacciamento;
b) tasse di utilizzazione;
c) fatturazione di forniture speciali;
d) sussidi ufficiali;
e) altre partecipazioni di terzi;
f) contributi di miglioria.
Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese
d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
Art. 58
Determinazione delle tasse
Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta
dell’Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel
presente regolamento.
Art. 59
Spese per condotte principali
e di distribuzione
Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola
dall’Azienda, riservata l’applicazione della Legge sui contributi di miglioria.
Art. 60
Costi di allacciamento
1
I costi di realizzazione dell’allacciamento comprendono:
a) tassa di allacciamento;
b) oneri di posa delle condotte di allacciamento;
c) le spese di collaudo.
I relativi importi sono descritti nel tariffario.
2
Il debitore dei costi è il titolare dell’allacciamento.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 17
3
Ogni nuovo allacciamento e/o l’ampliamento di allacciamenti esistenti sono
soggetti al pagamento di una tassa di partecipazione ai costi di realizzazione
degli impianti già esistenti.
4
La quota di partecipazione è calcolata in base al diametro esterno della
condotta di allacciamento. Il diametro esterno viene calcolato in base alle
specifiche direttive della SSIGA.
5
I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo
d’interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, i costi di
scavo e pavimentazione / sistemazione, sono a carico del titolare
dell’allacciamento, sia per la parte sull’area pubblica che per quella sull’area
privata.
Art. 61
Modalità di pagamento
dell’allacciamento
1
L’Azienda allestisce l’offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare
sottoscrive per accettazione prima dell’inizio dei lavori di esecuzione
dell’allacciamento, le tariffe sono descritte nell’Ordinanza, nel rispetto dei
limiti minimi e massimi contenuti nel Regolamento.
2
A ricezione dell’offerta sottoscritta, l’Azienda provvede all’emissione della
fattura di acconto pari all’ 80% dell’importo preventivato.
3
Qualora il titolare dell’allacciamento non ottemperasse alla richiesta di
pagamento dei costi a suo carico è data facoltà all’Azienda di non procedere
alla realizzazione dell’allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4
Al termine dei lavori, il titolare dell’allacciamento dovrà corrispondere
l’intera quota sulla base del consuntivo (liquidazione finale), pena la
mancata o limitata erogazione d’acqua, riservato il principio di
proporzionalità.
Art. 62
Altri costi
I costi di manutenzione, sostituzione
dell’allacciamento saranno fatturati a regia.
e
messa
fuori
servizio
Art. 63
Struttura dei costi
L’utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da
una tassa base e una tassa di consumo, le cui tariffe vengono specificate al
Titolo X (Tariffe).
Art. 64
Modalità di pagamento
1
I costi di fornitura vengono fatturati all’abbonato ad intervalli regolari
fissati nell’Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti nel
presente Regolamento, a partire dalla posa del contatore.
2
Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall’emissione.
3
Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al
Municipio entro 30 giorni dall’intimazione.
4
La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 18
5
Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l’obbligo del pagamento.
6
L’Azienda indirizza all’abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito
scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Per ogni sollecito
inviato vengono prelevate le relative spese.
7
L’Azienda ha il diritto di sospendere o ridurre la fornitura di acqua in
seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita
un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 65
Cauzioni in generale
L’Azienda ha facoltà di richiedere una cauzione segnatamente nei seguenti
casi:
a) abbonati notoriamente insolvibili o cui sulla solvibilità sussistono
dubbi;
b) abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell’Azienda.
Art. 66
Esonero dal versamento della
cauzione
1
È facoltà della Azienda rinunciare alla richiesta della cauzione allorquando
il rischio di perdita per l’Azienda è minimo.
Art. 67
Importo della cauzione
1
Di regola l’importo della cauzione corrisponde al previsto consumo
semestrale.
La cauzione deve venir versata in contanti, importo sul quale non maturano
interessi.
2
In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell’Azienda procedere ad un
adeguamento, rispettivamente ad un aumento, dell’importo della cauzione
prelevata in precedenza.
Art. 68
Inadempienza
Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso
responsabile di una perdita finanziaria per l’Azienda, la AAPP può
condizionare il corretto ripristino della fornitura al pagamento degli importi
scoperti.
Art. 69
Restituzione della cauzione
Le cauzioni vengono restituite alla cessazione dell’abbonamento, a
condizione che non sussistano debiti nei confronti dell’Azienda, previa
richiesta scritta da parte dell’abbonato all’Azienda con l’indicazione del
conto corrente bancario o postale sul quale versare la cauzione.
Art. 70
Acquisizione della cauzione
Le cauzioni non reclamate passano in proprietà all’Azienda dopo 10 anni
dalla cessazione del rapporto contrattuale con l’abbonato.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 19
TITOLO IX
Sanzioni
Art. 71
Infrazioni
1
Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione
sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione
dell’Azienda, fino ad un importo di Fr. 10'000.-, secondo l’art. 145 e
seguenti della Legge Organica Comunale.
2
Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro
15 giorni dalla notifica.
3
L’Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese
amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di
contestazione delle fatture dell’Azienda per prestazioni di cui sopra sono
competenti i tribunali civili ordinari.
Art. 72
Contestazioni
1
Le contestazioni contro le decisioni dell’Azienda devono essere notificate
entro trenta giorni.
2
Contro la presa di posizione dell’Azienda è data facoltà di reclamo al
Municipio entro quindici giorni dalla notifica.
3
Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei
servizi pubblici (LMSP).
Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico
e del Laboratorio Cantonale per le contestazioni di sua competenza.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 20
TITOLO X
Tariffe
Art. 73
Tasse di allacciamento
L’importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite
Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.
Diametro
Ø est. PE
Ø int. ghisa
Fino a 32
40
50
63
75
90
110
125
100
140
160
180
150
200
225
250
200
Importo minimo CHF
500.900.1'300.2'150.3'500.4'500.6'800.8'700.11'200.13'500.17'500.21'500.28'500.34'000.-
Importo massimo
CHF
1'400.2'200.3'300.5'300.8'800.11'000.16'500.21'500.26'000.27'500.44'000.52'000.70'000.86'000.-
Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa
Art. 74
Tasse di utilizzazione
1
La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come
segue:
- per il consumo rilevato tramite lettura del contatore, da una tassa base e
da una tassa di consumo (vedi tabelle art. 75 e art. 76);
- per gli altri casi, da una tassa forfettaria (vedi tabella art. 77).
2
Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei
limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle.
3
Le tariffe si differenziano in funzione del comprensorio o delle
caratteristiche di fornitura dell’acqua potabile:
a)
SP
b)
SFC = al dettaglio in tutti gli altri comprensori, fuori dal Comune
di Paradiso;
c)
T
= fornitura temporanea, in tutti i comprensori;
d)
R
= fornitura a rivenditori all’ingrosso,
(AIL SA, altre Aziende);
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
= al dettaglio nel comprensorio del Comune di Paradiso;
pag. 21
Art. 75
Tasse base
Tassa base
Tariffa
SP
/
SFC
Consumo misurato tramite contatore
Fornitura
Calcolo
In base alla portata
nominale del
contatore
In base alla portata
nominale del
contatore
Al dettaglio
T
Temporanea
per impianti di
cantiere
R
All’ingrosso
a rivenditori
Convenzione
Unità
Min.
Mass.
CHF/m³/h/
anno
52.-
135.-
CHF/m³/h/
anno
110.-
350.-
CHF
l/s/
anno
0.00
1'100.-
Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa
Art. 76
Tassa di consumo
Tassa di consumo
Consumo misurato tramite contatore
Tariffa
Fornitura
Unità
Min.
Mass.
SP
Vendita al dettaglio a Paradiso
CHF/m³
0.40
1.50
SFC
Vendita al dettaglio fuori Comune
CHF/m³
0.40
1.50
T
Vendita temporanea a Paradiso e
fuori Comune
CHF/m³
0.80
1.50
R
Vendita a rivenditori
CHF/m³
0.00
1.50
Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa
Art. 77
Tassa forfettaria
(senza contatore)
Tassa forfettaria
Consumo misurato a forfait per punto di prelievo (senza contatore)
Distribuzione
Unità
Min.
Mass.
Fontane
CHF/l/min.
annuo
100.-
800.-
Idranti
CHF/annuo
300.-
800.-
Sprinkler
CHF/annuo
100.-
1’000.-
Importo
minimo
CHF
60.-
Importo
massimo
CHF
250.-
Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa
Art. 78
Tassa di collaudo
Tassa di collaudo
A forfait
Dipendente
Tecnico / Idraulico
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 22
Art. 79
Altre prestazioni
1
Le prestazioni svolte dall’Azienda, per il tramite dei suoi dipendenti, sono
fatturate al richiedente nella seguente misura:
Dipendente
Tecnico
Operaio montatore qualificato
Operaio non qualificato
Segretaria
Costi di trasporto forfettizzati per ogni singolo intervento
Posa colonna idrante forfettizzata per singolo intervento
Importo
minimo
CHF
60.40.35.40.50.300.-
Importo
massimo
CHF
140.100.80.100.110.800.-
Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa
2
La fornitura di materiale avviene conformemente ai prezzi di listino in
vigore, avuto altresì riguardo dei costi di trasporto in cantiere.
3
La messa a disposizione di inventario è fatturata conformemente alla lista
Svizzera dell’inventario nella costruzione SSIC.
Art. 80
Spese amministrative
Le spese generali e costi amministrativi vengono descritti nell’Ordinanza,
nel rispetto del limite minimo di CHF 20.- al limite massimo di CHF 100.-.
TITOLO XI
Disposizioni transitorie ed abrogative
Art. 81
Entrata in vigore
1
Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.2014, ritenuta la necessaria
ratifica della Sezione degli Enti locali.
2
Dell’approvazione del seguente regolamento verrà dato avviso all’albo
Comunale.
3
Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne faranno richiesta.
Art. 82
Norma transitoria
La fatturazione della prima emissione successiva all’entrata in vigore del
nuovo Regolamento, viene calcolata sulla scorta delle disposizioni citate nel
precedente Regolamento, anticipando la tassa base e quella di consumo riferita
al semestre precedente.
Art. 83
Norme abrogative
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il
Regolamento Organico dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso del 1982 con
modifiche del 1993, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.
Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 dicembre
2012.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 23
Per il Consiglio Comunale
Il Presidente
Il Segretario
Fiorenza Canetta
Waldo Pfund
Il Municipio certifica che il presente Regolamento è esposto all'albo comunale
dal 22 aprile 2013 al 6 maggio 2013.
Per il Municipio
Il Sindaco
Avv. Ettore Vismara
Il Segretario
Waldo Pfund
Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali, il 27
marzo 2013.
Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso
pag. 24
7.
Nuovo Statuto Consorzio
Depurazione Acque Lugano e
Dintorni
Messaggio Municipale 6/2013
Comune di Savosa
Messaggio Municipale 6/2013
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 240
Nuovo statuto del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED)
Signor Presidente
Signori Consiglieri Comunali
riportiamo di seguito il Messaggio del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
accompagnante il nuovo statuto. Il testo commenta e motiva il perché è necessario approvare
il nuovo statuto consortile e i dettagli su alcuni particolari articoli. Da notare che in occasione
della seduta straordinaria del Consiglio consortile lo scorso 13 marzo, rispetto a quanto
proposto dalla Delegazione consortile e commentato nel MConsortile, sono stati preavvisati
degli emendamenti agli artt. 12, 15 e 22 che sono stati integrati nella versione di statuto che
alleghiamo e vi sottoponiamo per approvazione.
Prima di entrare nel merito del Messaggio, esponiamo la seguente premessa.
La stesura di un nuovo Statuto consortile si è resa necessaria al fine di adeguarlo alla nuova
Legge sul Consorziamento dei Comuni.
Il Consiglio di Stato ha pubblicato sul BU n. 32/2011 del 15 luglio 2011 (a seguito evasione
ricorso da parte del Tribunale federale) il testo della nuova Legge sul consorziamento dei
Comuni (LCCom) del 22.02.2010, fissandone la sua entrata in vigore al 1. settembre 2011.
La LCCom persegue vari obiettivi:
•
garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del
Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi;
•
migliorare il funzionamento dei Consorzi;
•
dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
•
nuove modalità organizzative interne, diverse rispetto alla forma usuale.
Con risoluzione del 6 settembre 2012 la Sezione degli Enti Locali ha autorizzato la
permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDALED fino al 31 dicembre 2013 per
consentire alla Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto
nonché per completare gli approfondimenti relativi al trapasso delle attività consortili del
Consorzio Medio Cassarate (CMC), in fase di scioglimento, al CDALED.
Al Consiglio consortile è stato richiesto il preavviso sullo statuto; la sua formale approvazione,
oggetto del presente Messaggio è invece di competenza dei legislativi dei Comuni consorziati.
MM 6/2013 pagina 1 di 7
Nuovo statuto consortile
Nel merito delle modifiche più significative
Capo I - Generalità
Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate
Vengono meglio definiti gli scopi principali del Consorzio e in particolare viene aggiunta la
“valorizzazione della biomassa e la produzione di energie rinnovabili”.
Capo II – Organi del Consorzio
Art. 5 Organi
Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili saranno esaminati
obbligatoriamente dall’organo di controllo esterno (revisore) che preparerà un rapporto
all’attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti.
a)
Consiglio Consortile
Art. 6 Composizione ed elezione
Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai
Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di
membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.
Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto
(municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel
comprensorio, terzi).
A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso d’impedimenti o assenza del
rappresentante, il supplente, anch’esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare
alla seduta in sua sostituzione.
Inoltre i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della
seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I Municipi dovranno istruire i
rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile.
Il Municipio propone nel Consiglio consortile il Municipale Edi Rosselli; quale supplente la
Municipale Raffaella Crivelli.
Art. 7 Competenze
Le competenze del Consiglio consortile, quindi gli oggetti sui quali può statuire validamente
nell’ambito dei compiti consortili, sono quelli definiti dall’art. 17 nLCCom.
Art. 12 Diritto di voto
Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni annuali per esame e delibera sui
conti del Consorzio alla data prevista dallo statuto, inoltre quando richiesto dalla Delegazione
consortile o da almeno 1/5 dei Municipi consorziati.
MM 6/2013 pagina 2 di 7
La seduta è convocata con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni
rappresentante con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. Il Consiglio
consortile si riunisce in seduta pubblica è può discutere e decidere solo se sono presenti i
rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti (art. 18 cpv. 2
LCCom). Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti (50% + 1).
I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione
del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può rinviare i messaggi alla Delegazione
consortile.
E’ stato abrogato il diritto a un delegato ogni 3000 abitanti o frazione ma è stato introdotto il
principio secondo cui ogni Comune ha diritto a un voto per ogni multiplo della popolazione
media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:
a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello
meno popoloso;
b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti
decadono;
c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.
Alleghiamo due esempi non vincolanti per quanto riguarda la futura ripartizione dei voti
(CDALED e CDALED+CMC). Osserviamo che per quanto riguarda l’esempio CDALED+CMC,
l’interessenza del Comune di Lugano è stata stimata.
Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni
Progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai
Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile. Ciò è
presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano
impartire l’istruzione ai rappresentanti per le decisioni in Consiglio consortile.
Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la
relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima
della seduta del Consiglio consortile.
Art. 15 Competenze delegate
all’Amministrazione consortile
alla
Delegazione
consortile;
facoltà
di
delega
Giusta l’art. 17 cpv. 3 LCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia
di spese d’investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permute,
affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h)
e altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i).
Ritenuto come la LCCom persegua anche l'obiettivo di snellire le procedure e rendere
maggiormente operativi tanto l'organo Esecutivo quanto l'Amministrazione, analogamente agli
indirizzi adottati nella LOC, nel RALOC e considerato che il Consorzio:
- conta attualmente 29 Comuni corrispondenti ad una popolazione di oltre 100’000 abitanti
equivalenti;
- dispone di un impianto di depurazione tra i più grandi della Svizzera;
- dispone di una rete d’adduzione che comprende ca. 90 km di canalizzazioni, 11 stazioni di
pompaggio e 52 bacini di ritenzione,
è stato previsto di demandare alla Delegazione consortile le seguenti facoltà le quali
rispecchiano i limiti posti ai Comuni con oltre 50'000 abitanti.
MM 6/2013 pagina 3 di 7
•
Sono delegate alla DC le competenze di cui all’art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino a un
importo massimo per oggetto di Fr. 250'000.— IVA esclusa. Completato con l’emendamento
del Consiglio consortile: ritenuto un massimo complessivo di Fr. 1'000'000.—/anno IVA
esclusa.
•
La DC può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso
del Consiglio consortile, fino a un importo complessivo di Fr. 100'000.—.
Sempre analogamente all’ambito comunale (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5 LOC) è introdotta anche la
possibilità di delega dalla Delegazione consortile all’Amministrazione consortile. L’obiettivo è
di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione.
b)
Delegazione Consortile
Art. 17 Nomina della Delegazione
La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione
consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.
A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non
possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.
La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva; l’elezione avviene
in forma tacita quando il numero di candidati non supera il numero degli eleggendi. In
presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe
singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
Art. 18 Presidente e Vice Presidente
Presidente e Vice Presidente sono decisi dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto
o in forma tacita in presenza di una sola proposta.
Art. 19 Competenze
Le competenze della Delegazione sono enumerate all’art. 23 LCCom. Essa dirige
l’amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.
Art. 20 Funzionamento
La Delegazione funziona analogamente a un esecutivo comunale (cfr. art. 24 LCCom e il
rinvio agli 83 e segg. LOC).
Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno
Art. 21 Finanziamento
Il sistema di finanziamento non subisce variazioni rispetto allo statuto precedente. Da
un’indagine esperita a suo tempo presso i Comuni era scaturito che si preferisce mantenere lo
statu-quo, con le corrispettive partecipazioni agli investimenti e per la gestione corrente da
parte dei Comuni consorziati che possono ottenere condizioni particolarmente agevolate
presso le banche.
MM 6/2013 pagina 4 di 7
Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni
Considerazioni sulla chiave di riparto finora in vigore
La chiave di riparto in vigore contiene 3 problematiche.
1)
Le voci “saldo pendolari” e “saldo frontalieri” non sono aggiornate annualmente
nell’annuario statistico. I dati “pernottamenti del settore alberghiero” sono disponibili
unicamente per i Comuni con più di 3 strutture.
Questo comporta dunque una falsatura degli Abitanti Equivalenti.
2)
I dati relativi alle “industrie”, forniti dalla SPAAS, sono da loro ritenuti approssimativi e
inadeguati.
3)
L’art. 21 dello statuto precedente cita che, richiamati i disposti della Legge federale, il
Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto
conto dell’economicità dei costi, a effettuare le misurazioni relative agli apporti
quantitativi di acque di ogni singolo Comune e ciò alfine della determinazione della
partecipazione finanziaria. Ciò, di fatto, non è ancora stato applicato.
Nuove chiavi di riparto
Vengono introdotti 2 nuovi concetti all’art. 22 del nuovo statuto i quali permettono di creare i
presupposti per il prelievo di contributi per lo smaltimento e la depurazione delle acque nel
rispetto del principio di casualità e di copertura dei costi e di ovviare alla mancanza di dati
statistici aggiornati, approssimativi e inadeguati.
1)
Il parametro Acqua potabile erogata dai singoli Comuni quale unico elemento per la
quantificazione degli Abitanti Equivalenti allacciati (saldo pendolari, saldo frontalieri,
pernottamenti, ecc,…). A questo proposito si osserva che da una prima indagine
conoscitiva svolta nei Comuni consorziati si è potuta verificare l’attendibilità di questo
parametro a sostituzione di tutti gli altri.
2)
Un altro sistema di calcolo per tener conto delle industrie e dell’artigianato sulla base
di quanto proposto dal metodo descritto nell’allegato B della direttiva VSA
(Associazione Svizzera dei Professionisti della protezione delle acque), e ciò dopo
aver consultato gran parte dei Comuni consorziati con industrie.
Si rimarca che le industrie/artigianato non verranno gravate da oneri per gli investimenti della
rete d’adduzione (REA). Queste ultime producono infatti generalmente pochi quantitativi
d’acqua ma fortemente inquinati. Le industrie sono quindi, per quanto riguarda gli
investimenti, prevalentemente causa di costi relativi all’IDA ma non di costi relativi alle
canalizzazioni.
Vengono proposte 2 chiavi di riparto da applicare a seconda del caso.
Chiave di riparto A: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e
agli investimenti per la depurazione delle acque.
Parametri:
- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato
Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell’artigianato verrà applicato il
metodo descritto nell’allegato B della direttiva VSA-FES la quale distingue 2 tipi d’industrie:
deboli inquinatori e forti inquinatori.
MM 6/2013 pagina 5 di 7
La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, potrà:
- stabilire le industrie/artigianato che vengono prese in considerazione per il calcolo;
- imporre la posa di campionatori e/o misuratori;
- stabilire il metodo per la raccolta dei dati.
Chiave di riparto B: quote di partecipazione dei Comuni ai costi d’investimento della
rete d’adduzione.
Parametro:
- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
I Comuni partecipano ai costi d’investimento per la rete d’adduzione (costruzione,
ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il
parametro industrie e artigianato.
Lo schema seguente riassume il concetto relativo alle chiavi di riparto.
Allegato un esempio non vincolante circa la simulazione delle chiavi di riparto. Dall’attuale
nostra partecipazione del 1.827%, passiamo a una quota a nostro carico del 2.044% per
investimenti alla rete di adduzione, mentre per la gestione corrente e gli altri investimenti del
2.013%.
MM 6/2013 pagina 6 di 7
Art. 25 Designazione e compiti dell’organo di controllo esterno
Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in
funzione presso il Consorzio) che opera secondo i disposti previsti per i Comuni. L’organo di
controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della
contabilità.
Art. 27 Conti consuntivi
I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi e ai rappresentanti comunali almeno due
mesi prima della seduta. L’organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un
mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite
del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all’organo di controllo come
pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCCom), e istruire il
rappresentante sull’accettazione o meno dei conti.
Art. 28 Piano finanziario
Viene introdotto l’obbligo di dotarsi di un Piano finanziario secondo le norme della Legge
organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul
lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.
La Delegazione consortile deve trasmettere copia del Piano finanziario almeno due mesi
prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.
Viste le considerazioni sopra esposte vi invitiamo a risolvere:
1. È approvato lo statuto del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED).
2. Il Signor Edi Rosselli è designato quale rappresentante comunale nel Consiglio consortile;
quale supplente è designata la Municipale Raffaella Crivelli.
Allegati:
-
progetto di statuto
-
esempi non vincolanti ripartizione dei voti (art. 12)
-
esempio non vincolante simulazione delle chiavi di riparto (art. 22)
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 6/2013 pagina 7 di 7
STATUTO
DEL
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI
Capo I - Generalità
Art. 1
Denominazione e Comuni consorziati
Con la denominazione di Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
(CDALED) è costituito, tra i Comuni di:
Agno, Alto Malcantone*1), Arogno*2), Bedano, Bioggio*3), Cademario,
Cadempino, Canobbio*4), Capriasca*5), Collina d’Oro*6), Comano,
Cureglia, Gravesano, Lamone, Lugano*7), Manno, Massagno, Mezzovico
Vira, Monteceneri*8), Muzzano, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca,
Porza, Savosa, Sorengo, Torricella Taverne, Vernate*9) e Vezia,
un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22
febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque
(LPAc) e delle norme del capo II della Legge d’applicazione della Legge
federale contro l’inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971, del 2 aprile
1975 (LALCIA).
In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano
modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile
aggiorna d’ufficio l’elenco dei Comuni membri e lo notifica alla Sezione degli
enti locali ed ai Comuni consorziati.
Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla
situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di
cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar
luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in
tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi
di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un
indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze
maggiore del 100%.

Art. 2
Richiamati i dati di cui alla relazione tecnica “aggiornamento chiave di riparto” edizione 05.02.2013
(allegata al presente statuto) l’interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma
determinata come segue:
*1) 36% 2) 3% 3) 98% 4) 99% 5) 17% 6) 17% 7) 89% 8) 91% 9) 10%
Scopo e competenze comunali delegate
Il Consorzio ha lo scopo principale di progettare, costruire e gestire impianti
di:
- evacuazione e depurazione delle acque di scarico inquinate
- trattamento dei fanghi
- valorizzazione della biomassa e produzione di energie rinnovabili
derivanti dall’attività della depurazione
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 1 di 10
Art. 3
Sede
La sede del Consorzio è a Bioggio, presso l’impianto depurazione acque
(IDA).
Art. 4
Durata
Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.
Capo II - Organi del Consorzio
Art. 5
Organi
Gli organi del Consorzio sono:
a) il Consiglio Consortile
b) la Delegazione Consortile
Essi stanno in carica un quadriennio.
a) Consiglio Consortile
Art. 6
Composizione ed elezione
Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per
Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.
Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali,
rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.
E’ eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni
cittadino avente diritto di voto.
La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della
Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.
Art. 7
Competenze
Il Consiglio Consortile è l'organo superiore del Consorzio.
In particolare:
a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione consortile
c) autorizza le spese di investimento
d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo
Presidente
e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e
accorda i crediti necessari
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 2 di 10
f) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la
permuta, l’affitto, l’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni
consortili
g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a
compromettere; sono riservate le procedure amministrative
i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla
Legge ad altro organo.
Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere
c) e e) decade, se non è utilizzato.
Art. 8
Funzionamento
Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal
Presidente del Consiglio consortile.
Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i
rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei
voti.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Art. 9
Seduta costitutiva
Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la
seduta costitutiva.
Art. 10
Sessioni ordinarie e straordinarie
Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.
La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente
del consuntivo dell'esercizio precedente.
La seconda sessione da tenersi entro il 31 dicembre si occupa del preventivo
dell'anno seguente.
Il Consiglio Consortile si raduna in seduta straordinaria:
a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno;
b) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno
richiesta scritta e motivata al Presidente.
Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di
almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione
personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi
comunali.
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 3 di 10
Il Presidente, d’intesa con la Delegazione, per giustificati motivi, può
prorogare il termine della prima e della seconda sessione ordinaria sino al 30
giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio.
La convocazione d’urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al
più tardi entro il giorno antecedente la riunione.
Art. 11
Ritiro e rinvio dei messaggi
I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima
della deliberazione del Consiglio consortile.
Art. 12
Diritto di voto
Ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della
popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:
a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più
popoloso e di quello meno popoloso;
b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i
voti eccedenti decadono.
c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.
La ripartizione degli stessi è stabilita all'inizio di ogni legislatura, sulla base
degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente, tenuto anche
conto dell’interessenza nel consorzio di cui all’art. 1, e degli AEi (Abitanti
Equivalenti industriali).
Art. 13
Coinvolgimento dei Comuni
Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli
investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati
ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del
Consiglio consortile.
Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai
Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due
mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione
consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla
gestione del Consorzio.
Art. 14
Istruzione e revoca dei rappresentanti
I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni
impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro
indirizzo.
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 4 di 10
I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il
diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso
partecipa il supplente.
Art. 15
Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega
all’Amministrazione consortile
Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all’art 7 lett c), e) f) , h)
e i sino ad un importo massimo per un medesimo oggetto di Fr 250'000.-IVA esclusa, ritenuto un massimo di Fr. 1'000'000.--/anno IVA esclusa.
La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza
il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr.
100'000.--.
La Delegazione può delegare al Segretario consortile, al Direttore e
all’amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese
di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle
deleghe e le modalità di controllo.
b) Delegazione Consortile
Art. 16
Composizione
La Delegazione Consortile si compone di cinque membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.
Art. 17
Nomina della Delegazione
La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta
costitutiva.
E’ eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino
avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei
Comuni in Consiglio consortile.
La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella
di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del
Consorzio.
La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera
il numero degli eleggendi. Se per l’elezione dei membri della Delegazione vi
sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte
messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di
voti.
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 5 di 10
Art. 18
Presidente e Vice Presidente
Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla
Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.
In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti;
sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola
proposta la nomina è tacita.
Art. 19
Competenze
La Delegazione consortile dirige l’amministrazione del Consorzio, ne cura gli
interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del
Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
b) provvede all’incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei
contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
c) provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti
fissati dal preventivo;
d) cura l’esecuzione dei regolamenti consortili;
e) nomina il Segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
f) designa l’organo di controllo esterno;
g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme
della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e
successive modifiche.
Essa esplica le competenze delegate secondo l’art. 15 dello statuto.
Art. 20
Funzionamento
La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei
giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un
terzo dei membri della Delegazione.
Il Presidente dirige le sedute.
Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza
assoluta dei membri.
Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di
astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una
seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del
Presidente o di chi ne fa le veci.
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 6 di 10
La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le
norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80,
81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.
Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di
controllo esterno
Art. 21
Finanziamento
Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:
a) quote di partecipazione dei Comuni;
b) sussidi erariali;
c) prestiti da Istituti di credito.
Art. 22
Quote di partecipazione dei Comuni
Chiave di riparto A
Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli
investimenti per la depurazione delle acque
In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio
1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a e alla Direttiva VSA-FES
“Finanzierung der Abwasserentsorgung” (finanziamento della depurazione), i
Comuni partecipano ai costi totali del Consorzio (costi di gestione ordinaria e
d’investimento) per la depurazione delle acque, esclusi i costi di investimento
(costruzione, ammodernamento e risanamento) per la rete d’adduzione in
base ad una chiave di riparto che considera:
 Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
 Industrie e artigianato
I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:
1.
Acqua potabile erogata dai singoli Comuni:
Fonte dei dati:
Valutazione:
Aggiornamento:
EDIZIONE 2013
Comuni / Aziende acqua potabile
m3 annui di acqua erogata
62 m3/a corrisponde a 1AE
ogni anno. Media dei quantitativi di acqua erogata negli
ultimi 4 anni o ultimi dati disponibili, sulla base delle
letture dei contatori.
I comuni devono consegnare ogni anno al Consorzio
copia dei relativi giustificativi.
Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la
media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte
consumo
STATUTO CDALED pagina 7 di 10
2.
Industrie e artigianato
Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell’artigianato
verrà applicato il metodo descritto dall’allegato B della direttiva VSA-FES che
distingue 2 tipi di industrie:
-deboli inquinatori
-forti inquinatori
Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti
Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata).
Per questo calcolo bisognerà tener conto del bilancio delle acque delle
singole industrie (fornito dalla SPAAS).
La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, può imporre alle
industrie la posa di un campionatore automatico e/o di un misuratore delle
portate (tipo di apparecchiature, ubicazione, sistema di gestione, ecc,…) per
reperire i dati necessari al calcolo della quota di partecipazione.
La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, stabilisce il metodo
per la raccolta dei dati (analisi e misurazioni necessarie, la loro frequenza,
competenza per il loro svolgimento, ecc,…) tenendo conto delle peculiarità
delle singole industrie.
La Delegazione consortile in accordo con le Autorità competenti:
-può adottare un metodo di calcolo alternativo qualora il carico di AEi può
essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico
specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo
sufficientemente rappresentativo da cui estrapolare il dato annuale);
-può escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi.
Aggiornamento: ogni anno. Ultimi dati disponibili.
I costi per la gestione e per la raccolta dei dati necessari al calcolo degli AEi
verranno ripartiti e fatturati in proporzione agli AEi ai rispettivi Comuni.
I dati relativi alle singole industrie e artigiani verranno messi a disposizione in
modo dettagliato ai singoli Comuni.
La Delegazione disciplinerà mediante ordinanza il sistema di calcolo degli
oneri finanziari alla base della chiave di riparto (art. 192 LOC)
Chiave di riparto B
Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete
d’adduzione
In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio
1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano ai
costi d’investimento per la rete d’adduzione (costruzione, ammodernamento
e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il
parametro industrie e artigianato.
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 8 di 10
In futuro, richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà,
una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto
dell’economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti
quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò alfine della determinazione
della partecipazione finanziaria.
Art. 23
Tasse e contributi
I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti
consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono
prelevati dai singoli Comuni.
Art. 24
Tenuta dei conti
La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla
Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e
contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti
locali.
Art. 25
Designazione e compiti dell’organo di controllo esterno
L’organo di controllo esterno abilitato è designato dalla Delegazione per un
periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Comuni Consorziati.
Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all’art. 24.
Art. 26
Conti preventivi
La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della
convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei conti preventivi ai
Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio
consortile e al Consiglio di Stato.
Art. 27
Conti consuntivi
La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei
Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al
Consiglio di Stato e all’organo di controllo esterno almeno due mesi prima
della seduta del Consiglio Consortile.
L’organo di controllo esterno redige il suo rapporto all’indirizzo della
Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio
consortile.
I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni
puntuali all’organo di controllo.
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 9 di 10
La Delegazione consortile trasmette copia dei conti consuntivi approvati al
Consiglio di Stato.
Art. 28
Piano finanziario
Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge
organica comunale.
La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano
finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio
consortile in cui viene discusso.
Capo IV - Norme varie
Art. 29
Segretario consortile e dipendenti
Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel
contempo da segretario del Consiglio consortile.
Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III
Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l’apposito
Regolamento organico.
Art. 30
Diritto di firma
Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario
consortile o il Direttore vincolano il Consorzio di fronte a terzi.
Art. 31
Ricorsi
Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla
Legge organica comunale.
Art. 32
Scioglimento del Consorzio
Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza
assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio Consortile.
E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
Art. 33
Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali.
STATUTO RATIFICATO DALLA SEZIONE ENTI LOCALI IN DATA
EDIZIONE 2013
STATUTO CDALED pagina 10 di 10
AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO
SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE
RELAZIONE TECNICA
Bellinzona, 5 febbraio 2013
Doc. no.
Rev. / Agg.
Data
Autore
05.02.2013
TO
Modifica
D
C
B
A
1819
STUDIO D'INGEGNERIA GIORGIO MASOTTI
Via Mirasole 1 | CP 2098 | CH-6501 Bellinzona | Tel. +41 (0)91 825 52 40 | Fax +41 (0)91 825 91 13 | [email protected] | www.masotti.ch
File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 2 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13
CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE
2
Indice
1. Introduzione
3 2. Basi
3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Calcolo e valutazione delle interessenze
Collina d'oro
Vernate
Bioggio
Canobbio
Alto Malcantone
Capriasca
Lugano
Arogno
Monteceneri
3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona
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CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE
1.
3
Introduzione
Nell'ambito della revisione della chiave di riparto del CDALED si rende necessaria l'attualizzazione delle
interessenze di quei comuni che sono collegati solo in modo parziale alla rete consortile.
Analogamente a quanto già sviluppato per la chiave di riparto del 2004, ci sono infatti alcuni comuni che
risultano raccordati anche a consorzi diversi dal CDALED; in questi casi risulta necessario stabilire per ogni
comune l'effettiva entità della porzione tributaria.
Per principio questa valutazione viene ripresa dai dati ufficiali disponibili (PGS/PGC, annuario statistico, ecc.).
Per disporre inoltre di uno stesso metro di paragone (coerenza dei dati) si propone di far capo ai dati disponibili
già nel periodo di revisione della chiave di riparto 2004, anche perché poi in seguito diversi dati non risultano
più reperibili.
Il riferimento delle interessenze ai dati del periodo 2002-2003, anche se non necessariamente attuale, è ritenuto
comunque sufficientemente attendibile e rappresentativo.
2.
-
Basi
"Nuova chiave di riparto" – Relazione tecnica del novembre 2004.
Dati annuario statistico 2000-2003
PGS/PGC attuali
Dati sul turismo enti diversi
3.
Calcolo e valutazione delle interessenze
3.1 Collina d'oro
Comprende le frazioni di Gentilino, Agra, Montagnola e Carabietta; per Gentilino e Montagnola le porzioni di
territorio raccordati sono riprese dal PGS/PGC risalente al 1976. Non si hanno informazioni circa una prossima
revisione.
Carabietta gravita integralmente sull'impianto Pian Scairolo.
L'interessenza del comune di Collina d'oro viene così calcolata.
Comune
%
IDA
Pop.
leg.
2002
Pop.
leg.
IDA
Sett.
Sett.
Saldo
Alberg. Alberg. Pend.
2002 1/365
2002
Front.
2000
Saldo
migr.
2002
Saldo
migr.
33%
Ind.
2002
Ind.
IDA
TOTALE
COMPL.
TOTALE
VERSO
IDA
Agra
0%
440
0.00
914
0.00
-109
6
10
0.00
0
0.00
412
0
Gentilino
44%
1'446
636.24
420
0.51
-404
51
24
-48.25
0
0.00
1'337
588
Montagnola
5%
2'179
108.95
5'313
0.73
-328
405
37
1.90
0
0.00
2'232
112
Carabietta
0%
109
0.00
0
0.00
-28
5
7
0.00
0
0.00
104
4'084
0
700
Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio
17%
3.2 Vernate
Secondo i dati PGC 1994 la quota di AE Raccordati è pari al 10% (140 AE su un totale di 1'356). La revisione è in
corso (iniziata nel 2011).
Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona
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CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE
4
3.3 Bioggio
Unicamente la frazione di Iseo non gravita sul CDALED.
Non sono note indicazioni sull'aggiornamento del PGS.
L'interessenza del comune attuale viene determinata sulla base dei dati demografici dell'annuario statistico.
Comune
%
IDA
Pop.
leg.
2002
Pop.
leg.
IDA
Sett.
Alberg.
2002
Sett.
Alberg.
1/365
Saldo
Pend.
2002
Front.
2002
Saldo
migr.
2002
Saldo
migr.
33%
Ind.
2002
Ind.
IDA
TOTALE
COMPL.
TOTALE
VERSO
IDA
Bioggio
100%
1'621
1'621
184
0.50
1'107
921
43
690.33
56
56.00
2'368
2'368
Bosco Luganese
100%
372
372
3'523
9.65
-92
8
10
-24.67
0
0.00
357
357
Cimo
100%
226
226
0
0.00
-87
1
1
-28.33
0
0.00
198
198
Iseo
0%
78
0
0
0.00
-24
0
0
0.00
0
0.00
70
2'992
0
2'922
98%
Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio
3)
Gli ultimi dati disponibili con i Comuni separati sono riferiti all’anno 2002.
3.4 Canobbio
la zona “al Maglio” viene separata e collegata alla rete del Consorzio Medio Cassarate. In base al PGC di
Canobbio (giugno 1989) la superficie tributaria di questa zona porta ad un totale di 30 Ab, pari a ca. all’1%
dell’intero comprensorio comunale; ne consegue che il comune di Canobbio viene inserito nella nuova chiave di
riparto con una percentuale del 99%.
3.5 Alto Malcantone
Il nuovo comune di Alto Malcantone comprende le frazioni di Arosio (100%), Breno (0%), Fescoggia (0%),
Mugena (0%) e Vezio (0%).
Comune
Arosio
%
IDA
Pop.
leg.
2002
Pop.
leg.
IDA
Sett.
Alberg.
2002
Sett.
Alberg.
1/365
Saldo
Pend.
2002
Front.
2002
Saldo
migr.
2002
Saldo
migr.
33%
Ind.
2002
Ind.
IDA
TOTALE
COMPL.
TOTALE
VERSO
IDA
100%
437
437
1'891
5.18
-118
28
-4
-31.33
0
0.00
411
411
Breno
0%
295
0
0
0.00
-38
4
3
0.00
0
0.00
285
0
Fescoggia
0%
106
0
0
0.00
-34
0
5
0.00
0
0.00
96
0
Mugena
0%
159
0
0
0.00
-45
1
-4
0.00
0
0.00
143
0
Vezio
0%
222
0
0
0.00
-75
0
-9
0.00
0
0.00
194
1'129
0
411
Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio
Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona
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36%
CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE
5
3.6 Capriasca
Il nuovo Comune di Capriasca comprende le frazioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Tesserete, Sala Capriasca,
Vaglio, Bidogno, Corticiasca e Lugaggia; solo questi due ultimi sono raccordati all’IDA di Bioggio, mentre gli altri
fanno parte del Consorzio Medio Cassarate.
La ridistribuzione verso l’IDA di Bioggio rimane praticamente invariata rispetto a quella preesistente con il CBC;
cambia unicamente l’interessenza del nuovo Comune di Capriasca, che viene determinata sulla base dei dati
demografici dell'annuario statistico cantonale del 20011).
Comune
%
IDA
Pop.
leg.
2000
Pop.
leg.
IDA
Cagiallo
0%
557
0.00
0
Lopagno
0%
454
0.00
0
Roveredo
0%
141
0.00
0
Sala Capriasca
33%2) 1'187
391.71
0
Tesserete
0%
1'409
0.00
9'389
100%
577
Bidogno
0%
345
Corticiasca
0%
121
Lugaggia
0%
717
Vaglio
Sett.
Sett.
Saldo
Alberg. Alberg. Pend.
2000 1/365
2000
Front.
2000
Saldo
migr.
2000
Saldo
migr.
33%
Ind.
2000
Ind.
IDA
TOTALE TOTALE
COMPL. VERSO
IDA
0.00
0
0.00
507
0
0.00
0
0.00
411
0
0
360
0.00
-178
10
17
0.00
-117
6
-18
0.00
-27
0
-3
0.00
0
0.00
131
0.00
-322
43
-8
-31.57
0
0.00
1'091
0.00
-76
69
14
0.00
0
0.00
1'437
0
577.00
577
1.58
-152
2
13
-45.67
0
0.00
533
533
0.00
0
0.00
-106
1
9
0.00
0
0.00
313
0
0.00
0
0.00
-24
0
4
0.00
0
0.00
114
0
0.00
76
0.00
-198
1
35
0.00
0
0.00
663
5'201
0
893
Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio
1)
2)
Gli ultimi dati disponibili con i Comuni separati sono riferiti all’anno 2000.
Secondo chiave di riparto CBC.
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17%
CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE
6
3.7 Lugano
Il Comune di Lugano comprende 12 frazioni (intese come ex comuni) allacciate totalmente, in parte o non
allacciate, alla rete CDALED.
Le frazioni e la relativa percentuale vengono così riassunte.
-
Breganzona (100%)
Cureggia (100%)
Davesco Soragno (0%) → CMC
Gandria (100%)
Pregassona (100%)
Viganello (100%)
Lugano (100%)
Pambio-Noranco (15%) → solo in parte verso CDALED
Pazzallo (60%)
→ solo in parte verso CDALED
Villa Luganese (0%)
→ CMC
Carabbia (0%)
→ CPS
Barbengo (0%)
→ CPS
L'interessenza del Comune di Lugano viene definita sulla base dei dati demografici dell'annuario statistico 2002.
Comune
%
IDA
Pop.
leg.
2002
Pop.
leg.
IDA
Sett.
Alberg.
2002
Sett.
Alberg.
1/365
Saldo
Pend.
2002
Front.
2002
Saldo
migr.
2002
Saldo
migr.
33%
Ind.
2002
Ind.
IDA
TOTALE
COMPL.
TOTALE
VERSO
IDA
Breganzona
100%
4'851
4'851
2'308
6.32
-1'165
155
-3
-337.67
0
0.00
4'520
4'520
Cureggia
100%
130
130
0
0.00
-31
2
-3
-10.67
0
0.00
119
119
0%
1'347
0
0
0.00
-249
133
19
0.00
0
0.00
1'315
0
100%
213
213
6'657
18.24
-22
22
2
0.67
0
0.00
232
232
Davesco S.
Gandria
Pregassona
100%
7'531
7'531
545
1.49
-1'522
319
0
-401.00
0
0.00
7'131
7'131
Viganello
100%
6'330
6'330
1'471
4.03
-1'182
245
29
-302.67
0
0.00
6'031
6'031
26'325
Lugano
100% 26'325
Pambio Noranco
15%
627
94
430'620 1'179.78 14'886
Pazzallo
60%
1'156
694
0
Villa Luganese
0%
521
0
430'620
Carabbia
0%
533
0
0
Barbengo
0%
1'645
0
1'846
0
4'027
202
6'371.67
0
0.00
33'876
33'876
299
231
11
27.05
0
0.00
807
121
0.00
-252
187
5
-12.00
0
0.00
1'136
682
0.00
-116
16
23
0.00
0
0.00
1'675
0
0.00
-101
6
1
0.00
0
0.00
502
0
0.00
122
480
11
0.00
0
0.00
1'854
59'199
0
52'713
0.00
Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio
89%
3.8 Arogno
La frazione di Pugerna risulta essere l'unica zona del comune di Arogno raccordata al CDALED.
Sulla base di un accordo tra comune e CDALED (ottobre 2010) si è stabilita un'interessenza per il comune di
Arogno pari al 3%.
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CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE
7
3.9 Monteceneri
Il comune di Monteceneri comprende le frazioni (intese come ex comuni) di Rivera, Bironico, Medeglia,
Camignolo e Sigirino.
Solo la frazione di Medeglia, con impianto proprio, non risulta allacciata al CDALED.
Risulta pertanto la seguente interessenza.
Comune
%
IDA
Pop.
leg.
2002
Pop.
leg.
IDA
Sett.
Alberg.
2002
Sett.
Alberg.
1/365
Saldo
Pend.
2002
Front.
2002
Saldo
migr.
2002
Saldo
migr.
33%
Ind.
2002
Ind.
IDA
TOTALE TOTALE
COMPL. VERSO
IDA
Rivera
100%
1'457
1'457
1'537
4.21
130
215
42
129.00
0
0.00
1'590
1'590
Bironico
100%
540
540
18
0.05
-46
28
-11
-9.67
0
0.00
530
530
Camignolo
100%
628
628
0
0.00
-138
1
9
-42.67
0
0.00
585
585
Sigirino
100%
429
429
0
0.00
-64
23
11
-10.00
0
0.00
419
419
0%
347
0
0
0.00
-110
0
-7
0.00
0
0.00
308
3'433
0
3'125
Medeglia
Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio
Ing. Daniele Togni
Bellinzona, 5 febbraio 2013
Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona
File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 7 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13
91%
ESEMPIO NON VINCOLANTE
Simulazione delle chiavi di riparto come proposto dal nuovo statuto con i dati disponibili
Consumi
acqua
IDA
Industrie
62m3/AE a
AEi
AE
6'450
255
55
2'362
4'670
1'167
3'558
3'701
1'694
1'640
3'155
1'934
1'516
3'129
31.12.2012
0
0
0
6
465
0
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
36
3
100
98
100
100
99
17
17
100
100
100
100
31.12.2011
399'880
44'000
113'556
146'434
295'471
72'340
220'569
231'755
617'801
598'026
195'605
119'884
94'000
194'000
Lugano
Campione
89
100
6'866'524
252'467
98'568
4'072
7'118'991
100
250'600
100
552'497
100
181'500
91
513'980
100
129'998
100
123'097
100
514'784
100
145'296
100
256'290
100
249'180
100
198'427
100
255'125
10
68'443
100
310'404
14'211'933
Media campi grigi [m3] 13'031'732
Media campi grigi [AE]
109'481
102'640
4'042
8'911
2'927
7'544
2'097
1'985
8'303
2'343
4'134
4'019
3'200
4'115
110
5'007
196'663
Lugano con Campione
Manno
Massagno
Mezzovico-Vira
Monteceneri
Muzzano
Origlio
Paradiso
Ponte Capriasca
Porza
Savosa
Sorengo
Torricella-Taverne
Vernate
Vezia
AE
6'450
255
55
2'368
5'135
1'167
3'742
3'701
1'694
1'640
3'155
1'934
1'516
3'129
98'568
4'072
Media IDA 2001 - 2011 [m3] 19'754'530
Media QTS IDA 2001 - 2011 [m3] 17'880'912 [(Q20%+Q50%)/2]
QTS IDA 2012 [m3] 14'269'036 [(Q20%+Q50%)/2]
643
0
178
968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
588
3'032.00
Chiave di riparto B
Costi per investimenti rete adduzzione
Totale
3.230%
0.128%
0.028%
1.186%
2.572%
0.584%
1.874%
1.853%
0.848%
0.821%
1.580%
0.968%
0.759%
1.567%
AE
6'450
255
55
2'362
4'670
1'167
3'558
3'701
1'694
1'640
3'155
1'934
1'516
3'129
3.280%
0.130%
0.028%
1.201%
2.375%
0.593%
1.809%
1.882%
0.861%
0.834%
1.604%
0.983%
0.771%
1.591%
49.359%
2.039%
98'568
4'072
102'640
4'042
8'911
2'927
7'544
2'097
1'985
8'303
2'343
4'134
4'019
3'200
4'115
110
5'007
196'663
102'640
51.398%
4'685
2.346%
8'911
4.462%
3'105
1.555%
8'512
4.262%
2'097
1.050%
1'985
0.994%
8'303
4.158%
2'343
1.174%
4'134
2.070%
4'019
2.013%
3'200
1.603%
4'115
2.061%
110
0.055%
5'595
2.802%
199'695
100.000%
valore consumo acqua non disponibile => calcolato
Es
e
Agno
Alto Malcantone
Arogno
Bedano
Bioggio
Cademario
Cadempino
Canobbio
Capriasca
Collina d'Oro
Comano
Cureglia
Gravesano
Lamone
Chiave di riparto A
Costi di gestione ordinaria e per investimenti
(escl. Investimenti rete adduzzione)
o
Interessenza Consumi
%
acqua
[m3]
totale
m
pi
Comune
Stato 26.02.2013
Popolazione
legale
permanente
totale
valore
utilizzato
per calcolo
campi gialli
31.12.2011
4'050
1'323
954
1'471
2'375
722
1'446
1'947
6'306
4'338
2'000
1'315
1'149
1'676
3.392%
1.108%
0.799%
1.232%
1.989%
0.605%
1.211%
1.631%
5.282%
3.633%
1.675%
1.101%
0.962%
1.404%
50.120%
2.071%
55'151
46.192%
2'121
1.776%
52.191%
2.055%
4.531%
1.489%
3.836%
1.066%
1.010%
4.222%
1.192%
2.102%
2.044%
1.627%
2.092%
0.056%
2.546%
100.000%
57'272
1'246
5'886
1'254
4'318
730
1'383
3'654
1'741
1'494
2'111
1'709
3'034
575
1'917
119'396
47.968%
1.044%
4.930%
1.050%
3.617%
0.611%
1.158%
3.060%
1.458%
1.251%
1.768%
1.431%
2.541%
0.482%
1.606%
100.000%
8.
Naturalizzazione ragazzo
Michael Gelman
Messaggio Municipale 7/2013
Messaggio Municipale 7/2013
Comune di Savosa
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 241
Concessione attinenza comunale a Gelman Michael
Postulante
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
stato civile:
professione:
indirizzo nel Comune:
data di entrata in Svizzera:
a Savosa dal:
tassa di naturalizzazione:
Gelman, Michael
Istanbul (Turchia), 12.10.1997
israeliana
celibe
studente
Via E. Maraini 104
27.03.2003
01.10.2005
CHF 500.00
(senza esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)
********
Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
preso atto della domanda di naturalizzazione;
considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;
visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni;
il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al ragazzo
Gelman Michael e invita il Consiglio comunale a risolvere:
MM 7/2013 pagina 1 di 2
1. La domanda di naturalizzazione al ragazzo Gelman Michael – 1997 è accolta.
2. Al ragazzo Gelman Michael – 1997 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa.
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 7/2013 pagina 2 di 2
9.
Naturalizzazione ragazzo
Daniel Gelman
Messaggio Municipale 8/2013
Messaggio Municipale 8/2013
Comune di Savosa
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 242
Concessione attinenza comunale a Gelman Daniel
Postulante
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
stato civile:
professione:
indirizzo nel Comune:
data di entrata in Svizzera:
a Savosa dal:
tassa di naturalizzazione:
Gelman, Daniel
Istanbul (Turchia), 12.04.1999
israeliana
celibe
studente
Via E. Maraini 104
27.03.2003
01.10.2005
CHF 500.00
(senza esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)
********
Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
preso atto della domanda di naturalizzazione;
considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;
visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni;
il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al ragazzo
Gelman Daniel e invita il Consiglio comunale a risolvere:
MM 8/2013 pagina 1 di 2
1. La domanda di naturalizzazione al ragazzo Gelman Daniel – 1999 è accolta.
2. Al ragazzo Gelman Daniel – 1999 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa.
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 8/2013 pagina 2 di 2
10. Naturalizzazione Signor
Lahouari Otmane e figlia
Halima Otmane
Messaggio Municipale 9/2013
Messaggio Municipale 9/2013
Comune di Savosa
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 243
Concessione attinenza comunale Signor Otmane Lahouari e figlia Otmane Halima
Postulante
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
stato civile:
professione:
indirizzo nel Comune:
data di entrata in Svizzera:
a Savosa dal:
tassa di naturalizzazione:
Otmane, Lahouari
Orano (Algeria), 15.05.1955
algerina
coniugato
senza attività (redditiere)
Via E. Maraini 1
06.09.1997
01.01.2000
CHF 800.00
(con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)
Figlia
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
indirizzo:
a Savosa:
Otmane, Halima
Lugano, 09.11.1999
italiana
domiciliata a Morbio Inferiore con la madre
dal 01.10.2000 al 12.08.2004
********
Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
preso atto della domanda di naturalizzazione;
considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;
visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni;
MM 9/2013 pagina 1 di 2
il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor
Otmane Lahouari e figlia Otmane Halima e invita il Consiglio comunale a risolvere:
1. La domanda di naturalizzazione del Signor Otmane Lahouari
Otmane Halima - 1999 è accolta.
– 1955 e figlia
2. Al Signor Otmane Lahouari – 1955 e figlia Otmane Halima - 1999 è concessa
l’attinenza del Comune di Savosa.
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 9/2013 pagina 2 di 2
11. Naturalizzazione Signor Ivo da
Costa Gonçalves e figlia
Melanie Gonçalves
Messaggio Municipale 10/2013
Messaggio Municipale 10/2013
Comune di Savosa
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 244
Concessione attinenza comunale Signor da Costa Gonçalves Ivo e figlia Gonçalves
Melanie
Postulante
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
stato civile:
professione:
indirizzo nel Comune:
data di entrata in Svizzera:
a Savosa dal:
tassa di naturalizzazione:
da Costa Gonçalves, Ivo
Vilarelho da Raia - Chaves (Portogallo), 15.11.1966
portoghese
coniugato
autista
Via San Gottardo 168
01.03.1992
01.04.2007
CHF 800.00
(con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)
Figlia
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
indirizzo nel Comune:
a Savosa dal:
Gonçalves, Melanie
Lugano, 30.05.2003
portoghese
Via San Gottardo 168
01.04.2007
********
Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
preso atto della domanda di naturalizzazione;
considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;
MM 10/2013 pagina 1 di 2
visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni;
il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor da
Costa Gonçalves Ivo - 1966 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 e invita il Consiglio
comunale a risolvere:
1. La domanda di naturalizzazione del Signor da Costa Gonçalves Ivo – 1966 e
figlia Gonçalves Melanie – 2003 è accolta.
2. Al Signor da Costa Gonçalves Ivo – 1966 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 è
concessa l’attinenza del Comune di Savosa.
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 10/2013 pagina 2 di 2
12. Naturalizzazione Signora Lucia
Maria dos Anjos Gonçalves e
figlia Melanie Gonçalves
Messaggio Municipale 11/2013
Messaggio Municipale 11/2013
Comune di Savosa
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 245
Concessione attinenza comunale Signora dos Anjos Gonçalves Lucia Maria e figlia
Gonçalves Melanie
Postulante
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
stato civile:
professione:
indirizzo nel Comune:
data di entrata in Svizzera:
a Savosa dal:
tassa di naturalizzazione:
dos Anjos Gonçalves, Lucia Maria
São Paulo (Brasile), 30.11.1969
portoghese
coniugata
casalinga
Via San Gottardo 168
08.03.1991
01.04.2007
CHF 800.00
(con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)
Figlia
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
indirizzo nel Comune:
a Savosa dal:
Gonçalves, Melanie
Lugano, 30.05.2003
portoghese
Via San Gottardo 168
01.04.2007
********
Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
preso atto della domanda di naturalizzazione;
considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;
MM 11/2013 pagina 1 di 2
visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata
è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni;
il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale alla Signora
dos Anjos Gonçalves Lucia Maria - 1969 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 e invita il
Consiglio comunale a risolvere:
1. La domanda di naturalizzazione della Signora dos Anjos Gonçalves Lucia Maria
– 1969 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 è accolta.
2. Alla Signora dos Anjos Gonçalves Lucia Maria – 1969 e figlia Gonçalves Melanie
– 2003 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa.
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 11/2013 pagina 2 di 2
13. Naturalizzazione Signor Mario
Cocciolo e figlia Alessandra
Cocciolo
Messaggio Municipale 12/2013
Messaggio Municipale 12/2013
Comune di Savosa
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 246
Concessione attinenza comunale Signor Cocciolo Mario e figlia Cocciolo
Alessandra
Postulante
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
stato civile:
professione:
indirizzo nel Comune:
data di entrata in Svizzera:
a Savosa dal:
tassa di naturalizzazione:
Cocciolo, Mario
Carpignano Salentino (Puglia-Italia), 29.10.1946
italiana
coniugato
direttore ditta di apparecchi sanitari
Via Cantonale 22B
15.02.1968
01.11.2001
CHF 800.00
(con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)
Figlia
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
indirizzo nel Comune:
a Savosa dal:
Cocciolo, Alessandra
Sorengo, 14.07.2009
italiana
Via Cantonale 22B
14.07.2009
********
Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
preso atto della domanda di naturalizzazione;
considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;
MM 12/2013 pagina 1 di 2
visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni;
il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor
Cocciolo Mario – 1946 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 e invita il Consiglio comunale a
risolvere:
1. La domanda di naturalizzazione del Signor Cocciolo Mario – 1946 e figlia
Cocciolo Alessandra – 2009 è accolta.
2. Al Signor Cocciolo Mario – 1946 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 è concessa
l’attinenza del Comune di Savosa.
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 12/2013 pagina 2 di 2
14. Naturalizzazione Signora
Nataliya Cocciolo e figlia
Alessandra Cocciolo
Messaggio Municipale 13/2013
Messaggio Municipale 13/2013
Comune di Savosa
Municipio
29 aprile 2013
Risoluzione municipale 247
Concessione attinenza comunale Signora Cocciolo Nataliya e figlia Cocciolo
Alessandra
Postulante
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
stato civile:
professione:
indirizzo nel Comune:
data di entrata in Svizzera:
a Savosa dal:
tassa di naturalizzazione:
Cocciolo, Nataliya
Sumy (Ucraina), 28.09.1971
ucraina
coniugata
casalinga
Via Cantonale 22B
10.08.2006
29.09.2006
CHF 800.00
(con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche)
Figlia
cognome e nome:
luogo e data di nascita:
nazionalità:
indirizzo nel Comune:
a Savosa dal:
Cocciolo, Alessandra
Sorengo, 14.07.2009
italiana
Via Cantonale 22B
14.07.2009
********
Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
preso atto della domanda di naturalizzazione;
considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia;
MM 13/2013 pagina 1 di 2
visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata
è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni;
il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale alla Signora
Cocciolo Nataliya – 1971 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 e invita il Consiglio comunale
a risolvere:
1. La domanda di naturalizzazione della Signora Cocciolo Nataliya – 1971 e figlia
Cocciolo Alessandra – 2009 è accolta.
2. Alla Signora Cocciolo Nataliya – 1971 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 è
concessa l’attinenza del Comune di Savosa.
Esame e rapporto: Commissione delle petizioni
MM 13/2013 pagina 2 di 2