Messaggi - Comune di Savosa
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ACQUA… bene prezioso! COMUNE DI SAVOSA Consiglio comunale Seduta ordinaria del 3 giugno 2013 Savosa, 2 maggio 2013 2. Verbale discussioni seduta straordinaria 11 marzo 2013 Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 1 __________________________________________________________________________ VERBALE Il Consiglio comunale di Savosa è convocato con avviso personale e all'albo comunale per la sessione straordinaria lunedì 11 marzo 2013, presso la sala delle sue riunioni per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Apertura del Presidente e procedure preliminari. Verbale delle discussioni seduta 3 dicembre 2012. MM 1/2013 - Richiesta credito di CHF 35'000.00. Acquisto auto elettrica e due bici elettriche. MM 2/2013 - Richiesta credito di CHF 885'000.00. Sostituzione canalizzazioni in via Navesco e sistemazione di quelle in via Navone. Mozioni e interpellanze. Chiusura della sessione. Giorno e ora della seduta: lunedì 11 marzo 2013 - 20:30 1. Apertura del Presidente e procedure preliminari. Apertura Presidente Saluta i presenti e il pubblico, scusa i Consiglieri comunali Alan Bernasconi, Maurizio Campagna e Stéphanie Schärer che hanno comunicato l'assenza alla Cancelleria comunale. Invita il Segretario a procedere con l'appello. Appello. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Beltrami Regula Broggini Renato Bullard Broggini Jennifer Campagna Jon Cappellini Tarolli Claudia Crivelli Cecilia Ferrazzini Mattia Ferrini Chiara Foletti Diego Foletti Marco Glaser Tomasone Helena Klaue Kaj Koch Urs Küng Stimolo Simone Mascioni Veruska Medici Santino Natalucci Marco Paglialunga Georg Puglisi Lorenzo Reichlin Stefano Sigismondi Puglisi Gabriella Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 2 __________________________________________________________________________ 22. 23. 24. 25. 26. Solcà Sandro Torrente Filippo Torrente Roberto Trapletti Agostino Zellweger Guido Totale consiglieri comunali presenti: 26 Assenti: Bernasconi Alan, Campagna Maurizio, Schärer Stéphanie Per il Municipio: Schärer Raffaele, Quadri Marco, Crivelli Raffaella, Foletti Ivo, Rosselli Edi Presidente del Consiglio comunale: Natalucci Marco Vice Presidente: Foletti Diego Segretario: Barelli Christian Scrutatori: Beltrami Regula, Sigismondi Puglisi Gabriella Presidente Alla presenza di 26 Consiglieri comunali apre la seduta. Chiede se ci sono osservazioni all'ordine del giorno. Nessun intervento. 2. Verbale delle discussioni seduta 3 dicembre 2012. Verbale del 3 dicembre 2012 Presidente Il verbale è stato distribuito con il fascicolo della presente seduta per cui la votazione può avvenire in dispensa della lettura. Chiede se ci sono osservazioni. Nessuna osservazione. Dispositivo di risoluzione Il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 3 dicembre 2012 è approvato. Votazione del dispositivo: Presenti: 26 Favorevoli: 26 Contrari: -- Astenuti: -- Verbalizzazione Il segretario dà lettura della verbalizzazione del dispositivo di risoluzione. Messa ai voti, la verbalizzazione è approvata con: Votazione della verbalizzazione: Presenti: 26 Favorevoli: 26 Contrari: -- 3. MM 1/2013 - Richiesta credito di CHF 35'000.00. Acquisto auto elettrica e due bici elettriche. Astenuti: -- Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 3 __________________________________________________________________________ Auto e bici elettriche Presidente Invita il relatore della Commissione della gestione a leggere il rapporto. Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto. Dopo aver interrogato il membro di Municipio invitato Signor Quadri Marco e il Segretario Comunale Barelli Christian, ed ottenuto esaustive risposte, abbiamo analizzato il messaggio seguente: MM 1/2013 – Credito di CHF 35'000.00 per l’acquisto di un'auto elettrica e due bici elettriche Dopo attenta analisi la Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere l’approvazione del credito di CHF 35'000.00 per l’acquisto di un'auto elettrica e due bici elettriche. Si invita il Municipio a voler stipulare una convenzione atta a facilitare l’utilizzo delle bici da parte della cittadinanza. Presidente Apre la discussione. Rosselli Edi Ribadisce che l'attuale vettura del 1999 con ca. 150'000 km presenta dei problemi di meccanica e un suo confacente funzionamento implica un costo di circa CHF 5'000.-. Il Municipio ha valutato diverse possibilità per la relativa sostituzione, sempre mantenendo uno standard come all'attuale. Rileva che le macchine a gas, benzina e diesel, hanno ancora un'emissione importante. Le macchine elettriche, invece, non hanno alcuna emissione. Da una prima analisi il Municipio si è indirizzato alla Renault Zoe che è esposta attualmente al salone di Ginevra; al momento opportuno sarà fatta una valutazione anche comparando altri modelli sul mercato. Il fattore prezzo-prestazioni dell'auto citata è ottimale per le esigenze del nostro ausiliario di polizia che percorre indicativamente 7000 km/anno. L'autonomia delle batterie è sui 150/200 km. L'intendimento è quello di noleggiare le batterie poichè vi è ancora nel campo un'evoluzione importante. Zellweger Guido Ringrazia il Municipale Rosselli per l'esaustiva spiegazione. Aggiunge che con l'acquisto di una macchina elettrica vi è pure l'esenzione della tassa di circolazione. Ferrazzini Mattia A nome del Gruppo PPD saluta positivamente la proposta che va nella direzione di salvaguardare l'ambiente. Torrente Roberto Anche il Gruppo PLR si eprime in modo positivo rilevando che la spesa poteva ad ogni modo rientrare nelle competenze del Municipio. In merito alle bici elettriche richiama l'interpellanza, accolta dal Municipio, del Consigliere Mino Müller che chiedeva un sussidio per il relativo acquisto. Restano da chiarire le modalità di gestione, a favore dei cittadini di Savosa, circa le due bici elettriche che il Municipio intende acquistare; invita dunque il Municipio a valutare attentamente la questione. Precisa che nell'ambito di una prospettata revisione di Legge, è prevista l'introduzione di una tassa di circolazione, seppur sicuramente inferiore alla auto tradizionali, anche per le vetture elettriche. Ringrazia il Municipio per la sensibilità che dimostra in questo campo. Cappellini Tarolli Claudia Ringrazia il Municipio per l'esempio che fa anche da sprone ai cittadini. Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 4 __________________________________________________________________________ Ferrazzini Mattia Anche a riguardo delle bici il Gruppo PPD si esprime favorevolmente quale incentivo alla mobilità lenta e per la prospettata collaborazione con l'Ostello della Gioventù che è la prima attrazione turistica del Comune. Rosselli Edi Rileva che la macchina che si ha intenzione di acquistare dispone di 5 porte e 5 posti. Il Municipio farà le dovute valutazioni anche rispetto ad altri modelli: d'altro canto quello paragonabile della Mitsubishi presenta minori prestazioni ed è sensibilmente più piccola. Conferma che sarà riscossa una tassa di circolazione, considerato che nel prossimo futuro si prevede l'immatricolazione di ca. 400'000 veicoli efficienti. Broggini Renato Chiede se la vecchia vettura potrà essere ripresa. Rosselli Edi La macchina sarà verosimilmente ripresa a CHF 1'000.00/2'000.00. Dispositivo di risoluzione 1. Al Municipio è accordato un credito di CHF 35'000.00 per l'acquisto di una vettura elettrica, di una colonnina di ricarica e due bici elettriche. 2. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a bilancio quale bene amministrativo. 3. La stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 25% come previsto dall'art. 12 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. 4. È fissata al 31 dicembre 2013 la data di decadenza del credito ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC. Votazione del dispositivo: Presenti: 26 Favorevoli: 26 Contrari: -- Astenuti: -- Verbalizzazione Il segretario dà lettura della verbalizzazione del dispositivo di risoluzione. Messa ai voti, la verbalizzazione è approvata con: Votazione della verbalizzazione: Presenti: 26 Favorevoli: 26 Contrari: -- Astenuti: -- 4. MM 2/2013 - Richiesta credito di CHF 885'000.00. Sostituzione canalizzazioni in via Navesco e sistemazione di quelle in via Navone. Canalizzazioni vie Navesco e Navone Presidente Invita il relatore della Commissione delle opere pubbliche a leggere il rapporto. Küng Stimolo Simone Dà lettura del rapporto. MM n. 2/2013 – Richiesta credito di CHF 885'000.- per la sostituzione canalizzazioni in via Navesco e sistemazione di quelle in via Navone. Sentite le esaustive spiegazioni dell’On. Sindaco e del Tecnico Comunale e dopo la discussione Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 5 __________________________________________________________________________ del caso la Commissione, all’unanimità propone al Consiglio Comunale di approvare il Messaggio Municipale Nr. 2/2013 inerente la richiesta di credito di CHF 885’000.00 di cui CHF 692'900.00 a carico del Comune di Savosa, per la sostituzione delle canalizzazioni in via Navesco e la sistemazione di quelle in via Navone. Presidente Invita il relatore della Commissione della gestione a leggere il rapporto. Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto. Dopo aver interrogato il membro di Municipio invitato Signor Quadri Marco e il Segretario Comunale Barelli Christian, ed ottenuto esaustive risposte, abbiamo analizzato il messaggio seguente: MM 2/2013 – Credito di CHF 885'000.00 per la sostituzione delle canalizzazioni in via Navesco e sistemazione di quelle in via Navone Dopo attenta analisi la Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler risolvere l’approvazione del credito di CHF 885'000.00 per la sostituzione delle canalizzazioni in via Navesco e sistemazione di quelle in via Navone con le tempistiche previste. Presidente Apre la discussione. Sindaco Il Messaggio è nato dall'esigenza di servire le palazzine attualmente in costruzione; sono pure state coinvolte le aziende che garantiscono i servizi base. Questo intervento prevede in particolare la separazione delle acque come previsto dal PGC. Sarà di conseguenza rifatta l'intera pavimentazione. Trapletti Agostino All'interno della Commissione della gestione ci si è chinati circa la discordanza tra l 'importo indicato nel Piano finanziario e l'ammontare del credito richiesto. Sindaco Osserva che, in particolare, il PGC non prevedeva la sostituzione della canalizzazione acque chiare e la tratta si sviluppa per una lunghezza maggiore, inoltre è anche previsto il risanamento su via Navone e la posa dell'illuminazione pubblica. Ferrazzini Mattia La scelta del Municipio di operare in concomitanza con i lavori delle altre aziende coinvolte è da ritenere saggia anche nell'ottica di un risparmio finanziario. Essenziale inoltre la risoluzione della separazione delle acque. Zellweger Guido La Commissione edilizia si è chinata a livello tecnico. Già quando era delegato nel Consiglio consortile del Consorzio Depurazione Acque, la problematica dell'acqua pulita che arriva all'impianto poneva sovraccarichi importanti. Con l'intervento oggetto del presente Messaggio, si rispetta inoltre la legalità. Osserva che il prossimo grosso intervento sarà su via S. Gottardo quando il Cantone deciderà di intervenire per quanto di sua competenza. Rosselli Edi Conferma la problematica dell'afflusso importante all'IDA di acque chiare. Con la separazione delle acque l'impianto è meno sollecitato e vi è pure un risparmio di costi. Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 6 __________________________________________________________________________ Reichlin Stefano Richiama il credito di CHF 100'000.00 votato nel 2008, di cui CHF 70'000.00 inerenti la progettazione di spazi comunali su via S. Gottardo. Chiede se si è operato in merito alla verifica della situazione. Ritiene pure di procedere con l'emissione dei contributi di costruzione alfine di compensare questi costi. Sindaco Sono state fatte a suo tempo delle verifiche puntuali. La questione si è quindi bloccata in attesa degli intendimenti del Cantone. In questi giorni ha sottoposto al Municipio una proposta con l'esecuzione della corsia preferenziale del bus lungo l'ultimo tratto verso il semaforo Cappella due Mani, mentre a monte è prevista una corsia multifunzionale. Si procederà quindi al momento opportuno. Per quanto riguarda l'emissione dei contributi di costruzione risponde che la prima tranche è stata imposta tra il 1993 e il 2002; il Municipio sta valutando la questione visto anche la revisione delle stime. Foletti Diego Chiede su quali tratte occorre ancora intervenire, oltre a via Navesco/Navone e su via S. Gottardo. Sindaco In particolare le piazze a Savosa-Paese e Rovello. Dispositivo di risoluzione 1. È approvato il progetto e il credito di spesa per la sostituzione delle canalizzazioni in via Navesco e la sistemazione di quelle in via Navone. 2. Al Municipio è accordato un credito totale di CHF 885'000.00, di cui CHF 692'900.00 a carico del Comune di Savosa - ritenuto che le partecipazioni delle aziende e il sussidio cantonale per complessivi CHF 192'100.00 sono da conteggiare in deduzione dell’investimento - per l’esecuzione di tutte le opere descritte nel presente Messaggio. 3. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a bilancio quale bene amministrativo. 4. La stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 2.5% come previsto dall’art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. 5. È fissata al 31 dicembre 2013 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC. Votazione del dispositivo: Presenti: 26 Favorevoli: 26 Contrari: -- Astenuti: -- Verbalizzazione Il segretario dà lettura della verbalizzazione del dispositivo di risoluzione. Messa ai voti, la verbalizzazione è approvata con: Votazione della verbalizzazione: Presenti: 26 Favorevoli: 26 Contrari: -- Astenuti: -- 5. Mozioni e interpellanze. Mozioni Presidente Comunica che al tavolo presidenziale non sono state consegnate mozioni. Chiede se ci sono Consiglieri comunali che intendono sottoporne. Nessuno prende la parola. Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 7 __________________________________________________________________________ Interpellanze Presidente Informa che, in tempo utile per una risposta del Municipio in questa sessione, sono pervenute 3 interpellanze dal Gruppo I Verdi del Ticino: "fotovoltaico ed energie rinnovabili"; "incontro naturalizzati e accoglienza persone che prendono domicilio nel Comune"; "gestione via internet FlexiCard". Invita a darne lettura singolarmente e di seguito il Municipio a voler dare la relativa risposta. Cappellini Tarolli Claudia Legge l'interpellanza "fotovoltaico ed energie rinnovabili". Signori Sindaco e Municipali, con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art. 32 Regolamento comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica: Le energie rinnovabili vanno promosse a tutti i livelli (federale, cantonale e comunale) se si vuole concretizzare al più presto la svolta energetica e il graduale abbandono delle fonti fossili sempre più scarse e dannose per l’ambiente e il clima e sempre più costose. Per questo motivo chiediamo se il Municipio di Savosa è disposto a contribuire a questa svolta energetica promuovendo la produzione di energia fotovoltaica e solare termica da una parte e le misure di risparmio di energia elettrica dall’altra. Le AIL ad esempio hanno da poco avviato un programma per offrire agli utenti (anche con abitazione in affitto) la possibilità di acquistare delle quote per la produzione di energia fotovoltaica che vengono poi dedotte dalla bolletta energetica in kWh a prezzo costante per 20 anni. Chiediamo quindi al Municipio: 1) Sarebbe interessato a istallare o subaffittare le superfici dei tetti degli stabili comunali che si prestano ad impianti fotovoltaici ad aziende interessate? 2) Sarebbe interessato ad approfittare di fondi a disposizione per finanziare l’istallazione d’impianti fotovoltaici o solari termici (es. fondoclima Lugano Sud; www.fondoclima.ch )? 3) Sarebbe d’accordo d’informare la popolazione sul risparmio energetico fornendo un piccolo decalogo di buone regole per il risparmio d’energia elettrica? 4) Sarebbe d’accordo di tematizzare sulla produzione di energia rinnovabile e il risparmio energetico nelle scuole elementari, coinvolgendo gli alunni con attività didattiche sul tema? Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti. I Verdi del Ticino Quadri Marco In sede di Consiglio comunale ha riassunto la risposta sottostante. 1. Sarebbe (il Municipio) interessato a installare o subaffittare le superfici dei tetti degli stabili comunali che si prestano a impianti fotovoltaici ad aziende interessate? Il Municipio intendeva approfondire il tema delle energie rinnovabili nell’ambito del progetto di ampliamento delle scuole. Purtroppo le recenti ristrettezze finanziarie hanno imposto la temporanea sospensione di tutto l’investimento, impianto fotovoltaico compreso. Il Municipio si è comunque attivato e sta affrontando la tematica tramite il proprio rappresentante in seno alla Commissione consultiva AIL. In occasione della riunione del 20 dicembre 2012, la questione è stata discussa e da parte delle AIL sono emerse due possibili opzioni al momento allo studio, con l’intento di attivare ulteriori 5/6 impianti nel 2013: opzione A): affitto per 20 anni della superficie da parte di AIL, con riscatto gratuito alla scadenza (investimento, gestione e manutenzione a carico delle AIL); Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 8 __________________________________________________________________________ opzione B): posa, sotto la direzione delle AIL, dei pannelli e cessione dell’energia alle AIL (investimento a carico del Comune). Sulla base delle verifiche attualmente in corso, il Municipio analizzerà ulteriormente le possibilità d’intervento. 2. Sarebbe interessato ad approfittare di fondi a disposizione per finanziare l’installazione d’impianti fotovoltaici o solari termici (es. fondo clima Lugano Sud)? Il fondo citato sostiene progetti anche fuori dal comprensorio del Pian Scairolo. In linea di principio una richiesta di contributo per eventuali interventi potrà senz’altro essere sottoposta. La Commissione giudicherà poi in piena autonomia la bontà degli intendimenti. 3. Sarebbe d’accordo d’informare la popolazione sul risparmio energetico fornendo un piccolo decalogo di buone regole per il risparmio d’energia elettrica? Come già risposto durante la sessione di dicembre, il Municipio ritiene che l’informazione mirata viene fornita e ha pertanto deciso di ridurre l’invio di circolari che rischiano di essere interpretate come degli inutili e costosi doppioni. Metteremo a disposizione sul sito del Comune i link di riferimento. 4. Sarebbe d’accordo di tematizzare sulla produzione di energia rinnovabile e il risparmio energetico nelle scuole elementari, coinvolgendo gli alunni con attività didattiche sul tema? L’istituto scolastico segue un programma d’insegnamento didattico in totale autonomia dall’autorità politica. Sappiamo che in passato alle scuole elementari sono stati trattati temi di protezione dell’ambiente quali la separazione dei rifiuti, la coltivazione di un orto, la gestione di un bosco, l’uso parsimonioso dell’acqua e altre iniziative. Il Municipio si farà portavoce di questa vostra richiesta presso il collegio docenti . Con stima. Cappellini Tarolli Claudia Aggiunge che da informazioni che ha assunto, per un'amministrazione pubblica, risulta più vantaggioso produrre piuttosto che affittare la superficie. Rosselli Edi Informa che lo scorso dicembre in seno alla Commissione AIL questa tematica è stata dibattuta . Il Municipio valuterà le possibilità sulla base delle opzioni che ci saranno sottoposte ; produrre energia risulta ad ogni modo costoso. Con la collaborazione delle AIL potrebbe comunque essere vantaggiosa poiché lavorano su larga scala. Attualmente la tendenza è quella di affittare le superfici. Nel comparto scuole occorre anche definire l'evoluzione del prospettato ampliamento, prima di allestire un progetto in merito, ritenuta l'eventualità di un intervento sulla parte già ristrutturata. Koch Urs Fa notare che la casa d'appartamenti di proprietà del Comune su via Cantonale potrebbe entrare in linea di conto data la superficie del tetto. Rosselli Edi Rileva ad ogni modo che bisogna procedere per tappe. Presidente Chiede se gli interpellanti sono soddisfatti. Cappellini Tarolli Claudia Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 9 __________________________________________________________________________ Si ritiene soddisfatta. Koch Urs Legge l'interpellanza "incontro naturalizzati e accoglienza persone che prendono domicilio nel Comune". Signori Sindaco e Municipali, con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art. 32 Regolamento comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica: Oltre dal moltiplicatore delle imposte, dalla qualità dei servizi, dalla posizione geografica, per citare solo alcuni fattori, l’attrattività di un comune viene anche determinata dalla capacità della popolazione e delle autorità ad accogliere le persone che arrivano nel comune, d’inserirli e di renderli partecipi alla vita sociale e politica. In questo senso e quindi nell’intento di rendere il nostro comune più attrattivo a livello dei rapporti umani e sociali chiediamo al Municipio: 1.) Sarebbe d’accordo e/o disposto di invitare al tradizionale ricevimento dei residenti che compiono 18 anni anche i neo-cittadini che durante l’anno hanno ricevuto la cittadinanza del nostro comune? 2.) Per avvicinare i neo-cittadini (18-enni e naturalizzati) alla vita politica attiva, sarebbe disposto a convocarli come scrutatori durante le votazioni e le elezioni nell’anno in cui ricevono il diritto di voto? 3.) Sarebbe d’accordo di organizzare un incontro di benvenuto e d’informazione al quale sarebbero invitate tutte le persone - siano esse di nazionalità svizzera o non - che si sono domiciliate durante l’anno nel nostro comune? Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti. I Verdi del Ticino Foletti Ivo Legge la risposta. Premettiamo come i momenti d’incontro offerti alla popolazione sono molteplici, basti riferirsi alle manifestazioni promosse dalla Commissione cultura del Comune. Inoltre il Municipio organizza il consolidato pranzo con le persone anziane, l’incontro con i 18.enni, il brindisi di Natale a Savosa Paese e in collaborazione con i Comuni della Collina la manifestazione di fine primavera “Scollinando”. Ripresa l’interpellanza, rispondiamo alle domande nel modo seguente: 1) Il Municipio, considerato come la procedura di naturalizzazione si concluda con il voto del Gran Consiglio -a volte anche a distanza di oltre 1 anno dalla decisione del Consiglio comunale- non ritiene di coinvolgere i naturalizzati, a procedura non ancora conclusa, durante il consueto incontro dei 18.enni che è momento privilegiato per i neo maggiorenni, siano essi cittadini svizzeri siano giovani stranieri (non occorre infatti essere cittadino svizzero per parteciparvi). I candidati alla naturalizzazione hanno nondimeno l’occasione di conferire con le autorità durante l’iter della domanda di naturalizzazione ordinaria, poiché sentiti dalla Commissione d’esame del Municipio, e la possibilità di presenziare alle sedute di Consiglio comunale. 2) L’art. 23 della Legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 consente ai gruppi che hanno depositato una lista nelle elezioni di essere rappresentati negli uffici elettorali in qualità di delegati. Ciò vale anche in caso di votazioni, per i gruppi politici e i comitati di sostegno che si sono costituiti per l’occasione. In base a questa norma possono essere designati delegati presso gli uffici elettorali -senza distinzioni di domicilio, cittadinanza ed età-, alla condizione che siano proposti da un partito, movimento, ecc. che hanno depositato una lista o da gruppi politici e comitati di sostegno in caso di votazioni. Considerato quanto esposto il Municipio non può condividere, per ovvie ragioni, la richiesta. A titolo abbondanziale informiamo che la partecipazione ai seggi in occasione di votazioni è solo Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 10 __________________________________________________________________________ del 15%-20% circa, considerato come oltre 8 votanti su 10 fanno capo al voto per corrispondenza. 3) Gli arrivi durante l’anno si attestano sulle 200 unità circa che equivalgono a un turnover del 10% del totale della popolazione. Il Municipio potrebbe quindi semmai optare per un invito personale in occasione del brindisi di Natale a Savosa Paese, da estendere pure ai naturalizzati. Con stima. Presidente Chiede se gli interpellanti sono soddisfatti. Koch Urs Si ritiene soddisfatto. Klaue Kaj Legge l'interpellanza "gestione via internet FlexiCard". Signori Sindaco e Municipali Con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla Legge (art.66 LOC, art.32 Regolamento comunale) ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla seguente tematica: La carta giornaliera per i comuni è uno speciale Abbonamento Generale delle Ferrovie Federali Svizzere . È valida per un giorno (data prestampata sul biglietto) e permette al possessore di viaggiare gratuitamente su tutti i treni delle FFS e delle società partner (ad esempio bus e tram cittadini) sull'intera rete svizzera. Le carte giornaliere per i comuni sono vendute dai comuni ai domiciliati (in alcuni comuni anche a persone non domiciliate che ne fanno richiesta) ad un prezzo variabile (in media attorno a Fr. 35.-). Savosa fa parte dei 18 comuni nel distretto di Lugano che vende queste carte. C’è una possibilità che rende il servizio ancora più conveniente e semplice per il cittadino : le informazioni della disponibilità e del prezzo possono essere consultate direttamente “on line” per qualsiasi comune. Nel distretto di Lugano hanno già optato per questa forma di vendita sei comuni. Questa gestione semplificata e "globale" permette al comune che lo gestisce d’impostare a suo piacimento e in modo immediato: z il prezzo delle carte giornaliere z gli orari e i tempi per il ritiro delle carte giornaliere z in particolar modo tutte le condizioni di prenotazione per domiciliati e non L’adesione a questa forma versatile e pratica della gestione comunale può essere fatta per internet dal comune stesso. L’istruzione per questa adesione si trova direttamente sul sito: www.cartegiornaliere.ch/adesione . Chiediamo quindi se anche il nostro comune intende aderire alla forma diretta di acquisto della carta giornaliera. Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti, I Verdi del Ticino Crivelli Raffaella Legge la risposta. Dal 1. luglio 2004 il Comune di Savosa mette a disposizione dei suoi cittadini una carta giornaliera FlexiCard per le FFS e una seconda dal 2006. Hanno diritto alla prenotazione tutte le persone domiciliate e dimoranti a Savosa. I non domiciliati possono prenotare la carta al più presto 7 giorni prima la validità del biglietto. Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 11 __________________________________________________________________________ I domiciliati di Massagno godono delle stesse condizioni dei domiciliati di Savosa, e viceversa. Le carte hanno oggi un costo di CHF 35.- a carta, prezzo unico sia per le persone domiciliate sia per quelle non domiciliate. Attualmente ci sono due soluzioni di gestione delle carte on-line e cioè www.cartegiornaliere.ch e www.swisstrotter.ch . www.swisstrotter.ch è utilizzato da un numero maggiore di Comuni rispetto al “concorrente” www.cartegiornaliere.ch , verosimilmente poiché gestito dalla FTIA. Il Municipio desidera mantenere la precedenza di riservazione alle persone domiciliate. Questi programmi di gestione, oltre tutto a pagamento, non consentono di effettuare un controllo dell’utente domiciliato o meno. Il sistema manda la richiesta di prenotazione al Comune che dovrà ancora verificarla, confermare all’utente e registrarla nel sistema. Questa procedura crea anche un ulteriore aggravio di lavoro per la Cancelleria. Inoltre, una rilevante percentuale di persone che fa domanda delle carte FFS, é di età relativamente avanzata e non necessariamente ha dimestichezza con i mezzi informatici. Il Municipio di Savosa non intende quindi aderire al sistema di gestione on-line. Con stima. Klaue Kaj Chiede di ulteriormente verificare se il sistema non permette la possibilità suggerita poiché gli risulta sia fattibile. Torrente Roberto D'altra parte rileva che alcuni Comuni escludono a priori i non domiciliati. È verosimile che sia possibile gestire la cosa tramite il programma interno del Comune ma non su questi sistemi. Sindaco Prende l'occasione, vista la necessità in determinati casi di approfondire in modo specifico le questioni che vengono sollevate, di invitare i Consiglieri comunali, nel limite del possibile, a inoltrare le interpellanze con un certo anticipo e non unicamente riferirsi ai termini di legge . Presidente Chiede se ci sono interpellanze verbali. Nessun intervento. 6. Chiusura della sessione. Chiusura. Presidente Informa che il Signor Tamagni lo scorso 28 febbraio ha terminato l'attività presso il Comune, dopo ben 45 anni, per la meritata pensione. È stato salutato martedì scorso dal Municipio in una semplice cerimonia. Applauso. Sindaco Informa che il prossimo 9 giugno è riproposta la manifestazione Scollinando; la colazione sarà questa volta organizzata a Savosa Paese. Presidente Verbale del Consiglio Comunale di Savosa - Sessione del 11.03.2013 Pag. 12 __________________________________________________________________________ Ricorda che il prossimo CC è convocato il 3 giugno 2013. Chiude la seduta straordinaria alle ore 21.50. *** Redazione a cura del Segretario comunale Savosa, aprile 2013 *** Presidente: Segretario: Natalucci Marco Barelli Christian Scrutatori: Beltrami Regula Sigismondi Puglisi Gabriella 4. Consuntivo 2012 del Comune Messaggio Municipale 3/2013 Comune di Savosa Messaggio Municipale 3/2013 Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 237 Consuntivo 2012 Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il conto consuntivo 2012 del Comune, che si compone del presente Messaggio e del fascicolo “conti, tabelle e confronti”. La contabilità è stata controllata e verificata dalla Società di revisione Capifid SA di Chiasso, come risulta dal rapporto di revisione pure parte integrante. Premessa Lo scorso 23 ottobre il Municipio ha licenziato il Piano finanziario 2013-2016 che è stato discusso dal Legislativo nella seduta del 3 dicembre 2012. I dati che emergono dal consuntivo in esame rispecchiano l’evoluzione del PF citato che, in particolare, evidenzia una perdita d’esercizio di ca. CHF 1.2 mio confermata dal risultato del consuntivo 2012. Le entrate per imposte (persone fisiche e giuridiche, immobiliari e personali) si attestano, pure in linea con il PF, a ca. CHF 4.75 mio; le spiegazioni inerenti alla diminuzione del gettito delle persone fisiche -di ca. 0.75 mio- sono già state portate a vostra conoscenza. Ribadiamo inoltre, oltre a quanto già indicato, la particolarità che riscontriamo quest’anno alla voce imposte alla fonte: il risultato è addirittura negativo (-CHF 78'581.80) da ricondurre al conguaglio a favore del Cantone per l’anno 2011 di CHF 474'581.80 (nella consueta tabella delle differenze riportiamo il commento ai principali scostamenti rispetto al preventivo). Rileviamo infine che il risultato d’esercizio del consuntivo 2012 (-CHF 1'154'332.99) è stato mitigato dalle entrate per sopravvenienze di CHF 1 mio ca. Considerazioni generali Osserviamo che il totale complessivo delle spese è diminuito del 3% rispetto al consuntivo 2011. Il Municipio, come enunciato nella seduta di CC dello scorso dicembre, si è chinato sull’analisi dei conti del Comune. È scaturito un prospettato miglioramento della gestione corrente (al netto di minori costi e maggiori ricavi), riferito agli impegni attuali, di CHF 200'000.00 su base annua, e meglio: • • • • • • • • CHF 100'000.00 minori contributi dovuti al Cantone per le case anziani e SACD (poiché riferiti all’accertamento del gettito cantonale che subisce una forte flessione); CHF 18'500.00 trasporto allievi scuola media (costo assunto dal Cantone); CHF 16'500.00 risparmio sulla polizza di assicurazione per malattia dei dipendenti; CHF 10'000.00 minor uscita per indennità speciali del Municipio; CHF 10'000.00 nuovo contratto di catering per il servizio pasti allievi scuola elementare (dal 2 settembre 2013 collaboreremo con l’OTAF); CHF 10'000.00 contenimento costi outsourcing facendo capo alla nostra squadra esterna; CHF 25'000.00 adeguamento tassa rifiuti; CHF 10'000.00 puntuali contenuti minori spese e maggiori ricavi. Il margine attuale di manovra è quello descritto. Il Municipio si rende ben conto che non è sufficiente per un rientro dei disavanzi indicati nel PF; d’altra parte ci attendiamo un incremento del gettito fiscale comunale -come abbiamo potuto costatare dall’emissione delle richieste d’acconto per l’anno 2013- che potrebbe attestarsi a CHF 5 mio. Il consuntivo 2012 (moltiplicatore al 72.5%), presenta un disavanzo d’esercizio di CHF 1'154'332.99, con un autofinanziamento positivo di CHF 183'142.86. Il capitale proprio al 31 dicembre 2012 diminuisce a CHF 6'131'479.11. Il conto amministrativo riporta investimenti amministrativi netti di CHF 768'317.05 che riflettono un risultato totale d’esercizio negativo con conseguente aumento del debito pubblico pro-capite a CHF 3'211.45 (2011 CHF 2'945.63). In relazione agli investimenti, come da disposti della LOC, nel dispositivo di risoluzione vi sottoponiamo le relative liquidazioni: • • • • • • • • • • MM 15/03 strada di servizio mappale 287; MM 14/04 ristrutturazione casa mappale 411; MM 3/06 acquisto boschi e formazione sentiero didattico; MM 14/08 impianto di videosorveglianza; MM 5/09 interventi risanamento strade e aree pubbliche; MM 14/10 formazione passaggio pedonale Maraini/Canva; MM 15/10 posa contenitori interrati ex piazza di giro; MM 30/10 sistemazione giochi scuola infanzia; MM 2/11 concorso idee SE; MM 2/12 veicolo di servizio e radar PCN. Conclusioni Gli indicatori finanziari del Comune evidenziati nel fascicolo allegato denotano, come già ampiamente previsto, un peggioramento della situazione finanziaria. A titolo d’informazione il contributo straordinario (per Savosa CHF 115'000.00) che il Cantone ha chiesto ai Comuni nel 2013, sarà verosimilmente riproposto anche negli anni 2014/2015. Lo stesso, caricato alla voce “contributi cassa malati/AVS/AI/prest. compl.” non comporterà un aumento nel preventivo 2014 poiché, d’altra parte, il costo è quasi interamente compensato da una minore spesa per la voce citata legata al gettito fiscale; il contributo straordinario del Cantone è pure già stato considerato nel Piano finanziario. Inoltre, dal 2015, è previsto un sensibile minor incasso del contributo di privativa AIL. A disposizione per eventuali ragguagli, vi invitiamo a deliberare: 1. È approvato il consuntivo 2012 del Comune di Savosa che presenta un disavanzo d’esercizio di CHF 1'154'332.99. 2. Sono approvate le liquidazioni del conto degli investimenti indicate sopra. Allegati: citati Esame e rapporto: Commissione della gestione 5. Nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti Messaggio Municipale 4/2013 Comune di Savosa Messaggio Municipale 4/2013 Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 238 Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti Signor Presidente Signori Consiglieri Comunali Premessa Il Regolamento per la raccolta dei rifiuti del Comune di Savosa è stato approvato quasi 30 anni or sono. In questi anni la tematica della raccolta e smaltimento è stata discussa a tutti i livelli in molteplici sfaccettature; inoltre l’evoluzione delle norme legislative è stata molto marcata. Un grande passo avanti è stato fatto in direzione della raccolta differenziata; oggi la cittadinanza è più sensibile alla separazione dei rifiuti rispetto a qualche anno fa. Quel che resta da chiarire è il metodo di tassazione, mentre è stato sancito -dal Tribunale federale- il principio di causalità in materia di finanziamento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Con il presente Messaggio, il Municipio ha quindi optato per sottoporvi un nuovo Regolamento -visto l’attuale datato e non più corrispondente alle esigenze d’oggi- che attualizza i disposti di legge, codificando in particolare l’obbligo di separazione, la possibilità del controllo della provenienza e del genere di rifiuti consegnati e il margine per adeguare il grado di copertura dei costi (introducendo, per quanto concerne le tariffe, la forchetta anche per le persone fisiche) confermando l’imposizione della tassa forfettaria. Non riteniamo pertinente un raffronto con il Regolamento in vigore; di seguito segnaliamo invece gli elementi principali del progetto di nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti. Situazione cantonale Il Dipartimento del territorio dovrebbe sottoporre al Consiglio di Stato, in tempi ragionevoli, una proposta di revisione della legislazione. Sembrerebbe che il documento che sarà indirizzato al Governo non proponga l’introduzione di una tassa di smaltimento obbligatoria finanziata interamente in base al quantitativo di rifiuti prodotto e nemmeno voglia stabilire un prezzo del sacco unico per tutto il Ticino. Dovranno per contro essere introdotte soluzioni alternative che permetteranno comunque di rispettare il principio di “chi inquina paga”, stabilito dalla Legge e dalla giurisprudenza federale. Così facendo sarà garantita ai Comuni una certa autonomia per rispondere a esigenze locali. MM 4/2013 pagina 1 di 3 Adattamento Regolamento Spesso si cita unicamente il principio di causalità: tuttavia l’Alta Corte di Losanna ha anche stabilito che una parte importante dei costi (almeno il 70%) deve essere finanziata da una tassa e non dalle imposte. Lo smaltimento dei rifiuti in Ticino ha la medesima incidenza per tutti gli Enti locali (tariffa stabilita dall’Azienda cantonale dei rifiuti), mentre il servizio di raccolta, con i vari giri di raccolta più o meno capillari o la politica di separazione dei rifiuti più o meno incentivata secondo scelte o esigenze locali, può subire differenzazioni di costo. Ribadiamo come sia fondamentale che il Parlamento si pronunci politicamente sul tema di fondo: si vuole una soluzione centralizzata oppure lasciare una certa libertà d’azione agli Enti locali? In questo momento riteniamo prioritario creare le premesse per promuovere la separazione dei rifiuti attraverso delle campagne d’informazione e di prevenzione. Occorre rendere attenti i cittadini sul loro ruolo attivo e centrale nella protezione del nostro ambiente, mostrare loro come alcuni semplici gesti quotidiani possano incidere favorevolmente sulla qualità del territorio. Questo cambiamento culturale è già in parte in atto. Occorre inoltre la presenza di luoghi di raccolta capillari, dove il cittadino possa comodamente liberarsi dei sacchi e dei rifiuti precedentemente separati. Proprio in questa direzione il Municipio intende muoversi grazie al credito quadro votato dal Consiglio comunale lo scorso dicembre. Il Municipio, in questa fase ancora interlocutoria per rapporto alla situazione cantonale, si concentra quindi sull’adeguamento del grado di copertura -indipendente dalla causalità- e sulla promozione di una più accurata separazione dei rifiuti. Grado di copertura Non occorre far mistero che, nell’ambito dell’analisi dei conti del Comune -a fronte dei prospettati importanti disavanzi d’esercizio- maggiori ricavi, anche contenuti, sono necessari. Nell’approfondimento che il Municipio ha esperito in questi mesi in più occasioni, come d’altra parte annunciato durante la discussione sul preventivo 2013 e sul PF, sono state individuate puntuali maggiori entrate, tra cui quella che proponiamo, come pure contenimenti della spesa di cui si è detto nel Messaggio sui conti consuntivi 2012. Il grado di copertura che si registra nel consuntivo 2012 è del 54.50%, senza considerare il costo per ammortamenti e quello presumibile per interessi in caso di necessità di finanziamento (che corrispondono complessivamente al 3% circa). Ricordiamo che per risposta ad un’interpellanza dell’aprile 2011 al Gruppo I Verdi del Ticino, fino a 5 anni or sono coprivamo meno del 40%; grazie anche alla riduzione del costo di smaltimento, dal 2010 il grado di copertura è aumentato fino a stabilirsi come al valore citato. L’attuale Regolamento non prevede le forchette per le persone fisiche, che proponiamo come alla tabella sottostante: Economie domestiche composte da una persona composte da due o più persone ATTUALE NUOVO CHF 70.CHF 140.- da CHF 75.- a CHF 150.da CHF 150.- a CHF 300.- CHF 140.- da CHF 150.- a CHF 300.- Appartamenti di vacanza per ogni appartamento Per quanto invece attiene alle persone giuridiche, abbiamo proceduto a un adattamento di quelle in vigore uniformando i parametri come al nuovo art. 14 cpv. 3 lett. c), d) e e). MM 4/2013 pagina 2 di 3 Il Municipio ha intenzione di applicare, nel 2014, una tassa forfettaria annua di CHF 160.per le famiglie e gli appartamenti di vacanza e di CHF 80.- per le persone sole. Considerando un proporzionale adeguamento pure per le persone giuridiche, la proiezione indica un maggior ricavo di circa CHF 25'000.-. Garantiremmo così una copertura dei costi del 65%; per un ulteriore miglioramento di questa percentuale stiamo lavorando anche sul contenimento dei costi al fine di attestarci attorno al 70%. Sperazione dei rifiuti Una grave omissione dell’attuale Regolamento per la raccolta dei rifiuti è di non prevedere che i detentori e produttori di rifiuti debbano separare i vari rifiuti. Con i nuovi articoli 2 e 6 si sollecita ulteriormente la separazione dei rifiuti a salvaguardia dell’ambiente e del territorio e si disciplina questa necessità anche per i più reticenti: potrà sembrare anacronistico, ma ancora oggi tra gli RSU troviamo sacchi contenenti scarti vegetali, riviste e giornali, bottiglie e lattine che andrebbero separati. Facoltà di controllo Un’altra lacuna dell’attuale Regolamento per la raccolta dei rifiuti è data dall’impossibilità di eseguire dei controlli sul genere di rifiuti smaltito e sulla loro provenienza a causa della mancanza di una chiara base legale. Con l’approvazione dell’art. 17 si vuole ovviare e dotare i servizi comunali dei necessari strumenti per intervenire presso gli utenti indisciplinati o residenti in altri Comuni. Per le considerazioni espresse, invitiamo il Consiglio comunale a risolvere 1. E’ approvato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. 2. Il Regolamento entra in vigore, previa ratifica cantonale, il 1° gennaio 2014 e sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 1985 e successive modifiche, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile. Allegato: - nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti (quello in vigore è consultabile sul sito del Comune) Competenti per il preavviso: - Commissione delle petizioni - Commissione della gestione MM 4/2013 pagina 3 di 3 Regolamento per la gestione dei rifiuti del Comune di Savosa Indice Disposizioni generali Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 Campo d'applicazione Principi Competenza Categorie di rifiuti, definizioni Compiti del Comune Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti Organizzazione dello smaltimento pubblico Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate Utenti autorizzati Imballaggi, contenitori ed esposizione Rifiuti esclusi dalla raccolta Tasse Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Copertura dei costi Prelievo delle tasse Obbligo di pagamento della tassa annuale Determinazione delle tasse Rimedi giuridici Art. 15 Notifica della tassa annuale, mezzi e termini di ricorso Disposizioni particolari, contravvenzioni Art. 16 Art. 17 Contravvenzioni Facoltà di controllo Disposizioni finali e transitorie Art. 18 Art. 19 Provvedimenti e misure di esecuzione Entrata in vigore 1 Il Comune di Savosa emana, in base alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb del 24.03.2004) e alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb del 7 ottobre 1983) il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo d'applicazione 1 Il Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Savosa. 2 Esso è applicabile su tutto il territorio comunale, per gli utenti specificati all’articolo 8 del presente Regolamento. 3 Il Regolamento è valido per i detentori e/o produttori di rifiuti. Art. 2 Principi 1 La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento. 2 Il Municipio mira a ridurre l’impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico. 3 Il Municipio collabora (su scala regionale) con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti. Art. 3 Competenza 1 Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. 2 L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana un'Ordinanza di applicazione. 3 Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati. 4 Il Comune promuove la sensibilizzazione e l’educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti attraverso il dicastero “Protezione Ambiente”, l’Istituto Scolastico comunale e iniziative in occasione di manifestazioni. Art. 4 1 Categorie di rifiuti, definizioni Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente: 2 a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili; b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati; c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale. 2 Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, commercio, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione non sono considerati rifiuti urbani. 3 Sono rifiuti speciali i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (OTRif del 22 giugno 2005). Art. 5 Compiti del Comune 1 Il Comune organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, sensibile al rispetto dell’ambiente, della salute e del decoro cittadino. 2 Promuove la separazione dei rifiuti, e organizza dei centri e sottocentri di consegna e separazione dei rifiuti urbani. 3 Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali, promuove il compostaggio individuale e organizza un Centro di compostaggio in zona Parco Vira. 4 Organizza la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti, presso il posteggio in zona Parco Vira. 5 Informa e coinvolge la popolazione sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale. 6 Provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti in zone molto frequentate come piazze pubbliche, punti panoramici e aree di svago. 7 Verifica, annualmente, l’evoluzione dei costi con l’obiettivo di assicurare un grado di copertura ottimale. Art. 6 Doveri dei detentori e/o produttori di rifiuti 1 I rifiuti per i quali il Comune organizza dei servizi di raccolta, devono essere separati a cura del detentore e/o produttore di rifiuti. 2 I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune o al punto di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio. 3 Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i rifiuti raccolti separatamente devono essere consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili devono essere raccolti separatamente e non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti. 3 4 Un'azienda che produce rifiuti separati in quantità maggiore rispetto alle economie domestiche, deve provvedere essa stessa al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. Il Comune va in precedenza informato. 5 I rifiuti industriali o aziendali (scarti di produzione) vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, separatamente dalle raccolte comunali. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio. 6 I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali. 7 È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l’incenerimento abusivo degli stessi. 8 Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all’Autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO Art. 7 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate 1 Il Municipio stabilisce, nell'Ordinanza d'applicazione, il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti. 2 Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. 3 Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell’ambito dei servizi comunali devono essere eliminati, da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia. Art. 8 Utenti autorizzati 1 Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Savosa (residenti, persone fisiche e giuridiche per l’attività svolta sul territorio comunale). 2 I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere eliminati tramite questi servizi di smaltimento. Art. 9 Imballaggi, contenitori ed esposizione 1 I rifiuti solidi urbani possono essere consegnati solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati. 2 Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza d'applicazione gli imballaggi autorizzati e la modalità di consegna. 3 Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 6 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali la posa di contenitori interrati per rifiuti. 4 4 I cestini pubblici per i rifiuti a norma dell'articolo 5 capoverso 6 servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti. Art. 10 Rifiuti esclusi dalla raccolta 1 I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dei rifiuti domestici ingombranti: - apparecchi elettronici come televisori, radio e computer; apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere; apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori e climatizzatori; apparecchi elettronici d’intrattenimento, telefonici, videogames; stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner; rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori; tubi e lampadine fluorescenti, al mercurio e ai vapori di sodio; sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii; veicoli da rottamare e loro componenti; rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione; cadaveri e carcasse di animali; le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione; sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive; residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina; materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici; residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere; coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici; le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi; i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame; le gomme e gli pneumatici; le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche; i residui dei bagni di sviluppo fotografico; i residui dei bagni galvanici e di zincatura; le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo; le emulsioni e le miscele bituminose; pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi; medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti; carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie; taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione. 2 In caso di dubbio l’utente, prima di consegnare i rifiuti, ha il dovere d’informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l’azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune. 3 I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti. 5 TASSE Art. 11 Copertura dei costi 1 Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva una tassa annuale. 2 Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani (art. 5 cpv. 7) e gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti, nonché per consentire una rimunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito. Art. 12 Prelievo delle tasse 1 È prelevata presso l’utenza una tassa annuale a copertura degli oneri di servizio, segnatamente i costi per le raccolte differenziate, per l'informazione e la consulenza nonché per il personale e l'amministrazione. La tassa copre i costi per lo smaltimento dei rifiuti domestici. La tassa è dovuta indipendentemente dalla consegna o meno dei rifiuti. 2 Il calcolo della tassa annuale avviene per persona sola o famiglia e per le aziende/uffici. Il Municipio si riserva la facoltà di diminuire la tassa annuale in modo adeguato per le aziende che provvedono a smaltire tali rifiuti a proprie spese o aumentarla (se del caso riferendosi alla tariffa della categoria superiore) per quelle aziende che producono una quantità di rifiuti sensibilmente maggiore rispetto alla media per analoga attività. Art. 13 1 Obbligo di pagamento della tassa annuale Sono soggetti all’obbligo del pagamento della tassa annuale tutti gli utenti definiti dall’articolo 8 del presente Regolamento. Art. 14 Determinazione delle tasse 1 Il Municipio fissa l'ammontare delle singole tasse nonché i criteri per la loro determinazione tramite Ordinanza. 2 Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi e consuntivi. 3 Tassa annuale; le tasse elencate si intendono IVA esclusa: a) Economie domestiche composte da una persona da CHF 75.00 a CHF 150.00 b) Economie domestiche composte da due o più persone da CHF 150.00 a CHF 300.00 c) Ristoranti, bar, osterie: fino a 50 posti compreso esterni da CHF 200.00 a CHF 400.00 da 50 a 100 posti da CHF 400.00 a CHF 800.00 oltre 100 posti da CHF 750.00 a CHF 1500.00 6 d) Pensioni, alberghi, case di cura, ostelli gioventù, garni, affittacamere: fino a 50 posti letto da CHF 200.00 a CHF 400.00 da 50 a 100 posti letto da CHF 400.00 a CHF 800.00 oltre 100 posti letto da CHF 750.00 a CHF 1500.00 e) Negozi, uffici, locali di deposito, laboratori e altre aziende: secondo l’importanza dell’azienda e l’entità dei rifiuti prodotti da CHF 200.00 a CHF 2000.00 f) Appartamenti di vacanza: per ogni appartamento da CHF 150.00 a CHF 300.00 g) Grandi empori, industrie, magazzini o comunque tutte quelle attività che producono rifiuti, cascami o residuati in quantità importanti, sono tenuti, se del caso, a concludere un accordo direttamente con la ditta appaltatrice per la raccolta dei rifiuti del Comune, oppure tramite il Municipio. 4 La tassa è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell’anno, la tassa annua viene prelevata pro-rata proporzionalmente ai mesi di domicilio/attività/ecc. RIMEDI GIURIDICI Art. 15 Notifica della tassa annuale, mezzi e termini di ricorso 1 La tassa annuale viene emessa e notificata a ogni utente una volta l’anno tramite fattura. 2 La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale vigente. 3 Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni. 4 Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla notifica. 5 La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo gli artt. 80 LEF e 28 LALEF. 6 Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione. DISPOSIZIONI PARTICOLARI, CONTRAVVENZIONI Art. 16 1 Contravvenzioni Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento e alle disposizioni cantonali, sono passibili di una multa da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura e all’ammontare previsti dalla LOC. 7 2 Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione. 3 Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la segnalazione ai servizi cantonali competenti. Art. 17 Facoltà di controllo 1 In caso di presumibili infrazioni al Regolamento, o se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati da incaricati del Municipio, a fini di controllo e accertamento. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 18 Provvedimenti e misure d’esecuzione 1 Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l’applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze. 2 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC ed è autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR del 17 maggio 2005). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA del 2 aprile 1975. 3 Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento. 4 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia. Art. 19 Entrata in vigore 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, previa approvazione del Consiglio comunale e la ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni. 2 Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dal Consiglio comunale in data 16 dicembre 1985 e successive modifiche, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile. IL MUNICIPIO Approvato dal Consiglio comunale in data xx.xx.xxxx. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali, il xx.xx.xxxx. 8 6. Convenzione per la distribuzione di acqua potabile da parte dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso al Comune di Savosa per una durata di 20 anni Messaggio Municipale 5/2013 Comune di Savosa Messaggio Municipale 5/2013 Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 239 Convenzione per la distribuzione di acqua potabile da parte dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso al Comune di Savosa per una durata di 20 anni Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali L’acqua è elemento insostituibile di cui abbiamo bisogno quotidianamente. La Svizzera ha la fortuna di essere un Paese che dispone di acqua di qualità e in grande quantità, al punto tale da non essere più consapevoli dell’importanza di questo bene primario. Solo i mass media, a scadenze regolari, ci rammentano che la precarietà delle infrastrutture, le pessime condizioni igieniche e la siccità toccano ancora oggigiorno una vasta parte della popolazione del nostro pianeta. La salute e il benessere dei popoli dipendono in ampia misura proprio da questa preziosa e vitale risorsa. Da quasi 80 anni, il Comune di Savosa assegna all’Azienda Acqua Potabile di Paradiso il compito di fornitura dell’acqua potabile su gran parte del nostro territorio (fin dal 1922 il nucleo di Rovello viene già rifornito dal Comune di Paradiso); il rapporto di collaborazione è quindi ben più longevo della prima convenzione stipulata nel 1935. Informiamo che, con l’entrata in vigore della Legge federale sulle derrate alimentari del 1992, tutte le Aziende dell’acqua potabile sono state chiamate a garantire ai propri clienti un approvvigionamento nel segno dell’efficienza e della qualità, con l’impegno di costantemente effettuare controlli e manutenzioni di tutte le strutture adibite al prelievo e alla distribuzione di acqua potabile. Per sensibilizzare e far comprendere quale privilegio sia disporre di acqua in quantità sufficiente e di qualità impeccabile, il Municipio di Savosa organizzò, nel 2006, una visita alle sorgenti di Canedo in territorio di Sonvico e del serbatoio a Porza. La popolazione, tra cui molti ragazzi, rispose numerosa all’invito e seguì con interesse le informazioni date dagli addetti ai lavori; vi è stata l’opportunità di vedere dove è captata l’acqua, come viene “pulita” (oltre all’impianto di filtrazione a raggi ultravioletti presente nel serbatoio, a monte in zona sorgenti/captazione è stato ricavato un singolare sistema naturale di trattamento delle acque attraverso dei prati filtranti) e come arriva alle nostre abitazioni. Pensiamo sia stato importante far capire, in particolare ai ragazzi che rappresentano il futuro, la grande fortuna che abbiamo nel poter bere dal rubinetto di casa acqua buona e di alta qualità. Nel giugno 2011 è inoltre stata distribuita una circolare a tutti i fuochi per sensibilizzare la cittadinanza e le aziende sull’utilizzo di questo prezioso elemento. Ricordiamo pure che, ogni anno, il 22 marzo ricorre la giornata mondiale dell’acqua. *** Il 25 maggio 2010 il Municipio (con ratifica da parte del Consiglio comunale il 15 novembre 2010) ha cautelativamente disdetto la convenzione -approvata dall’Autorità cantonale nel 1990- tra l’Azienda Acqua Potabile di Paradiso e il Comune di Savosa e rivendicato la revisione della stessa facendo salvi quei principi di equità di trattamento enunciati dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, in particolare per quanto attiene il prelievo di tariffe d’erogazione parificate su tutto il comprensorio servito dall’Azienda (Paradiso e Comuni convenzionati). MM 5/2013 pagina 1 di 2 Ben presto ci siamo però resi conto che prima dell’aggiornamento della convenzione, il Municipio di Paradiso doveva rivedere il Regolamento per la fornitura di acqua potabile alle disposizioni di legge. Il 10 dicembre 2012 il Consiglio comunale di Paradiso ha approvato il nuovo Regolamento (ratificato il 27 marzo 2013 dalla Sezione Enti locali) che promuove un uso parsimonioso delle risorse -giusta la Legge cantonale sull’approvvigionamento idrico- secondo il principio di causalità e applica tariffe attrattive e identiche a quelle previste nel proprio Comune. Quale conseguenza, rileviamo che la contestata tassa base, che comprendeva anche un ingente diritto di consumo, è stata corretta nel senso che la tariffa sarà applicata sull’effettivo uso di acqua potabile. Anche la questione riguardante l’eventualità di riscatto della rete, oggetto di ripetute contestazioni da parte nostra, è stata risolta conformemente alle nostre aspettative, ovvero con il richiamo allo specifico articolo della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Un cenno lo merita pure la costruzione e il finanziamento del serbatoio al mappale 727 RFD Porza. Trattandosi di un’opera straordinaria, con il duplice scopo di garantire un’erogazione (pressione) costante dell’acqua sul territorio comunale e l’accumulo di una sufficiente quantità quale riserva antincendio -compito questo assegnato, per legge, ai Comuni- il Consiglio comunale di Savosa, con l’approvazione in data 18 dicembre 1989 della convenzione con l’acquedotto di Paradiso, avvallò di assumere integralmente la spesa di realizzazione del serbatoio, delegando all’Azienda Acqua Potabile di Paradiso l’onere dell’allacciamento alla rete di distribuzione, nonché la manutenzione del manufatto. Ritenute ora condivise le tariffe di consumo attrattive e convenienti che sono uguali per tutti gli utenti e le modalità circa il riscatto della rete, il Municipio di Savosa è dell’avviso di rinnovare i rapporti di collaborazione che perdurano da oltre 90 anni. Nell’ambito delle trattative, su nostra specifica richiesta, l’AAP ha inoltre convenuto l’esecuzione d’importanti investimenti di aggiornamento della rete. Con il presente Messaggio sottoponiamo quindi al Consiglio comunale la richiesta di approvazione della nuova convenzione e, quale parte integrante, ma non di competenza del nostro legislativo, il Regolamento Organico AAP di Paradiso. A titolo informativo, a riguardo delle tariffe, osserviamo che da un confronto dei costi applicati da Paradiso per rapporto alle AIL SA, si riscontra una convenienza per l’utenza. A disposizione per ulteriori ragguagli, invitiamo i Consiglieri Comunali a risolvere: 1. E’ approvata la convenzione per la distribuzione dell’acqua potabile da parte dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso al Comune di Savosa. 2. La convenzione, previa ratifica cantonale, decorre dal 1° gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2033 e sostituisce quella approvata dal Consiglio comunale di Savosa il 18 dicembre 1989, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile. Allegati: nuova convenzione/planimetria comprensorio e Regolamento Organico AAP Paradiso Competenti per il preavviso: - Commissione delle petizioni - Commissione della gestione MM 5/2013 pagina 2 di 2 Convenzione di privativa per la distribuzione di acqua potabile fra il Comune di Savosa (in seguito: il Comune) e il Comune di Paradiso Azienda Acqua Potabile (in seguito: AAP) Preambolo Il Comune di Savosa, rappresentato dal suo Municipio, (in seguito: il Comune) e il Comune di Paradiso, Azienda Acqua Potabile, (in seguito: AAP), • nell’intento di assicurare il servizio di distribuzione di acqua potabile nel Comune di Savosa; • nell’ossequio dei disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e della Legge sull’approvvigionamento idrico. sottoscrivono la seguente convenzione di privativa: Art. 1: Oggetto della convenzione Il Comune di Savosa, concede alla AAP la privativa per la distribuzione entro la giurisdizione comunale dell’acqua potabile per qualsiasi uso. In particolare il Comune rinuncia, né permetterà a terzi, di produrre, introdurre e distribuire acqua potabile destinata ad essere consumata entro la giurisdizione comunale. § Restano eccettuate ed escluse dalla privativa qui pattuita le reti idriche nelle seguenti zone in territorio giurisdizionale di Savosa: - territorio a ovest della strada cantonale di collegamento 5 Vie - Vezia (fornitura tramite l’AAP Vezia); - territorio a est del nucleo di Savosa fino alla Via Vira (fornitura AAP Porza); - territorio a est del campo da calcio e a valle di Via Vira (fornitura AIL Sezione Acqua Lugano); - territorio a sud della frazione di Rovello, versante Lugano (fornitura AIL Sezione Acqua Lugano). Tutto il resto, e meglio la rete attuale già gestita da AAP di Paradiso come indicato in modo dettagliato nella planimetria allegata, è assunto in privativa e ai fini dei presenti accordi dalla stessa AAP. Art. 2: Obblighi del Comune a) Il Comune concede alla AAP l’occupazione gratuita dell’area pubblica, sottosuolo compreso, per tutte le opere destinate all’approvvigionamento, al trasporto, alla distribuzione dell’acqua potabile nonché al trasporto di eventuali dati di telecomunicazione correlati, favorendo inoltre l’installazione degli impianti nell’ambito delle opere e delle aree pubbliche previste dal piano regolatore (in seguito PR). b) Il Comune coinvolgerà tempestivamente la AAP nei processi pianificatori nell’ambito del PR, collaborando e coordinando i lavori di posa delle condotte di competenza AAP con le altre infrastrutture pubbliche e i rilievi dei tracciati. c) Nella progettazione e nell’esecuzione delle proprie infrastrutture, il Comune tiene conto degli impianti AAP esistenti; in caso di spostamento, per richiesta del Comune, di tali impianti, il Comune assume le spese per la demolizione e il ripristino e concede lo spazio per la nuova sede. d) Lo stesso vale per interventi e/o impianti di AAP che dovessero interessare infrastrutture comunali. e) In particolare il Comune inserirà una disposizione generale nel PR secondo la quale gli allacciamenti agli impianti di urbanizzazione debbano avvenire alle condizioni dei regolamenti di fornitura previsti per ogni tipo di servizio (acqua, gas, energia elettrica, canalizzazioni, ecc.). f) Per le forniture d’acqua varrà il Regolamento Organico dell’ AAP di Paradiso e le disposizioni della SSIGA (Società Svizzera Industrie Acqua e Gas). g) Qualora gli interventi non fossero di esclusiva competenza di AAP, ma interessassero anche compiti incombenti al Comune (eventualmente a altri fornitori: v. art. 1), le parti si accorderanno di volta in volta per quanto attiene agli aspetti tecnici e sulla ripartizione dei costi. L’AAP partecipa alle spese di ripristino della pavimentazione proporzionalmente al suo intervento. h) Ove occorra il Comune appoggerà presso enti o privati le pratiche promosse da AAP intese ad ottenere i permessi per l’acquisto, l’occupazione e l’attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura di acqua potabile. i) Il Comune di Savosa mette a disposizione di AAP il serbatoio di accumulazione di proprietà (e che rimane di proprietà) di esso Comune in territorio di Porza (mapp. n. 727), già allacciato alle condotte di adduzione e distribuzione alla condotta principale, come del resto avviene già attualmente. Art. 3: Obblighi della AAP a) L’AAP fornirà l’acqua potabile direttamente agli utenti nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia e conformi ai disposti del Regolamento Organico dell’AAP. b) L’AAP provvederà alla costruzione (su tutta la zona di sua competenza), al rinnovamento ed alla manutenzione degli impianti di distribuzione, tenendo conto dell’efficienza del servizio, dello standard tecnico nel settore e delle esigenze specifiche degli utenti; fermo restando un limite massimo di 45 l/s (consumo di punta). c) Gli allacciamenti agli utenti verranno eseguiti dalla AAP alle condizioni stabilite dal Regolamento Organico dell’AAP. d) AAP si assume ogni relativo onere di manutenzione del serbatoio di cui all’art. 2 i). Art. 4: Durata della convenzione a) La presente convenzione inizia il 1° gennaio 2014 e scade il 31 dicembre 2033, per una durata di 20 (venti) anni. b) È espressamente riservata ogni e qualsiasi futura modifica legislativa applicabile all’oggetto della convenzione. I disposti della convenzione diverranno inefficaci nella misura in cui si troveranno in contrasto con nuove future disposizioni legislative a livello cantonale e federale. Art. 5: Condizioni di riscatto degli impianti A) Oggetto del riscatto Oggetto del riscatto sono gli impianti di distribuzione di acqua potabile (rete idrica) di proprietà della AAP situati sul territorio comunale che servono esclusivamente il Comune di Savosa. Sono esclusi dal riscatto gli impianti situati sul territorio comunale che servono a trasportare o distribuire acqua potabile in altri Comuni. B) Indennità di riscatto Il prezzo di riscatto equivale al valore reale e reperibile degli impianti al momento del riscatto, ai sensi dell’art. 38 della LMSP. C) Riscatto anticipato Le modalità ed i tempi corrispondono a quelli previsti dalla LMSP, art. 38. D) Riscatto alla scadenza Alla scadenza della convenzione e qualora la medesima non venisse rinnovata, il Comune dovrà riscattare gli impianti definiti nell’oggetto del riscatto ai sensi dell’art. 38 LMSP. Art. 6: Contabilità e consuntivi annuali Ogni anno l’AAP presenterà al Comune copia degli investimenti realizzati alla propria rete di distribuzione sul territorio di Savosa. Art. 7: Qualità del prodotto e tariffe Qualità del prodotto La AAP distribuirà l’acqua potabile secondo le disposizioni di legge del Regolamento Organico dell’AAP, delle raccomandazioni della SSIGA e nel rispetto del Manuale AQUATI. I costi derivanti dal trattamento dell’acqua sono a carico dell’AAP. La AAP si impegna, nel limite del possibile, a dare avviso ai clienti di interruzioni programmate e a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Essa non contrae comunque alcun obbligo di risarcimento verso il cliente. Tariffe generali Le tariffe applicate sono strutturate secondo il Regolamento Organico AAP e sono valide per tutta la zona di distribuzione della AAP. Il Regolamento è parte integrante della presente convenzione. Art. 8: Penalità Violazioni alle disposizioni di diritto pubblico della presente convenzione, saranno sottoposte al Lodevole Consiglio di Stato, o alla sua Amministrazione quale autorità di vigilanza, fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.--. Resta inteso che AAP non è responsabile per interruzioni della fornitura d’acqua per cause di forza maggiore. Rimane riservata la perseguibilità di AAP per grave negligenza. Art. 9: Rete di distribuzione e condizioni di allacciamento A) In generale La AAP costruirà, a sue spese, provvedendo anche alla loro manutenzione e rinnovamento, gli impianti di distribuzione e produzione in conformità alle raccomandazioni SSIGA e al Regolamento Organico AAP. B) Spese di allacciamento e prelievo di contributi La AAP eseguirà gli allacciamenti secondo il Regolamento Organico AAP, parte integrante della presente convenzione (in allegato). Per ciò che riguarda le tasse di allacciamento, i contributi speciali e i costi per la posa delle strutture su terreno privato, vale il citato Regolamento Organico AAP, parte integrante della presente convenzione. Nei casi di comprovata necessità e/o qualora l’allacciamento non fosse più conforme alle vigenti normative oppure qualora la vetustà dell’allacciamento possa implicare perdite d’acqua e/o danni all’AAP, quest’ultima è autorizzata ad intervenire per la manutenzione o sostituzione dell’allacciamento. Le relative spese saranno integralmente poste a carico del titolare dell’allacciamento. Qualora il titolare dell’allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e la sostituzione, è data facoltà alla AAP di interrompere l’erogazione dell’acqua previa comunicazione per lettera raccomandata e l’assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso sarà tuttavia garantita un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. Art. 10: Fontane e idranti La proprietà, manutenzione e gestione delle fontane pubbliche e degli idranti in suo territorio giurisdizionale compete al Comune di Savosa. I relativi costi di fornitura d’acqua potabile sono indicati nel Regolamento Organico. La AAP potrà usufruire degli idranti per lo svolgimento di manovre idrauliche (spurghi, ecc.). Art. 11: Impianti interni a) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle disposizioni della LMSP e ad ogni altra legge applicabile in vigore. b) Le installazioni idrauliche interne dovranno essere eseguite e mantenute in buono stato, conformemente alla legislazione federale in materia e secondo le direttive tecniche della Società svizzera acqua e gas (SVGW-SSIGA), in particolar modo ossequiando alla W3. c) La AAP avrà il diritto di controllare, a norma delle prescrizioni vigenti in materia, le installazioni interne, per accertarsi della loro efficienza e sicurezza. d) La AAP potrà sospendere la fornitura di acqua potabile, previa comunicazione per lettera raccomandata e l’assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni, per eseguire quanto richiesto a quei clienti che, ostinatamente, si rifiutassero di far eseguire le migliorie necessarie per la sicurezza dei loro impianti interni. In questo caso sarà tuttavia garantita un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. Art. 12: Cessione della convenzione La presente convenzione è cedibile con tutti i diritti e gli obblighi ad un qualsiasi successore in diritto alla condizione che quest’ultimo sia in grado di fare fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti e ritenuti necessari dai Municipi per fornire una garanzia sufficiente di continuità della fornitura. È riservata la ratifica da parte dei rispettivi Consigli comunali. Art. 13: Modifiche e nuove disposizioni di legge a) Nel caso in cui singole disposizioni del presente atto di convenzione, per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o al subentrare di relative applicazioni delle stesse, fossero o risultassero imperativamente nulle, è volontà delle parti che le residue disposizioni restino ugualmente in vigore per quanto compatibile con il diritto eventualmente entrato in vigore. b) È espressamente riservata ogni e qualsiasi modifica legislativa futura applicabile all’oggetto della convenzione. Art. 14: Entrata in vigore a) I presenti accordi sono subordinati per la loro validità all’approvazione dei Consigli Comunali di Savosa e di Paradiso. b) I presenti accordi saranno sottoposti per l’approvazione al Consiglio di Stato e diventano esecutivi con tale approvazione. c) I presenti accordi annullano e sostituiscono la precedente convenzione di privativa in vigore, come pure ogni altra disposizione contraria o incompatibile. Art. 15: Esemplari della convenzione La presente convenzione è redatta in 3 (tre) esemplari, destinati rispettivamente al Comune di Savosa, all’ AAP di Paradiso e al Lod. Consiglio di Stato Luogo e data: …………………………… Luogo e data: ……………………........ Per il Municipio di Savosa Per l’Azienda Municipalizzata Il Municipio di Paradiso Il sindaco: Il sindaco: Il segretario: Il segretario: Allegati: - Regolamento Organico AAP Paradiso Planimetria comprensorio di privativa AAP a Savosa Approvata dai Consigli Comunali di Savosa, il ___________________ di Paradiso il __________________ Approvata dal Consiglio di Stato il ___________________ Idrante Idrante a colonna I K Idrante sotterraneo M N Allacciamento privato N M B M O M impreciso L preciso L 122 L L MM 483 121 O M LL MM M M M O 579 Serbatoio Savosa Condotta M 11 9 L 655 MOMO O M O O N O 118 O O O 126 618 L M A M MM O L O O A O A 620 M N O 114 N N M 331 M L M 286 M MM MM M M 332 M N O A O O O OO OO O L 741 O LL M Savosa M O A N L L O L O A A L O M NM e-mail: [email protected] A MM O M O M O AA M M 14 N O A A N A A M O 750 542 L L 540 L L M L L Camp Crocifisso M O O O O L M M 453 L L M L 240 L M MM MM O O D A S10 L L L K 266 O O L L M L O L MM M O MM M L M O M 275 L Val Gersa 213 M 454 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M AN O Formato (mm) N O 87 M 113 O 109 L N N M M M Bepa NN NL N N A 88 Bepa L N 105 N N O N L 621 L L 613 L N N A Dicembre 2010 Cian Aggiornamento dati Dicembre 2010 Cian 1:1'500 L N M M A Allestimento piano N 502 N L O N Controllo: L M N N M M M 630 O O IN L L N M MN N A Operatore: Data: A Fase: L L 466 M Al Ronco N 145 O M N L L N 616 S13 N K M A Acqua Potabile COMPRENSORIO DI PRIVATIVA AAPP Piano idranti COMUNE DI SAVOSA L O N M L O D M L 514 N O L SR O 498 MN M N M N N O S21 K O O M N 494 M M M 489 M O M O O N OO 460 L M M M M M M O 495 488 O O Chioso M M O M 580 L O A M M B O 574 O A A 619 O O M MM O O 112 A O O O O O M N L L L M O O O M M OOO M M M M M MM MMM M M M ML LMMMM M M 592 O 617 M M A M M N 493 N M M A A L M N L M A NL NA M O N MM 142 141 M M MM NM A L M M A 140 M O M O L O M 115 N MM O M 20 A L M A L N M O O A A L M A MN S16 K N M N 740 M L M MM M M A L M L MM M M M M M 139 LM M M129 130 NM M L L M M L M A M M AA 131 M N L M M 128 M M MMM 133 M M MM A M L M M 136 M M L M M M M M M N NM M M M M 137 111 M M M M MM M 138 AM L LN L M 593 L MM 191 L MM N M MM M M L 737 M L N M 135 M M L 738 N 739 M L MN M L MM 742 L L L L O O M M E MM MM M M M 562 D L N N 490 O NM 127 M 116 N MN M O A posizionato N M M O O L 748 LL 569 M N N M AM M O OO A preciso OO M N N M O M M 575 L M A M OO L 759 A M M NN 120 O N O N N N M M L M ML143 M M LM NM M N MM M 288 M E A M O M N N N M M N M MM O N N MN N M NN N M NN 144 N AA MM M A 89 OO L OO 681 O N 125 A impreciso 576 L S32 M KA N 577 L 758 M M M A j O M O N M M N M O L O N L O 682 M MMM M M MM M M O O L A M OO O 757 O 680 O OO MM O M MM M OO O M M M O OO 578 L M M M MM M OO MM N O OO L M O M O 124 O posizionato Planimetria: 461 N 459 N A N Comune di Savosa N NN N N AAP - PARADISO REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE Indice dei contenuti TITOLO I DEFINIZIONI 1 Abbonato 1 Titolare dell’allacciamento 1 Utente 1 Acqua potabile 1 AAPP 1 Condotte principali 1 Condotte di distribuzione 1 Condotte di allacciamento 1 Dorsale 1 Installazione interna 1 Contatore 1 Idrante 1 SSIGA 1 Rivenditore 1 TITOLO II BASI GIURIDICHE 2 Art. 1 : Basi giuridiche 2 Art. 2 : Costituzione 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2 Art. 3 2 : Oggetto TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 4 : Organi dell’Azienda 3 Art. 5 : Competenze del Consiglio Comunale 3 Art. 6 : Competenze del Municipio 3 Art. 7 : Commissione di Revisione 4 Art. 8 : Compiti della Direzione 4 Art. 9 : Contabilità dell’Azienda 4 Art. 9bis : Proventi 4 DELIMITAZIONE GEOGRAFICA 5 Art. 10 5 : Zona di distribuzione COMPITI DELL’AZIENDA 5 Art. 11 : Compiti 5 Art. 12 : Deleghe 5 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 6 Art. 13 : Rete 6 Art. 14 : Costruzione 6 Art. 15 : Idranti 6 Art. 16 : Azionamento di idranti e saracinesche 6 TITOLO IV ALLACCIAMENTI 7 Art. 17 : Domanda di allacciamento 7 Art. 18 : Rifiuto dell’allacciamento 7 Art. 19 : Messa in conformità 7 Art. 20 : Modifiche 7 Art. 21 : Tracciato e caratteristiche 7 Art. 22 : Condizioni tecniche 8 Art. 23 : Obblighi del titolare dell’allacciamento 8 Art. 24 : Realizzazione dell’allacciamento 9 Art. 25 : Proprietà dell’allacciamento 9 Art. 26 : Manutenzione e/o sostituzione dell’allacciamento 9 Art. 27 : Messa fuori esercizio 10 TITOLO V INSTALLAZIONI INTERNE 10 Art. 28 : Esecuzione 10 Art. 29 : Prescrizioni tecniche e collaudo 10 Art. 30 : Controlli 11 Art. 31 : Manutenzione e trasformazione 11 Art. 32 : Impianti di trattamento dell’acqua 11 Art. 33 : Responsabilità 11 Art. 34 : Dovere di informazione 12 Art. 35 : Pericolo di gelo 12 TITOLO VI FORMITURA DELL’ACQUA 12 Art. 36 : Principi 12 Art. 37 : Prelievo abusivo 12 Art. 38 : Limitazione della fornitura 13 Art. 39 : Divieto cessione acqua 13 Art. 40 : Obbligo di prelievo 13 Art. 41 : Esclusione di responsabilità 14 Art. 42 : Forniture a enti pubblici 14 Art. 43 : Fornitura temporanea per cantieri 14 Art. 44 : Forniture a piscine e fontane 14 Art. 45 : Disdetta dell’abbonamento 14 Art. 46 : Ripristino dell’abbonamento 15 Art. 47 : Limitazione di portata per installazioni speciali 15 Art. 48 : Forniture speciali soggette ad autorizzazione 15 TITOLO VII APPARECCHI DI MISURA 15 Art. 49 : Letture 15 Art. 50 : Proprietà e manutenzione 15 Art. 51 : Responsabilità 15 Art. 52 : Ubicazione e posa 16 Art. 53 : Prestazioni tecniche 16 Art. 54 : Sotto – contatori 16 Art. 55 : Contestazioni sulla lettura dei contatori 16 Art. 56 : Disfunzioni 16 TITOLO VIII ASPETTI FINANZIARI 17 Art. 57 : Autonomia finanziaria 17 Art. 58 : Determinazione delle tasse 17 Art. 59 : Spese per le condotte principali e di distribuzione 17 Art. 60 : Costi di allacciamento 17 Art. 61 : Modalità di pagamento dell’allacciamento 18 Art. 62 : Altri costi 18 Art. 63 : Struttura dei costi 18 Art. 64 : Modalità di pagamento 18 Art. 65 : Cauzioni in generale 19 Art. 66 : Esonero dal versamento della cauzione 19 Art. 67 : Importo della cauzione 19 Art. 68 : Inadempienza 19 Art. 69 : Restituzione della cauzione 19 Art. 70 : Acquisizione della cauzione 19 TITOLO IX SANZIONI 20 Art. 71 : Infrazioni 20 Art. 72 : Contestazioni 20 TITOLO X TARIFFE 21 Art. 73 : Tasse di allacciamento 21 Art. 74 : Tasse di utilizzazione 21 Art. 75 : Tassa base 22 Art. 76 : Tassa di consumo 22 Art. 77 : Tassa forfettaria (senza contatore) 22 Art. 78 : Tassa di collaudo 22 Art. 79 : Altre prestazioni 23 Art. 80 : Spese amministrative 23 TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE 23 Art. 81 : Entrata in vigore 23 Art. 82 : Norma transitoria 23 Art. 83 : Norme abrogative 23 TITOLO I Definizioni Abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente; Titolare dell’allacciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo; Utente: consumatore finale; Acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) e le relative Ordinanze; Acqua industriale: acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile; AAPP: Azienda Acqua Potabile Paradiso Condotte principali: condotte che alimentano le condotte di distribuzione; Condotte di distribuzione condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento; Condotte di allacciamento: raccordo dell’installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale; Dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili; Installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione; Contatore: strumento di misurazione del volume dell’acqua fornito all’abbonato; Idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio; SSIGA: Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque; Rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua. Tariffario: Ordinanza sulle tariffe dell’AAP di Paradiso. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 1 TITOLO II Basi giuridiche Art. 1 Basi giuridiche 1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l’AAP di Paradiso ed i loro abbonati. 2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia. 3 Il titolare dell’allacciamento e l’abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e il tariffario. Art. 2 Costituzione 1 L’AAPP è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. 2 Il Municipio amministra l’AAP di Paradiso e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Scopo e campo di applicazione Art. 3 Oggetto 1 Il presente Regolamento viene applicato a tutti i comprensori di distribuzione dell’AAPP, che ne disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell’Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi. 2 L’Azienda promuove un utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’acqua. 3 Esso disciplina pure la fornitura di acqua potabile. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 2 TITOLO III Disposizioni generali CAPITOLO I Organi dell’Azienda Art. 4 Organi dell’Azienda a) il Consiglio Comunale; b) la Municipalità c) la Commissione di revisione; d) la Direzione Art. 5 Competenze Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale: a) adotta i Regolamenti dell’Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione; b) esamina e approva il conto preventivo e il conto consuntivo; c) fissa gli importi minimi e massimi entro i quali il Municipio stabilisce le tariffe e le tasse; d) autorizza le spese d’investimento; e) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, sono riservate le procedure amministrative. Art. 6 Competenze del Municipio Il Municipio è responsabile dell’amministrazione dell’Azienda e la rappresenta in giudizio. Inoltre: a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell’anno amministrativo; b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti; Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 3 c) allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione al Consiglio comunale; d) stabilisce entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse; e) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento Organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune; f) delibera in tema di commesse pubbliche. Art. 7 Commissione di Revisione La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione. Art. 8 Compiti della Direzione La Direzione dipende direttamente dal Municipio e collabora con esso alla gestione dell’Azienda, ed in particolare: a) al regolare funzionamento tecnico e amministrativo; b) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento alla costruzione di nuove opere; c) preavvisa le tariffe e le tasse; d) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell’Azienda. e) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti; f) approva le notifiche per le nuove istallazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti; g) Art. 9 Contabilità dell’Azienda dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture. La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune. Art. 9bis Proventi 1 L’Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. 2 L’utile d’esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio 3 La perdita d’esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 4 Delimitazione geografica Art. 10 Zona di distribuzione 1 Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione dell’AAP di Paradiso. 2 Il perimetro geografico di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del Piano regolatore comunale. Al di fuori della zona edificabile l’Azienda è tenuta a fornire l’acqua alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione pubblica, o di enti in regime di privativa. 3 Nel resto del comprensorio l’Azienda, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche, valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile. Compiti dell’Azienda Art. 11 Compiti 1 L’Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile per uso pubblico, domestico, artigianale, alberghiero e industriale nella zona di distribuzione (di cui all’art. 10), secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. 2 L’Azienda assicura, nella stessa misura, l’erogazione dell’acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione. L’Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione. 3 L’Azienda provvede in particolare a: a) assicurare che l’acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; b) informare annualmente l’utenza circa le caratteristiche dell’acqua; c) informare immediatamente l’utenza nel caso in cui la qualità dell’acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; d) assicurare che l’acqua sia distribuita, nel limite del possibile, nella quantità richiesta dall’utenza e alla pressione adeguata, riservati in particolare i casi di cui agli art. 36 e art. 38. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento. Art. 12 Deleghe L’Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L’Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 5 Impianti di distribuzione Art. 13 La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti. Rete Art. 14 1 L’Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, secondo le specifiche Direttive SSIGA. Costruzione 2 La costruzione, la manutenzione e la sorveglianza della rete di distribuzione spettano esclusivamente all’AAPP, che ne è l’unica proprietaria, fatti salvi gli idranti di cui all’art. 15. Art. 15 1 Il Comune, nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all’art. 18 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996): Idranti a) definisce, previa consultazione con l’Azienda, la rete degli idranti; b) finanzia l’acquisto, la posa e l’allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario; c) incarica l’Azienda della fornitura e della posa degli idranti. 2 L’Azienda assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione. Art. 16 Azionamento saracinesche di idranti e 1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo a quest’ultimi, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l’intera riserva d’acqua è a disposizione dei pompieri. 2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall’Azienda, fatto salvo il primo capoverso. 3 È obbligo di tutti gli utilizzatori degli idranti impedire con mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionabili, secondo l’art. 71 del presente Regolamento. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 6 TITOLO IV Allacciamenti Art. 17 Domanda di allacciamento 1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampiamenti, oppure i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all’AAP di Paradiso. Art. 18 Rifiuto di allacciamento 2 Il rilascio dell’autorizzazione di allacciamento è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento e alle condizioni tariffarie. L’Azienda può rifiutare un allacciamento, in particolare nei seguenti casi: a) fintanto che le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento come pure alle specifiche Direttive della SSIGA; b) quando dette installazioni funzionamento degli impianti; possono perturbare il corretto c) qualora dette installazioni vengano eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall’AAPP; d) fintanto che all’Azienda non pervengano tutti i moduli debitamente compilati e controfirmati, riservato il principio di proporzionalità; e) fintanto che non venga versato l’acconto pari all’80% dell’importo preventivato, riservato il principio di proporzionalità. Art. 19 Messa in conformità I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell’allacciamento. Art. 20 Modifiche Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato. Art. 21 Tracciato e caratteristiche Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche vengono stabilite dall’AAPP, tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 7 Art. 22 Condizioni tecniche 1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento. 2 L’AAPP può autorizzare, in casi eccezionali, un solo allacciamento per più stabili. 3 In casi particolari, determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti. 4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull’area pubblica. Art. 23 Obblighi del titolare dell’allacciamento 1 Il titolare dell’allacciamento ha i seguenti obblighi: a) ogni proprietario dei fondi allacciati è tenuto a concedere le servitù necessarie relative all’installazione e alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche e di tutte le altre componenti e a permettere nel contempo la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione; b) il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare sul proprio terreno lo spazio necessario all’installazione di parti di impianti destinate ad alimentare terzi, restano riservati gli art. 676 e 691 CCS; c) il titolare dell’allacciamento, ha l’obbligo di consentire all’Azienda l’accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l’esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà della Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori; d) il titolare dell’allacciamento si impegna a mantenere libero e sgombero il terreno lungo il tracciato dell’allacciamento e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta nel senso che sull’area sopraccitata, larga m 1.50, non potranno sorgere costruzioni edili, né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno potrà tuttavia essere adibita ad altro uso come, orto, giardino, viale, posteggio, ecc.; e) qualora l’allacciamento transitasse sul fondo di terzi, competono al proprietario dell’immobile da allacciare: - la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati; - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari; - la conseguente iscrizione a Registro Fondiario. 2 Il testo della convenzione dovrà in particolare contenere il diritto ad installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 8 Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario deve essere trasmesso all’Azienda prima dell’inizio dei lavori. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell’Ufficio dei Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù. 3 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692 e 742 del CCS. Art. 24 Realizzazione dell’allacciamento 1 L’allacciamento fino al contatore, è di regola realizzato dall’AAPP. In casi particolari quest’ultima può delegare l’esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati. 2 I relativi costi di realizzazione dell’allacciamento sono regolati al Titolo X (Tariffe). 3 L’AAPP si riserva il diritto di procedere alla realizzazione dell’allacciamento previa liquidazione delle pendenze finanziarie ancora scoperte, riservato il principio di proporzionalità. Art. 25 Proprietà dell’allacciamento 1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo d’interruzione rimangono di proprietà dell’AAPP. 2 La parte rimanente appartiene al titolare dell’allacciamento dello stabile. Art. 26 Manutenzione e/o sostituzione dell’allacciamento 1 L’Azienda è autorizzata ad intervenire per la manutenzione e/o sostituzione dell’allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle vigenti normative, rispettivamente nel caso la vetustà dell’allacciamento potesse implicare perdite d’acqua a danno dell’AAPP o altri motivi di ordine tecnico. 2 Eventuali danni all’allacciamento o perdite d’acqua dovranno essere immediatamente segnalate all’AAPP. 3 Di regola il titolare dell’allacciamento viene preventivamente informato dell’intervento; sono riservati i casi d’urgenza. 4 Le spese per interventi di manutenzione e/o sostituzione sono integralmente poste a carico del titolare dell’allacciamento. 5 Qualora il titolare dell’allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e/o sostituzione dell’allacciamento, è data facoltà all’AAPP di interrompere o limitare la fornitura dell’acqua, previa lettera raccomandata e l’assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all’abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali, nel rispetto del principio di proporzionalità. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 9 Art. 27 Messa fuori esercizio 1 L’azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall’allacciamento privato, a spese del titolare dell’allacciamento, per esempio per i seguenti casi: a) nell’eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento; b) per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione; c) in caso di demolizione dell’allacciamento. dello stabile o di sostituzione TITOLO V Installazioni interne Art. 28 Esecuzione Il titolare dell’allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne. Art. 29 Prescrizioni tecniche e collaudo 1 Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dall’AAPP. 2 Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta, atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione. 3 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell’installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell’Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell’allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell’Azienda. Se entro il termine fissato l’obbligato non da seguito a tale ingiunzione, l’Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua, riservato il principio di proporzionalità. 4 Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell’allacciamento. 5 L’AAPP, o un terzo abilitato da essa, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore e la valvola di ritenuta, conformemente alla domanda di allacciamento, previa verifica dell’esistenza del permesso di abitabilità rilasciato dal Comune. 6 Qualora l’impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l’AAPP si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell’acqua o limitarne la fornitura. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell’allacciamento, fatta eccezione per le spese dell’eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell’installatore. 7 Con il collaudo l’Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall’installatore. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 10 Art. 30 Controlli 1 L’AAPP deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare letture e controlli. 2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell’allacciamento, su intimazione dell’AAPP, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli. 3 Qualora il titolare dell’allacciamento non vi provvedesse, l’AAPP può far eseguire i lavori a spese dell’obbligato oppure interrompere o limitarne la fornitura di acqua, previa comunicazione all’abbonato, riservato il principio di proporzionalità. Art. 31 Manutenzione e trasformazione 1 Il titolare dell’allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale. 2 Il titolare dell’allacciamento può procedere a trasformazioni ed ampliamenti delle proprie installazioni interne secondo le modalità di cui all’art. 29. 3 L’AAPP si riserva il diritto di imporre le trasformazioni alle installazioni interne derivanti da nuove modalità di fornitura; le relative spese sono a carico del titolare dell’allacciamento. Se entro il termine fissato l’obbligato non dovesse dar seguito a tale ingiunzione è facoltà dell’AAPP di interrompere o limitare la fornitura di acqua, riservato il principio di proporzionalità. Art. 32 Impianti di trattamento dell’acqua 1 L’installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell’Azienda. 2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari. 3 Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete. Art. 33 Responsabilità 1 Il titolare dell’allacciamento o l’utente, rispondono solidalmente nei confronti dell’AAPP per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria o insufficiente sorveglianza e manutenzione alle proprie installazioni. 2 Il titolare dell’allacciamento è solidalmente responsabile per gli atti dei loro inquilini, nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 11 Art. 34 Dovere di informazione 1 Il titolare dell’allacciamento è tenuto a notificare all’AAPP danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell’Azienda. 2 Tutti i costi che dovessero derivare all’Azienda dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell’allacciamento, all’abbonato o all’utente, relativamente alle singole responsabilità. Art. 35 Pericolo di gelo Gli apparecchi e le condotte esposte al pericolo di gelo devono essere messi fuori servizio e vuotati. Il titolare dell’allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivare. TITOLO VI Fornitura dell’acqua Art. 36 Principi La fornitura avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore, e se rispettate le seguenti condizioni: a) l’utente si impegna a fare uso razionale e parsimonioso dell’acqua fornita. L’Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte a interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all’art. 38; b) l’azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell’acqua erogata; c) qualora la pressione non fosse sufficiente ad alimentare l’intero stabile allacciato, è compito del titolare dell’allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione; d) l’Azienda garantisce una fornitura d’acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari; e) l’acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione. Art. 37 Prelievo abusivo 1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all’Azienda. Resta riservata l’azione penale. 2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati: a) posando derivazioni prima del contatore; b) azionando saracinesche d’arresto piombate; c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione; d) derivando acqua dalle bocchette delle fontane pubbliche. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 12 Art. 38 Limitazione della fornitura 1 L’azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell’acqua nei seguenti casi: a) forza maggiore; b) eventi atmosferici straordinari; c) carenza d’acqua; d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti; e) disturbi dell’esercizio (guasti); f) qualità dell’acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari; g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall’Azienda; h) mancato pagamento delle fatture della AAPP, nel rispetto del principio di proporzionalità e fatto salvo una fornitura d’acqua potabile sufficiente al minimo vitale. 2 L’Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni. 3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo attraverso i mezzi più appropriati. Art. 39 Divieto cessione acqua È vietato al titolare dell’allacciamento, all’abbonato o all’utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l’autorizzazione dell’Azienda, come pure posare derivazioni prima del contatore, nonché aprire saracinesche d’arresto piombate. Art. 40 Obbligo di prelievo 1 L’utenza è obbligata al prelievo dell’acqua potabile dalla rete dell’acquedotto comunale, a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l’acqua potabile. 2 Il commercio di acqua potabile è di esclusiva competenza dell’Azienda; è vietato ad altri l’acquisto o la vendita di acqua potabile nel comprensorio di distribuzione. 3 In casi particolari, quando l’ubicazione di determinate proprietà non permette l’allacciamento all’acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire acqua potabile. 4 Sono vietati i raccordi fra le reti dell’Azienda e le reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 13 Art. 41 Esclusione di responsabilità 1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell’AAPP per mancata o ridotta erogazione dell’acqua nei casi elencati all’art. 38 cpv. 1, che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti. 2 Nei casi di limitazione e/o interruzione di erogazione è compito dell’abbonato prendere ogni misura adeguata ad evitare l’insorgere di danni derivati dal successivo ripristino dell’erogazione di acqua. Spetta all’abbonato avvertire tempestivamente l’utente affinché questi agiscano di conseguenza. Art. 42 Forniture a enti pubblici L’Azienda può fornire acqua all’ingrosso ad Enti pubblici. Modalità e condizioni della fornitura saranno definite da un’apposita convenzione, rispettosa del Titolo X (Tariffe). Art. 43 Fornitura temporanea per cantieri 1 La fornitura temporanea d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un autorizzazione rilasciata all’Azienda. 2 L’Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua da idranti. 3 L’impianto provvisorio deve essere munito di contatore, protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di ritenuta. L’utente risponde di ogni eventuale danno. Art. 44 Forniture a piscine e fontane 1 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc. 2 Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all’Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. 3 Le piscine di regola possono essere riempite una sola volta all’anno; le stesse dovranno essere munite di impianti di rigenerazione dell’acqua. 4 L’acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa standard per vendite al dettaglio e misurata tramite il contatore, già installato. Per conto l’acqua corrente delle fontane, laddove sprovvista di contatore, sarà fatturata con una tariffa forfettaria per punto di prelievo, prevista all’art. 77 del presente Regolamento. 5 In casi di particolare siccità o per forza maggiore l’Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell’acqua per l’alimentazione di piscine e fontane. Art. 45 Disdetta dell’abbonamento 1 L’abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all’Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata, al momento in cui verrà effettuata la lettura del contatore. I costi derivati dalla disdetta sono a carico dell’abbonato. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 14 2 Nel caso di disdetta l’abbonato è tenuto al pagamento dell’acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. 3 Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto con almeno 30 giorni di anticipo dal titolare dell’allacciamento, comunicando le generalità dell’acquirente. 4 La temporanea inattività di impianti ad uso stagionale, o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari. Art. 46 Ripristino dell’abbonamento 1 L’abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all’Azienda con almeno tre giorni lavorativi di preavviso. 2 Le relative spese sono a carico dell’abbonato. Art. 47 Limitazione di portata per installazioni speciali 1 L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate. Art. 48 Forniture speciali soggette ad autorizzazione 1 La fornitura d’acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 47 del presente Regolamento, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l’utente e l’Azienda, la quale regola gli aspetti tecnici. TITOLO VII Apparecchi di misura Art. 49 Letture 1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall’Azienda, che ne assicura la lettura periodica. L’abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati all’Azienda. Art. 50 Proprietà e manutenzione Art. 51 Responsabilità La proprietà del contatore è dell’Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e alla revisione regolare. Il titolare dell’allacciamento, l’abbonato e l’utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni dal gelo e del fuoco, danni dovuti ad un aumento non autorizzato della potenzialità dell’impianto o di difetti di funzionamento alle Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 15 installazioni interne). Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore. Art. 52 Ubicazione e posa 1 L’ubicazione del contatore viene stabilita dall’Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell’allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario. 2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, sollecitazioni meccaniche, dal gelo e deve essere facilmente accessibile in ogni momento agli addetti dell’Azienda. Art. 53 Prescrizioni tecniche 1 Prima e dopo il contatore devono essere posate valvole d’interruzione (rubinetti). Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell’Azienda. Art. 54 Sotto - contatori 1 L’abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d’acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le predette prescrizioni tecniche. 2 L’azienda ha il diritto ma non l’obbligo di assumersi la lettura dei sottocontatori. Art. 55 Contestazioni sulla lettura dei contatori 1 Qualora l’abbonato esprima dei dubbi sull’esattezza delle misurazioni può richiedere la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dall’Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. 2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/- 5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell’abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. 3 Nel caso contrario le spese sono sopportate dall’Azienda, unitamente a quelle derivanti dalla revisione dell’apparecchio. Art. 56 Disfunzioni 1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all’Azienda. 2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell’impianto interno e nella sua utilizzazione. 3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 16 verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione. 4 Se l’inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo accertato di errata fatturazione. 5 L’abbonato non può chiedere nessuna riduzione del consumo registrato di perdite dovute ai difetti dell’impianto interno. TITOLO VIII Aspetti finanziari Art. 57 Autonomia finanziaria 1 L’Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente. 2 Il finanziamento dell’Azienda è assicurato da: a) tassa di allacciamento; b) tasse di utilizzazione; c) fatturazione di forniture speciali; d) sussidi ufficiali; e) altre partecipazioni di terzi; f) contributi di miglioria. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Art. 58 Determinazione delle tasse Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, su proposta dell’Azienda, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento. Art. 59 Spese per condotte principali e di distribuzione Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall’Azienda, riservata l’applicazione della Legge sui contributi di miglioria. Art. 60 Costi di allacciamento 1 I costi di realizzazione dell’allacciamento comprendono: a) tassa di allacciamento; b) oneri di posa delle condotte di allacciamento; c) le spese di collaudo. I relativi importi sono descritti nel tariffario. 2 Il debitore dei costi è il titolare dell’allacciamento. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 17 3 Ogni nuovo allacciamento e/o l’ampliamento di allacciamenti esistenti sono soggetti al pagamento di una tassa di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti. 4 La quota di partecipazione è calcolata in base al diametro esterno della condotta di allacciamento. Il diametro esterno viene calcolato in base alle specifiche direttive della SSIGA. 5 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d’interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, i costi di scavo e pavimentazione / sistemazione, sono a carico del titolare dell’allacciamento, sia per la parte sull’area pubblica che per quella sull’area privata. Art. 61 Modalità di pagamento dell’allacciamento 1 L’Azienda allestisce l’offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare sottoscrive per accettazione prima dell’inizio dei lavori di esecuzione dell’allacciamento, le tariffe sono descritte nell’Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi contenuti nel Regolamento. 2 A ricezione dell’offerta sottoscritta, l’Azienda provvede all’emissione della fattura di acconto pari all’ 80% dell’importo preventivato. 3 Qualora il titolare dell’allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico è data facoltà all’Azienda di non procedere alla realizzazione dell’allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati. 4 Al termine dei lavori, il titolare dell’allacciamento dovrà corrispondere l’intera quota sulla base del consuntivo (liquidazione finale), pena la mancata o limitata erogazione d’acqua, riservato il principio di proporzionalità. Art. 62 Altri costi I costi di manutenzione, sostituzione dell’allacciamento saranno fatturati a regia. e messa fuori servizio Art. 63 Struttura dei costi L’utilizzazione di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base e una tassa di consumo, le cui tariffe vengono specificate al Titolo X (Tariffe). Art. 64 Modalità di pagamento 1 I costi di fornitura vengono fatturati all’abbonato ad intervalli regolari fissati nell’Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti nel presente Regolamento, a partire dalla posa del contatore. 2 Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall’emissione. 3 Eventuali reclami sulla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dall’intimazione. 4 La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 18 5 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l’obbligo del pagamento. 6 L’Azienda indirizza all’abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento. Per ogni sollecito inviato vengono prelevate le relative spese. 7 L’Azienda ha il diritto di sospendere o ridurre la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali. Art. 65 Cauzioni in generale L’Azienda ha facoltà di richiedere una cauzione segnatamente nei seguenti casi: a) abbonati notoriamente insolvibili o cui sulla solvibilità sussistono dubbi; b) abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture dell’Azienda. Art. 66 Esonero dal versamento della cauzione 1 È facoltà della Azienda rinunciare alla richiesta della cauzione allorquando il rischio di perdita per l’Azienda è minimo. Art. 67 Importo della cauzione 1 Di regola l’importo della cauzione corrisponde al previsto consumo semestrale. La cauzione deve venir versata in contanti, importo sul quale non maturano interessi. 2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell’Azienda procedere ad un adeguamento, rispettivamente ad un aumento, dell’importo della cauzione prelevata in precedenza. Art. 68 Inadempienza Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l’Azienda, la AAPP può condizionare il corretto ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti. Art. 69 Restituzione della cauzione Le cauzioni vengono restituite alla cessazione dell’abbonamento, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell’Azienda, previa richiesta scritta da parte dell’abbonato all’Azienda con l’indicazione del conto corrente bancario o postale sul quale versare la cauzione. Art. 70 Acquisizione della cauzione Le cauzioni non reclamate passano in proprietà all’Azienda dopo 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con l’abbonato. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 19 TITOLO IX Sanzioni Art. 71 Infrazioni 1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell’Azienda, fino ad un importo di Fr. 10'000.-, secondo l’art. 145 e seguenti della Legge Organica Comunale. 2 Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica. 3 L’Azienda, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell’Azienda per prestazioni di cui sopra sono competenti i tribunali civili ordinari. Art. 72 Contestazioni 1 Le contestazioni contro le decisioni dell’Azienda devono essere notificate entro trenta giorni. 2 Contro la presa di posizione dell’Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio entro quindici giorni dalla notifica. 3 Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP). Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio Cantonale per le contestazioni di sua competenza. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 20 TITOLO X Tariffe Art. 73 Tasse di allacciamento L’importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella. Diametro Ø est. PE Ø int. ghisa Fino a 32 40 50 63 75 90 110 125 100 140 160 180 150 200 225 250 200 Importo minimo CHF 500.900.1'300.2'150.3'500.4'500.6'800.8'700.11'200.13'500.17'500.21'500.28'500.34'000.- Importo massimo CHF 1'400.2'200.3'300.5'300.8'800.11'000.16'500.21'500.26'000.27'500.44'000.52'000.70'000.86'000.- Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa Art. 74 Tasse di utilizzazione 1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue: - per il consumo rilevato tramite lettura del contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle art. 75 e art. 76); - per gli altri casi, da una tassa forfettaria (vedi tabella art. 77). 2 Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle. 3 Le tariffe si differenziano in funzione del comprensorio o delle caratteristiche di fornitura dell’acqua potabile: a) SP b) SFC = al dettaglio in tutti gli altri comprensori, fuori dal Comune di Paradiso; c) T = fornitura temporanea, in tutti i comprensori; d) R = fornitura a rivenditori all’ingrosso, (AIL SA, altre Aziende); Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso = al dettaglio nel comprensorio del Comune di Paradiso; pag. 21 Art. 75 Tasse base Tassa base Tariffa SP / SFC Consumo misurato tramite contatore Fornitura Calcolo In base alla portata nominale del contatore In base alla portata nominale del contatore Al dettaglio T Temporanea per impianti di cantiere R All’ingrosso a rivenditori Convenzione Unità Min. Mass. CHF/m³/h/ anno 52.- 135.- CHF/m³/h/ anno 110.- 350.- CHF l/s/ anno 0.00 1'100.- Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa Art. 76 Tassa di consumo Tassa di consumo Consumo misurato tramite contatore Tariffa Fornitura Unità Min. Mass. SP Vendita al dettaglio a Paradiso CHF/m³ 0.40 1.50 SFC Vendita al dettaglio fuori Comune CHF/m³ 0.40 1.50 T Vendita temporanea a Paradiso e fuori Comune CHF/m³ 0.80 1.50 R Vendita a rivenditori CHF/m³ 0.00 1.50 Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa Art. 77 Tassa forfettaria (senza contatore) Tassa forfettaria Consumo misurato a forfait per punto di prelievo (senza contatore) Distribuzione Unità Min. Mass. Fontane CHF/l/min. annuo 100.- 800.- Idranti CHF/annuo 300.- 800.- Sprinkler CHF/annuo 100.- 1’000.- Importo minimo CHF 60.- Importo massimo CHF 250.- Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa Art. 78 Tassa di collaudo Tassa di collaudo A forfait Dipendente Tecnico / Idraulico Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 22 Art. 79 Altre prestazioni 1 Le prestazioni svolte dall’Azienda, per il tramite dei suoi dipendenti, sono fatturate al richiedente nella seguente misura: Dipendente Tecnico Operaio montatore qualificato Operaio non qualificato Segretaria Costi di trasporto forfettizzati per ogni singolo intervento Posa colonna idrante forfettizzata per singolo intervento Importo minimo CHF 60.40.35.40.50.300.- Importo massimo CHF 140.100.80.100.110.800.- Nei prezzi esposti l’IVA non è compresa 2 La fornitura di materiale avviene conformemente ai prezzi di listino in vigore, avuto altresì riguardo dei costi di trasporto in cantiere. 3 La messa a disposizione di inventario è fatturata conformemente alla lista Svizzera dell’inventario nella costruzione SSIC. Art. 80 Spese amministrative Le spese generali e costi amministrativi vengono descritti nell’Ordinanza, nel rispetto del limite minimo di CHF 20.- al limite massimo di CHF 100.-. TITOLO XI Disposizioni transitorie ed abrogative Art. 81 Entrata in vigore 1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.2014, ritenuta la necessaria ratifica della Sezione degli Enti locali. 2 Dell’approvazione del seguente regolamento verrà dato avviso all’albo Comunale. 3 Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne faranno richiesta. Art. 82 Norma transitoria La fatturazione della prima emissione successiva all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, viene calcolata sulla scorta delle disposizioni citate nel precedente Regolamento, anticipando la tassa base e quella di consumo riferita al semestre precedente. Art. 83 Norme abrogative Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Organico dell’Azienda Acqua Potabile di Paradiso del 1982 con modifiche del 1993, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile. Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 dicembre 2012. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 23 Per il Consiglio Comunale Il Presidente Il Segretario Fiorenza Canetta Waldo Pfund Il Municipio certifica che il presente Regolamento è esposto all'albo comunale dal 22 aprile 2013 al 6 maggio 2013. Per il Municipio Il Sindaco Avv. Ettore Vismara Il Segretario Waldo Pfund Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali, il 27 marzo 2013. Regolamento Azienda Acqua Potabile - Paradiso pag. 24 7. Nuovo Statuto Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni Messaggio Municipale 6/2013 Comune di Savosa Messaggio Municipale 6/2013 Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 240 Nuovo statuto del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED) Signor Presidente Signori Consiglieri Comunali riportiamo di seguito il Messaggio del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni accompagnante il nuovo statuto. Il testo commenta e motiva il perché è necessario approvare il nuovo statuto consortile e i dettagli su alcuni particolari articoli. Da notare che in occasione della seduta straordinaria del Consiglio consortile lo scorso 13 marzo, rispetto a quanto proposto dalla Delegazione consortile e commentato nel MConsortile, sono stati preavvisati degli emendamenti agli artt. 12, 15 e 22 che sono stati integrati nella versione di statuto che alleghiamo e vi sottoponiamo per approvazione. Prima di entrare nel merito del Messaggio, esponiamo la seguente premessa. La stesura di un nuovo Statuto consortile si è resa necessaria al fine di adeguarlo alla nuova Legge sul Consorziamento dei Comuni. Il Consiglio di Stato ha pubblicato sul BU n. 32/2011 del 15 luglio 2011 (a seguito evasione ricorso da parte del Tribunale federale) il testo della nuova Legge sul consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22.02.2010, fissandone la sua entrata in vigore al 1. settembre 2011. La LCCom persegue vari obiettivi: • garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi; • migliorare il funzionamento dei Consorzi; • dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario; • nuove modalità organizzative interne, diverse rispetto alla forma usuale. Con risoluzione del 6 settembre 2012 la Sezione degli Enti Locali ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDALED fino al 31 dicembre 2013 per consentire alla Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto nonché per completare gli approfondimenti relativi al trapasso delle attività consortili del Consorzio Medio Cassarate (CMC), in fase di scioglimento, al CDALED. Al Consiglio consortile è stato richiesto il preavviso sullo statuto; la sua formale approvazione, oggetto del presente Messaggio è invece di competenza dei legislativi dei Comuni consorziati. MM 6/2013 pagina 1 di 7 Nuovo statuto consortile Nel merito delle modifiche più significative Capo I - Generalità Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate Vengono meglio definiti gli scopi principali del Consorzio e in particolare viene aggiunta la “valorizzazione della biomassa e la produzione di energie rinnovabili”. Capo II – Organi del Consorzio Art. 5 Organi Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili saranno esaminati obbligatoriamente dall’organo di controllo esterno (revisore) che preparerà un rapporto all’attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti. a) Consiglio Consortile Art. 6 Composizione ed elezione Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio. Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi). A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso d’impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch’esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione. Inoltre i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I Municipi dovranno istruire i rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile. Il Municipio propone nel Consiglio consortile il Municipale Edi Rosselli; quale supplente la Municipale Raffaella Crivelli. Art. 7 Competenze Le competenze del Consiglio consortile, quindi gli oggetti sui quali può statuire validamente nell’ambito dei compiti consortili, sono quelli definiti dall’art. 17 nLCCom. Art. 12 Diritto di voto Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni annuali per esame e delibera sui conti del Consorzio alla data prevista dallo statuto, inoltre quando richiesto dalla Delegazione consortile o da almeno 1/5 dei Municipi consorziati. MM 6/2013 pagina 2 di 7 La seduta è convocata con avviso all’albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni rappresentante con l’indicazione del luogo, dell’ora e dell’ordine del giorno. Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica è può discutere e decidere solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti (art. 18 cpv. 2 LCCom). Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti (50% + 1). I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può rinviare i messaggi alla Delegazione consortile. E’ stato abrogato il diritto a un delegato ogni 3000 abitanti o frazione ma è stato introdotto il principio secondo cui ogni Comune ha diritto a un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue: a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso; b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono; c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune. Alleghiamo due esempi non vincolanti per quanto riguarda la futura ripartizione dei voti (CDALED e CDALED+CMC). Osserviamo che per quanto riguarda l’esempio CDALED+CMC, l’interessenza del Comune di Lugano è stata stimata. Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni Progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile. Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l’istruzione ai rappresentanti per le decisioni in Consiglio consortile. Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Art. 15 Competenze delegate all’Amministrazione consortile alla Delegazione consortile; facoltà di delega Giusta l’art. 17 cpv. 3 LCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia di spese d’investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permute, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) e altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i). Ritenuto come la LCCom persegua anche l'obiettivo di snellire le procedure e rendere maggiormente operativi tanto l'organo Esecutivo quanto l'Amministrazione, analogamente agli indirizzi adottati nella LOC, nel RALOC e considerato che il Consorzio: - conta attualmente 29 Comuni corrispondenti ad una popolazione di oltre 100’000 abitanti equivalenti; - dispone di un impianto di depurazione tra i più grandi della Svizzera; - dispone di una rete d’adduzione che comprende ca. 90 km di canalizzazioni, 11 stazioni di pompaggio e 52 bacini di ritenzione, è stato previsto di demandare alla Delegazione consortile le seguenti facoltà le quali rispecchiano i limiti posti ai Comuni con oltre 50'000 abitanti. MM 6/2013 pagina 3 di 7 • Sono delegate alla DC le competenze di cui all’art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino a un importo massimo per oggetto di Fr. 250'000.— IVA esclusa. Completato con l’emendamento del Consiglio consortile: ritenuto un massimo complessivo di Fr. 1'000'000.—/anno IVA esclusa. • La DC può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino a un importo complessivo di Fr. 100'000.—. Sempre analogamente all’ambito comunale (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5 LOC) è introdotta anche la possibilità di delega dalla Delegazione consortile all’Amministrazione consortile. L’obiettivo è di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione. b) Delegazione Consortile Art. 17 Nomina della Delegazione La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile. A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile. La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva; l’elezione avviene in forma tacita quando il numero di candidati non supera il numero degli eleggendi. In presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. Art. 18 Presidente e Vice Presidente Presidente e Vice Presidente sono decisi dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto o in forma tacita in presenza di una sola proposta. Art. 19 Competenze Le competenze della Delegazione sono enumerate all’art. 23 LCCom. Essa dirige l’amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile. Art. 20 Funzionamento La Delegazione funziona analogamente a un esecutivo comunale (cfr. art. 24 LCCom e il rinvio agli 83 e segg. LOC). Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno Art. 21 Finanziamento Il sistema di finanziamento non subisce variazioni rispetto allo statuto precedente. Da un’indagine esperita a suo tempo presso i Comuni era scaturito che si preferisce mantenere lo statu-quo, con le corrispettive partecipazioni agli investimenti e per la gestione corrente da parte dei Comuni consorziati che possono ottenere condizioni particolarmente agevolate presso le banche. MM 6/2013 pagina 4 di 7 Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni Considerazioni sulla chiave di riparto finora in vigore La chiave di riparto in vigore contiene 3 problematiche. 1) Le voci “saldo pendolari” e “saldo frontalieri” non sono aggiornate annualmente nell’annuario statistico. I dati “pernottamenti del settore alberghiero” sono disponibili unicamente per i Comuni con più di 3 strutture. Questo comporta dunque una falsatura degli Abitanti Equivalenti. 2) I dati relativi alle “industrie”, forniti dalla SPAAS, sono da loro ritenuti approssimativi e inadeguati. 3) L’art. 21 dello statuto precedente cita che, richiamati i disposti della Legge federale, il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell’economicità dei costi, a effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo Comune e ciò alfine della determinazione della partecipazione finanziaria. Ciò, di fatto, non è ancora stato applicato. Nuove chiavi di riparto Vengono introdotti 2 nuovi concetti all’art. 22 del nuovo statuto i quali permettono di creare i presupposti per il prelievo di contributi per lo smaltimento e la depurazione delle acque nel rispetto del principio di casualità e di copertura dei costi e di ovviare alla mancanza di dati statistici aggiornati, approssimativi e inadeguati. 1) Il parametro Acqua potabile erogata dai singoli Comuni quale unico elemento per la quantificazione degli Abitanti Equivalenti allacciati (saldo pendolari, saldo frontalieri, pernottamenti, ecc,…). A questo proposito si osserva che da una prima indagine conoscitiva svolta nei Comuni consorziati si è potuta verificare l’attendibilità di questo parametro a sostituzione di tutti gli altri. 2) Un altro sistema di calcolo per tener conto delle industrie e dell’artigianato sulla base di quanto proposto dal metodo descritto nell’allegato B della direttiva VSA (Associazione Svizzera dei Professionisti della protezione delle acque), e ciò dopo aver consultato gran parte dei Comuni consorziati con industrie. Si rimarca che le industrie/artigianato non verranno gravate da oneri per gli investimenti della rete d’adduzione (REA). Queste ultime producono infatti generalmente pochi quantitativi d’acqua ma fortemente inquinati. Le industrie sono quindi, per quanto riguarda gli investimenti, prevalentemente causa di costi relativi all’IDA ma non di costi relativi alle canalizzazioni. Vengono proposte 2 chiavi di riparto da applicare a seconda del caso. Chiave di riparto A: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque. Parametri: - Acqua potabile erogata dai singoli Comuni - Industrie e artigianato Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell’artigianato verrà applicato il metodo descritto nell’allegato B della direttiva VSA-FES la quale distingue 2 tipi d’industrie: deboli inquinatori e forti inquinatori. MM 6/2013 pagina 5 di 7 La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, potrà: - stabilire le industrie/artigianato che vengono prese in considerazione per il calcolo; - imporre la posa di campionatori e/o misuratori; - stabilire il metodo per la raccolta dei dati. Chiave di riparto B: quote di partecipazione dei Comuni ai costi d’investimento della rete d’adduzione. Parametro: - Acqua potabile erogata dai singoli Comuni I Comuni partecipano ai costi d’investimento per la rete d’adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato. Lo schema seguente riassume il concetto relativo alle chiavi di riparto. Allegato un esempio non vincolante circa la simulazione delle chiavi di riparto. Dall’attuale nostra partecipazione del 1.827%, passiamo a una quota a nostro carico del 2.044% per investimenti alla rete di adduzione, mentre per la gestione corrente e gli altri investimenti del 2.013%. MM 6/2013 pagina 6 di 7 Art. 25 Designazione e compiti dell’organo di controllo esterno Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in funzione presso il Consorzio) che opera secondo i disposti previsti per i Comuni. L’organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità. Art. 27 Conti consuntivi I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi e ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta. L’organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 LCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all’organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 LCCom), e istruire il rappresentante sull’accettazione o meno dei conti. Art. 28 Piano finanziario Viene introdotto l’obbligo di dotarsi di un Piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture. La Delegazione consortile deve trasmettere copia del Piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso. Viste le considerazioni sopra esposte vi invitiamo a risolvere: 1. È approvato lo statuto del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED). 2. Il Signor Edi Rosselli è designato quale rappresentante comunale nel Consiglio consortile; quale supplente è designata la Municipale Raffaella Crivelli. Allegati: - progetto di statuto - esempi non vincolanti ripartizione dei voti (art. 12) - esempio non vincolante simulazione delle chiavi di riparto (art. 22) Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 6/2013 pagina 7 di 7 STATUTO DEL CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI Capo I - Generalità Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati Con la denominazione di Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (CDALED) è costituito, tra i Comuni di: Agno, Alto Malcantone*1), Arogno*2), Bedano, Bioggio*3), Cademario, Cadempino, Canobbio*4), Capriasca*5), Collina d’Oro*6), Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Lugano*7), Manno, Massagno, Mezzovico Vira, Monteceneri*8), Muzzano, Origlio, Paradiso, Ponte Capriasca, Porza, Savosa, Sorengo, Torricella Taverne, Vernate*9) e Vezia, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e delle norme del capo II della Legge d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALCIA). In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d’ufficio l’elenco dei Comuni membri e lo notifica alla Sezione degli enti locali ed ai Comuni consorziati. Le interessenze di cui al primo paragrafo sono valide con riferimento alla situazione attuale. Esse potranno essere aggiornate al verificarsi di cambiamenti del comprensorio dei Comuni serviti dal Consorzio, senza dar luogo ad una modifica statutaria. La Delegazione Consortile si farà inoltre in tal caso parte diligente nel contattare i Comuni interessati e gli altri Consorzi di depurazione a cui questi Comuni sono allacciati, allo scopo di evitare un indebito aggravio ai Comuni, in particolare un cumulo delle interessenze maggiore del 100%. Art. 2 Richiamati i dati di cui alla relazione tecnica “aggiornamento chiave di riparto” edizione 05.02.2013 (allegata al presente statuto) l’interessenza di alcuni comuni nel Consorzio non è del 100% ma determinata come segue: *1) 36% 2) 3% 3) 98% 4) 99% 5) 17% 6) 17% 7) 89% 8) 91% 9) 10% Scopo e competenze comunali delegate Il Consorzio ha lo scopo principale di progettare, costruire e gestire impianti di: - evacuazione e depurazione delle acque di scarico inquinate - trattamento dei fanghi - valorizzazione della biomassa e produzione di energie rinnovabili derivanti dall’attività della depurazione EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 1 di 10 Art. 3 Sede La sede del Consorzio è a Bioggio, presso l’impianto depurazione acque (IDA). Art. 4 Durata Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Capo II - Organi del Consorzio Art. 5 Organi Gli organi del Consorzio sono: a) il Consiglio Consortile b) la Delegazione Consortile Essi stanno in carica un quadriennio. a) Consiglio Consortile Art. 6 Composizione ed elezione Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante. Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi. E’ eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto. La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio. Art. 7 Competenze Il Consiglio Consortile è l'organo superiore del Consorzio. In particolare: a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio b) esercita la sorveglianza sull’amministrazione consortile c) autorizza le spese di investimento d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 2 di 10 f) autorizza segnatamente l’acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l’affitto, l’alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo. Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato. Art. 8 Funzionamento Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Art. 9 Seduta costitutiva Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva. Art. 10 Sessioni ordinarie e straordinarie Il Consiglio Consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno. La prima sessione è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente del consuntivo dell'esercizio precedente. La seconda sessione da tenersi entro il 31 dicembre si occupa del preventivo dell'anno seguente. Il Consiglio Consortile si raduna in seduta straordinaria: a) se la Delegazione Consortile lo ritiene opportuno; b) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente. Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali. EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 3 di 10 Il Presidente, d’intesa con la Delegazione, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda sessione ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. La convocazione d’urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione. Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile. Art. 12 Diritto di voto Ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue: a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso; b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono. c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune. La ripartizione degli stessi è stabilita all'inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione legale permanente, tenuto anche conto dell’interessenza nel consorzio di cui all’art. 1, e degli AEi (Abitanti Equivalenti industriali). Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile. Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio. Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo. EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 4 di 10 I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente. Art. 15 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all’Amministrazione consortile Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all’art 7 lett c), e) f) , h) e i sino ad un importo massimo per un medesimo oggetto di Fr 250'000.-IVA esclusa, ritenuto un massimo di Fr. 1'000'000.--/anno IVA esclusa. La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 100'000.--. La Delegazione può delegare al Segretario consortile, al Direttore e all’amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo. b) Delegazione Consortile Art. 16 Composizione La Delegazione Consortile si compone di cinque membri. Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri. Art. 17 Nomina della Delegazione La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva. E’ eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile. La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio. La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l’elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 5 di 10 Art. 18 Presidente e Vice Presidente Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto. In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti; sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita. Art. 19 Competenze La Delegazione consortile dirige l’amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi. La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni: a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo; b) provvede all’incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti; c) provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo; d) cura l’esecuzione dei regolamenti consortili; e) nomina il Segretario consortile e gli impiegati del Consorzio; f) designa l’organo di controllo esterno; g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche. Essa esplica le competenze delegate secondo l’art. 15 dello statuto. Art. 20 Funzionamento La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione. Il Presidente dirige le sedute. Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 6 di 10 La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116. Capo III – Finanziamento, gestione, tenuta dei conti e organo di controllo esterno Art. 21 Finanziamento Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante: a) quote di partecipazione dei Comuni; b) sussidi erariali; c) prestiti da Istituti di credito. Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni Chiave di riparto A Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a e alla Direttiva VSA-FES “Finanzierung der Abwasserentsorgung” (finanziamento della depurazione), i Comuni partecipano ai costi totali del Consorzio (costi di gestione ordinaria e d’investimento) per la depurazione delle acque, esclusi i costi di investimento (costruzione, ammodernamento e risanamento) per la rete d’adduzione in base ad una chiave di riparto che considera: Acqua potabile erogata dai singoli Comuni Industrie e artigianato I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo: 1. Acqua potabile erogata dai singoli Comuni: Fonte dei dati: Valutazione: Aggiornamento: EDIZIONE 2013 Comuni / Aziende acqua potabile m3 annui di acqua erogata 62 m3/a corrisponde a 1AE ogni anno. Media dei quantitativi di acqua erogata negli ultimi 4 anni o ultimi dati disponibili, sulla base delle letture dei contatori. I comuni devono consegnare ogni anno al Consorzio copia dei relativi giustificativi. Nei comuni/quartieri sprovvisti di contatore si applica la media dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo STATUTO CDALED pagina 7 di 10 2. Industrie e artigianato Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell’artigianato verrà applicato il metodo descritto dall’allegato B della direttiva VSA-FES che distingue 2 tipi di industrie: -deboli inquinatori -forti inquinatori Sono considerati forti inquinatori le industrie con più di 300 AEi (Abitanti Equivalenti industriali calcolati secondo la direttiva citata). Per questo calcolo bisognerà tener conto del bilancio delle acque delle singole industrie (fornito dalla SPAAS). La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, può imporre alle industrie la posa di un campionatore automatico e/o di un misuratore delle portate (tipo di apparecchiature, ubicazione, sistema di gestione, ecc,…) per reperire i dati necessari al calcolo della quota di partecipazione. La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, stabilisce il metodo per la raccolta dei dati (analisi e misurazioni necessarie, la loro frequenza, competenza per il loro svolgimento, ecc,…) tenendo conto delle peculiarità delle singole industrie. La Delegazione consortile in accordo con le Autorità competenti: -può adottare un metodo di calcolo alternativo qualora il carico di AEi può essere determinato sulla base di dati ritenuti equivalenti (quale il carico specifico legato alla produzione, la determinazione per un periodo sufficientemente rappresentativo da cui estrapolare il dato annuale); -può escludere dal calcolo talune industrie e artigiani in caso di motivi validi. Aggiornamento: ogni anno. Ultimi dati disponibili. I costi per la gestione e per la raccolta dei dati necessari al calcolo degli AEi verranno ripartiti e fatturati in proporzione agli AEi ai rispettivi Comuni. I dati relativi alle singole industrie e artigiani verranno messi a disposizione in modo dettagliato ai singoli Comuni. La Delegazione disciplinerà mediante ordinanza il sistema di calcolo degli oneri finanziari alla base della chiave di riparto (art. 192 LOC) Chiave di riparto B Quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d’adduzione In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano ai costi d’investimento per la rete d’adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato. EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 8 di 10 In futuro, richiamati i disposti della Legge federale il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell’economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò alfine della determinazione della partecipazione finanziaria. Art. 23 Tasse e contributi I contributi e le tasse dovuti dagli utenti per l'esecuzione degli impianti consortili di evacuazione e depurazione, di allacciamento e d'uso, sono prelevati dai singoli Comuni. Art. 24 Tenuta dei conti La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali. Art. 25 Designazione e compiti dell’organo di controllo esterno L’organo di controllo esterno abilitato è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Comuni Consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all’art. 24. Art. 26 Conti preventivi La Delegazione Consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio Consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile e al Consiglio di Stato. Art. 27 Conti consuntivi La Delegazione Consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all’organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio Consortile. L’organo di controllo esterno redige il suo rapporto all’indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all’organo di controllo. EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 9 di 10 La Delegazione consortile trasmette copia dei conti consuntivi approvati al Consiglio di Stato. Art. 28 Piano finanziario Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso. Capo IV - Norme varie Art. 29 Segretario consortile e dipendenti Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile. Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l’apposito Regolamento organico. Art. 30 Diritto di firma Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario consortile o il Direttore vincolano il Consorzio di fronte a terzi. Art. 31 Ricorsi Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale. Art. 32 Scioglimento del Consorzio Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio Consortile. E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato. Art. 33 Entrata in vigore Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione degli enti locali. STATUTO RATIFICATO DALLA SEZIONE ENTI LOCALI IN DATA EDIZIONE 2013 STATUTO CDALED pagina 10 di 10 AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE RELAZIONE TECNICA Bellinzona, 5 febbraio 2013 Doc. no. Rev. / Agg. Data Autore 05.02.2013 TO Modifica D C B A 1819 STUDIO D'INGEGNERIA GIORGIO MASOTTI Via Mirasole 1 | CP 2098 | CH-6501 Bellinzona | Tel. +41 (0)91 825 52 40 | Fax +41 (0)91 825 91 13 | [email protected] | www.masotti.ch File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 2 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13 CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE 2 Indice 1. Introduzione 3 2. Basi 3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Calcolo e valutazione delle interessenze Collina d'oro Vernate Bioggio Canobbio Alto Malcantone Capriasca Lugano Arogno Monteceneri 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 2 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13 CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE 1. 3 Introduzione Nell'ambito della revisione della chiave di riparto del CDALED si rende necessaria l'attualizzazione delle interessenze di quei comuni che sono collegati solo in modo parziale alla rete consortile. Analogamente a quanto già sviluppato per la chiave di riparto del 2004, ci sono infatti alcuni comuni che risultano raccordati anche a consorzi diversi dal CDALED; in questi casi risulta necessario stabilire per ogni comune l'effettiva entità della porzione tributaria. Per principio questa valutazione viene ripresa dai dati ufficiali disponibili (PGS/PGC, annuario statistico, ecc.). Per disporre inoltre di uno stesso metro di paragone (coerenza dei dati) si propone di far capo ai dati disponibili già nel periodo di revisione della chiave di riparto 2004, anche perché poi in seguito diversi dati non risultano più reperibili. Il riferimento delle interessenze ai dati del periodo 2002-2003, anche se non necessariamente attuale, è ritenuto comunque sufficientemente attendibile e rappresentativo. 2. - Basi "Nuova chiave di riparto" – Relazione tecnica del novembre 2004. Dati annuario statistico 2000-2003 PGS/PGC attuali Dati sul turismo enti diversi 3. Calcolo e valutazione delle interessenze 3.1 Collina d'oro Comprende le frazioni di Gentilino, Agra, Montagnola e Carabietta; per Gentilino e Montagnola le porzioni di territorio raccordati sono riprese dal PGS/PGC risalente al 1976. Non si hanno informazioni circa una prossima revisione. Carabietta gravita integralmente sull'impianto Pian Scairolo. L'interessenza del comune di Collina d'oro viene così calcolata. Comune % IDA Pop. leg. 2002 Pop. leg. IDA Sett. Sett. Saldo Alberg. Alberg. Pend. 2002 1/365 2002 Front. 2000 Saldo migr. 2002 Saldo migr. 33% Ind. 2002 Ind. IDA TOTALE COMPL. TOTALE VERSO IDA Agra 0% 440 0.00 914 0.00 -109 6 10 0.00 0 0.00 412 0 Gentilino 44% 1'446 636.24 420 0.51 -404 51 24 -48.25 0 0.00 1'337 588 Montagnola 5% 2'179 108.95 5'313 0.73 -328 405 37 1.90 0 0.00 2'232 112 Carabietta 0% 109 0.00 0 0.00 -28 5 7 0.00 0 0.00 104 4'084 0 700 Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio 17% 3.2 Vernate Secondo i dati PGC 1994 la quota di AE Raccordati è pari al 10% (140 AE su un totale di 1'356). La revisione è in corso (iniziata nel 2011). Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 3 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13 CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE 4 3.3 Bioggio Unicamente la frazione di Iseo non gravita sul CDALED. Non sono note indicazioni sull'aggiornamento del PGS. L'interessenza del comune attuale viene determinata sulla base dei dati demografici dell'annuario statistico. Comune % IDA Pop. leg. 2002 Pop. leg. IDA Sett. Alberg. 2002 Sett. Alberg. 1/365 Saldo Pend. 2002 Front. 2002 Saldo migr. 2002 Saldo migr. 33% Ind. 2002 Ind. IDA TOTALE COMPL. TOTALE VERSO IDA Bioggio 100% 1'621 1'621 184 0.50 1'107 921 43 690.33 56 56.00 2'368 2'368 Bosco Luganese 100% 372 372 3'523 9.65 -92 8 10 -24.67 0 0.00 357 357 Cimo 100% 226 226 0 0.00 -87 1 1 -28.33 0 0.00 198 198 Iseo 0% 78 0 0 0.00 -24 0 0 0.00 0 0.00 70 2'992 0 2'922 98% Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio 3) Gli ultimi dati disponibili con i Comuni separati sono riferiti all’anno 2002. 3.4 Canobbio la zona “al Maglio” viene separata e collegata alla rete del Consorzio Medio Cassarate. In base al PGC di Canobbio (giugno 1989) la superficie tributaria di questa zona porta ad un totale di 30 Ab, pari a ca. all’1% dell’intero comprensorio comunale; ne consegue che il comune di Canobbio viene inserito nella nuova chiave di riparto con una percentuale del 99%. 3.5 Alto Malcantone Il nuovo comune di Alto Malcantone comprende le frazioni di Arosio (100%), Breno (0%), Fescoggia (0%), Mugena (0%) e Vezio (0%). Comune Arosio % IDA Pop. leg. 2002 Pop. leg. IDA Sett. Alberg. 2002 Sett. Alberg. 1/365 Saldo Pend. 2002 Front. 2002 Saldo migr. 2002 Saldo migr. 33% Ind. 2002 Ind. IDA TOTALE COMPL. TOTALE VERSO IDA 100% 437 437 1'891 5.18 -118 28 -4 -31.33 0 0.00 411 411 Breno 0% 295 0 0 0.00 -38 4 3 0.00 0 0.00 285 0 Fescoggia 0% 106 0 0 0.00 -34 0 5 0.00 0 0.00 96 0 Mugena 0% 159 0 0 0.00 -45 1 -4 0.00 0 0.00 143 0 Vezio 0% 222 0 0 0.00 -75 0 -9 0.00 0 0.00 194 1'129 0 411 Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 4 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13 36% CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE 5 3.6 Capriasca Il nuovo Comune di Capriasca comprende le frazioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Tesserete, Sala Capriasca, Vaglio, Bidogno, Corticiasca e Lugaggia; solo questi due ultimi sono raccordati all’IDA di Bioggio, mentre gli altri fanno parte del Consorzio Medio Cassarate. La ridistribuzione verso l’IDA di Bioggio rimane praticamente invariata rispetto a quella preesistente con il CBC; cambia unicamente l’interessenza del nuovo Comune di Capriasca, che viene determinata sulla base dei dati demografici dell'annuario statistico cantonale del 20011). Comune % IDA Pop. leg. 2000 Pop. leg. IDA Cagiallo 0% 557 0.00 0 Lopagno 0% 454 0.00 0 Roveredo 0% 141 0.00 0 Sala Capriasca 33%2) 1'187 391.71 0 Tesserete 0% 1'409 0.00 9'389 100% 577 Bidogno 0% 345 Corticiasca 0% 121 Lugaggia 0% 717 Vaglio Sett. Sett. Saldo Alberg. Alberg. Pend. 2000 1/365 2000 Front. 2000 Saldo migr. 2000 Saldo migr. 33% Ind. 2000 Ind. IDA TOTALE TOTALE COMPL. VERSO IDA 0.00 0 0.00 507 0 0.00 0 0.00 411 0 0 360 0.00 -178 10 17 0.00 -117 6 -18 0.00 -27 0 -3 0.00 0 0.00 131 0.00 -322 43 -8 -31.57 0 0.00 1'091 0.00 -76 69 14 0.00 0 0.00 1'437 0 577.00 577 1.58 -152 2 13 -45.67 0 0.00 533 533 0.00 0 0.00 -106 1 9 0.00 0 0.00 313 0 0.00 0 0.00 -24 0 4 0.00 0 0.00 114 0 0.00 76 0.00 -198 1 35 0.00 0 0.00 663 5'201 0 893 Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio 1) 2) Gli ultimi dati disponibili con i Comuni separati sono riferiti all’anno 2000. Secondo chiave di riparto CBC. Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 5 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13 17% CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE 6 3.7 Lugano Il Comune di Lugano comprende 12 frazioni (intese come ex comuni) allacciate totalmente, in parte o non allacciate, alla rete CDALED. Le frazioni e la relativa percentuale vengono così riassunte. - Breganzona (100%) Cureggia (100%) Davesco Soragno (0%) → CMC Gandria (100%) Pregassona (100%) Viganello (100%) Lugano (100%) Pambio-Noranco (15%) → solo in parte verso CDALED Pazzallo (60%) → solo in parte verso CDALED Villa Luganese (0%) → CMC Carabbia (0%) → CPS Barbengo (0%) → CPS L'interessenza del Comune di Lugano viene definita sulla base dei dati demografici dell'annuario statistico 2002. Comune % IDA Pop. leg. 2002 Pop. leg. IDA Sett. Alberg. 2002 Sett. Alberg. 1/365 Saldo Pend. 2002 Front. 2002 Saldo migr. 2002 Saldo migr. 33% Ind. 2002 Ind. IDA TOTALE COMPL. TOTALE VERSO IDA Breganzona 100% 4'851 4'851 2'308 6.32 -1'165 155 -3 -337.67 0 0.00 4'520 4'520 Cureggia 100% 130 130 0 0.00 -31 2 -3 -10.67 0 0.00 119 119 0% 1'347 0 0 0.00 -249 133 19 0.00 0 0.00 1'315 0 100% 213 213 6'657 18.24 -22 22 2 0.67 0 0.00 232 232 Davesco S. Gandria Pregassona 100% 7'531 7'531 545 1.49 -1'522 319 0 -401.00 0 0.00 7'131 7'131 Viganello 100% 6'330 6'330 1'471 4.03 -1'182 245 29 -302.67 0 0.00 6'031 6'031 26'325 Lugano 100% 26'325 Pambio Noranco 15% 627 94 430'620 1'179.78 14'886 Pazzallo 60% 1'156 694 0 Villa Luganese 0% 521 0 430'620 Carabbia 0% 533 0 0 Barbengo 0% 1'645 0 1'846 0 4'027 202 6'371.67 0 0.00 33'876 33'876 299 231 11 27.05 0 0.00 807 121 0.00 -252 187 5 -12.00 0 0.00 1'136 682 0.00 -116 16 23 0.00 0 0.00 1'675 0 0.00 -101 6 1 0.00 0 0.00 502 0 0.00 122 480 11 0.00 0 0.00 1'854 59'199 0 52'713 0.00 Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio 89% 3.8 Arogno La frazione di Pugerna risulta essere l'unica zona del comune di Arogno raccordata al CDALED. Sulla base di un accordo tra comune e CDALED (ottobre 2010) si è stabilita un'interessenza per il comune di Arogno pari al 3%. Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 6 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13 CDALED AGGIORNAMENTO CHIAVE DI RIPARTO SCHEMA CALCOLO INTERESSENZE 7 3.9 Monteceneri Il comune di Monteceneri comprende le frazioni (intese come ex comuni) di Rivera, Bironico, Medeglia, Camignolo e Sigirino. Solo la frazione di Medeglia, con impianto proprio, non risulta allacciata al CDALED. Risulta pertanto la seguente interessenza. Comune % IDA Pop. leg. 2002 Pop. leg. IDA Sett. Alberg. 2002 Sett. Alberg. 1/365 Saldo Pend. 2002 Front. 2002 Saldo migr. 2002 Saldo migr. 33% Ind. 2002 Ind. IDA TOTALE TOTALE COMPL. VERSO IDA Rivera 100% 1'457 1'457 1'537 4.21 130 215 42 129.00 0 0.00 1'590 1'590 Bironico 100% 540 540 18 0.05 -46 28 -11 -9.67 0 0.00 530 530 Camignolo 100% 628 628 0 0.00 -138 1 9 -42.67 0 0.00 585 585 Sigirino 100% 429 429 0 0.00 -64 23 11 -10.00 0 0.00 419 419 0% 347 0 0 0.00 -110 0 -7 0.00 0 0.00 308 3'433 0 3'125 Medeglia Percentuale del Comune che scarica verso l'IDA di Bioggio Ing. Daniele Togni Bellinzona, 5 febbraio 2013 Studio d'ingegneria Giorgio Masotti | Bellinzona File: O:\1819\Relazione schema calcolo interessenze.docx/05.02.13 - foglio 7 / Resp.: DE / Aggiornato al: 05/02/13/ Stampa 05/02/13 91% ESEMPIO NON VINCOLANTE Simulazione delle chiavi di riparto come proposto dal nuovo statuto con i dati disponibili Consumi acqua IDA Industrie 62m3/AE a AEi AE 6'450 255 55 2'362 4'670 1'167 3'558 3'701 1'694 1'640 3'155 1'934 1'516 3'129 31.12.2012 0 0 0 6 465 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 36 3 100 98 100 100 99 17 17 100 100 100 100 31.12.2011 399'880 44'000 113'556 146'434 295'471 72'340 220'569 231'755 617'801 598'026 195'605 119'884 94'000 194'000 Lugano Campione 89 100 6'866'524 252'467 98'568 4'072 7'118'991 100 250'600 100 552'497 100 181'500 91 513'980 100 129'998 100 123'097 100 514'784 100 145'296 100 256'290 100 249'180 100 198'427 100 255'125 10 68'443 100 310'404 14'211'933 Media campi grigi [m3] 13'031'732 Media campi grigi [AE] 109'481 102'640 4'042 8'911 2'927 7'544 2'097 1'985 8'303 2'343 4'134 4'019 3'200 4'115 110 5'007 196'663 Lugano con Campione Manno Massagno Mezzovico-Vira Monteceneri Muzzano Origlio Paradiso Ponte Capriasca Porza Savosa Sorengo Torricella-Taverne Vernate Vezia AE 6'450 255 55 2'368 5'135 1'167 3'742 3'701 1'694 1'640 3'155 1'934 1'516 3'129 98'568 4'072 Media IDA 2001 - 2011 [m3] 19'754'530 Media QTS IDA 2001 - 2011 [m3] 17'880'912 [(Q20%+Q50%)/2] QTS IDA 2012 [m3] 14'269'036 [(Q20%+Q50%)/2] 643 0 178 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 3'032.00 Chiave di riparto B Costi per investimenti rete adduzzione Totale 3.230% 0.128% 0.028% 1.186% 2.572% 0.584% 1.874% 1.853% 0.848% 0.821% 1.580% 0.968% 0.759% 1.567% AE 6'450 255 55 2'362 4'670 1'167 3'558 3'701 1'694 1'640 3'155 1'934 1'516 3'129 3.280% 0.130% 0.028% 1.201% 2.375% 0.593% 1.809% 1.882% 0.861% 0.834% 1.604% 0.983% 0.771% 1.591% 49.359% 2.039% 98'568 4'072 102'640 4'042 8'911 2'927 7'544 2'097 1'985 8'303 2'343 4'134 4'019 3'200 4'115 110 5'007 196'663 102'640 51.398% 4'685 2.346% 8'911 4.462% 3'105 1.555% 8'512 4.262% 2'097 1.050% 1'985 0.994% 8'303 4.158% 2'343 1.174% 4'134 2.070% 4'019 2.013% 3'200 1.603% 4'115 2.061% 110 0.055% 5'595 2.802% 199'695 100.000% valore consumo acqua non disponibile => calcolato Es e Agno Alto Malcantone Arogno Bedano Bioggio Cademario Cadempino Canobbio Capriasca Collina d'Oro Comano Cureglia Gravesano Lamone Chiave di riparto A Costi di gestione ordinaria e per investimenti (escl. Investimenti rete adduzzione) o Interessenza Consumi % acqua [m3] totale m pi Comune Stato 26.02.2013 Popolazione legale permanente totale valore utilizzato per calcolo campi gialli 31.12.2011 4'050 1'323 954 1'471 2'375 722 1'446 1'947 6'306 4'338 2'000 1'315 1'149 1'676 3.392% 1.108% 0.799% 1.232% 1.989% 0.605% 1.211% 1.631% 5.282% 3.633% 1.675% 1.101% 0.962% 1.404% 50.120% 2.071% 55'151 46.192% 2'121 1.776% 52.191% 2.055% 4.531% 1.489% 3.836% 1.066% 1.010% 4.222% 1.192% 2.102% 2.044% 1.627% 2.092% 0.056% 2.546% 100.000% 57'272 1'246 5'886 1'254 4'318 730 1'383 3'654 1'741 1'494 2'111 1'709 3'034 575 1'917 119'396 47.968% 1.044% 4.930% 1.050% 3.617% 0.611% 1.158% 3.060% 1.458% 1.251% 1.768% 1.431% 2.541% 0.482% 1.606% 100.000% 8. Naturalizzazione ragazzo Michael Gelman Messaggio Municipale 7/2013 Messaggio Municipale 7/2013 Comune di Savosa Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 241 Concessione attinenza comunale a Gelman Michael Postulante cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: stato civile: professione: indirizzo nel Comune: data di entrata in Svizzera: a Savosa dal: tassa di naturalizzazione: Gelman, Michael Istanbul (Turchia), 12.10.1997 israeliana celibe studente Via E. Maraini 104 27.03.2003 01.10.2005 CHF 500.00 (senza esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche) ******** Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni; il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al ragazzo Gelman Michael e invita il Consiglio comunale a risolvere: MM 7/2013 pagina 1 di 2 1. La domanda di naturalizzazione al ragazzo Gelman Michael – 1997 è accolta. 2. Al ragazzo Gelman Michael – 1997 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 7/2013 pagina 2 di 2 9. Naturalizzazione ragazzo Daniel Gelman Messaggio Municipale 8/2013 Messaggio Municipale 8/2013 Comune di Savosa Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 242 Concessione attinenza comunale a Gelman Daniel Postulante cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: stato civile: professione: indirizzo nel Comune: data di entrata in Svizzera: a Savosa dal: tassa di naturalizzazione: Gelman, Daniel Istanbul (Turchia), 12.04.1999 israeliana celibe studente Via E. Maraini 104 27.03.2003 01.10.2005 CHF 500.00 (senza esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche) ******** Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni; il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al ragazzo Gelman Daniel e invita il Consiglio comunale a risolvere: MM 8/2013 pagina 1 di 2 1. La domanda di naturalizzazione al ragazzo Gelman Daniel – 1999 è accolta. 2. Al ragazzo Gelman Daniel – 1999 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 8/2013 pagina 2 di 2 10. Naturalizzazione Signor Lahouari Otmane e figlia Halima Otmane Messaggio Municipale 9/2013 Messaggio Municipale 9/2013 Comune di Savosa Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 243 Concessione attinenza comunale Signor Otmane Lahouari e figlia Otmane Halima Postulante cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: stato civile: professione: indirizzo nel Comune: data di entrata in Svizzera: a Savosa dal: tassa di naturalizzazione: Otmane, Lahouari Orano (Algeria), 15.05.1955 algerina coniugato senza attività (redditiere) Via E. Maraini 1 06.09.1997 01.01.2000 CHF 800.00 (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche) Figlia cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: indirizzo: a Savosa: Otmane, Halima Lugano, 09.11.1999 italiana domiciliata a Morbio Inferiore con la madre dal 01.10.2000 al 12.08.2004 ******** Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni; MM 9/2013 pagina 1 di 2 il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor Otmane Lahouari e figlia Otmane Halima e invita il Consiglio comunale a risolvere: 1. La domanda di naturalizzazione del Signor Otmane Lahouari Otmane Halima - 1999 è accolta. – 1955 e figlia 2. Al Signor Otmane Lahouari – 1955 e figlia Otmane Halima - 1999 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 9/2013 pagina 2 di 2 11. Naturalizzazione Signor Ivo da Costa Gonçalves e figlia Melanie Gonçalves Messaggio Municipale 10/2013 Messaggio Municipale 10/2013 Comune di Savosa Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 244 Concessione attinenza comunale Signor da Costa Gonçalves Ivo e figlia Gonçalves Melanie Postulante cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: stato civile: professione: indirizzo nel Comune: data di entrata in Svizzera: a Savosa dal: tassa di naturalizzazione: da Costa Gonçalves, Ivo Vilarelho da Raia - Chaves (Portogallo), 15.11.1966 portoghese coniugato autista Via San Gottardo 168 01.03.1992 01.04.2007 CHF 800.00 (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche) Figlia cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: indirizzo nel Comune: a Savosa dal: Gonçalves, Melanie Lugano, 30.05.2003 portoghese Via San Gottardo 168 01.04.2007 ******** Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; MM 10/2013 pagina 1 di 2 visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni; il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor da Costa Gonçalves Ivo - 1966 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 e invita il Consiglio comunale a risolvere: 1. La domanda di naturalizzazione del Signor da Costa Gonçalves Ivo – 1966 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 è accolta. 2. Al Signor da Costa Gonçalves Ivo – 1966 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 10/2013 pagina 2 di 2 12. Naturalizzazione Signora Lucia Maria dos Anjos Gonçalves e figlia Melanie Gonçalves Messaggio Municipale 11/2013 Messaggio Municipale 11/2013 Comune di Savosa Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 245 Concessione attinenza comunale Signora dos Anjos Gonçalves Lucia Maria e figlia Gonçalves Melanie Postulante cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: stato civile: professione: indirizzo nel Comune: data di entrata in Svizzera: a Savosa dal: tassa di naturalizzazione: dos Anjos Gonçalves, Lucia Maria São Paulo (Brasile), 30.11.1969 portoghese coniugata casalinga Via San Gottardo 168 08.03.1991 01.04.2007 CHF 800.00 (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche) Figlia cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: indirizzo nel Comune: a Savosa dal: Gonçalves, Melanie Lugano, 30.05.2003 portoghese Via San Gottardo 168 01.04.2007 ******** Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; MM 11/2013 pagina 1 di 2 visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni; il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale alla Signora dos Anjos Gonçalves Lucia Maria - 1969 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 e invita il Consiglio comunale a risolvere: 1. La domanda di naturalizzazione della Signora dos Anjos Gonçalves Lucia Maria – 1969 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 è accolta. 2. Alla Signora dos Anjos Gonçalves Lucia Maria – 1969 e figlia Gonçalves Melanie – 2003 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 11/2013 pagina 2 di 2 13. Naturalizzazione Signor Mario Cocciolo e figlia Alessandra Cocciolo Messaggio Municipale 12/2013 Messaggio Municipale 12/2013 Comune di Savosa Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 246 Concessione attinenza comunale Signor Cocciolo Mario e figlia Cocciolo Alessandra Postulante cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: stato civile: professione: indirizzo nel Comune: data di entrata in Svizzera: a Savosa dal: tassa di naturalizzazione: Cocciolo, Mario Carpignano Salentino (Puglia-Italia), 29.10.1946 italiana coniugato direttore ditta di apparecchi sanitari Via Cantonale 22B 15.02.1968 01.11.2001 CHF 800.00 (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche) Figlia cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: indirizzo nel Comune: a Savosa dal: Cocciolo, Alessandra Sorengo, 14.07.2009 italiana Via Cantonale 22B 14.07.2009 ******** Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; MM 12/2013 pagina 1 di 2 visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni; il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor Cocciolo Mario – 1946 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 e invita il Consiglio comunale a risolvere: 1. La domanda di naturalizzazione del Signor Cocciolo Mario – 1946 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 è accolta. 2. Al Signor Cocciolo Mario – 1946 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 12/2013 pagina 2 di 2 14. Naturalizzazione Signora Nataliya Cocciolo e figlia Alessandra Cocciolo Messaggio Municipale 13/2013 Messaggio Municipale 13/2013 Comune di Savosa Municipio 29 aprile 2013 Risoluzione municipale 247 Concessione attinenza comunale Signora Cocciolo Nataliya e figlia Cocciolo Alessandra Postulante cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: stato civile: professione: indirizzo nel Comune: data di entrata in Svizzera: a Savosa dal: tassa di naturalizzazione: Cocciolo, Nataliya Sumy (Ucraina), 28.09.1971 ucraina coniugata casalinga Via Cantonale 22B 10.08.2006 29.09.2006 CHF 800.00 (con esame accertamento nozioni linguistiche, di civica e storiche-geografiche) Figlia cognome e nome: luogo e data di nascita: nazionalità: indirizzo nel Comune: a Savosa dal: Cocciolo, Alessandra Sorengo, 14.07.2009 italiana Via Cantonale 22B 14.07.2009 ******** Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali, preso atto della domanda di naturalizzazione; considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; MM 13/2013 pagina 1 di 2 visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni; il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale alla Signora Cocciolo Nataliya – 1971 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 e invita il Consiglio comunale a risolvere: 1. La domanda di naturalizzazione della Signora Cocciolo Nataliya – 1971 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 è accolta. 2. Alla Signora Cocciolo Nataliya – 1971 e figlia Cocciolo Alessandra – 2009 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. Esame e rapporto: Commissione delle petizioni MM 13/2013 pagina 2 di 2